TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 720
TAR
Decreto cautelare 16 agosto 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata valutazione personalizzata e motivazione insufficiente

    Il Collegio ritiene che non vi siano prove di disturbi certificati o bisogni educativi speciali che richiedessero un Piano Didattico Personalizzato (PDP). La predisposizione di un PDP non può essere rimessa esclusivamente al personale scolastico, ma richiede segnalazioni o diagnosi. Le eventuali mancanze della scuola non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione, che si basa sulla preparazione raggiunta dall'alunno. La motivazione della bocciatura è stata ampiamente illustrata negli allegati al verbale di scrutinio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di promozione come regola e mancata valutazione delle possibilità di recupero

    Il Collegio ritiene che le diffuse insufficienze, non riducibili a una semplice media dei voti, siano idonee a giustificare il giudizio di non ammissione. La motivazione della bocciatura è stata adeguatamente fornita.

  • Rigettato
    Errori nel calcolo dei voti e mancata considerazione dei miglioramenti dell'alunna

    Il Collegio ritiene che le diffuse insufficienze siano significative e legittimino il giudizio di non ammissione. La motivazione della bocciatura è stata adeguatamente fornita.

  • Rigettato
    Mancata predisposizione di verifiche adeguate e assenze per Covid

    Le censure sono inammissibili perché non adducono profili di macroscopica violazione sindacabili dal giudice amministrativo. Le valutazioni scolastiche sono discrezionali e sindacabili solo in caso di irragionevolezza, illogicità, errori di fatto o travisamenti. Le diffuse insufficienze giustificano la non ammissione. Le argomentazioni sulle verifiche sono generiche. Le assenze per Covid sono documentate come isolamento fiduciario e successiva contrazione della malattia, e l'alunna ha seguito le lezioni in DAD.

  • Rigettato
    Durata dello scrutinio finale

    I tempi impiegati per gli scrutini scolastici non sono sindacabili in assenza di un'apposita predeterminazione dei tempi medi.

  • Rigettato
    Danno conseguenza dell'illegittimità degli atti impugnati

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto infondati i motivi di gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 720
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 720
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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