Decreto cautelare 16 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo di -OMISSIS- – Scuola Secondaria di Primo Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliata ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Consiglio della Classe i D dell'Istituto "-OMISSIS-", non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione dell'alunna alla seconda classe della scuola primaria di secondo grado;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Istituto Comprensivo di -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. EA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, ha impugnato la mancata ammissione della figlia alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, chiedendo altresì il risarcimento dei danni connessi.
1.1. A sostegno del ricorso sono stati articolati i motivi di diritto articolati come segue.
I) “ Violazione di legge (art.3, comma 1, legge n.241/1990; art.2, comma 4 e 8 lett. c), D.P.R. n.249/1998; decreto del Ministero dell’Istruzione n.5669 del 12 luglio 2011, nonché paragrafi 3.1 e 7.1 delle relative linee guida; paragrafi 1.3 e 1.5 della direttiva del Ministero dell’Istruzione del 27.12.2012; circolare del Ministero dell’Istruzione n.8 del 6.3.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1551 del 27.6.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.2563 del 22.11.2013; legge n.170/2010; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2 comma 3, art.3 comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di circolare o atto interno (decreto del Ministero dell’Istruzione n.5669 del 12 luglio 2011, nonché paragrafi 3.1 e 7.1 delle relative linee guida; paragrafi 1.3 e 1.5 della direttiva del Ministero dell’Istruzione del 27.12.2012; circolare del Ministero dell’Istruzione n.8 del 6.3.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1551 del 27.6.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.2563 del 22.11.2013), violazione dei criteri di ammissione adottati dall’istituto, manifesta ingiustizia, sviamento ”. La ricorrente sostiene che, nonostante la scuola avesse rilevato le difficoltà dell’alunna e predisposto un Piano Didattico Personalizzato (BES), il consiglio di classe non abbia adeguatamente considerato tali difficoltà né verificato se le insufficienze fossero ad esse collegate. La bocciatura risulterebbe quindi insufficientemente motivata, adottata senza valutazione personalizzata e in violazione della normativa e delle linee guida ministeriali;
II) “ Violazione di legge (art.3, comma 1, legge n.241/1990; art.1 comma 1, art.2 comma 3, art.6 comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1865 del 10.10.2017) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare o atto interno (nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1865 del 10.10.2017), violazione dei criteri di ammissione alla classe successiva deliberati dall’istituto, manifesta ingiustizia, sviamento” . La bocciatura dell’alunna violerebbe il d.lgs. n. 62/2017, che prevede la promozione come regola e la non ammissione solo se adeguatamente motivata e dopo aver valutato la possibilità di recupero su periodi più ampi. Il consiglio di classe non avrebbe effettuato tale valutazione né motivato correttamente la decisione, rendendo illegittimo il provvedimento;
III) “ Violazione di legge (art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.3, comma 1, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento”. Le insufficienze in seconda lingua e italiano, determinate da calcoli errati e arrotondamenti per difetto non motivati, avrebbero ingiustamente causato la bocciatura dell’alunna, ignorando i suoi miglioramenti nel secondo quadrimestre e violando le norme sulla valutazione e sulla non ammissione alla classe successiva;
IV) “ Violazione di legge (art.79, comma 3, regio decreto n.653 del 4.5.1925; art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento”. Le verifiche somministrate all’alunna in italiano, storia e geografia sarebbero state insufficienti e troppo distanziate, impedendole di migliorare la media e rendendo la valutazione finale inattendibile;
V) “ Violazione di legge (art.79, comma 3, regio decreto n.653 del 4.5.1925; art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, disparità di trattamento, violazione di circolare, manifesta ingiustizia, sviamento ”. Le insufficienze dell’alunna nelle materie finali sarebbero state determinate anche dalla mancata somministrazione di verifiche adeguate, impedendole di migliorare la media e causando ingiustamente la bocciatura. Le assenze nei giorni di verifica sarebbero state determinate dal fatto che sia la studentessa che i suoi genitori hanno contratto il “Covid” durante l’anno;
VI) “ Violazione di legge (art.2 comma 3, art.6 comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.3, comma 1, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei criteri di ammissione adottati dall’istituto, manifesta ingiustizia, sviamento”. Lo scrutinio finale sarebbe stato condotto in tempi troppo brevi, senza discussione reale e con voti predefiniti, ignorando elementi rilevanti (miglioramenti, pandemia, contesto BES), rendendo la valutazione finale inattendibile e la bocciatura illegittima.
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, contestando quanto ex adverso dedotto.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’intestato Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e pertanto da respingere.
6. Con i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, si lamenta, in estrema sintesi: I) la mancata valutazione personalizzata dell’alunna e delle sue difficoltà (BES), e la motivazione insufficiente della bocciatura; II) la violazione del principio di promozione come regola, senza adeguata verifica delle possibilità di recupero; III) errori nel calcolo dei voti e mancata considerazione dei miglioramenti dell’alunna.
6.1. Detti motivi sono infondati.
In primo luogo, non trovano riscontro le affermazioni della parte ricorrente secondo cui l’alunna sarebbe affetta da disturbi certificati o presenterebbe bisogni educativi speciali; di conseguenza, non si ravvisano le condizioni perché la scuola dovesse predisporre un piano didattico personalizzato.
Per altro, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ Se (…) è vero che la scuola deve porre in essere tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe, le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività, non possono infatti incidere sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno” (T.A.R. Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325. In termini, ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1591, che richiama TAR Lombardia, Milano, sez. V, 20/10/2023, n. 2400; id., sez. III, 22/01/2020, n. 139; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 48; TAR Lazio, Roma, III, 13/09/2019, n. 10952; TAR Puglia, Lecce, 26/06/2018, n. 1071; TAR Toscana, Firenze, I, 17/10/2017, n. 1246).
Ritiene inoltre il Collegio che l’attivazione di un PDP non possa essere rimessa esclusivamente a valutazioni del personale scolastico, per quanto dotato di esperienza e professionalità psico-pedagogica.
Piuttosto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, compete ai titolari della responsabilità genitoriale sia attivarsi di fronte a difficoltà di apprendimento degli alunni, sia informarne l’Istituzione scolastica (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 4 novembre 2024, n. 2586; T.A.R. Milano, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 110; T.A.R. Bari, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1421, TAR Lazio, Roma, 5 gennaio 2018, n. 66).
Nel caso di specie l’omessa adozione di interventi da parte dell’Istituto scolastico non risulta censurabile, in assenza di certificazioni mediche e di segnalazioni o indicazioni dell’alunna o della famiglia o di diagnosi emesse dal competente Servizio sanitario.
Va anche tenuto presente che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico (cfr. ex plurimis T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1591; T.A.R. Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325; T.A.R. Catania, Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 48; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952);
Nella vicenda in esame, per altro, non emergono elementi sufficienti a ritenere che il giudizio negativo conseguito dalla ricorrente sia dipeso dall’inerzia dell’amministrazione resistente nella attivazione di strumenti di supporto dell’alunna.
Quanto alla asserita insufficiente motivazione della bocciatura, giova osservare che l’art. 6 ( “Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo” ), comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 ( “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” ) dispone quanto segue: “ Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.”
Nel caso di specie, la studentessa ha ricevuto un giudizio di insufficienza in cinque materie.
Alla luce di ciò, il Consiglio di classe, nel Verbale dello scrutinio finale del 9.6.2022 ha sinteticamente esposto la motivazione relativa alla non ammissione, che è stata poi ampiamente illustrata nei due allegati al verbale cui si fa riferimento (Allegati 28 e 29 depositati dall’Amministrazione resistente).
Non è quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui il consiglio di classe non avrebbe effettuato le valutazioni previste dal d.lgs. n. 62/2017 e non avrebbe adeguatamente motivato al riguardo.
Quanto alle carenze riscontrate, esse — non riducibili a una semplice media dei voti ottenuti — risultano comunque significative e tali da legittimare il giudizio di non ammissione alla classe successiva.
7. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, sono volti a far valere la mancata predisposizione di verifiche adeguate, nonché il fatto che l’alunna sarebbe stata assente dalle verifiche per Covid.
Essi sono infondati.
Le censure proposte sono inammissibili perché non adducono, nemmeno in astratto, profili di macroscopica, grave ed evidente violazione, tali da poter essere colti e apprezzati nell’ambito del sindacato di legittimità sulle valutazioni compiute dalle commissioni d’esame consentito al giudice amministrativo. Tali valutazioni dell’organo scolastico sono connotate da discrezionalità tecnica e, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione, ovvero emergano gravi errori di fatto o palesi travisamenti della situazione concreta (Tar Toscana, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 222; Cons. Stato, sez. VII, n. 10425 del 2024, cit .; Tar Lazio, sez. III- bis , 13 novembre 2024, n. 20175; Tar Umbria, 8 gennaio 2021, n. 4; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 26 settembre 2018, n. 1355; Tar Friuli Venezia Giulia, 22 aprile 2015, n. 187; Tar Emilia Romagna, Parma, 27 febbraio 2015, n. 51).
Più nel dettaglio, non merita accoglimento la censura con la quale viene sostenuto che la studentessa non avrebbe avuto la possibilità di recupero o che le verifiche fossero troppo distanziate nel tempo, con conseguente aggravio degli argomenti da studiare.
Come già osservato in sede cautelare, del resto, le diffuse insufficienze, che non costituiscono la media aritmetica dei voti riportati nelle verifiche, appaiono idonee a giustificare il motivato giudizio di non ammissione alla classe successiva.
Per altro verso, le argomentazioni in merito al numero e all’adeguatezza delle verifiche risultano generiche, e tali da non inficiare le valutazioni ampiamente discrezionali rese dal Consiglio di Classe e rispetto alle quali la ricorrente non ha dimostrato profili di illogicità manifesta o erroneità.
Allo stesso modo, non appare fondata la tesi secondo cui le frequenti assenze, coincidenti con le verifiche, siano imputabili a situazioni di esposizione o contagio da Covid-19, poiché – secondo quanto documentato dall’Istituto nella relazione versata in atti e nei relativi allegati, cfr. in particolare il Doc. 16 – l’alunna è stata assente dal 15 al 18 marzo 2022 compreso per isolamento fiduciario in conseguenza della quarantena paterna per un totale di quattro giorni, prima, mentre ha contratto personalmente il Covid-19 in data 23 marzo 2022.
L’alunna ha per altro seguito le lezioni usufruendo della DAD, proposta dalla Scuola.
8. È infondato anche il sesto motivo, con il quale si censura la durata dello scrutinio finale.
Invero, secondo una pacifica giurisprudenza, i tempi impiegati per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico - ma lo stesso vale per gli scrutini scolastici - non sono sindacabili in assenza di un’apposita predeterminazione dei tempi medi da dedicare a ciascun candidato ( ex multis , T.A.R. Veneto, sez. IV, 14 novembre 2023 n. 1626 e 21 luglio 2023, n. 1103; T.A.R. Toscana, sez. I, 29 novembre 2022, n. 1392; Cons. Stato, sez. VI, ord. 15 ottobre 2021, n. 5707).
9. Stante l’infondatezza dei motivi di gravame, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria, proposta in termini di danno conseguenza della illegittimità degli atti impugnati.
10. Le spese possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA LI | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.