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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 E Ricorrente_1 TE Associati - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C202184 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C202184 IRAP 2017
- sul ricorso n. 744/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200203 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200203 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200203 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200205 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200205 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200205 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate
Resistente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2024 lo Studio associato impugnava l'avviso di accertamento n.
T9H02C202184/2023 (anno d'imposta 2017), notificato il 14 marzo 2024, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi per € 48.636,15 (oltre IVA ritenuta indetraibile per € 348) relativi a rimborsi chilometrici riconosciuti agli associati per trasferte connesse all'attività professionale, recuperando maggiore IRAP (€ 1.897) e maggiore
IVA (€ 348), oltre interessi e sanzioni (totale indicato in atti € 6.059,78).
Con separati ricorsi, parimenti notificati in data 13 maggio 2024, gli associati Ricorrente_2 e Ricorrente_1
impugnavano i conseguenti avvisi di accertamento IRPEF 2017 (atti n. T9H01C200203/2024 e
T9H01C200205/2024), emessi sul presupposto dell'imputazione “per trasparenza” del maggior reddito accertato in capo allo Studio;
i ricorrenti indicavano, rispettivamente, un importo complessivamente richiesto pari a € 22.310,43 (Ricorrente_2) e € 13.380,37 (Ricorrente_1).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in ciascun giudizio e, rappresentando che in data 5 luglio 2024 era stata sottoscritta conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 (prot. 190582/2024 per RGR 742/2024; prot.
190596/2024 per RGR 744/2024; prot. 190591/2024 per RGR 745/2024), chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dei giudizi, con compensazione delle spese.
Dopo la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione giudiziale regolarmente sottoscritta in data 5 luglio 2024, con riferimento a tutti gli accertamenti oggetto dei ricorsi riuniti. La conciliazione determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito e comporta la cessazione della materia del contendere;
pertanto, i giudizi devono essere dichiarati estinti ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/1992, in relazione alla definizione intervenuta ex art. 48 del medesimo decreto.
Quanto alle spese di lite, la definizione conciliativa e la concorde richiesta formulata dalle parti impongono la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione extragiudiziale. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 E Ricorrente_1 TE Associati - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C202184 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C202184 IRAP 2017
- sul ricorso n. 744/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200203 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200203 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200203 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200205 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200205 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C200205 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate
Resistente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2024 lo Studio associato impugnava l'avviso di accertamento n.
T9H02C202184/2023 (anno d'imposta 2017), notificato il 14 marzo 2024, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi per € 48.636,15 (oltre IVA ritenuta indetraibile per € 348) relativi a rimborsi chilometrici riconosciuti agli associati per trasferte connesse all'attività professionale, recuperando maggiore IRAP (€ 1.897) e maggiore
IVA (€ 348), oltre interessi e sanzioni (totale indicato in atti € 6.059,78).
Con separati ricorsi, parimenti notificati in data 13 maggio 2024, gli associati Ricorrente_2 e Ricorrente_1
impugnavano i conseguenti avvisi di accertamento IRPEF 2017 (atti n. T9H01C200203/2024 e
T9H01C200205/2024), emessi sul presupposto dell'imputazione “per trasparenza” del maggior reddito accertato in capo allo Studio;
i ricorrenti indicavano, rispettivamente, un importo complessivamente richiesto pari a € 22.310,43 (Ricorrente_2) e € 13.380,37 (Ricorrente_1).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in ciascun giudizio e, rappresentando che in data 5 luglio 2024 era stata sottoscritta conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 (prot. 190582/2024 per RGR 742/2024; prot.
190596/2024 per RGR 744/2024; prot. 190591/2024 per RGR 745/2024), chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dei giudizi, con compensazione delle spese.
Dopo la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione giudiziale regolarmente sottoscritta in data 5 luglio 2024, con riferimento a tutti gli accertamenti oggetto dei ricorsi riuniti. La conciliazione determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito e comporta la cessazione della materia del contendere;
pertanto, i giudizi devono essere dichiarati estinti ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/1992, in relazione alla definizione intervenuta ex art. 48 del medesimo decreto.
Quanto alle spese di lite, la definizione conciliativa e la concorde richiesta formulata dalle parti impongono la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione extragiudiziale. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro