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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8273/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8273/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to JOMMI ALESSANDRO Parte_1
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv.to SALVI GABRIELE, Parte_1
dall'avv.to BRESCHI MASSIMO e dall'avv.to MURANO GIUSEPPE
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a evocato in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Firenze hiedendo di accertare che il convenuto Parte_1
è tenuto alla restituzione in favore della sorella della somma di € Parte_1
50.000,00 oltre interessi e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tale somma.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che in data 28 settembre
2012 l'attrice aveva dato in prestito al fratello € 50.000,00 e che tale somma era stata restituita dal convenuto “come restituzione prestito” e nuovamente prestata dall'attrice al fratello, come emerge dal riconoscimento di debito del 18 Ottobre 2014.
In tale scrittura, ha dichiarato al punto a) quanto segue: “La somma di Parte_1
50.000€ che aveva versato per il pagamento della metà del terreno IN e che successivamente Pt_1
1 le ho restituito come “restituzione prestito”, in realtà è rientrata in mio possesso da parte di . Pt_1
Pertanto restiamo comproprietari a metà del terreno IN”.
Ha rappresentato che il fratello aveva acquistato il diritto di proprietà esclusiva del terreno c.d. “IN” con atto ai rogiti del Notaio in data 6 ottobre 2011, Persona_1
pagandone integralmente il prezzo. Ha aggiunto che nessun atto di compravendita, o preliminare di compravendita, dal fratello alla sorella ha fatto seguito a tale atto del 6 ottobre 2011, né era contestuale, al prestito di del 28 Settembre 2012. Pt_1
Ha, dunque, precisato che il prestito era avvenuto quasi un anno dopo l'acquisto in via esclusiva da parte di in accoglimento delle richieste di quest'ultimo. Restituita la Pt_1
somma da parte del fratello, l'attrice aveva nuovamente prestato la stessa somma, come da riconoscimento di debito, ma ha evidenziato che non vi era stata alcuna datio in solutum mediante trasferimento della comproprietà del terreno, in assenza di un accordo in tal senso.
Ha, poi, rappresentato che, nel frattempo, a fronte del mancato pagamento di altro credito riconosciuto nella scrittura privata del 18 ottobre 2014, l'attrice aveva ottenuto dal
Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo n. 4653/2021, non opposto, e a cui era seguito il pagamento da parte del fratello.
In prima memoria istruttoria, ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha formulato altresì domanda in via subordinata: «- in subordinata (e non creduta) ipotesi, in cui il Tribunale rinvenga nel caso che ci occupa un mero obbligo di al trasferimento della quota del 50% del terreno di cui Parte_1
all'atto del 6.10.2011 (doc. 1) in virtù di mandato senza rappresentanza o altro titolo contrattuale, voglia il Tribunale accertare l'inadempimento a tale obbligo a fronte degli atti con cui ha Parte_1
iscritto sul terreno de quo ipoteca e il vincolo di come da narrativa (doc. 7-9) e per l'effetto CP_1
pronunciare la risoluzione del relativo contratto e condannare alla restituzione della Parte_1
somma di € 50.000 oltre interessi e risarcimento del danno da valutarsi equitativamente;
in denegata ipotesi, in cui il Tribunale ritenga che non vi sia inadempimento contrattuale e diritto alla risoluzione, accertare l'obbligo di al trasferimento della quota del 50% del terreno di Parte_1
cui all'atto del 6.10.2011 (doc. 1) e per l'effetto ai sensi dell'art. 2932 c.c. (e 1706 c.c) disporre tale trasferimento;
2 - in ulteriore subordinata (e non creduta) ipotesi, accertare con atto idoneo alla trascrizione, l'avvenuto trasferimento della quota del 50% del terreno di cui all'atto in data 6.10.2011(doc.1) da parte di
[...]
alla sorella e la proprietà di quest'ultima per la quota del 50%; Parte_1
- in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria;
in contestata e denegatissima ipotesi ridurre
l'importo dei crediti azionati a fronte di quanto dedotto in narrativa sub 2 lett ii); ».
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Parte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e ha formulato domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha contestato la ricostruzione in fatti, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e ha altresì eccepito la compensazione del credito dell'attrice con il maggior credito vantato dal convenuto.
Quanto alla domanda formulata dall'attrice in via principale, parte convenuta ha dedotto che nella scrittura privata non vi era alcun riconoscimento del debito in favore della sorella al punto a), ma soltanto il riconoscimento di un diverso importo di cui al punto c), integralmente corrisposto in favore dell'attrice in forza del decreto ingiuntivo n.
4653/2021 emesso dal Tribunale di Firenze.
Né l'asserito credito è provato dal doc. 2 di parte attrice, in quanto l'estratto conto prodotto presenta al giorno 28 settembre 2012 l'indicazione una “disposizione di giroconto
(stessa banca) prestito”, dove non è indicato né il soggetto beneficiario né il conto corrente di accredito. Non risulta, dunque, provato, per il convenuto, per la disposizione bancaria sia avvenuta in favore di tenuto altresì conto che il giroconto bancario Parte_1
è il trasferimento di soldi tra due conti intestati allo stesso soggetto.
Ha pure eccepito la prescrizione del credito dedotto dall'attrice, in quanto le somme le somme asseritamente prestate dalla sorella “per” l'acquisto di detto terreno avrebbero dovuto essere necessariamente state corrisposte prima del rogito, e dunque prima del 6 ottobre 2011. Ne consegue che il preteso credito era già prescritto alla data della diffida formulata il 12 ottobre 2021.
Ha infine eccepito l'inammissibilità delle domande proposte in via subordinata nella prima memoria istruttoria in quanto domande nuove non formulate in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta.
3 Quanto alla domanda riconvenzionale e all'eccezione di compensazione formulata, parte convenuta ha rappresentato che per molti anni aveva sostenuto, in via esclusiva, spese per la conservazione, la manutenzione e l'uso del compendio immobiliare, Villa Buonamici in via Montebeni 9-11, nel comune di Fiesole (Firenze), tuttora in comproprietà con la sorella.
Ha rappresentato di essere creditore di € 610.634,86, pari alla metà delle spese dallo stesso anticipate per i lavori sui beni comuni, nonché dell'ulteriore importo, da accertarsi in corso di causa, pari alla metà del costo sostenuto per le utenze domestiche nel periodo 2000-
2014 e per il personale domestico della villa nel periodo 2000-2015.
In particolare, si era trattato di lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dal 2000 al
2009 e per i quali, non essendo più disponibile documentazione contabile, aveva prodotto perizia tecnica che ha quantificato gli interventi eseguiti.
Ha inoltre richiesto il rimborso delle utenze, evidenziando che la villa e gli immobili pertinenziali non dispongono tuttora di contatori autonomi rispetto al frantoio e agli uffici dell'impresa agricola. Anche in questo caso, il convenuto ha fatto stimare da un perito il fabbisogno energetico e i consumi annuali.
Infine, ha richiesto il rimborso della metà dei compensi del personale domestico addetto alla villa dal 2007 al 2015.
Ha fin da subito precisato che, in riferimento a tali crediti, non si era compiuta la prescrizione, poi eccepita dall'attrice, poiché la prescrizione dei crediti di un comunista nei confronti dell'altro inizia a decorrere solo dal momento della divisione del bene.
Parte attrice si è, infatti, difesa dalla domanda riconvenzionale di Parte_1
eccependo che i crediti dedotti sono inesistenti, in quanto sono state compiute spese non autorizzate e unicamente funzionali all'attività agricola di e in ogni caso Parte_1
tali crediti sono prescritti.
Parte attrice ha evidenziato che fratello e sorella sono comproprietari del complesso immobiliare in virtù di atto di divisione ereditaria del 8 febbraio 1999, ma che l'attrice vive e lavora a Roma, mentre il convenuto vive a Firenze. Quindi, le spese dedotte sono da ricondursi pressoché integralmente al convenuto o all'azienda agricola di cui è proprietario.
4 Ha contestato la genericità della perizia tecnica relativa ai lavori di conservazione della
Villa, nonché non verificabile in quanto i lavori sono stati eseguiti 20 anni prima della perizia. Ha sottolineato che il convenuto non ha offerto alcuna prova documentale degli asseriti lavori svolti, non avendo prodotto alcun contratto, stato di avanzamento lavori, fattura o contabile bancaria dei pagamenti nonostante l'asserita importanza economica di tali lavori.
Ha parimenti contestato la perizia di parte a firma dell'ing. sostenendo che gli Per_2
importi delle fatture siano riferibili prevalentemente all'attività agricola di e che, Pt_1
comunque, le utenze sono utilizzate esclusivamente dal fratello.
Anche in riferimento alla richiesta di rimborso per le spese del personale della Villa, ha replicato che si trattava di lavoratori alle dipendenze del solo fratello, che era l'unico beneficiario delle prestazioni lavorative.
Con ordinanza del 9 Marzo 2023 è stato disposto il mutamento in rito ordinario di cognizione.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza.
******
1. La domanda attorea
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento.
1.1 Parte attrice chiede l'accertamento del diritto di restituzione della somma di €
50.000,00 data in prestito, rectius mutuo, al fratello e la condanna al pagamento di Pt_1
tale somma, il cui debito sarebbe già stato riconosciuto dal convenuto con scrittura privata del 18 ottobre 2014.
Il convenuto ha contestato la dazione della somma in prestito, rilevando che il primo prestito del 28 settembre 2012 era successivo all'acquisto del terreno cd. IN (6 ottobre
2011), e che nell'atto del 18 ottobre 2014 non vi era riconoscimento di debito alla lett. a), essendo lo stesso circoscritto alla sola lett. c).
In riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, proposta dal convenuto sulla scorta della ricostruzione per cui l'asserito prestito, concesso dall'attrice quale contributo per il pagamento del terreno acquistato da dovrebbe essere necessariamente Controparte_2
5 anteriore alla data del 6 ottobre 2011, poiché la compravendita è avvenuta con pagamento integrale del prezzo da parte di questa è da rigettarsi. Parte_1
1.2 Occorre precisare il titolo sulla base del quale l'attrice propone la domanda nel presente giudizio. Parte attrice afferma che il 28 settembre 2012 ha concesso il primo prestito, poi restituito, precisando che lo stesso è avvenuto successivamente all'acquisto, a seguito del sollecito del fratello. Aggiunge che tale somma di € 50.000,00 è stata nuovamente concessa al fratello che ne ha riconosciuto il debito. Pt_1
Dunque, parte attrice fa valere quale titolo dell'asserito credito il secondo prestito al fratello, richiamato nell'atto unilaterale del 18 ottobre 2014, sottoscritto dal convenuto e non disconosciuto.
1.3 Nessuna prescrizione, pertanto, è maturata, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è del 12 ottobre 2021 (diffida di pagamento), mentre il primo prestito è del 28 settembre 2012 e il secondo è necessariamente avvenuto in data successiva.
1.4 Anche l'ulteriore difesa del convenuto relativa all'indicazione di “giroconto”, proprio di operazioni tra conti correnti intestati al medesimo soggetto, non coglie nel segno, considerato che la disposizione si riferisce al primo mutuo, pacificamente adempiuto e restituito, mentre l'oggetto della domanda è la seconda dazione di denaro.
Peraltro, ad abundantiam, si evidenzia che con doc. 22 e 23 l'attrice ha provato il primo mutuo al fratello, producendo l'e-mail con cui ha chiesto la disposizione del bonifico con causale “prestito” e la contabile autenticata dalla Banca, dalla quale risulta bonificata la somma di € 50.000,00 in favore di Parte_1
1.5 Venendo, dunque, alla scrittura privata del 18 ottobre 2014, risulta dirimente la corretta qualificazione giuridica della dichiarazione di cui alla lett. a) quale confessione stragiudiziale.
Si rammenta che «la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte» (art. 2730 c.c.) e che, nel delinearne la differenza dalle promesse unilaterali ex art. 1988 c.c., la giurisprudenza di legittimità chiarisce che «la promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono dalla confessione in quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese a impegnare il promittente
6 all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza […]» (da ultimo, Cass. n. 22588/2020).
1.5.1 Avuto riguardo al tenore letterale della scrittura (lett. a): “La somma di 50.000€ che
aveva versato per il pagamento della metà del terreno e che successivamente le ho restituito Pt_1 CP_2
come “restituzione prestito”, in realtà è rientrata in mio possesso da parte di . Pt_1
Pertanto restiamo comproprietari a metà del terreno ), si ritiene che tale dichiarazione di CP_2
costituisca una dichiarazione di scienza di fatti sfavorevoli, ossia il rientro in Pt_1
possesso di una somma di denaro da restituire, senza che emerga l'assunzione di un impegno da parte del dichiarante alla restituzione della somma.
1.5.2 Ne deriva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., che tale confessione stragiudiziale forma piena prova contro colui che l'ha fatta, ossia l'odierno convenuto. Il valore di prova legale della confessione, dunque, costituisce vincolo per il giudice alla verità dei fatti che formano oggetto della confessione.
Peraltro, anche a non voler considerare la confessione come fatta direttamente all'odierna attrice, nonostante la stessa fosse in possesso della dichiarazione che infatti ha prodotto (doc. 3), all'esito del libero apprezzamento da parte del giudice circa la dichiarazione confessoria (art. 2735 comma 1 c.c.), si giungerebbe alla medesima conclusione: il convenuto ha chiaramente inteso dichiarare il fatto a sé sfavorevole di essere rientrato in possesso della somma di denaro prestata.
1.6 Va quindi richiamato il granitico principio di diritto per cui, in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15677/2009).
Poiché si deve ritenere provata la sussistenza del diritto di credito vantato dall'attrice per le considerazioni già svolte, mentre il convenuto non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento o, comunque, dell'estinzione dell'obbligazione, deve essere accertato il
7 diritto di credito di con la conseguente condanna del convenuto al Parte_1
pagamento di € 50.000,00 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della domanda.
1.7 L'accoglimento della domanda in via principale comporta l'assorbimento delle domande subordinate quali nuove domande proposte in sede di memoria n.1 ex art. 183 comma 6 c.p.c..
2. La domanda riconvenzionale
Deve essere invece rigettata, per i motivi di seguito illustrati, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
2.1 Trattasi, innanzitutto, di domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna alla restituzione della metà delle spese sostenute per la manutenzione e per il godimento del bene immobile di cui le due controparti sono comproprietarie.
A ben vedere, una domanda la cui causa debendi è distinta da quella su cui si fonda la domanda principale, in quanto fondata sulla comunione ordinaria del complesso immobiliare Villa Buonamici in via Montebeni 9-11, nel comune di Fiesole (Firenze), e non sul mutuo.
Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza prevalente ritiene che, in caso di competenza del
Giudice adito anche sulla domanda riconvenzionale, come nella fattispecie concreta, la stessa possa ritenersi ammissibile, anche qualora sia basata su un titolo non dipendente da quello fatto valere in via principale, ma avente con esso un collegamento obiettivo, tale da rendere opportuno il simultaneus processus (ex multis Cass. n. 533/2020).
Nel caso di specie, si ravvisa il collegamento obiettivo, dato che, sebbene i due distinti rapporti siano fondati su titoli diversi, intercorrono tra le medesime parti, seppure con simmetriche posizioni di debito/credito.
2.2 La domanda riconvenzionale, alla stregua delle allegazioni del convenuto, deve essere ricondotta a una domanda di rimborso spese, ex art. 1110 c.c., sostenute per il mantenimento e la conservazione del complesso immobiliare di cui sono comproprietari.
Così inquadrata la domanda, è opportuno richiamare gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali per cui «in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, vanno tenute distinte quelle per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che
8 duri a lungo senza deteriorarsi (quali, nella specie, le spese per l'acqua occorrente per la irrigazione del giardino ), dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire ( quali, nella specie, le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per l'acqua potabile). Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso.
Relativamente alle spese per il godimento, le quali, invece, debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri partecipanti alla comunione» (Cass. n.
11747/2003, conforme Cass. n. 253/2013, in parte motiva Cass. n. 7763/2012).
2.3 Circa la prescrizione degli asseriti crediti del comunista odierno convenuto, eccepita dall'attrice, si precisa che la stessa non si ravvisa. Difatti, «in tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, nè circa
l'ammontare nè circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacchè,
è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui
è debitore verso i condividenti» (Cass. n. 2954/2005, conformi Cass. n. 16700/2015, Cass. n.
21906/2021).
2.4 Alla luce del richiamato principio di diritto, pertanto, deriva che né la richiesta di rimborso per le spese sostenute per le utenze né quella di rimborso delle spese per i collaboratori domestici della villa possano essere accolte.
Esse sono, difatti, spese sostenute per il godimento soggettivo della cosa comune da parte del convenuto Parte_1
9 Si evidenzia che l'attrice ha eccepito di non vivere nella Villa di Parte_1
Fiesole, tornandovi solo saltuariamente, ma di vivere e lavorare a Roma. Per quanto tale allegazione non costituisca fatto notorio, come dedotto dall'attrice, e non sia prova ammissibile di tale circostanza il mero inserimento di un link informatico a pagina
Wikipedia, tuttavia, tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non specificamente contestata dal convenuto.
Peraltro, si aggiunga pure che è circostanza incontestata la conduzione di attività imprenditoriale agricola da parte di in tale complesso immobiliare. Parte_1
In secondo luogo, si rileva che, relativamente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori domestici, il convenuto si è limitato ad allegare che tale personale fosse stato assunto quale collaboratore domestico della Villa. A fronte della contestazione dell'attrice, in conseguenza del difetto di produzione documentale circa il contratto di lavoro dipendente effettivamente svolto, non potrebbe neanche dirsi provato che tali soggetti fossero collaboratori domestici a vantaggio del bene in comunione.
2.5 Invece, le spese per i lavori di ristrutturazione e manutenzione, asseritamente sostenute in via univoca da rientrano astrattamente nel novero delle Parte_1
spese di conservazione della cosa comune.
Tuttavia, affinché possa operare il disposto normativo dell'art. 1110 c.c., è necessaria la sussistenza del requisito della “trascuranza degli altri partecipanti”.
In particolare, la giurisprudenza ha più volte chiarito che «In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi
o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta
10 inerzia che della necessità dei lavori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione» (Cass. n. 5465/2022).
Nel caso di specie, il convenuto non ha assolto a tale onere probatorio per plurimi motivi.
2.5.1 In primo luogo, le pretese ristrutturazioni e migliorie sono state addotte in modo del tutto generico sia in riferimento ai lavori eseguiti che al periodo di esecuzione, dunque, in modo tale da non permetterne neppure la quantificazione.
L'unica allegazione del convenuto è costituita da una perizia di parte, con sopralluoghi condotti nell'Ottobre 2022, rispetto a dedotti lavori risalenti al periodo 2000-2009. Tale perizia risulta sopravvista di qualunque documentazione fotografica, i lavori sono genericamente elencati senza alcun computo metrico degli stessi (ad es., non sono indicati i metri quadrati delle facciate su cui sarebbero stati eseguiti gli interventi o metri quadrati di materiali necessari alla sostituzione della pavimentazione).
Considerato pure che non viene allegato alla perizia di parte nessun prezzario e nessun computo metrico estimativo realizzato dal ctp, non si può ricostruire come sia giunto all'asserita cifra finale estimativa dei lavori eseguiti.
In assenza di una qualunque documentazione relativa ai lavori asseritamente eseguiti nel periodo 2000-2009, quali contratto di appalto o fatture dei lavori da parte delle imprese che hanno realizzato le asserite opere, non si può neanche considerare provato che quanto constatato dal perito nel sopralluogo del 2022 fosse riconducibile ai lavori dedotti e asseritamente pagati in via univoca dal convenuto.
Difatti, la CTU non è mezzo suppletivo dell'onere probatorio gravante sulla parte, tanto che la mancanza di produzione documentale in tale giudizio è tale da rendere la richiesta
CTU esplorativa.
Si rammenta che «in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire
11 la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso
a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al CTU anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati» (Cass. n. 7181/2003; Cass. n. 5422/2002; si veda, altresì, la successiva
Cass. n. 3191/2006).
Si conferma pure l'ordinanza del 19 gennaio 2024 in ordine al rigetto dell'istruttoria testimoniale, in quanto i capitoli di prova sono inammissibili per essere stati articolati in via generica, valutativa o in riferimento a circostanze provabili per tabulas.
2.5.2 Al difetto di soddisfazione dell'onere probatorio circa le lavorazioni fatte eseguire, si aggiunga pure il difetto di prova della necessità dei lavori e dell'interpello dell'altra comproprietaria all'esecuzione dei lavori nonché della sua inerzia quale presupposto del diritto al rimborso ex art. 1110 c.c.
A fronte della contestazione dell'attrice, difatti, il convenuto non ha soddisfatto l'onere probatorio su di esso incombente.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di parte attrice deve essere accolta, accertando il diritto di credito dell'attrice, e il convenuto essere condannato al pagamento di € 50.000,00 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo.
Deve essere, invece, respinta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per difetto dei presupposti giuridici di accoglimento della stessa e difetto di soddisfazione dell'onere probatorio su di esso incombente.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (decisum pari ad € 50.000,00),
12 operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- ACCERTA il diritto di credito di € 50.000,00, oltre interessi, di
[...]
ei confronti di Parte_1 Parte_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 50.000,00, oltre interessi dalla data della domanda Parte_1
sino al saldo come in parte motiva;
- RESPINGEla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a he si liquidano complessivamente in Parte_1
€ 6.893,60, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 545,00.
Firenze, 13 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8273/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to JOMMI ALESSANDRO Parte_1
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv.to SALVI GABRIELE, Parte_1
dall'avv.to BRESCHI MASSIMO e dall'avv.to MURANO GIUSEPPE
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a evocato in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Firenze hiedendo di accertare che il convenuto Parte_1
è tenuto alla restituzione in favore della sorella della somma di € Parte_1
50.000,00 oltre interessi e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tale somma.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che in data 28 settembre
2012 l'attrice aveva dato in prestito al fratello € 50.000,00 e che tale somma era stata restituita dal convenuto “come restituzione prestito” e nuovamente prestata dall'attrice al fratello, come emerge dal riconoscimento di debito del 18 Ottobre 2014.
In tale scrittura, ha dichiarato al punto a) quanto segue: “La somma di Parte_1
50.000€ che aveva versato per il pagamento della metà del terreno IN e che successivamente Pt_1
1 le ho restituito come “restituzione prestito”, in realtà è rientrata in mio possesso da parte di . Pt_1
Pertanto restiamo comproprietari a metà del terreno IN”.
Ha rappresentato che il fratello aveva acquistato il diritto di proprietà esclusiva del terreno c.d. “IN” con atto ai rogiti del Notaio in data 6 ottobre 2011, Persona_1
pagandone integralmente il prezzo. Ha aggiunto che nessun atto di compravendita, o preliminare di compravendita, dal fratello alla sorella ha fatto seguito a tale atto del 6 ottobre 2011, né era contestuale, al prestito di del 28 Settembre 2012. Pt_1
Ha, dunque, precisato che il prestito era avvenuto quasi un anno dopo l'acquisto in via esclusiva da parte di in accoglimento delle richieste di quest'ultimo. Restituita la Pt_1
somma da parte del fratello, l'attrice aveva nuovamente prestato la stessa somma, come da riconoscimento di debito, ma ha evidenziato che non vi era stata alcuna datio in solutum mediante trasferimento della comproprietà del terreno, in assenza di un accordo in tal senso.
Ha, poi, rappresentato che, nel frattempo, a fronte del mancato pagamento di altro credito riconosciuto nella scrittura privata del 18 ottobre 2014, l'attrice aveva ottenuto dal
Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo n. 4653/2021, non opposto, e a cui era seguito il pagamento da parte del fratello.
In prima memoria istruttoria, ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha formulato altresì domanda in via subordinata: «- in subordinata (e non creduta) ipotesi, in cui il Tribunale rinvenga nel caso che ci occupa un mero obbligo di al trasferimento della quota del 50% del terreno di cui Parte_1
all'atto del 6.10.2011 (doc. 1) in virtù di mandato senza rappresentanza o altro titolo contrattuale, voglia il Tribunale accertare l'inadempimento a tale obbligo a fronte degli atti con cui ha Parte_1
iscritto sul terreno de quo ipoteca e il vincolo di come da narrativa (doc. 7-9) e per l'effetto CP_1
pronunciare la risoluzione del relativo contratto e condannare alla restituzione della Parte_1
somma di € 50.000 oltre interessi e risarcimento del danno da valutarsi equitativamente;
in denegata ipotesi, in cui il Tribunale ritenga che non vi sia inadempimento contrattuale e diritto alla risoluzione, accertare l'obbligo di al trasferimento della quota del 50% del terreno di Parte_1
cui all'atto del 6.10.2011 (doc. 1) e per l'effetto ai sensi dell'art. 2932 c.c. (e 1706 c.c) disporre tale trasferimento;
2 - in ulteriore subordinata (e non creduta) ipotesi, accertare con atto idoneo alla trascrizione, l'avvenuto trasferimento della quota del 50% del terreno di cui all'atto in data 6.10.2011(doc.1) da parte di
[...]
alla sorella e la proprietà di quest'ultima per la quota del 50%; Parte_1
- in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria;
in contestata e denegatissima ipotesi ridurre
l'importo dei crediti azionati a fronte di quanto dedotto in narrativa sub 2 lett ii); ».
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Parte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e ha formulato domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha contestato la ricostruzione in fatti, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e ha altresì eccepito la compensazione del credito dell'attrice con il maggior credito vantato dal convenuto.
Quanto alla domanda formulata dall'attrice in via principale, parte convenuta ha dedotto che nella scrittura privata non vi era alcun riconoscimento del debito in favore della sorella al punto a), ma soltanto il riconoscimento di un diverso importo di cui al punto c), integralmente corrisposto in favore dell'attrice in forza del decreto ingiuntivo n.
4653/2021 emesso dal Tribunale di Firenze.
Né l'asserito credito è provato dal doc. 2 di parte attrice, in quanto l'estratto conto prodotto presenta al giorno 28 settembre 2012 l'indicazione una “disposizione di giroconto
(stessa banca) prestito”, dove non è indicato né il soggetto beneficiario né il conto corrente di accredito. Non risulta, dunque, provato, per il convenuto, per la disposizione bancaria sia avvenuta in favore di tenuto altresì conto che il giroconto bancario Parte_1
è il trasferimento di soldi tra due conti intestati allo stesso soggetto.
Ha pure eccepito la prescrizione del credito dedotto dall'attrice, in quanto le somme le somme asseritamente prestate dalla sorella “per” l'acquisto di detto terreno avrebbero dovuto essere necessariamente state corrisposte prima del rogito, e dunque prima del 6 ottobre 2011. Ne consegue che il preteso credito era già prescritto alla data della diffida formulata il 12 ottobre 2021.
Ha infine eccepito l'inammissibilità delle domande proposte in via subordinata nella prima memoria istruttoria in quanto domande nuove non formulate in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta.
3 Quanto alla domanda riconvenzionale e all'eccezione di compensazione formulata, parte convenuta ha rappresentato che per molti anni aveva sostenuto, in via esclusiva, spese per la conservazione, la manutenzione e l'uso del compendio immobiliare, Villa Buonamici in via Montebeni 9-11, nel comune di Fiesole (Firenze), tuttora in comproprietà con la sorella.
Ha rappresentato di essere creditore di € 610.634,86, pari alla metà delle spese dallo stesso anticipate per i lavori sui beni comuni, nonché dell'ulteriore importo, da accertarsi in corso di causa, pari alla metà del costo sostenuto per le utenze domestiche nel periodo 2000-
2014 e per il personale domestico della villa nel periodo 2000-2015.
In particolare, si era trattato di lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dal 2000 al
2009 e per i quali, non essendo più disponibile documentazione contabile, aveva prodotto perizia tecnica che ha quantificato gli interventi eseguiti.
Ha inoltre richiesto il rimborso delle utenze, evidenziando che la villa e gli immobili pertinenziali non dispongono tuttora di contatori autonomi rispetto al frantoio e agli uffici dell'impresa agricola. Anche in questo caso, il convenuto ha fatto stimare da un perito il fabbisogno energetico e i consumi annuali.
Infine, ha richiesto il rimborso della metà dei compensi del personale domestico addetto alla villa dal 2007 al 2015.
Ha fin da subito precisato che, in riferimento a tali crediti, non si era compiuta la prescrizione, poi eccepita dall'attrice, poiché la prescrizione dei crediti di un comunista nei confronti dell'altro inizia a decorrere solo dal momento della divisione del bene.
Parte attrice si è, infatti, difesa dalla domanda riconvenzionale di Parte_1
eccependo che i crediti dedotti sono inesistenti, in quanto sono state compiute spese non autorizzate e unicamente funzionali all'attività agricola di e in ogni caso Parte_1
tali crediti sono prescritti.
Parte attrice ha evidenziato che fratello e sorella sono comproprietari del complesso immobiliare in virtù di atto di divisione ereditaria del 8 febbraio 1999, ma che l'attrice vive e lavora a Roma, mentre il convenuto vive a Firenze. Quindi, le spese dedotte sono da ricondursi pressoché integralmente al convenuto o all'azienda agricola di cui è proprietario.
4 Ha contestato la genericità della perizia tecnica relativa ai lavori di conservazione della
Villa, nonché non verificabile in quanto i lavori sono stati eseguiti 20 anni prima della perizia. Ha sottolineato che il convenuto non ha offerto alcuna prova documentale degli asseriti lavori svolti, non avendo prodotto alcun contratto, stato di avanzamento lavori, fattura o contabile bancaria dei pagamenti nonostante l'asserita importanza economica di tali lavori.
Ha parimenti contestato la perizia di parte a firma dell'ing. sostenendo che gli Per_2
importi delle fatture siano riferibili prevalentemente all'attività agricola di e che, Pt_1
comunque, le utenze sono utilizzate esclusivamente dal fratello.
Anche in riferimento alla richiesta di rimborso per le spese del personale della Villa, ha replicato che si trattava di lavoratori alle dipendenze del solo fratello, che era l'unico beneficiario delle prestazioni lavorative.
Con ordinanza del 9 Marzo 2023 è stato disposto il mutamento in rito ordinario di cognizione.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza.
******
1. La domanda attorea
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento.
1.1 Parte attrice chiede l'accertamento del diritto di restituzione della somma di €
50.000,00 data in prestito, rectius mutuo, al fratello e la condanna al pagamento di Pt_1
tale somma, il cui debito sarebbe già stato riconosciuto dal convenuto con scrittura privata del 18 ottobre 2014.
Il convenuto ha contestato la dazione della somma in prestito, rilevando che il primo prestito del 28 settembre 2012 era successivo all'acquisto del terreno cd. IN (6 ottobre
2011), e che nell'atto del 18 ottobre 2014 non vi era riconoscimento di debito alla lett. a), essendo lo stesso circoscritto alla sola lett. c).
In riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, proposta dal convenuto sulla scorta della ricostruzione per cui l'asserito prestito, concesso dall'attrice quale contributo per il pagamento del terreno acquistato da dovrebbe essere necessariamente Controparte_2
5 anteriore alla data del 6 ottobre 2011, poiché la compravendita è avvenuta con pagamento integrale del prezzo da parte di questa è da rigettarsi. Parte_1
1.2 Occorre precisare il titolo sulla base del quale l'attrice propone la domanda nel presente giudizio. Parte attrice afferma che il 28 settembre 2012 ha concesso il primo prestito, poi restituito, precisando che lo stesso è avvenuto successivamente all'acquisto, a seguito del sollecito del fratello. Aggiunge che tale somma di € 50.000,00 è stata nuovamente concessa al fratello che ne ha riconosciuto il debito. Pt_1
Dunque, parte attrice fa valere quale titolo dell'asserito credito il secondo prestito al fratello, richiamato nell'atto unilaterale del 18 ottobre 2014, sottoscritto dal convenuto e non disconosciuto.
1.3 Nessuna prescrizione, pertanto, è maturata, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è del 12 ottobre 2021 (diffida di pagamento), mentre il primo prestito è del 28 settembre 2012 e il secondo è necessariamente avvenuto in data successiva.
1.4 Anche l'ulteriore difesa del convenuto relativa all'indicazione di “giroconto”, proprio di operazioni tra conti correnti intestati al medesimo soggetto, non coglie nel segno, considerato che la disposizione si riferisce al primo mutuo, pacificamente adempiuto e restituito, mentre l'oggetto della domanda è la seconda dazione di denaro.
Peraltro, ad abundantiam, si evidenzia che con doc. 22 e 23 l'attrice ha provato il primo mutuo al fratello, producendo l'e-mail con cui ha chiesto la disposizione del bonifico con causale “prestito” e la contabile autenticata dalla Banca, dalla quale risulta bonificata la somma di € 50.000,00 in favore di Parte_1
1.5 Venendo, dunque, alla scrittura privata del 18 ottobre 2014, risulta dirimente la corretta qualificazione giuridica della dichiarazione di cui alla lett. a) quale confessione stragiudiziale.
Si rammenta che «la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte» (art. 2730 c.c.) e che, nel delinearne la differenza dalle promesse unilaterali ex art. 1988 c.c., la giurisprudenza di legittimità chiarisce che «la promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono dalla confessione in quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese a impegnare il promittente
6 all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza […]» (da ultimo, Cass. n. 22588/2020).
1.5.1 Avuto riguardo al tenore letterale della scrittura (lett. a): “La somma di 50.000€ che
aveva versato per il pagamento della metà del terreno e che successivamente le ho restituito Pt_1 CP_2
come “restituzione prestito”, in realtà è rientrata in mio possesso da parte di . Pt_1
Pertanto restiamo comproprietari a metà del terreno ), si ritiene che tale dichiarazione di CP_2
costituisca una dichiarazione di scienza di fatti sfavorevoli, ossia il rientro in Pt_1
possesso di una somma di denaro da restituire, senza che emerga l'assunzione di un impegno da parte del dichiarante alla restituzione della somma.
1.5.2 Ne deriva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., che tale confessione stragiudiziale forma piena prova contro colui che l'ha fatta, ossia l'odierno convenuto. Il valore di prova legale della confessione, dunque, costituisce vincolo per il giudice alla verità dei fatti che formano oggetto della confessione.
Peraltro, anche a non voler considerare la confessione come fatta direttamente all'odierna attrice, nonostante la stessa fosse in possesso della dichiarazione che infatti ha prodotto (doc. 3), all'esito del libero apprezzamento da parte del giudice circa la dichiarazione confessoria (art. 2735 comma 1 c.c.), si giungerebbe alla medesima conclusione: il convenuto ha chiaramente inteso dichiarare il fatto a sé sfavorevole di essere rientrato in possesso della somma di denaro prestata.
1.6 Va quindi richiamato il granitico principio di diritto per cui, in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15677/2009).
Poiché si deve ritenere provata la sussistenza del diritto di credito vantato dall'attrice per le considerazioni già svolte, mentre il convenuto non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento o, comunque, dell'estinzione dell'obbligazione, deve essere accertato il
7 diritto di credito di con la conseguente condanna del convenuto al Parte_1
pagamento di € 50.000,00 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della domanda.
1.7 L'accoglimento della domanda in via principale comporta l'assorbimento delle domande subordinate quali nuove domande proposte in sede di memoria n.1 ex art. 183 comma 6 c.p.c..
2. La domanda riconvenzionale
Deve essere invece rigettata, per i motivi di seguito illustrati, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
2.1 Trattasi, innanzitutto, di domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna alla restituzione della metà delle spese sostenute per la manutenzione e per il godimento del bene immobile di cui le due controparti sono comproprietarie.
A ben vedere, una domanda la cui causa debendi è distinta da quella su cui si fonda la domanda principale, in quanto fondata sulla comunione ordinaria del complesso immobiliare Villa Buonamici in via Montebeni 9-11, nel comune di Fiesole (Firenze), e non sul mutuo.
Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza prevalente ritiene che, in caso di competenza del
Giudice adito anche sulla domanda riconvenzionale, come nella fattispecie concreta, la stessa possa ritenersi ammissibile, anche qualora sia basata su un titolo non dipendente da quello fatto valere in via principale, ma avente con esso un collegamento obiettivo, tale da rendere opportuno il simultaneus processus (ex multis Cass. n. 533/2020).
Nel caso di specie, si ravvisa il collegamento obiettivo, dato che, sebbene i due distinti rapporti siano fondati su titoli diversi, intercorrono tra le medesime parti, seppure con simmetriche posizioni di debito/credito.
2.2 La domanda riconvenzionale, alla stregua delle allegazioni del convenuto, deve essere ricondotta a una domanda di rimborso spese, ex art. 1110 c.c., sostenute per il mantenimento e la conservazione del complesso immobiliare di cui sono comproprietari.
Così inquadrata la domanda, è opportuno richiamare gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali per cui «in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, vanno tenute distinte quelle per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che
8 duri a lungo senza deteriorarsi (quali, nella specie, le spese per l'acqua occorrente per la irrigazione del giardino ), dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire ( quali, nella specie, le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per l'acqua potabile). Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso.
Relativamente alle spese per il godimento, le quali, invece, debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri partecipanti alla comunione» (Cass. n.
11747/2003, conforme Cass. n. 253/2013, in parte motiva Cass. n. 7763/2012).
2.3 Circa la prescrizione degli asseriti crediti del comunista odierno convenuto, eccepita dall'attrice, si precisa che la stessa non si ravvisa. Difatti, «in tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, nè circa
l'ammontare nè circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacchè,
è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui
è debitore verso i condividenti» (Cass. n. 2954/2005, conformi Cass. n. 16700/2015, Cass. n.
21906/2021).
2.4 Alla luce del richiamato principio di diritto, pertanto, deriva che né la richiesta di rimborso per le spese sostenute per le utenze né quella di rimborso delle spese per i collaboratori domestici della villa possano essere accolte.
Esse sono, difatti, spese sostenute per il godimento soggettivo della cosa comune da parte del convenuto Parte_1
9 Si evidenzia che l'attrice ha eccepito di non vivere nella Villa di Parte_1
Fiesole, tornandovi solo saltuariamente, ma di vivere e lavorare a Roma. Per quanto tale allegazione non costituisca fatto notorio, come dedotto dall'attrice, e non sia prova ammissibile di tale circostanza il mero inserimento di un link informatico a pagina
Wikipedia, tuttavia, tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non specificamente contestata dal convenuto.
Peraltro, si aggiunga pure che è circostanza incontestata la conduzione di attività imprenditoriale agricola da parte di in tale complesso immobiliare. Parte_1
In secondo luogo, si rileva che, relativamente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori domestici, il convenuto si è limitato ad allegare che tale personale fosse stato assunto quale collaboratore domestico della Villa. A fronte della contestazione dell'attrice, in conseguenza del difetto di produzione documentale circa il contratto di lavoro dipendente effettivamente svolto, non potrebbe neanche dirsi provato che tali soggetti fossero collaboratori domestici a vantaggio del bene in comunione.
2.5 Invece, le spese per i lavori di ristrutturazione e manutenzione, asseritamente sostenute in via univoca da rientrano astrattamente nel novero delle Parte_1
spese di conservazione della cosa comune.
Tuttavia, affinché possa operare il disposto normativo dell'art. 1110 c.c., è necessaria la sussistenza del requisito della “trascuranza degli altri partecipanti”.
In particolare, la giurisprudenza ha più volte chiarito che «In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi
o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta
10 inerzia che della necessità dei lavori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione» (Cass. n. 5465/2022).
Nel caso di specie, il convenuto non ha assolto a tale onere probatorio per plurimi motivi.
2.5.1 In primo luogo, le pretese ristrutturazioni e migliorie sono state addotte in modo del tutto generico sia in riferimento ai lavori eseguiti che al periodo di esecuzione, dunque, in modo tale da non permetterne neppure la quantificazione.
L'unica allegazione del convenuto è costituita da una perizia di parte, con sopralluoghi condotti nell'Ottobre 2022, rispetto a dedotti lavori risalenti al periodo 2000-2009. Tale perizia risulta sopravvista di qualunque documentazione fotografica, i lavori sono genericamente elencati senza alcun computo metrico degli stessi (ad es., non sono indicati i metri quadrati delle facciate su cui sarebbero stati eseguiti gli interventi o metri quadrati di materiali necessari alla sostituzione della pavimentazione).
Considerato pure che non viene allegato alla perizia di parte nessun prezzario e nessun computo metrico estimativo realizzato dal ctp, non si può ricostruire come sia giunto all'asserita cifra finale estimativa dei lavori eseguiti.
In assenza di una qualunque documentazione relativa ai lavori asseritamente eseguiti nel periodo 2000-2009, quali contratto di appalto o fatture dei lavori da parte delle imprese che hanno realizzato le asserite opere, non si può neanche considerare provato che quanto constatato dal perito nel sopralluogo del 2022 fosse riconducibile ai lavori dedotti e asseritamente pagati in via univoca dal convenuto.
Difatti, la CTU non è mezzo suppletivo dell'onere probatorio gravante sulla parte, tanto che la mancanza di produzione documentale in tale giudizio è tale da rendere la richiesta
CTU esplorativa.
Si rammenta che «in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire
11 la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso
a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al CTU anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati» (Cass. n. 7181/2003; Cass. n. 5422/2002; si veda, altresì, la successiva
Cass. n. 3191/2006).
Si conferma pure l'ordinanza del 19 gennaio 2024 in ordine al rigetto dell'istruttoria testimoniale, in quanto i capitoli di prova sono inammissibili per essere stati articolati in via generica, valutativa o in riferimento a circostanze provabili per tabulas.
2.5.2 Al difetto di soddisfazione dell'onere probatorio circa le lavorazioni fatte eseguire, si aggiunga pure il difetto di prova della necessità dei lavori e dell'interpello dell'altra comproprietaria all'esecuzione dei lavori nonché della sua inerzia quale presupposto del diritto al rimborso ex art. 1110 c.c.
A fronte della contestazione dell'attrice, difatti, il convenuto non ha soddisfatto l'onere probatorio su di esso incombente.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di parte attrice deve essere accolta, accertando il diritto di credito dell'attrice, e il convenuto essere condannato al pagamento di € 50.000,00 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo.
Deve essere, invece, respinta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per difetto dei presupposti giuridici di accoglimento della stessa e difetto di soddisfazione dell'onere probatorio su di esso incombente.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (decisum pari ad € 50.000,00),
12 operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- ACCERTA il diritto di credito di € 50.000,00, oltre interessi, di
[...]
ei confronti di Parte_1 Parte_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 50.000,00, oltre interessi dalla data della domanda Parte_1
sino al saldo come in parte motiva;
- RESPINGEla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a he si liquidano complessivamente in Parte_1
€ 6.893,60, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 545,00.
Firenze, 13 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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