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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 691/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F: ), nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...],
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Botricello (CZ), alla via Nazionale s.n.c., presso e nello studio legale dell'Avv. Giancarlo Pitari, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
- interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 17 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 19 gennaio 1980, a Catanzaro (CZ) (iscritto
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1980 al n. 4, parte II, Serie A), e che dalla loro unione nascevano tre figli: (16/2/1981), (16/02/1981) e Parte_3 Persona_1 Pt_4
(15/07/1995), tutti ad oggi economicamente autosufficienti.
[...]
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per insanabili incompatibilità di carattere, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Catanzaro alla via Orti n. 80 essendone proprietaria, così come arredata, mentre il marito, trasferirà la propria residenza nell'abitazione sita in Catanzaro (CZ) al Vico Orti n.4;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento Pt_1 Pt_2 personale, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a quest'ultima;
4) il Sig. si impegna a versare il 50% dei costi relativi alle utenze ed alle tasse comunali non Pt_1 ancora notificate e relative agli anni in cui ha dimorato con la Sig.ra ”. Pt_2
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , con l'intervento necessario del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2) autorizza le parti a vivere separatamente;
3) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CZ), il 04.11.1954 e , nata a [...], il [...], i quali Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro (CZ), il 19 gennaio 1980, iscritto nel
Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno n. 1980, n 4, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
4) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
o
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F: ), nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...],
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Botricello (CZ), alla via Nazionale s.n.c., presso e nello studio legale dell'Avv. Giancarlo Pitari, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
- interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 17 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 19 gennaio 1980, a Catanzaro (CZ) (iscritto
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1980 al n. 4, parte II, Serie A), e che dalla loro unione nascevano tre figli: (16/2/1981), (16/02/1981) e Parte_3 Persona_1 Pt_4
(15/07/1995), tutti ad oggi economicamente autosufficienti.
[...]
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per insanabili incompatibilità di carattere, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Catanzaro alla via Orti n. 80 essendone proprietaria, così come arredata, mentre il marito, trasferirà la propria residenza nell'abitazione sita in Catanzaro (CZ) al Vico Orti n.4;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento Pt_1 Pt_2 personale, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a quest'ultima;
4) il Sig. si impegna a versare il 50% dei costi relativi alle utenze ed alle tasse comunali non Pt_1 ancora notificate e relative agli anni in cui ha dimorato con la Sig.ra ”. Pt_2
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , con l'intervento necessario del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2) autorizza le parti a vivere separatamente;
3) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CZ), il 04.11.1954 e , nata a [...], il [...], i quali Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro (CZ), il 19 gennaio 1980, iscritto nel
Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno n. 1980, n 4, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
4) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
o
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo