Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Rigotti e Enrico Varali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di -OMISSIS- adottato in data 8 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente;
- degli atti ad esso presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra-OMISSIS-, cittadina-OMISSIS-, con istanza del 29 novembre 2022, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1°, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91, adducendo di essere legalmente residente da oltre dieci anni nel territorio nazionale e titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
2. La Prefettura di -OMISSIS-, in data 23 ottobre 2024, ha comunicato, ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto, per mancanza del requisito reddituale in quanto, dagli accertamenti d’ufficio esperiti, era emerso che i redditi percepiti dalla ricorrente negli anni risultavano inferiori rispetto ai parametri di riferimento in vigore (reddito imponibile pari a € 8.263,31, richiesto per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico). La ricorrente veniva, quindi, invitata ad integrare la documentazione reddituale a pena di inammissibilità della domanda.
3. La ricorrente in data 11 novembre 2024 ha trasmesso le proprie osservazioni, corredate dalla copia delle dichiarazioni dei redditi del compagno convivente, rappresentando la sussistenza del requisito reddituale con riferimento al triennio antecedente alla presentazione della domanda ( id est: anni 2019, 2020 e 2021).
4. La Prefettura di -OMISSIS-, con il decreto in epigrafe, ha ritenuto inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana in applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 2646 del 22 marzo 2019, che prevede un tale esito della domanda qualora dagli accertamenti eseguiti risulti un reddito inferiore ai parametri stabiliti dall’art. 3 del D.L. 25 novembre 1989, n. 382. Nello specifico la Prefettura ha dedotto che “da quanto è emerso dall’esame della dichiarazione, inserita on line in ALI da parte dell’interessato/a, nonché dalla documentazione allegata e dagli accertamenti esperiti previsti dalla Circolare summenzionata, non risulta il requisito del reddito in capo al richiedente in quanto negli anni 2022 e 2023 il reddito prodotto risulta insufficiente rispetto ai seguenti parametri di riferimento: € 8263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico)” .
5. Di tale provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, articolando quattro motivi così rubricati: “ 1) Violazione di legge: art. 10 bis L. 241/90 per indeterminatezza del preavviso di rigetto; 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e istruttoria carente nonché per giustizia manifesta - violazione della circolare K60.1 del 5 gennaio 2007 e illegittima applicazione dei parametri reddituali - Mancato computo dell’assegno unico per i figli minori e dei redditi del convivente; 3. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione - Mancata considerazione della condizione di disabilità del figlio minore e del diritto/dovere della madre di astenersi dal lavoro per accudirlo; 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità”.
Innanzi tutto la ricorrente lamenta la genericità ed indeterminatezza della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, che non le avrebbe consentito di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Con il secondo motivo la ricorrente confuta la contestata carenza reddituale, relativa agli anni 2022 e 2023. Infatti l’Amministrazione, da un lato, avrebbe erroneamente escluso dal calcolo del reddito familiare le somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno unico per i figli minori, e dall’altro lato non avrebbe computato i redditi percepiti dal convivente more uxorio .
Con il terzo motivo la ricorrente censura il difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione considerato che la riduzione del reddito della ricorrente nelle annate in considerazione non deriverebbe da inerzia od incapacità lavorativa, ma dalla necessità di garantire assistenza specializzata a un figlio disabile, che peraltro percepirebbe una pensione di invalidità utile ad integrare la disponibilità reddituale della famiglia. La mancata considerazione di tali elementi costituirebbe oltretutto violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché discriminazione indiretta fondata sulla disabilità del minore, le cui entrate concorrerebbero al raggiungimento dei minimi reddituali anche a prescindere dal reddito del padre convivente.
Da ultimo, l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare elementi significativi quali: la stabilità del nucleo familiare, emergente dalla residenza congiunta, ultradecennale, dei conviventi more uxorio (oggi peraltro uniti in matrimonio); la continuità lavorativa del compagno della ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato; la percezione da parte del figlio disabile di una pensione di invalidità civile; la stabilità della condizione reddituale del nucleo familiare negli anni; le ragioni che hanno determinato l’astensione dal lavoro della ricorrente negli anni 2022 e 2023, dedicatasi all’assistenza del figlio invalido.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio affidando le proprie difese ad una memoria sostanzialmente riepilogativa dei contenuti di una relazione interna dell’ufficio, parimenti depositata in giudizio, e concludendo per il rigetto del ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 è stata fissata l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 per l’esame del merito.
8. Alla detta udienza, in mancanza di ulteriori scritti difensivi, la causa è passata in decisione dopo la discussione del legale della ricorrente, che ha ribadito la stabilità della relazione more uxorio della ricorrente, da ultimo sfociata nel matrimonio.
DIRITTO
9. Preliminarmente il Collegio osserva che il provvedimento impugnato esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale, non attribuendo né negando lo status di cittadino con validità erga omnes . Trattandosi, dunque, di un atto emanato da un organo periferico dello Stato, con efficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale della Regione Veneto in cui ha sede il detto organo, la competenza rimane radicata presso questo Tribunale (Cons. Stato, Ad. Plen. , n. 13/2021).
10. Ciò posto, il ricorso è infondato.
11. La circolare del Ministero dell’Interno n. 2646 del 22 marzo 2019, contenente le istruzioni operative per la semplificazione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, nel prevedere una serie di verifiche da parte delle Autorità riceventi la domanda di cittadinanza italiana, quanto ai controlli reddituali afferma quanto segue:
« Le Autorità riceventi dovranno verificare la capienza reddituale, dichiarata dallo straniero o dal suo nucleo familiare, tramite l’utilizzo della procedura SIATEL v 2.0/PuntoFisco dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di reddito cui contribuiscono i familiari conviventi, occorre verificare, presso i Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale, lo stato di famiglia storico del richiedente. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti una discrasia tra quanto dichiarato e quanto risultante, cioè un reddito inferiore ai parametri stabiliti dall’art. 3 del D.L. 25/11/1989, n. 382 convertito con modificazioni dalla legge 25/01/1990, n. 8, ovvero non denunciato ai fini fiscali, la Prefettura dichiarerà l’istanza inammissibile, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990.
La fase istruttoria di competenza delle Autorità riceventi si intende quindi definita con l’adozione, in caso negativo, del provvedimento di inammissibilità, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990, ovvero con l’inserimento in Sicitt, in caso positivo, degli elementi informativi di competenza e la conseguente attivazione dello stato pratica “VISIONATA” ».
In ossequio a tali prescrizioni la Prefettura di -OMISSIS- ha verificato che negli anni 2022 e 2023 la ricorrente, madre di due figli minori con lei conviventi, ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente (rispettivamente nei due anni) di € 6.182,00 e di € 8.072,00, inferiore al parametro di riferimento di € 8.263,31, richiesto per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico. Per questo motivo la Prefettura ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana qui in discussione.
La ricorrente non contesta di aver percepito tali redditi, incentrando le proprie doglianze essenzialmente sulla possibilità di includere nel reddito familiare, e così di computare ai fini del raggiungimento della soglia minima, altre entrate e, segnatamente, il reddito percepito dal convivente more uxorio, l’assegno unico per i figli minori e la pensione di invalidità civile legata alle condizioni di salute di uno di questi due.
Queste tesi non sono percorribili.
11.1. Quanto alla posizione del convivente more uxorio della ricorrente, la giurisprudenza - che il Collegio condivide - ha già chiarito che: « in base alla circolare del Ministero dell’Interno K60.1 del 5 gennaio 2007, nell’ambito della valutazione delle richieste di concessione della cittadinanza italiana si deve considerare la situazione reddituale dell’interessato e dei familiari conviventi.
I familiari che possono concorrere al reddito sono quelli previsti dall’art. 433 c.c. (coniuge, parte unita civilmente o convivente di fatto legato da contratto scritto di convivenza, figli legittimi o legittimati, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani e unilaterali)” (in questi termini Cons. Stato, Sez. I, n. 1371/2025).
Venendo infatti in discussione un legame di convivenza di fatto, in ogni momento liberamente disponibile e non suscettibile di certificazione, da un lato l’Amministrazione non ne può verificare l’esistenza in sede di esame della domanda, e dall’altro lato, trattandosi di un rapporto privo di stabilità, non vengono scongiurati pericoli di situazioni di indigenza, o peggio, di apparenze di comodo, create proprio al fine di ottenere la cittadinanza stessa (in questi termini anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V- bis , 5 giugno 2025, n. 10954, relativa ad un caso di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza anch’esso motivato da ragioni reddituali).
Per queste ragioni non assumono rilievo gli elementi indicati dalla ricorrente a dimostrazione di una presunta stabilità del nucleo familiare, quali la residenza congiunta, ultradecennale, dei due conviventi more uxorio, ovvero la continuità lavorativa del compagno della ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Né rileva in questa sede la circostanza - che semmai potrà costituire un valido elemento per formalizzare una nuova istanza – che la ricorrente abbia contratto matrimonio con il convivente. Difatti, come risulta dal ricorso, il matrimonio è stato contratto il 13 febbraio 2025, vale a dire successivamente ai periodi di imposta 2022 e 2023 presi in considerazione dall’Amministrazione, e pure posteriormente all’inoltro dell’originaria domanda, al suo esame da parte della Prefettura e finanche alle osservazioni presentate dalla ricorrente nel novembre 2024 a seguito del preavviso di rigetto.
11.2. Né tantomeno valgono a rendere ammissibile la domanda le somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno unico per i figli minori e di pensione di invalidità, legata alla situazione di uno di essi.
Quanto alla pensione di invalidità il Consiglio di Stato, in una fattispecie in cui veniva in discussione la legittimità del provvedimento di rigetto della cittadinanza per carenza del requisito reddituale, ha chiarito che « nell’ambito del giudizio discrezionale che l’amministrazione è chiamata a condurre, il legislatore ha ritenuto che costituisce presupposto indefettibile la dimostrazione, fornita dallo straniero, del possesso di mezzi adeguati per il proprio sostentamento, sia a fini di pubblica sicurezza, sia al fine di ottemperare al dovere di solidarietà sociale di concorrere con propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali […].
Al fine di operare la verifica circa la sufficienza reddituale del cittadino straniero, il Ministero dell’Interno (circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007) e la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, n. 4412/2022), allo scopo di assicurare parità di trattamento tra i richiedenti, hanno individuato un parametro di riferimento, costituito dall’importo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. con l. 25 gennaio 1990, n. 8, e confermato dalla successiva l. 28 dicembre 1995, n. 549.
Detto importo, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, viene ritenuto indicativo di un livello di adeguatezza reddituale in grado di consentire al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale. […]
Lo scopo dell’accertamento della capacità reddituale, d’altra parte, è quello di verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia, in modo da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana.
Ne viene che ciò che rileva maggiormente è la condizione economica più recente, tenuto conto che sulla base di questa l’Amministrazione può validamente compiere la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di produzione del reddito nel tempo. Ciò vale ancor di più laddove intercorra un lasso di tempo considerevole tra la data di presentazione della domanda e quella di emanazione del provvedimento finale […].
In merito all’omessa considerazione di quanto percepito dallo straniero a titolo di pensione di invalidità ai fini del raggiungimento della soglia di legge, la scelta dell’amministrazione non è suscettibile di essere riformata.
Tale erogazione, infatti, non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito.
Ciò si comprende laddove si consideri che alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali: la pensione di invalidità - che appunto non concorre al reddito - non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767) .
Anche le somme percepite a titolo di assegno unico non concorrono al raggiungimento della soglia minima reddituale.
Si tratta infatti di importi erogati dall’I.N.P.S. (tra gli altri) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 3, D.Lgs. n. 230/2021). Il beneficio è previsto per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età in presenza di date condizioni (art. 2 del cit. Decreto Legislativo).
Ora, se la ratio del requisito minimo reddituale è quella di valutare che l’istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di un elemento che attiene al giudizio sull’avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, appare evidente che ogni erogazione temporanea ed ancorata a parametri mutevoli nel corso di breve tempo debba essere esclusa dal computo dei proventi percepiti ai fini del raggiungimento della predetta soglia reddituale minima (in questo senso Cons. Stato, Sez. III, n. 4767/2023, cit.).
11.3. Correttamente, quindi, l’Amministrazione si è limitata a prendere in considerazione il reddito dichiarato dalla ricorrente, senza tener conto, ai fini del raggiungimento della prescritta soglia reddituale minima, dei redditi percepiti dal convivente di fatto, e delle altre somme aventi funzione solidaristica di sostegno al reddito.
12. Tenuto conto di quanto precede, risultano infondati non solo il secondo motivo di ricorso, ma anche il primo motivo, incentrato sulla compromissione del diritto di difesa della ricorrente, asseritamente discendente dalla genericità del preavviso di rigetto.
Il preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente, infatti, contiene elementi idonei a rendere immediatamente percepibile la criticità riscontrata con riferimento alla prescritta soglia reddituale, perché l’Amministrazione ha specificato che la ricorrente non aveva dimostrato di possedere un reddito personale o familiare sufficiente alla concessione del beneficio richiesto in quanto, dagli accertamenti d’ufficio, era emerso un reddito inferiore ai parametri di riferimento in vigore, pure trascritti nella nota. Inoltre la Prefettura ha espressamente invocato la circolare n. k.60.1 del 5 gennaio 2007 a proposito della tipologia di convivenze con percettori di reddito cumulabile a quello del soggetto istante, altresì specificando che rimangono esclusi dalla computabilità quelli del convivente non legato da rapporti giuridici con il soggetto richiedente.
In definitiva - considerato altresì che la ricorrente è stata anche invitata a mettersi in contatto con l’Ufficio procedente e che la ricorrente medesima in data 11 novembre 2024 ha presentato osservazioni, corredate da ulteriore documentazione - non si configura alcuna compromissione del diritto al contraddittorio.
12.2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente prospettando questioni sostanzialmente sovrapponibili, non sono persuasivi per le ragioni già illustrate in precedenza.
Difatti l’Amministrazione ha anzitutto correttamente escluso dal computo dei redditi della ricorrente e/o del suo nucleo familiare quelli percepiti dal convivente, non legato da un contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76/2016 e pertanto da ritenersi convivente solo di fatto. E tale precarietà, come detto in precedenza, esclude la possibilità di valorizzare altri elementi, parimenti di fatto, quali la residenza congiunta dei due conviventi more uxorio o la continuità lavorativa del compagno della ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato.
Invece non costituiscono reddito utile ai fini del raggiungimento della soglia minima le somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno unico per i figli minori e la percezione di una pensione di invalidità civile.
12.3. Con il terzo è dedotto un ulteriore profilo di carenza di istruttoria, sotto l’aspetto della mancata considerazione delle ragioni che avrebbero determinato la riduzione del reddito nelle annate 2022 e 2023, prese in considerazione dalla Prefettura. A detta della ricorrente la riduzione del reddito nelle annate appena citate non deriverebbe da inerzia od incapacità lavorativa, ma dalla necessità di garantire assistenza specializzata a un figlio disabile. Circostanza che renderebbe irragionevole e sproporzionato il provvedimento di inammissibilità.
La doglianza, pur suggestiva , non mette il Collegio in condizione di apprezzarne la fondatezza essenzialmente in quanto indimostrata. La ricorrente non ha affatto provato gli assunti dai quali muove la sua tesi, limitandosi a depositare certificazione medica del ragazzo che, se da un lato attesta la sua condizione, anche eventualmente ai fini della percezione della pensione di invalidità, dall’altro lato non comprova l’astensione dal lavoro della madre, negli anni 2022 e 2023, per dedicarsi all’assistenza del figlio; e tanto rende infondata anche la censura di discriminazione indiretta sollevata dalla ricorrente in relazione al contegno dell’Amministrazione.
Anche il terzo motivo non è quindi condivisibile.
13. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato.
14. Cionondimeno, sussistono eccezionali ragioni, attesa la natura della controversia e degli interessi coinvolti, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente o dei familiari conviventi menzionati nel corpo del provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
ES IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | AR PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.