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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 791/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 791/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale medica
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Napolitano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n.
2;
ATTRICE
E in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via di S. Costanza 21;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. Antonio Pipia, insieme con il quale è elettivamente domiciliato in
Potenza alla via del Popolo n. 62, presso lo studio dell'avv. Massimo Maria
Molinari;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
1 Proc. n. 791/2016 R.G.
E
, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/10/2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 29/02/2016, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott.
[...]
la la CP_2 Controparte_1
e la Controparte_3 [...]
al fine di sentirle condannare al risarcimento Controparte_4 dei danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico praticato in data
18/02/2010 dal dott. presso la clinica gestita dalla CP_2 CP_1
allorquando aveva riportato una invalidità permanente valutabile nella misura del 13%.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto il dott.
contestando la pretesa attorea, della quale Controparte_2
chiedeva il rigetto.
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
3. Espletata la CTU medico-legale richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 25/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, prima di passare al merito, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, preporre quanto segue.
4.1. Invero, la fattispecie posta all'attenzione del giudicante ha per oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari della clinica
2 Proc. n. 791/2016 R.G.
gestita dalla società e la Controparte_1
conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della condotta dei sanitari.
4.2. Ebbene, risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte
l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero (o comunque della casa di cura) nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/07).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad
3 Proc. n. 791/2016 R.G.
eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass.
n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
4.3. Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza
è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
4.4. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la
4 Proc. n. 791/2016 R.G.
giurisprudenza di legittimità da tempo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022;
Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale
- quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/17).
5. Posta, in diritto, la premessa che precede in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso e del relativo regime giuridico, anche probatorio, deve osservarsi come l'espletata istruttoria, e in particolare la consulenza tecnica d'ufficio – le cui conclusioni sono condivise dal
Tribunale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un'attenta analisi anamnestica di tutti i dati documentali disponibili – hanno
5 Proc. n. 791/2016 R.G.
illuminato l'assenza, nel caso di specie, del nesso di causalità tra la condotta imputata ai sanitari e i lamentati danni, onde il necessario rigetto della pretesa risarcitoria azionata nella presente sede.
6. In particolare il CTU, all'esito della ricostruzione anamnestica della vicenda clinica riportata dalla paziente, dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti e della visita effettuata, ha evidenziato come “La penuria di una certificazione di controlli di routine, successivi all'esecuzione dell'intervento di lensectomia all'occhio sinistro in miopia forte, che si limita: alla scheda di dimissioni post-intervento eseguito 18.10.2010, con una scarna descrizione dell'intervento “…Faco + IOL..” ; al certificato del Dott. specialista in oculistica del 2014 Persona_1
(visita specialistica effettuata ben quattro anni dopo l'intervento); e a un esame OCT dell'Ospedale di S. Giovanni Rotondo sempre del 2014; non permette di esprimere un parere medico legale incontrovertibile sugli esiti dell'intervento chiururgico effettuato all'occhio sinistro, e se
l'intervento abbia determinato il danno oculare attuale, oppure come già accennato il danno non sia da imputare a un evento traumatico successivo
(trauma cranico, colpo di frusta ecc.) o a un evento patologico oculare tipo uveite o glaucoma acuto, che potrebbe essersi verificato nei quattro anni intercorrenti tra la data dell'intervento e la prima visita medica specialistica documentata del Dott. del 2014” (pag. 8 Persona_1
CTU), sottolineando inoltre come “il quadro clinico odierno dell'occhio sinistro non permette di valutare se la dislocazione nel formane pupillare sia stata causata dall'intervento chirurgico o da altre cause, sopravvenute nei successivi 4 anni, periodo durante il quale non esiste alcuna documentazione medica che descriva il quadro clinico dell'occhio sinistro” (pag. 14 CTU).
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio si ritengono pienamente condivisibili.
Da un lato, il CTU – chiamato a chiarimenti – ha ulteriormente precisato che non sussiste congruità temporale tra l'evento dannoso e i postumi lamentati (atteso che tra l'intervento e la prima certificazione attestante la patologia doluta insistono più di quattro anni); dall'altro, l'assenza di certificazioni specialistiche protratta per 4 anni, decorsi dalla data
6 Proc. n. 791/2016 R.G.
dell'intervento chirurgico (18.10.2010), al primo certificato medico
(11.11.2014), che ha evidenziato i danni oculari all'occhio sinistro della sig.ra , dal punto di vista probabilistico pone l'atto chirurgico Parte_1 subito dall'attrice alla pari di altre possibili cause, quali un eventuale trauma cranico, un colpo di frusta, o altri eventi patologici oculari (uveite, glaucoma acuto), che potrebbero essere sopravvenute nell'arco di 4 anni.
Ne consegue che, come rappresentato dal consulente, non può dirsi “più probabile che no”, in assenza di valide evidenze, la riferibilità causale dei danni lamentati alla condotta dei sanitari, e conseguentemente non può ritenersi idoneamente provato il nesso causale.
7. Per tale ragione, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea, rimasta sprovvista di prova.
8. Quanto alle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), e vanno riconosciute a solo favore del convenuto costituitosi in giudizio, nulla spettando alle parti rimaste contumaci.
Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 791/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_2
per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) Pone a definitivo carico di parte attrice le spese di consulenza come liquidate con separato decreto.
7 Proc. n. 791/2016 R.G.
Potenza, lì 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 791/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale medica
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Napolitano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n.
2;
ATTRICE
E in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via di S. Costanza 21;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. Antonio Pipia, insieme con il quale è elettivamente domiciliato in
Potenza alla via del Popolo n. 62, presso lo studio dell'avv. Massimo Maria
Molinari;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
1 Proc. n. 791/2016 R.G.
E
, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/10/2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 29/02/2016, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott.
[...]
la la CP_2 Controparte_1
e la Controparte_3 [...]
al fine di sentirle condannare al risarcimento Controparte_4 dei danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico praticato in data
18/02/2010 dal dott. presso la clinica gestita dalla CP_2 CP_1
allorquando aveva riportato una invalidità permanente valutabile nella misura del 13%.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto il dott.
contestando la pretesa attorea, della quale Controparte_2
chiedeva il rigetto.
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
3. Espletata la CTU medico-legale richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 25/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, prima di passare al merito, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, preporre quanto segue.
4.1. Invero, la fattispecie posta all'attenzione del giudicante ha per oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari della clinica
2 Proc. n. 791/2016 R.G.
gestita dalla società e la Controparte_1
conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della condotta dei sanitari.
4.2. Ebbene, risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte
l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero (o comunque della casa di cura) nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/07).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad
3 Proc. n. 791/2016 R.G.
eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass.
n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
4.3. Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza
è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
4.4. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la
4 Proc. n. 791/2016 R.G.
giurisprudenza di legittimità da tempo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022;
Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale
- quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/17).
5. Posta, in diritto, la premessa che precede in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso e del relativo regime giuridico, anche probatorio, deve osservarsi come l'espletata istruttoria, e in particolare la consulenza tecnica d'ufficio – le cui conclusioni sono condivise dal
Tribunale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un'attenta analisi anamnestica di tutti i dati documentali disponibili – hanno
5 Proc. n. 791/2016 R.G.
illuminato l'assenza, nel caso di specie, del nesso di causalità tra la condotta imputata ai sanitari e i lamentati danni, onde il necessario rigetto della pretesa risarcitoria azionata nella presente sede.
6. In particolare il CTU, all'esito della ricostruzione anamnestica della vicenda clinica riportata dalla paziente, dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti e della visita effettuata, ha evidenziato come “La penuria di una certificazione di controlli di routine, successivi all'esecuzione dell'intervento di lensectomia all'occhio sinistro in miopia forte, che si limita: alla scheda di dimissioni post-intervento eseguito 18.10.2010, con una scarna descrizione dell'intervento “…Faco + IOL..” ; al certificato del Dott. specialista in oculistica del 2014 Persona_1
(visita specialistica effettuata ben quattro anni dopo l'intervento); e a un esame OCT dell'Ospedale di S. Giovanni Rotondo sempre del 2014; non permette di esprimere un parere medico legale incontrovertibile sugli esiti dell'intervento chiururgico effettuato all'occhio sinistro, e se
l'intervento abbia determinato il danno oculare attuale, oppure come già accennato il danno non sia da imputare a un evento traumatico successivo
(trauma cranico, colpo di frusta ecc.) o a un evento patologico oculare tipo uveite o glaucoma acuto, che potrebbe essersi verificato nei quattro anni intercorrenti tra la data dell'intervento e la prima visita medica specialistica documentata del Dott. del 2014” (pag. 8 Persona_1
CTU), sottolineando inoltre come “il quadro clinico odierno dell'occhio sinistro non permette di valutare se la dislocazione nel formane pupillare sia stata causata dall'intervento chirurgico o da altre cause, sopravvenute nei successivi 4 anni, periodo durante il quale non esiste alcuna documentazione medica che descriva il quadro clinico dell'occhio sinistro” (pag. 14 CTU).
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio si ritengono pienamente condivisibili.
Da un lato, il CTU – chiamato a chiarimenti – ha ulteriormente precisato che non sussiste congruità temporale tra l'evento dannoso e i postumi lamentati (atteso che tra l'intervento e la prima certificazione attestante la patologia doluta insistono più di quattro anni); dall'altro, l'assenza di certificazioni specialistiche protratta per 4 anni, decorsi dalla data
6 Proc. n. 791/2016 R.G.
dell'intervento chirurgico (18.10.2010), al primo certificato medico
(11.11.2014), che ha evidenziato i danni oculari all'occhio sinistro della sig.ra , dal punto di vista probabilistico pone l'atto chirurgico Parte_1 subito dall'attrice alla pari di altre possibili cause, quali un eventuale trauma cranico, un colpo di frusta, o altri eventi patologici oculari (uveite, glaucoma acuto), che potrebbero essere sopravvenute nell'arco di 4 anni.
Ne consegue che, come rappresentato dal consulente, non può dirsi “più probabile che no”, in assenza di valide evidenze, la riferibilità causale dei danni lamentati alla condotta dei sanitari, e conseguentemente non può ritenersi idoneamente provato il nesso causale.
7. Per tale ragione, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea, rimasta sprovvista di prova.
8. Quanto alle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), e vanno riconosciute a solo favore del convenuto costituitosi in giudizio, nulla spettando alle parti rimaste contumaci.
Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 791/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_2
per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) Pone a definitivo carico di parte attrice le spese di consulenza come liquidate con separato decreto.
7 Proc. n. 791/2016 R.G.
Potenza, lì 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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