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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/11/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 48 del ruolo 2024, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza della Corte di
Appello di Trieste n. 713/2017 pubblicata in data 13 settembre 2017, disposta con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 33159/2023, pubblicata in data 29
novembre 2023, in punto: contratti bancari;
causa vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. TO NT NT per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1
CI AT e OV GN per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “La società attrice in riassunzione conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da atto di citazione in riassunzione dd. 19/02/2024; spese di lite interamente rifuse per tutti i gradi e fasi del giudizio e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei termini di cui all'istanza depositata telematicamente il 22/02/2025 in favore dell'Avv.
TO NT NT dichiaratosi antistatario. Per l'effetto di quanto precede,
rigettata ogni istanza e/o eccezione contraria, previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso introdotte,
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento della domanda della società Parte_1
(già
[...] Controparte_2
all'esito del presente giudizio di
[...]
riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
33159/2023, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
dichiarare l'invalidità e la nullità parziale e/o totale (nullità totale "di protezione" se comunque più favorevole all'appellante) dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto della presente controversia tra la parte attrice in riassunzione
Parte_1
e la banca particolarmente in relazione alle clausole
[...] Controparte_1
2 di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale degli interessi a debito,
l'indeterminatezza dei tassi di interesse praticati dalla banca, il carattere indebito delle spese addebitate (ivi compresa quella di cui alla commissione di massimo scoperto),
nonché l'esistenza di addebiti in conto corrente non effettivi e non documentati dalla banca e, di conseguenza;
accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito come da relazione in primo grado del c.t.u. Dott. Persona_1
e successivi chiarimenti, nell'importo di Euro 2.651.371,62 (già Lit. 5.133.771.327) e cioè: a) Euro 30.559,33 per il c/c 7150/65008998 (Banco/Banca di Roma – filiale di
ON 1) alla data di chiusura del conto corrente in data 21/11/1997; b) Euro
1.148.345,81 per il c/c 7150/65009099 (Banco/Banca di Roma – filiale di ON
1) alla data di chiusura del conto corrente in data 12/11/2004; c) Euro 143.164,36 per il c/c 7150/65190397 (Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1) alla data di chiusura del conto corrente in data 12/11/2004; d) Euro 401.981,24, alla data di chiusura del conto corrente in data 25/07/1996, per il c/c 113/05 (in essere al
31/12/1987), poi 11355 (a far data dal 17/11/1989), poi 000113/55 (a far data dal
15/07/1992) presso la filiale di Genzano della Cassa di Risparmio di Roma/Banco di
Santo Spirito/Banca di Roma;
e) Euro 520.917,86 per il c/c 7150/119156
(Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1) alla data del 31/03/2007 (rapporto in essere e non estinto al 31/03/2007); f) Euro 406.403,02 per il c/c 7150/65170493
(Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1) alla data del 31/03/2007 (rapporto in essere e non estinto al 31/03/2007); ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente del Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1 n. 7150/119156, per cui è
3 causa, in base ai risultati del ricalcolo in sede di c.t.u. tecnico-bancaria, è a credito di
Parte_1
per Euro 522.143,74 alla data del 31/03/2007 (ovvero della maggiore o
[...]
minore somma che risulterà in corso di causa) e non a credito della medesima di Euro
1.225,88 come risultante dagli estratti conto della essendo l'importo degli CP_3
interessi anatocistici illegittimamente annotati a debito del correntista pari ad Euro
520.917,86; accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente del Banco/Banca di
Roma – filiale di ON 1 n. 7150/65170493, per cui è causa, in base ai risultati del ricalcolo in sede di c.t.u. tecnico-bancaria, è a credito di
[...]
per Parte_1
Euro 275.403,02 alla data del 31/03/2007 (ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa) e non a debito della medesima di Euro 131.000,00 come risultante dagli estratti conto della essendo l'importo degli interessi anatocistici CP_3
illegittimamente annotati a debito del correntista pari ad Euro 406.403,02; condannare alla restituzione ed al pagamento delle somme indebitamente Controparte_1
addebitate e/o riscosse, per i conti correnti estinti alla data di notifica dell'atto di citazione della presente controversia dd. 30/09/2008, quantificate in sede di c.t.u. in
Euro 1.724.050,74 (ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa) oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna attrice a far data dal
02/10/2008 e sino al saldo effettivo;
condannare al pagamento delle Controparte_1
spese, esborsi e competenze di tutti i gradi e le fasi del presente giudizio (primo grado dinanzi il Tribunale di Gorizia, appello dinanzi la Corte di Appello di Trieste,
legittimità dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e di rinvio dinanzi la Corte di
Appello di Trieste), ivi compresi quelle del c.t.p. in primo grado, il rimborso
4 forfettario di cui all'art. 2 d.m. 55/2014 nella misura del 15%, oltre c.p. ed iva ove dovute e ponendo definitivamente a carico dell'appellata le spese della c.t.u. in primo grado;
con espressa riserva per il risarcimento del maggior danno che sarà quantificato in separato giudizio.
In via istruttoria: acquisire i fascicoli d'ufficio del procedimento di appello sub R.G.
469/2015 della Corte di Appello di Trieste, sub R.G. 1779/2008 Tribunale di Gorizia
nonché sub R.G. 27261/2017 della Corte di cassazione, completi di tutti gli atti e documenti ivi inseriti;
come da memorie istruttorie ex art. 183-VI co. n. 2 c.p.c.
depositata il 11/11/2009 ed ex art. 183-VI co. n. 3 c.p.c. depositata il 25/11/2009 in primo grado sub R.G. 1779/2008 Trib. Gorizia.”
Per parte appellata: “Accertata l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, respingersi tutte le domande così come formulate in atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
[...]
perché infondate in fatto ed in Parte_1
diritto e comunque perché prescritte per i motivi tutti di cui in atti. Tenuto conto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte n. 33159/2023 e del principio di diritto ivi indicato, l'Ecc.ma Corte d'Appello, accertata l'applicazione da parte di di CP_1
una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione ai rapporti di cc non prescritti (cc 7150/65009099; cc 71650/65190397 e cc 113/55),
dovrà condannare al pagamento delle somme pagate da CP_1 Parte_1
a tale titolo, così come accertate dall'espletata CTU e, per i due rapporti
[...]
ancora pendenti (cc 7150/65170493 e cc 7150/119156), dovrà rettificare il saldo del conto, tenuto conto della somma addebitata dalla sempre a seguito CP_3
dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. In ogni caso
5 Condannarsi a rifondere ad le spese di lite per Parte_1 CP_1
tutti i gradi di giudizio, nonché a restituire quanto versato da in Controparte_1
ossequio alla sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(oggi Controparte_2 [...]
Parte_1
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Gorizia chiedendo Controparte_1
dichiararsi la nullità parziale di dieci contratti di conto corrente, di cui otto già estinti all'epoca della introduzione del giudizio e due ancora accesi, lamentando che risultavano in particolare viziate la clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, quella di determinazione del saggio degli interessi ultra-legali mediante rinvio alla “condizioni usualmente praticate su piazza” e quella relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto formulata in modo indeterminato e chiedendo la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati.
si era costituita resistendo alla pretesa attorea ed eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione.
Radicatosi il contraddittorio, successivamente all'espletamento di una c.t.u. contabile,
all'udienza di precisazione delle conclusioni la società l'attrice aveva modificato le proprie conclusioni, limitando la domanda a soli sei contratti di conto corrente, in luogo dei dieci oggetto della domanda originariamente proposta e chiedendo la sola rideterminazione del saldo quanto ai rapporti ancora in essere.
Con sentenza n. 310/2014 pubblicata in data 4.7.2014, corretta con ordinanza dd.
10.4.2015, il Tribunale di Gorizia, ritenuta la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata in limine e recepite le indicazioni della c.t.u. contabile, aveva accolto le
6 domande proposte dalla società attrice e per l'effetto aveva condannato CP_1
al pagamento della somma di euro 1.724.050,74 oltre interessi legali dal
[...]
2.10.2008 al saldo e alla rifusione delle spese legali, ponendo a carico della convenuta anche le spese di c.t.u. e di c.t.p.; in sede di correzione di errore materiale il dispositivo era inoltre stato così integrato relativamente ai due rapporti ancora aperti: “accerta che il saldo del conto corrente … n. 7150/119156 … è a credito di per euro Parte_1
522.143,74 alla data del 31.3.2007” … “accerta che il saldo del conto corrente … n.
7150/65170493 … è a credito di per euro 275.403,02 alla data del Parte_1
31.3.2007.”
aveva gravato tale decisione, lamentando che il primo giudice aveva Controparte_1
erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione, invece tempestivamente sollevata;
che aveva dichiarato la nullità parziale dei contratti di conto corrente senza esaminare le relative clausole, non avendo l'attrice prodotto i contratti;
che non aveva esaminato e accolto le domande di accertamento proposte dall'attrice con riferimento ai due rapporti di conto corrente non ancora estinti,
comportanti la rettifica del conto e non ricomprese nella domanda di condanna per ripetizione di indebito originariamente proposta;
che aveva condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali, invece di compensarle parzialmente.
Con sentenza n. 713/2017 pubblicata in data 13 settembre 2017 la Corte d'Appello
aveva accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, osservando che la mancata produzione dei contratti rendeva impossibile stabilire se le clausole ivi menzionate fossero o meno in contrasto con la normativa vigente al momento della loro stipulazione e che non doveva darsi ingresso all'ordine di esibizione in funzione di supplenza rispetto a un onere probatorio non assolto, anche in relazione all'art. 119
7 del T.u.b.; di conseguenza, aveva rigettato tutte le domande proposte dalla società
attrice, condannandola alla rifusione delle spese del doppio grado e ponendo a carico della stessa le spese di c.t.u.
Parte_1
aveva proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a nove motivi,
[...]
mentre si era costituita replicando con controricorso ai motivi Controparte_1
avversari.
Con sentenza n. 33159/2023, pubblicata in data 29 novembre 2023 la Corte Suprema
di Cassazione aveva accolto il terzo motivo di ricorso e il sesto, attinenti alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, rigettando gli altri e rinviando alla Corte d'Appello di Trieste anche per le spese del giudizio di cassazione.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 19.2.2024
[...]
aveva riassunto Parte_1
la causa, riproponendo tutte le domande già svolte in primo grado e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe;
si era Controparte_1
costituita chiedendo respingersi tutte le domande avversarie, applicarsi il principio di diritto relativo alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori solo
“in relazione ai rapporti di cc non prescritti (nn. 7150/65009099; 71650/65190397 e
113/55)”, con limitazione, quanto ai due rapporti ancora pendenti (nn. 7150/65170493
e 7150/119156) alla rettifica del saldo;
condannarsi l'attrice in riassunzione alla restituzione di “quanto versato in ossequio alla sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, era stato disposto l'espletamento di un accertamento tecnico di ufficio al fine di pervenire, sulla base della documentazione bancaria versata
8 in atti, alla determinazione della posta addebitata dalla banca trattaria a titolo di capitalizzazione illegittima dell'interesse anatocistico.
Espletato detto incombente, la causa era stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerate le conclusioni e le argomentazioni sviluppate dalle parti in sede di riassunzione, è a questo punto opportuno definire l'ambito del presente giudizio rescissorio.
Come già rilevato, il Supremo Collegio aveva respinto tutti i motivi di ricorso proposti dalla società riassumente contro le statuizioni adottate dalla Corte d'Appello, con l'eccezione di quelli (terzo, prima parte e sesto) afferenti all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Tutte le altre questioni afferenti ai rapporti contrattuali oggetto della domanda originaria risultano, dunque, già irrevocabilmente definite con la sentenza d'appello,
stante il rigetto dei motivi di ricorso relativi all'illegittima determinazione del saggio degli interessi ultra-legali mediante rinvio alla “condizioni usualmente praticate su piazza” e all'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Analoghe considerazioni vanno spese per quanto attiene all'eccezione di prescrizione reiterata dalla convenuta in riassunzione, essendo il motivo di gravame con il quale la stessa era stata riproposta rimasto assorbito nella sentenza di appello e non essendo tale questione stata più riproposta in sede di legittimità per l'eventualità, poi effettivamente verificatasi, dell'accoglimento, anche parziale, dell'avversario ricorso ex art. 360 c.p.c.
9 Ne discende, pertanto, che le questioni ancora da esaminare nell'ambito del presente giudizio di rinvio risultano essere unicamente quelle attinenti alla quantificazione dell'ammontare degli interessi anatocistici e alla restituzione di quanto versato da parte della banca in forza della sentenza di primo grado, poi riformata in appello;
le istanze istruttorie pedissequamente riproposte dalla società riassumente debbono pertanto ritenersi inammissibili ovvero ininfluenti, a fronte del consolidatosi giudicato.
Esaurita tale doverosa premessa, va a questo punto evidenziato che con la pronuncia rescindente era stato affermato quanto segue (pag. 9): “dalla sentenza risulta che la società, oltre alle domande incentrate sulla clausola di determinazione del saggio ultra-
legale e sulla clausola determinativa della commissione di massimo scoperto, aveva proposto anche e comunque una domanda di ripetizione di tutto quanto pagato in forza della capitalizzazione illegittima dell'interesse anatocistico trimestrale.”
“La corte d'appello, condividendo il motivo di censura, ha detto che le domande erano state ancorate a vizi genetici dei contratti, sicché la mancata produzione di tali contratti non avrebbe potuto essere supplita da una c.t.u. svolta in funzione ricostruttiva dell'andamento del rapporto. Ora, se codesto appare rilievo plausibile per giustificare il rigetto delle pretese incentrate sulla previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali (v. Cass. Sez. 1 n. 15774-18, Cass. Sez. 1 n. 512-17), non è sufficiente a giustificare, invece, il rigetto della domanda incentrata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi … perché la capitalizzazione (unicamente a debito) di interessi anatocistici – a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s. - è prassi di per sé illegittima, a prescindere dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla. E quindi può esser dimostrata a prescindere dalla produzione del contratto, mediante l'espletamento di una c.t.u.
10 finalizzata a ricostruire l'andamento contabile del rapporto.”
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. aveva pertanto affermato il seguente principio di diritto, all'applicazione del quale la Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è
vincolato:
“in materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell'interesse anatocistico non vale a giustificare – dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto.”
* * *
Ciò precisato, per quanto attiene al merito deve ora provvedersi ad illustrare le risultanze dell'accertamento integrativo, disposto mediante richiamo del c.t.u. già
incaricato in primo grado, al quale è stato posto il seguente quesito: “sulla scorta della documentazione in atti quantifichi il consulente la somma globale addebitata alla società cliente dalla banca trattaria, in relazione ai rapporti di conto corrente già
oggetto della consulenza tecnica espletata in prime cure, a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici.”
L'ausiliario ha in primo luogo provveduto ad esaminare gli estratti conto dimessi in atti relativamente ai seguenti rapporti di conto corrente:
poi CP_4 CP_5
c/c ordinario 7150/119156 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
11 c/c anticipi 7150/001211 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
c/c anticipi 7150/001241 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
c/c anticipi 7150/001261 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
c/c 7150/65009099 aperto presso la filiale di ON il 10.6.1994;
c/c 7150/65008998 aperto presso la filiale di ON il 10.6.1994;
c/c anticipi 7150/65008891 aperto presso la filiale di ON il 10.6.1994;
c/c 7150/65190397 aperto presso la filiale di ON il 7.7.1999;
c/c 7150/651704-93 aperto presso la filiale di ON il 7.3.2000;
Cassa di Risparmio di Roma, Poi Banco di Santo Spirito, poi CP_5
c/c ordinario 113/05 (in essere al 31/12/1987), poi 11355 (a far data dal 17/11/1989),
poi 000113/55 (a far data dal 15/07/1992), acceso presso la filiale di Genzano.
Ha quindi provveduto alla registrazione di tutte le operazioni in ordine cronologico secondo la data valuta, con eliminazione degli interessi passivi addebitati in conto;
al ricalcolo degli interessi passivi secondo il tasso di interesse debitore medio applicato in ogni trimestre dall'istituto di credito così come risultante dagli estratti conto scalari presenti;
alla quantificazione della somma addebitata dalla a titolo di CP_3
capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici mediante confronto degli interessi passivi addebitati in conto con gli interessi ricalcolati.
Essendo i rapporti di cui ai nn. 7150/001211-001241-001261-65008891 meri conti tecnici regolati sul c/c ordinario 7150/119156, sul quale avevano manifestazione numeraria, producendo interessi, al fine di evitare duplicazioni contabili non è stato calcolato, rispetto agli stessi, l'effetto anatocistico.
L'ausiliario ha inoltre precisato che, con metodologia condivisa coi consulenti di parte, aveva preso in considerazione il tasso debitore medio trimestrale, anziché i tassi
12 puntuali risultanti dagli estratti conto scalari, trattandosi di un metodo di analisi più
rapido ma altrettanto affidabile, essendo emerso, dal raffronto effettuato su un campione di 536 pagine (pari al 38% della popolazione di riferimento), che l'effetto anatocistico con l'applicazione delle due diverse metodologie di calcolo, aveva comportato uno scostamento poco significativo, pari allo 0,20%.
Ha quindi riepilogato, per ogni conto, l'ammontare degli interessi passivi addebitati in conto e quanto ricalcolato con applicazione del tasso debitore medio, nonché la differenza tra questi due importi, corrispondente alla quantificazione degli interessi anatocistici;
dopo aver motivatamente respinto le osservazioni delle parti, ha quindi concluso come segue: “sulla base dei conteggi effettuati, anche alla luce dei rilievi mossi dai consulenti di parte, lo scrivente ritiene che l'importo addebitato alla società
a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi Parte_1
anatocistici, ammonti ad euro 715.434,00.”
Il saldo relativo ai singoli rapporti è stato pertanto ricalcolato come segue:
a) c/c 7150/119156: euro 483.773,03 al 21 marzo 2007; interessi addebitati: euro
482.548; interessi ricalcolati: euro 283.855; interessi anatocistici: euro 198.693;
b) c/c 7150/65009099: euro 1.220.132,20 al 30 settembre 2003; interessi addebitati:
euro 1.275.397; interessi ricalcolati: euro 954.881; interessi anatocistici: euro 320.517;
c) c/c 7150/65008998: euro 152.013.036 al 30 settembre 1997; interessi addebitati:
euro 78.508; interessi ricalcolati: euro 70.132; interessi anatocistici: euro 8.376;
d) c/c 7150/65190397: euro 162.413,13 all'11 settembre 2003; interessi addebitati:
euro 85.152; interessi ricalcolati: euro 69.915; interessi anatocistici: euro 15.237;
e) c/c 7150/651704-93: euro 392.362,21 al 28 febbraio 2007; interessi addebitati: euro
292.155; interessi ricalcolati: euro 223.199; interessi anatocistici: euro 68.956;
13 f) c/c 113/05: euro 638.648.039 al 25 luglio 1996; interessi addebitati: euro 329.579;
interessi ricalcolati: euro 225.921; interessi anatocistici: euro 103.655.
Con riferimento ai due rapporti ancora aperti alla data della domanda giudiziale, deve dunque essere accertato:
che il saldo del conto corrente 7150/119156 era a credito della società correntista per euro 483.773,03 alla data del 21 marzo 2007, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 198.693, e che il saldo del conto corrente 7150/651704-
93 era del pari a credito della società correntista per euro 392.362,21 alla data del 28
febbraio 2007, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro
68.956.
Con riferimento ai conti correnti già estinti, deve inoltre essere accertato:
che quanto al conto corrente 7150/65009099 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 320.517;
che quanto al conto corrente 7150/65008998 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 8.376;
che quanto al conto corrente 7150/65190397 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 15.237;
che quanto al conto corrente 113/05 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 103.655.
* * *
Quanto ai rapporti non ancora estinti dovrà pertanto essere accertato, alla stregua di quanto risultante dagli allegati alla relazione contabile, che il conto corrente
7150/119156 presentava alla data del 21 marzo 2007 un saldo a credito della società
correntista pari ad euro 483.773,03, essendo stati illegittimamente applicati interessi
14 anatocistici per euro 198.693 e che il conto corrente 7150/651704-93 presentava invece alla data del 28 febbraio 2007 un saldo a credito della società correntista pari ad euro 392.362,21, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro
68.956.
Quanto ai rapporti già estinti alla data della proposizione della domanda giudiziale,
accertata l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per complessivi euro
(320.517 + 8.376 + 15.237 + 103.655) 447.785, dovrà essere condannata CP_1
al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi al saggio di cui all'art.
[...]
1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Parte_1
andrà a sua volta condannata alla restituzione dei maggiori importi
[...]
versati da in dipendenza dell'esecutorietà della sentenza di primo Controparte_1
grado, non risultando la corresponsione oggetto di controversia e risultando la stessa altresì provata dalla produzione documentale di cui al n. 3 del fascicolo di parte di appello (corrispondenza intercorsa e distinta di bonifico); anche su detti importi,
essendo il pagamento divenuto indebito con il venir meno del titolo giudiziale che ne giustificava la pretesa, competeranno gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma
4, cod. civ. dal pagamento al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse andranno regolate in maniera unitaria per tutti i gradi sulla base dell'esito finale della causa, essendo invece irrilevante l'esito dei singoli gradi (Sez. U, n. 32906 del 08/11/2022), e liquidate sulla base dello scaglione di valore relativo alla somma complessivamente riconosciuta a credito (totale interessi anatocistici euro 715.434), previa compensazione per due terzi in considerazione della parziale soccombenza attorea su due delle tre domande proposte, con attribuzione a
15 favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
andranno invece poste in via definitiva a carico della convenuta in riassunzione le spese degli accertamenti tecnici di ufficio e della c.t.p. relativa al primo grado, già liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, promossa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da
[...]
Parte_1
nei confronti di ogni diversa domanda, istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa e reietta, così provvede:
Accerta che il conto corrente n. 7150/119156 presentava alla data del 21 marzo 2007
un saldo a credito della correntista pari ad euro 483.773,03, risultando illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 198.693,00 e che il conto corrente n.
7150/651704-93 presentava alla data del 28 febbraio 2007 un saldo a credito della correntista pari ad euro 392.362,21, risultando illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 68.956,00;
Accerta quanto ai rapporti di conto corrente già estinti (nn. 7150/65008998,
7150/65009099, 7150/65190397, 113/05) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per complessivi euro 447.785,00 e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento di tale complessivo importo, maggiorato degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
Condanna Parte_1
alla restituzione dei maggiori importi corrisposti da
[...]
in dipendenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, Controparte_1
maggiorati degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal
16 pagamento al saldo;
Compensa per due terzi tra le parti le spese del giudizio e per l'effetto condanna alla corresponsione della restante parte, spese che liquida, per la Controparte_1
quota, a titolo di compensi professionali, in euro 6.000,00 quanto al primo grado, euro
6.000,00 quanto al secondo grado, euro 3.000,00 quanto alla fase di legittimità ed euro
6.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre alla relativa quota del contributo unificato, nonché alle spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge, con attribuzione a favore del procuratore attoreo Avv. TO NT NT,
dichiaratosi antistatario;
Pone in via definitiva le spese degli accertamenti tecnici di ufficio e della c.t.p. di primo grado, già liquidate come in atti, a carico di Controparte_1
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 48 del ruolo 2024, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza della Corte di
Appello di Trieste n. 713/2017 pubblicata in data 13 settembre 2017, disposta con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 33159/2023, pubblicata in data 29
novembre 2023, in punto: contratti bancari;
causa vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. TO NT NT per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1
CI AT e OV GN per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “La società attrice in riassunzione conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da atto di citazione in riassunzione dd. 19/02/2024; spese di lite interamente rifuse per tutti i gradi e fasi del giudizio e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei termini di cui all'istanza depositata telematicamente il 22/02/2025 in favore dell'Avv.
TO NT NT dichiaratosi antistatario. Per l'effetto di quanto precede,
rigettata ogni istanza e/o eccezione contraria, previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso introdotte,
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento della domanda della società Parte_1
(già
[...] Controparte_2
all'esito del presente giudizio di
[...]
riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
33159/2023, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
dichiarare l'invalidità e la nullità parziale e/o totale (nullità totale "di protezione" se comunque più favorevole all'appellante) dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto della presente controversia tra la parte attrice in riassunzione
Parte_1
e la banca particolarmente in relazione alle clausole
[...] Controparte_1
2 di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale degli interessi a debito,
l'indeterminatezza dei tassi di interesse praticati dalla banca, il carattere indebito delle spese addebitate (ivi compresa quella di cui alla commissione di massimo scoperto),
nonché l'esistenza di addebiti in conto corrente non effettivi e non documentati dalla banca e, di conseguenza;
accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito come da relazione in primo grado del c.t.u. Dott. Persona_1
e successivi chiarimenti, nell'importo di Euro 2.651.371,62 (già Lit. 5.133.771.327) e cioè: a) Euro 30.559,33 per il c/c 7150/65008998 (Banco/Banca di Roma – filiale di
ON 1) alla data di chiusura del conto corrente in data 21/11/1997; b) Euro
1.148.345,81 per il c/c 7150/65009099 (Banco/Banca di Roma – filiale di ON
1) alla data di chiusura del conto corrente in data 12/11/2004; c) Euro 143.164,36 per il c/c 7150/65190397 (Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1) alla data di chiusura del conto corrente in data 12/11/2004; d) Euro 401.981,24, alla data di chiusura del conto corrente in data 25/07/1996, per il c/c 113/05 (in essere al
31/12/1987), poi 11355 (a far data dal 17/11/1989), poi 000113/55 (a far data dal
15/07/1992) presso la filiale di Genzano della Cassa di Risparmio di Roma/Banco di
Santo Spirito/Banca di Roma;
e) Euro 520.917,86 per il c/c 7150/119156
(Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1) alla data del 31/03/2007 (rapporto in essere e non estinto al 31/03/2007); f) Euro 406.403,02 per il c/c 7150/65170493
(Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1) alla data del 31/03/2007 (rapporto in essere e non estinto al 31/03/2007); ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente del Banco/Banca di Roma – filiale di ON 1 n. 7150/119156, per cui è
3 causa, in base ai risultati del ricalcolo in sede di c.t.u. tecnico-bancaria, è a credito di
Parte_1
per Euro 522.143,74 alla data del 31/03/2007 (ovvero della maggiore o
[...]
minore somma che risulterà in corso di causa) e non a credito della medesima di Euro
1.225,88 come risultante dagli estratti conto della essendo l'importo degli CP_3
interessi anatocistici illegittimamente annotati a debito del correntista pari ad Euro
520.917,86; accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente del Banco/Banca di
Roma – filiale di ON 1 n. 7150/65170493, per cui è causa, in base ai risultati del ricalcolo in sede di c.t.u. tecnico-bancaria, è a credito di
[...]
per Parte_1
Euro 275.403,02 alla data del 31/03/2007 (ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa) e non a debito della medesima di Euro 131.000,00 come risultante dagli estratti conto della essendo l'importo degli interessi anatocistici CP_3
illegittimamente annotati a debito del correntista pari ad Euro 406.403,02; condannare alla restituzione ed al pagamento delle somme indebitamente Controparte_1
addebitate e/o riscosse, per i conti correnti estinti alla data di notifica dell'atto di citazione della presente controversia dd. 30/09/2008, quantificate in sede di c.t.u. in
Euro 1.724.050,74 (ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa) oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna attrice a far data dal
02/10/2008 e sino al saldo effettivo;
condannare al pagamento delle Controparte_1
spese, esborsi e competenze di tutti i gradi e le fasi del presente giudizio (primo grado dinanzi il Tribunale di Gorizia, appello dinanzi la Corte di Appello di Trieste,
legittimità dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e di rinvio dinanzi la Corte di
Appello di Trieste), ivi compresi quelle del c.t.p. in primo grado, il rimborso
4 forfettario di cui all'art. 2 d.m. 55/2014 nella misura del 15%, oltre c.p. ed iva ove dovute e ponendo definitivamente a carico dell'appellata le spese della c.t.u. in primo grado;
con espressa riserva per il risarcimento del maggior danno che sarà quantificato in separato giudizio.
In via istruttoria: acquisire i fascicoli d'ufficio del procedimento di appello sub R.G.
469/2015 della Corte di Appello di Trieste, sub R.G. 1779/2008 Tribunale di Gorizia
nonché sub R.G. 27261/2017 della Corte di cassazione, completi di tutti gli atti e documenti ivi inseriti;
come da memorie istruttorie ex art. 183-VI co. n. 2 c.p.c.
depositata il 11/11/2009 ed ex art. 183-VI co. n. 3 c.p.c. depositata il 25/11/2009 in primo grado sub R.G. 1779/2008 Trib. Gorizia.”
Per parte appellata: “Accertata l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, respingersi tutte le domande così come formulate in atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
[...]
perché infondate in fatto ed in Parte_1
diritto e comunque perché prescritte per i motivi tutti di cui in atti. Tenuto conto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte n. 33159/2023 e del principio di diritto ivi indicato, l'Ecc.ma Corte d'Appello, accertata l'applicazione da parte di di CP_1
una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione ai rapporti di cc non prescritti (cc 7150/65009099; cc 71650/65190397 e cc 113/55),
dovrà condannare al pagamento delle somme pagate da CP_1 Parte_1
a tale titolo, così come accertate dall'espletata CTU e, per i due rapporti
[...]
ancora pendenti (cc 7150/65170493 e cc 7150/119156), dovrà rettificare il saldo del conto, tenuto conto della somma addebitata dalla sempre a seguito CP_3
dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. In ogni caso
5 Condannarsi a rifondere ad le spese di lite per Parte_1 CP_1
tutti i gradi di giudizio, nonché a restituire quanto versato da in Controparte_1
ossequio alla sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(oggi Controparte_2 [...]
Parte_1
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Gorizia chiedendo Controparte_1
dichiararsi la nullità parziale di dieci contratti di conto corrente, di cui otto già estinti all'epoca della introduzione del giudizio e due ancora accesi, lamentando che risultavano in particolare viziate la clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, quella di determinazione del saggio degli interessi ultra-legali mediante rinvio alla “condizioni usualmente praticate su piazza” e quella relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto formulata in modo indeterminato e chiedendo la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati.
si era costituita resistendo alla pretesa attorea ed eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione.
Radicatosi il contraddittorio, successivamente all'espletamento di una c.t.u. contabile,
all'udienza di precisazione delle conclusioni la società l'attrice aveva modificato le proprie conclusioni, limitando la domanda a soli sei contratti di conto corrente, in luogo dei dieci oggetto della domanda originariamente proposta e chiedendo la sola rideterminazione del saldo quanto ai rapporti ancora in essere.
Con sentenza n. 310/2014 pubblicata in data 4.7.2014, corretta con ordinanza dd.
10.4.2015, il Tribunale di Gorizia, ritenuta la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata in limine e recepite le indicazioni della c.t.u. contabile, aveva accolto le
6 domande proposte dalla società attrice e per l'effetto aveva condannato CP_1
al pagamento della somma di euro 1.724.050,74 oltre interessi legali dal
[...]
2.10.2008 al saldo e alla rifusione delle spese legali, ponendo a carico della convenuta anche le spese di c.t.u. e di c.t.p.; in sede di correzione di errore materiale il dispositivo era inoltre stato così integrato relativamente ai due rapporti ancora aperti: “accerta che il saldo del conto corrente … n. 7150/119156 … è a credito di per euro Parte_1
522.143,74 alla data del 31.3.2007” … “accerta che il saldo del conto corrente … n.
7150/65170493 … è a credito di per euro 275.403,02 alla data del Parte_1
31.3.2007.”
aveva gravato tale decisione, lamentando che il primo giudice aveva Controparte_1
erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione, invece tempestivamente sollevata;
che aveva dichiarato la nullità parziale dei contratti di conto corrente senza esaminare le relative clausole, non avendo l'attrice prodotto i contratti;
che non aveva esaminato e accolto le domande di accertamento proposte dall'attrice con riferimento ai due rapporti di conto corrente non ancora estinti,
comportanti la rettifica del conto e non ricomprese nella domanda di condanna per ripetizione di indebito originariamente proposta;
che aveva condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali, invece di compensarle parzialmente.
Con sentenza n. 713/2017 pubblicata in data 13 settembre 2017 la Corte d'Appello
aveva accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, osservando che la mancata produzione dei contratti rendeva impossibile stabilire se le clausole ivi menzionate fossero o meno in contrasto con la normativa vigente al momento della loro stipulazione e che non doveva darsi ingresso all'ordine di esibizione in funzione di supplenza rispetto a un onere probatorio non assolto, anche in relazione all'art. 119
7 del T.u.b.; di conseguenza, aveva rigettato tutte le domande proposte dalla società
attrice, condannandola alla rifusione delle spese del doppio grado e ponendo a carico della stessa le spese di c.t.u.
Parte_1
aveva proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a nove motivi,
[...]
mentre si era costituita replicando con controricorso ai motivi Controparte_1
avversari.
Con sentenza n. 33159/2023, pubblicata in data 29 novembre 2023 la Corte Suprema
di Cassazione aveva accolto il terzo motivo di ricorso e il sesto, attinenti alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, rigettando gli altri e rinviando alla Corte d'Appello di Trieste anche per le spese del giudizio di cassazione.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 19.2.2024
[...]
aveva riassunto Parte_1
la causa, riproponendo tutte le domande già svolte in primo grado e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe;
si era Controparte_1
costituita chiedendo respingersi tutte le domande avversarie, applicarsi il principio di diritto relativo alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori solo
“in relazione ai rapporti di cc non prescritti (nn. 7150/65009099; 71650/65190397 e
113/55)”, con limitazione, quanto ai due rapporti ancora pendenti (nn. 7150/65170493
e 7150/119156) alla rettifica del saldo;
condannarsi l'attrice in riassunzione alla restituzione di “quanto versato in ossequio alla sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, era stato disposto l'espletamento di un accertamento tecnico di ufficio al fine di pervenire, sulla base della documentazione bancaria versata
8 in atti, alla determinazione della posta addebitata dalla banca trattaria a titolo di capitalizzazione illegittima dell'interesse anatocistico.
Espletato detto incombente, la causa era stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerate le conclusioni e le argomentazioni sviluppate dalle parti in sede di riassunzione, è a questo punto opportuno definire l'ambito del presente giudizio rescissorio.
Come già rilevato, il Supremo Collegio aveva respinto tutti i motivi di ricorso proposti dalla società riassumente contro le statuizioni adottate dalla Corte d'Appello, con l'eccezione di quelli (terzo, prima parte e sesto) afferenti all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Tutte le altre questioni afferenti ai rapporti contrattuali oggetto della domanda originaria risultano, dunque, già irrevocabilmente definite con la sentenza d'appello,
stante il rigetto dei motivi di ricorso relativi all'illegittima determinazione del saggio degli interessi ultra-legali mediante rinvio alla “condizioni usualmente praticate su piazza” e all'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Analoghe considerazioni vanno spese per quanto attiene all'eccezione di prescrizione reiterata dalla convenuta in riassunzione, essendo il motivo di gravame con il quale la stessa era stata riproposta rimasto assorbito nella sentenza di appello e non essendo tale questione stata più riproposta in sede di legittimità per l'eventualità, poi effettivamente verificatasi, dell'accoglimento, anche parziale, dell'avversario ricorso ex art. 360 c.p.c.
9 Ne discende, pertanto, che le questioni ancora da esaminare nell'ambito del presente giudizio di rinvio risultano essere unicamente quelle attinenti alla quantificazione dell'ammontare degli interessi anatocistici e alla restituzione di quanto versato da parte della banca in forza della sentenza di primo grado, poi riformata in appello;
le istanze istruttorie pedissequamente riproposte dalla società riassumente debbono pertanto ritenersi inammissibili ovvero ininfluenti, a fronte del consolidatosi giudicato.
Esaurita tale doverosa premessa, va a questo punto evidenziato che con la pronuncia rescindente era stato affermato quanto segue (pag. 9): “dalla sentenza risulta che la società, oltre alle domande incentrate sulla clausola di determinazione del saggio ultra-
legale e sulla clausola determinativa della commissione di massimo scoperto, aveva proposto anche e comunque una domanda di ripetizione di tutto quanto pagato in forza della capitalizzazione illegittima dell'interesse anatocistico trimestrale.”
“La corte d'appello, condividendo il motivo di censura, ha detto che le domande erano state ancorate a vizi genetici dei contratti, sicché la mancata produzione di tali contratti non avrebbe potuto essere supplita da una c.t.u. svolta in funzione ricostruttiva dell'andamento del rapporto. Ora, se codesto appare rilievo plausibile per giustificare il rigetto delle pretese incentrate sulla previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali (v. Cass. Sez. 1 n. 15774-18, Cass. Sez. 1 n. 512-17), non è sufficiente a giustificare, invece, il rigetto della domanda incentrata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi … perché la capitalizzazione (unicamente a debito) di interessi anatocistici – a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s. - è prassi di per sé illegittima, a prescindere dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla. E quindi può esser dimostrata a prescindere dalla produzione del contratto, mediante l'espletamento di una c.t.u.
10 finalizzata a ricostruire l'andamento contabile del rapporto.”
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. aveva pertanto affermato il seguente principio di diritto, all'applicazione del quale la Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è
vincolato:
“in materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell'interesse anatocistico non vale a giustificare – dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto.”
* * *
Ciò precisato, per quanto attiene al merito deve ora provvedersi ad illustrare le risultanze dell'accertamento integrativo, disposto mediante richiamo del c.t.u. già
incaricato in primo grado, al quale è stato posto il seguente quesito: “sulla scorta della documentazione in atti quantifichi il consulente la somma globale addebitata alla società cliente dalla banca trattaria, in relazione ai rapporti di conto corrente già
oggetto della consulenza tecnica espletata in prime cure, a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici.”
L'ausiliario ha in primo luogo provveduto ad esaminare gli estratti conto dimessi in atti relativamente ai seguenti rapporti di conto corrente:
poi CP_4 CP_5
c/c ordinario 7150/119156 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
11 c/c anticipi 7150/001211 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
c/c anticipi 7150/001241 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
c/c anticipi 7150/001261 aperto presso la filiale di ON il 4.5.1993;
c/c 7150/65009099 aperto presso la filiale di ON il 10.6.1994;
c/c 7150/65008998 aperto presso la filiale di ON il 10.6.1994;
c/c anticipi 7150/65008891 aperto presso la filiale di ON il 10.6.1994;
c/c 7150/65190397 aperto presso la filiale di ON il 7.7.1999;
c/c 7150/651704-93 aperto presso la filiale di ON il 7.3.2000;
Cassa di Risparmio di Roma, Poi Banco di Santo Spirito, poi CP_5
c/c ordinario 113/05 (in essere al 31/12/1987), poi 11355 (a far data dal 17/11/1989),
poi 000113/55 (a far data dal 15/07/1992), acceso presso la filiale di Genzano.
Ha quindi provveduto alla registrazione di tutte le operazioni in ordine cronologico secondo la data valuta, con eliminazione degli interessi passivi addebitati in conto;
al ricalcolo degli interessi passivi secondo il tasso di interesse debitore medio applicato in ogni trimestre dall'istituto di credito così come risultante dagli estratti conto scalari presenti;
alla quantificazione della somma addebitata dalla a titolo di CP_3
capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici mediante confronto degli interessi passivi addebitati in conto con gli interessi ricalcolati.
Essendo i rapporti di cui ai nn. 7150/001211-001241-001261-65008891 meri conti tecnici regolati sul c/c ordinario 7150/119156, sul quale avevano manifestazione numeraria, producendo interessi, al fine di evitare duplicazioni contabili non è stato calcolato, rispetto agli stessi, l'effetto anatocistico.
L'ausiliario ha inoltre precisato che, con metodologia condivisa coi consulenti di parte, aveva preso in considerazione il tasso debitore medio trimestrale, anziché i tassi
12 puntuali risultanti dagli estratti conto scalari, trattandosi di un metodo di analisi più
rapido ma altrettanto affidabile, essendo emerso, dal raffronto effettuato su un campione di 536 pagine (pari al 38% della popolazione di riferimento), che l'effetto anatocistico con l'applicazione delle due diverse metodologie di calcolo, aveva comportato uno scostamento poco significativo, pari allo 0,20%.
Ha quindi riepilogato, per ogni conto, l'ammontare degli interessi passivi addebitati in conto e quanto ricalcolato con applicazione del tasso debitore medio, nonché la differenza tra questi due importi, corrispondente alla quantificazione degli interessi anatocistici;
dopo aver motivatamente respinto le osservazioni delle parti, ha quindi concluso come segue: “sulla base dei conteggi effettuati, anche alla luce dei rilievi mossi dai consulenti di parte, lo scrivente ritiene che l'importo addebitato alla società
a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi Parte_1
anatocistici, ammonti ad euro 715.434,00.”
Il saldo relativo ai singoli rapporti è stato pertanto ricalcolato come segue:
a) c/c 7150/119156: euro 483.773,03 al 21 marzo 2007; interessi addebitati: euro
482.548; interessi ricalcolati: euro 283.855; interessi anatocistici: euro 198.693;
b) c/c 7150/65009099: euro 1.220.132,20 al 30 settembre 2003; interessi addebitati:
euro 1.275.397; interessi ricalcolati: euro 954.881; interessi anatocistici: euro 320.517;
c) c/c 7150/65008998: euro 152.013.036 al 30 settembre 1997; interessi addebitati:
euro 78.508; interessi ricalcolati: euro 70.132; interessi anatocistici: euro 8.376;
d) c/c 7150/65190397: euro 162.413,13 all'11 settembre 2003; interessi addebitati:
euro 85.152; interessi ricalcolati: euro 69.915; interessi anatocistici: euro 15.237;
e) c/c 7150/651704-93: euro 392.362,21 al 28 febbraio 2007; interessi addebitati: euro
292.155; interessi ricalcolati: euro 223.199; interessi anatocistici: euro 68.956;
13 f) c/c 113/05: euro 638.648.039 al 25 luglio 1996; interessi addebitati: euro 329.579;
interessi ricalcolati: euro 225.921; interessi anatocistici: euro 103.655.
Con riferimento ai due rapporti ancora aperti alla data della domanda giudiziale, deve dunque essere accertato:
che il saldo del conto corrente 7150/119156 era a credito della società correntista per euro 483.773,03 alla data del 21 marzo 2007, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 198.693, e che il saldo del conto corrente 7150/651704-
93 era del pari a credito della società correntista per euro 392.362,21 alla data del 28
febbraio 2007, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro
68.956.
Con riferimento ai conti correnti già estinti, deve inoltre essere accertato:
che quanto al conto corrente 7150/65009099 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 320.517;
che quanto al conto corrente 7150/65008998 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 8.376;
che quanto al conto corrente 7150/65190397 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 15.237;
che quanto al conto corrente 113/05 erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 103.655.
* * *
Quanto ai rapporti non ancora estinti dovrà pertanto essere accertato, alla stregua di quanto risultante dagli allegati alla relazione contabile, che il conto corrente
7150/119156 presentava alla data del 21 marzo 2007 un saldo a credito della società
correntista pari ad euro 483.773,03, essendo stati illegittimamente applicati interessi
14 anatocistici per euro 198.693 e che il conto corrente 7150/651704-93 presentava invece alla data del 28 febbraio 2007 un saldo a credito della società correntista pari ad euro 392.362,21, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro
68.956.
Quanto ai rapporti già estinti alla data della proposizione della domanda giudiziale,
accertata l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per complessivi euro
(320.517 + 8.376 + 15.237 + 103.655) 447.785, dovrà essere condannata CP_1
al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi al saggio di cui all'art.
[...]
1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Parte_1
andrà a sua volta condannata alla restituzione dei maggiori importi
[...]
versati da in dipendenza dell'esecutorietà della sentenza di primo Controparte_1
grado, non risultando la corresponsione oggetto di controversia e risultando la stessa altresì provata dalla produzione documentale di cui al n. 3 del fascicolo di parte di appello (corrispondenza intercorsa e distinta di bonifico); anche su detti importi,
essendo il pagamento divenuto indebito con il venir meno del titolo giudiziale che ne giustificava la pretesa, competeranno gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma
4, cod. civ. dal pagamento al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse andranno regolate in maniera unitaria per tutti i gradi sulla base dell'esito finale della causa, essendo invece irrilevante l'esito dei singoli gradi (Sez. U, n. 32906 del 08/11/2022), e liquidate sulla base dello scaglione di valore relativo alla somma complessivamente riconosciuta a credito (totale interessi anatocistici euro 715.434), previa compensazione per due terzi in considerazione della parziale soccombenza attorea su due delle tre domande proposte, con attribuzione a
15 favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
andranno invece poste in via definitiva a carico della convenuta in riassunzione le spese degli accertamenti tecnici di ufficio e della c.t.p. relativa al primo grado, già liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, promossa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da
[...]
Parte_1
nei confronti di ogni diversa domanda, istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa e reietta, così provvede:
Accerta che il conto corrente n. 7150/119156 presentava alla data del 21 marzo 2007
un saldo a credito della correntista pari ad euro 483.773,03, risultando illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 198.693,00 e che il conto corrente n.
7150/651704-93 presentava alla data del 28 febbraio 2007 un saldo a credito della correntista pari ad euro 392.362,21, risultando illegittimamente applicati interessi anatocistici per euro 68.956,00;
Accerta quanto ai rapporti di conto corrente già estinti (nn. 7150/65008998,
7150/65009099, 7150/65190397, 113/05) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per complessivi euro 447.785,00 e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento di tale complessivo importo, maggiorato degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
Condanna Parte_1
alla restituzione dei maggiori importi corrisposti da
[...]
in dipendenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, Controparte_1
maggiorati degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal
16 pagamento al saldo;
Compensa per due terzi tra le parti le spese del giudizio e per l'effetto condanna alla corresponsione della restante parte, spese che liquida, per la Controparte_1
quota, a titolo di compensi professionali, in euro 6.000,00 quanto al primo grado, euro
6.000,00 quanto al secondo grado, euro 3.000,00 quanto alla fase di legittimità ed euro
6.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre alla relativa quota del contributo unificato, nonché alle spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge, con attribuzione a favore del procuratore attoreo Avv. TO NT NT,
dichiaratosi antistatario;
Pone in via definitiva le spese degli accertamenti tecnici di ufficio e della c.t.p. di primo grado, già liquidate come in atti, a carico di Controparte_1
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
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