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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Alessio Verderame e dell'avv. Alessandro Melis che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Milano ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Sec- ci, dell'avv. Marco Secci e dell'avv. Alberto Secci che la rappresentano e di- fendono in virtù di procura in atti appellata/appellante incidentale pagina 1 di 16 e nei confronti di
(c.f. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._2
appellata-contumace
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. condannare la società , Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Milano nella via Ignazio Gardella n.
2, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado nanti il Tribunale di Cagliari, nella misura da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, oltre quota spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, che si quantifi- cano, fin d'ora, sulla base dei valori medi (per lo scaglione di riferi- mento tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e con la maggiorazione del
30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella misura non inferiore ad € 17.459,00 (oltre gli accessori di legge), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;
2. con vittoria di spese e compensi professionali, nella misura da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA,
pagina 2 di 16 come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore dei procuratori antistatari.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello Controparte_1
adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) in via principale, respingere l'impugnazione proposta dal sig. sic- Pt_1
come infondata in fatto e diritto;
b) sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda del sig.
di rifusione delle spese di resistenza, con conseguente condanna alla re- Pt_1
stituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata con interessi dalla domanda al saldo;
c) in via subordinata, laddove non venisse accolto il motivo di appello inci- dentale principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in parziale ri- forma della sentenza di primo grado, condannare la alla rifusione delle CP_1
spese di resistenza ex art. 1917, co. 3, c.c. relative al primo grado di giudizio nei limiti di verità e giustizia, con conseguente condanna alla restituzione di quanto percepito in eccesso in esecuzione della sentenza gravata, con interessi dalla domanda al saldo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Caglia- Controparte_2
ri, la e al fine di ottenere il risar- Controparte_1 Parte_1
cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito di un sinistro stradale.
pagina 3 di 16 L'attrice chiese la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del dan- no patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 300.000,00 (detratta la somma di euro 64.628,00 versata in anticipo dalla , con Controparte_1
vittoria di spese.
Nel resistere, la confermò di avere corrisposto alla Controparte_1
l'importo di euro 64.628,60 (oltre a euro 7.483,05 per spese legali del CP_2
precedente difensore per cui era stato eseguito un pignoramento presso terzi) e di averle altresì offerto, prima dell'inizio della causa, l'ulteriore somma di euro
40.000,00 che la aveva ingiustificatamente rifiutato ma che la mede- CP_2
sima compagnia di assicurazioni era in ogni caso disponibile a versare banco iudicis per la conciliazione della lite (somma accettata a titolo di acconto dall'attrice nella prima udienza).
La chiese pertanto che il Tribunale dichiarasse con- Controparte_1
grua la complessiva somma offerta all'attrice per le causali in premessa e riget- tasse le ulteriori pretese della con vittoria di spese del giudizio. CP_2
Resistette in giudizio anche , il quale non contestò la di- Parte_1
namica del sinistro, ma eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e con- testò la quantificazione dei danni indicata nell'atto introduttivo.
Con sentenza n. 207 pubblicata il 26 gennaio 2022, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dello , il Tribunale accertò la correspon- Pt_1
sabilità del convenuto nella causazione del sinistro e liquidò in euro
112.345,00, il danno patito dall'attrice, con condanna del responsabile, in soli- do con la sua assicurazione, al pagamento del residuo di euro 175,00, tenuto conto dei pagamenti già ricevuti di euro 112.170,00.
pagina 4 di 16 Quanto al governo delle spese, il primo giudice ritenne che quelle sostenute dall'attrice dovessero essere poste a carico della convenuta Controparte_3
nella misura della metà, tenuto conto del fatto che gli importi liquidati
[...]
erano stati quasi completamente corrisposti dalla convenuta.
Quanto ai rapporti tra i convenuti, il Tribunale condannò la Controparte_4
a rifondere l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione
[...]
della danneggiata, liquidandole in euro 4.015,00 per competenze, oltre accesso- ri.
*
2. ha impugnato la sentenza, con un unico motivo di im- Parte_1
pugnazione, articolato in sottoparagrafi, con il quale ha censurato la liquidazio- ne delle spese a proprio favore effettuata dal primo giudice, per:
a) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato le spese in suo favore al di sotto dei minimi tariffari previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000,00-
260.000,00, senza fornire alcuna motivazione per una siffatta ri- duzione e in misura incongrua rispetto alla liquidazione ricono- sciuta -previa compensazione per la metà- a favore dell'attrice
(euro 6.715,00), nonostante l'assenza di soccombenza da parte dell'odierno appellante;
b) omessa applicazione della maggiorazione per difese plurime pre- vista dall'art. 4, secondo comma, d.m. citato, nonostante egli aves- se dovuto difendersi sia dalla parte attrice che dalla compagnia as- sicurativa coevocata;
pagina 5 di 16 c) illogicità e disparità nella liquidazione delle spese, per avere la sentenza riconosciuto il suo diritto a essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa e, ciononostante, provveduto a una liqui- dazione delle spese inferiore rispetto a quella riconosciuta all'attrice, senza alcuna giustificazione logico-giuridica.
*
3. Contumace ha resistito all'impugnazione la Controparte_2 [...]
la quale ha contestato le avverse pretese e proposto appello in- CP_1
cidentale, lamentando la violazione dell'art. 1917, terzo comma, c.c. per avere il Tribunale, senza motivazione alcuna, disposto la sua condanna alla rifusione delle spese di resistenza dello in violazione di consolidata giurispruden- Pt_1
za (Cass. 5479/2015; 9948/2017) che nega che l'assicurato abbia diritto alla ri- fusione se:
- non abbia interesse concreto a costituirsi;
- l'assicuratore abbia gestito diligentemente la lite;
- non vi sia stato alcun pregiudizio per l'assicurato.
Affermato di avere gestito correttamente il sinistro causato dal proprio assi- curato, liquidando tempestivamente il danno e difendendosi in giudizio, la
[...]
ha obiettato come la costituzione autonoma dello Controparte_5 Pt_1
fosse risultata inutile e non giustificata e come, pertanto, la rifusione delle spe- se dovesse essere esclusa.
In via incidentale subordinata, l'appellata ha denunciato l'eccessività della liquidazione delle spese e il difetto di motivazione, atteso che l'importo liqui- dato risultava eccessivo rispetto al valore effettivo della controversia, atteso il pagina 6 di 16 valore del decisum, pari a:
✓ euro 40.000,00 (differenza tra gli euro 112.345,00 liquidati all'esito del giudizio e quanto corrisposto ante causam (euro 72.169,95) per le fasi iniziali (studio e introduttiva);
✓ euro 175,00 (somma residua oggetto della condanna in sentenza) per le fasi successive (trattazione e decisionale), nel contesto di una causa documentale e semplice, istruita con c.t.u. medico- legale, nella quale lo aveva sollevato difese manifestamente infondate, Pt_1
con la conseguenza che la liquidazione avrebbe dovuto essere pari a euro
1.653,00, secondo parametri minimi (euro 1.453,00 per la fase studio, euro
100,00 per a fase di trattazione e, infine, per la fase decisionale euro 100,00).
*
4. Alla prima udienza (cfr. verbale 9 dicembre 2022) ha Parte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale e ha sviluppato la difesa nel- le memorie conclusionali.
In particolare, l'appellato ha lamentato l'inammissibilità della impugnazione incidentale perché:
i.tardività, ai sensi degli artt. 343, primo comma, e 166 c.p.c., ri- sultando l'appello incidentale depositato in data sabato 19 novembre
2022, oltre il termine ultimo di venerdì 18 novembre 2022 (venti giorni prima dell'udienza);
ii. per carenza di interesse, essendo l'appello principale limitato al quantum delle spese e non esteso all'an del diritto alla rifusione, e avendo prestato acquiescenza al capo della Controparte_1
pagina 7 di 16 sentenza relativo alla debenza delle spese ex art. 1917, comma 3,
c.c., non impugnandolo in via autonoma ed eseguendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza senza riserve;
iii. per la novità rispetto alle eccezioni sollevate in primo grado.
Infine, ha chiesto la condanna di Parte_1 Controparte_1
per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
*
Nel replicare, ha eccepito di aver proposto nei termini Controparte_1
l'appello incidentale (dichiarando in comparsa conclusionale di averlo deposi- tato in data 19 novembre 2022, ma precisando in quella di replica di aver prov- veduto al deposito telematico il 18 novembre 2022) e ha contrasto gli altri ar- gomenti spesi dall'appellante.
* * *
6. Preliminarmente, deve affrontarsi la questione della dedotta inammissibi- lità dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
6.1 Osservato che nei termini computati a ritroso, qualora il giorno di sca- denza (dies ad quem) cada di sabato, il termine deve intendersi scaduto il gior- no lavorativo immediatamente precedente (cfr. Cass. 29 novembre 2024 n.
30701), nella fattispecie il deposito della comparsa contenente l'appello inci- dentale –a seguito di verifica eseguita sui registri di cancelleria- è risultato ef- fettuato in data 18 novembre 2022 (seppure dallo storico del fascicolo telema- tico l'evento risulti eseguito in data 19 novembre 2022), come si ricava anche dall'annotazione dell'evento del 18 novembre 2022 aggiunta avvocato Secci
Alberto alla parte Controparte_1
pagina 8 di 16 È del tutto evidente come quest'ultima annotazione non possa essere ante- cedente rispetto al deposito della comparsa cui si fa riferimento, sicché trova conferma che il deposito dell'appello sia stato eseguito in data 18 novembre e soltanto registrato dalla cancelleria il 19 novembre, data di lavorazione dell'atto.
L'eccezione di tardività deve essere, dunque, respinta.
6.2 L'eccezione di inammissibilità è, poi, infondata anche sotto altro profilo.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, è ammessa l'impugna- zione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazio- ne principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371
c.p.c., atteso che il sistema delle impugnazioni mira a consentire alla parte par- zialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di in- teressi derivanti dalla pronuncia impugnata (così, recentemente, Cass., ord. 26 febbraio 2025, n. 5080).
6.3. L'eccezione d'inammissibilità è infondata anche sotto il profilo della dedotta acquiescenza manifestata dalla società attraverso il pagamento delle spese processuali liquidate dal primo.
Per comune insegnamento, l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del di- ritto di impugnazione e, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sic- ché la relativa manifestazione di volontà deve essere univoca (Cass., ord. 5 ot-
pagina 9 di 16 tobre 2020, n. 21267).
In questa prospettiva, il mero pagamento delle spese processuali da parte della compagnia di assicurazione non può essere interpretato univocamente quale rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che si tratta di un comportamen- to che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ul- teriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass., 11 giugno
2014 n. 13293 e 25 giugno 2014, n. 14368).
6.4 Infine, l'eccezione d'inammissibilità è infondata sotto il profilo della novità della questione, giacché aveva formulato la rela- Controparte_1
tiva eccezione in primo grado nelle note per l'udienza del 26 gennaio 2022, contrastando la pretesa del proprio assicurato di ottenere la rifusione delle spe- se legali.
*
7. Ragioni di ordine logico impongono di procedere all'esame dell'appello incidentale, giacché il suo eventuale accoglimento assorbirebbe l'impugnazione principale.
Pur ammissibile, il motivo dell'appello incidentale è infondato.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c., le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'as- sicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, la più recente giurispru- denza di legittimità ha affermato che l'obbligo dell'assicuratore della responsa- bilità civile di rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato sorge per la sola circostanza che quest'ultimo sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia avente causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurati-
pagina 10 di 16 va;
tale obbligo sussiste a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato o che la presenza in giudizio dell'as- sicurato sia dipesa o meno dalla posizione difensiva dell'assicurazione (Cass.,
13 ottobre 2022 n. 29926).
La rifusione delle spese di resistenza poggia sul presupposto che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causato situazioni rientranti nella garanzia assicurativa.
Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia sta- ta causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescin- dono da questa circostanza processuale mutevole e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (Cass., ord. 13 maggio 2020, n. 8896).
Né può rilevare ai fini dell'esclusione del diritto alla rifusione delle spese di resistenza la dimostrazione dell'effettivo esborso da parte dell'assicurato, in quanto la debenza di tale somma non può dipendere dalla prova di averla spesa, sorgendo l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dal contratto di assicurazione e dalla legge, non potendosi confondere il piano dell'accertamento del diritto da quello della sua esecuzione e non ponendo la legge il preventivo pagamento delle spese quale condizione per il riconoscimento del diritto.
*
8. L'esame del motivo di appello incidentale subordinato deve essere ef- fettuato in uno con l'esame dell'appello principale (nei suoi vari profili), in quanto tutti volti a censurare la liquidazione delle spese effettuata dal primo pagina 11 di 16 giudice.
Osservato che, effettivamente, la sentenza di primo grado -che si è espressa genericamente soltanto sull'opportunità di dimezzare le spese in favore dell'attrice- è assolutamente carente di motivazione in ordine alla regolamenta- zione delle spese nei rapporti tra assicurato e società assicuratrice, si impone in questa sede, tenuto conto delle contrastanti pretese delle parti, la necessità di verificare la correttezza del calcolo effettuato dal primo giudice, muovendo, in assenza di motivazione, dall'unico dato disponibile costituito dalla misura dei compensi riconosciuti allo . Pt_1
8.1 La quantificazione dei compensi deve avvenire, in armonia con il prin- cipio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, nell'ambito dello scaglione di riferimento dato dal valore della causa.
A tale riguardo opera il criterio del disputatum (ossia quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale del- la sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte del- la domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisio- ne (criterio del decisum) (Cass., ord. 21 ottobre 2021, n. 29439).
Tuttavia, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzial- mente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della rego- lazione delle spese le regole da applicare sono due:
a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'art. 5, primo comma, terzo pagina 12 di 16 periodo, dm. 10 marzo 2014, n. 55;
b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a que- st'ultimo e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso (Cass., ord. 22 marzo 2022, n. 9237).
8.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha stimato il credito complessivo vantato dalla attrice in euro 47.717,00 (ossia euro 112.345,00 meno l'importo CP_2
di euro 64.628,00 corrisposto ante causam da . Controparte_1
Questo, dunque, è il valore della causa sulla base del decisum e, di conse- guenza, su questo valore (scaglione euro 26.001-52.000,00) il primo giudice avrebbe dovuto determinare le spese processuali dovute per tutti gli atti com- piuti anteriormente al pagamento dell'ulteriore acconto (studio della causa e redazione dell'atto introduttivo).
Dopo il pagamento in acconto, avvenuto in prima udienza, il valore della causa si è ridotto a euro 175,00 e questo sarebbe stato il valore in base al quale determinare le spese giudiziali dovute per gli atti compiuti successivamente al pagamento (scaglione fino a euro 1.100,00).
Nell'ambito degli scaglioni sopra determinati, i compensi devono essere ri- conosciuti ai valori medi, non sussistendo particolari motivi per applicare il va- lore minimo o quello massimo, con la maggiorazione dovuta per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, secondo comma,
d.m.
Quest'ultima è dovuta perché, sebbene lo e Pt_1 Controparte_1
non avessero assunto posizioni contrastanti o diverse rispetto alla pretesa credi-
pagina 13 di 16 toria dell'attrice, lo aveva comunque formulato delle domande nei con- Pt_1
fronti dell'assicurazione (domanda di garanzia e di rifusione delle spese pro- cessuali) una delle quali -come già osservato- contrastata dalla compagnia assi- curativa (cfr. note per l'udienza del 26 gennaio 2022).
8.3 Applicando i criteri enunciati, i compensi spettanti all'odierno appellan- te principale per il giudizio di primo grado ammontano a:
- euro 1.701,00 per la fase studio controversia;
- euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
- euro 200,00 per la fase istruttoria;
- euro 200,00 per la fase di decisione.
Sul complessivo importo di euro 3.305,00 deve essere applicata la maggio- razione del 30% secondo i criteri previsti dall'art. 4, secondo e quarto comma, cit., pari a euro 694,05.
Il compenso totale da liquidare è pari, pertanto, a euro 3.999,05, oltre acces- sori.
Ribadito che il primo giudice aveva liquidato in euro 4.015,00, oltre acces- sori, le spese a favore dello , deve ritenersi che l'appello principale sia Pt_1
infondato e che debba trovare accoglimento il motivo subordinato di appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza in punto di spese a favore dello . Pt_1
Lo deve essere, conseguentemente, condannato alla restituzione della Pt_1
differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata e quanto liquidato nella presente pronuncia, oltre interessi dalla domanda al saldo.
*
pagina 14 di 16 9. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante principale deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali.
Sullo scaglione (euro 5.201,00-26.000,00) determinato sulla base del valore della domanda (compensi per euro 17.459,00 rispetto a quelli di euro 4.015,00 liquidati in sentenza), i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi intro- duttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese nei rapporti con la contumace, non essendo state proposte domande nei suoi riguardi.
Il rigetto dell'appello principale comporta il rigetto della domanda di con- danna per responsabilità aggravata di Controparte_1
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
pagina 15 di 16 694,05 per maggiorazione ex art. 4 d.m. 55/2014, oltre spese gene- rali, c.p.a. e i.v.a., le spese del giudizio di primo grado a favore del-
e a carico di CP_6 Controparte_1
4. condanna lo alla restituzione della differenza tra quanto per- Pt_1
cepito in esecuzione della sentenza gravata e quanto liquidato al ca- po che precede, oltre interessi dalla domanda al saldo;
5. condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a;
6. nulla sulle spese nei rapporti con la contumace;
7. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione.
Cagliari, 6 agosto 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
207 del 26 gennaio 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla e, in parziale riforma della pronuncia Controparte_1
che per il resto conferma,
3. liquida in euro 3.999,05, di cui euro 3.305,00 per compensi ed euro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Alessio Verderame e dell'avv. Alessandro Melis che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Milano ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Sec- ci, dell'avv. Marco Secci e dell'avv. Alberto Secci che la rappresentano e di- fendono in virtù di procura in atti appellata/appellante incidentale pagina 1 di 16 e nei confronti di
(c.f. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._2
appellata-contumace
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. condannare la società , Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Milano nella via Ignazio Gardella n.
2, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado nanti il Tribunale di Cagliari, nella misura da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, oltre quota spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, che si quantifi- cano, fin d'ora, sulla base dei valori medi (per lo scaglione di riferi- mento tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e con la maggiorazione del
30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella misura non inferiore ad € 17.459,00 (oltre gli accessori di legge), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;
2. con vittoria di spese e compensi professionali, nella misura da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA,
pagina 2 di 16 come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore dei procuratori antistatari.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello Controparte_1
adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) in via principale, respingere l'impugnazione proposta dal sig. sic- Pt_1
come infondata in fatto e diritto;
b) sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda del sig.
di rifusione delle spese di resistenza, con conseguente condanna alla re- Pt_1
stituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata con interessi dalla domanda al saldo;
c) in via subordinata, laddove non venisse accolto il motivo di appello inci- dentale principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in parziale ri- forma della sentenza di primo grado, condannare la alla rifusione delle CP_1
spese di resistenza ex art. 1917, co. 3, c.c. relative al primo grado di giudizio nei limiti di verità e giustizia, con conseguente condanna alla restituzione di quanto percepito in eccesso in esecuzione della sentenza gravata, con interessi dalla domanda al saldo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Caglia- Controparte_2
ri, la e al fine di ottenere il risar- Controparte_1 Parte_1
cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito di un sinistro stradale.
pagina 3 di 16 L'attrice chiese la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del dan- no patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 300.000,00 (detratta la somma di euro 64.628,00 versata in anticipo dalla , con Controparte_1
vittoria di spese.
Nel resistere, la confermò di avere corrisposto alla Controparte_1
l'importo di euro 64.628,60 (oltre a euro 7.483,05 per spese legali del CP_2
precedente difensore per cui era stato eseguito un pignoramento presso terzi) e di averle altresì offerto, prima dell'inizio della causa, l'ulteriore somma di euro
40.000,00 che la aveva ingiustificatamente rifiutato ma che la mede- CP_2
sima compagnia di assicurazioni era in ogni caso disponibile a versare banco iudicis per la conciliazione della lite (somma accettata a titolo di acconto dall'attrice nella prima udienza).
La chiese pertanto che il Tribunale dichiarasse con- Controparte_1
grua la complessiva somma offerta all'attrice per le causali in premessa e riget- tasse le ulteriori pretese della con vittoria di spese del giudizio. CP_2
Resistette in giudizio anche , il quale non contestò la di- Parte_1
namica del sinistro, ma eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e con- testò la quantificazione dei danni indicata nell'atto introduttivo.
Con sentenza n. 207 pubblicata il 26 gennaio 2022, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dello , il Tribunale accertò la correspon- Pt_1
sabilità del convenuto nella causazione del sinistro e liquidò in euro
112.345,00, il danno patito dall'attrice, con condanna del responsabile, in soli- do con la sua assicurazione, al pagamento del residuo di euro 175,00, tenuto conto dei pagamenti già ricevuti di euro 112.170,00.
pagina 4 di 16 Quanto al governo delle spese, il primo giudice ritenne che quelle sostenute dall'attrice dovessero essere poste a carico della convenuta Controparte_3
nella misura della metà, tenuto conto del fatto che gli importi liquidati
[...]
erano stati quasi completamente corrisposti dalla convenuta.
Quanto ai rapporti tra i convenuti, il Tribunale condannò la Controparte_4
a rifondere l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione
[...]
della danneggiata, liquidandole in euro 4.015,00 per competenze, oltre accesso- ri.
*
2. ha impugnato la sentenza, con un unico motivo di im- Parte_1
pugnazione, articolato in sottoparagrafi, con il quale ha censurato la liquidazio- ne delle spese a proprio favore effettuata dal primo giudice, per:
a) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato le spese in suo favore al di sotto dei minimi tariffari previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000,00-
260.000,00, senza fornire alcuna motivazione per una siffatta ri- duzione e in misura incongrua rispetto alla liquidazione ricono- sciuta -previa compensazione per la metà- a favore dell'attrice
(euro 6.715,00), nonostante l'assenza di soccombenza da parte dell'odierno appellante;
b) omessa applicazione della maggiorazione per difese plurime pre- vista dall'art. 4, secondo comma, d.m. citato, nonostante egli aves- se dovuto difendersi sia dalla parte attrice che dalla compagnia as- sicurativa coevocata;
pagina 5 di 16 c) illogicità e disparità nella liquidazione delle spese, per avere la sentenza riconosciuto il suo diritto a essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa e, ciononostante, provveduto a una liqui- dazione delle spese inferiore rispetto a quella riconosciuta all'attrice, senza alcuna giustificazione logico-giuridica.
*
3. Contumace ha resistito all'impugnazione la Controparte_2 [...]
la quale ha contestato le avverse pretese e proposto appello in- CP_1
cidentale, lamentando la violazione dell'art. 1917, terzo comma, c.c. per avere il Tribunale, senza motivazione alcuna, disposto la sua condanna alla rifusione delle spese di resistenza dello in violazione di consolidata giurispruden- Pt_1
za (Cass. 5479/2015; 9948/2017) che nega che l'assicurato abbia diritto alla ri- fusione se:
- non abbia interesse concreto a costituirsi;
- l'assicuratore abbia gestito diligentemente la lite;
- non vi sia stato alcun pregiudizio per l'assicurato.
Affermato di avere gestito correttamente il sinistro causato dal proprio assi- curato, liquidando tempestivamente il danno e difendendosi in giudizio, la
[...]
ha obiettato come la costituzione autonoma dello Controparte_5 Pt_1
fosse risultata inutile e non giustificata e come, pertanto, la rifusione delle spe- se dovesse essere esclusa.
In via incidentale subordinata, l'appellata ha denunciato l'eccessività della liquidazione delle spese e il difetto di motivazione, atteso che l'importo liqui- dato risultava eccessivo rispetto al valore effettivo della controversia, atteso il pagina 6 di 16 valore del decisum, pari a:
✓ euro 40.000,00 (differenza tra gli euro 112.345,00 liquidati all'esito del giudizio e quanto corrisposto ante causam (euro 72.169,95) per le fasi iniziali (studio e introduttiva);
✓ euro 175,00 (somma residua oggetto della condanna in sentenza) per le fasi successive (trattazione e decisionale), nel contesto di una causa documentale e semplice, istruita con c.t.u. medico- legale, nella quale lo aveva sollevato difese manifestamente infondate, Pt_1
con la conseguenza che la liquidazione avrebbe dovuto essere pari a euro
1.653,00, secondo parametri minimi (euro 1.453,00 per la fase studio, euro
100,00 per a fase di trattazione e, infine, per la fase decisionale euro 100,00).
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4. Alla prima udienza (cfr. verbale 9 dicembre 2022) ha Parte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale e ha sviluppato la difesa nel- le memorie conclusionali.
In particolare, l'appellato ha lamentato l'inammissibilità della impugnazione incidentale perché:
i.tardività, ai sensi degli artt. 343, primo comma, e 166 c.p.c., ri- sultando l'appello incidentale depositato in data sabato 19 novembre
2022, oltre il termine ultimo di venerdì 18 novembre 2022 (venti giorni prima dell'udienza);
ii. per carenza di interesse, essendo l'appello principale limitato al quantum delle spese e non esteso all'an del diritto alla rifusione, e avendo prestato acquiescenza al capo della Controparte_1
pagina 7 di 16 sentenza relativo alla debenza delle spese ex art. 1917, comma 3,
c.c., non impugnandolo in via autonoma ed eseguendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza senza riserve;
iii. per la novità rispetto alle eccezioni sollevate in primo grado.
Infine, ha chiesto la condanna di Parte_1 Controparte_1
per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
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Nel replicare, ha eccepito di aver proposto nei termini Controparte_1
l'appello incidentale (dichiarando in comparsa conclusionale di averlo deposi- tato in data 19 novembre 2022, ma precisando in quella di replica di aver prov- veduto al deposito telematico il 18 novembre 2022) e ha contrasto gli altri ar- gomenti spesi dall'appellante.
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6. Preliminarmente, deve affrontarsi la questione della dedotta inammissibi- lità dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
6.1 Osservato che nei termini computati a ritroso, qualora il giorno di sca- denza (dies ad quem) cada di sabato, il termine deve intendersi scaduto il gior- no lavorativo immediatamente precedente (cfr. Cass. 29 novembre 2024 n.
30701), nella fattispecie il deposito della comparsa contenente l'appello inci- dentale –a seguito di verifica eseguita sui registri di cancelleria- è risultato ef- fettuato in data 18 novembre 2022 (seppure dallo storico del fascicolo telema- tico l'evento risulti eseguito in data 19 novembre 2022), come si ricava anche dall'annotazione dell'evento del 18 novembre 2022 aggiunta avvocato Secci
Alberto alla parte Controparte_1
pagina 8 di 16 È del tutto evidente come quest'ultima annotazione non possa essere ante- cedente rispetto al deposito della comparsa cui si fa riferimento, sicché trova conferma che il deposito dell'appello sia stato eseguito in data 18 novembre e soltanto registrato dalla cancelleria il 19 novembre, data di lavorazione dell'atto.
L'eccezione di tardività deve essere, dunque, respinta.
6.2 L'eccezione di inammissibilità è, poi, infondata anche sotto altro profilo.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, è ammessa l'impugna- zione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazio- ne principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371
c.p.c., atteso che il sistema delle impugnazioni mira a consentire alla parte par- zialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di in- teressi derivanti dalla pronuncia impugnata (così, recentemente, Cass., ord. 26 febbraio 2025, n. 5080).
6.3. L'eccezione d'inammissibilità è infondata anche sotto il profilo della dedotta acquiescenza manifestata dalla società attraverso il pagamento delle spese processuali liquidate dal primo.
Per comune insegnamento, l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del di- ritto di impugnazione e, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sic- ché la relativa manifestazione di volontà deve essere univoca (Cass., ord. 5 ot-
pagina 9 di 16 tobre 2020, n. 21267).
In questa prospettiva, il mero pagamento delle spese processuali da parte della compagnia di assicurazione non può essere interpretato univocamente quale rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che si tratta di un comportamen- to che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ul- teriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass., 11 giugno
2014 n. 13293 e 25 giugno 2014, n. 14368).
6.4 Infine, l'eccezione d'inammissibilità è infondata sotto il profilo della novità della questione, giacché aveva formulato la rela- Controparte_1
tiva eccezione in primo grado nelle note per l'udienza del 26 gennaio 2022, contrastando la pretesa del proprio assicurato di ottenere la rifusione delle spe- se legali.
*
7. Ragioni di ordine logico impongono di procedere all'esame dell'appello incidentale, giacché il suo eventuale accoglimento assorbirebbe l'impugnazione principale.
Pur ammissibile, il motivo dell'appello incidentale è infondato.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c., le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'as- sicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, la più recente giurispru- denza di legittimità ha affermato che l'obbligo dell'assicuratore della responsa- bilità civile di rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato sorge per la sola circostanza che quest'ultimo sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia avente causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurati-
pagina 10 di 16 va;
tale obbligo sussiste a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato o che la presenza in giudizio dell'as- sicurato sia dipesa o meno dalla posizione difensiva dell'assicurazione (Cass.,
13 ottobre 2022 n. 29926).
La rifusione delle spese di resistenza poggia sul presupposto che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causato situazioni rientranti nella garanzia assicurativa.
Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia sta- ta causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescin- dono da questa circostanza processuale mutevole e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (Cass., ord. 13 maggio 2020, n. 8896).
Né può rilevare ai fini dell'esclusione del diritto alla rifusione delle spese di resistenza la dimostrazione dell'effettivo esborso da parte dell'assicurato, in quanto la debenza di tale somma non può dipendere dalla prova di averla spesa, sorgendo l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dal contratto di assicurazione e dalla legge, non potendosi confondere il piano dell'accertamento del diritto da quello della sua esecuzione e non ponendo la legge il preventivo pagamento delle spese quale condizione per il riconoscimento del diritto.
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8. L'esame del motivo di appello incidentale subordinato deve essere ef- fettuato in uno con l'esame dell'appello principale (nei suoi vari profili), in quanto tutti volti a censurare la liquidazione delle spese effettuata dal primo pagina 11 di 16 giudice.
Osservato che, effettivamente, la sentenza di primo grado -che si è espressa genericamente soltanto sull'opportunità di dimezzare le spese in favore dell'attrice- è assolutamente carente di motivazione in ordine alla regolamenta- zione delle spese nei rapporti tra assicurato e società assicuratrice, si impone in questa sede, tenuto conto delle contrastanti pretese delle parti, la necessità di verificare la correttezza del calcolo effettuato dal primo giudice, muovendo, in assenza di motivazione, dall'unico dato disponibile costituito dalla misura dei compensi riconosciuti allo . Pt_1
8.1 La quantificazione dei compensi deve avvenire, in armonia con il prin- cipio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, nell'ambito dello scaglione di riferimento dato dal valore della causa.
A tale riguardo opera il criterio del disputatum (ossia quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale del- la sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte del- la domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisio- ne (criterio del decisum) (Cass., ord. 21 ottobre 2021, n. 29439).
Tuttavia, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzial- mente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della rego- lazione delle spese le regole da applicare sono due:
a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'art. 5, primo comma, terzo pagina 12 di 16 periodo, dm. 10 marzo 2014, n. 55;
b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a que- st'ultimo e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso (Cass., ord. 22 marzo 2022, n. 9237).
8.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha stimato il credito complessivo vantato dalla attrice in euro 47.717,00 (ossia euro 112.345,00 meno l'importo CP_2
di euro 64.628,00 corrisposto ante causam da . Controparte_1
Questo, dunque, è il valore della causa sulla base del decisum e, di conse- guenza, su questo valore (scaglione euro 26.001-52.000,00) il primo giudice avrebbe dovuto determinare le spese processuali dovute per tutti gli atti com- piuti anteriormente al pagamento dell'ulteriore acconto (studio della causa e redazione dell'atto introduttivo).
Dopo il pagamento in acconto, avvenuto in prima udienza, il valore della causa si è ridotto a euro 175,00 e questo sarebbe stato il valore in base al quale determinare le spese giudiziali dovute per gli atti compiuti successivamente al pagamento (scaglione fino a euro 1.100,00).
Nell'ambito degli scaglioni sopra determinati, i compensi devono essere ri- conosciuti ai valori medi, non sussistendo particolari motivi per applicare il va- lore minimo o quello massimo, con la maggiorazione dovuta per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, secondo comma,
d.m.
Quest'ultima è dovuta perché, sebbene lo e Pt_1 Controparte_1
non avessero assunto posizioni contrastanti o diverse rispetto alla pretesa credi-
pagina 13 di 16 toria dell'attrice, lo aveva comunque formulato delle domande nei con- Pt_1
fronti dell'assicurazione (domanda di garanzia e di rifusione delle spese pro- cessuali) una delle quali -come già osservato- contrastata dalla compagnia assi- curativa (cfr. note per l'udienza del 26 gennaio 2022).
8.3 Applicando i criteri enunciati, i compensi spettanti all'odierno appellan- te principale per il giudizio di primo grado ammontano a:
- euro 1.701,00 per la fase studio controversia;
- euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
- euro 200,00 per la fase istruttoria;
- euro 200,00 per la fase di decisione.
Sul complessivo importo di euro 3.305,00 deve essere applicata la maggio- razione del 30% secondo i criteri previsti dall'art. 4, secondo e quarto comma, cit., pari a euro 694,05.
Il compenso totale da liquidare è pari, pertanto, a euro 3.999,05, oltre acces- sori.
Ribadito che il primo giudice aveva liquidato in euro 4.015,00, oltre acces- sori, le spese a favore dello , deve ritenersi che l'appello principale sia Pt_1
infondato e che debba trovare accoglimento il motivo subordinato di appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza in punto di spese a favore dello . Pt_1
Lo deve essere, conseguentemente, condannato alla restituzione della Pt_1
differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata e quanto liquidato nella presente pronuncia, oltre interessi dalla domanda al saldo.
*
pagina 14 di 16 9. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante principale deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali.
Sullo scaglione (euro 5.201,00-26.000,00) determinato sulla base del valore della domanda (compensi per euro 17.459,00 rispetto a quelli di euro 4.015,00 liquidati in sentenza), i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi intro- duttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese nei rapporti con la contumace, non essendo state proposte domande nei suoi riguardi.
Il rigetto dell'appello principale comporta il rigetto della domanda di con- danna per responsabilità aggravata di Controparte_1
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
pagina 15 di 16 694,05 per maggiorazione ex art. 4 d.m. 55/2014, oltre spese gene- rali, c.p.a. e i.v.a., le spese del giudizio di primo grado a favore del-
e a carico di CP_6 Controparte_1
4. condanna lo alla restituzione della differenza tra quanto per- Pt_1
cepito in esecuzione della sentenza gravata e quanto liquidato al ca- po che precede, oltre interessi dalla domanda al saldo;
5. condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a;
6. nulla sulle spese nei rapporti con la contumace;
7. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione.
Cagliari, 6 agosto 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
207 del 26 gennaio 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla e, in parziale riforma della pronuncia Controparte_1
che per il resto conferma,
3. liquida in euro 3.999,05, di cui euro 3.305,00 per compensi ed euro