Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 09/03/2020 al n. 2315 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Canaccini;
Parte_1
- ATTRICE -
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE;
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, evocava in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, per sentirla dichiarare responsabile della morte della di lei sorella
[...] Per_1
.
[...]
In particolare, l'attrice esponeva di essere sorella della SI.ra nata a [...] ER
Marzano Sul Sarno (SA) il 02/04/1972 e deceduta il 07/01/2011 presso il Presidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati (SA), Unità operativa Complessa di Ostetricia
che i prossimi congiunti della SI.ra avrebbero introdotto CP_2 ER procedimento per risarcimento del danno da responsabilità medica nei confronti della innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, II Sezione Controparte_1
1
che il consulente, con perizia ben argomentata e scevra da vizi logici alle cui conclusioni il Tribunale si sarebbe ampiamente richiamato nella stesura della sentenza, avrebbe accertato che nel comportamento del personale del
[...] tenuto in occasione del parto del 06/01/2011, si ravvisano Controparte_3 gli estremi di una risarcibilità dell'evento morte per una carenza assistenziale (malpractice); che con sentenza n. 3244/2019 pubblicata in data 15/10/2019 il Tribunale avrebbe condannato l' a risarcire i prossimi congiunti secondo i valori di Controparte_1 cui alle tabelle per il risarcimento del danno in uso presso il Tribunale di Milano;
che con comunicazione pec del 19/06/2018 avrebbe costituito in mora l' Controparte_1
chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte
[...] della sorella;
che avrebbe introdotto procedimento di mediazione avente, tuttavia, esito negativo.
Rappresentava che nonostante si fosse trasferita in Toscana da qualche anno con la propria famiglia, avrebbe intrattenuto rapporti giornalieri telefonici con la sorella deceduta con la quale avrebbe avuto un profondo rapporto;
che i contatti giornalieri avrebbero fatto sì che si mantenesse, nonostante la distanza, un profondo legame affettivo che si cementava ancor più nelle occasioni in cui ella si recava al paese natale;
che la morte della sorella l'avrebbe privata non solo di un prossimo congiunto ma anche di una persona con cui aveva contatti continui telefonici, a cui confidava i propri problemi e condivideva le proprie gioie, confortandosi a vicenda nelle vicissitudini quotidiane familiari;
che il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3244/2019 nel procedimento R.G. n. 5691/2015 avrebbe riconosciuto all'altra sorella germana non convivente la somma di euro 70.000,00; che tale somma sarebbe Persona_2 apparsa equa anche per ella.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, contraiis rejectis, in tesi e nel merito accertato che la morte di
si è verificata per responsabilità dei medici del nosocomio di Scafati, così come emerso ER dalla perizia medico legale del Dr. e statuito con sentenza del Tribunale di Salerno n. Persona_3
3244/2019 del 15/10/2019, condannare l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, a pagare a sorella della de cuius, tutti i danni non Parte_1 patrimoniali patiti a cagione della morte della sorella da quantificarsi sulla base delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano, da determinarsi in una somma comunque non inferiore ad € 70.000,00 pari alla somma già liquidata a favore dell'altra sorella germana non convivente con la ridetta sentenza. Condannare altresì l' ai Controparte_1 sensi dell'art. 8, comma 4 bis del D. lgs 28/2010 per non avere aderito al procedimento di mediazione 2 obbligatoria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la resistente rimaneva contumace.
All'esito dell'udienza del 22/10/2020, il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC ad indirizzo della resistente tratto da pubblico registro, dichiarava la contumacia della resistente e disponeva il mutamento del rito da speciale a ordinario.
Con ordinanza del 14/04/2022 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24/01/2022, ritenuto non necessario l'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/03/2023.
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 24/01/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60 giorni), ex art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale della sola attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto precipuo della presente controversia è la risarcibilità del danno patito dalla SI.ra per la morte della di lei sorella la quale, Parte_1 ER
a detta dell'attrice, sarebbe morta per responsabilità imputabili al personale medico operante presso l'Unità operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati (SA).
Precondizione per la risarcibilità del danno in favore dell'attrice è, dunque, l'accertamento di eventuali responsabilità della e dei Controparte_1 sanitari operanti al suo servizio nell'Unità operativa Complessa di Ostetricia e del Presidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati (SA) nel determinismo CP_2 dell'evento che ha condotto alla morte della SInora e, in particolare, la ER verifica della sussistenza di un nesso causale o concausale fra l'exitus ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
3 Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Va però evidenziato che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) sulle ripercussioni che tale condotta ha avuto nei confronti di un soggetto diverso dal paziente, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità extracontrattuale (vedi ex plurimis Cass. 11320/2022).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito extracontrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Resta, quindi, a carico del danneggiato la prova del nesso causale, che si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance (guarigione o sopravvivenza), nonché la prova di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 2045 c.c.
2. Accertamento responsabilità in capo all' . Utilizzabilità della sentenza resa ad esito di altro giudizio e delle prove assunte in altro processo. 4 Se oggetto di accertamento della presente causa è la sussistenza di una responsabilità di natura extracontrattuale a carico della convenuta, è bene precisare che detto accertamento può essere pacificamente svolto sulla base delle prove atipiche integrate dalle prove assunte nel procedimento penalistico, i cui atti sono stati da parte attrice allegati documentalmente al suo atto di citazione.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016, Cass. n. 17392/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Venendo all'elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le categorie. Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se
5 astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata;
altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nel processo civile, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015).
In particolare, anche la sentenza resa in altro giudizio può costituire prova atipica. Infatti, come statuito dal Giudice di legittimità “Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti” (Cass., sez. II, n. 20719 del 13/08/2018).
Sulla scorta delle su richiamate pronunce della Corte di cassazione, è dunque da ritenersi che le prove assunte in altro giudizio, così come le sentenze rese all'esito di altro giudizio, siano utilizzabili alla stregua di “prove atipiche” nel procedimento in cui la loro efficacia probatoria viene invocata a condizione che ricorrano due fondamentali presupposti: 1) che tali prove atipiche entrino nel giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, il che vale a dire che esse, in qualità di prove documentali debbano essere prodotte, per un verso, nel rispetto dei limiti temporali posti alle parti a pena di decadenza (preclusioni istruttorie) e, per un altro, conferendo alla controparte la possibilità di replicare, interloquire e controdedurre;
2) che il giudice motivi idoneamente il loro utilizzo, vagliandole e valutandole autonomamente.
6 Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice, al fine di dimostrare la responsabilità dell'
[...]
, allega al suo atto di citazione sia la C.T.U. medico-legale resa nel giudizio Parte_3 avente numero di R.G. 5691/2015, sia la sentenza resa all'esito di tale giudizio, ovvero la sentenza n. 3244/2019, pubblicata il 15/10/2019 e passata in giudicato, in quanto non impugnata nei termini di legge (cfr. certificazione di passaggio in giudicato della sentenza allegata da parte attrice alla sua memoria ex art. 183, comma sesto, primo termine).
Oggetto del su citato giudizio è stato proprio l'accertamento della responsabilità dell'
[...]
e, nello specifico, del personale medico operante al suo servizio nella Parte_3 causazione dell'exitus della SI.ra . Parti del processo risultavano essere ER
(coniuge della SI.ra ), (padre della SI.ra CP_4 Per_1 Controparte_5
), (madre della SI.ra ), nella qualità di attori;
Per_1 Persona_4 Per_1 CP_6
(figlio della SI.ra ) e (sorella della SI.ra ), nella
[...] Per_1 Persona_2 Per_1 qualità di interventori volontari;
l' , nella qualità di Controparte_1 convenuta. All'esito del processo il Tribunale di Salerno, acclarata la responsabilità dell' di per la morte della SI.ra , la medesima veniva CP_1 ER condannata al risarcimento dei danni in favore degli attori e degli interventori volontari.
Il Tribunale di Salerno, in particolare, nelle more del giudizio, incaricava il dott. Per_3 per l'espletamento della c.t.u. e lo autorizzava ad avvalersi di ausiliario specialista
[...] nel campo della ginecologia, dott. Persona_5
Il dott. nella sua relazione peritale riporta che il dott. abbia fatto Per_3 Per_5 rilevare che “Innanzitutto ci troviamo di fronte ad una paziente obesa, di 39 anni, e il peso del feto alla nascita risulta essere di gr 4720 (siamo dunque In presenza di un feto macrosoma, cioè un feto il cui rapporto peso/età gestazionale si trova al di sopra del 90° percentile, e la Letteratura Italiana conSIlia l'esecuzione di un taglio cesareo quando il peso fetale è superiore ai 4000 grammi nelle gravide diabetiche e superiore ai 4500 grammi nel caso di gravide non diabetiche). Il feto macrosoma è sicuramente responsabile sia dell'atonia uterina, sia delle lacerazioni della cervice uterina nel corso dell'espletamento del parto” (p. 31 relazione peritale allegata).
Sulla scia dello specialista, il nominato consulente evidenzia come “durante l'ecografia eseguita 34-36 settimane si può fare un stima di quello che sarà il peso a termine di gravidanza, per cui se si riscontra un peso superiore a 4,5-5 kg si parla di macrosomia fetale, una condizione rispetto alla quale si valuta attentamente, caso per caso, se intervenire con taglio cesareo o parto operativo”. In tale situazione, continua il consulente, “la madre può andare incontro a rischi di lesioni del perineo e di danni al pavimento pelvico, con incontinenza fecale e urinaria e prolasso uterino e vaginale. Non a caso, alcuni ritengono che la macrosomia fetale possa essere una condizione che giustifica l'episiotomia” (p. 31).
Rimarca, poi, sempre il ctu come “la stima ecografica del peso fetale ha un ampio margine di errore con sensibilità insoddisfacente per elevato numero di falsi positivi. Non è in grado di fornire basi
7 sufficienti per processi decisionali clinici, sia nella politica di induzione al parto che nella programmazione del taglio cesareo che appare indicato solo per pesi >
4.500 g in diabetiche e >
5.000 g nelle non diabetiche. Oltre alla stima del peso fetale sono, dunque, necessarie un'attenta valutazione clinica della paziente, della mobilità fetale e la corretta condotta ostetrica durante il travaglio ed il parto”; che, in ogni caso, “vanno rappresentate le due opzioni (induzione al parto o parto cesareo) con le relative modalità di esecuzione ed i rischi correlati, al fine di far acquisire alla gravida quante più informazioni possibili e metterla nelle condizioni mentali ed emotive più idonee alla specifica scelta (principio del consenso informato)”, ma che nella cartella clinica della gestante “è presente il solo modulo del consenso al trattamento dei dati personali, ma non quello precedentemente illustrato” (p. 32).
Dalla relazione peritale si apprende, inoltre, che, in sede di esame autoptico disposto dalla Procura di Nocera Inferiore, i CC.TT. del P.M. si sono espressi in tal senso: “La causa della morte della SInora , avvenuta alle ore 12.00 del giorno 07/01/11 è da ER attribuire ad uno shock emorragico acuto conseguente ad un'emorragia uterina postpartum da atonia uterina complicata da una lacerazione cervicale uterina” (p. 32).
Sulla base di tali valutazioni medico legali, espletate in sede penale, il dott. Per_5 rileva come “L'esame autoptico mostra, accanto ai caratteri istologici della parete uterina compatibili con atonia uterina post-partum, la presenza di lacerazioni a livello della cervice uterina che sicuramente ha contribuito alla gravità del caso e ha senz'altro aggravato la condizione di emorragia (il pezzo anatomico relativo alla cavità cervico-segmentaria è lacerata, infarcita a pieno spessore). Non è stato dunque correttamente esplorato il canale molle del parto e riconosciuta e riparata tempestivamente la lesione del canale molle (esame istologico: <infarcimento emorragico della parete pelvica dx e del pavimento>, infarcimento che <si estende verso il basso ad interessare passaggio cervico-vaginale e sulla faccia posterior>)” (pp. 32-33).
In riferimento alla scelta tecnica adottata per l'intervento chirurgico, al fine di bloccare l'emorragia in corso, lo specialista ginecologo evidenzia come “L'intervento di laparoisterectomia subtotale ha lasciato in sede un collo uterino sede di fonte di emorragia, che quindi ha fatto sì che l'intervento non conseguisse il risultato che si poteva avere ricorrendo ad un intervento di laparoisterectomia totale, che avrebbe asportato anche la zona sede di emorragia”. A ciò aggiungeva il consulente tecnico che “il suddetto intervento è stato effettuato alle ore 11.00, ossia a distanza di 40 minuti dall'emorragia uterina” (p. 34).
Il consulente evidenzia come il fatto “che la rottura d'utero sarebbe avvenuta in maniera massiva e drammatica con secondaria atonia uterina […] si evince dall'incapacità contrattile e retrattile del muscolo uterino, in quanto era stata lacerata la cavità cervico-segmentaria che istologicamente, infatti, risulta infarcita e lacerata a pieno spessore”.
Il dott. giungeva dunque alla conclusione che l'equipe medica avesse tenuto una Per_5 condotta erronea “nelle modalità scelte per l'assistenza al parto della SInora . ER
8 Infatti in una prima fase non è stato preso in considerazione il ricorso ad un intervento di taglio cesareo, considerando l'età della paziente (39 anni), il peso del feto al parto precedente (gr 4280), il peso fetale della gravidanza in corso, e ancora successivamente si è verificata una scelta errata nella tipologia dell'intervento, In quanto una laparoisterectomia totale avrebbe eliminato la metrorragia legata alla lacerazione dei vasi della cervice uterina” (p. 35).
Il consulente tecnico, pertanto, evidenziava, in sede conclusionale dell'elaborato peritale, come la SI.ra fosse “deceduta in ambito nosocomiale in data 07/01/2011 in ER seguito a “SHOCK EMORRAGICO ACUTO DA ROTTURA D'UTERO E CONSEGUENTE ATONIA ”; come i dati di letteratura Controparte_7 avrebbero dovuto orientare i sanitari “verso la scelta di un taglio cesareo in una gravida obesa, di 39 anni e con macrosomia fetale, come nel caso in esame” seppur “la stima ecografica del peso fetale ha un ampio margine di errore con sensibilità insoddisfacente per elevato numero di falsi positivi, per cui, spesso, non è in grado di fornire basi sufficienti per processi decisionali clinici, sia nella politica di induzione al parto che nella programmazione del taglio cesareo che appare indicato solo per pesi >
4.500 g in diabetiche e >
5.000 g nelle non diabetiche”; che, in ogni caso, determinatasi la rottura dell'utero e la conseguente atonia muscolare uterina, “l'intervento di laparoisterectomia subtotale ha lasciato in sede un collo uterino sede di fonte di emorragia, che quindi ha fatto sì che l'intervento non conseguisse il risultato che si poteva avere ricorrendo ad un intervento di laparoisterectomia totale, che avrebbe asportato anche la zona sede di emorragia” (p. 45).
Ciò posto, appare evidente come dalla c.t.u. allegata al presente giudizio da parte attrice risulti assolutamente provata la riconducibilità dell'exitus della SI.ra ad ER una condotta imperita dei sanitari che la ebbero in cura i quali indubbiamente omisero di intervenire idoneamente eseguendo un intervento di laparoisterectomia subtotale invece che di laparoisterectomia totale;
intervento, quest'ultimo, che avrebbe consentito di bloccare la metrorragia legata alla lacerazione dei vasi della cervice uterina. E, infatti, come precisa lo stesso specialista in sede di relazione peritale, in conseguenza delle osservazioni mossegli dal consulente tecnico di parte, dott. , “le Persona_6 lacerazioni verificatesi nel corso del periodo espulsivo, erano a carico della cervice uterina e quindi non potevano essere controllate da un intervento di isterectomia subtotale, la cui azione rimane confinata al corpo dell'utero e quindi non influenza le lacerazioni presenti sul collo uterino e la conseguente emorragia” (p. 38).
5. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice.
Come è noto gli eredi di colui che è rimasto vittima di un fatto illecito possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis ovvero iure proprio; ed è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese.
9 Con la propria domanda parte attrice richiede unicamente la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso della sorella (danno da recisione del rapporto parentale). Pertanto, deve ritenersi che ella abbia inteso richiedere solo il risarcimento dei danni subiti iure proprio e non anche iure hereditatis.
Ritenendo ultroneo, alla luce delle note sentenze a Sezioni Unite della Suprema Corte, disquisire sulla illegittima duplicazione delle voci di danno a seconda della terminologia ad essa applicata (danno morale e danno da perdita parentale), ricondotte ad unità in forza del predetto arresto giurisprudenziale, univocamente applicato dal novembre 2008, si osserva che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale - c.d. danno morale - non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, e ispirata alla precisa considerazione di tutte le circostanze concrete ed individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità (cfr. Cass., SS.UU. n. 26972 dell'11/11/2008).
Tale voce di danno, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Quanto ai criteri di liquidazione, questo Giudice, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, segue il sistema delle c.d.
“Tabelle Milanesi” che, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, dei valori massimi e dei valori minimi entro i quali determinare l'importo monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per l'altro, consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentela di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro.
Ebbene, premesso che risulta che l'attrice non fosse convivente con la sorella, occorre considerare, in ogni caso, che la sofferenza avvertita da ella avvertita, a prescindere dalla convivenza, per la perdita della parente ed in circostanze alquanto repentine merita un ampio ristoro patrimoniale.
Invero, la sofferenza che consegue dalla perdita di un fratello o di una sorella può ritenersi sussistente già sulla base dell'id quod plerumque accidit, ricorrendo nella normalità dei casi.
10 Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano 2024) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, sulla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria, il riconoscimento alla sorella o al fratello per la perdita del fratello o sorella un importo oscillante tra un valore minimo e un valore massimo.
In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del presumibile e grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dall'attrice, che si è vista privare di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'id quod plaerumque accidit, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con la propria sorella) nell'ambito del brevissimo lasso di tempo;
2) dell'età della defunta che, al momento della sua morte, aveva circa 38 anni;
3) della età dell'attrice (51), la quale ha dovuto e dovrà confrontarsi quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con la realtà rappresentata dalla perdita traumatica della persona cara;
4) dell'assenza di convivenza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, pertanto, di riconoscere in favore dell'attrice, per il danno morale derivante dalla perdita della sorella, la somma di €90.000,00.
In definitiva, parte convenuta va condannata al pagamento in favore di a Parte_1 titolo di risarcimento danni come sopra determinati.
Tali importi, già all'attualità, vanno devalutati e riportato ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, (07/01/2011), e ad essi, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 95/1712 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat.
Dalla data della pubblicazione della presente sentenza, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
6. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta , quest'ultima va condannata al pagamento in favore Parte_3 dell'attrice delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 2315/20 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro
[...]
90.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in €380,00 per esborsi, ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Salerno, il 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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