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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4590/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 20/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CINZIA BARABINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale
C. Castracani n. 69, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CRISTINA BIBOLOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bientina (PI),
Piazza Vittorio Emanuele II n. 13, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, concedendosi fin d'ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio;
2. La casa coniugale verrà assegnata alla moglie che ne è proprietaria e con la quale i figli convivono;
3. Dal punto di vista economico i coniugi, allo stato, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa per mantenimento e/o alimenti personali e danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione patrimoniale, dichiarando, quindi, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. Il padre corrisponderà un assegno mensile di € 700,00 e quindi euro 175,00 per ciascun figlio
1 quale contributo al mantenimento per i figli che, pur maggiorenni, sono studenti universitari e quindi non autosufficienti economicamente, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., che il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale. Nell'ipotesi in cui i figli dovessero trasferirsi temporaneamente per ragioni di studio/lavoro e quindi lasciare l'abitazione attuale, il padre corrisponderà a loro direttamente il contributo al mantenimento e così farà la Sig.ra in Parte_1 pari misura. Nell'ipotesi in cui uno o più dei figli dovessero percepire redditi da lavoro dipendente - anche part-time per un periodo non inferiore a 3 mesi - le parti valuteranno la riduzione del contributo al mantenimento dello stesso/degli stessi.
5. Il Sig. concordemente con la moglie, ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi Pt_2 prima in Lucca, in via della Posta n. 8 ed attualmente presso la sorella in Lucca, via Sarzanese n.
2285 essendo alla ricerca di nuova abitazione;
6. I coniugi concordano nel dare attuazione alle condizioni di cui al presente ricorso a partire dal momento della sottoscrizione dello stesso.
7. Le parti dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi e di volere rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale;
8. Le parti dichiarano altresì di avere ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale davanti al Presidente».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 29/12/1996, dal quale sono nati i quattro figli (nato il Per_1
18/12/1998), (nato il [...]) e e (nati il 5/11/2003), tutti Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, tutti maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 29/12/1996, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 291,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 20/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 20/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CINZIA BARABINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale
C. Castracani n. 69, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CRISTINA BIBOLOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bientina (PI),
Piazza Vittorio Emanuele II n. 13, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, concedendosi fin d'ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio;
2. La casa coniugale verrà assegnata alla moglie che ne è proprietaria e con la quale i figli convivono;
3. Dal punto di vista economico i coniugi, allo stato, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa per mantenimento e/o alimenti personali e danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione patrimoniale, dichiarando, quindi, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. Il padre corrisponderà un assegno mensile di € 700,00 e quindi euro 175,00 per ciascun figlio
1 quale contributo al mantenimento per i figli che, pur maggiorenni, sono studenti universitari e quindi non autosufficienti economicamente, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., che il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale. Nell'ipotesi in cui i figli dovessero trasferirsi temporaneamente per ragioni di studio/lavoro e quindi lasciare l'abitazione attuale, il padre corrisponderà a loro direttamente il contributo al mantenimento e così farà la Sig.ra in Parte_1 pari misura. Nell'ipotesi in cui uno o più dei figli dovessero percepire redditi da lavoro dipendente - anche part-time per un periodo non inferiore a 3 mesi - le parti valuteranno la riduzione del contributo al mantenimento dello stesso/degli stessi.
5. Il Sig. concordemente con la moglie, ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi Pt_2 prima in Lucca, in via della Posta n. 8 ed attualmente presso la sorella in Lucca, via Sarzanese n.
2285 essendo alla ricerca di nuova abitazione;
6. I coniugi concordano nel dare attuazione alle condizioni di cui al presente ricorso a partire dal momento della sottoscrizione dello stesso.
7. Le parti dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi e di volere rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale;
8. Le parti dichiarano altresì di avere ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale davanti al Presidente».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 29/12/1996, dal quale sono nati i quattro figli (nato il Per_1
18/12/1998), (nato il [...]) e e (nati il 5/11/2003), tutti Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, tutti maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 29/12/1996, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 291,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 20/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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