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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36624/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36624/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), domiciliati in Roma, Viale M.llo Pisudsky n. 118; C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Paoletti e Matteo Montefoschi, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), e , (C.F. CP C.F._3 CP_2
), domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 1; rappresentati e difesi C.F._4
dagli Avv.ti Olimpia Cagnola e Massimiliano Falconi, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 440; rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Tassoni, giusta procura in atti;
CONVENUTA E TERZA CHIAMATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 27.05.2019 e iscritto a ruolo il 06.06.2019
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 CP CP_2
e la per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_3
conclusioni: “Voglia il Tribunale, respinta ogni domanda, eccezione ex adverso dedotta, accertare la responsabilità della IG.ra nella causazione CP
dell'incidente stradale verificatosi in Roma, il 26 agosto 2016, alle ore 22 e 50 circa, all'incrocio tra via Trionfale e via Prisciano, essendo alla guida dell'autovettura
Volkswagen FOX tg EF863CP, di proprietà di ed assicurata presso la CP_2
incidente nel quale è stato investito il ciclomotore condotto da Controparte_3
per l'effetto voglia condannare in solido i convenuti IG.ra Parte_1 CP
, e al risarcimento nei confronti del IG.
[...] CP_2 Controparte_3
di tutti i danni subiti, morali esistenziali e materiali, ivi comprese le Parte_1
spese sostenute e da sostenere, danni che saranno quantificati nel corso del giudizio e che allo stato si stimano non inferiori alla somma di Euro 4.304.889,89, così
determinata: - danno non patrimoniale: tenendo conto di una invalidità quantificata al 90% secondo la tabella del Tribunale di Roma, di un ulteriore valorizzazione del danno sino al 90%, per un totale di Euro 1.937.616,89; - invalidità temporanea totale
Euro 19.692,00; - valutazione prognostica ed equitativa dell'incapacità lavorativa generica e specifica pari ad Euro 447.581,00; - delle spese che dovranno essere sostenute vita natural durante pari ad Euro 1.900.000,00. Voglia inoltre il Tribunale
riconoscere al IG. un risarcimento a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale, come diretta conseguenza delle vicenda, secondo i parametri di cui in premessa, per un totale di Euro 150.000,00. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che: a. “In data 26 agosto
2016, alle ore 22 e 50 circa, in Roma, all'incrocio tra via Prisciano e via Trionfale, si
è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolti - il motociclo Honda SH 125,
targato DE94295, di colore nero, assicurato presso la Controparte_4
con polizza 00053433411546, di proprietà di e condotto da
[...] Parte_2
sul quale era trasportato (…); - l'autovettura Parte_1 Persona_1
Volkswagen Fox tg EF863CP, di colore bianco, assicurata presso la Controparte_3
con polizza 830512740, di proprietà di e condotta da
[...] CP_2 CP
”; b. “Interveniva sul posto un'ambulanza che, prelevato il lo
[...] Parte_1
portava al Policlinico Gemelli, e successivamente gli agenti della Polizia di Roma
Capitale, che si occupavano di verificare lo stato dei luoghi e dei mezzi, nonché la presenza di testimoni (…)”; c. “All'esito del sinistro ha riportato Parte_1
lesioni gravissime, consistenti in una frattura della spina dorsale, con conseguente disabilità totale degli arti inferiori ed ulteriori patologie e complicanze (…)”; d. “Per
la vicenda è anche sorto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma, recante il n. 39648/2016 R.N.R., attualmente in stato di archiviazione”; e.
“(…) emergono le seguenti violazione del Codice della Strada attribuibili alla IG.ra
: - anziché impegnare l'incrocio dirigendosi prima al centro CP
dell'intersezione per poi svoltare a sinistra, secondo quanto previsto all'art. 154, oltre che da elementari regole di prudenza, ha invece invaso direttamente la carreggiata opposta, invadendo contro mano la corsia di pertinenza del ciclomotore;
- ha impegnato l'incrocio a velocità superiore al consentito, e comunque non adeguata all'attraversamento di un incrocio stradale, per giunta in orario notturno, in violazione degli artt. 141 e 142; - non ha verificato adeguatamente lo stato dell'incrocio prima di impegnarlo, pur avendone la possibilità (…); f. “Con
riferimento al danno morale deve essere osservato come le sofferenze del IG.
[...]
conseguenti al sinistro si siano rilevate sin da subito particolarmente Pt_1
profonde e dolorose, tali da meritare una considerazione e quantificazione ulteriore rispetto agli usuali criteri tabellari (…) la giovane età in cui ha dovuto forzosamente accettare un radicale e drammatico cambiamento delle proprie abitudini di vita
(all'epoca del fatto 18 anni) (…) prima di essere investito il aveva una vita Pt_1
relazionale particolarmente ampia, oltre a dedicarsi a numerose attività sportive tra le quali pugilato, lo sci e l'equitazione (…) i concreti condizionamenti nella vita del
IG. che sono diretta conseguenza delle proprie invalidità, Parte_1
rappresenteranno una mortificazione permanente e quotidiana, oltre che un concreto ostacolo alla propria libertà ed alla vita di relazione, attesa l'impossibilità di svolgere una vita normale ed in particolare di vivere pienamente la propria sessualità e di procreare in modo naturale, il doversi relazionare con il proprio prossimo unicamente da posizione seduta, il dover organizzare la propria vita quotidiana in funzione delle invasive pratiche di evacuazione forzata e cateterismo, la necessità di dover affrontare continue barriere architettoniche, con concreti limiti nelle proprie scelte legati sia al quotidiano che alle scelte lavorative, di studio, di vacanze;
g. “L'incidente subito dal
IG. ha coinvolto direttamente anche il IG. padre Parte_1 Parte_2
non convivente del ragazzo, sotto il profilo di una vera e propria sofferenza nel constatare le condizioni drammatiche del figlio ed il nuovo peggiore stile di vita che egli dovrà condurre (…) il rapporto con il figlio è rimasto vivo e stretto nel corso di questi anni nei quali egli ha frequentato la casa del padre assiduamente, ha trascorso con lui vacanze e gite di piacere, si è confrontato in merito a questioni attinenti lo studio, l'educazione e lo sport, nel contesto di un rapporto del tutto apparificabile alla convivenza, nonostante la condizione di separazione con la moglie e poi di divorzio abbiano comportato (…) l'uscita dalla abitazione familiare”.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno dedotto CP CP_2
che: “L'autovettura Volkswagen Fox, che si trovava in via Prisciano, attraversava l'incrocio per svoltare a sinistra su via Trionfale, in presenza di semaforo verde;
nel compiere tale manovra sopraggiungeva sulla sinistra, proveniente da via Trionfale
verso Piazza delle Medaglie d'Oro, un motociclo Honda SH 125 (…) Il motociclo rallentava ma non si arrestava al semaforo rosso, oltrepassava così la linea dello
STOP, andando a collidere con la parte anteriore dell'autovettura, che intanto aveva impegnato l'incrocio”, evidenziando altresì che: “la IG.ra è stata CP
ritenuta per ben due volte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma non penalmente responsabile (…)”, e hanno così concluso: “- in via preliminare autorizzare i convenuti alla chiamata in causa della società in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore (…) quale Compagnia assicurativa del veicolo Tg EF863CP e polizza n. 830512740, affinché li garantisca e li tenga CP_5 indenne, mallevandoli dal pagamento di qualsiasi somma che dovessero essere condannati a pagare all'esito del presente giudizio (…); - nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, nonché
infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito: condannare i IGg.ri e Pt_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_2
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa avendo gli stessi azionato un giudizio temerario (…) in particolare nei confronti della IG.ra la quale CP
per ben due volte è stata dichiarata penalmente non responsabile dalla Procura della
Repubblica di Roma;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui i convenuti
IGnori e fossero tenuti da codesto Tribunale tenuti al Parte_3 CP_2
pagamento di qualsiasi somma in favore degli odierni attori, condannare la compagnia società in persona del legale rappresentante p.t. (…) quale Controparte_3
compagnia assicurativa del veicolo VW Fox Tg EF863CP e polizza n. 830512740 a manlevare i IGnori e dal pagamento di ogni eventuale Parte_3 CP_2
somma dovuta alle parti attrici e a rifondere ai convenuti le spese di lite del corrente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta dagli Controparte_3
attori e e chiamata in causa ai fini della manleva dai Parte_1 Parte_2
convenuti e , la quale ha contestato la fondatezza della CP CP_2
domanda per quanto concerne, in particolare, l'incapacità lavorativa generica e specifica di e le spese mediche che dallo stesso sono state e dovranno Parte_1
essere sostenute, nonché il danno lamentato da e ha dedotto quanto Parte_2
segue in ordine alla dinamica del sinistro: “1) Il giorno 26/08/2016, alle ore 22,50 circa, la sig.ra , alla guida del veicolo Volkswagen Fox tg. EF863CP, CP
percorreva alla stimata velocità di 35 Km/h Via Prisciano, in direzione Via Trionfale;
2) Giunta all'intersezione tra Via Prisciano e Via Trionfale, l'impianto semaforico ivi esistente segnava luce verde per il suo senso di marcia;
3) La sig.ra CP
azionava l'indicatore direzionale sinistro ed impegnava l'incrocio portandosi al centro dello stesso per effettuare manovra di svolta a sinistra;
4) La segnaletica ivi esistente consentiva la predetta manovra di svolta a sinistra;
5) Sopraggiungeva da
Via Trionfale il motoveicolo Honda SH 125 tg. DE94295, di proprietà del sig. Parte_2
e condotto dal sig. proveniente da Piazza Igea;
6) L'impianto
[...] Parte_1
semaforico segnava luce rossa per il motoveicolo condotto dal sig. 7) Il sig. Pt_1
impegnava l'incrocio quando l'impianto semaforico segnava luce Parte_1
rossa per il suo senso di marcia”, evidenziando altresì che: “(…) il procedimento penale a carico della sig.ra non è più pendente, essendo stato archiviato CP
con l'ordinanza del G.I.P. (…) con la quale è stata rigettata l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa (…)”, e ha così concluso:
“Voglia l'On. Tribunale dichiarare che l'incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per colpa esclusiva del sig. voglia rigettare le domande attrici perché Parte_1
infondate in fatto e diritto e non provate;
voglia condannare gli attori con il vincolo solidale al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti del presente processo oltre il
15% di rimborso forfettario, Iva e Cap. Gradatamente, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli attori, voglia dichiarare che la
è obbligata esclusivamente nei limiti di condizioni, massimali, Controparte_3
modi e termini previsti dalla polizza. In relazione alla domanda di manleva proposta dai chiamanti e , voglia l'On. Tribunale dichiarare che la CP_2 CP [...]
è obbligata esclusivamente nei limiti di condizioni, massimali, modi e CP_3 termini previsti dalla polizza;
voglia rigettare la domanda di rifusione delle spese di lite del presente giudizio, perché non prevista dalla polizza. Con vittoria di spese di lite”.
Nel corso del giudizio, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) è stato assunto interrogatorio formale dell'attore che ha Parte_1
dichiarato: “Non ricordo assolutamente nulla della dinamica del sinistro, rammento solo quanto accaduto alcune ore prima dell'incidente” (cfr. verbale di udienza del
27.05.2021);
2) è stata assunta prova testimoniale di , indifferente, che ha Testimone_1
dichiarato: “Mi trovavo alla guida della mia Opel Astra e percorrevo via Trionfale
quando, giunta poco prima del semaforo presente tra via Trionfale e via Prisciano ho visto un motorino che passava col rosso. Il motorino, sul quale vi erano due persone,
ha rallentato in prossimità dell'incrocio e lo ha superato di qualche metro, poi si è
verificata la collisione con la macchina. L'urto tra i due mezzi si è verificato all'incirca a metà dell'intersezione. Il motorino mi precedeva di un paio di metri, in ogni caso non ero molto distante quindi ho visto il sinistro in maniera chiara. Non vi erano altri veicoli tra me e il motorino, sicché avevo la visuale libera. Dopo il sinistro mi sono fermata e sono rimasta sul posto sino all'arrivo della polizia municipale e dell'ambulanza. Infatti, ho rilasciato dichiarazioni sulla dinamica del sinistro alla polizia municipale. Dopo forse cinque minuti dal sinistro si è fermata anche una signora, ma credo che non abbia assistito al sinistro” (cfr. verbale di udienza del
27.05.2021);
3) è stata assunta prova testimoniale di indifferente, che ha Tes_2
dichiarato: “Ero alla guida della mia macchina, mi trovavo fermo sulla via Trionfale in corrispondenza del semaforo di Villa Stuart, al momento di colore rosso. Provenivo da viale delle Medaglie D'Oro. Ho visto la macchina che risalendo verso sinistra tagliava un po' l'incrocio mentre il motorino stava scendendo giù. Non ho visto quale fosse il colore degli impianti semaforici interessati. Non sono in grado di precisare tra quali parti dei veicoli sia avvenuto l'urto perché stavo solo pensando ai ragazzi sulla moto. La collisione è stata molto forte. Entrambi i ragazzi sono svenuti, è Pt_1
rimasto svenuto fino all'arrivo dell'ambulanza mentre il suo amico trasportato si è ripreso prima. Il motorino procedeva a velocità moderata. Non ricordo con precisione il punto di urto tra motorino e macchina. Non ricordo con precisione l'ora dell'incidente ma era notte. Non ricordo il colore della macchina o dello scooter anche perché sono daltonico, né il tipo di macchina perché ero preoccupato per la sorte dei ragazzi. Mi sono trattenuto sul posto finché non è arrivata l'ambulanza. I vigili non li ho visti. Ho appreso nome e cognome di dal capannello di persone che Parte_1
si erano raccolte sul posto all'arrivo dell'ambulanza e quindi poi gli ho scritto su
Facebook per chiedergli come stava. Successivamente gli attori mi hanno chiesto di testimoniare quanto visto il giorno dell'incidente” (cfr. verbale di udienza del
27.05.2021);
4) è stata assunta prova testimoniale di , indifferente, Testimone_3
che ha dichiarato: “Mi trovavo a bordo dell'auto di all'epoca mio Tes_2
fidanzato, una Micra Bianca, sul lato passeggero. Eravamo fermi al semaforo rosso su via Trionfale in direzione Camilluccia prima di Villa Stuart. Ricordo che era buio o stava diventando buio potevano essere le 19:00 o le 20:00. Ho visto un motorino
Honda che stava scendendo dalla direzione opposta di marcia, sempre su via
Trionfale, e poiché noi avevamo il segnale rosso anche loro dovevano avere il semaforo rosso. Mentre il semaforo continuava ad essere rosso una macchina proveniente da via Prisciano, con semaforo verde, ha tagliato la curva risalendo verso via Trionfale e ha tagliato la striscia orizzontale della corsia del motorino e ha urtato il motorino. Il motorino ha slittato indietro, chi guidava è caduto quasi sul posto mentre il passeggero è volato in avanti di almeno due-tre metri. ADR: Quando la macchina ha tagliato la curva il motorino era ancora in movimento e non era ancora arrivato alla striscia orizzontale che delimita l'incrocio, era quasi sulla striscia o mancava ancora un metro prima di arrivarci. ADR: Non saprei dire se il motorino fosse o meno in fase di frenata. ADR: sul motorino, forse un SH grigio, c'erano due ragazzi, entrambi indossavano il casco. ADR: la macchina era una utilitaria bianca o grigia chiara guidata da una ragazza. ADR: non ricordo dove stavamo andando con il mio fidanzato. Il mio ex abita in via Cherubini, in via Monte Mario. ADR: il punto di impatto è stato o sulla striscia di arresto o poco prima di essa. Credo che l'urto sia avvenuto tra la parte destra del motorino e la parte anteriore sinistra della macchina.
ADR: siamo scesi dalla macchina, siamo corsi dal ragazzo che guidava il motorino in quanto l'altro già accennava a rialzarsi e l'abbiamo voltato a faccia in su quindi abbiamo chiamato sia io che il mio ragazzo l'ambulanza. Sono rimasta sul posto sino a quando non è giunta l'ambulanza (dopo una decina di minuti), poi sono andata dalla ragazza alla guida della macchina che non voleva scendere perché era spaventata.
ADR: Il motorino è stato sbalzato all'indietro, qualche metro prima della linea di arresto. ADR: L'auto andava a velocità moderata, forse 30-40 km. orari, inoltre la strada era libera e quindi non aveva altre vetture davanti. La macchina non si è dovuta fermare al semaforo perché quando è passata all'incrocio la luce era già verde. ADR: non ricordo quanto tempo siamo rimasti sul posto, credo siamo andati via dopo che l'ambulanza si è caricata uno dei ragazzi. ADR: Io e il mio ex abbiamo contattato il ragazzo alla guida del motorino, di cui avevamo le generalità perché avevamo preso il portafoglio che stava per terra e guardato il documento. Lo abbiamo contattato tramite Facebook. ADR: dopo un paio di minuti si sono fermate anche altre persone,
c'erano anche dei medici. ADR: Al momento del fatto mi trovavo in macchina con il mio ex fidanzato alla guida e con un suo amico sul sedile posteriore di nome Pt_4
Ricordo comunque che non è sceso dalla macchina perché è una persona che si
[...]
impressiona facilmente” (cfr. verbale di udienza del 16.12.2021);
5) è stata espletata C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore Parte_1
(cfr. C.T.U. depositata in data 09.08.2022).
2. In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro stradale
L'art. 2054, co. 2, del codice civile prescrive che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In tema, la pacifica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 c.c. non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 2005 del 23.01.2023), di tal che occorre indagare se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis;
Cass. Civ., Sez. VI, n. 4130 del 16.02.2017, che ha chiarito come: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cass. Civ., Sez. III, n. 1384 del 14.02.1997) o indiretta
(tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, cfr. in tema: Cass. Civ., Sez. III, n. 9550 del
22.04.2009).
È in applicazione di quest'ultimo principio che, con riferimento all'accertamento della responsabilità nell'ipotesi di attraversamento col semaforo rosso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi – più di recente e con orientamento consolidatosi nel tempo – nel senso che: “Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, l'attraversamento dell'incrocio con luce semaforica rossa esenta l'altro conducente, che impegna l'incrocio con luce semaforica verde, dal dover fornire la prova di superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1365 del 23.01.2014; nello stesso senso:
Cass. Civ., Sez. III, n. 18497 del 02.08.2013) senza che, tuttavia, il superamento di tale presunzione sia di per sé atto ad esonerare dall'accertamento e dalla valutazione, in concreto, della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro (così emerge dalla lettura della motivazione della prima delle pronunce in cui risulta affermato tale principio e in cui al conducente che ha impegnato l'incrocio col semaforo rosso è stata attribuita una percentuale di responsabilità pari all'80%: Cass. Civ., Sez. III, n. 4653 del 11.05.1999; cfr. anche: Cass. Civ., Sez. III, n. 16768 del 21.07.2006, secondo cui:
“il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 c. strad. abrogato (ed attualmente dagli art. 140, 141 e 145 nuovo c. strad. di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza”; in senso sostanzialmente analogo:
Cass. Civ., Sez. VI, n. 14914 del 16.07.2015. Da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 14560 del 25.05.2023, secondo cui: “(…) il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio; l'osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonero dall'osservanza dell'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt.
140, 141, 145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. 27/04/2016, n. 8289; Cass. 11/05/2017, n. 11702)”).
Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel procedimento odierno proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto.
Nella specie, appaiono di rilievo ai fini della decisione i seguenti elementi:
1. parte attrice ha prodotto relazione di incidente stradale, ove veniva riportato quanto segue: “Lo scrivente, in servizio di AT (…) alle ore 23,30 (…) veniva inviato in Via Trionfale, all'intersezione con Via Prisciano, per incidente stradale.
Giuntovi 15 minuti dopo, presumibilmente a 55 minuti dall'incidente, dalla sig.ra
, qualificatasi conducente dall'autovettura Volkswagen FOX targa CP
EF863CP (…) veniva informato che alle ore 22,50, alla guida del suo veicolo, era venuta a collisione con il motociclo Honda SH 125 targa DE94295 (…). Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo 'A' era già stato rimosso mentre il veicolo
'B' si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati” (cfr. all. 1 all'atto di citazione);
2. di seguito si riproduce, nella porzione di interesse, lo schizzo planimetrico redatto dalla polizia municipale intervenuta sul luogo del sinistro, che rappresenta il motociclo Honda SH 125 condotto dall'attore nelle vicinanze del Parte_1
semaforo posto all'incrocio tra Via Trionfale e Via Prisciano (cfr. all. 1 all'atto di citazione):
3. durante i rilievi effettuati dalla polizia municipale, Testimone_1
qualificatasi teste oculare del sinistro, ha riferito quanto segue: “Percorrevo Via
Trionfale proveniente da Piazza Igea, quando all'altezza dell'intersezione con Via
Prisciano, un motociclo davanti a me rallentava in concomitanza della pallina semaforica in quanto la stessa segnalava il colore rosso e un veicolo proveniente da
Via Prisciano che aveva il colore verde, girando su Via Trionfale, veniva a collisione con il motociclo che, nonostante il rosso, non si era arrestato” (cfr. all. 1 e 6 all'atto di citazione);
4. parte attrice ha prodotto dichiarazione di che si riporta di Tes_2
seguito per quanto di interesse: “Io sottoscritto dichiaro di aver visto Tes_2
l'incidente tra uno scooter con a bordo due ragazzi tra cui e un suo Parte_1
amico ed una macchina guidata da una ragazza la notte del 26-27 agosto 2016. Ero
fermo al semaforo rosso in Via Trionfale con la mia compagna Testimone_3
, quando dal senso di marcia opposto il suddetto motorino va a scontrarsi con
[...] il lato sinistro della macchina che veniva da Via Prisciano e saliva a sinistra tagliando la curva (…).” (cfr. all. 7 all'atto di citazione);
5. parte attrice ha altresì prodotto dichiarazione di passeggero Persona_1
del motociclo Honda SH 125 condotto dall'attore che si riporta di Parte_1
seguito per quanto di interesse: “Io sottoscritto GO PA (…) con riferimento all'incidente avvenuto in Via Trionfale il 26 agosto 2016 (…) ero a bordo dello scooter condotto dal mio amico percorrevamo la via Trionfale in direzione Parte_1
Piazza delle Medaglie d'Oro, all'incrocio con via Prisciano abbiamo rallentato e ci siamo affacciati appena al di là dello STOP quando improvvisamente è sbucata un'autovettura che ci ha investiti facendoci cadere all'indietro” (cfr. all. 8 all'atto di citazione);
6. i convenuti e , inoltre, hanno prodotto relazione di CP CP_2
consulenza tecnica disposta dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n.
39648/2016 R.G.N.R. a carico di , a firma dell'Ing. che CP Persona_2
aveva espresso le seguenti valutazioni (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta di e ): CP CP_2
- sul luogo del sinistro: “Il sinistro stradale si verifica nel centro abitato di Roma, sulla Via Trionfale, all'intersezione con Via Prisciano, l'area del sinistro è caratterizzata da un'intersezione semaforizzata. Il tratto di strada interessato si presenta come una carreggiata a doppio senso di circolazione e la pavimentazione della carreggiata risulta asfaltata, con fondo stradale asciutto. Al momento del sinistro le condizioni metereologiche erano di cielo sereno, la visibilità era buona con illuminazione sufficiente. Il traffico poteva considerarsi normale. La segnaletica presente è costituita da linea di arresto e linea continua di mezzeria per i veicoli transitanti su Via Trionfale mentre per i veicoli provenienti da Via Prisciano all'intersezione con Via Trionfale è presente segnaletica orizzontale di linea di arresto e strisce pedonali”;
- sui danni riportati ai veicoli coinvolti nel sinistro: “Dall'ispezione dell'autovettura emerge che questa ha riportato dei danni localizzati nella parte frontale spigolare sinistra, danni che hanno interessato sia il paraurti che il parafango
(…). Ulteriori deformazioni sono presenti su tutta la fiancata sinistra (…) vi è stato lo sfondamento del vetro posteriore sinistro e in tale zona sono presenti tracce di colore verde e rosso (…). Il motociclo presentava degli ingenti danni in tutta la parte frontale con rottura completa del cerchio che non era più in sede (…). Scalfitture da strisciamento sul lato sono state rilevate sulla fiancata di destra”;
- sulla zona d'urto: “La zona dell'urto è localizzata proprio nell'area dell'intersezione, lì dove si intersecano le corsie di marcia dei due veicoli (…).
Prendendo in considerazione la corsia di marcia del motociclo, quindi la Via
Trionfale, le suddette scalfitture iniziano dopo lo STOP che aveva il motociclo;
infatti le scalfitture sono state lasciate dal motociclo quando questi strisciava di fianco sull'asfalto a seguito dell'urto. Quindi la zona d'urto va ricercata (…) nella zona di intersezione”.
Pertanto, si evince dai menzionati elementi che:
a) l'attore mentre si trovava alla guida del motociclo Honda SH Parte_1
125 tg. DE94295 e percorreva Via Trionfale, giunto all'intersezione con Via Prisciano, non aveva arrestato la marcia al semaforo ivi posizionato, sebbene lo stesso segnalasse luce rossa (cfr. prova testimoniale di verbale di udienza del Testimone_1
27.05.2021); b) la convenuta , mentre si trovava alla guida dell'autovettura CP
Volkswagen Fox tg. EF863CP e transitava su Via Prisciano, giunta all'intersezione in questione, aveva svoltato a sinistra su Via Trionfale, allorquando il semaforo ivi posizionato segnalava luce verde (cfr. prova testimoniale di Testimone_1
verbale di udienza del 27.05.2021);
c) i veicoli menzionati erano entrati in collisione nell'area di intersezione delle rispettive corsie di marcia, dopo che l'attore alla guida del motociclo Parte_1
Honda SH 125 tg. DE94295 aveva già oltrepassato la linea di STOP presente su Via
Trionfale (cfr. relazione di consulenza tecnica dell'Ing. disposta dal Persona_2
P.M. nell'ambito del procedimento penale a carico di , all. 4 alla comparsa CP
di costituzione e risposta di e ); CP CP_2
d) i conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, giunti all'intersezione menzionata, potevano entrambi avvistarsi reciprocamente, tenuto conto dell'ampiezza dell'incrocio, dell'illuminazione ivi presente e delle condizioni di meteo e di traffico al momento della verificazione del sinistro (cfr. relazione di incidente stradale, all. 1 all'atto di citazione).
Le richiamate circostanze consentono di affermare che né il conducente del motociclo Honda SH 125 né la conducente dell'autovettura Volkswagen Fox hanno provato di avere tenuto una condotta esente da colpa nella causazione del sinistro in esame.
Invero, con riguardo all'attore – conducente del motociclo Parte_1
Honda SH 125 – è emerso dall'istruttoria svolta che quest'ultimo, transitando su Via
Trionfale, una volta giunto all'intersezione stradale con Via Prisciano, non si era fermato al semaforo ivi posizionato, che segnalava luce rossa, limitandosi a rallentare la marcia.
Per quanto concerne, invece, la condotta di guida tenuta da – CP
conducente dell'autovettura Volkswagen Fox – ancorché quest'ultima stesse svoltando a sinistra su Via Trionfale con semaforo verde, la medesima era tenuta: per un verso, a tenere un'andatura consona all'evenienza del transito irregolare di altri veicoli;
per altro verso, ad effettuare la manovra di svolta tenendo il più possibile la sinistra (cfr.
art.154 co.3 lett.b cod. strada ai termini del quale: “per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. In
entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”)
Peraltro, anche a volere concedere che la convenuta , conducente CP
dell'autovettura Volkswagen Fox, non avesse avuto il tempo necessario per effettuare una manovra d'emergenza al fine di evitare la collisione con il motociclo Honda SH
125 condotto dall'attore – come dalla stessa dedotto con comparsa di Parte_1
costituzione e risposta – occorre tenere conto del fatto che, ancora prima di raggiungere la zona d'urto, la medesima era nelle condizioni di avvistare l'altro veicolo che non aveva arrestato la marcia pur in presenza di semaforo rosso, ma si era solamente limitato a rallentare in prossimità dell'intersezione. Non osta alla conclusione che precede circa la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti nel sinistro quanto dedotto dalle parti convenute nelle comparse conclusionali, segnatamente con riguardo all'inattendibilità dei testimoni Tes_2
e – escussi, rispettivamente, alle udienze del 27.05.2021 e Testimone_3
del 16.12.2021 – tenuto conto che:
a) con riguardo al fatto che la luce semaforica fosse rossa per l'attore
[...]
che percorreva Via Trionfale alla guida del motociclo Honda SH 125 tg. Pt_1
DE94295, il contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone (cfr. prova Tes_2
testimoniale di “Ero alla guida della mia macchina, mi trovavo fermo Tes_2
sulla via Trionfale in corrispondenza del semaforo di Villa Stuart, al momento di colore rosso”, verbale di udienza del 27.05.2021), nonché quello delle dichiarazioni rese dalla testimone (cfr. prova testimoniale di Testimone_3 [...]
“Mi trovavo a bordo dell'auto di (…), sul lato Testimone_3 Testimone_2
passeggero. Eravamo fermi al semaforo rosso su via Trionfale (…) prima di Villa
Stuart. Ho visto un motorino Honda che stava scendendo dalla direzione opposta di marcia, sempre su via Trionfale, e poiché noi avevamo il segnale rosso anche loro dovevano avere il semaforo rosso”, verbale di udienza del 16.12.2021), risultano conformi a quanto dichiarato dalla testimone (cfr. prova Testimone_1
testimoniale di “Mi trovavo alla guida della mia Opel Astra e Testimone_1
percorrevo via Trionfale quando, giunta poco prima del semaforo presente tra via
Trionfale e via Prisciano ho visto un motorino che passava col rosso”, verbale di udienza del 27.05.2021), la cui attendibilità non è stata contestata dalle parti convenute;
a.1.) peraltro, il fatto che il testimone abbia altresì riferito di non Tes_2
avere visto quale fosse il colore delle luci semaforiche ivi presenti (cfr. prova testimoniale di “Non ho visto quale fosse il colore degli impianti Tes_2
semaforici interessati”, verbale di udienza del 27.05.2021) non rende, per ciò solo, la sua dichiarazione inconciliabile con le ulteriori prove testimoniali assunte;
b) con riguardo, invece, all'inconciliabilità della dichiarazione resa dalla testimone in ordine alla zona d'urto tra i due veicoli coinvolti nel Testimone_1
sinistro (cfr. prova testimoniale di , “Il motorino (…) ha rallentato Testimone_1
in prossimità dell'incrocio e lo ha superato di qualche metro, poi si è verificata la collisione con la macchina. L'urto tra i due mezzi si è verificato all'incirca a metà dell'intersezione”, verbale di udienza del 27.05.2021) rispetto a quanto riferito dalla testimone (cfr. prova testimoniale di Testimone_3 Testimone_3
“Quando la macchina ha tagliato la curva il motorino era ancora in
[...]
movimento e non era ancora arrivato alla striscia orizzontale che delimita l'incrocio, era quasi sulla striscia o mancava ancora un metro prima di arrivarci (…) il punto di impatto è stato o sulla striscia di arresto o poco prima di essa”, verbale di udienza del
16.12.2021), questa risulta superata, in ogni caso, dalla valutazione espressa dall'Ing. nella relazione di consulenza tecnica disposta dal P.M. nell'ambito Persona_2
del procedimento penale a carico di (cfr. “La zona dell'urto è localizzata CP
proprio nell'area dell'intersezione, lì dove si intersecano le corsie di marcia dei due veicoli (…). Prendendo in considerazione la corsia di marcia del motociclo, quindi la
Via Trionfale, le suddette scalfitture iniziano dopo lo STOP che aveva il motociclo;
infatti le scalfitture sono state lasciate dal motociclo quando questi strisciava di fianco sull'asfalto a seguito dell'urto. Quindi la zona d'urto va ricercata (…) nella zona di intersezione”, all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta di e CP CP_2
), potendosi ritenere che il motociclo Honda SH 125 – al momento
[...] dell'effettuazione dei rilievi da parte della Polizia Municipale intervenuta sul luogo – si trovasse in posizione statica nella propria corsia di pertinenza, prima della linea di
STOP presente su Via Trionfale (cfr. schizzo planimetrico allegato alla relazione di incidente stradale, all. 1 all'atto di citazione), poiché spinto a ritroso dalla collisione avvenuta con l'autovettura Volkswagen Fox;
c) il procedimento penale conseguito alla denuncia-querela sporta in data
15.01.2022 da nei confronti di per la CP Testimone_3
testimonianza resa all'udienza del 16.12.2021 (cfr. all. alla nota di deposito dei convenuti e del 19.01.2022) è stato archiviato (cfr. all. n. 23 CP CP_2
alla nota di deposito degli attori e del 24.10.2023). Parte_1 Parte_2
In conclusione, deve stimarsi nel 65% l'apporto causale dell'attore
[...]
conducente del motociclo Honda SH 125 tg. DE94295, nella causazione del Pt_1
sinistro in questione, e nel restante 35% l'apporto causale della convenuta CP
, conducente dell'autovettura Volkswagen Fox tg. EF863CP.
[...]
3. Quantificazione del danno non patrimoniale
Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro in esame, va in primo luogo Parte_1
evidenziato che si condividono le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata –
peraltro, non contestata dalle parti per quanto concerne la quantificazione del danno biologico e dell'inabilità temporanea assoluta – fondata sull'esame diretto del periziato, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici. In particolare, il consulente ha accertato che: “Risulta dunque dai dati dell'anamnesi, della documentazione sanitaria esibita e dell'esame obiettivo, che in data 26.8.2016 il P. veniva coinvolto in un sinistro da circolazione stradale (auto-
moto), riportando un trauma cranico con emorragia subaracnoidea, frattura del seno mascellare sinistro, danno assonale diffuso;
un grave trauma vertebro-midollare con frattura dei processi spinosi da C7 a T2, frattura da scoppio di D4, frattura della lamina posteriore del processo spinoso D5-D6 (trattato con stabilizzazione chirurgica), paraplegia immediata, pneumotorace con insufficienza respiratoria acuta post trauma. Non sono emersi precedenti anamnestici o fatti patologici successivi all'evento, tali da incidere sull'evoluzione dei postumi attualmente obiettivabili. Le
lesioni riportate hanno quindi determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di giorni 180. Residuano attualmente una condizione di paraplegia completa con impossibilità alla stazione eretta ed alla deambulazione;
alvo e vescica neurologici con necessità di cateterismo intermittente e di svuotamento del retto secondo i protocolli evacuativi;
disfunzione erettile con eiaculazione retrograda.
Residua altresì una sindrome depressiva, da ritenersi a nostro avviso stabilizzata e cronicizzante, che riconosce la propria eziopatogenesi nelle limitazioni esistenziali imposte al giovane paziente dalla propria condizione. Gli esiti disfunzionali sopra descritti, valutati complessivamente, configurano un danno biologico valutabile nella misura del 90% (novanta per cento), utilizzando come riferimento i barèmes valutativi espressi dalla Società Italiana di Medicine Legale e delle Assicurazioni. Gli esiti disfunzionali obiettivati, da considerarsi stabilizzati, non risultano ulteriormente suscettibili di miglioramento mediante terapie specifiche” (cfr. C.T.U. medico-legale depositata in data 09.08.2022). Il consulente, quindi, ha accertato che i postumi relativi all'invalidità permanente riportati dall'attore da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro Parte_1
miglioramento, incidono nella misura del 90% sulla sua complessiva validità psico- fisica. A causa di tali lesioni, il danneggiato ha altresì sofferto un'invalidità temporanea assoluta di giorni 180.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al
2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il Tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario,
pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile,
secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico
(secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato)
che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore va calcolato in € 1.459.881,63, di cui: Parte_1
a. quello permanente, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca Parte_1
del sinistro (anni 19) e dell'entità dei postumi relativi all'invalidità permanente (90%), nella misura di € 1.436.829,03;
b. quello temporaneo, per giorni 180 di invalidità temporanea assoluta, nella misura di € 23.052,60.
Rispetto al dedotto danno morale, l'attore ha altresì dedotto Parte_1
quanto segue: “deve essere osservato come le sofferenze del IG. Parte_1
conseguenti al sinistro si siano rivelate sin da subito particolarmente profonde e dolorose, tali da meritare una considerazione e quantificazione ulteriore rispetto agli usuali criteri tabellari. Ed infatti, l'investito è stato immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Gemelli dove si è dovuto innanzitutto affrontare un collasso polmonare, diretta conseguenza dell'impatto, che avrebbe altrimenti portato alla sua morte. In tali condizioni precarie ed emergenziali ha dovuto constatare l'impossibilità di muovere gli arti inferiori per poi dover apprendere la definitività di tale condizione. Non può inoltre non avere una particolare incidenza la giovane età in cui ha dovuto forzosamente accettare un radicale e drammatico cambiamento delle proprie abitudini di vita (all'epoca del fatto 18 anni). Si consideri infatti che prima di essere investito il aveva una vita relazionale Pt_1
particolarmente ampia, oltre a dedicarsi a numerose attività sportive tra le quali il pugilato, lo sci e l'equitazione: la constatazione della opposta e sconvolgente prospettiva di vita ha rappresentato quindi un'afflizione particolarmente dolorosa se si considera che è avvenuta nel pieno della sua adolescenza, in un momento che avrebbe voluto vivere e ricordare come spensierato e felice, ricco di prospettive. Il
Tribunale vorrà inoltre considerare come i concreti condizionamenti nella vita del IG.
che sono diretta conseguenza delle proprie invalidità, Parte_1
rappresenteranno una mortificazione permanente e quotidiana, oltre che un concreto ostacolo alla propria libertà ed alla vita di relazione, attesa l'impossibilità di svolgere una vita normale ed in particolare di vivere pienamente la propria sessualità e di procreare in modo naturale, il doversi relazionare con il proprio prossimo unicamente da posizione seduta, il dover organizzare la propria vita quotidiana in funzione delle invasive pratiche di evacuazione forzata e cateterismo, la necessità di dover affrontare continue barriere architettoniche, con concreti limiti nelle proprie scelte legati sia al quotidiano che alle scelte lavorative, di studio, di vacanze. Si tratta, evidentemente, di circostanze che assumono il valore di una peculiare e stringente limitazione della persona, e soprattutto determinano un dolore ed un'afflizione di cui il Parte_1 ha dovuto prendere coscienza in giovanissima età rinnovandosi ogni giorno,
circostanze che consentiranno al Tribunale di quantificare il danno tabellare nella massima misura possibile, ovvero oltre in misura pari o prossima al 90% del danno biologico risarcibile secondo i parametri tabellari del Tribunale di Roma” (cfr. pp. 10-
12 dell'atto di citazione).
Nella specie, la gravità della compromissione all'integrità psico-fisica riportata dall'attore – come constata dalla C.T.U. medico-legale espletata sulla Parte_1
sua persona (cfr. C.T.U. medico-legale depositata in data 09.08.2022) – consente di assumere, per via presuntiva, l'effettiva esistenza di una particolare sofferenza interiore patita, a seguito delle lesioni subite, in un ragazzo che ha visto la propria vita quotidiana e le proprie prospettive relazionali cambiare radicalmente, quale danno morale soggettivo autonomamente valutabile rispetto al danno biologico.
Alla luce delle considerazioni che precedono – tenuto conto dei postumi relativi all'invalidità permanente subiti dall'attore pari al 90% di incidenza Parte_1
sulla sua complessiva validità psico-fisica, della tipologia e della quantità delle sofferenze interiori patite dal medesimo in conseguenza dei postumi in questione,
nonché del range di oscillazione previsto nella tabella adottata dal Tribunale di Roma per l'anno 2023 con riguardo al danno morale soggettivo, che adotta un metodo percentuale rispetto al danno biologico accertato (ossia dal 77,95% al 69,3%, cfr.
tabella b - danno morale soggettivo) – appare equo stimare il danno morale soggettivo in un aumento del danno biologico pari al 75%.
Pertanto, la liquidazione del danno morale soggettivo corrisponde a €
1.077.621,77, pari al 75% dell'importo relativo al danno biologico di € 1.436.829,03. In conclusione, il danno non patrimoniale subito dall'attore va Parte_1
quantificato nel complessivo importo di € 2.537.503,4 – comprensivo di danno biologico (€ 1.436.829,03), danno morale soggettivo (€ 1.077.621,77) e danno da invalidità temporanea (€ 23.052,60) – che deve essere liquidato dalle parti convenute in favore di quest'ultimo nella misura del 35%, tenuto conto del concorso di colpa accertato, pari all'importo di € 888.126,19.
4. Quantificazione del danno patrimoniale
4.1. In ordine al danno emergente per le spese mediche sostenute e da sostenersi
Il consulente ha stimato congrue le spese mediche sostenute da parte attrice per il complessivo importo di € 1.504,08, così riportate in elenco: “Sono state esibite le seguenti attestazioni di pagamento, relative a spese mediche sostenute: ➢ 23.11.20: attestazione di pagamento di presidi per incontinenza di importo pari ad euro 135,08;
➢ 22.7.21: attestazione di pagamento di esame urodinamico di importo pari ad euro
150,00; ➢ 4.8.21: attestazione di pagamento di psicoterapia (8 colloqui) di importo pari ad euro 480,00; ➢ 5.8.21: attestazione di pagamento di presidi per incontinenza di importo pari ad euro 349,00; ➢ 16.10.21: attestazione di pagamento di psicoterapia
(4 colloqui) di importo pari ad euro 240,00; ➢ 7.2.22: attestazione di pagamento di esame urodinamico di importo pari ad euro 150,00. Le spese di cura sostenute appaiono congrue rispetto alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche fruite” (cfr. pp.
21-22 della C.T.U. medico-legale depositata in data 09.08.2022).
Per quanto concerne le spese mediche future che parte attrice dovrà sostenere, il consulente – anche in risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte
– ha espresso la valutazione che segue: “(…) la sottoscritta CTU ritiene che le previsioni di spesa formulate dal Dr. siano motivate non soltanto dal criterio Per_3 strettamente sanitario di prevenzione delle complicazioni, in parte inevitabili, della patologia in esame, ma anche dal recupero di ogni possibile opportunità di indipendenza e di inserimento sociale e lavorativo del giovane , che Pt_5
certamente ha un patrimonio formativo da completare e da spendere in modo produttivo nel tessuto sociale, senza gravare totalmente sul proprio nucleo familiare.
Riteniamo pertanto ragionevole attestare la previsione di spesa nella misura complessiva di Euro 1.393.553, accogliendo il dettagliato preventivo redatto dal Dr.
” (cfr. pp. 27-28 della C.T.U. medico-legale depositata in data Persona_4
09.08.2022), tenuto conto delle seguenti necessità sussistenti in capo all'attore
[...]
farmaci e ausili per l'evacuazione; ausili per la mobilità e la riabilitazione;
Pt_1
riabilitazione di mantenimento;
assistenza quotidiana in età avanzata;
psicoterapia (“La
quantificazione delle spese di cura future richiede una specifica ed articolata valutazione, considerando che i Pazienti affetti da paraplegia sono, in genere, persone giovani con elevata aspettativa di vita, vittime di infortuni stradali (…); la gestione delle funzioni biologiche quali la minzione e l'evacuazione comporta comunque, come giustamente rileva nella propria relazione il CT di Parte Attrice Dr. , Per_3
l'acquisto di due cateteri aggiuntivi rispetto ai quattro forniti dal SSN (…) sono altresì necessari farmaci lassativi non forniti dal SSN (…) Inoltre la prevenzione delle retrazioni tendinee e muscolari ed il mantenimento e potenziamento della muscolatura del tronco e degli arti superiori comporta un trattamento riabilitativo protratto per tutta la durata della vita presunta del Paziente, calcolata nella misura di 80 anni (…); auspicabile anche l'utilizzo di una carrozzina elettrica verticalizzabile per la prevenzione di artropatia degenerativa degli arti superiori da usura e per il conseguimento della stazione eretta passiva con benefici di carattere circolatorio, osseo e digestivo (…). È altresì necessario un attento percorso psicoterapeutico, necessario ad elaborare i sentimenti di dolore e frustrazione che accompagnano la condizione invalidante del Giovane, con almeno una seduta settimanale per due anni”,
cfr. C.T.U. medico-legale depositata in data 09.08.2022).
Pertanto, il totale delle spese mediche sostenute da parte attrice (€ 1.504,08) e di quelle future da sostenersi (€ 1.393.553,00) è pari a € 1.395.057,08, che deve essere liquidato dalle parti convenute in favore di quest'ultima nella misura del 35%, tenuto conto del concorso di colpa accertato, corrispondente all'importo di € 488.269,97.
4.2. In ordine al lucro cessante
4.2.1. Interessi e rivalutazione
Spetta a parte attrice anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante, che è consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1
c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente:
- a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice, posto che – trattandosi di autonoma domanda – devono essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito” (Cassazione Civile, Sez.
I, 10/05/2022, n. 14837).
In difetto di prova del maggior danno, il danno da lucro cessante appare equamente individuabile nel rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale – come nella specie – l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Inoltre, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria – una volta liquidata – assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c.
sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4.2.2. Perdita della capacità di lavoro e di guadagno L'attore ha chiesto altresì la liquidazione dell'ulteriore voce di Parte_1
danno relativa alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno conseguente alle limitazioni che gli deriveranno dalle lesioni subite.
Appare utile, in primo luogo, rammentare alcuni principi in punto di diritto che sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità e a cui deve prestarsi adesione nella presente sede per la loro capacità di individuare le caratteristiche del danno in questione e della correlata domanda:
a. “costituisce un'autonoma domanda quella concernente la liquidazione del danno patrimoniale per il lucro cessante conseguente all'invalidità (…) riportata a seguito di sinistro, già accertata e liquidata in relazione al danno non patrimoniale:
essa merita, ricorrendone i presupposti di allegazione e prova, una specifica liquidazione, anche di carattere equitativo, di cui il giudice deve dare conto nella propria motivazione” (Cass. Civ., Sez. III, sent. N.13772 del 31.05.2018);
b. non è un danno in re ipsa e va, quindi, allegato e provato nell'an e nel quantum
– sia pure a mezzo di presunzioni semplici – da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sent. N. 15031 del 06.06.2008; Cass. Civ., Sez. III, sent. N. 20321 del
20.10.2005; Cass. Civ., Sez. III, sent. N. 6291 del 18.04.2003).
Nella specie, l'attore ha dedotto che: “Le attuali condizioni del Parte_1
IG. hanno determinato una totale impossibilità di svolgere mansioni Parte_1
che comportino l'utilizzo degli arti inferiori ed una parziale impossibilità per quanto attiene l'uso degli arti superiori, essendo egli costretto a muoversi in carrozzina.
Inoltre, le conseguenze del sinistro hanno inciso negativamente anche sulle facoltà
intellettive, come conseguenza delle lesioni riportate. Queste circostanze (…) incidono sulla capacità lavorativa generica e specifica, sia sotto il profilo di perdita di chance nella scelta di un lavoro, che per quanto attiene il corretto proficuo svolgimento delle attività lavorative a cui potrà accedere. Si consideri che il IG. è stato Parte_1
investito quando ancora non aveva terminato gli studi superiori, nei quali aveva manifestato una palesa insofferenza verso lo studio, da lui vissuto come attività
eccessivamente statica. Per contro, la spiccata inclinazione verso la socialità e il carattere esuberante lo avrebbero certamente orientato verso attività dinamiche, che richiedono spostamenti, viaggi, presenza in luoghi diversi, non sempre accessibili a soggetto disabile. Ad esempio, essendo la madre del ragazzo un architetto, oggi non potrebbe più svolgere adeguatamente questa professione che, soprattutto per i professionisti più giovani, implica la presenza nei cantieri ed i sopralluoghi in aree sconnesse e non praticabili con sedia a rotelle;
allo stesso modo la professione del padre, medico pediatra, potrebbe essere svolta in modo parziale ed incompleto. E ciò
senza voler tenere conto delle limitazioni intellettive che condizionerebbero inevitabilmente i programmi di studio più lunghi e complessi, come quelli sopra citati.
Anche in considerazione di tali evidenti limiti egli ha quindi dovuto scegliere l'iscrizione alla facoltà di Lettere di Roma, con indirizzo storia dell'arte, corso di studi che in ogni caso comporta la necessità di recarsi in luoghi non sempre accessibili a soggetti disabili, come ad esempio cripte, catacombe, scavi, sia durante il percorso universitario che nel futuro lavorativo, con specifica perdita di chance all'interno delle attività che potrà svolgere e quindi con concreta diminuzione della capacità lavorativa specifica. A queste complicanze si deve inoltre aggiungere il tempo che dovrà essere impiegato per attività di cura e riabilitazione, che dovranno essere proseguite per tutta la vita, con conseguente sacrificio di tempo utile per la professione. Il Tribunale vorrà
quindi, sebbene in una proiezione futura ed in via equitativa, determinare il danno da incapacità lavorativa liquidando una specifica somma a titolo di risarcimento che tenga conto sin da ora delle gravi e future limitazioni che incideranno sulla propria capacità di produrre reddito, oltre che sulla diminuzione delle aspettative di una realizzazione professionale. Seppure in via equitativa, non essendovi allo stato parametri economici di riferimento per un futuro studente, si potrà muovere da un ideale stipendio medio di Roma netto, 28.569 Euro annui mensilità, considerando da un lato le oggettive maggiori difficoltà di eseguire le prestazioni lavorative in condizioni serene ed ottimali, e dall'altro i potenziali limiti alla realizzazione di una carriera lavorativa che possa portare ad un incremento dei guadagni. Può quindi rappresentare un valido parametro la quantificazione di un terzo dello stipendio dell'Italia centrale, ovvero 28.569,00 Euro, da moltiplicarsi per 47 anni, come aspettativa di lavoro, per un totale che ammonterebbe a 447.581,00 Euro” (cfr. pp. 12-
14 dell'atto di citazione).
La prospettazione dell'attore è stata contrastata dalla compagnia Parte_1
assicuratrice convenuta, che ha dedotto la circostanza per cui quest'ultimo stesse frequentando il corso di laurea in lettere, di tal che: “gli studi intrapresi sono indicativi di una propensione verso un'attività intellettuale che non sembrerebbe essere minata dalla pur grave invalidità riportata a seguito dell'incidente stradale” (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_3
Sul punto, il consulente – all'esito delle indagini peritali svolte – ha così riferito:
“La valutazione dell'incidenza delle menomazioni obiettivate sulla capacità lavorativa del P., che all'epoca dell'evento non svolgeva ancora una definita attività lavorativa, non può essere formulata che in termini proiettivi, tenendo conto anche della formazione scolastica e del contesto familiare. Il giovane paziente ha conseguito la maturità classica, è iscritto alla facoltà universitaria di Storia dell'Arte ed attualmente svolge un tirocinio pratico in un negozio di orologeria. Tali attività sono ovviamente compatibili con le limitazioni motorie delle quali il P. è portatore, ma risulta evidente il condizionamento al quale tali scelte sono state sottoposte. Appaiono in tal senso condivisibili le considerazioni già formulate dal Prof. fiduciario della Persona_5
Compagnia assicurativa , che a fronte dell'impossibilità di sintetizzare quali CP_3
attività lavorative siano consentite e quali precluse, ha giustamente considerato precluse tutte le attività che comportino la stazione eretta e l'uso degli arti inferiori
(ad esempio tutte le carriere militari e sportive, le attività che comportino lunghi spostamenti o permanenza in ambienti disagiati o igienicamente non idonei ecc.); parzialmente possibili (al 50%) le attività che comportino l'uso degli arti superiori,
contestualmente impegnati anche nella movimentazione della carrozzina ortopedica.
Tuttavia, non riteniamo ravvisabile una incidenza negativa delle menomazioni sulla possibilità di esplicare attività lavorative ad esclusivo impegno intellettivo, in considerazione della formazione umanistica del giovane Paziente e del livello culturale del nucleo familiare al quale egli appartiene” (cfr. pp. 20-21 della C.T.U. medico-legale depositata in data 09.08.2022).
Alla luce degli elementi che precedono, deve ritenersi che quello subita dall'attore sia stata una compromissione della capacità lavorativa Parte_1
generica, tenuto conto: per un verso, del fatto che quest'ultimo al momento del sinistro era ancora alle scuole superiori e non aveva, quindi, intrapreso alcun percorso di studi universitari o di avvio professionale di alcun genere (cfr. in questo senso: Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 35663 del 21.12.2023, “Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività
lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto.”, così in massima ufficiale); per altro verso, in ragione dell'entità della compromissione, che supera di gran lunga la percentuale orientativa indicata dalla giurisprudenza di legittimità quale possibilità di stimare l'esistenza di un impatto della lesione subita sul solo danno biologico (cfr. in tema: Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16628
del 12.06.2023, “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”, così in massima ufficiale).
Si tratta, nella sostanza, di risarcire un danno da perdita di chance legata alla perdita della possibilità di espletare attività lavorativa (cfr. in argomento: Cass. Civ., Sez. III,
ord. n. 26641 del 15.09.2023, “In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”, così in massima ufficiale).
Ciò premesso, in ordine alla determinazione dell'importo da liquidarsi, deve in primo luogo rilevarsi che il danno in questione comprende tanto la perdita subita,
quanto il mancato guadagno e, se liquidato sottoforma di capitale – in luogo che con rendita ex art. 2057 c.c. –, va liquidato moltiplicando: “il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione)
per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione”, con la precisazione che: “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché
aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano”
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20615 del 14.10.2015; confermata anche dalle successive:
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10499 del 28.04.2017; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 18093
del 31.08.2020; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9002 del 21.03.2022). Premesso quanto precede, deve in questa sede optarsi per la liquidazione del danno sottoforma di capitale, e ciò tenuto conto del rapporto fra la parte danneggiata e l'assicurazione, che è per sua natura destinato ad esaurirsi all'esito del giudizio.
In ragione del contesto di verificazione del danno in questione – ossia la circolazione stradale – quanto alla base di calcolo giova richiamare quanto previsto dall'art. 137 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (…). In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”.
Nella specie, l'attore non ha offerto elementi di prova atti a Parte_1
provare quanto dedotto in ordine alle inclinazioni ad attività dinamiche e sociali, in uno all'assunta refrattarietà allo studio, tanto più a fronte delle contestazioni operate nella comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicuratrice convenuta (cfr. pag.
13 della comparsa di costituzione e risposta di , né Controparte_3
ha prodotto le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., omettendo – quindi –
di prendere posizione in ordine alle contestazioni in questione.
Pertanto, in difetto di elementi atti a fornire dati su cui effettuare una valutazione maggiormente articolata, deve prendersi come riferimento l'indicato dato normativo del triplo della pensione sociale. Con riguardo ai coefficienti per procedere alla capitalizzazione, tenuto conto dell'esigenza di avvalersi di criteri che siano il più possibile aderenti alla durata di vita media della persona all'attualità, si stima di dover fare ricorso al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2016, recante: “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016.
Nella specie, in ordine al quantum dell'ulteriore voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno da liquidarsi in favore dell'attore
[...]
rileva quanto segue: Pt_1
1. con riguardo alla base di calcolo:
1.1. posto che per l'anno 2024 la pensione sociale è pari a € 534,41, la base di calcolo lorda è di € 20.841,99 (ossia: € 534,41 × 13 mensilità × 3);
1.2. posto altresì che per l'anno 2024 l'imposizione fiscale su tale fascia di reddito è del 25,63% (ossia: aliquota IRPEF 23%; addizionale Regione Lazio 1,73%; addizionale Comune di Roma 0,9%), la base di calcolo netta è di € 15.500,19 (ossia: €
20.841,99 - € 5.341,80);
2. con riguardo al coefficiente di capitalizzazione:
2.1. trattandosi di infortunio verificatosi in data posteriore all'anno 2000 (sinistro stradale verificatosi in data 26.08.2016) e tenuto conto del grado di menomazione dell'inabile accertato nella presente sede (pari al 90%), deve prendersi a riferimento la
Tavola 4 (“Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario “D.B.”, grado
61%-100%”);
2.2. tenuto altresì conto dell'età dell'infortunato alla data del calcolo (di anni 27, età arrotondata per eccesso poiché il periodo frazionato della stessa supera i 6 mesi,
come indicato a pag. 3 delle “Istruzioni per l'uso delle tavole dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili ed a superstiti”, sub Allegato 2) e valutato di doversi applicare la cd. antidurata (di anni 8, consistente nel tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita, corrispondente alla data del sinistro stradale verificatosi il
26.08.2016, e la data del calcolo), come prevista nella Tavola 3 – sebbene con riguardo al “Regime indennitario “D.B.”, gradi di inabilità dal 16% al 60%” – poiché maggiormente confacente al caso di specie, stante il rilevante lasso di tempo trascorso tra il presente calcolo e la decorrenza della rendita da capitalizzarsi, deve individuarsi il coefficiente di capitalizzazione in 31,8304.
Pertanto, l'ulteriore voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno da liquidarsi in favore dell'attore è da quantificarsi in € Parte_1
493.377,24 (ossia: € 15.500,19 × 31,8304).
Infine, va considerata l'incidenza delle limitazioni derivanti dalle lesioni subite dall'attore sulla sua capacità di lavoro, che va individuata in misura Parte_1
coincidente con i postumi relativi all'invalidità permanente dello stesso, pari al 90% della sua complessiva validità psico-fisica, tenuto conto che per il consulente non è
stato possibile formulare una valutazione univoca sul punto, che non fosse espressa in termini meramente proiettivi, poiché l'attore all'epoca in cui si era Parte_1
verificato il sinistro ancora non stava svolgendo alcuna attività lavorativa, né era già
indirizzato verso uno specifico percorso professionale (“La valutazione dell'incidenza delle menomazioni obiettivate sulla capacità lavorativa del P., che all'epoca dell'evento non svolgeva ancora una definita attività lavorativa, non può essere formulata che in termini proiettivi”, cfr. pag. 20 della C.T.U. medico-legale depositata in data 09.08.2022), ponendosi tale misura di invalidità permanente quale unico dato univocamente accertato.
Pertanto, tenuto conto del fatto che la capacità di lavoro dell'attore
[...]
non veniva dallo stesso integralmente persa, bensì menomata del 90%, appare Pt_1
equo quantificare la voce di danno in commento in € 444.039,51 (ossia il 90% di €
493.377,24).
4.2.3. Sulla necessità di scomputare gli importi percepiti dall' per CP_6
l'invalidità permanente dalla quantificazione del danno patrimoniale
Occorre, a questo punto, tenere conto che la previsione di cui all'art. 1223 c.c.
sancisce il principio per cui il risarcimento del danno deve ricomprendere la perdita subita dal danneggiato, nonché il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, dovendosi – al contempo – tenere in considerazione gli eventuali vantaggi percepiti dallo stesso danneggiato e collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica.
Ciò in quanto laddove non si tenessero in considerazione le poste positive derivate dal fatto dannoso: “il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico” (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.
3507 del 11.07.1978).
Tale principio è stato espressamente considerato applicabile – previa capitalizzazione
– anche all'importo percepito dal danneggiato dall' a titolo di pensione di inabilità CP_6
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4734 del 19.02.2019, secondo cui: “La compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento danni da sinistro stradale con la pensione di invalidità riconosciuta dall' il quale ha diritto di agire in surroga nei CP_6 confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore;
al danneggiato spetta il solo danno differenziale ossia quello non coperto dall'indennizzo”), secondo un meccanismo per cui la detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito va effettuata dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente se il beneficio sia causalmente giustificato in funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, in grado di evitare che quanto erogato al danneggiato si traduca in un vantaggio ingiustificato (nello stesso senso, Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 16580 del 20.06.2019: “Le somme che l'ente gestore di assicurazione sociale – nella specie, l' – abbia liquidato al danneggiato a titolo di rendita per CP_6
l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al medesimo danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto”, così in massima ufficiale).
Nella specie, in relazione al sinistro occorso in data 26.08.2016, l eroga CP_6
mensilmente in favore dell'attore a titolo di pensione di inabilità - Parte_1
invalidi civili totali l'importo di € 735,05, derivante dalla somma della pensione di inabilità e delle maggiorazioni applicate (cfr. comunicazione PEC pervenuta dall CP_6
in data 03.07.2024).
Al fine di rendere omogenee le unità di grandezze, appare poi necessario procedere alla capitalizzazione anche di tale importo, tenuto conto di quanto segue:
1. con riguardo alla base di calcolo: considerato l'importo di € 735,05 mensili, che moltiplicato per tredici mensilità è pari a € 9.555,65, esclusa l'imposizione fiscale trattandosi di pensione di inabilità - invalidi civili totali, l'importo netto da porre a base di calcolo è di € 9.555,65; 2. con riguardo al coefficiente di capitalizzazione: prendendo a riferimento la medesima Tavola 3 innanzi citata al fine di considerare la cd. antidurata per le ragioni già esposte, il coefficiente di capitalizzazione è pari a 31,8304.
Pertanto, l'importo capitalizzato della rendita percepita dall' è pari a € CP_6
304.160,16 (ossia: € 9.555,65 × 31,8304).
In conclusione, l'ulteriore voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno subita dall'attore va quantificato nell'importo di Parte_1
€ 139.879,35 (ossia: € 444.039,51 - € 304.160,16), che deve essere liquidato dalle parti convenute in favore di quest'ultimo nella misura del 35%, tenuto conto del concorso di colpa accertato, pari all'importo di € 48.957,77.
Solo per completezza, deve rilevarsi che non osta alla conclusione che precede la lieve ed eventualmente stabilizzata diminuzione della maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità erogata dall' per come potrebbe emergere dalla missiva allegata in CP_6
uno alla comparsa conclusionale depositata l'08/10/2024 da parte attrice. Invero, anche a prescindere da considerazioni in ordine alla tempestività della produzione in giudizio di detto documento, trattandosi di liquidazione equitativa del danno la misura marginale della diminuzione non incide sulla liquidazione complessiva del danno come innanzi motivata.
Infine, deve rilevarsi come l'importo erogato mensilmente dall' in favore CP_6
dell'attore a titolo di indennità di accompagnamento - invalidi civili Parte_1
totali, pari a € 531,76 mensili (cfr. comunicazione PEC pervenuta dall' in data CP_6
03.07.2024), non debba essere scomputato dall'importo relativo alla richiesta risarcitoria, tenuto conto della diversa funzione assolta rispetto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno (cfr. in argomento:
Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 12567 del 22.05.2018).
5. In ordine al danno riflesso subito dal congiunto della vittima di lesioni
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno riflesso subito dal congiunto della vittima di lesioni, l'attore ha dedotto che: Parte_2
“L'incidente subito dal IG. ha coinvolto direttamente anche il IG. Parte_1
padre non convivente del ragazzo, sotto il profilo di una vera e Parte_2
propria sofferenza nel constatare le condizioni drammatiche del figlio ed il nuovo peggiore stile di vita che egli dovrà condurre. Il Tribunale vorrà infatti considerare che il rapporto con il figlio è rimasto vivo e stretto nel corso di questi anni nel quali egli ha frequentato la casa del padre assiduamente, ha trascorso con lui vacanze e gite di piacere, si è confrontato in merito a questioni attinenti lo studio, l'educazione e lo sport, nel contesto di un rapporto del tutto apparificabile alla convivenza, nonostante la condizione di separazione con la moglie e poi di divorzio abbiano comportato, suo malgrado, l'uscita dall'abitazione familiare. Per quanto attiene la quantificazione del danno cd. parentale, potrà essere preso come riferimento il danno tabellare da morte che dovrà essere ribassato, tenendo conto della sopravvivenza di e Parte_1
nel contempo valorizzato in considerazione della permanenza dell'impegno legato al ruolo paterno oltre che della persistenza nel tempo di un dolore, legato alle condizioni del figlio, ovviamente molto difficile da accettare ed assimilare” (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).
In relazione al danno in esame, giova richiamare le considerazioni espresse in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima,
non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è
limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere,
secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del
2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun “limite” normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova:
il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni
Unite di questa Corte (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Vanno
poi considerate distintamente le varie posizioni e valutare se sia stato individuato il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno, se dovuto” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, n. 13540 del 17.05.2023; in senso sostanzialmente analogo: Cass. Civ., Sez.
III, n. 1752 del 20.01.2023, secondo cui: “il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto
2022 n. 25541, Cass. sez. 3, 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, 24 aprile 2019 n.
11212 –, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”; più risalente, ma sempre nel medesimo senso: Cass. Civ., Sez. III, n. 16133 del 15.07.2014, secondo cui: “ex art. 2059 c.c. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili di rilevanza costituzionale: anche nelle fattispecie di danno morale opera il bilanciamento del diritto tutelato da tale norma con il principio di solidarietà — di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato —, principio che permette di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una coesistenza collettiva. L'accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi: siffatto accertamento, che, ove l'offesa non superi la minima tollerabilità o il danno sia futile, può anche escludere un risarcimento, è, come tale, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato”).
Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel presente procedimento proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto.
Nella specie, la gravità delle lesioni subite dal figlio che sono Parte_1
state valutate dal consulente nella misura del 90% con riguardo all'invalidità permanente sofferta dallo stesso (cfr. C.T.U. medico-legale depositata in data
09.08.2022) – peraltro, all'età di soli 19 anni – consente di ritenere sussistente, in via presuntiva, il danno dedotto dal padre in ragione del rapporto di Parte_2
stretta parentela intercorrente tra gli attori, rispetto al quale non rileva la mancata convivenza dei medesimi (ben potendo il legame affettivo sussistere indipendentemente dalla coabitazione), tenuto altresì conto che le parti convenute non hanno dedotto né dimostrato alcunché in ordine all'assenza del legame in questione tra gli attori e Pt_1 Parte_2
Va, pertanto, accolta la domanda avanzata da parte attrice con riguardo al dedotto danno riflesso del congiunto vittima di lesioni.
Affermata la riconoscibilità del danno in esame nel caso concreto, giova evidenziare che il Tribunale di Roma ha adottato un'apposita tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima di lesioni,
comprendente tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-
relazionale. In particolare, è stato elaborato un sistema di punteggi in funzione della relazione di parentela con il danneggiato, dell'età del danneggiato e dell'età del parente da risarcire, il cui totale va moltiplicato per il coefficiente relativo al numero di soggetti coinvolti nell'assistenza, in base al principio che gli effetti negativi sono attenuati in presenza di una pluralità di vittime secondarie.
Occorre, poi, evidenziare che il punto comprende le due diverse componenti del danno
“morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico- relazionale. Inoltre, si è ritenuto di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: un importo quantificato in € 3.474,00 (così aggiornato al 2023) per il danno relativo all'aspetto interiore e un importo compreso tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 (così aggiornato al 2023) in presenza del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto;
va aggiunto che il diritto alla seconda componente del punto può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato.
Nella specie, va rilevato che alla data del sinistro (26.08.2016) la vittima primaria aveva 19 anni, mentre il genitore aveva 46 Parte_1 Parte_2
anni (come desumibile dall'atto di citazione).
Per quanto concerne la componente del danno dinamico-relazione, essendo pacifico il riconoscimento dei sussidi pubblici per l'assistenza di Parte_1
compete l'importo di € 2.450,00, riconoscibile in favore del genitore quale obbligato all'assistenza.
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno riflesso sofferto da è quantificabile nei seguenti termini: € 145.019,52 (€ 5.924,00 x Parte_2
27,2 punti – considerando 20 punti per la relazione parentale, 9 punti per l'età del danneggiato, 5 punti per l'età del parente da risarcire, nonché un coefficiente collegato al numero dei soggetti tenuti all'assistenza per legge pari a 0,8 – x 90%), che deve essere liquidato dalle parti convenute in favore di quest'ultimo nella misura del 35%, tenuto conto del concorso di colpa accertato, pari all'importo di € 50.756,83.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese della
C.T.U. medico-legale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro stradale verificatosi in Roma,
all'incrocio tra Via Trionfale e Via Prisciano, in data 26.08.2016, è ascrivibile al 65% all'attore , conducente del motociclo Honda SH 125 tg. DE94295, Parte_1
e al restante 35% alla convenuta , conducente dell'autovettura CP
Volkswagen Fox tg. EF863CP;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore , che liquida in complessivi Parte_1
€ 888.126,19, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente in favore di parte attrice, che liquida in € 488.269,97, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità di lavoro e di guadagno in favore dell'attore , che liquida in complessivi € 48.957,77, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno riflesso in favore dell'attore , che liquida in € 50.756,83, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 28.389,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese vive pari a € 1.713,00.
PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della C.T.U. medico-legale espletata.
Così deciso in Roma, il 20.12.2024
Il GIUDICE
(Lucia De Bernardin)