Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri EM RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso in data 13 maggio 2021 e notificato in data 17 maggio 2021, avente ad oggetto: “DETERMINA DI TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ dal Comando Stazione CC -OMISSIS- all’-OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- quale -OMISSIS- senza ASG con movimento di immediata esecuzione e autorizzazione a fruire qualora ne abbia titolo e lo richieda, della licenza straordinaria speciale di trasferimento in un secondo tempo”;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 aprile 2021, noto unitamente al provvedimento di trasferimento;
- del provvedimento emesso in data 13 maggio 2021 e notificato in data 17 maggio 2021, prot.-OMISSIS- di revoca di assegnazione dell’unità abitativa indicata in premessa a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
- di qualunque atto ad esso connesso e conseguente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri EM RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento con cui il luogotenente odierno ricorrente, allora comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, è stato trasferito d'autorità, con conseguente revoca dell'alloggio di servizio, a causa del suo assoggettamento a procedimento penale per presunta violazione dell’art. 615 ter c.p. e delle criticità relazionali rilevate sia con il personale dipendente, sia con gli interlocutori istituzionali e la cittadinanza del Comune su cui ha competenza territoriale il presidio di appartenenza, suscitando commenti sfavorevoli: ciò che avrebbe determinato, secondo l’Amministrazione, un’irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia con superiori, colleghi e collaboratori.
Parte ricorrente, ritenendo tali atti illegittimi, li ha impugnati, deducendo i vizi di violazione degli artt. 393, 394, 395 e 396 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, difetto di motivazione (non sarebbe dato comprendere se il trasferimento sia stato disposto per incompatibilità ambientale o per motivi di servizio) ed eccesso di potere per aver utilizzato il trasferimento come improprio mezzo punitivo.
Nel ricorso si lamenta, altresì, la violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, anche in considerazione della palese inconsistenza degli elementi posti a sostegno del provvedimento, a fronte di una valutazione, in occasione del precedente trasferimento, di “eccellente”, nonché la sproporzione del provvedimento adottato.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta di quanto rappresentato nell’allegata relazione.
L’istanza cautelare è stata rigettata, con ordinanza -OMISSIS-, in quanto ad un primo, sommario, esame della causa, il Collegio ha ritenuto “che il provvedimento impugnato di trasferimento d’Autorità dell’odierno ricorrente sia immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, specie in riferimento alla consistenza degli elementi evidenziati dall’amministrazione procedente a sostegno dello stesso”.
Nessuna ulteriore attività difensiva è stata dispiegata dal ricorrente a confutazione dei rilievi mossi in sede cautelare, sulla scorta dei quali il ricorso non può trovare positivo apprezzamento per le ragioni che meglio si andranno ad esplicitare nel prosieguo.
In linea generale il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere disposto quando la presenza del dipendente in una determinata sede generi tensioni o contrasti tali da compromettere il buon andamento dell’ufficio, generando dunque una disorganizzazione e disfunzione nell’ambiente lavorativo. Proprio la specifica strumentalità rispetto alla migliore organizzazione del lavoro comporta, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza 4 maggio 2021, n. 1728 che il trasferimento “va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c. piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
L’istituto codicistico del trasferimento d’ufficio trova applicazione anche nell’ambito militare, articolandosi nelle due diverse forme dell’incompatibilità ambientale e del trasferimento per esigenze di servizio. In entrambi i casi la giurisprudenza ha, peraltro, chiarito come l’Amministrazione non sia comunque libera nella scelta della sede di destinazione, ma sia tenuta ad effettuare un'adeguata comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, applicando correttamente i principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Dunque, come chiarito anche recentemente dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4212/2022, “I provvedimenti di trasferimento assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - al pari degli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone trasferimenti dei militari - sono qualificabili come ordini (tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239). La suindicata configurazione giuridica conduce ad affermare che i provvedimenti de quibus - oltre a non necessitare di garanzie di partecipazione preventiva, quale quella discendente dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Lombardia, n. 2578 del 2018, già cit.; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 1 ottobre 2018, n. 9654) - sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 9654/2018, già cit.; TAR Lombardia, Milano, 15 giugno 2018, n. 1513; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 31 luglio 2017, n. 1984). La valutazione dell’Amministrazione in proposito è connotata da ampia discrezionalità e, dunque, sindacabile entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, identificabili – in sintesi – con il riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità (costituente il presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall’Amministrazione per rimuovere quest’ultima (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 gennaio 2018, n. 518; C.d.S., Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239; TAR Lombardia, Milano, 1 agosto 2017, n. 1735; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3964)”.
Dall’applicazione di detti principi al caso concreto deriva l’infondatezza del ricorso in esame, in primo luogo non potendo ravvisarsi la dedotta violazione dei principi posti a garanzia della partecipazione al procedimento. Ciò sia in ragione della già citata giurisprudenza che esclude l’applicabilità della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti finalizzati al trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, sia perché lo stesso provvedimento evidenzia come la partecipazione sia stata pretermessa alla luce dell’urgenza di provvedere determinata dalla grave situazione rilevata presso la Stazione comandata dall’odierno ricorrente.
Né può dirsi privo di logicità o affetto da difetto di motivazione il provvedimento con cui l’Arma ha ritenuto esistente l’incompatibilità ambientale dell’odierno ricorrente, in ragione di una pluralità di elementi concomitanti.
Nel provvedimento, infatti, si evidenzia come, oltre al fatto che nei confronti del suo destinatario risultava pendente un procedimento penale, siano stati ritenuti rilevanti le rimostranze esternate dal personale della Stazione in merito all’impropria azione di comando, la scarsa attenzione alle necessità dei militari del reparto e alle difficoltà riscontrate da questi che hanno determinato conflittualità e disagi nelle interlocuzioni con il personale dipendente rilevate dai superiori gerarchici, le criticità relazionali con gli interlocutori istituzionali e la cittadinanza del piccolo paese su cui ha competenza il presidio, in alcuni casi oggettivamente imputabili al -OMISSIS- in questione (come l’abbandono all’alterco e l’uso del turpiloquio).
Ne deriva che le conclusioni cui è addivenuta l’Amministrazione ritenendo che la necessità di tutelare il prestigio, il buon andamento dell’Istituzione e la funzionalità della Stazione giustificasse il trasferimento d’ufficio, appaiono immuni dai vizi dedotti, risultando adeguatamente e chiaramente motivate, logiche, razionali e proporzionate.
Ciò anche in considerazione del fatto che il trasferimento ha consentito di rispondere anche a preminenti esigenze di organico e di servizio correlate alla gravissima carenza di personale e, in particolare, alla mancanza di un ispettore con maturata anzianità di servizio presso l’-OMISSIS- cui il ricorrente è stato assegnato.
Né tantomeno è stata dimostrata alcuna violazione degli artt. 393, 394, 395 e 396 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri a fronte dell’adozione di un provvedimento espressamente finalizzato al ripristino dell’armonia nell’ambiente di lavoro turbata dell’impropria condotta dell’ispettore, che ha determinato l’incompatibilità ambientale avendo suscitato “commenti sfavorevoli di quei cittadini e dei commilitoni, svilendo quei principi cardine (lealtà, correttezza e trasparenza) su cui si fonda l’operato dell’Arma dei Carabinieri” (così la parte motivazionale del provvedimento impugnato). Al contrario, l’avversato provvedimento risulta essere proprio rispondente alla disciplina dettata dalla regolamentazione invocata.
Così rigettato il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, a favore dell’Amministrazione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.