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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11026 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10404 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Anna Maria Palmegiano, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Ilaria Passaro, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 6.10.2016 con CP_1
che dall'unione coniugale era nata una figlia minore;
che in data
[...]
9.6.2022 veniva omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di divorzio,
chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
visto il verbale di udienza del 24.6.2025;
ritenuto che
ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione;
ritenuto che la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, giusta ordinanza del 7.7 .2025;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10404/ 2025 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
6.10.2016 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2017, atto n. 00088, parte II,
serie A04;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
-rimette la causa sul ruolo come da ordinanza del G.D. del 7.7.2025; - spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 10.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi