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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 712/2024
TRA
rapp. e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio D'Avino, presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Castel di Sasso, alla via Maranisi n. 13
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Dilla Gulmì, presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via Santa
Maria a Cubito n. 616
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 11 gennaio 2024, la notifica dell'avviso di addebito n.
32820230004781744000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 7884,33 a titolo di contributi (e relative sanzioni) dovuti alla Gestione Separata per CP_1
l'anno 2016, gestione cui era stato iscritto d'ufficio dall' . CP_3
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito e la erronea quantificazione delle sanzioni, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituivano l' e l' che resistevano al ricorso chiedendone Controparte_2 il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate CP_ dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità dell'opposizione in quanto il ricorso risulta depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente eccepisce, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito oggetto di impugnativa.
Sul punto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, questione in relazione alla quale sono state avanzate tesi contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito e che, senz'altro, assume rilievo dirimente ai fini che ci occupano, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo Irpef e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del
31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: “ …
3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi
2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n.
9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la
Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per Per_1 occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)…la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”.
Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell' e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla CP_1 maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo.
Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel quadro LM, redditi provenienti da arti e professioni del modello Unico 2017 - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata.
Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a CP_ differenza di quanto sostenuto dall' – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione.
Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla più recente pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n.
27950/2018 sopra citata confermata, peraltro, dalla successiva pronuncia del 16 settembre 2019, n.
23040.
Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni.
Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro
RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.
Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro
RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.
Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, al primo termine di versamento. Si è, infatti, osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento ai sensi dell'art. 17, comma
2, DPR n. 435/2001 - (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) – non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 14 maggio 2019, n. 12779).
In relazione al caso di specie, va rilevato che per i contributi relativi all'anno 2016, il termine di pagamento del saldo era il 20.07.2017, da individuare, dunque, quale dies a quo del termine di prescrizione.
Orbene, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 ed, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, prevede, infine, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata prevista per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 di talché al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni (129 + 182).
Orbene, venendo al caso in esame, considerato, quale dies a quo del termine di prescrizione la data del 20.07.2017, aggiungendo al termine quinquennale i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, deve ritenersi che, alla data di notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnativa (11.01.2024), le pretese creditorie ivi sottese erano già prescritte.
Al riguardo, non può riconoscersi valida efficacia interruttiva del termine di prescrizione all'avviso di iscrizione del 18 novembre 2022. CP_ L' ha versato in atti copia dell'avviso di ricevimento asseritamente notificato in data
05.12.2022 all'indirizzo di residenza del ricorrente. Tale avviso risulta, altresì, sottoscritto per CP_ ricezione con firma leggibile apposta da (cfr. doc. in atti prod.ne . CP_4
La notifica in esame è stata effettuata dall'ente convenuto a mezzo lettera raccomandata tramite il servizio postale. La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui l'ente previdenziale proceda alla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, servendosi, dunque, del servizio postale, non trova applicazione la disciplina delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, bensì quella prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016).
Tanto premesso, rileva il giudicante come, nel caso in esame, non possa ritenersi operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. avendo il ricorrente sollevato puntuali contestazioni nonché offerto prove documentali idonee a costituire indizi volti ad escludere che l'atto notificato sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
In primo luogo, va evidenziato che certamente la notifica in questione non può ritenersi effettuata “a mani proprie del destinatario”. Ed, infatti, emerge ictu oculi che la firma apposta in calce all'avviso CP_ di ricevimento prodotto dall' non sia riconducibile al ricorrente.
Al riguardo, la difesa attorea ha depositato copiosa documentazione (cfr., in particolare, documento di identità, contratto di mutuo) - di certa provenienza dalla parte ricorrente – e da quest'ultima sottoscritta, dal cui esame si evince chiaramente che la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento non può in alcun modo ricondursi ed attribuirsi all'odierno opponente.
Pertanto, escluso che l'avviso sia stato sottoscritto dal ricorrente, deve, altresì, escludersi, avuto riguardo alle allegazioni attoree ed alla documentazione versata in atti, che l'atto sia stato ritirato da persona abilitata a riceverlo per conto del ricorrente.
L'opponente ha, infatti, depositato certificato storico di famiglia dal quale emerge che nessuno dei familiari conviventi del ricorrente ha ricevuto e sottoscritto l'avviso in questione.
L'opponente ha, poi, versato in atti certificato di residenza storico di tale nato il Parte_1 CP_ 24.03.1933 evidenziando che l'atto notificato dall' con evidente probabilità è stato consegnato a tale differente soggetto che risiede pure alla Piazza Cavour, tuttavia, non al civico n. 5, ove risiede il ricorrente, bensì al civico n. 11 (cfr. doc. allegato alle note del 25.10.2024).
Orbene, in presenza di puntuali contestazioni suffragate da idonea documentazione, deve ritenersi che nel caso in esame la parte abbia offerto indizi sufficientemente precisi e concordanti volti a dimostrare che l'atto, non essendo stato consegnato al ricorrente né ad alcuno dei propri familiari, non è mai pervenuto nella sfera di conoscenza dell'effettivo destinatario.
Pertanto, non potendo, nella specie, operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., CP_ pacifica la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che l' non abbia fornito adeguata prova della ritualità della notifica dell'avviso del 18 novembre 2022, con conseguente inidoneità di tale atto a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione con riferimento ai contributi di cui all'avviso di addebito oggetto di causa.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'atto impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite stante la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n. n. 32820230004781744000;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 7 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 712/2024
TRA
rapp. e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio D'Avino, presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Castel di Sasso, alla via Maranisi n. 13
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Dilla Gulmì, presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via Santa
Maria a Cubito n. 616
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 11 gennaio 2024, la notifica dell'avviso di addebito n.
32820230004781744000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 7884,33 a titolo di contributi (e relative sanzioni) dovuti alla Gestione Separata per CP_1
l'anno 2016, gestione cui era stato iscritto d'ufficio dall' . CP_3
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito e la erronea quantificazione delle sanzioni, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituivano l' e l' che resistevano al ricorso chiedendone Controparte_2 il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate CP_ dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità dell'opposizione in quanto il ricorso risulta depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente eccepisce, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito oggetto di impugnativa.
Sul punto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, questione in relazione alla quale sono state avanzate tesi contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito e che, senz'altro, assume rilievo dirimente ai fini che ci occupano, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo Irpef e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del
31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: “ …
3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi
2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n.
9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la
Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per Per_1 occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)…la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”.
Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell' e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla CP_1 maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo.
Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel quadro LM, redditi provenienti da arti e professioni del modello Unico 2017 - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata.
Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a CP_ differenza di quanto sostenuto dall' – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione.
Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla più recente pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n.
27950/2018 sopra citata confermata, peraltro, dalla successiva pronuncia del 16 settembre 2019, n.
23040.
Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni.
Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro
RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.
Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro
RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.
Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, al primo termine di versamento. Si è, infatti, osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento ai sensi dell'art. 17, comma
2, DPR n. 435/2001 - (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) – non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 14 maggio 2019, n. 12779).
In relazione al caso di specie, va rilevato che per i contributi relativi all'anno 2016, il termine di pagamento del saldo era il 20.07.2017, da individuare, dunque, quale dies a quo del termine di prescrizione.
Orbene, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 ed, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, prevede, infine, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata prevista per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 di talché al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni (129 + 182).
Orbene, venendo al caso in esame, considerato, quale dies a quo del termine di prescrizione la data del 20.07.2017, aggiungendo al termine quinquennale i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, deve ritenersi che, alla data di notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnativa (11.01.2024), le pretese creditorie ivi sottese erano già prescritte.
Al riguardo, non può riconoscersi valida efficacia interruttiva del termine di prescrizione all'avviso di iscrizione del 18 novembre 2022. CP_ L' ha versato in atti copia dell'avviso di ricevimento asseritamente notificato in data
05.12.2022 all'indirizzo di residenza del ricorrente. Tale avviso risulta, altresì, sottoscritto per CP_ ricezione con firma leggibile apposta da (cfr. doc. in atti prod.ne . CP_4
La notifica in esame è stata effettuata dall'ente convenuto a mezzo lettera raccomandata tramite il servizio postale. La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui l'ente previdenziale proceda alla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, servendosi, dunque, del servizio postale, non trova applicazione la disciplina delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, bensì quella prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016).
Tanto premesso, rileva il giudicante come, nel caso in esame, non possa ritenersi operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. avendo il ricorrente sollevato puntuali contestazioni nonché offerto prove documentali idonee a costituire indizi volti ad escludere che l'atto notificato sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
In primo luogo, va evidenziato che certamente la notifica in questione non può ritenersi effettuata “a mani proprie del destinatario”. Ed, infatti, emerge ictu oculi che la firma apposta in calce all'avviso CP_ di ricevimento prodotto dall' non sia riconducibile al ricorrente.
Al riguardo, la difesa attorea ha depositato copiosa documentazione (cfr., in particolare, documento di identità, contratto di mutuo) - di certa provenienza dalla parte ricorrente – e da quest'ultima sottoscritta, dal cui esame si evince chiaramente che la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento non può in alcun modo ricondursi ed attribuirsi all'odierno opponente.
Pertanto, escluso che l'avviso sia stato sottoscritto dal ricorrente, deve, altresì, escludersi, avuto riguardo alle allegazioni attoree ed alla documentazione versata in atti, che l'atto sia stato ritirato da persona abilitata a riceverlo per conto del ricorrente.
L'opponente ha, infatti, depositato certificato storico di famiglia dal quale emerge che nessuno dei familiari conviventi del ricorrente ha ricevuto e sottoscritto l'avviso in questione.
L'opponente ha, poi, versato in atti certificato di residenza storico di tale nato il Parte_1 CP_ 24.03.1933 evidenziando che l'atto notificato dall' con evidente probabilità è stato consegnato a tale differente soggetto che risiede pure alla Piazza Cavour, tuttavia, non al civico n. 5, ove risiede il ricorrente, bensì al civico n. 11 (cfr. doc. allegato alle note del 25.10.2024).
Orbene, in presenza di puntuali contestazioni suffragate da idonea documentazione, deve ritenersi che nel caso in esame la parte abbia offerto indizi sufficientemente precisi e concordanti volti a dimostrare che l'atto, non essendo stato consegnato al ricorrente né ad alcuno dei propri familiari, non è mai pervenuto nella sfera di conoscenza dell'effettivo destinatario.
Pertanto, non potendo, nella specie, operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., CP_ pacifica la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che l' non abbia fornito adeguata prova della ritualità della notifica dell'avviso del 18 novembre 2022, con conseguente inidoneità di tale atto a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione con riferimento ai contributi di cui all'avviso di addebito oggetto di causa.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'atto impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite stante la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n. n. 32820230004781744000;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 7 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni