CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2023, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18202 del ruolo generale dell’anno 2020 proposto da: Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro OI MA;
- intimato -
per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 29468/2019, depositata in data 13 novembre 2019; Oggetto: revocazione – prova notifica ricorso - Civile Sent. Sez. 5 Num. 11049 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 27/04/2023 2 udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 13 dicembre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n.29468/2019, depositata il 13 novembre 2019, che, decidendo sul ricorso da essa proposto avverso la sentenza n. 2237/05/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ha, in via pregiudiziale, rilevato l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente aveva omesso di depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica, omettendo, in tal modo, di fornire la prova del regolare completamento della procedura notificatoria. In particolare, in quel giudizio l’Agenzia delle entrate-riscossione aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2237/05/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in una controversia relativa all’impugnazione avverso un preavviso di fermo amministrativo e delle propedeutiche cartelle di pagamento, impugnate dal contribuente MA OI per irregolarità della loro notifica e per intervenuta prescrizione, aveva accolto l’appello da esso proposto avverso la sfavorevole decisione del giudice di primo grado, avendo rilevato sia l’irregolarità della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento, mancando per tre di esse la prova della spedizione della raccomanda informativa al destinatario irreperibile e per due di esse la prova dell’avvenuta notifica, sia l’intervenuta prescrizione. Avverso la pronuncia di questa Corte n.29468/2019, depositata il 13 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha, quindi, proposto ricorso per la revocazione affidato ad un unico motivo di ricorso. MA OI è rimasto intimato. 3 Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione chiede la revocazione della ordinanza di questa Corte n.29468/2019, depositata il 13 novembre 2019, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che non era stata data prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica del ricorso in cassazione. Evidenzia parte ricorrente l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte, posto che, invece, era stata prodotta la documentazione comprovante la regolare notifica al contribuente del ricorso in Cassazione. In particolare, lamenta che, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza di cui è chiesta la revocazione, era stata data prova documentale della notifica del ricorso per cassazione, avendo prodotto la copia conforme all’originale dell’avviso di ricevimento della duplice notifica del ricorso, una effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte (dott. SI RT), risultato irreperibile nel domicilio in Napoli, piazza Amedeo, b. 1, e un’altra nei confronti della parte personalmente presso la sua residenza in Milano, via Antonio Baldissera, n. 5. Pertanto, secondo parte ricorrente, sarebbe evidente l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte che, per mera svista, non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione comprovante la regolarità della notifica del ricorso;
tale errore, inoltre, sarebbe decisivo, in quanto la verifica della regolarità della notifica avrebbe comportato che non si sarebbe potuto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, va evidenziato che, con riferimento alla regolarità della notifica del presente ricorso per revocazione, risulta 4 unicamente la prova della notifica alla parte personalmente ma non anche al suo domiciliatario nei giudizi di merito. Va quindi osservato che la suddetta notifica risulta effettuata personalmente al destinatario e che nell’avviso di ricevimento prodotto risulta che la notifica, effettuata a mezzo posta, è stata stata perfezionata con consegna al portiere con successivo invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna. È vero che, secondo questa Corte, la legge n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplina i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e, in tal caso, prevede che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata (Cass. Sez. Un., 10012/2021). Tuttavia, la possibilità di procedere alla notifica alla parte personalmente esige che si sia previamente proceduto alla notifica nei luoghi indicati nell’art. 330, cod. proc. civ., prima di procedere alla notifica alla parte personalmente. Tale rilievo, che dovrebbe condurre a disporre il rinnovo della notifica, può, tuttavia, dirsi recessivo rispetto alla considerazione della inammissibilità del motivo di ricorso. La documentazione prodotta dalla ricorrente nel giudizio oggetto di revocazione, e riprodotta con il presente motivo di ricorso, non è idonea a provare la regolare notifica del ricorso in quel giudizio e, pertanto, non può dirsi esistente l’errore revocatorio. La sentenza nei confronti della quale era stato proposto ricorso per cassazione era stata depositata in data 19 maggio 2017. 5 Dalla stessa si evince, come peraltro è dichiarato dalla ricorrente nel ricorso del giudizio in cui è stata resa la pronuncia oggetto di revocazione nonché dalla procura allegata al ricorso di primo grado, che il domiciliatario difensore RT SI aveva studio in Milano, via Saffi, n. 23. Successivamente a tale deposito, risulta depositata una relata di notifica da cui si evince che in data 20 dicembre 2017 è stata inviata la raccomandata n. 78323023667, cron. 5390, a MA OI presso il suo domicilio in Milano, via Baldissera Antonio, n. 5, ma non risulta prodotto alcun avviso di ricevimento. Risulta poi prodotto: un prospetto riepilogativo delle raccomandate, fra cui anche quella inviate al contribuente, ma relative al 6/11/2013, dunque di data antecedente rispetto a quella di interesse;
l’avviso di ricevimento di una notifica spedita il 30 ottobre 2012, avente a riferimento il doc. 06820130164200644; l’avviso di ricevimento della notifica n. 67049903829 di una cartella di pagamento eseguita in data 11 dicembre 2010; copia del deposito del ricorso presso questa Corte del 9 gennaio 2018; prospetto riepilogativo delle spedizioni delle raccomandate per il periodo 26/10/2013; copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 57072468645 dell’11 luglio 2011; copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa al doc. 06820130185654777 del 25 ottobre 2013; copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 57072468646 dell’11 luglio 2011. Nessuno di tali documenti, in quanto precedenti alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la notifica del ricorso per cassazione ed il cui numero di raccomandata non corrisponde a quello riportato nella relata di notifica, è idoneo a ritenere che era stata regolarmente eseguita la notifica nel ricorso per cassazione. Per completezza, va evidenziato che, dall’esame del giudizio per ricorso per cassazione risulta depositato un primo ricorso, sottoscritto il 20 dicembre 2017, che riporta due relate di notifica: una prima, effettuata nei confronti di RT SI, quale 6 procuratore domiciliatario, presso lo studio di Milano, in via Saffi, n. 23, n. racc. 78323023666, cron. 5389; una seconda, effettuata nei confronti di MA OI, presso la residenza in Milano, via Baldassare n. 5, n. racc. 78323023667. Come detto, relativamente a tali notifiche non risulta prodotto alcun avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, un secondo ricorso, di pari data, da cui risulta una relata di notifica eseguita nei confronti di RT SI, quale procuratore domiciliatario, presso lo studio in Napoli, p.zza Amedeo, n. 1, n. racc. 78323023294, del 20 febbraio 2018. Risulta, altresì, depositato l’avviso di ricevimento da cui si evince che la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. L’indirizzo presso il quale è stata effettuata la suddetta notifica, peraltro conclusasi con una attestazione di irreperibilità del destinatario, non corrisponde a quello risultante dalla sentenza del giudice del gravame nella quale è riportato che il procuratore domiciliatario aveva lo studio in Milano, via Saffi. Quest’ultima notifica, dunque, non risulta eseguita presso l’indirizzo indicato quale luogo di domiciliazione, sicchè non può ragionarsi in ordine ad una notificazione eseguita in un ambito rientrante nella sfera di conoscibilità del destinatario, tanto più che, in tal caso, sarebbe comunque stato necessario attivarsi per la tempestiva rinnovazione della notifica. Invero, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Un. n. 15794 del 2016). Ne consegue l’inammissibilità del motivo. 7 Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.
- ricorrente -
contro OI MA;
- intimato -
per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 29468/2019, depositata in data 13 novembre 2019; Oggetto: revocazione – prova notifica ricorso - Civile Sent. Sez. 5 Num. 11049 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 27/04/2023 2 udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 13 dicembre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n.29468/2019, depositata il 13 novembre 2019, che, decidendo sul ricorso da essa proposto avverso la sentenza n. 2237/05/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ha, in via pregiudiziale, rilevato l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente aveva omesso di depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica, omettendo, in tal modo, di fornire la prova del regolare completamento della procedura notificatoria. In particolare, in quel giudizio l’Agenzia delle entrate-riscossione aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2237/05/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in una controversia relativa all’impugnazione avverso un preavviso di fermo amministrativo e delle propedeutiche cartelle di pagamento, impugnate dal contribuente MA OI per irregolarità della loro notifica e per intervenuta prescrizione, aveva accolto l’appello da esso proposto avverso la sfavorevole decisione del giudice di primo grado, avendo rilevato sia l’irregolarità della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento, mancando per tre di esse la prova della spedizione della raccomanda informativa al destinatario irreperibile e per due di esse la prova dell’avvenuta notifica, sia l’intervenuta prescrizione. Avverso la pronuncia di questa Corte n.29468/2019, depositata il 13 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha, quindi, proposto ricorso per la revocazione affidato ad un unico motivo di ricorso. MA OI è rimasto intimato. 3 Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione chiede la revocazione della ordinanza di questa Corte n.29468/2019, depositata il 13 novembre 2019, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che non era stata data prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica del ricorso in cassazione. Evidenzia parte ricorrente l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte, posto che, invece, era stata prodotta la documentazione comprovante la regolare notifica al contribuente del ricorso in Cassazione. In particolare, lamenta che, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza di cui è chiesta la revocazione, era stata data prova documentale della notifica del ricorso per cassazione, avendo prodotto la copia conforme all’originale dell’avviso di ricevimento della duplice notifica del ricorso, una effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte (dott. SI RT), risultato irreperibile nel domicilio in Napoli, piazza Amedeo, b. 1, e un’altra nei confronti della parte personalmente presso la sua residenza in Milano, via Antonio Baldissera, n. 5. Pertanto, secondo parte ricorrente, sarebbe evidente l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte che, per mera svista, non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione comprovante la regolarità della notifica del ricorso;
tale errore, inoltre, sarebbe decisivo, in quanto la verifica della regolarità della notifica avrebbe comportato che non si sarebbe potuto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, va evidenziato che, con riferimento alla regolarità della notifica del presente ricorso per revocazione, risulta 4 unicamente la prova della notifica alla parte personalmente ma non anche al suo domiciliatario nei giudizi di merito. Va quindi osservato che la suddetta notifica risulta effettuata personalmente al destinatario e che nell’avviso di ricevimento prodotto risulta che la notifica, effettuata a mezzo posta, è stata stata perfezionata con consegna al portiere con successivo invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna. È vero che, secondo questa Corte, la legge n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplina i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e, in tal caso, prevede che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata (Cass. Sez. Un., 10012/2021). Tuttavia, la possibilità di procedere alla notifica alla parte personalmente esige che si sia previamente proceduto alla notifica nei luoghi indicati nell’art. 330, cod. proc. civ., prima di procedere alla notifica alla parte personalmente. Tale rilievo, che dovrebbe condurre a disporre il rinnovo della notifica, può, tuttavia, dirsi recessivo rispetto alla considerazione della inammissibilità del motivo di ricorso. La documentazione prodotta dalla ricorrente nel giudizio oggetto di revocazione, e riprodotta con il presente motivo di ricorso, non è idonea a provare la regolare notifica del ricorso in quel giudizio e, pertanto, non può dirsi esistente l’errore revocatorio. La sentenza nei confronti della quale era stato proposto ricorso per cassazione era stata depositata in data 19 maggio 2017. 5 Dalla stessa si evince, come peraltro è dichiarato dalla ricorrente nel ricorso del giudizio in cui è stata resa la pronuncia oggetto di revocazione nonché dalla procura allegata al ricorso di primo grado, che il domiciliatario difensore RT SI aveva studio in Milano, via Saffi, n. 23. Successivamente a tale deposito, risulta depositata una relata di notifica da cui si evince che in data 20 dicembre 2017 è stata inviata la raccomandata n. 78323023667, cron. 5390, a MA OI presso il suo domicilio in Milano, via Baldissera Antonio, n. 5, ma non risulta prodotto alcun avviso di ricevimento. Risulta poi prodotto: un prospetto riepilogativo delle raccomandate, fra cui anche quella inviate al contribuente, ma relative al 6/11/2013, dunque di data antecedente rispetto a quella di interesse;
l’avviso di ricevimento di una notifica spedita il 30 ottobre 2012, avente a riferimento il doc. 06820130164200644; l’avviso di ricevimento della notifica n. 67049903829 di una cartella di pagamento eseguita in data 11 dicembre 2010; copia del deposito del ricorso presso questa Corte del 9 gennaio 2018; prospetto riepilogativo delle spedizioni delle raccomandate per il periodo 26/10/2013; copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 57072468645 dell’11 luglio 2011; copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa al doc. 06820130185654777 del 25 ottobre 2013; copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 57072468646 dell’11 luglio 2011. Nessuno di tali documenti, in quanto precedenti alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la notifica del ricorso per cassazione ed il cui numero di raccomandata non corrisponde a quello riportato nella relata di notifica, è idoneo a ritenere che era stata regolarmente eseguita la notifica nel ricorso per cassazione. Per completezza, va evidenziato che, dall’esame del giudizio per ricorso per cassazione risulta depositato un primo ricorso, sottoscritto il 20 dicembre 2017, che riporta due relate di notifica: una prima, effettuata nei confronti di RT SI, quale 6 procuratore domiciliatario, presso lo studio di Milano, in via Saffi, n. 23, n. racc. 78323023666, cron. 5389; una seconda, effettuata nei confronti di MA OI, presso la residenza in Milano, via Baldassare n. 5, n. racc. 78323023667. Come detto, relativamente a tali notifiche non risulta prodotto alcun avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, un secondo ricorso, di pari data, da cui risulta una relata di notifica eseguita nei confronti di RT SI, quale procuratore domiciliatario, presso lo studio in Napoli, p.zza Amedeo, n. 1, n. racc. 78323023294, del 20 febbraio 2018. Risulta, altresì, depositato l’avviso di ricevimento da cui si evince che la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. L’indirizzo presso il quale è stata effettuata la suddetta notifica, peraltro conclusasi con una attestazione di irreperibilità del destinatario, non corrisponde a quello risultante dalla sentenza del giudice del gravame nella quale è riportato che il procuratore domiciliatario aveva lo studio in Milano, via Saffi. Quest’ultima notifica, dunque, non risulta eseguita presso l’indirizzo indicato quale luogo di domiciliazione, sicchè non può ragionarsi in ordine ad una notificazione eseguita in un ambito rientrante nella sfera di conoscibilità del destinatario, tanto più che, in tal caso, sarebbe comunque stato necessario attivarsi per la tempestiva rinnovazione della notifica. Invero, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Un. n. 15794 del 2016). Ne consegue l’inammissibilità del motivo. 7 Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.