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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], , con l'avvocato Roberto Parte_1 C.F._1
Ferrara appellante nei confronti di
Controparte_1
appellata avverso la sentenza pronunciata il 2.11.2020 e pubblicata il 10.6.2024 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione dell'appellante avverso l'ordinanza della rescia CP_1 CP_1
n. 7152/15 per la violazione dell'articolo 116 commi 15 e 17 C.d.S. per le seguenti ragioni:
“Risulta agli atti che la formulò un primo avviso di pagamento il 5.7.2016, contenente CP_1
anche la contestazione dell'illecito che tornò al mittente poiché il ricorrente risultava irreperibile al domicilio eletto in sede penale. L'ordinanza di ingiunzione non è soggetta a termini di decadenza ma solo a termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione applicandosi la L. n. 689/1981.” sulle conclusioni
a. di parte appellante: annullare l'ordinanza opposta
b. di parte appellata: rigettare l'appello ha pronunciato la seguente sentenza
1. L'appellante:
− ha evidenziato la violazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza;
− ha lamentato la violazione degli articoli 149, 140 e 143 c.p.c. (“La stessa controparte ammetteva, infatti (doc. C) che il plico veniva meramente restituito al mittente senza che si procedesse al deposito presso l'ufficio postale del plico con avviso al destinatario oppure ulteriore tentativo di notificazione a mani (anche nelle forme previste nel caso di irreperibilità). … la … avrebbe dovuto da un lato individuare la residenza formale CP_1
del sig. (il quale era rimasto assente nel procedimento penale ed era difeso da un Pt_1
avvocato d'ufficio) e qui inviare l'atto dovuto … la successiva notifica dell'ordinanza ingiunzione … riusciva nella residenza effettiva (in alla via Ardeatine 33), così CP_1
dimostrando che era possibile individuare la residenza dove notificare.”);
− ha affermato che “L'art 9 del D.Lgs 8/2016 impone che, per i fatti accaduti prima che entrasse in vigore, con la depenalizzazione l'autorità giudiziaria si spogli della vicenda, trasmettendo all'autorità giudiziaria il potere di decidere sulla sanzione pecuniaria.
L'autorità amministrativa però deve avviare il procedimento entro 90 giorni dal ricevimento degli atti da parte del potere giudiziario. Tale ricevimento costituisce il dies a quo per procedere poi alla notificazione … Nel caso di specie, per ammissione della stessa
, l'autorità giudiziaria ha trasmesso gli atti in data 17.6.2016, mentre l'ordinanza CP_1
ingiunzione qui impugnata è stata adottata solo l'11.10.2019 (senza essere stata preceduta da alcun atto di avvio del procedimento). Di più: l'ordinanza ingiunzione è stata poi notificata, primo atto relativo ai fatti contestati, in data 5.2.2020. In sostanza il primo atto amministrativo è stato notificato al ricorrente quasi 5 anni dopo i presunti fatti oggetto di violazione, e 4 anni dopo la depenalizzazione prevista”);
− ha sostenuto che “Il GdP ha errato … nel non considerare violato il principio secondo cui qualsiasi procedimento amministrativo sanzionatorio deve essere preceduto dalla contestazione, che deve avvenire appunto entro 90 giorni dalla presunta violazione. Qui i 90 giorni decorrevano dalla trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria (17.6.2016) e entro tale termine nulla è stato notificato (l'ordinanza ingiunzione veniva notificata solo il successivo 05.2.2020)”;
− ha indicato contraddizioni nell'ordinanza opposta (la pronuncia dell'ordine di pagamento e l'indicazione della facoltà di presentare memorie e la designazione quale soggetto destinatario del pagamento di Equitalia Brescia Spa non esistente);
− ha criticato l'omessa immediata contestazione del fatto prevista dall'articolo 201 Codice della Strada. 2. In via preliminare va evidenziato che non vi sono norme che in via generale e in via specifica prevedano la nullità della sentenza depositata oltre il termine previsto dalla legge.
Va affrontata la questione della validità della notificazione dall'atto di contestazione datato
5.7.2016.
Come risulta dalla relazione di notificazione (pagina 23 del documento C fasc. appellante)
l'ufficiale notificatore si è limitato a constatare l'irreperibilità del destinatario presso il luogo indicato in occasione dell'avvio del procedimento penale come sua dimora senza che venissero compiute le operazioni previste dall'articolo 140 c.p.c. La notificazione di tale atto non è valida.
È possibile esaminare le conseguenze di tale evento sul provvedimento impugnato.
Secondo l'appellante tale atto è qualificabile come ordinanza-ingiunzione (pagina 9 del ricorso in primo grado), con la conseguenza che il procedimento è stato definito oltre il termine perentorio previsto dalla legge e senza la previa contestazione dell'illecito.
La decadenza (da un potere) deve essere prevista in modo espresso. Non vi sono norme che prevedano la decadenza del potere in caso di provvedimento emesso oltre il termine previsto dalla legge. La vicenda in esame non rientra nei casi previsti dall'articolo 2 comma 8-bis L.
241/1990 riguardante procedimenti ad istanza di parte, che segna una deroga a quanto prevede in generale l'articolo 21-octies comma 2 L. 241/1990, secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento (tra cui quella sul termine per la sua conclusione) o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. A conferma di tale conclusione, si noti come l'articolo 28 L. 689/1981 faccia riferimento esclusivamente al termine di prescrizione estendendo la disciplina prevista per i diritti civili al potere amministrativo sanzionatorio.
Prima di procedere oltre, sono necessarie brevi osservazioni sull'applicabilità nel caso in esame della L. 241/1990 o di alcune norme in essa contenute.
Secondo le parti, invitate ai sensi dell'articolo 101 c.p.c. con ordinanza del 20.3.2025 a svolgere difese sul punto, la specialità della L. 689/1981 e delle disposizioni del Codice della Strada escludono l'applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo richiamata sopra.
La specialità delle discipline indicate dalle parti, da cui potrebbe derivare la loro esclusiva applicazione, riguarda gli aspetti strettamente procedimentali e non i profili previsti dalla L.
241/1990 riguardanti la validità del provvedimento che definisce il procedimento. Da ciò deriva l'applicabilità dell'articolo 21-octies comma 2 L. 241/1990. A conferma si vedano le sentenze n. 20929/2009 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione e n. 8589/2018 della Prima Sezione della Corte di Cassazione.
Passando al secondo profilo indicato sopra (l'omessa previa contestazione), il provvedimento impugnato contiene la contestazione del fatto (sono indicati il luogo e la data del fatto, la conduzione del veicolo e la norma di riferimento) e l'irrogazione della sanzione (e suoi accessori) di 2.517,90 euro.
È necessario verificare la correttezza di tale modalità di procedere.
L'ambiguità del provvedimento derivante dal suo essere composito
(contestazione+imposizione) non ha impedito all'appellante di svolgere le sue difese in fase giudiziale sulla base della qualificazione di tale atto come provvedimento definitivo.
Inoltre, in nessuna sede il ricorrente ha sollevato concrete e specifiche contestazioni sulla commissione del fatto descritto nei suoi tratti materiali (azione, tempo e luogo) nel provvedimento impugnato. A pagina 4 dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio viene fatto riferimento alla titolarità di una patente straniera ma tale argomento non è ulteriormente sviluppato nell'atto (si noti il riferimento limitato al diritto di difesa a pagina 13 “ignorando quando e dove sarebbe avvenuta la violazione”) e nelle successive difese.
Di conseguenza, è possibile affermare che l'omissione della contestazione dell'illecito distinta dall'irrogazione della sanzione non ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa
(procedimentale e processuale) dell'appellante.
Si tratta di un argomento sul quale, in parte, poggia che il richiamato articolo 21-octies L.
241/1990 che prevede l'assenza di vizi del provvedimento nel caso in cui la formale violazione procedimentale non abbia avuto conseguenze sull'interesse del destinatario (che, come detto, pur a conoscenza del fatto contestato grazie al provvedimento impugnato, non ha mai sviluppato critiche sulla sua commissione e sulla sua qualificazione) e sulla correttezza della decisione (il ricorrente non ha provato di essere titolare di patente di guida il 29.3.2015, ossia al momento del controllo da parte degli agenti della Polizia).
Che il provvedimento sanzionatorio sia vincolato alla legge deriva dalla natura tipizzata della fattispecie che prevede il fatto e il potere sanzionatorio escludendo che l'amministrazione possa giungere a definire una regola (del caso concreto), ponderando interessi in modi differenti da quelli delineati nella norma che descrive il fatto e attribuisce il potere sanzionatorio. In altre parole, l'anomala modalità procedimentale non ha comportato conseguenze sulla validità del provvedimento impugnato che ha natura vincolata.
Anche la designazione quale destinatario del pagamento di soggetto inesistente, riguardando profili in senso stretto informativi del diritto di difesa, non ha pregiudicato nel caso concreto (il ricorrente ha proposto opposizione), non ha inficiato il profilo precettivo dell'atto; anche in questo caso sul punto potrebbe essere richiamata la previsione dell'articolo 21 octies L.
241/1990.
Infine, l'articolo 201 codice della strada non era applicabile il 29.3.2015, giorno del controllo da parte degli agenti della Polizia, in quanto in quel momento il fatto era qualificabile come reato poi depenalizzato.
L'appello va, dunque, rigettato.
2. Nel primo grado del giudizio l'amministrazione resistente non ha sostenuto spese essendosi costituita tramite un suo funzionario.
L'ambiguità del provvedimento derivante dal suo essere composito
(contestazione+imposizione) merita di essere valorizzata a sfavore dell'amministrazione resistente con l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi
1. Rigetta l'appello.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato previsti dall'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Brescia, 12.6.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], , con l'avvocato Roberto Parte_1 C.F._1
Ferrara appellante nei confronti di
Controparte_1
appellata avverso la sentenza pronunciata il 2.11.2020 e pubblicata il 10.6.2024 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione dell'appellante avverso l'ordinanza della rescia CP_1 CP_1
n. 7152/15 per la violazione dell'articolo 116 commi 15 e 17 C.d.S. per le seguenti ragioni:
“Risulta agli atti che la formulò un primo avviso di pagamento il 5.7.2016, contenente CP_1
anche la contestazione dell'illecito che tornò al mittente poiché il ricorrente risultava irreperibile al domicilio eletto in sede penale. L'ordinanza di ingiunzione non è soggetta a termini di decadenza ma solo a termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione applicandosi la L. n. 689/1981.” sulle conclusioni
a. di parte appellante: annullare l'ordinanza opposta
b. di parte appellata: rigettare l'appello ha pronunciato la seguente sentenza
1. L'appellante:
− ha evidenziato la violazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza;
− ha lamentato la violazione degli articoli 149, 140 e 143 c.p.c. (“La stessa controparte ammetteva, infatti (doc. C) che il plico veniva meramente restituito al mittente senza che si procedesse al deposito presso l'ufficio postale del plico con avviso al destinatario oppure ulteriore tentativo di notificazione a mani (anche nelle forme previste nel caso di irreperibilità). … la … avrebbe dovuto da un lato individuare la residenza formale CP_1
del sig. (il quale era rimasto assente nel procedimento penale ed era difeso da un Pt_1
avvocato d'ufficio) e qui inviare l'atto dovuto … la successiva notifica dell'ordinanza ingiunzione … riusciva nella residenza effettiva (in alla via Ardeatine 33), così CP_1
dimostrando che era possibile individuare la residenza dove notificare.”);
− ha affermato che “L'art 9 del D.Lgs 8/2016 impone che, per i fatti accaduti prima che entrasse in vigore, con la depenalizzazione l'autorità giudiziaria si spogli della vicenda, trasmettendo all'autorità giudiziaria il potere di decidere sulla sanzione pecuniaria.
L'autorità amministrativa però deve avviare il procedimento entro 90 giorni dal ricevimento degli atti da parte del potere giudiziario. Tale ricevimento costituisce il dies a quo per procedere poi alla notificazione … Nel caso di specie, per ammissione della stessa
, l'autorità giudiziaria ha trasmesso gli atti in data 17.6.2016, mentre l'ordinanza CP_1
ingiunzione qui impugnata è stata adottata solo l'11.10.2019 (senza essere stata preceduta da alcun atto di avvio del procedimento). Di più: l'ordinanza ingiunzione è stata poi notificata, primo atto relativo ai fatti contestati, in data 5.2.2020. In sostanza il primo atto amministrativo è stato notificato al ricorrente quasi 5 anni dopo i presunti fatti oggetto di violazione, e 4 anni dopo la depenalizzazione prevista”);
− ha sostenuto che “Il GdP ha errato … nel non considerare violato il principio secondo cui qualsiasi procedimento amministrativo sanzionatorio deve essere preceduto dalla contestazione, che deve avvenire appunto entro 90 giorni dalla presunta violazione. Qui i 90 giorni decorrevano dalla trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria (17.6.2016) e entro tale termine nulla è stato notificato (l'ordinanza ingiunzione veniva notificata solo il successivo 05.2.2020)”;
− ha indicato contraddizioni nell'ordinanza opposta (la pronuncia dell'ordine di pagamento e l'indicazione della facoltà di presentare memorie e la designazione quale soggetto destinatario del pagamento di Equitalia Brescia Spa non esistente);
− ha criticato l'omessa immediata contestazione del fatto prevista dall'articolo 201 Codice della Strada. 2. In via preliminare va evidenziato che non vi sono norme che in via generale e in via specifica prevedano la nullità della sentenza depositata oltre il termine previsto dalla legge.
Va affrontata la questione della validità della notificazione dall'atto di contestazione datato
5.7.2016.
Come risulta dalla relazione di notificazione (pagina 23 del documento C fasc. appellante)
l'ufficiale notificatore si è limitato a constatare l'irreperibilità del destinatario presso il luogo indicato in occasione dell'avvio del procedimento penale come sua dimora senza che venissero compiute le operazioni previste dall'articolo 140 c.p.c. La notificazione di tale atto non è valida.
È possibile esaminare le conseguenze di tale evento sul provvedimento impugnato.
Secondo l'appellante tale atto è qualificabile come ordinanza-ingiunzione (pagina 9 del ricorso in primo grado), con la conseguenza che il procedimento è stato definito oltre il termine perentorio previsto dalla legge e senza la previa contestazione dell'illecito.
La decadenza (da un potere) deve essere prevista in modo espresso. Non vi sono norme che prevedano la decadenza del potere in caso di provvedimento emesso oltre il termine previsto dalla legge. La vicenda in esame non rientra nei casi previsti dall'articolo 2 comma 8-bis L.
241/1990 riguardante procedimenti ad istanza di parte, che segna una deroga a quanto prevede in generale l'articolo 21-octies comma 2 L. 241/1990, secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento (tra cui quella sul termine per la sua conclusione) o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. A conferma di tale conclusione, si noti come l'articolo 28 L. 689/1981 faccia riferimento esclusivamente al termine di prescrizione estendendo la disciplina prevista per i diritti civili al potere amministrativo sanzionatorio.
Prima di procedere oltre, sono necessarie brevi osservazioni sull'applicabilità nel caso in esame della L. 241/1990 o di alcune norme in essa contenute.
Secondo le parti, invitate ai sensi dell'articolo 101 c.p.c. con ordinanza del 20.3.2025 a svolgere difese sul punto, la specialità della L. 689/1981 e delle disposizioni del Codice della Strada escludono l'applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo richiamata sopra.
La specialità delle discipline indicate dalle parti, da cui potrebbe derivare la loro esclusiva applicazione, riguarda gli aspetti strettamente procedimentali e non i profili previsti dalla L.
241/1990 riguardanti la validità del provvedimento che definisce il procedimento. Da ciò deriva l'applicabilità dell'articolo 21-octies comma 2 L. 241/1990. A conferma si vedano le sentenze n. 20929/2009 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione e n. 8589/2018 della Prima Sezione della Corte di Cassazione.
Passando al secondo profilo indicato sopra (l'omessa previa contestazione), il provvedimento impugnato contiene la contestazione del fatto (sono indicati il luogo e la data del fatto, la conduzione del veicolo e la norma di riferimento) e l'irrogazione della sanzione (e suoi accessori) di 2.517,90 euro.
È necessario verificare la correttezza di tale modalità di procedere.
L'ambiguità del provvedimento derivante dal suo essere composito
(contestazione+imposizione) non ha impedito all'appellante di svolgere le sue difese in fase giudiziale sulla base della qualificazione di tale atto come provvedimento definitivo.
Inoltre, in nessuna sede il ricorrente ha sollevato concrete e specifiche contestazioni sulla commissione del fatto descritto nei suoi tratti materiali (azione, tempo e luogo) nel provvedimento impugnato. A pagina 4 dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio viene fatto riferimento alla titolarità di una patente straniera ma tale argomento non è ulteriormente sviluppato nell'atto (si noti il riferimento limitato al diritto di difesa a pagina 13 “ignorando quando e dove sarebbe avvenuta la violazione”) e nelle successive difese.
Di conseguenza, è possibile affermare che l'omissione della contestazione dell'illecito distinta dall'irrogazione della sanzione non ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa
(procedimentale e processuale) dell'appellante.
Si tratta di un argomento sul quale, in parte, poggia che il richiamato articolo 21-octies L.
241/1990 che prevede l'assenza di vizi del provvedimento nel caso in cui la formale violazione procedimentale non abbia avuto conseguenze sull'interesse del destinatario (che, come detto, pur a conoscenza del fatto contestato grazie al provvedimento impugnato, non ha mai sviluppato critiche sulla sua commissione e sulla sua qualificazione) e sulla correttezza della decisione (il ricorrente non ha provato di essere titolare di patente di guida il 29.3.2015, ossia al momento del controllo da parte degli agenti della Polizia).
Che il provvedimento sanzionatorio sia vincolato alla legge deriva dalla natura tipizzata della fattispecie che prevede il fatto e il potere sanzionatorio escludendo che l'amministrazione possa giungere a definire una regola (del caso concreto), ponderando interessi in modi differenti da quelli delineati nella norma che descrive il fatto e attribuisce il potere sanzionatorio. In altre parole, l'anomala modalità procedimentale non ha comportato conseguenze sulla validità del provvedimento impugnato che ha natura vincolata.
Anche la designazione quale destinatario del pagamento di soggetto inesistente, riguardando profili in senso stretto informativi del diritto di difesa, non ha pregiudicato nel caso concreto (il ricorrente ha proposto opposizione), non ha inficiato il profilo precettivo dell'atto; anche in questo caso sul punto potrebbe essere richiamata la previsione dell'articolo 21 octies L.
241/1990.
Infine, l'articolo 201 codice della strada non era applicabile il 29.3.2015, giorno del controllo da parte degli agenti della Polizia, in quanto in quel momento il fatto era qualificabile come reato poi depenalizzato.
L'appello va, dunque, rigettato.
2. Nel primo grado del giudizio l'amministrazione resistente non ha sostenuto spese essendosi costituita tramite un suo funzionario.
L'ambiguità del provvedimento derivante dal suo essere composito
(contestazione+imposizione) merita di essere valorizzata a sfavore dell'amministrazione resistente con l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi
1. Rigetta l'appello.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato previsti dall'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Brescia, 12.6.2025
Il giudice
Christian Colombo