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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3059/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 3059 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f.: ), residente a Ponte San IC (Pd) alla Via Martiri di Cefalonia n. Parte_1 C.F._1
9/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Marelli (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Cantù (Co) C.so Unità d'Italia n.3 (fax 031.7183812; pec:
; Email_1
-ricorrente-
E
(c.f./p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro-tempore”, con sede legale in Erba (Co) alla Via Mazzini n.35,
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 14 aprile 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies e
281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice ogni contraria azione, eccezione e deduzione rigettate, così giudicare:
Nel merito in via principale:
1 Previe tutte le declaratorie del caso, accertare ed affermare la legittimità dell'esercitato diritto di recesso ad opera di parte ricorrente relativamente al contratto preliminare di compravendita concluso in data
15/01/2021 e, per l'effetto, dichiarare risolto, estinto e/o comunque privo di effetti il predetto accordo negoziale, statuendo contestualmente il diritto di parte ricorrente a trattenere le somme ad essa versate a titolo di caparra confirmatoria, tenuto conto della dichiarazione di recesso qui manifestata.
Conseguentemente condannare altresì parte convenuta o qualsiasi altro occupante o detentore all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone o cose in favore di parte ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Nel merito in via alternativa:
Previe tutte le declaratorie del caso accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita concluso in data 15/01/2021 e/o comunque, accertato l'inadempimento di parte convenuta, dichiarare risolto e/o privo di effetti il predetto contratto per grave fatto e colpa di quest'ultima.
Conseguentemente condannare altresì parte convenuta o qualsiasi altro occupante o detentore all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone o cose in favore di parte ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Il tutto con contestuale condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati ad oggi nella complessiva somma di € 78.000,00.= (pari alle somme complessivamente dovute dalla convenuta dalla data di sottoscrizione del contratto sino ad oggi), con contestuale diritto di parte ricorrente a trattenere tutte le somme fino ad oggi effettivamente incassate (pari ad € 53.000,00.=) e con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della differenza, oltre a tutte le ulteriori somme che saranno maturate sino alla data di effettivo rilascio del bene;
ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa
e/o che sarà ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, previe le declaratorie del caso ed accertato l'inadempimento di parte convenuta alle proprie obbligazioni contrattuali, dichiarare risolto e/o privo di effetti il contratto di affitto con patto di futura vendita per cui è causa per fatto e colpa di quest'ultima e, conseguentemente, condannarla all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone e cose anche interposte, ovvero alla restituzione dello stesso nella piena disponibilità del ricorrente;
nonché condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00.= a titolo di canoni non corrisposti, oltre i canoni a scadere sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In via istruttoria:
1) Vero che il Comune di Como ha in essere con la una convenzione CP_1 Controparte_1 relativa alla gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria ?
2) Vero che che lo svolgimento di tale servizio di accoglienza da parte di Controparte_1 avviene presso uno stabile sito in Cantù (Co) alla Via E. Brambilla n.15 ?
Si indica a teste:
c/o Comune di Como alla Via Vittorio Emanuele II n.97. Testimone_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art.2 d.m. n.147/2022, rifusi i.v.a. e c.p.a..”
conclusioni per parte resistente: nulla, essendo rimasta contumace.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda..
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 4 ottobre 2024 evocava in giudizio Parte_1
svolgendo le seguenti domande: Controparte_1
- “in via principale” chiedeva “accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'esercitato diritto del proprio recesso rispetto al contratto preliminare di compravendita concluso in data 15/01/2021 e, per l'effetto, dichiarare risolto, estinto e/o comunque privo di effetti il predetto accordo negoziale, statuendo contestualmente il diritto di parte ricorrente a trattenere le somme ad essa versate a titolo di caparra confirmatoria, con contestuale condanna di controparte (o qualsiasi terzo occupante) all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone o cose in favore di parte ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia di legge”.
- “in via alternativa” chiedeva accertarsi l''intervenuta risoluzione di diritto del citato contratto preliminare di compravendita con conseguente pronuncia di risoluzione, e condanna alla restituzione, come da domanda principale;
nonché contesstuale condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in € 78.000,00 alla data della domanda (dalla data di sottoscrizione del contratto), e dunque condanna al pagamento della differenza tra tale importo e il totale delle somme incassate fino alla data della domanda in ragione dei pagamenti, parziali, compiuti dalla resistente (pari ad € 53.000,00.=) “ oltre a tutte le ulteriori somme che saranno maturate sino alla data di effettivo rilascio del bene;
ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 c.c. Il
- “in via subordinata” chiedeva accertarsi “l'inadempimento di parte convenuta, pertanto la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto di affitto con patto di futura vendita e, da una parte la condanna all'immediato rilascio dell'immobile, dall'altra la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di
€ 25.000,00 a titolo di canoni non corrisposti, oltre i canoni a scadere sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Deduceva di essere proprietario di un compendio immobiliare in Cantù, via Brambilla n.15, di cui facevano parte le unità catastalmente censite alla particella 9895 sub. 4 e sub. 5 oggetto di contratto di locazione ad uso abitativo con la nella quale quest'ultima svolgeva attività di gestione Controparte_1 dell'accoglienza di cittadini stranieri (nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). E che, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività da parte della al contempo interessata a divenire CP_1 proprietaria delle medesime unità, le parti convenivano di risolvere consensualmente il contratto di locazione;
pattuivano, pertanto, in data 15.1.2021, nuovo accordo negoziale avente ad oggetto la promessa in vendita con obbligo di stipula del contratto definitivo di vendita entro e non oltre il mese di maggio 2031 al prezzo complessivo di € 346.000, e versamenti congegnati (vds doc.4 contratto, pag.2) “quanto ad € 240.000,00 con versamento dal promissario acquirente a titolo di caparre confirmatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385
c.c., al promittente venditore in n. 40 pagamenti trimestrali di 6.000,00 € ciascuno, a partire da Agosto 2021 fino a Maggio 2031”, convenendo che “al momento della conclusione del contratto definitivo, detta somma di denaro sia imputata a prezzo”; e “quanto ad € 106.000,00 con obbligo del promissario acquirente a versarli al momento della stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito)”.
Parte ricorrente rappresentava che, tuttavia, la promissaria acquirente provvedeva ai pagamenti solo parzialmente, cosa che determinava l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 31.000 pari a canoni pregressi al mese di maggio non pagati –importo che veniva recuperato mediante procedura esecutiva- e, a far dal data dal trimestre di agosto 2023 e fino alla data della domanda, di ulteriori € 23.000 (in quanto, a fronte
3 dell'importo dovuto di € 28.000,00 ne venivano versate solo € 5.000,00 (€ 2.000,00 il 30/01/2024, € 2.000,00 il
1/03/2024, ed € 1.000,00.= il 24/04/2024).
Con decreto del 29.10.2024 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 18 dicembre 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
La resistente pur ritualmente evocata in giudizio, non intendeva costituirsi, né nel termine indicato né in CP_1 udienza;
nondimeno, all'udienza comparivano e , rispettivamente qualificatisi Controparte_2 CP_3 quali Presidente e Direttore dei Servizi i quali, spontaneamente, riconoscevano il debito di cui al ricorso
(rappresentando altresì di aver chiesto un prestito ponte all'Istituto di Credito, e di aver posto in essere le basi prodromiche all'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, ed anticipando che per il mese di gennaio 2025 avrebbero ottenuto la liquidità per perfezionare l'acquisto dell'immobile).
Alla medesima udienza parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e, ritenendo la causa documentale – nonostante la formulazione di capitoli di prova orale- chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa.
Il Giudice dichiarava la contumacia di , “non costituita pur se Controparte_4 comparsa per mezzo di rappresentanti” e fissava udienza per il trattenimento in decisione del giudizio, ex art. 281 sexies - terdecies al 14 aprile 2025.
In tale data, in assenza di rinuncia al giudizio da parte ricorrente che invece con deposito del 1.4.2025 precisava le conclusioni e insisteva nelle proprie richieste, il G.I. tratteneva il fascicolo in decisione.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente, come quella passiva della resistente evocata in giudizio
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti di parte resistente con perfezionamento avvenuto in data 29.10.024 all'indirizzo pec Email_2 risultante dai registri ini pec;
del resto la comparsa di e –il primo dei quali figura in visura CP_2 CP_3 camerale sub doc.3 con la medesima carica indicata- in udienza costituisce prova della conoscenza, non solo formale ma anche effettiva del procedimento da parte della società resistente.
Non sussistono –né comunque sono state rilevate d'ufficio in prima udienza- condizioni di procedibilità della domanda, in ragione della materia (mediazione) e del valore di causa (negoziazione assistita).
III. Nel merito: sulla fondatezza della domanda
La domanda risulta fondata nei termini che seguono.
4 III.I - Con il contratto sottoscritto, rubricato “preliminare di compravendita” (in atti sub doc.2) le parti hanno inteso regolare i reciproci rapporti, fino a quel momento aventi il carattere della pura locazione (o affitto, a a seconda della sfumatura da dare alle in termini di produttività, ma trattasi di profilo irrilevante ai fini di CP_1 causa), nel senso di vincolare parte promissaria acquirente al futuro acquisto del compendio, e contestualmente assicurarle l'utilizzo dello stesso, continuativamente, nel termine intercorrente fino alla stipula del contratto definitivo.
Il contratto stipulato ha i caratteri del collegamento negoziale tra due contratti, uno di locazione (o affitto) e l'altro di vendita ad effetti anticipati e con riserva della proprietà: esso risulta qualificabile sia quale contratto preliminare di vendita con effetti anticipati, o cd. con possesso anticipato, o quale contratto di locazione con patto di futura vendita, a seconda della caratterizzazione contrattuale che si ritiene principale.
L'esatta individuazione del nomen iuris è del resto ininfluente nell'economia del giudizio, risultando chiara la finalità voluta dalle parti e invariante la produzione di effetti nell'un caso piuttosto che nell'altro, sia in caso di fisiologica esecuzione dello stesso che in ipotesi di inadempimento contrattuale.
III.II - Dalle reciproche obbligazioni assunte dalle parti, d'altro canto, si desume come i termini lessicali utilizzati non possono assumere, quanto ad effetti, il significato letterale indicato, essendo difforme dall'effettiva regolazione che le parti hanno inteso dare al loro rapporto.
Il versamento, quale componente del corrispettivo di vendita, di € 240.000,00 in “in n. 40 pagamenti trimestrali di 6.000,00 € ciascuno” (pag. 2 contratto) non può infatti essere considerato, come formalmente indicato, “a titolo di caparre confirmatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c.”, e ciò per contrasto con la natura dell'istituto di cui alla disposizione citata.
Se è pur vero infatti che l'art. 12 delle Preleggi stabilisce che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
e dalla intenzione del legislatore» e che la giurisprudenza stessa della Suprema Corte (vds ex multis Cass n.
28573 del 20/12/2013 e, citata da parte costituita, Cass n.12423/2018) afferma che “qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione "caparra confirmatoria", la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole”, nondimeno, la stessa giurisprudenza richiamata prevede una deroga, laddove afferma “potendo interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva”.
Ebbene, l'individuazione contrattuale di una pluralità di (sedicenti) caparre confirmatorie, in numero pari ai versamenti trimestrali previsti, esclude la configurabilità di tali pagamenti nell'alveo dell'istituto dell'art. 1385
c.c.: la caparra confirmatoria è infatti una somma di denaro (o quantità di beni fungibili) che viene consegnata da un contraente all'altro al momento della stipula di un contratto, con la precipua finalità di garantire l'adempimento dell'obbligazione contrattuale.
L'istituto cristallizza pertanto alla stipula del contratto, in questo caso al 15.1.2021, la garanzia dell'adempimento e, di converso, il corrispettivo dell'inadempimento (in questo caso con funzione risarcitoria, permettendo alla parte adempiente di recedere dal contratto e trattenere la caparra, se inadempiente è la parte che l'ha versata, o di chiederne il doppio, se inadempiente è chi l'ha ricevuta.
5 Presupposto per la sua configurabilità è quindi proprio la sua (già venuta in) esistenza al momento della stipula contrattuale, circostanza non verificatasi nel caso di specie, in quanto la somma costituente la presunta caparra si sarebbe perfezionata nel tempo, a seguito dei versamenti trimestrali.
La non configurabilità nel caso di specie della somma complessivamente versata da parte resistente quale caparra confirmatoria, determina la non operatività della fattispecie di all'art. 1381 cc e dunque la non sussumibilità della diffida ad adempiere ex art.1454 cc, inviata il 23/07/2024 da parte ricorrente a parte resistente, quale circostanza prodromica all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.1385 c.c.
Per tali ragioni la domanda svolta in via principale non può essere accolta.
III.III - Il rimedio esperibile alla luce della regolazione contrattuale data dalle parti, non essendo individuabile nel recesso del contratto per inadempimento con diritto alla ritenzione della somme incassate a titolo di caparra confirmatoria, va invece individuato nella risoluzione ex art. 1453 cc e ss.
La risoluzione non è intervenuta di diritto ex art. 1454 cc poiché con la diffida ad adempiere (dpc.10) la ricorrente espressamente indica quale effetto il recesso ex art. 1385 cc (“con l'avvertenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, dovrà intendersi esercitato dal sig. l diritto di recesso ai sensi e per gli Pt_1 effetti di cui all'art.1385 c.c. dal contratto preliminare di compravendita sopra citato, atteso il Vostro persistente inadempimento”), e non già le conseguenze indicate dalla prima disposizione citata.
Pertanto anche la domanda svolta in via principale alternativa deve essere respinta.
III.IV - La domanda formulata in via subordinata deve trovare accoglimento risultando sussistenti i presupposti per l'accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione per inadempimento.
Risulta infatti evidente per tabulas (vds documenti in atti), ed in ogni caso a seguito del riconoscimento di debito intervenuto in udienza da parte resistente, pur non costituitasi (vds verbale di udienza) l'esistenza del debito, per come indicato da parte ricorrente.
L'ammontare del debito, la circostanza che lo stesso segua ad altro già accertato giudizialmente (decreto ingiuntivo) e recuperato con procedura coattiva (esecuzione) e dunque la persistenza della debitoria, costituiscono indici univoci di gravità dell'inadempimento.
Né gli stessi risultano smentiti da risultanze documentali potenzialmente leggibili quali indici presuntivi in senso contrario.
Conseguenze dell'intervenuta risoluzione sono gli effetti restitutori, e dunque da una parte la restituzione della disponibilità del compendio a parte ricorrente, legittimo proprietario –non essendosi perfezionata la vendita- e dall'altra la restituzione a parte resistente degli importi finora versati da controparte a titolo di canoni contrattuali (o previsti contrattualmente, non versati spontaneamente ma recuperati coattivamente).
Per tali ragioni ovrebbe restituire l'importo di € 53.000, pari all'ammontare delle somme incassate fino Pt_1 alla domanda –rectius alla data di trattenimento in decisione, non avendo dato contezza di ulteriori successivi versamenti ricevuti.
Nondimeno a parte ricorrente non è precluso il ristoro del danno da illegittima occupazione dell'immobile; tale voce di danno, richiesta dalla parte in via subordinata, è espressamente riconosciuta dalla Suprema Corte, anche con pronunce recentissime in fattispecie simili (Cass. n. 5201 del 27/02/2025): “In tema di preliminare di
6 vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione dell'immobile fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti”; la previsione del ristoro da illegittima occupazione nell'ipotesi –qui non configurabile- di recesso ex art. 1385 cc e dunque di incameramento di caparra, deve intendersi riconosciuto a fortiori nell'ipotesi –almeno in teoria meno gratificante per la parte non inadempiente- di inoperatività di alcun incameramento ma anzi di restituzione degli importi ricevuti per intervenuta risoluzione.
Spetta pertanto a l ristoro del danno da illegittima occupazione subito. Pt_1
Lo stesso può agevolmente quantificarsi, alla luce del comportamento contrattuale delle parti e dell'assenza di elementi probatori divergenti, nell'ammontare del versamento trimestrale pattuito, dalla chiara natura (per le ragioni supra esposte) di canone di locazione, corrispettivo della disponibilità dell'immobile.
Pertanto deve individuarsi tale importo nella somma delle rate che avrebbero dovuto essere versate dal momento della stipula del contratto (15 gennaio 2021) fino alla domanda, quantificate in € 78.000, correttamente trattandosi di pagamenti trimestrali a far data dall'agosto 2021, e dunque nel numero di 13 versamenti (di € 6.000 ciascuno, dunque totali 78.000).
Relativamente a tale importo opera, come da domanda, la compensazione con l'importo oggetto di restituzione, trattandosi di poste omogenee e determinate.
Rispetto alla domanda attorea, che individua in € 25.000 tale importo, nondimeno, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa parte, deve individuarsi l'importo dovuto a seguito della compensazione in € 24.000, in quanto al minuendo di € 78.000 deve essere sottratto (quale secondo termine della sottrazione)
€ 54.000, quale sommatoria tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo (doc.7, ovvero € 31.000 quale sorte capitale) e quello (€ 23.000) risultante tra dovuto successivamente ad agosto 2023 (€ 28.000) e corrisposto (€
5.000: vds doc.8 bonifico di € 2.000,00 il 30/01/2024, di € 2.000,00. il 1/03/2024, e di € 1.000,00.= il
24/04/2024); sul punto si rileva incidentalmente da una parte la prevalenza della prova documentale profferta dallo stesso ricorrente rispetto alle proprie deduzioni nonché la non operatività del principio di non contestazione in ipotesi di contumacia.
III.V - Per le ragioni che precedono, alla dichiarazione di risoluzione del contratto del 15.1.2021, seguono gli obblighi restitutori reciproci, individuati da una parte nell'obbligo di parte resistente di rilascio del compendio in favore di parte ricorrente, e dall'altro nel versamento di € 24.000,00 per le causali rappresentate, esito dell'operata compensazione;
oltre all'importo pari ai canoni a scadere, nella misura di € 6.000 a trimestre, dal trimestre successivo alla proposizione della domanda e sino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
IV. Sulle spese di lite
Le spese di lite restano irripetibili nei rapporti con la parte contumace, dovendosi valorizzare il comportamento assunto dalla stessa che, pur senza costituirsi, è comparsa in udienza di fatto riconoscendo espressamente il debito e, implicitamente, non svolgendo opposizione rispetto alla domanda attorea.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. promosso in data 7.10.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
in accoglimento della domanda subordinata di parte ricorrente:
Dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 -1455 c.c. del contratto inter partes del 15.01.2021, e per l'effetto:
Condanna –o qualsiasi terzo subconduttore- al rilascio del Controparte_1 compendio oggetto del citato contratto, sito in Cantù via Ettore Brambilla n.15, catastalmente censito alle particella 9895 sub. 4 e 5, categ.A/2.
Condanna a corrispondere a complessivi € Controparte_1 Parte_1
24.000,00 (ventiquattromila/00), quale differenziale tra importo dovuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione e quello da questa dovuto a titolo restitutorio
Condanna a corrispondere a l'ulteriore importo Controparte_1 Parte_1 pari ai canoni a scadere, nella misura di € 6.000 a trimestre, dal trimestre successivo alla proposizione della domanda e sino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 14 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 3059 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f.: ), residente a Ponte San IC (Pd) alla Via Martiri di Cefalonia n. Parte_1 C.F._1
9/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Marelli (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Cantù (Co) C.so Unità d'Italia n.3 (fax 031.7183812; pec:
; Email_1
-ricorrente-
E
(c.f./p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro-tempore”, con sede legale in Erba (Co) alla Via Mazzini n.35,
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 14 aprile 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies e
281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice ogni contraria azione, eccezione e deduzione rigettate, così giudicare:
Nel merito in via principale:
1 Previe tutte le declaratorie del caso, accertare ed affermare la legittimità dell'esercitato diritto di recesso ad opera di parte ricorrente relativamente al contratto preliminare di compravendita concluso in data
15/01/2021 e, per l'effetto, dichiarare risolto, estinto e/o comunque privo di effetti il predetto accordo negoziale, statuendo contestualmente il diritto di parte ricorrente a trattenere le somme ad essa versate a titolo di caparra confirmatoria, tenuto conto della dichiarazione di recesso qui manifestata.
Conseguentemente condannare altresì parte convenuta o qualsiasi altro occupante o detentore all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone o cose in favore di parte ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Nel merito in via alternativa:
Previe tutte le declaratorie del caso accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita concluso in data 15/01/2021 e/o comunque, accertato l'inadempimento di parte convenuta, dichiarare risolto e/o privo di effetti il predetto contratto per grave fatto e colpa di quest'ultima.
Conseguentemente condannare altresì parte convenuta o qualsiasi altro occupante o detentore all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone o cose in favore di parte ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Il tutto con contestuale condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati ad oggi nella complessiva somma di € 78.000,00.= (pari alle somme complessivamente dovute dalla convenuta dalla data di sottoscrizione del contratto sino ad oggi), con contestuale diritto di parte ricorrente a trattenere tutte le somme fino ad oggi effettivamente incassate (pari ad € 53.000,00.=) e con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della differenza, oltre a tutte le ulteriori somme che saranno maturate sino alla data di effettivo rilascio del bene;
ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa
e/o che sarà ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, previe le declaratorie del caso ed accertato l'inadempimento di parte convenuta alle proprie obbligazioni contrattuali, dichiarare risolto e/o privo di effetti il contratto di affitto con patto di futura vendita per cui è causa per fatto e colpa di quest'ultima e, conseguentemente, condannarla all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone e cose anche interposte, ovvero alla restituzione dello stesso nella piena disponibilità del ricorrente;
nonché condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00.= a titolo di canoni non corrisposti, oltre i canoni a scadere sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In via istruttoria:
1) Vero che il Comune di Como ha in essere con la una convenzione CP_1 Controparte_1 relativa alla gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria ?
2) Vero che che lo svolgimento di tale servizio di accoglienza da parte di Controparte_1 avviene presso uno stabile sito in Cantù (Co) alla Via E. Brambilla n.15 ?
Si indica a teste:
c/o Comune di Como alla Via Vittorio Emanuele II n.97. Testimone_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art.2 d.m. n.147/2022, rifusi i.v.a. e c.p.a..”
conclusioni per parte resistente: nulla, essendo rimasta contumace.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda..
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 4 ottobre 2024 evocava in giudizio Parte_1
svolgendo le seguenti domande: Controparte_1
- “in via principale” chiedeva “accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'esercitato diritto del proprio recesso rispetto al contratto preliminare di compravendita concluso in data 15/01/2021 e, per l'effetto, dichiarare risolto, estinto e/o comunque privo di effetti il predetto accordo negoziale, statuendo contestualmente il diritto di parte ricorrente a trattenere le somme ad essa versate a titolo di caparra confirmatoria, con contestuale condanna di controparte (o qualsiasi terzo occupante) all'immediata restituzione e rilascio dell'immobile per cui è causa e delle relative pertinenze libero e vuoto da persone o cose in favore di parte ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia di legge”.
- “in via alternativa” chiedeva accertarsi l''intervenuta risoluzione di diritto del citato contratto preliminare di compravendita con conseguente pronuncia di risoluzione, e condanna alla restituzione, come da domanda principale;
nonché contesstuale condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in € 78.000,00 alla data della domanda (dalla data di sottoscrizione del contratto), e dunque condanna al pagamento della differenza tra tale importo e il totale delle somme incassate fino alla data della domanda in ragione dei pagamenti, parziali, compiuti dalla resistente (pari ad € 53.000,00.=) “ oltre a tutte le ulteriori somme che saranno maturate sino alla data di effettivo rilascio del bene;
ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 c.c. Il
- “in via subordinata” chiedeva accertarsi “l'inadempimento di parte convenuta, pertanto la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto di affitto con patto di futura vendita e, da una parte la condanna all'immediato rilascio dell'immobile, dall'altra la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di
€ 25.000,00 a titolo di canoni non corrisposti, oltre i canoni a scadere sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Deduceva di essere proprietario di un compendio immobiliare in Cantù, via Brambilla n.15, di cui facevano parte le unità catastalmente censite alla particella 9895 sub. 4 e sub. 5 oggetto di contratto di locazione ad uso abitativo con la nella quale quest'ultima svolgeva attività di gestione Controparte_1 dell'accoglienza di cittadini stranieri (nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). E che, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività da parte della al contempo interessata a divenire CP_1 proprietaria delle medesime unità, le parti convenivano di risolvere consensualmente il contratto di locazione;
pattuivano, pertanto, in data 15.1.2021, nuovo accordo negoziale avente ad oggetto la promessa in vendita con obbligo di stipula del contratto definitivo di vendita entro e non oltre il mese di maggio 2031 al prezzo complessivo di € 346.000, e versamenti congegnati (vds doc.4 contratto, pag.2) “quanto ad € 240.000,00 con versamento dal promissario acquirente a titolo di caparre confirmatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385
c.c., al promittente venditore in n. 40 pagamenti trimestrali di 6.000,00 € ciascuno, a partire da Agosto 2021 fino a Maggio 2031”, convenendo che “al momento della conclusione del contratto definitivo, detta somma di denaro sia imputata a prezzo”; e “quanto ad € 106.000,00 con obbligo del promissario acquirente a versarli al momento della stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito)”.
Parte ricorrente rappresentava che, tuttavia, la promissaria acquirente provvedeva ai pagamenti solo parzialmente, cosa che determinava l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 31.000 pari a canoni pregressi al mese di maggio non pagati –importo che veniva recuperato mediante procedura esecutiva- e, a far dal data dal trimestre di agosto 2023 e fino alla data della domanda, di ulteriori € 23.000 (in quanto, a fronte
3 dell'importo dovuto di € 28.000,00 ne venivano versate solo € 5.000,00 (€ 2.000,00 il 30/01/2024, € 2.000,00 il
1/03/2024, ed € 1.000,00.= il 24/04/2024).
Con decreto del 29.10.2024 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 18 dicembre 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
La resistente pur ritualmente evocata in giudizio, non intendeva costituirsi, né nel termine indicato né in CP_1 udienza;
nondimeno, all'udienza comparivano e , rispettivamente qualificatisi Controparte_2 CP_3 quali Presidente e Direttore dei Servizi i quali, spontaneamente, riconoscevano il debito di cui al ricorso
(rappresentando altresì di aver chiesto un prestito ponte all'Istituto di Credito, e di aver posto in essere le basi prodromiche all'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, ed anticipando che per il mese di gennaio 2025 avrebbero ottenuto la liquidità per perfezionare l'acquisto dell'immobile).
Alla medesima udienza parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e, ritenendo la causa documentale – nonostante la formulazione di capitoli di prova orale- chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa.
Il Giudice dichiarava la contumacia di , “non costituita pur se Controparte_4 comparsa per mezzo di rappresentanti” e fissava udienza per il trattenimento in decisione del giudizio, ex art. 281 sexies - terdecies al 14 aprile 2025.
In tale data, in assenza di rinuncia al giudizio da parte ricorrente che invece con deposito del 1.4.2025 precisava le conclusioni e insisteva nelle proprie richieste, il G.I. tratteneva il fascicolo in decisione.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente, come quella passiva della resistente evocata in giudizio
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti di parte resistente con perfezionamento avvenuto in data 29.10.024 all'indirizzo pec Email_2 risultante dai registri ini pec;
del resto la comparsa di e –il primo dei quali figura in visura CP_2 CP_3 camerale sub doc.3 con la medesima carica indicata- in udienza costituisce prova della conoscenza, non solo formale ma anche effettiva del procedimento da parte della società resistente.
Non sussistono –né comunque sono state rilevate d'ufficio in prima udienza- condizioni di procedibilità della domanda, in ragione della materia (mediazione) e del valore di causa (negoziazione assistita).
III. Nel merito: sulla fondatezza della domanda
La domanda risulta fondata nei termini che seguono.
4 III.I - Con il contratto sottoscritto, rubricato “preliminare di compravendita” (in atti sub doc.2) le parti hanno inteso regolare i reciproci rapporti, fino a quel momento aventi il carattere della pura locazione (o affitto, a a seconda della sfumatura da dare alle in termini di produttività, ma trattasi di profilo irrilevante ai fini di CP_1 causa), nel senso di vincolare parte promissaria acquirente al futuro acquisto del compendio, e contestualmente assicurarle l'utilizzo dello stesso, continuativamente, nel termine intercorrente fino alla stipula del contratto definitivo.
Il contratto stipulato ha i caratteri del collegamento negoziale tra due contratti, uno di locazione (o affitto) e l'altro di vendita ad effetti anticipati e con riserva della proprietà: esso risulta qualificabile sia quale contratto preliminare di vendita con effetti anticipati, o cd. con possesso anticipato, o quale contratto di locazione con patto di futura vendita, a seconda della caratterizzazione contrattuale che si ritiene principale.
L'esatta individuazione del nomen iuris è del resto ininfluente nell'economia del giudizio, risultando chiara la finalità voluta dalle parti e invariante la produzione di effetti nell'un caso piuttosto che nell'altro, sia in caso di fisiologica esecuzione dello stesso che in ipotesi di inadempimento contrattuale.
III.II - Dalle reciproche obbligazioni assunte dalle parti, d'altro canto, si desume come i termini lessicali utilizzati non possono assumere, quanto ad effetti, il significato letterale indicato, essendo difforme dall'effettiva regolazione che le parti hanno inteso dare al loro rapporto.
Il versamento, quale componente del corrispettivo di vendita, di € 240.000,00 in “in n. 40 pagamenti trimestrali di 6.000,00 € ciascuno” (pag. 2 contratto) non può infatti essere considerato, come formalmente indicato, “a titolo di caparre confirmatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c.”, e ciò per contrasto con la natura dell'istituto di cui alla disposizione citata.
Se è pur vero infatti che l'art. 12 delle Preleggi stabilisce che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
e dalla intenzione del legislatore» e che la giurisprudenza stessa della Suprema Corte (vds ex multis Cass n.
28573 del 20/12/2013 e, citata da parte costituita, Cass n.12423/2018) afferma che “qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione "caparra confirmatoria", la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole”, nondimeno, la stessa giurisprudenza richiamata prevede una deroga, laddove afferma “potendo interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva”.
Ebbene, l'individuazione contrattuale di una pluralità di (sedicenti) caparre confirmatorie, in numero pari ai versamenti trimestrali previsti, esclude la configurabilità di tali pagamenti nell'alveo dell'istituto dell'art. 1385
c.c.: la caparra confirmatoria è infatti una somma di denaro (o quantità di beni fungibili) che viene consegnata da un contraente all'altro al momento della stipula di un contratto, con la precipua finalità di garantire l'adempimento dell'obbligazione contrattuale.
L'istituto cristallizza pertanto alla stipula del contratto, in questo caso al 15.1.2021, la garanzia dell'adempimento e, di converso, il corrispettivo dell'inadempimento (in questo caso con funzione risarcitoria, permettendo alla parte adempiente di recedere dal contratto e trattenere la caparra, se inadempiente è la parte che l'ha versata, o di chiederne il doppio, se inadempiente è chi l'ha ricevuta.
5 Presupposto per la sua configurabilità è quindi proprio la sua (già venuta in) esistenza al momento della stipula contrattuale, circostanza non verificatasi nel caso di specie, in quanto la somma costituente la presunta caparra si sarebbe perfezionata nel tempo, a seguito dei versamenti trimestrali.
La non configurabilità nel caso di specie della somma complessivamente versata da parte resistente quale caparra confirmatoria, determina la non operatività della fattispecie di all'art. 1381 cc e dunque la non sussumibilità della diffida ad adempiere ex art.1454 cc, inviata il 23/07/2024 da parte ricorrente a parte resistente, quale circostanza prodromica all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.1385 c.c.
Per tali ragioni la domanda svolta in via principale non può essere accolta.
III.III - Il rimedio esperibile alla luce della regolazione contrattuale data dalle parti, non essendo individuabile nel recesso del contratto per inadempimento con diritto alla ritenzione della somme incassate a titolo di caparra confirmatoria, va invece individuato nella risoluzione ex art. 1453 cc e ss.
La risoluzione non è intervenuta di diritto ex art. 1454 cc poiché con la diffida ad adempiere (dpc.10) la ricorrente espressamente indica quale effetto il recesso ex art. 1385 cc (“con l'avvertenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, dovrà intendersi esercitato dal sig. l diritto di recesso ai sensi e per gli Pt_1 effetti di cui all'art.1385 c.c. dal contratto preliminare di compravendita sopra citato, atteso il Vostro persistente inadempimento”), e non già le conseguenze indicate dalla prima disposizione citata.
Pertanto anche la domanda svolta in via principale alternativa deve essere respinta.
III.IV - La domanda formulata in via subordinata deve trovare accoglimento risultando sussistenti i presupposti per l'accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione per inadempimento.
Risulta infatti evidente per tabulas (vds documenti in atti), ed in ogni caso a seguito del riconoscimento di debito intervenuto in udienza da parte resistente, pur non costituitasi (vds verbale di udienza) l'esistenza del debito, per come indicato da parte ricorrente.
L'ammontare del debito, la circostanza che lo stesso segua ad altro già accertato giudizialmente (decreto ingiuntivo) e recuperato con procedura coattiva (esecuzione) e dunque la persistenza della debitoria, costituiscono indici univoci di gravità dell'inadempimento.
Né gli stessi risultano smentiti da risultanze documentali potenzialmente leggibili quali indici presuntivi in senso contrario.
Conseguenze dell'intervenuta risoluzione sono gli effetti restitutori, e dunque da una parte la restituzione della disponibilità del compendio a parte ricorrente, legittimo proprietario –non essendosi perfezionata la vendita- e dall'altra la restituzione a parte resistente degli importi finora versati da controparte a titolo di canoni contrattuali (o previsti contrattualmente, non versati spontaneamente ma recuperati coattivamente).
Per tali ragioni ovrebbe restituire l'importo di € 53.000, pari all'ammontare delle somme incassate fino Pt_1 alla domanda –rectius alla data di trattenimento in decisione, non avendo dato contezza di ulteriori successivi versamenti ricevuti.
Nondimeno a parte ricorrente non è precluso il ristoro del danno da illegittima occupazione dell'immobile; tale voce di danno, richiesta dalla parte in via subordinata, è espressamente riconosciuta dalla Suprema Corte, anche con pronunce recentissime in fattispecie simili (Cass. n. 5201 del 27/02/2025): “In tema di preliminare di
6 vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione dell'immobile fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti”; la previsione del ristoro da illegittima occupazione nell'ipotesi –qui non configurabile- di recesso ex art. 1385 cc e dunque di incameramento di caparra, deve intendersi riconosciuto a fortiori nell'ipotesi –almeno in teoria meno gratificante per la parte non inadempiente- di inoperatività di alcun incameramento ma anzi di restituzione degli importi ricevuti per intervenuta risoluzione.
Spetta pertanto a l ristoro del danno da illegittima occupazione subito. Pt_1
Lo stesso può agevolmente quantificarsi, alla luce del comportamento contrattuale delle parti e dell'assenza di elementi probatori divergenti, nell'ammontare del versamento trimestrale pattuito, dalla chiara natura (per le ragioni supra esposte) di canone di locazione, corrispettivo della disponibilità dell'immobile.
Pertanto deve individuarsi tale importo nella somma delle rate che avrebbero dovuto essere versate dal momento della stipula del contratto (15 gennaio 2021) fino alla domanda, quantificate in € 78.000, correttamente trattandosi di pagamenti trimestrali a far data dall'agosto 2021, e dunque nel numero di 13 versamenti (di € 6.000 ciascuno, dunque totali 78.000).
Relativamente a tale importo opera, come da domanda, la compensazione con l'importo oggetto di restituzione, trattandosi di poste omogenee e determinate.
Rispetto alla domanda attorea, che individua in € 25.000 tale importo, nondimeno, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa parte, deve individuarsi l'importo dovuto a seguito della compensazione in € 24.000, in quanto al minuendo di € 78.000 deve essere sottratto (quale secondo termine della sottrazione)
€ 54.000, quale sommatoria tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo (doc.7, ovvero € 31.000 quale sorte capitale) e quello (€ 23.000) risultante tra dovuto successivamente ad agosto 2023 (€ 28.000) e corrisposto (€
5.000: vds doc.8 bonifico di € 2.000,00 il 30/01/2024, di € 2.000,00. il 1/03/2024, e di € 1.000,00.= il
24/04/2024); sul punto si rileva incidentalmente da una parte la prevalenza della prova documentale profferta dallo stesso ricorrente rispetto alle proprie deduzioni nonché la non operatività del principio di non contestazione in ipotesi di contumacia.
III.V - Per le ragioni che precedono, alla dichiarazione di risoluzione del contratto del 15.1.2021, seguono gli obblighi restitutori reciproci, individuati da una parte nell'obbligo di parte resistente di rilascio del compendio in favore di parte ricorrente, e dall'altro nel versamento di € 24.000,00 per le causali rappresentate, esito dell'operata compensazione;
oltre all'importo pari ai canoni a scadere, nella misura di € 6.000 a trimestre, dal trimestre successivo alla proposizione della domanda e sino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
IV. Sulle spese di lite
Le spese di lite restano irripetibili nei rapporti con la parte contumace, dovendosi valorizzare il comportamento assunto dalla stessa che, pur senza costituirsi, è comparsa in udienza di fatto riconoscendo espressamente il debito e, implicitamente, non svolgendo opposizione rispetto alla domanda attorea.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. promosso in data 7.10.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
in accoglimento della domanda subordinata di parte ricorrente:
Dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 -1455 c.c. del contratto inter partes del 15.01.2021, e per l'effetto:
Condanna –o qualsiasi terzo subconduttore- al rilascio del Controparte_1 compendio oggetto del citato contratto, sito in Cantù via Ettore Brambilla n.15, catastalmente censito alle particella 9895 sub. 4 e 5, categ.A/2.
Condanna a corrispondere a complessivi € Controparte_1 Parte_1
24.000,00 (ventiquattromila/00), quale differenziale tra importo dovuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione e quello da questa dovuto a titolo restitutorio
Condanna a corrispondere a l'ulteriore importo Controparte_1 Parte_1 pari ai canoni a scadere, nella misura di € 6.000 a trimestre, dal trimestre successivo alla proposizione della domanda e sino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 14 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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