TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 645
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge: art. 10 bis L. 241/90 per indeterminatezza del preavviso di rigetto

    Il preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente contiene elementi idonei a rendere immediatamente percepibile la criticità riscontrata con riferimento alla prescritta soglia reddituale, specificando che la ricorrente non aveva dimostrato un reddito personale o familiare sufficiente. L'Amministrazione ha invocato la circolare n. k.60.1 del 5 gennaio 2007, specificando che rimangono esclusi dalla computabilità quelli del convivente non legato da rapporti giuridici con il soggetto richiedente. Non si configura alcuna compromissione del diritto al contraddittorio, anche considerando che la ricorrente ha presentato osservazioni e documentazione integrativa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e istruttoria carente nonché per giustizia manifesta - violazione della circolare K60.1 del 5 gennaio 2007 e illegittima applicazione dei parametri reddituali - Mancato computo dell’assegno unico per i figli minori e dei redditi del convivente

    Non sono percorribili le tesi della ricorrente. La giurisprudenza ha chiarito che nell'ambito della valutazione delle richieste di concessione della cittadinanza italiana si deve considerare la situazione reddituale dell'interessato e dei familiari conviventi, ma i familiari che possono concorrere al reddito sono quelli previsti dall’art. 433 c.c. Venendo in discussione un legame di convivenza di fatto, l’Amministrazione non ne può verificare l’esistenza e non vengono scongiurati pericoli di situazioni di indigenza o di apparenze di comodo. Non rileva la stabilità del nucleo familiare o la continuità lavorativa del compagno, né il matrimonio contratto successivamente ai periodi di imposta considerati. Le somme percepite a titolo di assegno unico per i figli minori e di pensione di invalidità non concorrono al raggiungimento della soglia minima reddituale, avendo la funzione solidaristica di sostegno al reddito e non essendo dichiarate ai fini fiscali.

  • Rigettato
    Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione - Mancata considerazione della condizione di disabilità del figlio minore e del diritto/dovere della madre di astenersi dal lavoro per accudirlo

    La doglianza è indimostrata. La ricorrente non ha provato gli assunti da cui muove la sua tesi, limitandosi a depositare certificazione medica del ragazzo che attesta la sua condizione, ma non comprova l’astensione dal lavoro della madre negli anni in questione per dedicarsi all’assistenza del figlio. Pertanto, anche la censura di discriminazione indiretta è infondata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità

    L’Amministrazione ha correttamente escluso dal computo dei redditi quelli percepiti dal convivente di fatto non legato da contratto di convivenza. La precarietà di tale rapporto esclude la valorizzazione di elementi di fatto come la residenza congiunta o la continuità lavorativa del compagno. Le somme percepite a titolo di assegno unico e pensione di invalidità non costituiscono reddito utile ai fini del raggiungimento della soglia minima. La mancata considerazione delle ragioni dell’astensione dal lavoro della madre per assistere il figlio disabile è infondata per difetto di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 645
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 645
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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