TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9374/2025/VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/7 – 17/10/2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Nicoletta Bonuglia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Tucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 26.10.2001 (Anno 2002 Atto n.12 Reg. 1 Parte 2 Serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 16.07.2020 pagina 1 di 4 omologato con decreto del Tribunale di Milano pronunciato in data 24 luglio 2020
con i seguenti figli :
nato a [...] il [...]; Per_1
nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/7 – 17/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Collegio di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Milano in data 26.10.2001 tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Parte_2
Milano il 5 aprile 1972) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano Atti di Matrimonio – Parte II – Serie A – Numero 12.
2. ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge;
3. dia atto che i figli entrambi maggiorenni ma non autonomi economicamente vivono prevalentemente: con il padre e con la madre, frequentandosi liberamente nei fine Per_1 Parte_3 settimana e durante le vacanze;
4. dia atto del reciproco e permanente impegno di entrambi i genitori nel sorreggere ed accompagnare all'autonomia , con diagnosi di Asperger ed in terapia psichiatrica da giugno 2024; Parte_3
5. dia atto del reciproco impegno dei genitori da valere fino al raggiungimento dell'autonomia da parte di di occuparsi ciascuno in via esclusiva del figlio a fine settimana alternati dal sabato Parte_3 mattina alla domenica sera nonché per il padre il lunedì e martedì ed il pranzo di venerdì nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il figlio, fatto salvo il rispetto della volontà di Parte_3
e fatti salvi i migliori accordi tra le parti per tenere conto dei rispettivi impegni di ciascuno dei genitori;
6. il padre manterrà direttamente il figlio e contribuirà al mantenimento di Per_1 Parte_3 convivente con la madre corrispondendo alla stessa l'importo di € 350,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 7 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui richiamate ed integralmente ritrascritte, e a tal fine i coniugi precisano che il figlio al quale è stata diagnosticata Sindrome di Asperger, presenta disabilità ai Persona_2 sensi dell'art. 2, co. 1 lett. A, d.lgs. 62/2024 intesa come “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
7. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento essendo rispettivamente autonomi per patrimonio e per reddito;
8. le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti ed i Legali sottoscriveranno il ricorso anche per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 e 8 L. pagina 2 di 4 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Milano in data 26.10.2001 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Milano Atti di matrimonio – Parte II – Serie A – Numero 12 (doc.n.03);
2) Ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge;
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 3 di 4 IL PM IL PG pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/7 – 17/10/2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Nicoletta Bonuglia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Tucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 26.10.2001 (Anno 2002 Atto n.12 Reg. 1 Parte 2 Serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 16.07.2020 pagina 1 di 4 omologato con decreto del Tribunale di Milano pronunciato in data 24 luglio 2020
con i seguenti figli :
nato a [...] il [...]; Per_1
nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/7 – 17/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Collegio di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Milano in data 26.10.2001 tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Parte_2
Milano il 5 aprile 1972) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano Atti di Matrimonio – Parte II – Serie A – Numero 12.
2. ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge;
3. dia atto che i figli entrambi maggiorenni ma non autonomi economicamente vivono prevalentemente: con il padre e con la madre, frequentandosi liberamente nei fine Per_1 Parte_3 settimana e durante le vacanze;
4. dia atto del reciproco e permanente impegno di entrambi i genitori nel sorreggere ed accompagnare all'autonomia , con diagnosi di Asperger ed in terapia psichiatrica da giugno 2024; Parte_3
5. dia atto del reciproco impegno dei genitori da valere fino al raggiungimento dell'autonomia da parte di di occuparsi ciascuno in via esclusiva del figlio a fine settimana alternati dal sabato Parte_3 mattina alla domenica sera nonché per il padre il lunedì e martedì ed il pranzo di venerdì nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il figlio, fatto salvo il rispetto della volontà di Parte_3
e fatti salvi i migliori accordi tra le parti per tenere conto dei rispettivi impegni di ciascuno dei genitori;
6. il padre manterrà direttamente il figlio e contribuirà al mantenimento di Per_1 Parte_3 convivente con la madre corrispondendo alla stessa l'importo di € 350,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 7 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui richiamate ed integralmente ritrascritte, e a tal fine i coniugi precisano che il figlio al quale è stata diagnosticata Sindrome di Asperger, presenta disabilità ai Persona_2 sensi dell'art. 2, co. 1 lett. A, d.lgs. 62/2024 intesa come “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
7. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento essendo rispettivamente autonomi per patrimonio e per reddito;
8. le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti ed i Legali sottoscriveranno il ricorso anche per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 e 8 L. pagina 2 di 4 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Milano in data 26.10.2001 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Milano Atti di matrimonio – Parte II – Serie A – Numero 12 (doc.n.03);
2) Ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge;
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 3 di 4 IL PM IL PG pagina 4 di 4