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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI CE, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 29/01/2026 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede «a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di confermare integralmente la legittimità dell'operato dell'Ufficio e dell'atto impositivo controverso.
Con condanna della Parte appellata alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese allegata».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) di dichiarare la definitività dei rilievi non contestati per l'imponibile complessivo di euro
2.828;
2) il rigetto dell'appello nel resto;
3) in ogni caso, di condannare l'appellante alla refusione delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 24 marzo 2025 la Agenzia delle entrate, propose appello per la riforma della sentenza n. 68/01/25 della CGT di primo grado di Torino con deposito effettuato in segreteria il 22 gennaio 2025 e successivamente comunicata via pec il 23 gennaio 2025. Il
24 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver emesso avviso di accertamento nei confronti di controparte, titolare di un'impresa individuale di installazione impianti idraulici e di condizionamento, basandosi su una segnalazione della Direzione provinciale II di Torino effettuata in connessione a controlli sulla impresa
Società_1. di Nominativo_1. In particolare di aver contestato per l'anno d'imposta 2017 la deducibilità
Nominativo_1di costi legati a fatture per un totale di euro 222.640 di imponibile (da per euro 64.980 e dal cugino omonimo OM, P.IVA P.IVA_1, per euro 157.660), considerandole relative a operazioni oggettivamente inesistenti mancando le prove di pagamenti tracciabili e portando le fatture grafiche anomale. Infine che il principale fornitore del contribuente era evasore totale.
Quindi che nella fase endoprocedimentale il contribuente illustrò che le fatture riguardarono reali prestazioni di sostituzione valvole termostatiche, rese obbligatorie dal Decreto Milleproroghe del
2016 e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che – oberato di lavoro e senza dipendenti – subappaltò alcuni lavori al cugino, sulla base di un contratto quadro del 2010 rinnovato tacitamente.
Inoltre che i pagamenti sarebbero avvenuti in contanti e che il cugino incassò dai condomini e remunerò i collaboratori.
Soggiunse che dopo un contraddittorio preventivo l'Ufficio rigettò le difese ritenendole inidonee a provare l'effettività delle operazioni, chiudendo negativamente l'accertamento con adesione.
Riconobbe però come plausibili i ricavi dichiarati (euro 264.635) e rideterminò induttivamente il reddito applicando una redditività settoriale (Circ. 10/E/2016) pari all'86 per cento e quindi ridusse i costi deducibili a euro 37.049 (14 per cento dei ricavi), con reddito d'impresa e base IRAP a euro
227.586 e IVA non detraibile di euro 48.981 ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, 5-bis del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 54 co. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Narrò che controparte impugnò l'atto e ne eccepì la nullità per carenza di prova e difetto di motivazione, essendo stato formato sulle risultanze di verifiche su altri soggetti (ditta individuale
Società_1. di Nominativo_1 e OM, omonimo e cugino del ricorrente) e senza allegare i relativi processi verbali. Quindi l'infondatezza nel merito dei rilievi impositivi e ribadendo la veridicità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria e chiedendo il riconoscimento delle prestazioni documentate dalle fatture in questione. Infine che denunciò l'assenza di presupposti per accertamento induttivo essendo la ricostruzione indiretta del reddito d'impresa generica e apodittica, con richiesta di ricalcolo in caso di rigetto delle censure precedenti.
Espose di aver replicato ai predetti motivi nel seguente modo:
- non essere i dati delle verifiche su terzi essenziali per la motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 né inficianti sul diritto di difesa (Cass. 36852/2022) non avendo controparte mai chiesto l'accesso agli atti in parola o provato lesioni da essa.
Inoltre come controparte avesse contezza dell'atto e che comunque l'Ufficio produsse in giudizio copie delle fatture della impresa Società_1. (doc. 3 e 4) e, con nota del 23 luglio 2024, copie degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle imprese individuali indicate come fornitrici (ossia quella del cugino omonimo e l'impresa del Nominativo_1), nonché il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza sul presunto fornitore OM. Inoltre di aver rimarcato l'inverosimiglianza dei pagamenti in contanti per oltre 222.640 euro (più IVA), data l'ordinaria prassi di tracciamento nei rapporti commerciali come strumento di tutela da controversie, rendendo illogica e incauta la condotta imprenditoriale del contribuente anche sotto un profilo extra tributario. Quindi come l'uso di diversi font nelle fatture, come nel caso in giudizio, fosse un elemento impiegato usualmente dagli imprenditori per distinguere i documenti emessi per operazioni effettivamente rese da quelle fittizie, senza bisogno di contabilità occulta e come tale rilievo fosse già nelle motivazioni dell'atto impositivo, contrariamente alle doglianze del ricorrente. Rimarcò poi essere incontroversa la natura di evasore
Società_1totale del cugino anche se definito in atti da controparte «cartiera» (al pari di .), essendo tale qualificazione enfatizzata dal ricorrente. Inoltre che la deduzione in autotassazione di oltre 200.000 euro di costi per lavoro dipendente in capo a un soggetto di fatto privo di manodopera costituisse un'anomalia di evidente rilievo indiziario, priva di qualsiasi supporto probatorio anche in giudizio. Quindi come controparte non avesse dato, ai fini Irap, prova dell'assenza di autonoma organizzazione, ossia un requisito connaturato alla nozione civilistica di impresa e, nel caso concreto, difficilmente conciliabile con l'affermazione di aver sostenuto così ingenti costi di manodopera. Richiamò poi l'ordinanza Cass. n. 31878/2022 secondo cui il co.
5-bis dell'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 ha natura ricognitiva, senza aggravare gli oneri probatori dell'Ufficio né invertirne la distribuzione ossia come debba essere il contribuente a provare l'esistenza delle operazioni dopo indizi sufficienti forniti dall'Amministrazione. Infine respinse l'eccezione di motivazione per relationem di secondo OM Nominativo_1grado (c.d. doppia) riportando l'atto estensivamente le contestazioni alle imprese e , senza rinvii a documenti noti né riferimenti ad ulteriori atti a monte;
- sul secondo motivo denunciò la mancanza di valore probatorio delle dichiarazioni offerte da controparte a ragione dei legami economici consolidati, della redazione ex post con piena conoscenza delle contestazioni fiscali e dell'interesse convergente.
Narrò poi che il giudice provinciale così sentenziò: «La Corte accoglie il ricorso, considerata la carenza di motivazione delle contestazioni e la mancanza di prove sull'oggettiva inesistenza delle prestazioni. Non possono essere utili per la dimostrazione di false prestazioni gli eventuali inadempimenti contabili, amministrativi e fiscali apparendo, quindi, insufficiente fondare la maggiore imposizione fiscale sul presupposto del carattere di mera cartiera delle società, venendo a mancare la prova, una prova idonea, reale e convincente. Tale prova appare ancora più necessaria attesa la rilevanza penale che tale contestazione produce in capo al contribuente. Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 42, comma II, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento “… deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato …”. Tale obbligo motivazionale può essere adempiuto dall'Amministrazione Finanziaria anche per relationem, ossia facendo riferimento ad altri atti o documenti, che tuttavia devono essere o già noti al contribuente o almeno agevolmente conoscibili dal medesimo tramite l'utilizzo dell'ordinaria diligenza considerato che la norma così recita: “…se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale …”. Proprio perché una motivazione completa ed esaustiva permette la realizzazione di quel diritto di difesa sancito anche dalla nostra Carta Costituzionale, qualora l'avviso di accertamento ne sia carente, esso è nullo ai sensi dell'art. 42, comma III della medesima norma. Analoghe disposizioni sono previste anche in ambito IVA dall'articolo 56, comma 5, D.P.R. 633/1972. Anche lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), impone l'allegazione dell'atto richiamato nella motivazione del provvedimento se il contribuente non ne ha avuto conoscenza e l'avviso non ne riproduce il contenuto essenziale. La questione si fa tuttavia più complessa nel caso in cui l'avviso di accertamento presenti una c.d. “doppia motivazione per relationem”, ossia quando esso faccia riferimento nella motivazione ad un atto o documento che a sua volta richiami un altro atto o documento. Questo è il caso in esame poiché all'attuale ricorrente viene contestato di aver utilizzato fatture oggettivamente inesistenti sulla base di due p.v.c. redatti nei
Nominativo_1 Resistente_1confronti di terze persone ( e cugino) che, a loro volta, rimandano a fatti e documenti di cui si disconosce completamente il contenuto né l'Agenzia delle Entrate ne ha prodotto un valido riassunto. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata anche con la recente sentenza n. 2222/2021, ribadendo il principio in base al quale: “…L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente …”. Da ciò si evince, per converso, che in tutti i casi in cui il contribuente non sia in possesso, non conosca e non sia nemmeno nella condizione di conoscere agevolmente gli atti richiamati dalla doppia motivazione per relationem,
l'avviso di accertamento è nullo per carenza di motivazione, in quanto emesso in violazione del quadro normativo di riferimento. L'avviso di accertamento notificato al sig. Resistente_1 risulta totalmente carente della prova per cui è nullo e/o annullabile e/o illegittimo per difetto di motivazione. In punto esistenza delle prestazioni, il sig. Resistente_1 rileva di aver svolto i lavori con i condomini, acquisendo molti incarichi da condominii torinesi, a cui offriva ed offre ancora contratti di manutenzione annuale delle caldaie e, più in generale, degli impianti di riscaldamento. Con il Decreto Milleproroghe pubblicato nella G.U. 304 del 30/12/2016, veniva introdotto l'obbligo, per tutta la cittadinanza italiana, delle valvole termostatiche a partire da giugno
2017. Ciò impegnava i condominii ad installare, negli impianti di riscaldamento condominiale, le valvole su tutti i radiatori, al fine di rispettare la norma nazionale sulla contabilizzazione individuale del calore e la termoregolazione (D.lgs. 102/2014 e correttivo 141/2016). Il Decreto Legislativo
102/2014 stabiliva, inoltre, che l'installazione delle valvole termostatiche venisse eseguita da un tecnico abilitato e che il loro funzionamento dovesse essere testato e verificato al momento dell'installazione. Il sig. Resistente_1 si è trovato, quindi, a dove far fronte ad una mole di lavoro che non aveva assolutamente preventivato e che, essendo un lavoratore autonomo privo di forza lavoro dipendente, non sarebbe neanche stato in grado di eseguire da solo. Per questo motivo ha coinvolto nel lavoro suo cugino con cui già collaborava dal 2010 per alcuni incarichi sugli impianti termici ed elettrici. Infatti, il sig. Resistente_1 è un professionista certificato ISO
9000 e, come comprovato documentalmente, aveva già un contratto quadro (datato 01.09.2010) per la formalizzazione - ai fini delle citate certificazioni energetiche - delle prestazioni che la ditta OM
A (cugino) effettuava per nome e conto della ditta Resistente_1 nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001:2008. Tale accordo, rinnovato tacitamente ogni anno come espressamente indicato al punto h), è stato alla base del nuovo e più rilevante contratto di collaborazione e/o sub- appalto per l'installazione delle valvole termostatiche del 2016-2017. Tale accordo pur non formalizzato per iscritto non necessita della forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo gli stessi accordi essere conclusi anche per facta concludentia. Appare quindi
Resistente_1provato che il sig. provvedeva ad assumere gli incarichi dai vari condomini il cui lavoro, però, veniva di fatto eseguito dal cugino e dalle maestranze a lui riferibili e, a lavori svolti, l'attuale ricorrente provvedeva a controllare la regolarità della prestazione al fine di poter emettere la certificazione energetica prevista dalla legge. Il ricorrente, anche attraverso la richiesta di prova testimoniale, con relativo elenco, può dimostrare di avere la gestione di 20 condominii, che ogni condominio a decine di appartamenti al cui interno vi sono almeno 5/6 termosifoni. Inoltre, per poter apporre le termovalvole era necessario sollevare il termosifone, operazione che necessita almeno di
Resistente_1due persone. Quindi, il sig. incassava e fatturava direttamente ai condominii emettendo anche la relativa certificazione dopo aver controllato il lavoro svolto dal collaboratore, doveva corrispondere dette somme a chi aveva materialmente svolto l'attività, ovvero il cugino il quale, a sua volta, remunerava i suoi collaboratori. Ha prodotto sul punto due dichiarazioni del sig. OM (cugino) che confermano quanto fino ad ora rappresentato. Inoltre, circa l'esatta esecuzione dei citati interventi ad opera del cugino e non del sig. Resistente_1
, e l'Agenzia delle Entrate ben poteva acquisire a riprova le dichiarazioni degli amministratori e la documentazione dei lavori svolti per le quali, con la seconda memoria presentata in data 01.12.2023 in sede di contraddittorio, è stato fornito anche l'elenco completo dei condominii oggetto d'intervento. Considerato il principio di effettività, l'eventuale violazione dei diritti della difesa comporta l'annullamento dell'atto impositivo soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso. Sotto tale profilo, il ricorrente ha proposto documentazione circa la sua effettiva attività pluriennale, anche chiedendo la verifica testimoniale da parte dei condominii dallo stesso verificati, per cui sussistono elementi di fatto favorevoli al ricorrente, non valutati, non contenuti negli atti impositivi impugnati che avrebbero potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei suoi confronti, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La semplice esibizione della copia delle fatture emesse dalla ditta individuale Società_1. nei confronti dell'odierno Ricorrente e copia delle fatture emesse dalla stessa ditta individuale nei confronti degli altri suoi clienti, contestando la differente foggia grafica di tali documenti, risulta una circostanza di fatto richiamata dalle motivazioni dell'accertamento, del tutto insufficiente ad integrare una prova di fatturazione nella sostanza inesistente. Del pari non è dirimente la presenza di pagamenti effettuati senza modalità tracciabile, potendo solo eventualmente assurgere al rango di elemento indiziario, considerati gli ulteriori elementi di fatto a favore del ricorrente, volti a dimostrare l'oggettiva esistenza delle prestazioni dedotte. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Ne discende un onere probatorio puntuale e specifico dell'Ufficio, che, nella fattispecie in esame, non appare raggiunto, rilevato che l'accertamento impugnato appare motivato per relationem, in quanto rimanda ai contenuti di documenti non condivisi in modo pieno e totale col ricorrente. La Corte accoglie il ricorso, con spese a carico del resistente quantificate in euro 4500 oltre CUP e oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con spese a carico del resistente quantificate in euro 4500, oltre CUT e oneri di legge se dovuti».
Per la riforma della predetta sentenza propose i sotto riportati motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600 cit. in merito alla distribuzione degli oneri probatori vigente nel caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti;
violazione art. 2697 c.c. (capi I – V – IX – X – XI – XIII della decisione appellata). In particolare contestò le motivazioni della impugnata sentenza come contrarie alla giurisprudenza della Cassazione sulle operazioni oggettivamente inesistenti secondo cui è sufficiente all'Amministrazione fornire indizi iniziali, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti senza prove certe (es. Cass. nn. 26305/2022,
19352/2018, 26790/2020), onerando il contribuente di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni, non valendo fatture, scritture o pagamenti. Elencò quindi l'ulteriore manchevolezza della impugnata decisione ossia che i giudici provinciali accolsero il ricorso per carenza di motivazione e prove sull'inesistenza (primo capo) e che, invertendo l'onere della prova e ignorando gli indizi;
dichiararono nullo l'avviso per mancanza di prova specifica (quinto); riconobbero valore a dichiarazioni di condomini non terze (interessate a preservare il rapporto col ricorrente) violando il contraddittorio
(nono); sminuirono le differenze grafiche nelle fatture Società_1 già provate (decimo); negarono la dirimenza ai pagamenti non tracciabili (nel caso specifico di oltre 200.000 euro in contanti,) nonostante l'assenza di elementi a favore del ricorrente (undicesimo). Inoltre che pretesero un onere puntuale sull'Ufficio per relationem (tredicesimo). Infine elencò gli indizi forniti, ovvero che i pagamenti non erano tracciabili, la grafica anomala delle fatture Nominativo_1, lo status di evasore totale
(157.660 euro imponibile) del fornitore principale (cugino omonimo), la deduzione di euro 207.760 per oneri di lavoro pur senza dipendenti e l'assenza di una struttura in capo al cugino;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. 600 cit. in ordine alla pretesa motivazione per relationem. Denunciò l'errore in cui incorse il giudice di prossimità per aver qualificato l'atto come motivato per relationem, essendo stati invece rideterminati induttivamente i costi deducibili ex art. 39, co. 2, D.P.R. 600 cit. (applicando l'86% di redditività settoriale - Circolare n.
10/E/2016 - sui ricavi effettivi emersi) in un accertamento analitico-induttivo circostanziato, non un mero disconoscimento né una parziale rettifica ex art. 41-bis del D.P.R. 600 cit.;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del D.P.R. 600 cit. in materia di riproduzione del contenuto essenziale degli atti e dei documenti menzionati nelle motivazioni dell'avviso di accertamento. Criticò la sentenza appellata nella parte in cui dichiarò nullo l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione dei verbali di verifica su terzi, richiamando l'art. 42 co. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 56 co. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 7 co. 1 della legge n. 212 cit., a tutela del diritto di difesa. Rimarcò in particolare l'essere l'atto esaustivo riproducendo analiticamente le contestazioni mosse ai fornitori, soddisfacendo così le prescrizioni imposte dalla legge n. 212 cit.;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. 600 cit. in ordine alla pretesa deduzione della sussistenza di una doppia motivazione per relationem a sostegno delle pretese erariali. In particolare asserì, contrariamente a quanto sentenziato dal Collegio provinciale, essere le motivazioni dell'atto chiare e dettagliate sul contenuto essenziale delle contestazioni ai fornitori, senza bisogno di relationem;
e) motivazione apparente in merito all'imprecisato vizio di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto impugnato. Contestò l'assenza di un puntuale inquadramento della presunta patologia dell'atto;
f) motivazione apparente in merito a tempi e modi di svolgimento dell'attività del contribuente e di pretesa esistenza oggettiva delle prestazioni controverse. Criticò il sesto capo della motivazione della sentenza appellata, con cui i giudici provinciali diedero per provata l'esistenza delle prestazioni contestate sulla base di circostanze narrate dal ricorrente. In particolare che la pronuncia descrisse un contesto normativo (obbligo di valvole termostatiche ex Decreto Milleproroghe 2016, D. lgs. 102/2014 e correttivo 141/2016) che generò una mole imprevista di lavoro per il contribuente, lavoratore autonomo senza dipendenti, il quale avrebbe subappaltato al cugino – in collaborazione dal 2010 con contratto quadro certificato ISO 9000, rinnovato tacitamente – l'installazione nelle caldaie condominiali, controllandone poi la regolarità per emettere certificazioni energetiche e che tale accordo, non formalizzato per iscritto nel 2016-2017, sarebbe valido per facta concludentia, senza necessità di forma scritta. Ritenne tale ricostruzione inattendibile e acritica, poiché pedissequamente recepita dall'impugnativa senza vaglio, promuovendo a prova sia l'esecuzione dei lavori sia l'identità degli esecutori (cugino e maestranze). Denunciò quindi l'assenza di nesso causale tra premesse (norme, contratto quadro, narrazione) e conclusioni, configurando una motivazione apparente;
g) omessa pronuncia su un aspetto rilevante dei fatti di causa e conseguente illogicità del decisum relativamente all'effettiva rilevanza indiziaria e/o probatoria delle dichiarazioni rese per iscritto dal cugino del contribuente e degli amministratori di condominio clienti dell'appellato. Asserì aver il giudice di primo grado accolto le ragioni del contribuente basandosi su dichiarazioni del cugino e degli amministratori di condominio, ovvero soggetti non terzi e imparziali, essendo evidentemente vicini al contribuente accertato. Criticò inoltre l'inversione dell'onere probatorio, ritenendo inaccettabile che semplici autocertificazioni di persone coinvolte fossero state considerate sufficienti a confutare l'accertamento fiscale, in contrasto con i principi di legittimità vigenti;
h) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co.
5-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Rimproverò il giudice di primo grado per aver erroneamente applicato la appena citata norma sulla ripartizione dell'onere probatorio nel processo tributario imponendo all'Ufficio la dimostrazione in modo circostanziato e puntuale della fondatezza dell'accertamento. Richiamò la recente legge 31 agosto 2022, n. 130 e la giurisprudenza di Cassazione (ordinanza n. 31878/2022), confermanti il principio secondo cui, una volta che l'Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi indiziari dell'inesistenza delle operazioni contestate - come avvenuto nel caso in esame - spetti al contribuente fornire la prova compiuta dell'effettiva esistenza di tali operazioni;
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. 600 cit. relativamente alla mancata condivisione piena e totale dei documenti menzionati nelle motivazioni dell'atto impugnato. Asserì essere, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione e della Corte di Giustizia europea, la motivazione per relationem perfettamente legittima riproducendo l'atto il contenuto essenziale dei documenti citati, cioè quelle parti necessarie e sufficienti per permettere al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di difendersi adeguatamente. Inoltre come non fosse necessario allegare integralmente tutti i documenti o fornire un accesso completo al fascicolo amministrativo, che il contribuente avrebbe potuto comunque richiedere separatamente se necessario.
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 14 maggio 2025 il contribuente si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Sui primi cinque motivi di appello sostenne aver la sentenza di primo grado correttamente applicato i principi consolidati sulla ripartizione dell'onere probatorio. In particolare che per la giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle entrate, quale «attore sostanziale», debba prima dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate attraverso prove o almeno indizi gravi, precisi e concordanti e che solo dopo aver l'Ufficio assolto questo onere, il contribuente è tenuto a provare l'effettiva esistenza delle prestazioni. In particolare che nel caso di specie, il giudice di primo grado ritenne non aver l'Agenzia raggiunto la prova necessaria, nemmeno in forma indiziaria, per sei ordini di ragioni. Innanzitutto, il fatto che il fornitore OM fosse un «evasore totale» con inadempimenti fiscali non costituiva prova sufficiente della falsità delle fatture emesse. In secondo luogo come la presunta diversa veste grafica di alcune fatture fosse del tutto irrilevante, non essendo richiesta dalla legge alcuna omogeneità estetica dei documenti fiscali. Inoltre come i pagamenti in contanti rappresentassero un elemento neutro, tanto che la stessa Agenzia ammise nell'accertamento che l'esibizione dei mezzi di pagamento potrebbe essere fittizia. Quindi come l'avviso di accertamento si basò su una doppia motivazione per relationem richiamando due processi verbali di verifiche condotte su soggetti terzi (Nominativo_1 ed il cugino OM) che, a loro volta, si basarono su documenti mai allegati né conosciuti dal contribuente, come questionari inviati ad altri clienti. Ossia che né i processi verbali delle verifiche né gli avvisi di accertamento notificati ai terzi furono allegati all'atto impugnato, non essendovi così modo di conoscerne agevolmente il contenuto. Rimarcò come secondo la giurisprudenza della Cassazione, in particolare la sentenza n. 2222/2021, in caso di doppia motivazione per relationem con documenti non conoscibili dal contribuente, l'atto sia nullo per carenza originaria di motivazione, violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Asserì così aver il collegio provinciale correttamente ritenuto l'avviso di accertamento nullo per difetto di motivazione, senza che fosse necessario un ulteriore sforzo probatorio da parte del contribuente;
b) in ordine al punto esecuzione delle prestazioni. In particolare rimarcò che la Corte di primo grado, avendo già sancito il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'Agenzia ex art. 2697 c.c., non entrò nel merito dell'esistenza delle prestazioni. In particolare che il primo giudice annullò l'accertamento per carenza motivazionale, criticando l'inerzia dell'Ufficio che pur potendo acquisire dichiarazioni di amministratori e documenti sui lavori (elenco fornito il 1° dicembre 2023), si limitò a un pedissequo elenco delle difese del contribuente, chiudendo con formula di stile senza approfondimenti. E che tale condotta violò il contraddittorio e il diritto di difesa, con elementi favorevoli al ricorrente (attività pluriennale, prove offerte) non valutati. In definitiva che la sentenza, motivata per relationem a documenti non condivisi, confermò l'insufficienza probatoria dell'Agenzia.
1.3. – Il contribuente depositò il 5 gennaio 2026 breve memoria di ulteriore descrizione dei motivi sopra proposti ed in particolare le testimonianze rese nell'ambito del processo penale da alcuni testi.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Ufficio merita favore.
2.1. – Deve in primo luogo essere richiamato il preciso insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui: «poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. civ., 5 luglio 2018, n. 17619)»
(cfr. Cass. Sent. 18 ottobre 2021, n. 28628). Inoltre che: «In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa
(locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021)» (cfr. Cass. Ord. 2 aprile 2025, n. 8716 e ord. 20 gennaio 2026, n. 12739).
In altri termini per invertire l'onere probatorio in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti è sufficiente che l'Ufficio fornisca una presunzione semplice in quanto: «la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214; Cass. 19/04/2025, n. 10336))» (cfr. Cass. ord. 22 gennaio 2026, n. 1380).
2.2. – Fatta la suddetta premessa occorre ora esaminare se sussistono indizi gravi precisi e concordanti scrutinando quanto offerto dall'Ufficio. Il primo elemento da valutare è il pagamento delle prestazioni in contanti. A tal proposito questo collegio deve innanzi tutto fare rifermento al disposto del primo co. 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 secondo cui: «È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per
Banca_1il tramite di banche, ., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11». Inoltre è d'uopo considerare che i committenti, come risultante in atti, erano degli amministratori condominiali sui cui gravava all'epoca dei fatti (e grava tuttora) l'obbligo di aprire un conto corrente intestato al condominio. Infatti ai sensi del co. 7 dell'art. 1129 c.c., come sostituito dall'art. 9, co. 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (con decorrenza dal 18 giugno 2013): «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».
Non è quindi chiaro, anzi è contrario alle regole di comune esperienza e di buon senso, che il contribuente, nell'anno 2017, una volta effettuate le proprie prestazioni e ricevuto il pagamento dagli amministratori condominiali con mezzi tracciati pagasse poi in contanti un suo fornitore, prelevando tutte le settimane allo sportello bancario ingenti somme a tale scopo (prova di siffatta condotta peraltro non offerta in atti). E d'altra parte non è possibile pensare che un amministratore di condominio per saldare le proprie prestazioni prelevasse o detenesse ingenti somme (con i rischi connessi e senza nessun vantaggio apparente) per poi versarle in contanti ad un suo fornitore il quale poi le avrebbe girate ad un suo subforniture. A ciò si aggiunga che non risulta in atti alcuna quietanza o ricevuta di pagamento da parte del contribuente o del suo subfornitore o di amministratori condominiali, anche senza data certa. 2.3. - Deve poi essere affrontata la questione della diversa grafica delle fatture di un fornitore rispetto alle altre dallo stesse emesse. Orbene è da rilevare che l'Ufficio depositò nel primo grado del processo le fatture emesse da Società_1 sia nei confronti del ricorrente che nei confronti di altri soggetti. Dall'esame risulta chiaramente una diversa intestazione delle stesse in quanto nelle prime è meramente indicata la ragione sociale e la partita iva del fornitore oltre alla sede mentre nelle seconde ai predetti elementi si aggiungono anche i numeri di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica.
Rilevante tuttavia è la descrizione essendo nella prima contenuta la generica descrizione: «lavori eseguiti per vostro ordine e conto presso i vostri cantieri», mentre nelle seconde vi è sempre una descrizione dettagliata delle prestazioni eseguite. Vale a dire che tale genericità delle fatture è senza dubbio anche esso un indizio, come insegna la Suprema Corte di Cassazione secondo cui: «Per dimostrare la fittizietà delle fatture, l'ufficio può ricorrere a indizi che nella specie sono stati indicati in: a) genericità delle prestazioni indicate in fatture, b) nessuna documentazione fornita dall'acquirente per dimostrare l'effettività della prestazione, c) omessa presentazione della dichiarazione da parte dei fornitori la prestazione» (cfr. Cass. ord. 13 ottobre 2020, n. 22044).
2.4. – Deve poi essere la questione degli avvisi di accertamento non offerti in condivisione al contribuente nella fase endoprocedimentale. Occorre in questo caso fare un chiaro riferimento alla giurisprudenza di Cassazione secondo cui: «Questa Corte, con riferimento alla formulazione dell'art. 7 legge n. 212 del 2000 (applicabile ratione temporis al caso di specie) ha precisato che l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva (Cass., 05/10/2018, n. 24417)» (cfr. Cass. Ord. 27 ottobre 2025, n. 28510). Orbene è palese che l'elemento essenziale risultante dall'avviso di accertamento impugnata fu che «il principale fornitore della ditta Resistente_1, sulla base della Comunicazione Annuale delle Operazioni rilevanti ai fini IVA è un evasore totale, omonimo del sig. Resistente_1, che avrebbe fatturato un imponibile di € 157.660,00, oltre IVA per €
34.685,20». Ossia che il OM (ovvero il cugino omonomo del contribuente) risultò essere un evasore totale, fatto confermato dall'avviso di accertamento offerto in condivisione alle parti.
In altri termini ritiene questo Collegio che l'Ufficio riportò nell'avviso di accertamento, il fatto essenziale ossia che il contribuente era un evasore totale. Inoltre non è ben chiaro a questo collegio, anche ammesso che l'atto sia stato allegato (con profili di lesione del diritto alla riservatezza dell'altro contribuente) quale sarebbe potuto essere il plus informativo disponbile al ricorrente ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa.
2.5. – Da ultimo deve essere assunto l'ultimo elemento ovvero la condotta tenuta dal contribuente all'atto della compilazione della dichirazione dei redditi. Vale a dire che come risulta dall'atto impugnato: «il Contribuente ha dichiarato nel quadro RG del Modello Unico 2018, “spese per lavoro dipendente ed assimilato e per lavoro autonomo”, pari ad € 207.760,00, nonostante non risulti aver avuto alcun dipendente ed abbia inviato una sola certificazione unica per importo pari ad €
2.240,51». Inoltre che: «il Contribuente ha poi riportato lo stesso importo di cui sopra (€ 207.760,00), nel quadro IQ del Modello IRAP 2018, nell'ambito dei “Costi per servizi”» Ora ammesso anche che si sia trattato di un errore materiale, come sostenuto nel ricorso introduttivo, vi è pur sempre una condotta non rispettosa delle regole di redazione delle dichirazione tributarie.
2.6- - Fatte queste premesse occorre ora sottolineare che a giudizio di questo collegio sussistono indizi gravi precisi e concordanti tali da far ritenere che le prestazioni erano oggettivamente inesistenti. Vale a dire che nel caso del cugino il fatto che lo stesso era un evasore totale a cui si aggiunge il fatto dei pagamenti in contanti delle prestazioni. Nel caso della Società_1 il fatto che le prestazioni furono asseritamente saldate in contanti accanto alla genericità della descrizione delle fatture.
2.7. – A ben vedere tuttavia nei confronti del fornitore Società_1 vi sarebbe comunque la presunzione della inesistenza oggettiva della prestazione a motivo della genericità della descrizione delle fatture. Insegna infatti la Suprema Corte di Cassazione: «Com'è noto le prescrizioni recate dal
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, sotto l'intitolazione “Fatturazione delle operazioni” (“Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: ...
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”) rispondono ad oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e, segnatamente, in quest'ottica, a permettere l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità. Questa Corte ha già sottolineato che l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo (Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 211 del 2018) e alla detrazione dell'IVA (v. in tema Cass. n. 21980 del 2015; Cass. 29290 del 2018)» (cfr. Cass. ord. 27 maggio 2020, n. 9912). Inoltre che: «Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31521/2025, Cass. 9912/2020, Cass. n. 21980/15, n. 21446/14,
n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sia in tema d'imposizione diretta sia in tema d'Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972, e idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate. L'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese. La parte contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010)». (cfr. Cass. ord. 10 febbraio 2026, n. 2929).
2.8. – Sulla base di quanto sopra esposto è di palese evidenza l'errore in cui incorse il collegio di prime cure per non aver tenuto conto del suddetto insegnato, che è utile ripetere ovvero che: «in tema di operazioni oggettivamente inesistenti incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria»
(cfr., tra le tante, Cass. ord. 15 giugno 2022, n. 19214 e ord. 19 aprile 2025, n. 10336).
Ovvero per meglio dire di non aver esanimato gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio pronunciandosi così sulla fondatezza o meno degli stessi bensì analizzando singoli elementi in modo atomistico senza inquadrarli nel contesto fattuale e senza un sicuro riferimenti alla giurisprudenza di legittimità. Sotto tale profilo quindi la suddetta decisione non merita conferma.
2.9. – Avendo l'Ufficio fornito una prova presuntiva dell'inesistenza delle operazion e spostato così l'onere della prova sul contribuente occorre ora esaminare gli elementi offerti dal contribuente a dimostrazione dell'oggettività delle prestazioni. Infatti: «Ove l'ufficio, nei termini ora descritti, abbia assolto al proprio onere di prova della fittizietà dell'operazione, spetterà poi al contribuente l'onere di fornire gli elementi probatori volti a dimostrarne l'effettiva esistenza;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (tra le più recenti Cass. ord. 18 dicembre 2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).
Innanzi tutto questo collegio non attribuisce nessun rilievo pregnante, ai fini della controversia, al disposto del co. 10 dell'art. 6 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 nella parte in cui prorogò, dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine per l'installazione delle cd. termo valvole. Per meglio dire non ravvisa alcun nesso diretto tra la predetta proroga semestrale ed i fatti di causa a differenza di quanto sentenziato dal collegio di prime cure.
Inoltre non assume alcun rilievo il contratto concluso tra le parti nel 2010 e poi tacitamente prorogato. Tale documento in quanto privo di data certa non può essere opposto ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria. Insegna infatti la Suprema Corte di Cassazione che: «Come riassuntivamente evidenziato di recente da Cass. 21/07/2021, n. 20723, se è vero che la regola di cui all'art. 2704 c.c.. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e se è vero che, in base alla normativa tributaria vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l'art. 2704, primo comma, cod. civ., ricomprende anche l'Amministrazione finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, come, ad esempio, attraverso fittizie retrodatazioni (cfr. Cass. 17/12/2008, n. 29451; Cass. 03/03/2000, n.
2402 per le agevolazioni in tema di Iva;
Cass. 11/04/2014, n. 8535), è pur vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass. 03/08/2012, n. 13943). L'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento -a dare certezza alla data della scrittura privata (Cass. 12/09/2016, n. 17926)» (cfr. Cass. Ord. 5 febbraio 2024, n. 3194). In altri termini non avendo il contribuente fornito alcun elemento certo in ordine alla data della formazione tale contratto non può essere opposto all'Amministrazione finanziaria.
Né miglior sorte hanno gli altri elementi offerti dal ricorrente ovvero le dichiarazioni rese da terzi in quanto: «nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo […] hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova» (cfr. Cass. ord. 22 gennaio 2026, n. 1381). Il ricorrente infatti offrì in comunicazione una serie di dichiarazioni di amministratori condominiali che altro non provano che i condomini affidarono a lui i lavori di manutenzione dei termosifoni, vale a dire un fatto pacifico in questa controversia. Nessun rilievo poi possono assumere le affermazioni (identiche) contenute all'interno delle appena citate dichiarazioni con cui gli amministratori così riferirono: «Ricordo che l'installazione non è stata eseguita dal sig. Resistente_1 ma da due operai di cui non conosco i nomi. Sono a conoscenza che il sig. Resistente_1 si è fatto aiutare da altre ditte in regime di c.d. sub-appalto quali, ad esempio, suo cugino OM (omonimo) ed i suoi dipendenti». Vale a dire che tali affermazioni non possono essere assunte all'interno di questo processo innanzi tutto per la loro intrinseca contraddittorietà. Non ben chiaro a questo Collegio è come vi possa essere una ignoranza sui nomi degli operai ed una perfetta conoscenza di uno dei subappaltatori, senza peraltro indicare le fonti di tali conoscenze. Ma soprattutto tali affermazioni sono perplesse in relazione al disposto dell'art. 1656 del c.c. secondo cui: «L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente», ovvero fatti non risultanti in atti. In definitiva il contenuto di tali dichiarazioni scritte non può aver valenza all'interno di questo processo.
Allo stesso modo non possono trovare favore le due dichiarazioni rese da due condomini che dichiarano essere a conoscenza che il cugino OM installò le valvole termostatiche all'interno dei loro caseggiati. Permangono infatti perplessità in ordine alla effettiva conoscenza dei fatti rese dopo circa sette anni da quando gli stessi accaddero, oltre che dei modi in cui fu appreso che il cugino del contribuente installò in tutto il palazzo le suddette valvole (presupponendo quindi che i due condomini avessero visionato di persona tutti i lavori eseguiti all'interno degli appartamenti ed abbiano in qualche modo identificato gli esecutori materiali dei lavori).
Da quanto sopra esposto non ritiene questa Corte che il ricorrente abbia fornito la dimostrazione della effettività delle prestazioni rese dal OM (ossia il cugino)
2.10. - In ordine poi ai rapporti di collaborazione e/o sub-appalto con la impresa Società_1 di Nominativo_1 e con la impresa OM (cugino) per i lavori presso la Società_2
S.p.a. questo collegio prende atto delle fatture emesse nei confronti di quest'ultimo soggetto ma tuttavia riscontra che i documenti offerti non dimostrano una stretta attinenza con le prestazioni sottese agli appena citati documenti, ossia l'oggetto del contendere. OM Nominativo_1 Innanzi tutto in ordine alle testimonianze di (cugino) e di occorre rimarcare la sussistenza di un interesse concreto, attuale e personale di cui sono portatoti i due appena citati testimoni in quanto un annullamento dell'atto si riverberebbe sulla loro posizione tributaria essendo gli stessi emittenti i documenti contestati e destinatari di atti di rettifica tributaria. Anche per tali motivi le loro testimonianze non possono essere valutate ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
Deve quindi essere rimarcato che, anche in questo caso, le fatture emessa nei confronti del committente contenevano una descrizione estremante generica ossia: «lavori eseguiti presso il Vostro stabilimento come da distinta allegata» (cfr. allegato 21 fascicolo primo grado ricorrente). Ma soprattutto non è dato comprendere il nesso di relazione tra le suddette fatture ed alcuni elenchi di lavori a cui le predette fatture si ricollegherebbero (cfr. allegato 22) mancando ogni riferimento intrinseco tra i suddetti documenti oltre che la data certa degli allegati.
Anche ammesso tuttavia che i suddetti elenchi siano dettagli delle predette fatture questo collegio non può che rilevare che da questi fatti non emerge che i lavori siano stati poi effettivamente
Società_1eseguiti dal cugino e dalla impresa . Infatti la affermazione fatta nel ricorso introduttivo (ossia che: «Anche in questo caso, è facile comprendere la mole di lavoro fatturato dal sig. Resistente_1
e la prova logica circa la veridicità delle fatture di costi emesse sia alla ditta Società_1: sia al cugino OM in qualità di collaboratori e/o sub-appaltatori») non può trovare accoglimento in questo processo.
E neppure ricorrendo alla prova logica, come mutuata dalla procedura penale, si arriva ad un risultato univoco. Infatti questa Corte ritiene opportuno mutuare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova logica è: «Un procedimento concettuale improntato alla ricerca della formazione deduttiva del convincimento, che però è tale da offrire ugualmente la necessaria, tranquillizzante coerenza e la rigorosa tenuta logica. Si può giungere, pertanto, alla formazione di una prova piena e rassicurante - circa la colpevolezza di un dato soggetto - se non sub specie dì prova testimoniale o dichiarativa - almeno sotto il versante della prova critica. Servendosi, dunque, del ben noto canone razionale e dialettico, consistente nel trarre elementi di convincimento dal perfetto collimare di circostanze note - pur se non direttamente rappresentative del fatto da provare - ma che, debitamente valutate, sia singolarmente che globalmente, possano condurre ad un esito probatorio dotato di concludenza tale, da consentire di escludere la ragionevole possibilità di prospettazione di qualsivoglia soluzione alternativa» (cfr. Cass. pen., sent. 16 aprile 2024, n. 15868).
Orbene dall'applicazione di questo principio non può che rimarcarsi come dagli elementi offerti non si pervenga necessariamente alla conclusione adombrata dal contribuente. Innanzi tutto non ritiene dimostrato: «la mole di lavoro fatturato» (che sarebbe notevole come sottinteso). Infatti non risulta in atti in cosa concretamente sia consistito il predetto lavoro ed il tempo richiesto per la sua esecuzione (non assumendo sicuro rilievo come detto le specifiche offerte dal contribuente). Ma soprattutto non è dimostrato che questo lavoro fu necessariamente ed esclusivamente eseguito dal cugino OM e dalla impresa di Nominativo_1 considerando la genericità della descrizione delle fatture emesse dalla Società_1 e la assoluta mancanza di prova delle prestazioni rese dal cugino.
In altri termini non sussiste in atti a giudizio di questa Corte la prova della effettiva prestazione dei servizi in parola.
2.11. – Deve infine essere esaminata il motivo subordinato proposto nel ricorso introduttivo ossia il vizio inficiante l'atto impugnato per l'applicazione del metodo induttivo puro ex art. 39, co. 2 del D.P.R. 600 cit..
Orbene è da precisare che l'Ufficio solamente disconobbe le spese portate dalle fatture passive sopra esaminate, senza pertanto rettificare i ricavi dichiarati dal contribuente (cfr. pag. 7 avviso di accertamento impugnato). Per quanto concerne invece i costi i verificatori applicarono delle percentuali di redditività tratte dalla prassi amministrativa (cfr. circ. dell'Agenzia delle entrate 4 aprile 2016 n. 10). E d'altra parte è consolidato principio giurisprudenziale che spetta al contribuente fornire la dimostrazione dei costi. Ossia che: «nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, spetta: (1) all'amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata (fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile) e;
(2) al contribuente l'onere della prova circa l'esistenza (a) dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e (b) del requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa del contribuente» (cfr. Cass. Sent. 16 maggio 2007 n. 11205, 13 febbraio 2006 n. 3106, 3 settembre 2004 n. 17841, 24 luglio 2002 n. 10802, 27 dicembre 2001 n.
16198, 30 ottobre 2001 n. 13478, Cass. Ord. 17 giugno 2021, n. 17270).
Per meglio dire non avendo il ricorrente fornito una diversa indicazione delle percentuali di redditività (o meglio dei costi) ed essendosi limitato ad affermare genericamente: «si ridetermini riducendo l'importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni disapplicando il metodo induttivo puro ex art. 39, comma II del D.P.R. e basandosi sulla documentazione prodotta in atti» questo Collegio non può che assumere i componenti negativi di reddito prospettati dall'Ufficio.
In definitiva neppure questo motivo di doglianza può trovare accoglimento.
2.12. – Da ultimo nessun rilievo ritiene questo Collegio attribuire alle testimonianze raccolte nel processo penale non essendo le stesse ancora vagliate nella loro completezza ed articolazione dal giudice penale nell'ambito di un provvedimento a conclusione di quel processo.
2.13. – In definitiva da quanto sopra esposto è da accogliere l'appello dell'Ufficio e confermare pertanto l'impugnato avviso tributario.
2.14. – Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi euro 4.500,00, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il contribuente appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 4.500,00, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI CE, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203109-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 29/01/2026 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede «a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di confermare integralmente la legittimità dell'operato dell'Ufficio e dell'atto impositivo controverso.
Con condanna della Parte appellata alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese allegata».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) di dichiarare la definitività dei rilievi non contestati per l'imponibile complessivo di euro
2.828;
2) il rigetto dell'appello nel resto;
3) in ogni caso, di condannare l'appellante alla refusione delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 24 marzo 2025 la Agenzia delle entrate, propose appello per la riforma della sentenza n. 68/01/25 della CGT di primo grado di Torino con deposito effettuato in segreteria il 22 gennaio 2025 e successivamente comunicata via pec il 23 gennaio 2025. Il
24 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver emesso avviso di accertamento nei confronti di controparte, titolare di un'impresa individuale di installazione impianti idraulici e di condizionamento, basandosi su una segnalazione della Direzione provinciale II di Torino effettuata in connessione a controlli sulla impresa
Società_1. di Nominativo_1. In particolare di aver contestato per l'anno d'imposta 2017 la deducibilità
Nominativo_1di costi legati a fatture per un totale di euro 222.640 di imponibile (da per euro 64.980 e dal cugino omonimo OM, P.IVA P.IVA_1, per euro 157.660), considerandole relative a operazioni oggettivamente inesistenti mancando le prove di pagamenti tracciabili e portando le fatture grafiche anomale. Infine che il principale fornitore del contribuente era evasore totale.
Quindi che nella fase endoprocedimentale il contribuente illustrò che le fatture riguardarono reali prestazioni di sostituzione valvole termostatiche, rese obbligatorie dal Decreto Milleproroghe del
2016 e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che – oberato di lavoro e senza dipendenti – subappaltò alcuni lavori al cugino, sulla base di un contratto quadro del 2010 rinnovato tacitamente.
Inoltre che i pagamenti sarebbero avvenuti in contanti e che il cugino incassò dai condomini e remunerò i collaboratori.
Soggiunse che dopo un contraddittorio preventivo l'Ufficio rigettò le difese ritenendole inidonee a provare l'effettività delle operazioni, chiudendo negativamente l'accertamento con adesione.
Riconobbe però come plausibili i ricavi dichiarati (euro 264.635) e rideterminò induttivamente il reddito applicando una redditività settoriale (Circ. 10/E/2016) pari all'86 per cento e quindi ridusse i costi deducibili a euro 37.049 (14 per cento dei ricavi), con reddito d'impresa e base IRAP a euro
227.586 e IVA non detraibile di euro 48.981 ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, 5-bis del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 54 co. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Narrò che controparte impugnò l'atto e ne eccepì la nullità per carenza di prova e difetto di motivazione, essendo stato formato sulle risultanze di verifiche su altri soggetti (ditta individuale
Società_1. di Nominativo_1 e OM, omonimo e cugino del ricorrente) e senza allegare i relativi processi verbali. Quindi l'infondatezza nel merito dei rilievi impositivi e ribadendo la veridicità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria e chiedendo il riconoscimento delle prestazioni documentate dalle fatture in questione. Infine che denunciò l'assenza di presupposti per accertamento induttivo essendo la ricostruzione indiretta del reddito d'impresa generica e apodittica, con richiesta di ricalcolo in caso di rigetto delle censure precedenti.
Espose di aver replicato ai predetti motivi nel seguente modo:
- non essere i dati delle verifiche su terzi essenziali per la motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 né inficianti sul diritto di difesa (Cass. 36852/2022) non avendo controparte mai chiesto l'accesso agli atti in parola o provato lesioni da essa.
Inoltre come controparte avesse contezza dell'atto e che comunque l'Ufficio produsse in giudizio copie delle fatture della impresa Società_1. (doc. 3 e 4) e, con nota del 23 luglio 2024, copie degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle imprese individuali indicate come fornitrici (ossia quella del cugino omonimo e l'impresa del Nominativo_1), nonché il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza sul presunto fornitore OM. Inoltre di aver rimarcato l'inverosimiglianza dei pagamenti in contanti per oltre 222.640 euro (più IVA), data l'ordinaria prassi di tracciamento nei rapporti commerciali come strumento di tutela da controversie, rendendo illogica e incauta la condotta imprenditoriale del contribuente anche sotto un profilo extra tributario. Quindi come l'uso di diversi font nelle fatture, come nel caso in giudizio, fosse un elemento impiegato usualmente dagli imprenditori per distinguere i documenti emessi per operazioni effettivamente rese da quelle fittizie, senza bisogno di contabilità occulta e come tale rilievo fosse già nelle motivazioni dell'atto impositivo, contrariamente alle doglianze del ricorrente. Rimarcò poi essere incontroversa la natura di evasore
Società_1totale del cugino anche se definito in atti da controparte «cartiera» (al pari di .), essendo tale qualificazione enfatizzata dal ricorrente. Inoltre che la deduzione in autotassazione di oltre 200.000 euro di costi per lavoro dipendente in capo a un soggetto di fatto privo di manodopera costituisse un'anomalia di evidente rilievo indiziario, priva di qualsiasi supporto probatorio anche in giudizio. Quindi come controparte non avesse dato, ai fini Irap, prova dell'assenza di autonoma organizzazione, ossia un requisito connaturato alla nozione civilistica di impresa e, nel caso concreto, difficilmente conciliabile con l'affermazione di aver sostenuto così ingenti costi di manodopera. Richiamò poi l'ordinanza Cass. n. 31878/2022 secondo cui il co.
5-bis dell'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 ha natura ricognitiva, senza aggravare gli oneri probatori dell'Ufficio né invertirne la distribuzione ossia come debba essere il contribuente a provare l'esistenza delle operazioni dopo indizi sufficienti forniti dall'Amministrazione. Infine respinse l'eccezione di motivazione per relationem di secondo OM Nominativo_1grado (c.d. doppia) riportando l'atto estensivamente le contestazioni alle imprese e , senza rinvii a documenti noti né riferimenti ad ulteriori atti a monte;
- sul secondo motivo denunciò la mancanza di valore probatorio delle dichiarazioni offerte da controparte a ragione dei legami economici consolidati, della redazione ex post con piena conoscenza delle contestazioni fiscali e dell'interesse convergente.
Narrò poi che il giudice provinciale così sentenziò: «La Corte accoglie il ricorso, considerata la carenza di motivazione delle contestazioni e la mancanza di prove sull'oggettiva inesistenza delle prestazioni. Non possono essere utili per la dimostrazione di false prestazioni gli eventuali inadempimenti contabili, amministrativi e fiscali apparendo, quindi, insufficiente fondare la maggiore imposizione fiscale sul presupposto del carattere di mera cartiera delle società, venendo a mancare la prova, una prova idonea, reale e convincente. Tale prova appare ancora più necessaria attesa la rilevanza penale che tale contestazione produce in capo al contribuente. Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 42, comma II, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento “… deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato …”. Tale obbligo motivazionale può essere adempiuto dall'Amministrazione Finanziaria anche per relationem, ossia facendo riferimento ad altri atti o documenti, che tuttavia devono essere o già noti al contribuente o almeno agevolmente conoscibili dal medesimo tramite l'utilizzo dell'ordinaria diligenza considerato che la norma così recita: “…se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale …”. Proprio perché una motivazione completa ed esaustiva permette la realizzazione di quel diritto di difesa sancito anche dalla nostra Carta Costituzionale, qualora l'avviso di accertamento ne sia carente, esso è nullo ai sensi dell'art. 42, comma III della medesima norma. Analoghe disposizioni sono previste anche in ambito IVA dall'articolo 56, comma 5, D.P.R. 633/1972. Anche lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), impone l'allegazione dell'atto richiamato nella motivazione del provvedimento se il contribuente non ne ha avuto conoscenza e l'avviso non ne riproduce il contenuto essenziale. La questione si fa tuttavia più complessa nel caso in cui l'avviso di accertamento presenti una c.d. “doppia motivazione per relationem”, ossia quando esso faccia riferimento nella motivazione ad un atto o documento che a sua volta richiami un altro atto o documento. Questo è il caso in esame poiché all'attuale ricorrente viene contestato di aver utilizzato fatture oggettivamente inesistenti sulla base di due p.v.c. redatti nei
Nominativo_1 Resistente_1confronti di terze persone ( e cugino) che, a loro volta, rimandano a fatti e documenti di cui si disconosce completamente il contenuto né l'Agenzia delle Entrate ne ha prodotto un valido riassunto. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata anche con la recente sentenza n. 2222/2021, ribadendo il principio in base al quale: “…L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente …”. Da ciò si evince, per converso, che in tutti i casi in cui il contribuente non sia in possesso, non conosca e non sia nemmeno nella condizione di conoscere agevolmente gli atti richiamati dalla doppia motivazione per relationem,
l'avviso di accertamento è nullo per carenza di motivazione, in quanto emesso in violazione del quadro normativo di riferimento. L'avviso di accertamento notificato al sig. Resistente_1 risulta totalmente carente della prova per cui è nullo e/o annullabile e/o illegittimo per difetto di motivazione. In punto esistenza delle prestazioni, il sig. Resistente_1 rileva di aver svolto i lavori con i condomini, acquisendo molti incarichi da condominii torinesi, a cui offriva ed offre ancora contratti di manutenzione annuale delle caldaie e, più in generale, degli impianti di riscaldamento. Con il Decreto Milleproroghe pubblicato nella G.U. 304 del 30/12/2016, veniva introdotto l'obbligo, per tutta la cittadinanza italiana, delle valvole termostatiche a partire da giugno
2017. Ciò impegnava i condominii ad installare, negli impianti di riscaldamento condominiale, le valvole su tutti i radiatori, al fine di rispettare la norma nazionale sulla contabilizzazione individuale del calore e la termoregolazione (D.lgs. 102/2014 e correttivo 141/2016). Il Decreto Legislativo
102/2014 stabiliva, inoltre, che l'installazione delle valvole termostatiche venisse eseguita da un tecnico abilitato e che il loro funzionamento dovesse essere testato e verificato al momento dell'installazione. Il sig. Resistente_1 si è trovato, quindi, a dove far fronte ad una mole di lavoro che non aveva assolutamente preventivato e che, essendo un lavoratore autonomo privo di forza lavoro dipendente, non sarebbe neanche stato in grado di eseguire da solo. Per questo motivo ha coinvolto nel lavoro suo cugino con cui già collaborava dal 2010 per alcuni incarichi sugli impianti termici ed elettrici. Infatti, il sig. Resistente_1 è un professionista certificato ISO
9000 e, come comprovato documentalmente, aveva già un contratto quadro (datato 01.09.2010) per la formalizzazione - ai fini delle citate certificazioni energetiche - delle prestazioni che la ditta OM
A (cugino) effettuava per nome e conto della ditta Resistente_1 nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001:2008. Tale accordo, rinnovato tacitamente ogni anno come espressamente indicato al punto h), è stato alla base del nuovo e più rilevante contratto di collaborazione e/o sub- appalto per l'installazione delle valvole termostatiche del 2016-2017. Tale accordo pur non formalizzato per iscritto non necessita della forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo gli stessi accordi essere conclusi anche per facta concludentia. Appare quindi
Resistente_1provato che il sig. provvedeva ad assumere gli incarichi dai vari condomini il cui lavoro, però, veniva di fatto eseguito dal cugino e dalle maestranze a lui riferibili e, a lavori svolti, l'attuale ricorrente provvedeva a controllare la regolarità della prestazione al fine di poter emettere la certificazione energetica prevista dalla legge. Il ricorrente, anche attraverso la richiesta di prova testimoniale, con relativo elenco, può dimostrare di avere la gestione di 20 condominii, che ogni condominio a decine di appartamenti al cui interno vi sono almeno 5/6 termosifoni. Inoltre, per poter apporre le termovalvole era necessario sollevare il termosifone, operazione che necessita almeno di
Resistente_1due persone. Quindi, il sig. incassava e fatturava direttamente ai condominii emettendo anche la relativa certificazione dopo aver controllato il lavoro svolto dal collaboratore, doveva corrispondere dette somme a chi aveva materialmente svolto l'attività, ovvero il cugino il quale, a sua volta, remunerava i suoi collaboratori. Ha prodotto sul punto due dichiarazioni del sig. OM (cugino) che confermano quanto fino ad ora rappresentato. Inoltre, circa l'esatta esecuzione dei citati interventi ad opera del cugino e non del sig. Resistente_1
, e l'Agenzia delle Entrate ben poteva acquisire a riprova le dichiarazioni degli amministratori e la documentazione dei lavori svolti per le quali, con la seconda memoria presentata in data 01.12.2023 in sede di contraddittorio, è stato fornito anche l'elenco completo dei condominii oggetto d'intervento. Considerato il principio di effettività, l'eventuale violazione dei diritti della difesa comporta l'annullamento dell'atto impositivo soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso. Sotto tale profilo, il ricorrente ha proposto documentazione circa la sua effettiva attività pluriennale, anche chiedendo la verifica testimoniale da parte dei condominii dallo stesso verificati, per cui sussistono elementi di fatto favorevoli al ricorrente, non valutati, non contenuti negli atti impositivi impugnati che avrebbero potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei suoi confronti, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La semplice esibizione della copia delle fatture emesse dalla ditta individuale Società_1. nei confronti dell'odierno Ricorrente e copia delle fatture emesse dalla stessa ditta individuale nei confronti degli altri suoi clienti, contestando la differente foggia grafica di tali documenti, risulta una circostanza di fatto richiamata dalle motivazioni dell'accertamento, del tutto insufficiente ad integrare una prova di fatturazione nella sostanza inesistente. Del pari non è dirimente la presenza di pagamenti effettuati senza modalità tracciabile, potendo solo eventualmente assurgere al rango di elemento indiziario, considerati gli ulteriori elementi di fatto a favore del ricorrente, volti a dimostrare l'oggettiva esistenza delle prestazioni dedotte. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Ne discende un onere probatorio puntuale e specifico dell'Ufficio, che, nella fattispecie in esame, non appare raggiunto, rilevato che l'accertamento impugnato appare motivato per relationem, in quanto rimanda ai contenuti di documenti non condivisi in modo pieno e totale col ricorrente. La Corte accoglie il ricorso, con spese a carico del resistente quantificate in euro 4500 oltre CUP e oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con spese a carico del resistente quantificate in euro 4500, oltre CUT e oneri di legge se dovuti».
Per la riforma della predetta sentenza propose i sotto riportati motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600 cit. in merito alla distribuzione degli oneri probatori vigente nel caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti;
violazione art. 2697 c.c. (capi I – V – IX – X – XI – XIII della decisione appellata). In particolare contestò le motivazioni della impugnata sentenza come contrarie alla giurisprudenza della Cassazione sulle operazioni oggettivamente inesistenti secondo cui è sufficiente all'Amministrazione fornire indizi iniziali, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti senza prove certe (es. Cass. nn. 26305/2022,
19352/2018, 26790/2020), onerando il contribuente di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni, non valendo fatture, scritture o pagamenti. Elencò quindi l'ulteriore manchevolezza della impugnata decisione ossia che i giudici provinciali accolsero il ricorso per carenza di motivazione e prove sull'inesistenza (primo capo) e che, invertendo l'onere della prova e ignorando gli indizi;
dichiararono nullo l'avviso per mancanza di prova specifica (quinto); riconobbero valore a dichiarazioni di condomini non terze (interessate a preservare il rapporto col ricorrente) violando il contraddittorio
(nono); sminuirono le differenze grafiche nelle fatture Società_1 già provate (decimo); negarono la dirimenza ai pagamenti non tracciabili (nel caso specifico di oltre 200.000 euro in contanti,) nonostante l'assenza di elementi a favore del ricorrente (undicesimo). Inoltre che pretesero un onere puntuale sull'Ufficio per relationem (tredicesimo). Infine elencò gli indizi forniti, ovvero che i pagamenti non erano tracciabili, la grafica anomala delle fatture Nominativo_1, lo status di evasore totale
(157.660 euro imponibile) del fornitore principale (cugino omonimo), la deduzione di euro 207.760 per oneri di lavoro pur senza dipendenti e l'assenza di una struttura in capo al cugino;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. 600 cit. in ordine alla pretesa motivazione per relationem. Denunciò l'errore in cui incorse il giudice di prossimità per aver qualificato l'atto come motivato per relationem, essendo stati invece rideterminati induttivamente i costi deducibili ex art. 39, co. 2, D.P.R. 600 cit. (applicando l'86% di redditività settoriale - Circolare n.
10/E/2016 - sui ricavi effettivi emersi) in un accertamento analitico-induttivo circostanziato, non un mero disconoscimento né una parziale rettifica ex art. 41-bis del D.P.R. 600 cit.;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del D.P.R. 600 cit. in materia di riproduzione del contenuto essenziale degli atti e dei documenti menzionati nelle motivazioni dell'avviso di accertamento. Criticò la sentenza appellata nella parte in cui dichiarò nullo l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione dei verbali di verifica su terzi, richiamando l'art. 42 co. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 56 co. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 7 co. 1 della legge n. 212 cit., a tutela del diritto di difesa. Rimarcò in particolare l'essere l'atto esaustivo riproducendo analiticamente le contestazioni mosse ai fornitori, soddisfacendo così le prescrizioni imposte dalla legge n. 212 cit.;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. 600 cit. in ordine alla pretesa deduzione della sussistenza di una doppia motivazione per relationem a sostegno delle pretese erariali. In particolare asserì, contrariamente a quanto sentenziato dal Collegio provinciale, essere le motivazioni dell'atto chiare e dettagliate sul contenuto essenziale delle contestazioni ai fornitori, senza bisogno di relationem;
e) motivazione apparente in merito all'imprecisato vizio di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto impugnato. Contestò l'assenza di un puntuale inquadramento della presunta patologia dell'atto;
f) motivazione apparente in merito a tempi e modi di svolgimento dell'attività del contribuente e di pretesa esistenza oggettiva delle prestazioni controverse. Criticò il sesto capo della motivazione della sentenza appellata, con cui i giudici provinciali diedero per provata l'esistenza delle prestazioni contestate sulla base di circostanze narrate dal ricorrente. In particolare che la pronuncia descrisse un contesto normativo (obbligo di valvole termostatiche ex Decreto Milleproroghe 2016, D. lgs. 102/2014 e correttivo 141/2016) che generò una mole imprevista di lavoro per il contribuente, lavoratore autonomo senza dipendenti, il quale avrebbe subappaltato al cugino – in collaborazione dal 2010 con contratto quadro certificato ISO 9000, rinnovato tacitamente – l'installazione nelle caldaie condominiali, controllandone poi la regolarità per emettere certificazioni energetiche e che tale accordo, non formalizzato per iscritto nel 2016-2017, sarebbe valido per facta concludentia, senza necessità di forma scritta. Ritenne tale ricostruzione inattendibile e acritica, poiché pedissequamente recepita dall'impugnativa senza vaglio, promuovendo a prova sia l'esecuzione dei lavori sia l'identità degli esecutori (cugino e maestranze). Denunciò quindi l'assenza di nesso causale tra premesse (norme, contratto quadro, narrazione) e conclusioni, configurando una motivazione apparente;
g) omessa pronuncia su un aspetto rilevante dei fatti di causa e conseguente illogicità del decisum relativamente all'effettiva rilevanza indiziaria e/o probatoria delle dichiarazioni rese per iscritto dal cugino del contribuente e degli amministratori di condominio clienti dell'appellato. Asserì aver il giudice di primo grado accolto le ragioni del contribuente basandosi su dichiarazioni del cugino e degli amministratori di condominio, ovvero soggetti non terzi e imparziali, essendo evidentemente vicini al contribuente accertato. Criticò inoltre l'inversione dell'onere probatorio, ritenendo inaccettabile che semplici autocertificazioni di persone coinvolte fossero state considerate sufficienti a confutare l'accertamento fiscale, in contrasto con i principi di legittimità vigenti;
h) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co.
5-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Rimproverò il giudice di primo grado per aver erroneamente applicato la appena citata norma sulla ripartizione dell'onere probatorio nel processo tributario imponendo all'Ufficio la dimostrazione in modo circostanziato e puntuale della fondatezza dell'accertamento. Richiamò la recente legge 31 agosto 2022, n. 130 e la giurisprudenza di Cassazione (ordinanza n. 31878/2022), confermanti il principio secondo cui, una volta che l'Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi indiziari dell'inesistenza delle operazioni contestate - come avvenuto nel caso in esame - spetti al contribuente fornire la prova compiuta dell'effettiva esistenza di tali operazioni;
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. 600 cit. relativamente alla mancata condivisione piena e totale dei documenti menzionati nelle motivazioni dell'atto impugnato. Asserì essere, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione e della Corte di Giustizia europea, la motivazione per relationem perfettamente legittima riproducendo l'atto il contenuto essenziale dei documenti citati, cioè quelle parti necessarie e sufficienti per permettere al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di difendersi adeguatamente. Inoltre come non fosse necessario allegare integralmente tutti i documenti o fornire un accesso completo al fascicolo amministrativo, che il contribuente avrebbe potuto comunque richiedere separatamente se necessario.
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 14 maggio 2025 il contribuente si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Sui primi cinque motivi di appello sostenne aver la sentenza di primo grado correttamente applicato i principi consolidati sulla ripartizione dell'onere probatorio. In particolare che per la giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle entrate, quale «attore sostanziale», debba prima dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate attraverso prove o almeno indizi gravi, precisi e concordanti e che solo dopo aver l'Ufficio assolto questo onere, il contribuente è tenuto a provare l'effettiva esistenza delle prestazioni. In particolare che nel caso di specie, il giudice di primo grado ritenne non aver l'Agenzia raggiunto la prova necessaria, nemmeno in forma indiziaria, per sei ordini di ragioni. Innanzitutto, il fatto che il fornitore OM fosse un «evasore totale» con inadempimenti fiscali non costituiva prova sufficiente della falsità delle fatture emesse. In secondo luogo come la presunta diversa veste grafica di alcune fatture fosse del tutto irrilevante, non essendo richiesta dalla legge alcuna omogeneità estetica dei documenti fiscali. Inoltre come i pagamenti in contanti rappresentassero un elemento neutro, tanto che la stessa Agenzia ammise nell'accertamento che l'esibizione dei mezzi di pagamento potrebbe essere fittizia. Quindi come l'avviso di accertamento si basò su una doppia motivazione per relationem richiamando due processi verbali di verifiche condotte su soggetti terzi (Nominativo_1 ed il cugino OM) che, a loro volta, si basarono su documenti mai allegati né conosciuti dal contribuente, come questionari inviati ad altri clienti. Ossia che né i processi verbali delle verifiche né gli avvisi di accertamento notificati ai terzi furono allegati all'atto impugnato, non essendovi così modo di conoscerne agevolmente il contenuto. Rimarcò come secondo la giurisprudenza della Cassazione, in particolare la sentenza n. 2222/2021, in caso di doppia motivazione per relationem con documenti non conoscibili dal contribuente, l'atto sia nullo per carenza originaria di motivazione, violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Asserì così aver il collegio provinciale correttamente ritenuto l'avviso di accertamento nullo per difetto di motivazione, senza che fosse necessario un ulteriore sforzo probatorio da parte del contribuente;
b) in ordine al punto esecuzione delle prestazioni. In particolare rimarcò che la Corte di primo grado, avendo già sancito il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'Agenzia ex art. 2697 c.c., non entrò nel merito dell'esistenza delle prestazioni. In particolare che il primo giudice annullò l'accertamento per carenza motivazionale, criticando l'inerzia dell'Ufficio che pur potendo acquisire dichiarazioni di amministratori e documenti sui lavori (elenco fornito il 1° dicembre 2023), si limitò a un pedissequo elenco delle difese del contribuente, chiudendo con formula di stile senza approfondimenti. E che tale condotta violò il contraddittorio e il diritto di difesa, con elementi favorevoli al ricorrente (attività pluriennale, prove offerte) non valutati. In definitiva che la sentenza, motivata per relationem a documenti non condivisi, confermò l'insufficienza probatoria dell'Agenzia.
1.3. – Il contribuente depositò il 5 gennaio 2026 breve memoria di ulteriore descrizione dei motivi sopra proposti ed in particolare le testimonianze rese nell'ambito del processo penale da alcuni testi.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Ufficio merita favore.
2.1. – Deve in primo luogo essere richiamato il preciso insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui: «poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. civ., 5 luglio 2018, n. 17619)»
(cfr. Cass. Sent. 18 ottobre 2021, n. 28628). Inoltre che: «In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa
(locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021)» (cfr. Cass. Ord. 2 aprile 2025, n. 8716 e ord. 20 gennaio 2026, n. 12739).
In altri termini per invertire l'onere probatorio in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti è sufficiente che l'Ufficio fornisca una presunzione semplice in quanto: «la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214; Cass. 19/04/2025, n. 10336))» (cfr. Cass. ord. 22 gennaio 2026, n. 1380).
2.2. – Fatta la suddetta premessa occorre ora esaminare se sussistono indizi gravi precisi e concordanti scrutinando quanto offerto dall'Ufficio. Il primo elemento da valutare è il pagamento delle prestazioni in contanti. A tal proposito questo collegio deve innanzi tutto fare rifermento al disposto del primo co. 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 secondo cui: «È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per
Banca_1il tramite di banche, ., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11». Inoltre è d'uopo considerare che i committenti, come risultante in atti, erano degli amministratori condominiali sui cui gravava all'epoca dei fatti (e grava tuttora) l'obbligo di aprire un conto corrente intestato al condominio. Infatti ai sensi del co. 7 dell'art. 1129 c.c., come sostituito dall'art. 9, co. 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (con decorrenza dal 18 giugno 2013): «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».
Non è quindi chiaro, anzi è contrario alle regole di comune esperienza e di buon senso, che il contribuente, nell'anno 2017, una volta effettuate le proprie prestazioni e ricevuto il pagamento dagli amministratori condominiali con mezzi tracciati pagasse poi in contanti un suo fornitore, prelevando tutte le settimane allo sportello bancario ingenti somme a tale scopo (prova di siffatta condotta peraltro non offerta in atti). E d'altra parte non è possibile pensare che un amministratore di condominio per saldare le proprie prestazioni prelevasse o detenesse ingenti somme (con i rischi connessi e senza nessun vantaggio apparente) per poi versarle in contanti ad un suo fornitore il quale poi le avrebbe girate ad un suo subforniture. A ciò si aggiunga che non risulta in atti alcuna quietanza o ricevuta di pagamento da parte del contribuente o del suo subfornitore o di amministratori condominiali, anche senza data certa. 2.3. - Deve poi essere affrontata la questione della diversa grafica delle fatture di un fornitore rispetto alle altre dallo stesse emesse. Orbene è da rilevare che l'Ufficio depositò nel primo grado del processo le fatture emesse da Società_1 sia nei confronti del ricorrente che nei confronti di altri soggetti. Dall'esame risulta chiaramente una diversa intestazione delle stesse in quanto nelle prime è meramente indicata la ragione sociale e la partita iva del fornitore oltre alla sede mentre nelle seconde ai predetti elementi si aggiungono anche i numeri di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica.
Rilevante tuttavia è la descrizione essendo nella prima contenuta la generica descrizione: «lavori eseguiti per vostro ordine e conto presso i vostri cantieri», mentre nelle seconde vi è sempre una descrizione dettagliata delle prestazioni eseguite. Vale a dire che tale genericità delle fatture è senza dubbio anche esso un indizio, come insegna la Suprema Corte di Cassazione secondo cui: «Per dimostrare la fittizietà delle fatture, l'ufficio può ricorrere a indizi che nella specie sono stati indicati in: a) genericità delle prestazioni indicate in fatture, b) nessuna documentazione fornita dall'acquirente per dimostrare l'effettività della prestazione, c) omessa presentazione della dichiarazione da parte dei fornitori la prestazione» (cfr. Cass. ord. 13 ottobre 2020, n. 22044).
2.4. – Deve poi essere la questione degli avvisi di accertamento non offerti in condivisione al contribuente nella fase endoprocedimentale. Occorre in questo caso fare un chiaro riferimento alla giurisprudenza di Cassazione secondo cui: «Questa Corte, con riferimento alla formulazione dell'art. 7 legge n. 212 del 2000 (applicabile ratione temporis al caso di specie) ha precisato che l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva (Cass., 05/10/2018, n. 24417)» (cfr. Cass. Ord. 27 ottobre 2025, n. 28510). Orbene è palese che l'elemento essenziale risultante dall'avviso di accertamento impugnata fu che «il principale fornitore della ditta Resistente_1, sulla base della Comunicazione Annuale delle Operazioni rilevanti ai fini IVA è un evasore totale, omonimo del sig. Resistente_1, che avrebbe fatturato un imponibile di € 157.660,00, oltre IVA per €
34.685,20». Ossia che il OM (ovvero il cugino omonomo del contribuente) risultò essere un evasore totale, fatto confermato dall'avviso di accertamento offerto in condivisione alle parti.
In altri termini ritiene questo Collegio che l'Ufficio riportò nell'avviso di accertamento, il fatto essenziale ossia che il contribuente era un evasore totale. Inoltre non è ben chiaro a questo collegio, anche ammesso che l'atto sia stato allegato (con profili di lesione del diritto alla riservatezza dell'altro contribuente) quale sarebbe potuto essere il plus informativo disponbile al ricorrente ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa.
2.5. – Da ultimo deve essere assunto l'ultimo elemento ovvero la condotta tenuta dal contribuente all'atto della compilazione della dichirazione dei redditi. Vale a dire che come risulta dall'atto impugnato: «il Contribuente ha dichiarato nel quadro RG del Modello Unico 2018, “spese per lavoro dipendente ed assimilato e per lavoro autonomo”, pari ad € 207.760,00, nonostante non risulti aver avuto alcun dipendente ed abbia inviato una sola certificazione unica per importo pari ad €
2.240,51». Inoltre che: «il Contribuente ha poi riportato lo stesso importo di cui sopra (€ 207.760,00), nel quadro IQ del Modello IRAP 2018, nell'ambito dei “Costi per servizi”» Ora ammesso anche che si sia trattato di un errore materiale, come sostenuto nel ricorso introduttivo, vi è pur sempre una condotta non rispettosa delle regole di redazione delle dichirazione tributarie.
2.6- - Fatte queste premesse occorre ora sottolineare che a giudizio di questo collegio sussistono indizi gravi precisi e concordanti tali da far ritenere che le prestazioni erano oggettivamente inesistenti. Vale a dire che nel caso del cugino il fatto che lo stesso era un evasore totale a cui si aggiunge il fatto dei pagamenti in contanti delle prestazioni. Nel caso della Società_1 il fatto che le prestazioni furono asseritamente saldate in contanti accanto alla genericità della descrizione delle fatture.
2.7. – A ben vedere tuttavia nei confronti del fornitore Società_1 vi sarebbe comunque la presunzione della inesistenza oggettiva della prestazione a motivo della genericità della descrizione delle fatture. Insegna infatti la Suprema Corte di Cassazione: «Com'è noto le prescrizioni recate dal
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, sotto l'intitolazione “Fatturazione delle operazioni” (“Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: ...
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”) rispondono ad oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e, segnatamente, in quest'ottica, a permettere l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità. Questa Corte ha già sottolineato che l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo (Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 211 del 2018) e alla detrazione dell'IVA (v. in tema Cass. n. 21980 del 2015; Cass. 29290 del 2018)» (cfr. Cass. ord. 27 maggio 2020, n. 9912). Inoltre che: «Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31521/2025, Cass. 9912/2020, Cass. n. 21980/15, n. 21446/14,
n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sia in tema d'imposizione diretta sia in tema d'Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972, e idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate. L'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese. La parte contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (Cass. n. 1147/2010)». (cfr. Cass. ord. 10 febbraio 2026, n. 2929).
2.8. – Sulla base di quanto sopra esposto è di palese evidenza l'errore in cui incorse il collegio di prime cure per non aver tenuto conto del suddetto insegnato, che è utile ripetere ovvero che: «in tema di operazioni oggettivamente inesistenti incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria»
(cfr., tra le tante, Cass. ord. 15 giugno 2022, n. 19214 e ord. 19 aprile 2025, n. 10336).
Ovvero per meglio dire di non aver esanimato gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio pronunciandosi così sulla fondatezza o meno degli stessi bensì analizzando singoli elementi in modo atomistico senza inquadrarli nel contesto fattuale e senza un sicuro riferimenti alla giurisprudenza di legittimità. Sotto tale profilo quindi la suddetta decisione non merita conferma.
2.9. – Avendo l'Ufficio fornito una prova presuntiva dell'inesistenza delle operazion e spostato così l'onere della prova sul contribuente occorre ora esaminare gli elementi offerti dal contribuente a dimostrazione dell'oggettività delle prestazioni. Infatti: «Ove l'ufficio, nei termini ora descritti, abbia assolto al proprio onere di prova della fittizietà dell'operazione, spetterà poi al contribuente l'onere di fornire gli elementi probatori volti a dimostrarne l'effettiva esistenza;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (tra le più recenti Cass. ord. 18 dicembre 2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).
Innanzi tutto questo collegio non attribuisce nessun rilievo pregnante, ai fini della controversia, al disposto del co. 10 dell'art. 6 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 nella parte in cui prorogò, dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine per l'installazione delle cd. termo valvole. Per meglio dire non ravvisa alcun nesso diretto tra la predetta proroga semestrale ed i fatti di causa a differenza di quanto sentenziato dal collegio di prime cure.
Inoltre non assume alcun rilievo il contratto concluso tra le parti nel 2010 e poi tacitamente prorogato. Tale documento in quanto privo di data certa non può essere opposto ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria. Insegna infatti la Suprema Corte di Cassazione che: «Come riassuntivamente evidenziato di recente da Cass. 21/07/2021, n. 20723, se è vero che la regola di cui all'art. 2704 c.c.. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e se è vero che, in base alla normativa tributaria vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l'art. 2704, primo comma, cod. civ., ricomprende anche l'Amministrazione finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, come, ad esempio, attraverso fittizie retrodatazioni (cfr. Cass. 17/12/2008, n. 29451; Cass. 03/03/2000, n.
2402 per le agevolazioni in tema di Iva;
Cass. 11/04/2014, n. 8535), è pur vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass. 03/08/2012, n. 13943). L'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento -a dare certezza alla data della scrittura privata (Cass. 12/09/2016, n. 17926)» (cfr. Cass. Ord. 5 febbraio 2024, n. 3194). In altri termini non avendo il contribuente fornito alcun elemento certo in ordine alla data della formazione tale contratto non può essere opposto all'Amministrazione finanziaria.
Né miglior sorte hanno gli altri elementi offerti dal ricorrente ovvero le dichiarazioni rese da terzi in quanto: «nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo […] hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova» (cfr. Cass. ord. 22 gennaio 2026, n. 1381). Il ricorrente infatti offrì in comunicazione una serie di dichiarazioni di amministratori condominiali che altro non provano che i condomini affidarono a lui i lavori di manutenzione dei termosifoni, vale a dire un fatto pacifico in questa controversia. Nessun rilievo poi possono assumere le affermazioni (identiche) contenute all'interno delle appena citate dichiarazioni con cui gli amministratori così riferirono: «Ricordo che l'installazione non è stata eseguita dal sig. Resistente_1 ma da due operai di cui non conosco i nomi. Sono a conoscenza che il sig. Resistente_1 si è fatto aiutare da altre ditte in regime di c.d. sub-appalto quali, ad esempio, suo cugino OM (omonimo) ed i suoi dipendenti». Vale a dire che tali affermazioni non possono essere assunte all'interno di questo processo innanzi tutto per la loro intrinseca contraddittorietà. Non ben chiaro a questo Collegio è come vi possa essere una ignoranza sui nomi degli operai ed una perfetta conoscenza di uno dei subappaltatori, senza peraltro indicare le fonti di tali conoscenze. Ma soprattutto tali affermazioni sono perplesse in relazione al disposto dell'art. 1656 del c.c. secondo cui: «L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente», ovvero fatti non risultanti in atti. In definitiva il contenuto di tali dichiarazioni scritte non può aver valenza all'interno di questo processo.
Allo stesso modo non possono trovare favore le due dichiarazioni rese da due condomini che dichiarano essere a conoscenza che il cugino OM installò le valvole termostatiche all'interno dei loro caseggiati. Permangono infatti perplessità in ordine alla effettiva conoscenza dei fatti rese dopo circa sette anni da quando gli stessi accaddero, oltre che dei modi in cui fu appreso che il cugino del contribuente installò in tutto il palazzo le suddette valvole (presupponendo quindi che i due condomini avessero visionato di persona tutti i lavori eseguiti all'interno degli appartamenti ed abbiano in qualche modo identificato gli esecutori materiali dei lavori).
Da quanto sopra esposto non ritiene questa Corte che il ricorrente abbia fornito la dimostrazione della effettività delle prestazioni rese dal OM (ossia il cugino)
2.10. - In ordine poi ai rapporti di collaborazione e/o sub-appalto con la impresa Società_1 di Nominativo_1 e con la impresa OM (cugino) per i lavori presso la Società_2
S.p.a. questo collegio prende atto delle fatture emesse nei confronti di quest'ultimo soggetto ma tuttavia riscontra che i documenti offerti non dimostrano una stretta attinenza con le prestazioni sottese agli appena citati documenti, ossia l'oggetto del contendere. OM Nominativo_1 Innanzi tutto in ordine alle testimonianze di (cugino) e di occorre rimarcare la sussistenza di un interesse concreto, attuale e personale di cui sono portatoti i due appena citati testimoni in quanto un annullamento dell'atto si riverberebbe sulla loro posizione tributaria essendo gli stessi emittenti i documenti contestati e destinatari di atti di rettifica tributaria. Anche per tali motivi le loro testimonianze non possono essere valutate ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
Deve quindi essere rimarcato che, anche in questo caso, le fatture emessa nei confronti del committente contenevano una descrizione estremante generica ossia: «lavori eseguiti presso il Vostro stabilimento come da distinta allegata» (cfr. allegato 21 fascicolo primo grado ricorrente). Ma soprattutto non è dato comprendere il nesso di relazione tra le suddette fatture ed alcuni elenchi di lavori a cui le predette fatture si ricollegherebbero (cfr. allegato 22) mancando ogni riferimento intrinseco tra i suddetti documenti oltre che la data certa degli allegati.
Anche ammesso tuttavia che i suddetti elenchi siano dettagli delle predette fatture questo collegio non può che rilevare che da questi fatti non emerge che i lavori siano stati poi effettivamente
Società_1eseguiti dal cugino e dalla impresa . Infatti la affermazione fatta nel ricorso introduttivo (ossia che: «Anche in questo caso, è facile comprendere la mole di lavoro fatturato dal sig. Resistente_1
e la prova logica circa la veridicità delle fatture di costi emesse sia alla ditta Società_1: sia al cugino OM in qualità di collaboratori e/o sub-appaltatori») non può trovare accoglimento in questo processo.
E neppure ricorrendo alla prova logica, come mutuata dalla procedura penale, si arriva ad un risultato univoco. Infatti questa Corte ritiene opportuno mutuare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova logica è: «Un procedimento concettuale improntato alla ricerca della formazione deduttiva del convincimento, che però è tale da offrire ugualmente la necessaria, tranquillizzante coerenza e la rigorosa tenuta logica. Si può giungere, pertanto, alla formazione di una prova piena e rassicurante - circa la colpevolezza di un dato soggetto - se non sub specie dì prova testimoniale o dichiarativa - almeno sotto il versante della prova critica. Servendosi, dunque, del ben noto canone razionale e dialettico, consistente nel trarre elementi di convincimento dal perfetto collimare di circostanze note - pur se non direttamente rappresentative del fatto da provare - ma che, debitamente valutate, sia singolarmente che globalmente, possano condurre ad un esito probatorio dotato di concludenza tale, da consentire di escludere la ragionevole possibilità di prospettazione di qualsivoglia soluzione alternativa» (cfr. Cass. pen., sent. 16 aprile 2024, n. 15868).
Orbene dall'applicazione di questo principio non può che rimarcarsi come dagli elementi offerti non si pervenga necessariamente alla conclusione adombrata dal contribuente. Innanzi tutto non ritiene dimostrato: «la mole di lavoro fatturato» (che sarebbe notevole come sottinteso). Infatti non risulta in atti in cosa concretamente sia consistito il predetto lavoro ed il tempo richiesto per la sua esecuzione (non assumendo sicuro rilievo come detto le specifiche offerte dal contribuente). Ma soprattutto non è dimostrato che questo lavoro fu necessariamente ed esclusivamente eseguito dal cugino OM e dalla impresa di Nominativo_1 considerando la genericità della descrizione delle fatture emesse dalla Società_1 e la assoluta mancanza di prova delle prestazioni rese dal cugino.
In altri termini non sussiste in atti a giudizio di questa Corte la prova della effettiva prestazione dei servizi in parola.
2.11. – Deve infine essere esaminata il motivo subordinato proposto nel ricorso introduttivo ossia il vizio inficiante l'atto impugnato per l'applicazione del metodo induttivo puro ex art. 39, co. 2 del D.P.R. 600 cit..
Orbene è da precisare che l'Ufficio solamente disconobbe le spese portate dalle fatture passive sopra esaminate, senza pertanto rettificare i ricavi dichiarati dal contribuente (cfr. pag. 7 avviso di accertamento impugnato). Per quanto concerne invece i costi i verificatori applicarono delle percentuali di redditività tratte dalla prassi amministrativa (cfr. circ. dell'Agenzia delle entrate 4 aprile 2016 n. 10). E d'altra parte è consolidato principio giurisprudenziale che spetta al contribuente fornire la dimostrazione dei costi. Ossia che: «nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, spetta: (1) all'amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata (fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile) e;
(2) al contribuente l'onere della prova circa l'esistenza (a) dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e (b) del requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa del contribuente» (cfr. Cass. Sent. 16 maggio 2007 n. 11205, 13 febbraio 2006 n. 3106, 3 settembre 2004 n. 17841, 24 luglio 2002 n. 10802, 27 dicembre 2001 n.
16198, 30 ottobre 2001 n. 13478, Cass. Ord. 17 giugno 2021, n. 17270).
Per meglio dire non avendo il ricorrente fornito una diversa indicazione delle percentuali di redditività (o meglio dei costi) ed essendosi limitato ad affermare genericamente: «si ridetermini riducendo l'importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni disapplicando il metodo induttivo puro ex art. 39, comma II del D.P.R. e basandosi sulla documentazione prodotta in atti» questo Collegio non può che assumere i componenti negativi di reddito prospettati dall'Ufficio.
In definitiva neppure questo motivo di doglianza può trovare accoglimento.
2.12. – Da ultimo nessun rilievo ritiene questo Collegio attribuire alle testimonianze raccolte nel processo penale non essendo le stesse ancora vagliate nella loro completezza ed articolazione dal giudice penale nell'ambito di un provvedimento a conclusione di quel processo.
2.13. – In definitiva da quanto sopra esposto è da accogliere l'appello dell'Ufficio e confermare pertanto l'impugnato avviso tributario.
2.14. – Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi euro 4.500,00, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il contribuente appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 4.500,00, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu