Ordinanza cautelare 7 agosto 2024
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 11/07/2025, n. 13742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13742 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7567 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Selog S.r.l., Selog S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Angelo Clarizia, Federico Tedeschini e Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
OR Industriale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento n. 98/18 dell’Ex Società Interporto Santa Palomba S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Buongiorno e Pietro Caschera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Snegaro Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Mirco Favagrossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
mediante ricorso principale e per motivi aggiunti,
della Deliberazione del Commissario Straordinario p.t. del OR convenuto del 10 maggio 2024, n.58, comunicata con nota del 14/05/24, e di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso a quello principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fallimento n. 98/18 Dell’Ex Società Interporto Santa Palomba S.r.l. e di OR Industriale del Lazio e di Snegaro Ltd;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario p.t. del OR resistente, del 10 maggio 2024, n.58, con la quale veniva deliberato: “ 1. di approvare la richiesta presentata dal Tribunale di Latina Fallimento N. 98/18 – ex Soc. Interporto Santa Palomba nella persona del Curatore Fallimentare Dott. Bernardino Quattrociocchi del 18/04/2024 (in atti al prot. n. 4206/2024) di regolarizzazione all’utilizzazione ai fini reddituali per il sito industriale esistente (ex Ex Mercurio Sud/Pomfrigo Spa) in un’unica unità immobiliare, come già concessa in locazione alla Ditta SP LOGISTICA SRL e Ditta SP SERVIZI Srl (ora SE.LOG. Srl), a condizione che venga: - sottoscritto specifico atto d’obbligo e atto di impegno, secondo le modalità di cui alle Deliberazioni CdA A.S.I. n. 041/20 e n.121/12; - effettuato il pagamento degli li oneri consortili dovuti ammontano ad € 150.423,10 + iva (€ 150.173,10 +iva per Regolarizzazione Utilizzazione Reddituale sito industriale ed €. 250,00 + iva per esame istruttoria elaborati grafici dello stato di fatto delle urbanizzazioni), consentendo che lo stesso venga effettuato successivamente alla notifica del presente atto dalla Società aggiudicataria Snegaro Limited contestualmente alla comunicazione di subentro alla Curatela; 2. Di prendere atto dello stato procedimentale in argomento e delle motivazioni riportate in premessa e conseguentemente formalizzare l’improcedibilità e conseguente automatica archiviazione della richiesta di avvio della procedura espropriativa avanzata dalla Ditta SE.LOG. Srl in atti al prot. n. 7878/2023 ”.
La riportata delibera veniva adottata in quanto con “ nota presentata dal Tribunale di Latina Fallimento N. 98/18 – ex Soc. Interporto Santa Palomba nella persona del Curatore Fallimentare Dott. Bernardino Quattrociocchi del 18/04/2024 (in atti al prot. n. 4206/2024) con la quale con riferimento alla citata consortile prot. n. 4421/2020, evidenziava quanto segue: - nonostante la volontà di regolarizzare la posizione, la curatela si è trovata nell’impossibilità oggettiva di presentare la suddetta istanza e pagare i relativi oneri, in quanto sprovvista di capienza economica, e comunque, in procedura concorrente con altra amministrazione giudiziaria nominata dal Tribunale di Latina; - in data 31.05.2023 pubblicava il disciplinare di gara e avviso di vendita del compendio immobiliare in argomento, successivamente aggiudicato in data 22.09.2023 alla Società Snegaro Limited, con sede in Nicosia - 1087 - (Cipro), Via John Kennedy n. 28; - il trasferimento del compendio immobiliare alla società aggiudicataria, non si è potuto formalizzare in quanto sui detti beni era presente una richiesta di avvio di procedura espropriativa parificata a domanda giudiziale di cui all'art. 2652, comma 2, (trascritta con riserva dalla società Se.Log. srl in data 18.09.2023 - Reg. Gen. 50607 - Reg. Part. 35999); […] Ritenuto opportuno, preso atto di quanto rilevato relativamente all’avvenuta trascrizione sull’immobile in argomento della richiesta al prot. n. 7878/2023 di avvio di procedura espropriativa avanzata dalla Ditta SE.LOG. Srl, formalizzare l’improcedibilità e conseguente automatica archiviazione della stessa stante le motivazioni riportate in premessa ”.
Unitamente alla domanda principale di annullamento la società ricorrente, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., proponeva altresì la domanda giudiziale di riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione già richiesta con nota della 05.06.2024.
Ciò premesso, deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in connessione con il T.U. n. 327/01 ed in connessione con l’art. 63 l. 448/98 - eccesso di potere per contrasto con i precedenti deliberati del medesimo consorzio e difetto assoluto di specifica e istruttoria ” in ragione del vizio di istruttoria per difetto di partecipazione, non avendo potuto controdedurre in sede procedimentale rispetto all'archiviazione del procedimento ablatorio di cui aveva domandato l’attivazione;
2) “ violazione degli artt. 3 e ss. l. 241/90 – violazione del principio del giusto procedimento e del regolamento ASI di riferimento - eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti – difetto di motivazione ” atteso che alla base della preferenza implicitamente espressa dal resistente OR resistente in favore della tardiva richiesta di utilizzazione a fini reddituali dell’agglomerato industriale da parte della Curatela fallimentare, vi era una precedente nota, presentata da quest’ultimo, secondo la quale si sarebbe trovato nella “impossibilità oggettiva” di presentare tempestivamente istanza di regolarizzazione della posizione del Fallimento, pagando i relativi oneri, “in quanto sprovvisto di capienza economica”, mentre, di contro, dalla lettura della documentazione del fallimento emergeva che il fallimento a fine del 2023 aveva in banca, sul conto della procedura, oltre 5 milioni di euro;
3) “ Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dei principi indicati nel D.P.R. n. 327/2001 e nel D.Lgs n. 302/2002, con particolare riferimento a quelli di pubblicità e semplificazione ”. Il OR, infatti, non aveva tenuto in alcun conto la circostanza per cui - dopo la rinunzia al procedimento espropriativo di cui alla deliberazione consortile n. 18/ 2020 da parte della SP ZI - tale facoltà era traslata in suo favore in quanto ultima conduttrice. Tant’è che in data 9 agosto 2023 presentava, appunto, una nuova domanda di avvio della medesima procedura espropriativa, che avrebbe dovuto condurre all'immediata apertura del relativo procedimento ablatorio ed essere necessariamente esaminata e conclusa con priorità rispetto a quella attraverso la quale il Curatore del Fallimento n. 98/18 - dopo aver in precedenza comunicato di non essere in grado di presentare alcuna istanza di regolarizzazione per impossibilità economica - successivamente, in data 18 aprile 2024, comunicava l'aggiudicazione (avvenuta in data 22 settembre 2023, e dunque anch'essa successivamente alla domanda di avvio della procedura espropriativa già avanzata dalla ricorrente) di quel medesimo compendio alla società Snegaro Limited;
4) “ Violazione di legge – art. 63 l. 448/98 - violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento - eccesso di potere per difetto (carenza ed errore) della motivazione – contrasto con i precedenti ” avendo l’amministrazione resistente preferito la vendita del compendio ad un privato, rispetto all'attribuzione dello stesso in esito di un procedimento ablatorio (conseguente alla già riconosciuta pubblica utilità del compendio in questione);
5) “ illegittimità derivata – domanda di disapplicazione ” degli atti posti in essere dalla Curatela ai fini della cessione dell’opificio in favore della Snegaro Limited: “ Nella specie, ex art. 8 c.p.a., il TAR adito potrà ben dichiarare, anche incidenter tantum, l’inefficacia degli atti conseguenti alla impugnata delibera del OR Industriale del Lazio adottata in favore della Curatela dell’Interporto Santa Palomba, e che hanno condotto alla cessione dell’opificio industriale oggetto di causa in favore della controinteressata: in particolare dell’atto di cessione per Notar Sgromo del 20.06.2024 ”;
6) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 7 e ss. della l. 141/90 in connessione con l’art. 116 c.p.a. ” per omessa ostensione degli atti richiesti.
2. Si costituiva in giudizio la controinteressata SN TE , deducendo di contro quanto segue:
- che il 29 luglio 2022 la SP logistica srl affittava la propria azienda a Selog srl;
- che affinché potesse essere istruita la domanda di avvio della procedura ablativa parificata, costituiva necessario presupposto che l’istante fosse legittimo detentore del bene e che si avvalesse dell'immobile per l'esercizio dell'attività. Tuttavia tali presupposti non ricorrevano nella fattispecie, in quanto parte ricorrente non si era avvalso della disciplina naturale dell'affitto d'azienda per rendere opponibile la detenzione al proprietario del bene (istituto che invece avevano espressamente escluso dal citato contratto) e al OR (per l'articolo 2562 del Codice civile, infatti, il contratto di locazione relativo agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività aziendale si trasferisce al locatario, salvo diverso accordo tra le parti), ma un mero contratto di contratto di sublocazione del medesimo compendio immobiliare fuori dal perimetro dell’art. 36 della legge 392/1978, e in palese violazione del contratto di locazione a monte della dante causa SP, il quale non consentiva la facoltà di sublocare i beni;
- che inoltre non ricorreva anche il requisito del concreto utilizzo del bene per l'esercizio della propria attività industriale o artigianale in contrapposizione con l'inerzia del proprietario, in quanto il subconduttore ricorrente non era l'effettivo utilizzatore finale del bene e non era direttamente coinvolto nelle attività industriali e logistiche, poiché sublocava gli spazi cinque diversi operatori.
3. Si costituiva in giudizio il OR resistente deducendo quanto segue:
- che con nota del 7.02.2020 la SP ZI S.r.l. richiedeva al OR l’avvio della procedura espropriativa dell’opificio industriale, già detenuto in locazione, di proprietà dell’ex Interporto Santa Polomba S.r.l. in Fallimento, a fronte della quale, con deliberazione CdA n.18/2020, era stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento ai sensi dell’art. 7, comma 4 L.R. n.13/1997;
- che con successiva nota del 30.07.2020, la stessa istante SP ZI aveva però chiesto al OR di non dare seguito alle procedure espropriative richieste con la citata nota del 7.04.2020, tant’è che con nota prot. n.4421, del 6.10.2020: da un lato, prendeva atto della rinuncia – da parte di SP ZI – alla richiesta di esproprio del compendio industriale in questione e dichiarava concluso il relativo procedimento; dall’altro,rappresentava che la società titolata all’utilizzazione in locazione dello stabilimento esistente era la SP IS, così come deliberato dallo stesso OR con le deliberazioni di CdA n.36/2019 e n.54/2019, e prescriveva alla stessa la trasmissione del contratto di locazione nonché la sottoscrizione di un atto di impegno nei confronti del OR; infine, prescriveva la necessaria regolarizzazione anche da parte del proprietario del sito ovvero la Curatela del Fallimento n.98/2018 ex Interporto Santa Palomba;
- che in questo contesto si inseriva, nel procedimento, la società ricorrente SE S.r.l. che, con nota del 14.06.2023, per un verso, comunicava al OR di avere stipulato un contratto di locazione con SP IS a far data dell’1.08.2022 e contestualmente era stato risolto il contratto di locazione tra SP IS ed SP ZI; per altro verso, chiedeva la regolarizzazione dell’utilizzo definitivo del sito industriale sito nell’agglomerato di Santa Palomba;
- che a fronte di tale richiesta, con Determinazione Dirigenziale n.18 del 5.07.2023, prendeva atto del contratto di locazione sottoscritto tra SP IS e SE, e consentiva la voltura, in favore di SE, delle precedenti deliberazioni consortili nn.36/2019, 54/2019 e 73/2019;
- che con successiva nota dell’8.08.2023, la ricorrente chiedeva al OR l’avvio della procedura espropriativa dell’opificio industriale, già detenuto in locazione in forza del contratto sottoscritto con SP IS, cui non dava seguito, tant’è che il procedimento espropriativo non veniva nemmeno avviato; né, alla stessa stregua, veniva dichiarata la pubblica utilità dell’intervento, poiché mancava il presupposto per procedere all’esproprio, ovvero, innanzitutto, l’inattività del soggetto proprietario e/o di terzi aventi causa;
- che in questo contesto, in data 11.04.2024, il Curatore del Fallimento n.98/2018 della società Interporto Santa Palomba S.r.l. in Fallimento, comunicava di aver aggiudicato in data 22.09.2023 il compendio immobiliare di cui trattasi in favore della società controinteressata Snegaro Limited;
- che, tutto ciò premesso in punto di fatto, il OR si era limitato ad accogliere la domanda di regolarizzazione/utilizzazione in sanatoria presentata dalla Curatela Fallimentare in qualità di soggetto proprietario del compendio industriale in questione e, nel contempo, aveva archiviato – dichiarandola improcedibile – la domanda formulata dalla ricorrente per mancanza dei presupposti;
- che il ricorso era quindi inammissibile e/o improcedibile per carenza di interesse, in quanto
il contratto di locazione tra SP IS e SE era, in realtà, qualificabile come mero contratto di sublocazione avvenuta senza alcuna preventiva informativa nei confronti della Curatela Fallimentare e senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato, sicché SE non disponeva di un titolo idoneo ad occupare l’immobile in questione e a formulare un’istanza ablatoria;
- che il ricorso era altresì inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di annullamento degli atti posti in essere dalla Curatela Fallimentare per la cessione dell’opificio oggetto di causa, non trovando applicazione il paradigma di cui all’art. 8 c.p.a. in quanto non si trattava di consentire al Giudice Amministrativo di conoscere “questioni pregiudiziali o incidentali” ma un atto di vendita fallimentare successivo;
- che il primo motivo di ricorso era infondato in quanto nelle more della procedura fallimentare che aveva interessato la società proprietaria dell’immobile, ovvero Interporto Santa Palomba S.r.l., il compendio industriale, lungi dall’essere inattivo, era stato oggetto di un’attività industriale svolta dapprima da SP IS (in forza di contratto di locazione) e successivamente da SP ZI (in forza di contratto di sub-locazione con SP IS); e infine proprio dalla ricorrente SE (in forza di contratto di sublocazione). Sul punto richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n.3644/2010 per la quale “ la facoltà di riacquisto che il OR esercita in pendenza di procedura fallimentare ha comunque a suo presupposto l’inattività dell’impresa e deve comunque rispondere all’interesse pubblico ”. Né la stessa SE – successivamente alla richiesta di avvio della procedura espropriativa in data 08.08.2023 – aveva mai posto in essere alcuna ulteriore attività di impulso e/o sollecitazione nei confronti del OR.
4. Si costituiva altresì in giudizio il Fallimento deducendo, in primis , l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse ad agire, in quanto il contratto di sublocazione non era opponibile alla proprietà fallimentare, non avendo ricevuto alcuna raccomandata comunicativa in tal senso, né era stato acquisito il nulla-osta del Giudice Delegato ex art. 25, l. fall.. Aggiungeva inoltre, rispetto a quanto già dedotto dalla resistente e dalla controinteressata, quanto al profilo temporale degli eventi, che l’avvio della procedura di vendita del bene da parte della Curatela fallimentare risaliva al 31 maggio 2023, mentre l’istanza di espropriazione avversaria era dell’8 agosto 2023. Inoltre, che la domanda di esproprio si era peraltro limitata a una mera e generica richiesta di attivazione di questo potere, mentre sarebbe stato necessario richiedere la presentazione della dettagliata modulistica prevista dal OR, che prevede tra le altre cose la presentazione di stime peritali idonee a determinare anche l’importo da corrispondere al proprietario espropriato;
- che il potere ablativo di cui all’art. 63 della legge n. 448/1998 era ampiamente discrezionale, riservando all’insindacabile autonomia dei consorzi industriali ogni valutazione sull’ an e sul quomodo della scelta. La giurisprudenza aveva infatti chiarito che “ il legislatore del 1998 ha configurato [tale potere] non come attività vincolata, bensì come "facoltà" ” (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II-quater, n. 12198/2019 cit.); l’ente procedente “ laddove se ne verificano i presupposti, non fa che rimettere, secondo un prudente ma discrezionale apprezzamento del consorzio, l’area e gli impianti dismessi dall’imprenditore, che prima li aveva usati e che non abbia più un interesse attuale e concreto a renderli produttivi, a disposizione (in vendita o in affitto) di altri imprenditori per colà impiantare nuove iniziative industriali ” (Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1800; T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. I, n. 5583/2021 cit.); “ [l]a riacquisizione di un’area ex art. 63 della L. n. 448/1998, è facoltà, ampiamente discrezionale, riservata dalla normativa di riferimento al OR, al fine di procedere 18 all’eventuale "riacquisto" di aree cedute, in presenza di precisi presupposti ” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 197).
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava gli stessi provvedimenti del ricorso principale argomentando ulteriormente – in sostanza - i medesimi motivi di gravame già dedotti.
6. Con successive memorie le parti ribadivano ex adverso le rispettive argomentazioni.
7. All’udienza del 4 giugno 2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
8. I ricorsi devono essere, in primo luogo, in parte dichiarati improcedibile, limitatamente alla domanda di accesso agli atti, essendo emerso nel corso del giudizio – ivi incluso quanto dichiarato e confermato da tutte le parti all’udienza ultima del 4.6.2025 – che non esistono altri atti da ostendere; in secondo luogo, per il resto, devono essere respinti perché infondati.
9. Quanto al merito della domanda di annullamento della delibera n. 58/2024, risulta preliminarmente necessario perimetrare i confini dell’ambito cognitorio del giudice amministrativo adito.
Infatti, occorre rilevare che oggetto del presente giudizio può essere unicamente la citata delibera impugnata, con particolare riguardo alla parte in cui dispone l’archiviazione della domanda di avvio della procedura espropriativa presentata nel 2023 dalla parte ricorrente, dovendosi invece escludere qualsiasi accertamento, anche incidentale, sulla validità dell’atto di vendita disposto nell’ambito della procedura fallimentare dal relativo Curatore sotto il controllo del giudice fallimentare.
Ciò perché si tratta di atto avente natura privatistica soggetto al regime dell’impugnazione di cui all’art. 36 della legge fallimentare, ossia il reclamo dinanzi al giudice fallimentare.
Né, proprio per tale ragione, restando fermo l’atto di vendita fallimentare nella presente sede, l’accertamento incidentale della illegittimità di quest’ultimo – che come detto non compete a questo giudice amministrativo – soddisfa invero l’interesse della parte ricorrente.
Ciò detto, nel merito occorre evidenziare che parte ricorrente non era invero legittimata all’avvio della procedura espropriativa, essendo titolata alla detenzione del bene solo inter partes con il proprio dante causa del contratto di locazione SP ZI, e non già anche rispetto alla proprietà (fallimentare), cui quest’ultimo negozio giuridico non è opponibile.
E infatti, al riguardo, deve essere incidenter tantum rilevata la erroneità della delibera consortile n. 18/2023 – rispetto alla quale questo giudice può invece esercitare i poteri di cui all’art. 8 c.p.a. di accertamento incidentale – nella parte in cui ha disposto la voltura delle delibere nn. 36 e 54/2019 in favore della ricorrente, così riconoscendo a quest’ultima la detenzione del bene a titolo di locazione, seppur quest’ultimo contratto, come detto, non fosse opponibile alla proprietà fallimentare, non essendo stata quest’ultima formalmente notiziata con raccomandata (agli atti non vi è prova in tal senso): il OR ha, infatti, completamente pretermesso qualsiasi partecipazione della proprietà a tale voltura.
Carenza di legittimazione procedimentale che quindi caduca a monte tutti i motivi di gravame proposti con il ricorso principale e per motivi aggiunti.
Anche perché non può non sottolinearsi, invero, che la procedura ablativa asseritamente attivata dalla ricorrente non ha alcun contatto con quella precedente del 2020 della SP ZI, sublocataria della ricorrente, in quanto archiviata per rinuncia (trattasi cioè di procedimenti espropriativi diversi tra i quali vi è stata una netta cesura di continuità).
Senza infine tacere, in via generale, che la procedura espropriativa consortile, come ogni procedura ablatoria, non ha mai carattere vincolato, anche ove attivata su impulso di parte, essendo sempre sottesa alla stessa una valutazione discrezionale di compatibilità con lo specifico interesse pubblico affidato al OR stesso (in base al principio di legalità e prevedibilità dell’azione ammnistrativa), la cui scelta in punto di an dell’ agere è soggetta al vaglio giurisdizionale esclusivamente in punto di c.d. credibilità logica, pena lo sconfinamento nel merito amministrativo che, viceversa, in base all’ossequioso rispetto del principio della separazione dei poteri, appartiene alla pubblica amministrazione.
Tant’è che, per ipotesi, l’annullamento del provvedimento di archiviazione impugnato non imporrebbe comunque, a carico del OR resistente, l’obbligo di attivazione della procedura ablatoria, ma riaprirebbe semmai alla valutazione discrezionalità di quest’ultimo.
10. In definitiva, in ragione di quanto esposto, i ricorsi devono in parte essere dichiarati improcedibili e in parte rigettati.
11. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda giudiziale di accesso agli atti;
- respinge la domanda di annullamento perché infondata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO