Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
RGC n. _________
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC
n. 727 /2024 da:
L'avv. GATTO GIUSEPPINA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ZITO ANTONIO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente ordinanza
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Gaetano Laviola, sul ricorso iscritto al n. 727 del RGAC dell'anno
2024, proposto da (rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppina Gatto) nei confronti di (rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Angelo Antonio Zito)
OSSERVA E RILEVA
1.1. Parte ricorrente ha proposto azione di danno temuto lamentando infiltrazioni di acqua dal solaio sovrastante alla propria unità immobiliare, sita in Trebisacce, censito nel N.C.E.U. al foglio 10 particella 447 sub 1, piano terra, vale a dire dall'immobile intestato al sig. . Controparte_1
1.2. Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. Disposta ctu, il perito ha evidenziato il mancato pagamento dell'acconto da parte del ricorrente, nonostante i reiterati solleciti (l'acconto disposto all'udienza del 14
ottobre 2024 poteva e doveva essere pagto fino all'inizio delle operazioni perital,
vale a dire il 7 novembre 2024, ragion per cui la parte ha avuto un congruo periodo di tempo per provvedere all'incombente) e previa concessione additrittura di 10 giorni
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ulteriori rispetto al termine stabilito dal Giudice, rinunciando, quindi, all'incarico.
2. La domanda va respinta.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito,
“il mancato versamento dell'acconto disposto in favore del consulente tecnico, in
assenza di un documentato legittimo impedimento, non può non essere inteso che
quale manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio da valutare
severamente, anche in considerazione del disposto costituzionale dal quale è
legittimo evincere il principio che la giusta durata del processo non può essere
rimessa al mero arbitrio della parte” (Tribunale Marsala, 21 novembre 2019, n.
989).
Pertanto, alla luce del disinteresse della parte attrice, che ne ha richiesto l'espletamento, allo svolgimento delle operazioni peritali, non essendo neppure concepibile che il consulente d'ufficio anticipi delle spese gravanti su una delle parti,
e considerato, quindi, che, a causa della condotta processuale della stessa parte istante, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa,
per la quale era imprescindibile lo svolgimento delle operazioni peritali, la domanda va respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sul ricorso di cui in epigrafe, visti gli artt. 669-bis e ss. e
703 e ss. c.p.c. così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente, che liquida in euro 3.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio,
euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro
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500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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