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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5736 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GUIDETTI PAOLO
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, da tempo terminata, da cui sono nate le figlie il Per_1
17/03/2013 e il successivo 11/09/2017, non ascoltate, risultando l'incombente superfluo (art. Per_2
473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) alla luce delle considerazioni che seguono.
2. Con ricorso del 26/11/2024, ha domandato la regolamentazione dei rapporti Parte_1
personali ed economici tra i genitori e le figlie e, nel giudizio così radicato, è rimasto CP_1
contumace, nonostante la rituale notifica ricevuta al suo indirizzo di residenza di Anzola nell'LI, via Schiavina n. 9, risultante da certificato in atti.
3. All'esito dell'udienza del 09/04/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del giorno successivo.
4. Ciò premesso, il ricorso può essere, nella sostanza, accolto con le sole precisazioni di seguito indicate.
Non sussistono, in primo luogo, ragioni per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso
(art. 337 ter, terzo comma, c.c.) che la stessa madre chiede disporsi.
5. e continueranno, poi, a essere collocate in via prevalente, come allo stato, assieme Per_1 Per_2
la madre nella sua abitazione di residenza di CO LI (MO), frazione Cavazzona, via
Cassola di Sopra n. 35, un tempo in comproprietà tra le parti e ora di esclusiva proprietà della che ha provveduto ad acquistare la quota del Pt_1 CP_1
Trattasi di soluzione gradita alle minori che non sussiste ragione di mutare.
6. Si recepisce, quindi, in dispositivo il calendario di frequentazioni proposto dalla madre, da tempo applicato dai genitori (la cui relazione è terminata nel mese di settembre 2021), e a cui dunque le ragazzine sono abituate.
7. Sul fronte economico, si osserva come le parti, al momento della fine della loro relazione, si accordarono privatamente per la corresponsione di un contributo di euro 560,00 mensili da parte del padre per il mantenimento ordinario delle due figlie, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si tratta di ammontare tuttora equo, che può unicamente essere arrotondato a euro 600,00 mensili
(ossia euro 300,00 mensili per ogni figlia), da un lato con forfetizzazione ideale dell'adeguamento
ISTAT che sarebbe automaticamente maturato se l'accordo fosse stato omologato dal Tribunale e, dall'altro, valutata la crescita di e nel frattempo intervenuta e dei conseguenti costi per Per_1 Per_2
soddisfare le loro maggiori esigenze (Cass. 29.2.2022, n. 13664).
L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS verrà, infine, percepito per intero dalla madre, genitore che si fa senz'altro principalmente carico dei loro bisogni.
8. La sostanziale soccombenza del convenuto, ricavabile dall'esito complessivo della lite, giustifica la sua condanna a rifondere alla convenuta le relative spese (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in
2 complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, SOLO NEI PROCEDIMENTI DI
MODIFICA a modifica delle statuizioni contenute … (indicare provvedimento che si modifica):
1. affida le figlie minori della coppia , nata il [...], e , nata il successivo Per_1 Per_2
11/09/2017, a entrambi i genitori, dunque in modo condiviso;
2. colloca le figlie minori della coppia in via prevalente con la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in CO LI, frazione Cavazzona, via Cassola di Sopra n. 35, presso la quale avranno residenza;
3. così regola le frequentazioni tra le figlie minori della coppia e il padre:
- due pomeriggi al mese infrasettimanali, con prelievo presso le rispettive scuole e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre alle ore 21:30 circa, indicativamente nel pomeriggio del mercoledì;
- altri due pomeriggi al mese infrasettimanali comprensivi di pernottamento, con prelievo presso le rispettive scuole e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, indicativamente il giorno del giovedì;
- un fine settimana ogni due con prelievo da scuola il venerdì pomeriggio e riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera alle ore 21:30 circa;
inoltre, ad anni alterni:
a) i giorni Natale e Capodanno;
b) il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
c) le altre festività civili (25 aprile;
primo maggio;
due giugno;
primo novembre;
l'immacolata;
Epifania); entrambi i genitori potranno vedere le figlie durante il giorno del loro compleanno, stabilendo in anticipo gli orari di incontro;
una settimana nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4. obbliga il padre a versare alla madre euro 600,00 mensili, con decorrenza dal 26/11/2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come
3 disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza a fare domanda all'INPS e a incassare integralmente l'assegno unico Parte_1
per la prole;
6. condanna il convenuto a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/04/2025
4 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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