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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2677/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente Dott. Sabrina Cicero Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/09/2024 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 28 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BRIDDA GIGLIOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 11 34070 FOGLIANO REDIPUGLIA ITALIA con l'Avv. BRIDDA GIGLIOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 08/06/2011 (atto n. 109, PARTE 1^, anno 2011);
□ separati consensualmente con verbale in data 11/01/2018, omologato con decreto del 26/02/2018 del Tribunale Ordinario di Trieste;
con i seguenti figli:
- nato a [...] [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi in data l'8.6.2011 a Trieste, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 109, parte I Anno
2011, alle seguenti condizioni:
1) affidare ad entrambi i genitori il figlio con residenza prevalente presso la madre Persona_2 signora via Antonio Canova n. 28, a Trieste;
Parte_1
2) il padre potrà vedere il figlio senza alcuna limitazione, anche facendolo pernottare presso la propria abitazione, previo accordo ed avviso telefonico alla madre e, in ogni caso, avrà diritto a portare il proprio figlio con sé per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nonché, a scelta, per 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali e per 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, alternando un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di Capodanno, un anno il giorno di Pasqua e un anno il giorno di Pasquetta per ciascuno dei genitori;
3) il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, mentre per le spese straordinarie il padre rifonderà alla madre le spese straordinarie nella misura del 50% secondo le indicazioni di cui al Protocollo siglato in data 18.5.15. Il mantenimento del figlio, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, sarà versato entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra al Pt_1 seguente iban [...];
4) le detrazioni fiscali per il figlio vengono poste in favore di entrambi i coniugi al 50%;
5) l'assegno unico spetterà integralmente alla madre;
6) a definitiva regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali relativi al periodo del matrimonio,
i ricorrenti prevedono fin da ora che il signor ceda alla signora la nuda proprietà Parte_2 Parte_1 dell'immobile di via Cesare Battisti n. 11 a Fogliano Redipuglia (al tavolare P.T. WEB 115 DI FOGLIANO –
CT I p.c.e. 170/1 fabbricato e corte (da PT 564 ct 1 ) - Piano sub GN 831/2001 ), mantenendo per sé
l'usufrutto, con atto da stipularsi presso Notaio di fiducia, nei successivi sei mesi dalla sentenza di divorzio, acquisiti i previ pareri e nulla osta della banca mutuante;
7) i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo entrambi indipendenti economicamente;
8) i ricorrenti danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per
l'espatrio, anche per il figlio minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 08/06/2011 tra Parte_1
e ; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 21 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente Dott. Sabrina Cicero Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/09/2024 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 28 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BRIDDA GIGLIOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 11 34070 FOGLIANO REDIPUGLIA ITALIA con l'Avv. BRIDDA GIGLIOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 08/06/2011 (atto n. 109, PARTE 1^, anno 2011);
□ separati consensualmente con verbale in data 11/01/2018, omologato con decreto del 26/02/2018 del Tribunale Ordinario di Trieste;
con i seguenti figli:
- nato a [...] [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi in data l'8.6.2011 a Trieste, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 109, parte I Anno
2011, alle seguenti condizioni:
1) affidare ad entrambi i genitori il figlio con residenza prevalente presso la madre Persona_2 signora via Antonio Canova n. 28, a Trieste;
Parte_1
2) il padre potrà vedere il figlio senza alcuna limitazione, anche facendolo pernottare presso la propria abitazione, previo accordo ed avviso telefonico alla madre e, in ogni caso, avrà diritto a portare il proprio figlio con sé per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nonché, a scelta, per 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali e per 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, alternando un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di Capodanno, un anno il giorno di Pasqua e un anno il giorno di Pasquetta per ciascuno dei genitori;
3) il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, mentre per le spese straordinarie il padre rifonderà alla madre le spese straordinarie nella misura del 50% secondo le indicazioni di cui al Protocollo siglato in data 18.5.15. Il mantenimento del figlio, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, sarà versato entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra al Pt_1 seguente iban [...];
4) le detrazioni fiscali per il figlio vengono poste in favore di entrambi i coniugi al 50%;
5) l'assegno unico spetterà integralmente alla madre;
6) a definitiva regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali relativi al periodo del matrimonio,
i ricorrenti prevedono fin da ora che il signor ceda alla signora la nuda proprietà Parte_2 Parte_1 dell'immobile di via Cesare Battisti n. 11 a Fogliano Redipuglia (al tavolare P.T. WEB 115 DI FOGLIANO –
CT I p.c.e. 170/1 fabbricato e corte (da PT 564 ct 1 ) - Piano sub GN 831/2001 ), mantenendo per sé
l'usufrutto, con atto da stipularsi presso Notaio di fiducia, nei successivi sei mesi dalla sentenza di divorzio, acquisiti i previ pareri e nulla osta della banca mutuante;
7) i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo entrambi indipendenti economicamente;
8) i ricorrenti danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per
l'espatrio, anche per il figlio minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 08/06/2011 tra Parte_1
e ; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 21 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli