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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16 aprile
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
3811/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Battipaglia, alla via Rosa Iemma n. 2, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Carrano e Anna
IA DO, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opponente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Salerno, alla via Posidonia n. 145, presso lo studio dell'avv. Antonio Losacco, rappresentata e difesa dall'avv. Eva Utzeri giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/04/2017 ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato, in data 14/04/2017, ad istanza di
[...]
per il pagamento di € 496.705,72 sulla scorta Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 533 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/03/2016 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 12/04/2017 nel corso del relativo giudizio di opposizione, promosso dall'ingiunta/odierna opponente, distinto con il n. 4333/2016 R.G. In particolare, l'attrice – dopo aver premesso che la provvisoria esecutorietà della condanna monitoria azionata con l'opposto precetto veniva concessa con ordinanza pronunciata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. subordinatamente al deposito, da parte dell'attore in senso sostanziale, di idonea cauzione e che tale cauzione veniva individuata nella dazione, a cura del terzo, di ipoteca su beni (da iscriversi, a proprio carico e CP_1 in favore di sulla quota di proprietà indivisa (pari a 1/3) dell'appartamento Parte_1 sito in Battipaglia alla via Don Minzoni s.n.c. in Catasto al fog. 25, par. 538, sub 10 per
€500.000,00, entro e non oltre il 27/4/2017) – ha contestato il diritto della convenuta società di procedere ad esecuzione forzata e, al riguardo, ha dedotto:
1) l'inidoneità della garanzia prestata dal terzo datore di ipoteca in data 7/04/2017 con atto a rogito Notaio di Terni, rep. 197870 racc. n. 44847 avuto riguardo Persona_1 tanto al valore della quota ipotecata, quanto alla insistenza sulla stessa di precedente vincolo conservativo trascritto, a cura dell'odierna parte opponente, in data 5/4/2017 per l'importo di €370.000,00;
2) la nullità dell'iscrizione ipotecaria del 7/04/2017 - successivamente rettificata in data
14/04/2017 - attesa l'incompletezza, oltre che l'erroneità, dei dati riportati sulla relativa nota di trascrizione.
Ciò posto, l'attrice ha dunque concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la opposta “ Controparte_1 dato preliminarmente atto del complessivo assetto di rapporti divisato tra i germani, CP_1
e ha eccepito l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'opponente,
[...] Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 16/4/2025 la causa è stata quindi riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Tanto premesso, a parere di questo Giudice - in conformità a quanto già deciso dall'intestato Tribunale all'esito della fase a cognizione piena del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da con ricorso depositato innanzi al competente Parte_1 giudice dell'esecuzione - la domanda è infondata.
Si è già sottolineato come l'odierna opponente abbia contestato il diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata in ragione della pretesa inidoneità della garanzia ipotecaria prestata da ad integrare la condizione alla quale veniva subordinata la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione dell'azionato decreto ingiuntivo, per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, secondo la prospettazione di insufficiente ai richiamati fini Parte_1 risulterebbe la consistenza economica della quota ipotecata del bene indiviso;
quota (pari ad
1/3 del tutto) che, tenuto conto della stessa perizia di stima eseguita da professionista incaricato dal sarebbe non capiente rispetto al debito garantito, mediante CP_1
l'iscrizione della suddetta formalità per € 500.000,00, a fronte del valore del bene immobile complessivamente indicato dal perito in € 1.250.000,00.
Per altro verso, stando alle allegazioni dell'opponente, ostativa alla costituzione della garanzia ipotecaria avrebbe dovuto essere poi considerata la condizione giuridica del bene, il quale già prima dell'iscrizione avrebbe costituito oggetto di sequestro conservativo, trascritto a cura della stessa in danno del germano a tutela del proprio (residuo) Parte_1 CP_1 credito nascente dalla cessione, in favore di quest'ultimo, delle quote della società “ Farmacia
Langone del dott. Raffaele Langone s.a.s. (cfr. atto pubblico del 27.11.2015 a rogito del Notaio di Terni rep. 194497 racc. 42646). Persona_1
Ciò posto, sulla base cioè delle contestazioni così enucleate, l'attrice ha postulato l'illegittimità della minacciata azione esecutiva, assumendo come non verificato il deposito della cauzione richiesta dal G.U. ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà della condanna.
La tesi non può essere condivisa.
Invero, non appare fuor luogo osservare come, nel caso che occupa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sia stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c., dal
Giudice dell'opposizione subordinatamente “al deposito della cauzione offerta dal terzo CP_1
che dovrà essere prestata entro il 27.4.2017 mediante iscrizione ipotecaria in favore di
[...] Pt_1 per l'importo di € 500.000,00 sulla sua quota indivisa dell'appartamento sito in Battipaglia alla
[...] via Don Minzoni snc (in catasto al fol. 25, part.lla n. 538 sub 10)”, senza ulteriori precisazioni.
Ebbene, in claris non fit interpretatio.
Per costante e condiviso indirizzo pretorio, infatti, quando il titolo esecutivo esprime un comando chiaro ed univoco non vi è spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o ad interpretarlo, per la verifica di elementi istruttori o di circostanze già oggetto di scrutinio del giudice del merito, essendo al primo istituzionalmente preclusa - in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto o avrebbe potuto divenire definitivo - ogni forma di integrazione dello stesso (cfr.
Cassazione n. 8480 del 2015). Sotto tale profilo deve quindi escludersi che, nella presente sede, possa avere luogo un sindacato di merito in ordine alla effettiva capacità dell'ipoteca prestata dal terzo di garantire il soddisfacimento delle eventuali ragioni ripetitorie o risarcitorie della parte ingiunta/convenuta in senso sostanziale in seno al giudizio di opposizione a d.i. e in favore della quale è stato prudenzialmente previsto il rilascio di adeguata cauzione, quale condizione per l'azionabilità del titolo.
In altri termini, la contestazione sollevata dalla debitrice circa la corrispondenza tra l'importo per il quale è stata iscritta ipoteca ed il valore della quota ipotecata, involgendo circostanze attinenti ai presupposti per la concessione dell'esecutività del titolo, non risulta scrutinabile in tale giudizio.
Parimenti privo di pregio si presenta il profilo di doglianza concernente gli effetti, sulla quota gravata dall'ipoteca volontaria, del sequestro conservativo precedentemente trascritto sulla stessa.
È infatti evidente che, qualora il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza del 4 aprile 2017, avesse inteso condizionare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 533/2016 non solo alla costituzione della garanzia ipotecaria entro un determinato termine ma anche all'assenza, al momento della iscrizione, di precedenti formalità pregiudizievoli sul bene, avrebbe dovuto espressamente prevedere tali requisiti come presupposto necessario per la regolare prestazione della cauzione.
Va quindi da sé che l'odierna opponente – al netto dei dubbi pure adombrati da parte opposta circa la strumentalità della trascrizione del sequestro conservativo ad opera di Pt_1
proprio nell'intercapedine temporale corrente tra la comunicazione dell'ordinanza
[...] di concessione della provvisoria esecutività del decreto (4/04/2017) e l'iscrizione ipotecaria
(7/04/2017) – non possa invocare una presunta difformità della cauzione (prestata nel rispetto del termine assegnato e nelle forme previste dal provvedimento autorizzatorio) rispetto a quanto prescritto dal Giudice della cognizione, in assenza di più specifiche indicazioni circa il grado di iscrizione.
2. Infondata è infine la censura relativa alla nullità dell'iscrizione ipotecaria per incompletezza ed erroneità dei dati dell'immobile gravato dalla formalità pregiudizievole, come indicati nella nota di iscrizione curata da CP_1
Va infatti evidenziato come l'erronea indicazione del titolo, riscontrata nell'iscrizione ipotecaria del 7/04/2017 e comunque rettificata in data 14/04/2017 non abbia dato luogo ad alcun effetto viziante della costituzione della garanzia. Sul punto, è sufficiente rilevare che quando gli errori consistenti in omissioni o inesattezza che non inducono incertezza sugli elementi essenziali della nota di iscrizione ipotecaria, ovvero sulla identità del debitore, del creditore, sull'ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia, quindi sulla esatta identificazione dei soggetti coinvolti, dell'oggetto sul quale sul quale ricade la garanzia ipotecaria e il credito garantito, non è ravvisabile l'ipotesi di nullità ex art. 2841 c.c., risultando mera irregolarità emendabile con la rettifica (cfr. in tal senso
Cassazione civile n. 16488 del 2015; Cassazione n. 2075 del 2015).
Nel caso di specie, considerata l'assenza di incertezza in ordine all'immobile gravato da ipoteca, al titolo, ai soggetti coinvolti e all'ammontare del credito come previsto dall'art. 2841
c.c., le riferite irregolarità devono ritenersi pienamente sanabili e ininfluenti ai fini della regolare costituzione della garanzia, nella specie prestata in funzione cauzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve quindi essere rigettata con conseguente dichiarazione dell'esistenza del diritto della opposta società “
[...]
di procedere esecutivamente in danno di Parte_2 Parte_1 sulla base del decreto ingiuntivo n. 533/2016 azionato con l'opposto atto di precetto.
3. Nonostante la soccombenza dell'opponente, non si ravvisano tuttavia i presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta atteso che non è dato rinvenire quel dolo o quella colpa grave che, come noto, costituiscono presupposto soggettivo indefettibile per la condanna ai sensi della disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez.
Sentenza n. 3804/2025 pubbl. il 27/09/2025 RG n. 9404/2018 Repert. n. 4649/2025 del
30/09/2025 Sentenza n. cronol. 2306/2025 del 27/09/2025 3, ord. 20 novembre 2020, n.
26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018,
n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da
€260,001 a €520.000,00, per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
RIGETTA l'opposizione. CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi € 11.229,00 per onorari, oltre spese generali (nella misura del 15%),
c.p.a. e iva, come per legge.
Salerno, 2/10/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16 aprile
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
3811/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Battipaglia, alla via Rosa Iemma n. 2, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Carrano e Anna
IA DO, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opponente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Salerno, alla via Posidonia n. 145, presso lo studio dell'avv. Antonio Losacco, rappresentata e difesa dall'avv. Eva Utzeri giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/04/2017 ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato, in data 14/04/2017, ad istanza di
[...]
per il pagamento di € 496.705,72 sulla scorta Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 533 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/03/2016 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 12/04/2017 nel corso del relativo giudizio di opposizione, promosso dall'ingiunta/odierna opponente, distinto con il n. 4333/2016 R.G. In particolare, l'attrice – dopo aver premesso che la provvisoria esecutorietà della condanna monitoria azionata con l'opposto precetto veniva concessa con ordinanza pronunciata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. subordinatamente al deposito, da parte dell'attore in senso sostanziale, di idonea cauzione e che tale cauzione veniva individuata nella dazione, a cura del terzo, di ipoteca su beni (da iscriversi, a proprio carico e CP_1 in favore di sulla quota di proprietà indivisa (pari a 1/3) dell'appartamento Parte_1 sito in Battipaglia alla via Don Minzoni s.n.c. in Catasto al fog. 25, par. 538, sub 10 per
€500.000,00, entro e non oltre il 27/4/2017) – ha contestato il diritto della convenuta società di procedere ad esecuzione forzata e, al riguardo, ha dedotto:
1) l'inidoneità della garanzia prestata dal terzo datore di ipoteca in data 7/04/2017 con atto a rogito Notaio di Terni, rep. 197870 racc. n. 44847 avuto riguardo Persona_1 tanto al valore della quota ipotecata, quanto alla insistenza sulla stessa di precedente vincolo conservativo trascritto, a cura dell'odierna parte opponente, in data 5/4/2017 per l'importo di €370.000,00;
2) la nullità dell'iscrizione ipotecaria del 7/04/2017 - successivamente rettificata in data
14/04/2017 - attesa l'incompletezza, oltre che l'erroneità, dei dati riportati sulla relativa nota di trascrizione.
Ciò posto, l'attrice ha dunque concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la opposta “ Controparte_1 dato preliminarmente atto del complessivo assetto di rapporti divisato tra i germani, CP_1
e ha eccepito l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'opponente,
[...] Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 16/4/2025 la causa è stata quindi riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Tanto premesso, a parere di questo Giudice - in conformità a quanto già deciso dall'intestato Tribunale all'esito della fase a cognizione piena del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da con ricorso depositato innanzi al competente Parte_1 giudice dell'esecuzione - la domanda è infondata.
Si è già sottolineato come l'odierna opponente abbia contestato il diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata in ragione della pretesa inidoneità della garanzia ipotecaria prestata da ad integrare la condizione alla quale veniva subordinata la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione dell'azionato decreto ingiuntivo, per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, secondo la prospettazione di insufficiente ai richiamati fini Parte_1 risulterebbe la consistenza economica della quota ipotecata del bene indiviso;
quota (pari ad
1/3 del tutto) che, tenuto conto della stessa perizia di stima eseguita da professionista incaricato dal sarebbe non capiente rispetto al debito garantito, mediante CP_1
l'iscrizione della suddetta formalità per € 500.000,00, a fronte del valore del bene immobile complessivamente indicato dal perito in € 1.250.000,00.
Per altro verso, stando alle allegazioni dell'opponente, ostativa alla costituzione della garanzia ipotecaria avrebbe dovuto essere poi considerata la condizione giuridica del bene, il quale già prima dell'iscrizione avrebbe costituito oggetto di sequestro conservativo, trascritto a cura della stessa in danno del germano a tutela del proprio (residuo) Parte_1 CP_1 credito nascente dalla cessione, in favore di quest'ultimo, delle quote della società “ Farmacia
Langone del dott. Raffaele Langone s.a.s. (cfr. atto pubblico del 27.11.2015 a rogito del Notaio di Terni rep. 194497 racc. 42646). Persona_1
Ciò posto, sulla base cioè delle contestazioni così enucleate, l'attrice ha postulato l'illegittimità della minacciata azione esecutiva, assumendo come non verificato il deposito della cauzione richiesta dal G.U. ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà della condanna.
La tesi non può essere condivisa.
Invero, non appare fuor luogo osservare come, nel caso che occupa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sia stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c., dal
Giudice dell'opposizione subordinatamente “al deposito della cauzione offerta dal terzo CP_1
che dovrà essere prestata entro il 27.4.2017 mediante iscrizione ipotecaria in favore di
[...] Pt_1 per l'importo di € 500.000,00 sulla sua quota indivisa dell'appartamento sito in Battipaglia alla
[...] via Don Minzoni snc (in catasto al fol. 25, part.lla n. 538 sub 10)”, senza ulteriori precisazioni.
Ebbene, in claris non fit interpretatio.
Per costante e condiviso indirizzo pretorio, infatti, quando il titolo esecutivo esprime un comando chiaro ed univoco non vi è spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o ad interpretarlo, per la verifica di elementi istruttori o di circostanze già oggetto di scrutinio del giudice del merito, essendo al primo istituzionalmente preclusa - in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto o avrebbe potuto divenire definitivo - ogni forma di integrazione dello stesso (cfr.
Cassazione n. 8480 del 2015). Sotto tale profilo deve quindi escludersi che, nella presente sede, possa avere luogo un sindacato di merito in ordine alla effettiva capacità dell'ipoteca prestata dal terzo di garantire il soddisfacimento delle eventuali ragioni ripetitorie o risarcitorie della parte ingiunta/convenuta in senso sostanziale in seno al giudizio di opposizione a d.i. e in favore della quale è stato prudenzialmente previsto il rilascio di adeguata cauzione, quale condizione per l'azionabilità del titolo.
In altri termini, la contestazione sollevata dalla debitrice circa la corrispondenza tra l'importo per il quale è stata iscritta ipoteca ed il valore della quota ipotecata, involgendo circostanze attinenti ai presupposti per la concessione dell'esecutività del titolo, non risulta scrutinabile in tale giudizio.
Parimenti privo di pregio si presenta il profilo di doglianza concernente gli effetti, sulla quota gravata dall'ipoteca volontaria, del sequestro conservativo precedentemente trascritto sulla stessa.
È infatti evidente che, qualora il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza del 4 aprile 2017, avesse inteso condizionare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 533/2016 non solo alla costituzione della garanzia ipotecaria entro un determinato termine ma anche all'assenza, al momento della iscrizione, di precedenti formalità pregiudizievoli sul bene, avrebbe dovuto espressamente prevedere tali requisiti come presupposto necessario per la regolare prestazione della cauzione.
Va quindi da sé che l'odierna opponente – al netto dei dubbi pure adombrati da parte opposta circa la strumentalità della trascrizione del sequestro conservativo ad opera di Pt_1
proprio nell'intercapedine temporale corrente tra la comunicazione dell'ordinanza
[...] di concessione della provvisoria esecutività del decreto (4/04/2017) e l'iscrizione ipotecaria
(7/04/2017) – non possa invocare una presunta difformità della cauzione (prestata nel rispetto del termine assegnato e nelle forme previste dal provvedimento autorizzatorio) rispetto a quanto prescritto dal Giudice della cognizione, in assenza di più specifiche indicazioni circa il grado di iscrizione.
2. Infondata è infine la censura relativa alla nullità dell'iscrizione ipotecaria per incompletezza ed erroneità dei dati dell'immobile gravato dalla formalità pregiudizievole, come indicati nella nota di iscrizione curata da CP_1
Va infatti evidenziato come l'erronea indicazione del titolo, riscontrata nell'iscrizione ipotecaria del 7/04/2017 e comunque rettificata in data 14/04/2017 non abbia dato luogo ad alcun effetto viziante della costituzione della garanzia. Sul punto, è sufficiente rilevare che quando gli errori consistenti in omissioni o inesattezza che non inducono incertezza sugli elementi essenziali della nota di iscrizione ipotecaria, ovvero sulla identità del debitore, del creditore, sull'ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia, quindi sulla esatta identificazione dei soggetti coinvolti, dell'oggetto sul quale sul quale ricade la garanzia ipotecaria e il credito garantito, non è ravvisabile l'ipotesi di nullità ex art. 2841 c.c., risultando mera irregolarità emendabile con la rettifica (cfr. in tal senso
Cassazione civile n. 16488 del 2015; Cassazione n. 2075 del 2015).
Nel caso di specie, considerata l'assenza di incertezza in ordine all'immobile gravato da ipoteca, al titolo, ai soggetti coinvolti e all'ammontare del credito come previsto dall'art. 2841
c.c., le riferite irregolarità devono ritenersi pienamente sanabili e ininfluenti ai fini della regolare costituzione della garanzia, nella specie prestata in funzione cauzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve quindi essere rigettata con conseguente dichiarazione dell'esistenza del diritto della opposta società “
[...]
di procedere esecutivamente in danno di Parte_2 Parte_1 sulla base del decreto ingiuntivo n. 533/2016 azionato con l'opposto atto di precetto.
3. Nonostante la soccombenza dell'opponente, non si ravvisano tuttavia i presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta atteso che non è dato rinvenire quel dolo o quella colpa grave che, come noto, costituiscono presupposto soggettivo indefettibile per la condanna ai sensi della disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez.
Sentenza n. 3804/2025 pubbl. il 27/09/2025 RG n. 9404/2018 Repert. n. 4649/2025 del
30/09/2025 Sentenza n. cronol. 2306/2025 del 27/09/2025 3, ord. 20 novembre 2020, n.
26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018,
n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da
€260,001 a €520.000,00, per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
RIGETTA l'opposizione. CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi € 11.229,00 per onorari, oltre spese generali (nella misura del 15%),
c.p.a. e iva, come per legge.
Salerno, 2/10/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco