Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cimas Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Giuffrida 37;
contro
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Regione Siciliana Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n.3807 del 15.02.2024, in pari data comunicata alla ricorrente, con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Catania – Siracusa – Ragusa, ha riscontrato la richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica ex RD 523/1904 presentata dalla società ricorrente con pec del 19.04.2023, assunta al n. 7762/AdB di protocollo, relativamente all'intervento di realizzazione di un parcheggio a raso, denominato in progetto “Parking di Monte Po”, su aree di proprietà (site in Catania e iscritte al NCT del Comune di Catania al foglio 29), nella parte d'interesse, ovvero laddove l'Autorità ha ritenuto “venute meno” le ragioni di cui alla originaria richiesta in considerazione della diversa disposizione planimetrica di cui agli elaborati inoltrati in data 22.01.2024 (anche a seguito della precedente nota prot.n.1465 del 15.06.2023);
- di ogni altro atto e/o provvedimento, precedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale e allo stato sconosciuto, ivi comprese ove mai occorra e nei limiti d'interesse la nota prot. n.1465 del 15.06.2023 della medesima Autorità di Bacino resistente; la sua precedente nota prot. n.4532 del 15.03.2022 e la “Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 – Attività antropiche lungo i corsi d'acqua” approvata con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 77 del 03.03.2023;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CIMAS IMMOBILIARE S.R.L. il 21/10/2024:
1) dell’Ordinanza prot. n.17578 del 08.07.2024,in pari data comunicata alla ricorrente, con la quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Catania – Siracusa – Ragusa, ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 378 della legge 2248/1865, all. f), così come modificato dall’art. 1 del R.D. 1688/1921: a) la rimozione delle “gabbionate poste lungo il Vallone Acquicella identificato in catasto – nel tratto in questione – al foglio 29 p.lla 3096, al confine sud-ovest del lotto di terreno sito in Catania, via Palermo n. 643, di proprietà della CIMMAS IMMOBILIARE S.R.L.”, siccome ritenute realizzate in violazione delle disposizioni di cui al TU n. 523/1904; e b) “l’immediato ripristino delle condizioni ex ante la realizzazione delle gabbionate…al fine di rideterminare l’originario profilo topografico in prossimità dell’argine del Vallone e le originarie condizioni di deflusso delle acque meteoriche verso il Vallone Acquicella”;
- del provvedimento dirigenziale prot. n.17644 del 09.07.2024,in pari data comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “autorizzazione idraulica unica – provvedimento di diniego”, rilasciato ai sensi del R.D. n.523/1904 con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187/2022, avuto riguardo all’Autorizzazione Idraulica Unica A.I.U. richiesta dalla ricorrente ex RD 523/1904 con nota-pec del 19.04.2023, assunta al n. 7762/AdB di protocollo, a sua volta relativa all’intervento di realizzazione di un parcheggio a raso, denominato in progetto “Parking di Monte Po”, su aree di proprietà (site in Catania e iscritte al NCT del Comune di Catania al foglio 29), nella parte d’interesse, già munito di titolo edilizio;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, precedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale e allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e della Regione Siciliana Presidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso principale e successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Autorità di Bacino resistente ha rigettato la sua istanza protesa ad ottenere l’autorizzazione idraulica unica ex r.d. n. 523/1904 per l’intervento di realizzazione di un parcheggio a raso denominato “ Parking di Monte Po ”, oltre alla successiva ordinanza di rimessione in pristino n. 17578 del giorno 8 luglio 2024.
In sostanza, l’intervento effettuato dal privato ricadrebbe, in parte, nei dieci metri della fascia di rispetto del torrente Acquicella che scorre nell’abitato di Catania.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazione resistenti patrocinate dalla difesa erariale che hanno chiesto il respingimento del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto infondati.
3. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, previo avviso reso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., come trascritto a verbale, per un possibile difetto di giurisdizione del giudice adito, la causa è passata in decisione.
Come dato avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, rientrando l’odierna controversia nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
4. Sulla giurisdizione del Tribunale anzidetto questa Sezione ha già avuto modo di delinearne i confini con la recente sentenza n. 2000/2025, ai cui contenuti si fa comunque rinvio ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo.
5. Al riguardo, va anzitutto rilevato come, per effetto dell’art. 143, r.d. n. 1975/1933, “ Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la citata disposizione ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di competenze specialistiche), quale è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tutte le controversie che riguardino, comunque, l'utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque pubbliche.
Rientrano, pertanto, nella giurisdizione di tale Tribunale specializzato tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che direttamente incide sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; id. sent. 25 ottobre 2013, n. 24154; in questo senso, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552).
La giurisprudenza amministrativa, poi, avuto riguardo proprio ai provvedimenti di diniego dell’autorizzazione idraulica in sanatoria di opere realizzate in asserita violazione dell’art. 96, lett. f), del r.d. n. 523/1904, che vieta, in modo assoluto, costruzioni a distanza inferiore a dieci metri dagli argini o dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua, ha avuto modo di precisare come “ In materia di opere realizzate nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le controversie relative ai provvedimenti che incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque appartengono alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del R.D. n. 1775/1933, e non alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale giurisdizione si estende ai provvedimenti di diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria per opere realizzate in violazione dell'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, che vieta in modo assoluto la costruzione di fabbriche a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini o dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua. Il divieto di costruzione nella fascia di rispetto idraulica ha carattere legale e inderogabile, essendo finalizzato non solo ad assicurare lo sfruttamento delle acque demaniali, ma soprattutto a garantire il libero deflusso delle acque nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Le opere realizzate in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della L. 47/1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria edilizia. Restano invece devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti relativi allo sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio. La normativa locale urbanistica non può derogare al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale, che ha natura pubblicistica e carattere inderogabile a tutela del regime idraulico ” (T.A.R. Veneto, sent. n. 225/2022).
6. In definitiva, dal tenore delle disposizioni normative richiamate e dei precedenti giurisprudenziali in materia, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per declinare la giurisdizione in favore del suddetto Tribunale specializzato sui fatti di causa.
7. Per le suesposte ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.
8. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado, davanti al quale la causa potrà essere riassunta con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
EL RO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RO | RA EN |
IL SEGRETARIO