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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1157/2017 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Ten. Genovese n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Pirri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gualtieri Sicaminò (Me), Controparte_1 P.IVA_1 via Ospizio n. 59, presso lo studio dell'Avv. Valentino Colosi;
rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Barbaro giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 207/2017 (R.G. 699/2017), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento, in favore di quale procuratrice di CP_2
della somma di € 14.655,00, oltre interesse, spese ed onorari del procedimento Controparte_1 monitorio, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 300222542 e del saldo debitore del contratto di finanziamento n. 1266541.
Eccepiva, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ed in particolare l'inefficacia probatoria della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, CP_ in specie l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché la carenza di legittimazione della pagina 1 di 7 N. R.G. 1157/2017
S.p.a. - atteso che il decreto opposto risulterebbe emesso in favore di quest'ultima in proprio e non quale rappresentante processuale della – e della stessa in difetto Controparte_1 Controparte_1 di comunicazione della cessione dei crediti in suo favore.
Nel merito contestava la pretesa monitoria e deduceva l'assenza di alcuna contrattazione in ordine agli addebiti applicati dall'istituto di credito. Contestava, dunque, “sia l'addebito in conto corrente di somme non preventivamente determinate e illegittimamente , per qualsiasi motivo, addebitate, sia il tesso di interesse debitore applicato, sia la sua capitalizzazione trimestrale e/o annuale. La contestazione giudiziaria formulata con la presente opposizione, sulle somme richieste a titolo di saldo di conto corrente e del finanziamento da parte dell'opposta, riguarda ogni centesimo di addebito illegittimamente applicato e pertanto, in mancanza di prova della legittimità della richiesta ingiunzione (prova che ricade sull'opposto quale parte sostanziale attrice) , il decreto va revocato o quantomeno ridotto delle somme non dovute”.
Deduceva, inoltre, la genericità dell'ingiunzione in ordine al tasso di interessi richiesto nonché
l'illegittimità dell'IVA applicata.
Chiedeva, dunque, la revoca del provvedimento monitorio ed in subordine la rideterminazione del credito, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 30.03.2018, la in persona della Controparte_1 procuratrice contestava i motivi articolati da controparte, stante la genericità delle censure CP_2 dedotte, e chiedeva, previa concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 26.06.2018 il Giudice istruttore rilevava l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, assegnando alle parti il termine di legge per l'espletamento dell'incombente, e concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 12.07.2024, il Giudice istruttore disponeva C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato:
“A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, allegando all'elaborato peritale copia di tutti i suddetti contratti e specificando, per ciascuno di essi, la data di apertura e la data di eventuale chiusura del rapporto (ovvero evidenziando se il rapporto è ancora in essere); 2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;
3) pagina 2 di 7 N. R.G. 1157/2017
specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
4) per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto
a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto ovvero sino alla data di notifica dell'atto di citazione (se si tratta di conto ancora in essere); 5) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri: (a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) se ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
6) per i rapporti in cui risulti mancante la documentazione contrattuale, sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla sua estinzione, ovvero sino al momento in cui sia intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni applicabili;
7) invece, per i rapporti in cui sia presente la documentazione contrattuale, risponda ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico;
B. Conteggio Finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e
l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dal creditore opposto, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.”.
Il CTU incaricato, dott. , prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_1
17.07.2024, depositava la relazione tecnica finale in data 08.01.2025.
All'udienza del 15.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione svolta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, pertanto, Parte_1 accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
pagina 3 di 7 N. R.G. 1157/2017
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di prova – in sede monitoria - del credito azionato, in quanto, contrariamente alle prospettazioni di parte opponente, la stessa risulta adeguatamente sostenuta dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e, in particolare, dagli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. (attestanti in modo adeguatamente dettagliato ed analitico la consistenza delle posizioni a sofferenza della società debitrice).
Si consideri infatti che, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., “le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarata che il credito è vero e liquido”.
Al riguardo va precisato che l'estratto conto certificato è il documento che certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con indicazione analitica delle condizioni attive e passive praticate dalla banca, suffragato, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto ed assistito da presunzione di veridicità.
Parimenti, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione preliminare afferente alla carenza di legittimazione della posto che dalla documentazione da questa versata in atti, deve Controparte_1 ritenersi correttamente perfezionata la cessione del credito da parte della in favore Controparte_3 dell'odierna opposta, dovendo valutarsi all'uopo sufficiente l'allegazione del contratto di cessione intercorso tra le parti, dell'avvenuta pubblicazione dello stesso nella gazzetta ufficiale del 30.04.2016 oltre dall'allegazione dell'elenco dei crediti ceduti, non specificamente contestata dall'opponente.
Per converso, in ordine al rapporto di conto corrente n. 300222542, deve accogliersi la censura mossa dal circa la nullità delle pattuizioni contrattuali per mancanza di stipulazione in forma scritta, Pt_1 così come richiesto dall'art. 117 T.U.B.. Difatti, a fronte delle deduzioni di parte attrice, la
[...] non ha prodotto copia del contratto di conto corrente de quo, del quale non è stata dimostrata CP_1 la sottoscrizione secondo le formalità richieste dalla legge ai fini della validità del negozio nonché delle relative clausole. Da tutto quanto sopra esposto consegue che, non essendo stata fornita in giudizio la prova dell'esistenza di un contratto di conto corrente redatto nelle forme di legge, non avendo il creditore adempiuto al proprio onere probatorio, va dichiarata la nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam ai sensi dell'art. 117, comma 3, T.U.B., da cui deriva l'illegittimità di tutti gli addebiti operati dall'istituto di credito cedente sul conto corrente per cui
è causa a titolo di interessi ultralegali, spese e condizioni, ivi comprese la capitalizzazione degli interessi - difettando tout court la prova della relativa pattuizione. pagina 4 di 7 N. R.G. 1157/2017
Né, peraltro, può procedersi al ricalcolo del rapporto di dare e avere tra le parti epurandolo da tali poste, atteso che la società opposta, seppure onerata in tal senso in forza dei principi di cui all'art. 2697
c.c., non ha versato in atti l'integralità degli estratti conto afferenti al rapporto contestato.
Il consulente tecnico, nella depositata relazione - da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze e nei confronti della quale nessuna osservazione è stata mossa dalle parti nei termini assegnati - ha difatti evidenziato che: “per il periodo dal 01.10.2008 alla data di cessazione del rapporto (29.04.2016) l'istituto di credito opposto convenuto, ha depositato esclusivamente gli scalari interessi e non anche l'elenco analitico dei movimenti contabili del rapporto di conto corrente. (...) Appare evidente, pertanto, che la predetta lacunosità nella documentazione versata nel fascicolo di causa, non ha consentito al C.T.U. di determinare, così come richiesto dal G.I., “il saldo finale del conto alla data di notifica di citazione e
l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dal creditore opposto”” (v. pagg. 16-17 della relazione tecnica).
Ebbene, deve rammentarsi, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali - quali l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato - ma anche sostanziali - quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati - incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo.
In linea di principio, infatti, deve affermarsi che la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità e solo in presenza di tale requisito è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
La produzione solo parziale o la mancata produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo.
Posta tale conclusione e spostandosi sul piano dell'onere probatorio, è colui che propone una domanda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della stessa ed è, dunque, onerato – al fine di consentire l'esatta individuazione della somma richiesta – di produrre gli estratti conto in giudizio (cfr. Trib. Bari, sent. 17.11.2011). pagina 5 di 7 N. R.G. 1157/2017
E tale orientamento risulta conforme all'indirizzo seguito dalla Corte di legittimità, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ha, peraltro, ribadito che: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che (come nella specie) sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente” (cfr.ex multis: n. 10692/07; n. 17679/09; n. 23974/10; n. 1842/11).
Alle medesime conclusioni può pervenirsi con riferimento al contratto di finanziamento n. 1266541.
Ed invero, dalla relazione di consulenza si legge altresì che “Il Contratto di finanziamento personale n.
1266541del 13.01.2010, prevedeva l'erogazione di un capitale pari ad € 10.672,00 da restituire in 84 rate mensili posticipate, di importo costante pari ad € 171,16, con l'applicazione di un tasso di interesse fisso annuo pari al 8,90%. Il summenzionato contratto di finanziamento personale è assistito da una lettera/contratto che ha regolato le condizioni economiche da applicare al rapporto (Allegato
n.5)” (v. pag. 18 della relazione tecnica).
Lo stesso consulente ha, poi, concluso affermando che: “L'assenza delle evidenze contabili relative al periodo intercorso tra la stipula del contratto di finanziamento (13.01.2010) ed il 31.12.2014 (estratti conto bancari, dettaglio degli addebiti mensili delle rate del finanziamento), non ha consentito al sottoscritto consulente di potere ricostruire con esattezza l'effettivo saldo debitore del Sig. Pt_1
alla data della proposizione del decreto ingiuntivo” (v. pag. 19 della relazione tecnica).
[...]
Pare condivisibile l'accertamento condotto dal consulente tecnico d'ufficio, posto che le rate del finanziamento stipulato dal , come si legge dal testo contrattuale (cfr. all. alla comparsa di Pt_1 costituzione), risultano addebitate sul conto corrente n. 300222542, donde l'impossibilità di determinare il saldo richiesto, anche in assenza di allegazione del piano di ammortamento o di un estratto analitico del rapporto.
In definitiva, l'impossibilità di ricostruire l'entità del credito in ragione della mancanza degli estratti conto integrali del conto corrente n. 300222542, nel quale confluivano altresì gli addebiti afferenti al contratto di finanziamento n. 1266541del 13.01.2010, determina il rigetto della domanda della
[...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed pagina 6 di 7 N. R.G. 1157/2017
all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1157/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore di , delle spese processuali, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.145,50, di cui € 145,50 per esborsi, € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppina Pirri, dichiaratasi antistataria (cfr. note del 10.07.2025);
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 15/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1157/2017 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Ten. Genovese n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Pirri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gualtieri Sicaminò (Me), Controparte_1 P.IVA_1 via Ospizio n. 59, presso lo studio dell'Avv. Valentino Colosi;
rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Barbaro giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 207/2017 (R.G. 699/2017), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento, in favore di quale procuratrice di CP_2
della somma di € 14.655,00, oltre interesse, spese ed onorari del procedimento Controparte_1 monitorio, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 300222542 e del saldo debitore del contratto di finanziamento n. 1266541.
Eccepiva, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ed in particolare l'inefficacia probatoria della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, CP_ in specie l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché la carenza di legittimazione della pagina 1 di 7 N. R.G. 1157/2017
S.p.a. - atteso che il decreto opposto risulterebbe emesso in favore di quest'ultima in proprio e non quale rappresentante processuale della – e della stessa in difetto Controparte_1 Controparte_1 di comunicazione della cessione dei crediti in suo favore.
Nel merito contestava la pretesa monitoria e deduceva l'assenza di alcuna contrattazione in ordine agli addebiti applicati dall'istituto di credito. Contestava, dunque, “sia l'addebito in conto corrente di somme non preventivamente determinate e illegittimamente , per qualsiasi motivo, addebitate, sia il tesso di interesse debitore applicato, sia la sua capitalizzazione trimestrale e/o annuale. La contestazione giudiziaria formulata con la presente opposizione, sulle somme richieste a titolo di saldo di conto corrente e del finanziamento da parte dell'opposta, riguarda ogni centesimo di addebito illegittimamente applicato e pertanto, in mancanza di prova della legittimità della richiesta ingiunzione (prova che ricade sull'opposto quale parte sostanziale attrice) , il decreto va revocato o quantomeno ridotto delle somme non dovute”.
Deduceva, inoltre, la genericità dell'ingiunzione in ordine al tasso di interessi richiesto nonché
l'illegittimità dell'IVA applicata.
Chiedeva, dunque, la revoca del provvedimento monitorio ed in subordine la rideterminazione del credito, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 30.03.2018, la in persona della Controparte_1 procuratrice contestava i motivi articolati da controparte, stante la genericità delle censure CP_2 dedotte, e chiedeva, previa concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 26.06.2018 il Giudice istruttore rilevava l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, assegnando alle parti il termine di legge per l'espletamento dell'incombente, e concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 12.07.2024, il Giudice istruttore disponeva C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato:
“A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, allegando all'elaborato peritale copia di tutti i suddetti contratti e specificando, per ciascuno di essi, la data di apertura e la data di eventuale chiusura del rapporto (ovvero evidenziando se il rapporto è ancora in essere); 2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;
3) pagina 2 di 7 N. R.G. 1157/2017
specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
4) per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto
a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto ovvero sino alla data di notifica dell'atto di citazione (se si tratta di conto ancora in essere); 5) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri: (a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) se ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
6) per i rapporti in cui risulti mancante la documentazione contrattuale, sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla sua estinzione, ovvero sino al momento in cui sia intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni applicabili;
7) invece, per i rapporti in cui sia presente la documentazione contrattuale, risponda ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico;
B. Conteggio Finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e
l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dal creditore opposto, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.”.
Il CTU incaricato, dott. , prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_1
17.07.2024, depositava la relazione tecnica finale in data 08.01.2025.
All'udienza del 15.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione svolta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, pertanto, Parte_1 accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
pagina 3 di 7 N. R.G. 1157/2017
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di prova – in sede monitoria - del credito azionato, in quanto, contrariamente alle prospettazioni di parte opponente, la stessa risulta adeguatamente sostenuta dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e, in particolare, dagli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. (attestanti in modo adeguatamente dettagliato ed analitico la consistenza delle posizioni a sofferenza della società debitrice).
Si consideri infatti che, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., “le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarata che il credito è vero e liquido”.
Al riguardo va precisato che l'estratto conto certificato è il documento che certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con indicazione analitica delle condizioni attive e passive praticate dalla banca, suffragato, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto ed assistito da presunzione di veridicità.
Parimenti, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione preliminare afferente alla carenza di legittimazione della posto che dalla documentazione da questa versata in atti, deve Controparte_1 ritenersi correttamente perfezionata la cessione del credito da parte della in favore Controparte_3 dell'odierna opposta, dovendo valutarsi all'uopo sufficiente l'allegazione del contratto di cessione intercorso tra le parti, dell'avvenuta pubblicazione dello stesso nella gazzetta ufficiale del 30.04.2016 oltre dall'allegazione dell'elenco dei crediti ceduti, non specificamente contestata dall'opponente.
Per converso, in ordine al rapporto di conto corrente n. 300222542, deve accogliersi la censura mossa dal circa la nullità delle pattuizioni contrattuali per mancanza di stipulazione in forma scritta, Pt_1 così come richiesto dall'art. 117 T.U.B.. Difatti, a fronte delle deduzioni di parte attrice, la
[...] non ha prodotto copia del contratto di conto corrente de quo, del quale non è stata dimostrata CP_1 la sottoscrizione secondo le formalità richieste dalla legge ai fini della validità del negozio nonché delle relative clausole. Da tutto quanto sopra esposto consegue che, non essendo stata fornita in giudizio la prova dell'esistenza di un contratto di conto corrente redatto nelle forme di legge, non avendo il creditore adempiuto al proprio onere probatorio, va dichiarata la nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam ai sensi dell'art. 117, comma 3, T.U.B., da cui deriva l'illegittimità di tutti gli addebiti operati dall'istituto di credito cedente sul conto corrente per cui
è causa a titolo di interessi ultralegali, spese e condizioni, ivi comprese la capitalizzazione degli interessi - difettando tout court la prova della relativa pattuizione. pagina 4 di 7 N. R.G. 1157/2017
Né, peraltro, può procedersi al ricalcolo del rapporto di dare e avere tra le parti epurandolo da tali poste, atteso che la società opposta, seppure onerata in tal senso in forza dei principi di cui all'art. 2697
c.c., non ha versato in atti l'integralità degli estratti conto afferenti al rapporto contestato.
Il consulente tecnico, nella depositata relazione - da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze e nei confronti della quale nessuna osservazione è stata mossa dalle parti nei termini assegnati - ha difatti evidenziato che: “per il periodo dal 01.10.2008 alla data di cessazione del rapporto (29.04.2016) l'istituto di credito opposto convenuto, ha depositato esclusivamente gli scalari interessi e non anche l'elenco analitico dei movimenti contabili del rapporto di conto corrente. (...) Appare evidente, pertanto, che la predetta lacunosità nella documentazione versata nel fascicolo di causa, non ha consentito al C.T.U. di determinare, così come richiesto dal G.I., “il saldo finale del conto alla data di notifica di citazione e
l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dal creditore opposto”” (v. pagg. 16-17 della relazione tecnica).
Ebbene, deve rammentarsi, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali - quali l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato - ma anche sostanziali - quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati - incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo.
In linea di principio, infatti, deve affermarsi che la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità e solo in presenza di tale requisito è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
La produzione solo parziale o la mancata produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo.
Posta tale conclusione e spostandosi sul piano dell'onere probatorio, è colui che propone una domanda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della stessa ed è, dunque, onerato – al fine di consentire l'esatta individuazione della somma richiesta – di produrre gli estratti conto in giudizio (cfr. Trib. Bari, sent. 17.11.2011). pagina 5 di 7 N. R.G. 1157/2017
E tale orientamento risulta conforme all'indirizzo seguito dalla Corte di legittimità, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ha, peraltro, ribadito che: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che (come nella specie) sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente” (cfr.ex multis: n. 10692/07; n. 17679/09; n. 23974/10; n. 1842/11).
Alle medesime conclusioni può pervenirsi con riferimento al contratto di finanziamento n. 1266541.
Ed invero, dalla relazione di consulenza si legge altresì che “Il Contratto di finanziamento personale n.
1266541del 13.01.2010, prevedeva l'erogazione di un capitale pari ad € 10.672,00 da restituire in 84 rate mensili posticipate, di importo costante pari ad € 171,16, con l'applicazione di un tasso di interesse fisso annuo pari al 8,90%. Il summenzionato contratto di finanziamento personale è assistito da una lettera/contratto che ha regolato le condizioni economiche da applicare al rapporto (Allegato
n.5)” (v. pag. 18 della relazione tecnica).
Lo stesso consulente ha, poi, concluso affermando che: “L'assenza delle evidenze contabili relative al periodo intercorso tra la stipula del contratto di finanziamento (13.01.2010) ed il 31.12.2014 (estratti conto bancari, dettaglio degli addebiti mensili delle rate del finanziamento), non ha consentito al sottoscritto consulente di potere ricostruire con esattezza l'effettivo saldo debitore del Sig. Pt_1
alla data della proposizione del decreto ingiuntivo” (v. pag. 19 della relazione tecnica).
[...]
Pare condivisibile l'accertamento condotto dal consulente tecnico d'ufficio, posto che le rate del finanziamento stipulato dal , come si legge dal testo contrattuale (cfr. all. alla comparsa di Pt_1 costituzione), risultano addebitate sul conto corrente n. 300222542, donde l'impossibilità di determinare il saldo richiesto, anche in assenza di allegazione del piano di ammortamento o di un estratto analitico del rapporto.
In definitiva, l'impossibilità di ricostruire l'entità del credito in ragione della mancanza degli estratti conto integrali del conto corrente n. 300222542, nel quale confluivano altresì gli addebiti afferenti al contratto di finanziamento n. 1266541del 13.01.2010, determina il rigetto della domanda della
[...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed pagina 6 di 7 N. R.G. 1157/2017
all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1157/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore di , delle spese processuali, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.145,50, di cui € 145,50 per esborsi, € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppina Pirri, dichiaratasi antistataria (cfr. note del 10.07.2025);
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 15/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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