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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4196/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4196/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] (avv. Antonio C.F._1
Onza)
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] (avv. Antonio C.F._2
Onza)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 07/06/2005 in Raffadali
(AG), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 5, Parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Raffadali (AG) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto in Raffadali (AG), in data 07/06/2005, trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Raffadali, anno 2005, n. 5, parte 2, serie A).
3) la figlia , è ad oggi maggiorenne;
la stessa frequenta l'Università, Persona_1 trascorrendo i periodi di rientro presso la casa familiare;
4) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con la Persona_2 specifica che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori secondo il regime di alternanza settimanale di cui al successivo punto 6, mantenendo la minore la residenza anagrafica presso l'attuale casa familiare per mere esigenze amministrative;
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stressa;
6) I coniugi hanno concordemente stabilito che la figlia minore trascorrerà tempi paritetici presso entrambi i genitori, secondo un regime di alternanza settimanale, con facoltà di convenire liberamente di volta in volta giornate, orari di visita e di permanenza di Per_2 presso ciascuno di loro. Relativamente ai fine settimana, alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta. Tale modalità di collocamento è stata concordata nell'esclusivo interesse della minore, al fine di garantirle il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
7) i genitori rilasciano reciproco consenso all'espatrio della figlia minore;
Persona_2
8) Per quanto attiene il mantenimento della figlia minore, in considerazione del regime di collocamento paritetico con tempi di permanenza sostanzialmente equiparati presso entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento durante i periodi di collocamento presso di sé, non sussistendo i presupposti per la corresponsione di un assegno periodico;
9) in merito all'eventuale mantenimento e della figlia maggiorenne , la Persona_1 stessa vanterà diritto autonomo di determinare con i genitori l'eventuale entità del contribuito;
10) Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Ravenna cui si fa espresso richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso e che il difensore ha con diligenza sottoposto ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso;
11) le spese affrontate per le vacanze saranno a carico esclusivo del genitore con cui i figli trascorreranno il periodo feriale.
12) I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita dei figli seguendo il criterio della gradualità;
13) entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa, salvo quanto espresso al punto 14 che segue e al punto 9 della premessa in fatto.
14) In particolare i coniugi, si sono accordati di procedere – entro 6 mesi dalla presentazione del presente ricorso – a trasferirsi la proprietà delle autovetture di cui ai Doc. 9 e Doc. 10.” - prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4196/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] (avv. Antonio C.F._1
Onza)
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] (avv. Antonio C.F._2
Onza)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 07/06/2005 in Raffadali
(AG), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 5, Parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Raffadali (AG) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto in Raffadali (AG), in data 07/06/2005, trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Raffadali, anno 2005, n. 5, parte 2, serie A).
3) la figlia , è ad oggi maggiorenne;
la stessa frequenta l'Università, Persona_1 trascorrendo i periodi di rientro presso la casa familiare;
4) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con la Persona_2 specifica che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori secondo il regime di alternanza settimanale di cui al successivo punto 6, mantenendo la minore la residenza anagrafica presso l'attuale casa familiare per mere esigenze amministrative;
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stressa;
6) I coniugi hanno concordemente stabilito che la figlia minore trascorrerà tempi paritetici presso entrambi i genitori, secondo un regime di alternanza settimanale, con facoltà di convenire liberamente di volta in volta giornate, orari di visita e di permanenza di Per_2 presso ciascuno di loro. Relativamente ai fine settimana, alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta. Tale modalità di collocamento è stata concordata nell'esclusivo interesse della minore, al fine di garantirle il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
7) i genitori rilasciano reciproco consenso all'espatrio della figlia minore;
Persona_2
8) Per quanto attiene il mantenimento della figlia minore, in considerazione del regime di collocamento paritetico con tempi di permanenza sostanzialmente equiparati presso entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento durante i periodi di collocamento presso di sé, non sussistendo i presupposti per la corresponsione di un assegno periodico;
9) in merito all'eventuale mantenimento e della figlia maggiorenne , la Persona_1 stessa vanterà diritto autonomo di determinare con i genitori l'eventuale entità del contribuito;
10) Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Ravenna cui si fa espresso richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso e che il difensore ha con diligenza sottoposto ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso;
11) le spese affrontate per le vacanze saranno a carico esclusivo del genitore con cui i figli trascorreranno il periodo feriale.
12) I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita dei figli seguendo il criterio della gradualità;
13) entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa, salvo quanto espresso al punto 14 che segue e al punto 9 della premessa in fatto.
14) In particolare i coniugi, si sono accordati di procedere – entro 6 mesi dalla presentazione del presente ricorso – a trasferirsi la proprietà delle autovetture di cui ai Doc. 9 e Doc. 10.” - prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè