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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/10/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9629/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ES SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9629/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GRECO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GIOVANNI GRECO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ENRICO Controparte_1 C.F._2
AL e dell'avv. ANTONELLA CATALDI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ANTONELLA CATALDI
CONVENUTO con la chiamata in causa di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_2 C.F._3
GRECO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. GIOVANNI GRECO
ZO MA
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c. - rendiconto - petizione d'eredità.
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza del giorno
26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, così integralmente ritrascritte:
Parte attrice: “La SI , ribadite tutte le eccezioni, contestazioni e osservazioni Parte_1 proposte formulate/verbalizzate in atti: nel merito quanto alla citazione notificata nel novembre 2015 così conclude:
pagina 1 di 29 1) Accertato che il sig. si era obbligato a trasferire alla SI la Controparte_3 Parte_1 proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
2) condannare la SI (quale erede del sig. ) a trasferire alla Controparte_1 Controparte_3 SI la proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di Parte_1
OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta sig.ra come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata, nel merito si chiede il rigetto della domanda di nullità
“per illiceità della causa degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione” essendo gli accordi legittimi si come accertato nel giudizio.
Il rigetto della domanda subordinata ed in via riconvenzionale di accertamento di inadempimento della domanda di dividere il 50% dei risparmi per i motivi esposti in atti.
Il rigetto della domanda subordinata ed in via riconvenzionale di trasferire alla SI CP_1
la quota di diritto degli immobili come indicati a pagina 31 della comparsa di costituzione e
[...] risposta con condanna al pagamento della metà dell'importo dovuto al de cuius,(euro 12.500) avendo accertato in corso di causa il pagamento della somma dovuta e l'avvenuto trasferimento dei beni.
Il rigetto della domanda riconvenzionale a rifondere i danni patrimoniali e non nella misura che di giustizia parrà, non avendo controparte dimostrato l'esistenza di alcun danno e non essendo la domanda accoglibile per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, e compensi completamente rifuse.
In via istruttoria l'Avv. Greco insiste per l'ammissione delle istanze così come verbalizzate nelle note di deposito del 21/02/2022”.
Parte convenuta: “Rifiutato il contraddittorio su domande nuove e/o non ritualmente libellate, in via preliminare istruttoria, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria dd.
20/06/2017, la convenuta chiede ammettersi i capitoli per interrogatorio formale dell'attrice e per testi già esclusi, segnatamente i capp. 1 – 2 – 3 e 7 della memoria ex art. 183, comma VI°, n. 2 c.p.c. dd.
20/04/2017 con i testi ivi indicati.
Nel merito, (quanto al procedimento ordinario 9629/2015 RG) richiama le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali dd. 02/03/2016 nonché in atto di citazione per integrazione del contradittorio ex art. 102 c.p.c. dd. 18/04/2016 da intendersi qui richiamate ed anzi per comodità ri-trascritte. pagina 2 di 29 Voglia il Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, nel merito, anche in via riconvenzionale, occorrendo, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, accertarsi e così dichiararsi la nullità per illiceità della causa degli accordi assunti dai coniugi signori e in sede di separazione ed aventi ad oggetto – ex Controparte_3 Parte_1 coeteriis – l'immobile di proprietà comune così identificato catastalmente:
Comune di OS Fg. 3 mapp., n. 274, sub 2, cat. A/2 CL. 3, vani 7, rendita euro 831,50;
Fg. 3 mapp., n. 274, sub 3, cat. C/6, CL. 3, mq. 21, rendita euro 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1
e per l'effetto respingersi la domanda attorea ex art. 2932 cod. civ. siccome formulata nei confronti della parte convenuta, anche per la insuscettibilità alla commerciabilità sotto pena di nullità in ragione della accertata mancanza di regolarità edilizia del bene oggetto della domanda attorea.
In subordine, sempre nel merito, anche in via riconvenzionale, occorrendo, accertarsi l'inadempimento della parte attrice all'obbligo di dividere al 50% i risparmi, in “liquidi” come pure in titoli, anche se formalmente intestati alla sola SI , di cui al verbale di separazione consensuale e Parte_1 per l'effetto respingersi la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta.
In ulteriore subordine, previa in via riconvenzionale azione di rendiconto a carico della parte attrice avuto riguardo ai risparmi, sia in “liquidi” che in titoli, ancorché formalmente intestati alla SI
alla data dell'01/12/2004, attribuirsi in via riconvenzionale alla convenuta e pro quota Parte_1 le somme nell'ammontare che verrà precisato all'esito dell'esperenda istruttoria come dovute dalla SI al defunto marito signor in forza dell'obbligo assunto in Parte_1 Controparte_3 sede di separazione consensuale, somme che si quantificano nell'importo non inferiore ad Euro
52.516,03 (come infra meglio specificato) oltre interessi di legge anche ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo.
In ulteriore subordine e sempre in via riconvenzionale occorrendo, ove in denegata ipotesi accolta la domanda attorea, condannarsi l'attrice SI (cod. fisc. a Parte_1 C.F._1 trasferire alla convenuta SI (cod. fisc. e nella quota di Controparte_1 C.F._2 diritto che le compete la proprietà degli immobili catastalmente così individuati:
Comune di OS
Fg. 4 Censuario di Crosara – mapp- n. 173 sub 4 cat. C/2, CL 2 mq 104 rendita 236,33 euro;
Edificio rurale con area scoperta di corte, mappale 173:
Fg. 4 mapp. n. 180 cat. A/3 CL4, vani 5,5 rendita euro 497,09;
Fg. 4 mapp. –n. 175, F:R:C:D:C: n. 174-471-472, consistenza 0.00.34; Controparte_4
pagina 3 di 29 Fg. 4 Censuario di Vallonara mapp. 471 F.R. ex stalla al piano terra:
Fg. 4 mapp. 167 bosco ceduo, CL 2;
Fg. 4 mapp. 181 semin arborato CL 3;
Fg. 4 mapp. 182 prato arborato CL 2;
Fg. 4 mapp. 509 sem. arb CL 3
Fg. 4 mapp. 513 prato arb. CL 3
Fg. 4 mapp. 461 prato
Catasto Terreni, partita 3367, meccanografico, Fg. 2 mapp. 156 bosco, are 00.12.40, con condanna altresì dell'attrice al pagamento alla convenuta della metà dell'importo (euro 25.000,00 : 2 = euro
12.500,00) dovuto al de cuius a titolo di conguaglio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ove già non corrisposto.
Sempre in via riconvenzionale, dato atto dell'esistenza dei beni mobili e/o immobili già di proprietà del de cuius, oggetto o meno di inventario, obbligarsi l'attrice SI a rendere il conto Parte_1 alla convenuta della gestione del patrimonio relitto in morte del defunto marito signor CP_3
, e per l'effetto, e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la SI
[...]
possiede e/o comunque detiene beni ereditarî sine titulo e per l'effetto condannare la Parte_1 stessa alla restituzione pro quota ed a favore della convenuta dei beni individuandi all'esito dell'esperenda istruttoria.
Ed infine – sempre in via riconvenzionale – condannarsi l'attrice a rifondere alla convenuta i danni, patrimoniali e non, nella misura che parrà di giustizia.
Spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifuse.
(Quanto al sub procedimento originatosi a seguito della contestazione del rendiconto depositato dall'attrice sig.ra ed impugnato ex art. 264 c.p.c. dalla convenuta). Parte_1
Previa ogni declaratoria di legge, preso atto delle risultanze della CTU a firma rag. Persona_1 dd. 26/01/2022 qui appresso per reciproca comodità trascritte
[...]
“CONCLUSIONI
La differenza tra entrate ed uscite di competenza della massa ereditaria del sig. , Controparte_3 rilevate da operazioni e documentazione di cui al rendiconto agli atti di causa, ammonta ad Euro
105.032,07 a fronte di un saldo Entrate – Uscite da rendiconto di Euro 67.774,25 e di dichiarate disponibilità per Euro 60.828,25”, condannarsi l'attrice sig.ra al pagamento a favore Parte_1 della convenuta sig.ra dell'importo non inferiore ad Euro 52.516,03 (105.032,07 : 2 Controparte_1
= 52.516,03) oltre interessi di legge, anche ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo, con ogni conseguente statuizione. pagina 4 di 29 Spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifuse sia nei confronti dell'attrice che del terzo chiamato”.
Parte Terza Chiamata: “Il terzo chiamato sig. ribadite le eccezioni, contestazioni, Controparte_2 osservazioni, proposte formulate in atti, dichiarata la propria disponibilità a che si compia l'atto notarile di trasferimento dell'immobile sito in via MAi n. 19 in OS catastalmente così come individuato, nel merito conclude per accogliersi la domanda si come formulata dalla SI
nell'atto di citazione notificato ed in particolare Parte_1
1) Accertato che il sig. si era obbligato a trasferire alla SI la Controparte_3 Parte_1 proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
2) condannare la SI (quale erede del sig. ) a trasferire alla Controparte_1 Controparte_3 SI la proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di Parte_1
OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
3) Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta sig.ra Controparte_1 respingersi tutte le altre domande formulate da , nella propria citazione si come Controparte_1 notificata, sia in via diretta che anche in via riconvenzionali, perché inammissibile in fatto ed in diritto.
4) Con vittoria di spese e di compensi come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la causa è stata assegnata a questo giudice solo dopo l'avvicendamento del Giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12/11/2021 prot. n. 8478/2021.
Ad ogni buon conto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 18/11/2025, (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1 anche solo ”) conveniva in giudizio la figlia (d'ora innanzi, per brevità Pt_1 Controparte_1 anche solo “ ”) chiedendo al Tribunale che, previo accertamento dell'obbligo di CP_3 trasferimento degli immobili catastalmente censiti al C.F. del Comune di OS (VI) al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3 assunto in proprio favore da , marito da cui ella si Controparte_3 era legalmente separata, ma nel frattempo deceduto, la convenuta venisse condannata al trasferimento del predetto compendio immobiliare a sé ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Con vittoria di spese e onorari di causa.
In fatto, l'attrice esponeva: (i) di aver contratto matrimonio con in data 25/5/1986 Controparte_3
e che, dall'unione, erano nati i figli e;
(ii) di essersi poi separata dal marito CP_2 Controparte_1
pagina 5 di 29 consensualmente avanti al Tribunale di Bassano del Grappa in data 1/12/2004, come da verbale d'udienza in pari data, definendo contestualmente anche i rapporti patrimoniali tra i coniugi;
(iii) che, in particolare, i coniugi avevano così previsto: “Disporsi l'intestazione esclusiva a Parte_1 dell'edificio residenziale attualmente di proprietà comune così identificato catastalmente: Comune di
OS Fg. 3 mapp. n. 274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg. 3 mapp. n. 274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita euro 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1. Con obbligo di conguaglio a favore del marito per euro 25.000,00. Disporsi l'intestazione esclusiva a
dei seguenti immobili: Comune di OS Fg.4 Censuario di Crosara -mapp. Controparte_3
n. 173 sub 4 cat. C/2 CL2, mq 104 rendita 236,33 euro;
Edificio rurale con area scoperta di corte, mappale 173; Fg.4 mapp. n.180 cat. A/3 CL4, vani 5,5 rendita euro 497,09; Fg.4 mapp. CP_4
Crosara -n. 175, F:R:C:D:C; n.174-471-472, consistenza 0.00.34; Fg.4 Censuario di Vallonara mapp.
n. 471 F.R. ex stalla al piano terra;
Fg.4 mapp. 167 bosco ceduo, CL 2; Fg.4 mapp.181 semin. arborato CL 3; Fg.4 mapp. 182 prato arborato CL 2; Fg.4 mapp. 509 sem. arb CL 3; Fg.4 mapp. 513 prato arb. CL 3; Fg.4 mapp. 461 prato. Catasto Terreni, partita 3367, meccanografico, Fg. 2 mapp.156 bosco, are 00.12.40”; (iv) che, pertanto, aveva assunto nei confronti Controparte_3 dell'attrice l'obbligo di trasferire l'immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di OS
(VI) al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, verso pagamento di un corrispettivo in denaro pari ad euro 25.000,00; (v) che, tuttavia, in data 4/5/2006, prima di procedere al trasferimento, CP_3 veniva a mancare in Bassano del Grappa (VI) istituendo eredi per testamento olografo i
[...] figli e , sicché le obbligazioni da lui assunte si erano trasferite in capo agli CP_2 Controparte_1 stessi;
(vi) di essere stata autorizzata, in data 31/9/2006, dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bassano del Grappa ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità di in nome e per Controparte_3 conto dei due figli, all'epoca ancora minorenni;
(vii) che, al fine di evitare qualsivoglia contenzioso con gli eredi legittimi di , nel dicembre 2007 sottoscriveva un atto di transazione con Controparte_3 la sorella di costui, , per mezzo del quale veniva scritto “riconosciuto l'accordo Controparte_5
a suo tempo raggiunto tra i coniugi e , in virtù del quale a fronte di Controparte_3 Parte_1 un versamento di € 25.000,00, peraltro effettuato, la SI acquisisca la proprietà esclusiva Pt_1 dell'immobile sito in OS, via MAi 19”; (viii) che, divenuto maggiorenne,
[...] aveva altresì assunto nei suoi confronti, con scrittura privata del 15/5/2008, l'obbligo di CP_2 cedere e trasferire l'immobile sopra descritto;
(ix) che, tuttavia, sebbene il conguaglio concordato di euro 25.000,00 fosse già stato versato, il trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile come da accordi assunti in sede di separazione non era avvenuto, a causa del rifiuto opposto dalla figlia, odierna convenuta. pagina 6 di 29 In diritto, l'attrice deduceva che, in forza della successione testamentaria di , Controparte_3
l'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Comune di OS (VI) e catastalmente censito al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, originariamente assunto dal de cuius, si era trasferito in capo ai figli e . rappresentava quindi che il perdurante rifiuto opposto CP_2 Controparte_1 Pt_1 dall'odierna convenuta al trasferimento dell'immobile giustificava il ricorso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che ben poter reputarsi sorto, per la giurisprudenza di legittimità, anche da un accordo transattivo od un atto unilaterale, oltreché da un contratto preliminare di vendita.
Con comparsa di risposta depositata in data 7/3/2016 si costituiva in giudizio chiedendo nel CP_3 merito ed in via riconvenzionale di dichiarare la nullità per illiceità della causa degli accordi raggiunti dai genitori in sede di separazione consensuale davanti al Tribunale di Bassano del Grappa (avuto specifico riguardo al trasferimento immobiliare preteso dall'attrice degli immobili censiti al mappale n.
274 sub 2 e sub 3, foglio 3, C.F. del Comune di OS, con area di corte mappale n. 274/1) e così di mandare respinta la domanda proposta ex art. 2932 c.c.; in via di subordine, ma sempre nel merito ed in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'inadempimento dell'attrice ivi assunto di dividere al
50% i risparmi, liquidità e titoli, anche se formalmente intestati all'attrice, di cui al verbale di separazione consensuale dei genitori, e per l'effetto rigettare la domanda attorea di cui all'art. 2932 c.c.; proponeva inoltre in via riconvenzionale domanda di rendiconto e così chiedeva che venissero attribuiti a sé pro quota i risparmi, liquidi e titoli, di cui al verbale di separazione, pur formalmente intestati a
, nell'ammontare che sarebbe risultato in corso di casa;
in via di ulteriore subordine e sempre in Pt_1 via riconvenzionale, condannare l'attrice a trasferirle quota parte la proprietà degli immobili siti in
Comune di OS (VI), catastalmente censiti al foglio 4 del Censuario di Crosara, mappali nn. 173,
180, 175, 174, 471 e 472, nonché la proprietà degli immobili catastalmente censiti al foglio 4 del
Censuario di Vallonara, mappali nn. 471, 167, 181, 182, 509, 513 e 461 e al foglio 2, mappale n. 156, oltre a metà dell'importo dovuto al de cuius a titolo di conguaglio, pari ad euro 12.500,00, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, se non già corrisposto;
sempre in via riconvenzionale, chiedeva inoltre dare atto dell'esistenza dei beni mobili ed immobili già di proprietà del padre deceduto oggetto di inventario e dunque obbligare l'attrice a rendere il conto della gestione del patrimonio relitto di , dichiarando che detiene sine titulo i beni ereditari e per effetto Controparte_3 Pt_1 condannarla alla restituzione pro quota e a suo favore dei beni individuati all'esito dell'istruttoria; infine, sempre in via riconvenzionale, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Pt_1 non patrimoniali patiti nella misura ritenuta di giustizia. Spese e competenze di causa integralmente rifuse. pagina 7 di 29 In fatto, la convenuta esponeva: (1) che in data 4/4/1996 il padre de cuius e la di lui sorella, CP_5
con atto rep. n. 46500 racc. n. 13301 del notaio avevano operato la divisione di
[...] Per_2 alcuni beni e tra questi, nell'edificio assegnato a , all'epoca ancora in costruzione, Controparte_3 la di lui famiglia poi aveva stabilito la propria residenza una volta ultimato l'immobile; (2) che nel
2004 la famiglia si disgregava regolando i propri rapporti patrimoniali come da Persona_3 verbale dell'udienza presidenziale dell'1/12/2004, stabilendo non solo di attribuirsi la esclusiva proprietà reciproca degli immobili citati, bensì impegnandosi anche a dividere “al 50% i risparmi, in
“liquidi” e in titoli, sino ad oggi maturati, anche se formalmente intestati ad uno solo dei coniugi”; (3) che la separazione consensuale veniva omologata dal Tribunale di Bassano del Grappa con decreto del
5/4/2005, ma i coniugi non riuscivano a dare seguito all'accordo a causa del prematuro decesso di
(in data 4/5/2006); (4) che con testamento olografo pubblicato dal notaio in Controparte_3 Per_2 data 24/5/2006, rep. n. 167960 racc. n. 48341, il de cuius istituiva eredi i propri due figli e CP_2
; (5) che conseguentemente aveva chiesto ed ottenuto in data 31/8/2006 dal Controparte_1 Pt_1
Giudice Tutelare l'autorizzazione ad accettare la sua eredità con beneficio in nome e per conto dei figli, sicché in data 2/10/2006 erano iniziate le operazioni d'inventario, tuttavia subito interrotte per opposizione della sorella del de cuius , che impediva fisicamente l'accesso Controparte_5 all'immobile; (6) che le operazioni d'inventario proseguivano in data 21/11/2006, con affiancamento al cancelliere del rag. , in qualità di estimatore dei beni relitti;
(7) che oltre agli Persona_4 immobili indicati anche nella perizia del geom. di OS, il de cuius era titolare di Persona_5 una quota di partecipazione societaria nella società Arte Vetro di MA AU & C., stimata dal rag. ; (8) che all'esito della stima il valore della predetta quota del de cuius vaniva Per_4 determinato pari ad euro 32.750,00; (9) che l'importo era incerto fosse stato corrisposto all'attrice
(recte, ai figli eredi); (10) che per le proprie competenze professionali il geom. era Persona_5 stato costretto a promuovere un procedimento monitorio;
(11) che con particolare riferimento alla stima del patrimonio mobiliare di vi erano numerose lacune nella relazione di stima del Controparte_3 rag. del 29/1/2007 poiché veniva scritto che “risultano documenti bancari che dimostrano Per_4
l'esistenza di patrimonio mobiliare e disponibilità di liquidi in conto corrente bancario. Il sottoscritto evidenzia come la valutazione della consistenza bancaria esuli dall'oggetto peritale anche in considerazione della necessità di indagine nel merito delle movimentazioni bancarie”: nell'inventario beni dette attività bancarie venivano individuate con approssimazione;
(12) che nell'inventario beni venivano elencati i seguenti libretti bancari – conti correnti: 1) c/c n. 51092690 presso CP_6 con saldo attivo al 4/5/2006 di euro 1.708,88; 2) c/c n. 442674 presso Banca BPL Net con saldo attivo al 4/5/2006 di euro 333,76; 3) c/c n. 0711000938 presso Banca Popolare di OS con saldo attivo pagina 8 di 29 al 4/5/2006 di euro 20.821,84; 4) dossier titoli n. 52020091 presso Banca Popolare di OS il cui importo dall'istituto di credito non è stato precisato;
(13) che veniva aggiunto che il c/c n. 2) risultava cointestato con e che in data 8/5/2006 era stato disposto un giroconto a favore di Parte_1
di euro 250,00 mentre in data 6/6/2006 è stato estinto a mezzo giroconto a Controparte_5 favore di altro c/c n. 4819091 acceso presso lo stesso istituto;
(14) che il de cuius risultava cointestatario con l'attrice del fondo patrimoniale n. 545706 presso BPL Net, disinvestito in data
6/4/2006 per l'importo di euro 16.973,00 a mezzo bonifico su c/c intestato al de cuius presso la Banca
. Dall'estratto conto risultava in data 2/5/2006 l'accredito del menzionato importo Controparte_7
e in data 11/5/2006 l'addebito dell'assegno bancario n. 05572-60500-00/19 83917 emesso dal de cuius per euro 16.978,10; (15) l'inventario dei beni ereditari veniva interrotto più volte al fine di tentare un accordo transattivo (tra e ) per la definizione di alcune poste contabili e Pt_1 Controparte_5 obblighi di facere, ma alla fine si concludeva in data 20/11/2007; (16) che nell'inventario beni non si era fatta menzione all'assegno circolare in questione tratto su Unicredit Banca ed intestato agli eredi del de cuius per euro 35.000,00 di cui si dà atto nella scrittura privata del 15/5/2008 tra attrice e il figlio
; (17) nell'atto di transazione tra e del 21/12/2007 Controparte_2 Controparte_5 Pt_1 si dava atto dell'esistenza dei libretti al portatore n. 550-4002407 e n. 550-4002405-73 emessi da
Banca Popolare di OS per euro 24.158,00, non inventariati;
(18) che nell'atto citato si dava atto dell'obbligo di di versare alla massa ereditaria l'importo di euro 35.000,00 Controparte_5 entro il 31/1/2008, tuttavia nulla era più dato sapere;
(19) che a fronte dell'accordo raggiunto in sede di separazione a spettava un conguaglio di euro 25.000,00 di cui dava quietanza Controparte_3
in data 21/12/2007, assumendo l'obbligo di versare metà somma ciascuno ai Controparte_5 nipoti ed vincolati fino ai venticinque anni di età e che risultava che CP_2 Controparte_1
l'obbligo fosse stato adempiuto dalla madre e dalla zia, non avendo potuto accedervi la convenuta per non aver ancora maturato l'età; (20) che nonostante la convenuta avesse appena tredici anni alla morte del padre, aveva rinvenuto in modo fortuito alcuni documenti relativi ad altri investimenti del padre: in data 29/4/2011 Credit RAS Vita S.p.A. comunicava al defunto l'imminente scadenza della polizza n.
2.546.442; in data 29/8/2011 la convenuta riceveva un bonifico di euro 10.029,08 da Credit RAS Vita
S.p.A., ma senza capire di più, tantomeno se fosse effettivamente la parte a lei spettante;
(21) che in data 4/12/2008 veniva emessa contabile della Banca Popolare di OS nella quale si dava atto dell'emissione di assegni di euro 3.325,17 (operazione in addebito su c/c n. 713301000738 intestato al de cuius); (22) che dall'estratto conto del 31/12/2005 risulterebbe un bonifico di euro 3.000,00 pervenuto da Bipitalia Gestioni S.G.R. S.p.A., società presso la quale dunque pure risultava qualche posizione aperta;
(23) che dall'estratto conto al 31/3/2006 AU MA risultava titolare del pagina 9 di 29 dossier titoli n. 52020091 poiché in data 31/12/2005 risultava addebitata la spesa di gestione conto di euro 30,99; (24) che il padre della convenuta risultava titolare di azioni, avendo ricevuto in data
24/6/2005 accredito di cedole maturate per euro 115,56 per i titoli detenuti in Finmeccanica S.p.A.
(azioni 10.250,00), come comprovato dalla documentazione Capital Gain della Banca Popolare di
OS del 15/3/2005, e successive;
(25) che aveva chiesto alla figlia convenuta di Pt_1 sottoscrivere la convenzione del 7/9/2015 in cui veniva dichiarata l'esistenza di somme depositate presso Banca Generali c/c 8500270660 e polizza n. 0001478472 accesa presso una non meglio specificata società; (26) che con atto del 19/4/2006 rep. n. 166730 racc. n. 44884 del notaio , il de Per_2 cuius vendeva alla sorella la nuda proprietà dell'immobile sito in OS, Controparte_5 foglio 3, mappale n. 280, sub 2, sito alla via MAi n. 21 e mappale n. 280 sub 4, per il prezzo quietanzato in atto di euro 100.000,00; (27) che con atto del 5/8/2010 rep. n. 192489 del notaio la Per_2 nuda proprietà dell'immobile veniva ceduto dalla zia ai nipoti in parti uguali quanto alla nuda proprietà, con riserva alla zia dell'usufrutto generale vitalizio;
(28) che prima di sottoscrivere l'accordo con la madre, la convenuta chiedeva dettagli sul patrimonio ereditario, ma in tutta risposta veniva attivato il presente giudizio.
In diritto, la convenuta deduceva anzitutto la nullità per illiceità della causa dell'obbligo assunto dal padre in sede di separazione di cedere alla madre la proprietà degli immobili citati, dovendosi ritenere che le parti avessero nella sostanza disposto in sede di separazione di diritti indisponibili poiché avevano disposto in via preventiva di diritti patrimoniali che sarebbero conseguiti solo in seguito allo scioglimento del matrimonio: rinunciava all'assegno di mantenimento per sé in cambio Pt_1 dell'attribuzione dell'immobile, sicché l'immobile ceduto rappresentava una datio in solutum dell'obbligo al mantenimento del coniuge, a fronte dell'evidente sperequazione tra il valore dell'immobile ed il conguaglio previsto di euro 25.000,00. La domanda ex art. 2932 c.c. andava allora respinta. In subordine, se valido l'accordo raggiunto in sede di separazione, allora doveva reputarsi valido in ogni parte, anche in quella in cui assumevano l'obbligo di dividere al 50% i risparmi, liquidi e titoli, anche se formalmente intestati ad uno solo;
tuttavia, mai si rendeva disponibile a Pt_1 dividere i titoli a lei intestati. La convenuta evidenziava di essersi rifiutata di trasferire la metà dell'immobile di OS alla madre perché lei si rifiutava di dividere al 50% i risparmi a lei intestati, in ossequio al principio di cui all'art. 1460 c.c.. Ad ogni modo, a fronte dell'eventuale trasferimento quota parte dell'immobile di OS, la madre avrebbe dovuto trasferire quota parte gli immobili di
Crosara. Per tutte queste ragioni, proponeva domanda di rendiconto nei confronti CP_3 dell'attrice, in ragione delle operazioni inventariali svolte per conto dei minori e relativamente ai beni relitti del padre. L'azione di rendiconto veniva promossa poiché dall'inventario beni risultavano pagina 10 di 29 numerose lacune circa i rapporti effettivamente intestati o di cui il padre era titolare, nonché veniva promossa quale presupposto logico della domanda di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c. altresì esperita verso l'attrice, al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari di propria spettanza.
Chiedeva all'uopo ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare a parte attrice l'esibizione di ogni documentazione rilevante. Infine, l'attrice era tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in considerazione del contegno serbato nel tempo con riferimento alla gestione dei beni ereditari.
All'udienza del 1° aprile 2016 il Giudice, rilevato che le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta attenevano alla divisione dell'eredità di , disponeva ai sensi dell'art. Controparte_3
102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altro erede Controparte_2 testamentario del padre, differendo contestualmente la prima udienza di trattazione al 7/10/2016.
Con comparsa di risposta depositata in data 7/10/2016, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di successione ereditaria. Il terzo chiamato chiedeva che, previo accertamento dell'obbligo di trasferimento della proprietà degli immobili siti in Comune di OS (VI), catastalmente censiti al foglio 3, mappale n.
274 sub 2 e sub 3 assunto da nei confronti dell'attrice in sede di separazione, la Controparte_3 convenuta venisse condannata ad eseguire il trasferimento dei predetti immobili a favore della madre.
Chiedeva inoltre il rigetto di tutte le domande proposte da anche in via Controparte_1 riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto e in diritto, il terzo chiamato contestava quanto dedotto da , rappresentando in Controparte_1 particolare la correttezza delle operazioni di inventario, comunque sempre autorizzate dal Giudice competente. si dichiarava inoltre disponibile a stipulare l'atto notarile di Controparte_2 trasferimento dell'immobile sito in OS (VI) e catastalmente censito al C.F. del medesimo
Comune al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, essendosi già obbligato a effettuare il trasferimento in favore della madre attrice con scrittura privata del 15/5/2008. Richiamava altresì la scrittura privata risalente al dicembre 2007 conclusa tra la zia e la madre. Controparte_5
Alla udienza del 24 febbraio 2017 le parti dimettevano verbale di mediazione negativo e chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. che il Giudice concedeva rinviando per ammissione prove.
Successivamente, con ordinanza del 20/6/2017 venivano ammesse solo parzialmente le prove orali chieste e il Giudice Relatore ordinava a di depositare entro il 12/10/2017 il rendiconto della Pt_1 gestione beni compresi nell'eredità di , disponendo per l'acquisizione del Controparte_3 fascicolo relativo alla formazione dell'inventario beni n. 568/2006 VG Tribunale di Bassano del pagina 11 di 29 Grappa.
Con deposito di documentazione contabile e bancaria in data 12/10/2017 l'attrice ottemperava all'ordine del Giudice e rendeva il conto della gestione.
Con memoria depositata in data 10/1/2018 la convenuta contestava ed impugnava il conto della gestione reso ai sensi dell'art. 264 c.p.c..
Alla udienza dell'11 gennaio 2018 veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e veniva sentita la testimone sulla circostanza relativa all'assegno di euro 35.000,00 intestato Controparte_5 agli eredi e di cui si faceva cenno nella scrittura privata tra attrice e terzo chiamato del CP_3
15/5/2008; sul perché nell'atto di transazione del 21/12/2006 tra e l'attrice si Controparte_5 dava atto dei libretti al portatore nn. 550-42017-775 e 550-42405-773 emessi da Banca Popolare
OSna per euro 24.158,00, ma non presenti nell'inventario e sulla sorte del prezzo di euro
100.000,00 versato da al de cuius di cui alla compravendita del 19/4/2006 con Controparte_5 atto del notaio rep. n. 166.730 racc. n. 44884. Il Giudice invitava le parti alla discussione sul Per_2 conto reso dall'attrice e rinviava per replica scritta in favore di , ammetteva l'interrogatorio Pt_1 formale del terzo chiamato riservandosi sulla prova testimoniale richiesta in relazione all'avv.
che per prospettazione del teste l'aveva assistita nella Tes_1 Controparte_5 compravendita. Ordinava ex art. 210 c.p.c. alla teste di esibire le matrici dei due Controparte_5 assegni consegnati illo tempore al de cuius. Disponeva altresì che provvedesse alla Pt_1 sottoscrizione del conto reso.
Con memoria depositata in data 16/2/2018 l'attrice replicava per iscritto alle osservazioni di parte convenuta di cui a verbale d'udienza.
Con replica scritta del 22/3/2018 la convenuta insisteva per la chiesta consulenza tecnica contabile sulla documentazione prodotta ex adverso, come già avanzata in sede di seconda memoria istruttoria.
Nel frattempo, la causa veniva assegnata a differente Giudice istruttore non togato, che tuttavia rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per ragioni di competenza tabellare.
La causa veniva ulteriormente riassegnata ad altro Giudice istruttore della seconda sezione civile del
Tribunale.
Alla udienza del 26 marzo 2019 veniva espletato l'interrogatorio formale di , terzo Controparte_2 chiamato in causa;
parte convenuta insisteva sulla richiesta consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con successiva ordinanza del 4/5/2019 il Giudice invitava a chiarimenti le parti in ordine all'immobile adibito a residenza familiare e di cui al verbale di separazione, se sito in via MAi al numero civico n. 19 ovvero al numero civico n. 21, ordinava alle parti di notificare l'ordinanza a CP_5 in relazione all'ordine ex art. 210 c.p.c. disposto alla precedente udienza in relazione alle
[...]
pagina 12 di 29 due matrici di assegni da depositare.
Alla udienza del 19 novembre 2019 il Giudice dava atto della produzione delle due matrici di assegno circolare datate 14/4/2006 e del 16/4/2006, prendeva atto dei chiarimenti offerti dalle parti in ordine all'esistenza di due abitazioni separate ai numeri civici indicati e riaggiornava la udienza in accoglimento del termine chiesto da parte convenuta al fine di replicare per iscritto.
Alla udienza del 28 gennaio 2020 il Giudice ammetteva la consulenza tecnica contabile chiesta dalla convenuta nominando all'uopo il rag. e l'escussione testimoniale dell'avv. Persona_1 chiesta dall'attrice. Tes_1
Alla udienza del 27 gennaio 2020 il Giudice accoglieva la istanza per iscritto depositata da entrambi i procuratori contenente richiesta di rinvio legata all'emergenza data dalla crisi epidemiologica da CO
19, rinviava per medesimi incombenti.
Con istanza del 6/3/2020 il procuratore di parte convenuta dichiarava di aderire alla astensione dalle udienze proclamata a causa della crisi epidemiologica in atto.
Il Giudice relatore con decreto dell'11/3/2020 rinviava la udienza per medesimi incombenti, tenuto conto della disciplina emergenziale introdotta con d.lgs. n. 11 dell'8/3/2020.
Successivamente, si verificava un nuovo (duplice) avvicendamento del Giudice istruttore.
Alla udienza del 23 novembre 2020 il Giudice rinviava l'udienza accogliendo la richiesta congiunta delle parti formulata fuori udienza in tal senso.
Con decreto del 10/3/2021 il Giudice accoglieva istanza congiunta dei difensori con i quali veniva chiesto un rinvio per tentare il componimento bonario della controversia.
Alla udienza del 15 luglio 2021 la consulente tecnica d'ufficio rag. prestava Persona_1 giuramento ed il Giudice sentiva il testimone avv. Tes_1
Con decreto del 25/11/2021 la causa veniva infine assegnata a questo Giudice istruttore.
La consulenza tecnica d'ufficio del rag. veniva depositata in data 26/1/2022. Persona_1
Alla successiva udienza del 22 febbraio 2022 parte attrice contestava le risultanze della relazione peritale e chiedeva la chiamata a chiarimenti dell'ausiliario mentre parte convenuta chiedeva che venisse disposto ordine di pagamento per l'importo di euro 105.032,07 ivi risultante ex art. 264 ult. co.
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 109 disp. att. c.p.c.. Parte attrice contestava il pagamento di detta somma, rendendosi invece disponibile al solo pagamento della minor somma di euro 61.000,00 da dividersi tra la convenuta ed il terzo chiamato. Il Giudice respingeva la istanza di chiarimenti e si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 10/6/2022 il Giudice respingeva la istanza di pagamento di parte convenuta, tenuto conto della contestazione sollevata da parte attrice in relazione a parte considerevole dell'importo in pagina 13 di 29 questione, oltreché del tenore della disposizione citata;
rilevava che oggetto del giudizio era altresì domanda di esecuzione in forma specifica relativamente ai beni immobili indicati nel verbale di separazione consensuale dell'1/12/2004, con necessità di approfondimenti istruttori anche in relazione al chiesto trasferimento ex art. 2932 c.c. in punto di possibilità giuridica del provvedimento chiesto da ambe le parti al Tribunale. Ciò posto, disponeva prima interrogatorio libero delle parti riservando all'esito l'adozione di ogni provvedimento del caso.
Con istanza del 15/6/2022 i procuratori delle parti chiedevano un ulteriore rinvio d'udienza che il
Giudice accoglieva con provvedimento emesso in pari data.
Alla udienza dell'11 ottobre 2022 venivano interrogate liberamente le parti.
così dichiarava: “Mi richiamo ai miei atti nessun escluso. Confermo di aver stipulato un Pt_1 accordo in sede di separazione con il mio marito in base al quale io avrei Controparte_3 ottenuto la proprietà dei beni immobili di causa. Purtroppo, mio marito è deceduto prima di dar seguito all'accordo. Preciso che in effetti per testamento egli ha nominato eredi solo i nostri figli
e . Confermo che per via della successione ereditaria ho gestito il patrimonio di mio CP_1 CP_2 marito, anche per sostenere alcune spese di utenza relative all'immobile in discorso al tempo in cui veniva abitato da tutta la famiglia (io, e ) prima che i miei figli raggiungessero la CP_1 CP_2 maggiore. Riconosco dunque che vanta nei miei confronti un credito relativamente alle somme a CP_1 lei spettanti dall'eredità del papà così come depositate sul conto corrente aperto proprio per la successione ereditaria. Sono disponibile a trovare un accordo con mia figlia in questa sede e pertanto mi rendo disponibile ad offrire una somma pari ad euro 42.000,00, tenuto però conto che euro
10.029,00 sono stati già incassati da mia figlia come indennizzo derivante da polizza sulla vita che mio marito in favore dei mie due figli. Di conseguenza, offro effettivamente la somma di euro 32.000,00. Mi rendo disponibile ad offrire ad il pagamento immediato della somma (quota parte, perché c'è CP_1 anche mio figlio ) di quanto è presente sul conto corrente, la restante parte mi rendo CP_2 disponibile a pagarla con rate mensili di euro 500,00”. così dichiarava: “Mi richiamo ai miei atti e nessun escluso. Prendo atto della proposta CP_3 odierna formulata da mia madre. Preciso e confermo che in effetti ho già percepito la somma di euro
10.029,00 come polizza sulla vita stipulata da mio padre in mio favore. Sono disponibile a tentare un componimento bonario della controversia, dietro precisa indicazione delle condizioni e termini della stessa. Vorrei a tal riguardo sapere se mia madre percepisce una pensione di reversibilità”.
In replica, dichiarava: “preciso che percepisco una pensione di reversibilità per l'ammontare Pt_1 complessivo di euro 750,00 circa, preciso altresì che il mio introito al mese è di circa altri
1.000/1.100,00 euro al mese da cui vanno però detratti canone di affitto di euro 375,00 più spese. Dico pagina 14 di 29 questo al fine di spiegare perché posso offrire un pagamento rateale di sole 500,00 euro al mese sulla restante parte”.
Seguiva discussione tra le parti. All'esito, si dichiarava disponibile a pagare alla convenuta ed Pt_1 al terzo chiamato ciascuno euro 32.000,00 ed il restante con rate mensili di euro 500,00. Si rendeva disponibile a mostrare il saldo del conto corrente relativo alla vicenda ereditaria. La convenuta si riservava di decidere se accettare o meno l'offerta all'esito della conoscenza del saldo di conto corrente. Entrambe le parti chiedevano un rinvio per proseguire il tentativo conciliativo in corso davanti al Giudice, il quale disponeva in conformità.
Alla successiva udienza del 6 dicembre 2022 parte attrice si dichiarava disponibile, visto il saldo del conto corrente dimesso, a pagare subito alla convenuta la somma di euro 20.000,00 ed a rate di euro
500,00 al mese la restante somma di euro 12.000,00. La convenuta dichiarava di non accettare la proposta e il Giudice si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 18/12/2022 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo conciliativo, richiamava la precedente ordinanza del 10/6/2022 e disponeva consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla verifica del requisito della possibilità giuridica del trasferimento immobiliare chiesto ex art. 2932 c.c. nominando all'uopo il consulente tecnico d'ufficio geom. Persona_6
Alla udienza del 21 febbraio 2023 veniva conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio nominato.
Il consulente tecnico d'ufficio depositava la relazione peritale in data 2/8/2023.
Alla successiva udienza del 19 settembre 2023 le parti chiedevano di chiamare a chiarimenti il geom. in relazione alle rilevate problematiche di sanatoria degli immobili e di quelle relative alla Per_6 continuità delle trascrizioni. Il Giudice accoglieva la richiesta.
Alla udienza del 24 ottobre 2023 il terzo chiamato dava atto di rinunciare alla propria quota affinché
l'attrice potesse liquidare la convenuta e così comporre in via bonaria la vertenza;
la convenuta dichiarava di non accettare la proposta. Il geom. altresì presente evidenziava, a Per_6 chiarimento, che gli immobili oggetto del verbale di separazione consensuale non risultavano oggetto dell'intervenuta accettazione beneficiata dell'eredità in favore della convenuta e del terzo chiamato, quali eredi del de cuius. Parte attrice si dichiarava disponibile a provvedere a sanare il difetto di continuità delle trascrizioni ed altresì a sanare le difformità rilevate sotto il profilo urbanistico e catastale. Il Giudice rinviava per verificare l'espletamento degli incombenti.
Con ordinanza del 24/1/2024 il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio per medesimi incombenti formulata da parte attrice al fine di ultimare la regolarizzazione dei profili individuati alla udienza, con particolare riguardo alla continuità delle trascrizioni.
Con ordinanza del 9/4/2024 il Giudice accoglieva l'istanza di rinvio di parte attrice con cui veniva pagina 15 di 29 chiesto un differimento d'udienza per provvedere alla sanatoria dell'immobile, della quale la parte aveva incaricato il proprio c.t.p. geom. , che aveva peraltro già provveduto a prendere CP_8 contatti con i tecnici comunali, come da documentazione allegata alla istanza;
evidenziava che il problema della continuità delle trascrizioni era invece stato risolto.
Alla udienza del 18 luglio 2024 parte attrice ribadiva la propria disponibilità a transigere la controversia previo pagamento alla convenuta di euro 32.000,00, chiedeva un rinvio d'udienza al fine di terminare la sanatoria degli immobili richiamandosi alla istanza depositata in data 17/7/2024 nella quale veniva allegata email del geom. in cui rilevava la possibilità che l'intervento potesse CP_8 rientrare nell'ambito del d.lgs. n. 69/2024 cd. “decreto VA CA” con ogni più agevole conseguenza di sorta circa l'attività da compiere. Il procuratore di parte convenuta si rimetteva sulla richiesta, riservandosi di riferire alla parte la proposta ribadita dall'attrice, anche per comporre la vertenza. Il
Giudice accoglieva la richiesta di rinvio.
Con ordinanza del 24/10/2024 il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio di parte attrice, rilevata la persistenza delle problematiche relative alla legge del decreto VA CA appena entrato in vigore.
Con decreto del 22/11/2024 il Giudice differiva l'udienza per ragioni di riorganizzazione del ruolo, a seguito del provvedimento di assegnazione cause in materia di diritto di famiglia del Presidente del
Tribunale prot. n. 7752/2024 provv. n. 141/2021 dell'11/11/2024.
Con nota depositata in data 24/1/2025, il procuratore di parte convenuta depositava lettera scritta di pugno da al proprio difensore datata 7/1/2025 con cui ella si doleva della lunghezza Controparte_1 del procedimento ed intimava al difensore di prendere provvedimenti per chiudere il giudizio il prima possibile (“…Spero che lei sia capace alla udienza del 28/01/2025 di spiegarsi, perché altrimenti dovrò pensare che non sia in grado di farlo”); il procuratore di parte convenuta si doleva dei rinvii disposti dal Giudice sia per ragioni d'ufficio sia per provvedere al compimento dell'attività in sanatoria, dolendosi anche del fatto che fossero stati disposti senza interpellare prima parte convenuta, siccome chiesti da parte attrice.
Alla udienza del 28 gennaio 2025 parte attrice insisteva per il chiesto rinvio in sanatoria dando atto che il geom. aveva provveduto a depositare la SCIA per l'immobile e che dunque si era in CP_8 attesa del perfezionamento della procedura. Parte convenuta si opponeva chiedendo che la causa fosse fissata per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 17/3/2025 il procuratore di parte attrice dava atto che il Comune di
OS stava predisponendo le pratiche per quantificare la sanzione da irrogare in merito alle difformità rilevate, dunque, chiedeva un rinvio per medesimi incombenti.
Con ordinanza del 18/3/2025 il Giudice accoglieva la richiesta e rinviava alla udienza del 20 maggio pagina 16 di 29 2025.
Successivamente veniva depositata istanza di parte convenuta in data 20/3/2025 con cui veniva chiesta la revoca del differimento d'udienza lamentando la mancata dimostrazione dell'avvenuto deposito della pratica in sanatoria da parte dell'attrice.
Con ordinanza del 20/3/2025, in pari data, il Giudice disponeva che alla fissata udienza le parti prendessero posizione sul tentativo di sanatoria in corso giustificato dall'attrice con i documenti versati a firma dell'incaricato c.t.u. (recte, c.t.p.) geom. . CP_8
Con istanza depositata in data 19/5/2025 il procuratore di parte convenuta evidenziava che da un accesso agli atti in Comune di OS nessuna richiesta di sanatoria risultava proposta;
chiedeva che la causa fosse fissata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 20 maggio 2025 il procuratore di parte attrice confermava la pendenza della procedura in sanatoria, con quantificazione dei costi per euro 5.000,00 che si dichiarava disponibile a sostenere;
parte convenuta si opponeva al rinvio e contestava la circostanza dell'avvenuto anche solo inizio del procedimento in sanatoria. Il Giudice dato atto della discussione, delle reciproche contestazioni e della documentazione allegata alle istanze di rinvio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 26 maggio 2025, considerata l'anzianità di iscrizione della causa, che però sostituiva con deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29/5/2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali il Giudice pronunciava sentenza.
* * *
Va anzitutto rilevato che il decreto di omologa del Tribunale di Bassano del Grappa del 5/4/2005 avente ad oggetto le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 CP_3 di cui al verbale dell'udienza presidenziale dell'1/12/2004 ha espressamente escluso le
[...] condizioni concordate di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 che riguardano l'oggetto dell'odierno procedimento, ovverossia l'accordo raggiunto dalle parti in relazione ai trasferimenti immobiliari ed alla divisione dei beni mobili (liquidità e titoli) caduti in comunione “in quanto, per costante giurisprudenza, è inammissibile fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione proporre domanda di divisione dei beni acquistati alla comunione legale” (cfr. docc. 1 e 2 attrice).
Ciononostante, ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto l'adempimento delle parti rispetto agli obblighi ivi assunti, la mancata omologa delle condizioni in questione è irrilevante, poiché l'intesa raggiunta in sede di separazione consensuale tra i coniugi costituisce negozio giuridico valido ed efficace, espressione dell'autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 c.c.) con evidente riferimento alla volontà di dividere i beni ricadenti nella comunione legale tra coniugi, nell'ottica dell'imminente pagina 17 di 29 scioglimento della comunione derivante dalla decisione di omologa della separazione assunta dal
Tribunale (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2021, n. 21761; per quanto d'interesse: Tribunale
Catanzaro sez. II, 16/07/2025, n.1620: “Il regolamento negoziale delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi in fase di separazione o divorzio, avendo natura negoziale, vincola le parti senza necessità di omologazione giudiziale, fatta eccezione per le clausole lesive di diritti tutelati o contrarie norme imperative. Diversamente, soggiacciono a controllo giudiziale le pattuizioni riguardanti i figli a meno che, queste ultime, non apportino un miglioramento rispetto alle condizioni precedentemente omologate”).
Ma vi è di più.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere tali accordi suscettibili di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. qualora una parte si riveli inadempiente;
altresì la giurisprudenza pacificamente riconosce che tenuto all'adempimento, nel caso in cui l'obbligato deceda prima di dar corso all'adempimento, è l'erede di quest'ultimo (ex multis, cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 21/02/2006,
n. 3747; Tribunale Benevento, Sez. I, Sent., 16/07/2025, n. 916, in parte motiva si legge: “Per ormai unanime giurisprudenza (ribadita anche da Cass. a SS.UU. n. 21761/2021, che ha definitivamente ritenuto valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento), in caso di rifiuto di una delle parti ad operare il trasferimento di un obbligo assunto in sede di separazione o di divorzio, è concessa l'azione ex art. 2932 c.c., pacificamente estendibile a tali accordi, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti ed aventi effetti obbligatori (Cass. 3747/2006; Cass., 21736/2013)”).
Ciò premesso, va evidenziato quanto segue rispetto al caso concreto.
La convenuta contesta in atti la nullità dell'accordo per illiceità della causa, in tesi riguardante diritti indisponibili delle parti afferenti al divorzio, anziché alla separazione.
La prospettazione della parte non convince.
In effetti, in applicazione degli ordinari criteri di interpretazione ermeneutica previsti all'art. 1362 e ss.
c.c., va ritenuto che le parti abbiano inteso assumere obblighi in relazione alla divisione dei beni in comunione, ma non che abbiano inteso sostituire con l'assegnazione reciproca di beni immobili ivi prevista il diritto ad ottenere eventualmente in sede divorzile un assegno periodico, ciò per le seguenti ragioni.
Anzitutto, perché l'obbligo di trasferimento immobiliare è stato assunto in uno con le condizioni della separazione avuto riguardo all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno di mantenimento in pagina 18 di 29 favore della prole ed alla non debenza dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole ( ), sicché interpretando l'intesa raggiunta nel suo complesso (art. 1363 c.c.) va Pt_1 ritenuto che i coniugi intendessero dirimere la controversia evidentemente sorta, in seno alla separazione, in relazione allo scioglimento della comunione legale (art. 1362 c.c.), che per legge segue ex art. 191 co. 2 c.c. l'omologa del Tribunale con effetto ex nunc (cfr. per quanto d'interesse,
Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n.2546: “In presenza di una separazione consensuale l'accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 del Cc, e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo
l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 del Cc, senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli l'accordi di separazione consensuale”).
Non solo.
Il trasferimento immobiliare (da a ) è stato concordato dietro espressa Controparte_3 Pt_1 previsione della corresponsione di un conguaglio (di euro 25.000,00), termine specifico che costituisce ulteriore chiaro indicatore che le parti abbiano voluto null'altro che procedere ad obbligarsi rispetto alla divisione dei beni facenti parte della comunione legale, così regolamentando ciò che sarebbe seguito per effetto dello scioglimento della stessa.
Altresì le parti hanno ivi previsto che “I suddetti trasferimenti immobiliarI, dovranno essere formalizzati con atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla data del decreto di omologazione della intervenuta separazione consensuale” (cfr. doc. 2 attrice); il riferimento temporale dei due mesi dalla intervenuta omologa costituisce altro chiaro ineludibile indicatore del fatto che le parti hanno inteso provvedere ad assumere obblighi in relazione allo scioglimento della comunione legale tra coniugi e non al futuro scioglimento del matrimonio, che certamente non avrebbe potuto ottenersi a distanza di così poco tempo dalla separazione consensuale.
L'accordo raggiunto a verbale dell'udienza dell'1/12/2004 non è allora nullo per illiceità della causa.
Ciò posto, va dunque presa in esame per prima la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a trasferire in favore dell'attrice gli immobili siti al Comune di OS, foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, ovverossia di edificio residenziale con area di corte, mappale n. 274/1.
Vanno allora verificate le condizioni di cui all'art. 2932 c.c. al fine del chiesto trasferimento immobiliare in favore di , atteso il pacifico inadempimento della figlia odierna convenuta a Pt_1
pagina 19 di 29 procedere in tal senso (nulla oppone, invece, l'altro figlio dell'attrice, odierno terzo chiamato: cfr. doc.
9 attrice).
Solo nel caso dovesse accogliersi detta richiesta, andrà esaminata pari richiesta avanzata in giudizio dalla convenuta in via subordinata e riconvenzionale, avendo ella chiesto di procedere – CP_3 per effetto ed in adempimento dell'accordo preliminare di divisione contenuto nel verbale dell'1/12/2004 – al trasferimento quota parte in suo favore, in qualità di erede di , Controparte_3 dei terreni censiti al Comune di OS, foglio 4, mappale n. 173 sub 4, con area scoperta di corte mappale n. 173 e mappale n. 180, al censuario di Crosara, foglio 4, mappale n. 175 e al censuario di
Vallonara, foglio 4, mappali nn. 471, 167, 181, 182, 509, 513, 461, nonché catasto terreni, foglio 2, mappale n. 156 (cfr. doc. 2 attrice).
Il terzo chiamato non si è opposto alla domanda di trasferimento immobiliare proposta ex art. 2932 c.c. dalla madre attrice e nessuna pretesa ha avanzato in giudizio nei suoi confronti.
Va allora anzitutto chiarito che agisce in giudizio nei confronti di in qualità di Pt_1 CP_3 erede testamentaria, alla pari del fratello terzo chiamato in causa, di , deceduto in Controparte_3 data 4/5/2006 senza aver prima adempiuto agli obblighi del preliminare di divisione sottoscritto in sede di separazione (cfr. doc. 3 attrice). Egli, in effetti, moriva lasciando testamento olografo del 23/3/2006, pubblicato dal notaio in data 24/5/2006, racc. n. 167960 rep. n. 48341, con cui istituiva eredi i Per_2 figli e (cfr. doc. 4 attrice); tuttavia, nonostante la pretermissione della moglie CP_1 Controparte_2 odierna attrice dal testamento, quest'ultimo non veniva impugnato da alcuno, sicché nessuna contestazione è stata mossa in giudizio in relazione alla esclusiva qualità di eredi testamentari del de cuius dei figli ed , al tempo dell'apertura della successione tuttavia minorenni CP_1 Controparte_2
e per i quali dunque la madre, in qualità di loro tutrice, procedeva a chiedere ed ottenere dal Giudice
Tutelare l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario (cfr. doc. 5 attrice).
A siffatta domanda giudiziale la convenuta però strenuamente si oppone, sollevando anzitutto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovverossia imputando il proprio (pacifico) inadempimento all'inadempimento di parte attrice di provvedere all'obbligo assunto di dividere al 50% tutti i rapporti bancari (titoli e liquidità) intestati al padre e alla madre anche in via esclusiva, in ossequio al preliminare di divisione sottoscritto in sede di separazione dei coniugi, oltreché opponeva l'inadempimento dell'attrice di dar corso parimenti al trasferimento immobiliare quota parte dei beni immobili in OS, Crosara e Vallonara sempre ivi identificati.
L'eccezione di inadempimento va tuttavia respinta.
In effetti, la giurisprudenza ha chiarito che laddove, come nel caso di specie, si è in presenza di più inadempimenti (rispetto quantomeno agli obblighi di trasferimento immobiliare di cui al verbale di pagina 20 di 29 separazione), la valutazione del Giudice deve essere comparativa e riguardare la gravità ed incisività di entrambi gli inadempimenti rispetto all'equilibrio contrattuale delle parti (cfr. Corte d'Appello Napoli,
Sez. VIII, Sentenza, 04/06/2025, n. 2835: “L'eccezione di inadempimento, sollevata ai sensi dell'art.
1460 c.c., si configura come legittima forma di autotutela privata nei contratti a prestazioni corrispettive. Essa è fondata laddove l'inadempimento della controparte sia grave e comprometta in modo significativo il sinallagma contrattuale. Il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, con particolare attenzione alla loro gravità e incidenza sull'equilibrio contrattuale”). Sicché, tenuto conto che l'inadempimento lamentato dalla convenuta nei confronti dell'attrice riguarda, a ben vedere, il trasferimento immobiliare di terreni (peraltro, dalla dichiarazione di successione di parrebbe che si tratti della sola quota della metà Controparte_3 dei beni di cui l'attrice era comproprietaria, essendo l'altra metà di proprietà dei due eredi testamentari per ¼ ciascuno: cfr. doc. 18 attrice) e tenuto invece conto che l'attrice ha chiesto l'adempimento dell'obbligo di trasferire l'intera proprietà dell'ex casa coniugale (cfr. doc. 18 attrice) e che detto obbligo ha ad oggetto l'immobile presso cui , insieme ai figli, ha sempre abitato (e che perciò Pt_1 le è stato assegnato in sede di separazione con formale provvedimento dal Tribunale), va in concreto ritenuto che l'inadempimento reciproco delle parti abbia ben differente grado di incisività e gravità rispetto all'assetto di rapporti economici che i coniugi avevano stabilito all'udienza presidenziale dell'1/12/2004. Si intende dire, che da una valutazione comparata dei due inadempimenti contrattuali, il rifiuto al trasferimento immobiliare avente ad oggetto la (ex) casa coniugale manifestato dalla convenuta non è giustificabile alla stregua dell'art. 1460 c.c. poiché riguarda CP_3 precipuamente l'immobile adibito al soddisfacimento delle esigenze abitative della madre attrice (e di lei ed il fratello) sin dalla separazione, che peraltro – proprio per questa ragione – è stato coperto dal vincolo di formale assegnazione.
Ma vi è di più.
Alla stessa conclusione si giunge anche valutato ed apprezzato l'altro inadempimento che la convenuta contesta all'attrice, ovverossia quello avente ad oggetto l'obbligo di dividere al 50% con i figli eredi del padre anche tutti i titoli e le liquidità di cui ella era esclusivamente intestataria. Pur oggetto di apposita domanda riconvenzionale della parte, va però evidenziato che nessun riferimento specifico viene fatto rispetto a quali titoli e liquidità o rapporti bancari la madre attrice avrebbe dovuto dividere a metà essendone ella intestataria in via esclusiva. Invece, viene contestato in questo giudizio dalla convenuta la non corretta gestione del patrimonio ereditario paterno (e dunque relativo ai titoli ed alle liquidità parzialmente o esclusivamente intestati al de cuius) da parte di in qualità di suo tutore Pt_1 legale (cui sottostà la domanda di petizione d'eredità proposta), ciò però che non riguarda l'assetto di pagina 21 di 29 reciproci interessi considerato dai coniugi e al momento della Parte_1 Controparte_3 conclusione dell'accordo davanti al Tribunale a verbale dell'1/12/2004.
Tornando ai presupposti dell'azione ex art. 2932 c.c. promossa da verso la figlia Pt_1 CP_3 va invece precisato quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. la verifica giudiziale della conformità catastale oggettiva dell'immobile, ovverossia la verifica della corretta identificazione catastale del bene, del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione di conformità dai dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto ai sensi dell'art. 29 co
1 bis legge n. 52 del 1985 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/09/2025, n. 24437: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione e la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 30/10/2024, n. 28009: “La pronuncia chiarisce che la nullità prevista dall'art. 29, comma
1-bis, della legge n. 52 del 1985, come modificato dalla legge n. 122 del 2010, si applica esclusivamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, con esclusione dei diritti reali di garanzia. Tuttavia, ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita immobiliare, la conformità catastale oggettiva deve essere accertata dal giudice e costituire una condizione dell'azione stessa”; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/03/2022, n. 7521: “Le indicazioni circa la
c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985 a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 78 del 2010. Dal che consegue che la prescrizione in discorso non può riguardare un contratto avente effetti meramente obbligatori, come fatto palese dalla lettera della legge, che contempla esclusivamente gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il pagina 22 di 29 trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali”). Lo stesso principio è applicato ai casi di scioglimento di comunioni di diritti reali su fabbricati esistenti (cfr. Tribunale
Spoleto, Sentenza, 15/06/2023, n. 448: “In tema di scioglimento di comunioni di diritti reali su fabbricati esistenti, sussiste la nullità - rilevabile d'ufficio - degli atti in caso di difformità tra le planimetrie catastali e stato dei luoghi. Invero l'accertamento della conformità delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile è presupposto indispensabile perché possa essere pronunciata sentenza di scioglimento della comunione, non potendo la sentenza eludere le norme di legge in materia”).
La disposizione citata in effetti così recita: “
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tanto premesso, va allora rilevato quanto in appresso.
La consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. in relazione al fabbricato oggetto di Per_6 domanda (censito al Comune di OS, foglio 3, mappali nn. 274 sub 2 e sub 3, con corte esterna sub 1) ha rilevato la sussistenza di uno stato di fatto non conforme alle risultanze catastali dell'immobile così come depositate presso gli uffici di riferimento, in violazione della disposizione in questione (cfr. relazione geom. p. 25 e ss.). Per_6
In effetti, avendo parte attrice mancato di allegare la dichiarazione circa la conformità dello stato di fatto con quello di diritto, ma essendo detta verifica condizione dell'azione, il Tribunale ha incaricato dell'indagine il geom. che tuttavia ha concluso negativamente. A detta conclusione il Per_6
Tribunale pienamente aderisce essendo la relazione tecnica depositata frutto di una indagine completa e accurata, priva di vizi logici.
Le difformità rilevate sotto il profilo della verifica catastale oggettiva hanno ad oggetto sia la distribuzione interna dei locali dell'immobile, sia la mancata presa in considerazione della superficie dell'esistente piano di sottotetto minima di 1,50 metri, ciò che l'ausiliario ha giudicato incidere sullo stato, sulla consistenza, sulla attribuzione di categoria e di classe, nonché sulla rendita catastale delle pagina 23 di 29 unità immobiliare (cfr. relazione geom. p. 27: “Sulla base di quanto sopra il sottoscritto Per_6
CTU ritiene che le difformità riscontrate, relativamente al Catasto Fabbricati, incidano così come indicato nelle Circolari 2 e 3 del 2010, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Provinciale – Territorio -, sullo stato, sulla consistenza, sulla attribuzione di categoria e di classe, e quindi sulla rendita catastale delle U.I.”).
Tuttavia, condivide il Tribunale la prospettazione dell'attrice per cui le prime difformità rilevate
(relative alla presenza di pareti interne aggiuntive in alcuni locali) siano talmente lievi da non incidere sullo stato, consistenza, attribuzione di categoria e classe e quindi rendita catastale, tenuto conto dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 9/7/2010, pur non trattandosi di fonti di diritto primario (“Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità”: cfr. doc. 1 allegato alla memoria di replica dell'attrice).
Non condivide il Tribunale invece la conclusione della parte deducente (attrice) con riferimento al profilo della mancata considerazione della effettiva estensione del sottotetto, poiché l'ausiliario ha ben dimostrato graficamente che in realtà essa è ben maggiore rispetto a quella presente nelle planimetrie catastali depositate, ragione per la quale è necessaria un'apposita procedura di variazione catastale (cfr. relazione geom. confronto delle planimetrie di p. 23 dove in rosso è segnata l'effettiva Per_6 estensione del sottotetto e di p. 27 dove in verde è segnata l'estensione secondo lo stato di diritto rappresentato).
Un'ultima considerazione.
Parte attrice si duole del fatto che il geom. avrebbe tuttavia statuito in relazione alla Per_6 irrilevanza sotto il profilo edilizio/urbanistico della rilevata estensione del sottotetto, pur non conforme al regolamento edilizio del Comune di OS.
Ritiene il Tribunale che il rilievo della parte sia privo di pregio per quanto d'interesse, considerato che il profilo urbanistico/edilizio – come noto – attiene al mero rispetto della normativa urbanistica regolamentare locale mentre il profilo catastale attiene al rispetto delle disposizioni legislative previste in materia di identificazione dell'immobile e sua composizione.
Sicché non cade in contraddizione il consulente tecnico d'ufficio laddove evidenzia da un lato che la difformità è irrilevante sotto il profilo edilizio/urbanistico ma dall'altro lato che è ben rilevante sotto quello catastale.
Ciò posto, va allora valutato se parte attrice abbia effettivamente dato corso alla variazione catastale pagina 24 di 29 reputata necessaria per l'accoglimento della domanda giudiziale.
In merito, parrebbe ammettere in sede di memoria di replica che nonostante i rinvii all'uopo Pt_1 chiesti ed ottenuti dal Tribunale non ha potuto procedere ed ultimare tutte le regolarizzazioni rilevate in perizia (sia presso gli uffici comunali sia presso quelli del catasto) a causa del mancato consenso della convenuta comproprietaria, ciò che dunque conferma la prospettazione di quest'ultima per cui nessuna pratica di sanatoria (e variazione catastale) è medio tempore mai stata iniziata, oltreché terminata, come dichiarato dagli stessi uffici comunali di OS (cfr. allegato alla nota di deposito del 19/5/2025).
Va in effetti ritenuto che, se da un lato l'attrice non ha documentato, nonostante abbia diversamente prospettato al Tribunale, di aver effettivamente intrapreso la pratica di variazione catastale;
dall'altro lato appare certamente plausibile che la ragione dell'incompiuta attività risieda nella mancata collaborazione della convenuta comproprietaria, che in giudizio ha sempre chiesto il rigetto della domanda giudiziale, pur essendosi espressamente opposta ai rinvii concessi dal Tribunale per la regolarizzazione dell'immobile solo a partire dal 24/1/2025 (cfr. nota di deposito del 24/1/2025).
Per tutte queste ragioni, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. da va allora respinta: Pt_1 in definitiva, sono state rilevate in corso di causa difformità rilevanti sotto il profilo catastale ostative all'accoglimento della domanda e di cui non s'è data evidenza documentale di regolarizzazione presso gli uffici del catasto territorialmente competenti. La documentazione allegata in giudizio da parte attrice in uno con le istanze di rinvio proposte non sono sufficienti al fine di provare l'intervenuta regolarizzazione, trattandosi di comunicazioni preliminari a firma del proprio consulente tecnico di parte (geom. ). CP_8
Il rigetto della domanda proposta dall'attrice rende assorbite le domande proposte in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta (di divisione per mezzo dell'adempimento al preliminare di divisione dell'1/12/2004 rispetto al trasferimento immobiliare pro quota dei terreni e dei titoli e delle liquidità intestate alla madre).
Resta dunque da decidere la sorte dell'azione di rendiconto proposta in via riconvenzionale da volta ad ottenere l'accertamento che l'attrice, in qualità di tutrice dei figli minori, CP_3 dall'apertura della successione di detiene illegittimamente beni ereditari Controparte_3
(liquidità, rapporti bancari) di cui è chiesta la condanna alla restituzione ai sensi dell'art. 533 c.c. (in particolare, è chiesta la condanna al pagamento della somma individuata dalla consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata come dovuta agli eredi in quanto beni ereditari). Con interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale, oltreché la condanna dell'attrice al risarcimento danni e per lite temeraria.
Va fatto richiamo espresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile del rag. Persona_1
pagina 25 di 29 che ha depositato una relazione peritale in giudizio completa ed accurata, di cui il Tribunale non può che tenere conto, con le seguenti doverose precisazioni.
L'ausiliario ha accertato, all'esito delle indagini svolte, come dovuta dall'attrice ai figli ed CP_1
(anche se quest'ultimo non ne ha fatto richiesta), la somma complessivamente pari Controparte_2 ad euro 105.032,07, ovverossia euro 52.516,035 per ciascuno, in quanto patrimonio ereditario di
(cfr. relazione rag. p. 42 e ss.). Controparte_3 Per_1 Per_1
Non va però sottaciuto che l'ausiliario ha altresì chiarito che da detto importo (di euro 52.516,035) va prima sottratto l'importo di euro 10.029,08 che ha dichiarato in giudizio a più riprese, CP_3 anche innanzi a questo Giudice in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale d'udienza dell'11/10/2022), di aver già incassato direttamente da Credit Ras Vita, circostanza che comunque risulta pure provata documentalmente (cfr. doc. 22 convenuta).
Per ciò solo, l'importo di euro 52.516,035 si riduce fino ad euro 42.486,95.
La decurtazione è contestata dalla convenuta, ma la contestazione è priva di pregio, per le ragioni che seguono.
Da quanto ricostruito a livello documentale dal consulente tecnico d'ufficio a seguito del deposito del rendiconto da parte di , è emerso che è effettivamente intervenuta la liquidazione quota parte Pt_1 dell'erede della polizza vita Credit Ras Vita S.p.A. n. 2546.442 “Unistar Special 2005” CP_3 sottoscritta dal de cuius a beneficio di terzi.
Dopo la morte di quest'ultimo, la madre tutrice ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale in data 11/4/2007
l'autorizzazione a disinvestire il capitale e il Tribunale ha disposto che esso venisse reinvestito in titoli di stato o simili vincolato al raggiungimento della maggiore età dell'erede (cfr. doc. 15 attrice).
L'ausiliario allora chiarisce che la somma accreditata in data 7/9/2011 da Credit Ras Vita sul conto corrente di di euro 10.029,08 (cfr. doc. 22 convenuta) corrisponde al rendimento al 50% CP_3 della somma così successivamente reinvestita, atteso che non sono emersi altri rapporti o titoli del de cuius con Credit Ras Vita S.p.A.; si condividono e richiamano dunque in questa sede le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione rag. p. 35 e ss.). Persona_1
Parte convenuta deduce però che l'importo andrebbe sottratto dalla disciplina prevista in materia di successioni ereditarie (dunque la sottrazione dal maggiore importo di euro 52.516,035 non andrebbe operata).
La tesi però non convince, per il seguente assorbente motivo.
Anche a voler accogliere la ricostruzione di in relazione al fatto che la somma così investita CP_3 dal de cuius non andrebbe di fatto a costituire massa ereditaria in ragione della specifica causale polizza vita, va considerato che la somma delle polizza vita in questione, pari ad euro 18.077,00, siccome pagina 26 di 29 rendicontata dall'attrice è stata comunque considerata attivo da distribuire agli eredi, sicché delle due l'una: o si esclude in toto dall'attivo ereditario la somma investita in polizza vita dal de cuius per euro
18.077,00 cosicché a maggior ragione non va nemmeno scomputata la somma già incassata dalla convenuta di euro 10.029,00, o si considerano ai fini del calcolo del dovuto da a a Pt_1 CP_3 titolo di petizione ereditaria tutte e due le somme, con segno più (in aggiunta) e segno meno (in sottrazione).
Le censure alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio articolate negli scritti difensivi conclusivi provengono però anche da parte attrice, che di contro si duole del fatto che il rag. Persona_1 avrebbe per errore sommato le poste attive a quelle passive invece di sottrarre le ultime dalle prime, così giungendo per mero errore di calcolo matematico alla somma di euro 105.032,07 che dichiara dover essere restituita agli eredi pro quota ciascuno ai sensi dell'art. 533 c.c..
Il rilievo non è condivisibile.
L'ausiliario ha correttamente stimato e sommato il valore di ciò che costituisce attivo ereditario
(secondo la documentazione prodotta in sede di rendicontazione e secondo l'inventario dei beni ereditari: cfr. nota deposito del 12/10/2017 dell'attrice e doc. 5 attrice), ovverossia somme su conti correnti intestati al de cuius, rapporti bancari, titoli, azioni, quote societarie sempre a lui intestate al momento dell'apertura della successione (4/5/2006), in totale euro 80.588,43, debitamente sottraendone le spese di gestione del patrimonio reputate giustificate in sede di rendiconto (spese giustificate complessivamente pari ad euro 12.883,03, come da ultima rettifica in seguito alle osservazioni di parte: cfr. relazione rag. p. 42-43). Poi al risultato matematico ha però aggiunto il valore Persona_1 di euro 37.326,67 (18.093,52 + 18.746,15 + 487,00) corrispondente alle spese sostenute con somme del patrimonio ereditario prive di giustificazione. La somma complessiva è di euro 105.032,07.
contesta poi la mancata inclusione tra le spese giustificate della somma pari ad euro 18.700,43 Pt_1
(cfr. comparsa conclusionale attrice, p. 10 e ss., somme evidenziate in giallo nella tabella ivi riportata;
cfr. relazione rag. p. 24 e ss.), atteso che si tratterebbe - in tesi – di costi sostenuti Persona_1 nel tempo dalla tutrice dei minori per far fronte ad esigenze familiari (tra cui soprattutto utenze domestiche).
Sul punto, vanno tuttavia confermate le conclusioni dell'ausiliario che in replica all'osservazione della parte ha già evidenziato che sono emerse significative lacune rispetto alle spese indicate da in Pt_1 sede di rendiconto, lacune che nemmeno la ricostruzione operata dall'ausiliario è riuscita completamente a dissipare (cfr. relazione rag. p. 38). La somma non va allora Persona_1 defalcata dal quantum dovuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30506: “Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di pagina 27 di 29 ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio)”).
In conclusione, in accoglimento della domanda di rendiconto unitamente a quella di pagamento somme, per restituzione del patrimonio ereditario proposta da va condannata al CP_3 Pt_1 pagamento in suo favore della somma pari ad euro 42.486,95 (cfr. supra: euro 52.516,035 – euro
10.029,08).
La richiesta di applicazione del tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali (art. 1284 co.
4 c.c.) è stata avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché va disattesa.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta, tenuto conto della sua genericità e del difetto di prova circa la sussistenza di qualsivoglia concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di ristoro (danno conseguenza).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della prevalente soccombenza, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa indeterminato a complessità media. Importi medi per ogni fase citata non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Le spese chieste dalla convenuta per i compensi professionali relativi alla fase stragiudiziale di mediazione non sono dovute, in quanto non ne è stata dimostrata la sua concreta utilità al fine di scongiurare la vertenza giudiziale.
Quanto alle spese della fase decisoria ritiene il Tribunale di procedere alla compensazione tra le parti, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni, ciò per le seguenti motivazioni.
Conclusa la fase istruttoria, dopo il deposito della relazione peritale del geom. in data Per_6
2/8/2023, parte attrice ha tentato di avviare la pratica di sanatoria e di variazione catastale, interloquendo con il proprio c.t.p. geom. , tuttavia arrestandosi ad una fase assai preliminare CP_8 di pura verifica dei presupposti a causa del mancato consenso della convenuta a procedere in tal senso, comportamento che di fatto ha così ostacolato l'accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, fino a comportarne il definitivo rigetto, atteso che quest'ultima mai avrebbe potuto superare il diniego prestato da al fine di adempiere all'incombente previsto. CP_3
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di parte attrice
(geom. e rag. , in uno con quelle del c.t.p. documentate dalla Per_6 Persona_1 Per_7
pagina 28 di 29 convenuta di euro 634,40.
Le spese tra il terzo chiamato e la convenuta vanno integralmente compensate non essendo state svolte domande reciproche ed essendo stata la chiamata in causa iussu iudicis del primo giustificata ai meri sensi dell'art. 102 c.p.c. in relazione alla domanda di divisione della seconda, rimasta però assorbita.
Non sussistono, per le ragioni poc'anzi evidenziate, nemmeno i presupposti per procedere al riconoscimento di un risarcimento del danno per lite temeraria come invece richiesto, atteso che le doglianze relative al comportamento dilatorio in tesi dimostrato dall'attrice vanno compendiate con le doglianze relative al comportamento ostacolante in tesi dimostrato dalla convenuta, sicché non è allora ravvisabile nella sola difesa di un comportamento processuale effettivamente in grado, per ciò Pt_1 solo, di mettere in tensione il principio di ragionevole durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 9629/2015, ogni altra istanza e domanda disattesa, assorbita o respinta, così dispone:
1. RIGETTA la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2. CONDANNA al pagamento della somma di euro 42.486,95 in favore di Parte_1 [...]
CP_1
3. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 quantifica pari ad euro 7.281,00 per compensi (fase di studio, introduttiva, trattazione), oltre al 15% per spese generali, euro 583,73 per anticipazioni, Iva e Cassa come per legge.
5. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra e in relazione Parte_1 Controparte_1 ai compensi relativi per la fase decisoria del giudizio.
6. DICHIARA la compensazione delle spese di lite integrale tra e Controparte_1 [...]
CP_2
7. PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio del Parte_1 geom. Per_6
8. PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio del rag. Parte_1
oltre al rimborso di euro 634,40 per il c.t.p. di parte convenuta . Persona_1 Per_7
9. SI BB.
Vicenza, 23 ottobre 2025 Il Giudice
ES SI pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ES SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9629/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GRECO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GIOVANNI GRECO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ENRICO Controparte_1 C.F._2
AL e dell'avv. ANTONELLA CATALDI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ANTONELLA CATALDI
CONVENUTO con la chiamata in causa di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_2 C.F._3
GRECO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. GIOVANNI GRECO
ZO MA
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c. - rendiconto - petizione d'eredità.
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza del giorno
26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, così integralmente ritrascritte:
Parte attrice: “La SI , ribadite tutte le eccezioni, contestazioni e osservazioni Parte_1 proposte formulate/verbalizzate in atti: nel merito quanto alla citazione notificata nel novembre 2015 così conclude:
pagina 1 di 29 1) Accertato che il sig. si era obbligato a trasferire alla SI la Controparte_3 Parte_1 proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
2) condannare la SI (quale erede del sig. ) a trasferire alla Controparte_1 Controparte_3 SI la proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di Parte_1
OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta sig.ra come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata, nel merito si chiede il rigetto della domanda di nullità
“per illiceità della causa degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione” essendo gli accordi legittimi si come accertato nel giudizio.
Il rigetto della domanda subordinata ed in via riconvenzionale di accertamento di inadempimento della domanda di dividere il 50% dei risparmi per i motivi esposti in atti.
Il rigetto della domanda subordinata ed in via riconvenzionale di trasferire alla SI CP_1
la quota di diritto degli immobili come indicati a pagina 31 della comparsa di costituzione e
[...] risposta con condanna al pagamento della metà dell'importo dovuto al de cuius,(euro 12.500) avendo accertato in corso di causa il pagamento della somma dovuta e l'avvenuto trasferimento dei beni.
Il rigetto della domanda riconvenzionale a rifondere i danni patrimoniali e non nella misura che di giustizia parrà, non avendo controparte dimostrato l'esistenza di alcun danno e non essendo la domanda accoglibile per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, e compensi completamente rifuse.
In via istruttoria l'Avv. Greco insiste per l'ammissione delle istanze così come verbalizzate nelle note di deposito del 21/02/2022”.
Parte convenuta: “Rifiutato il contraddittorio su domande nuove e/o non ritualmente libellate, in via preliminare istruttoria, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria dd.
20/06/2017, la convenuta chiede ammettersi i capitoli per interrogatorio formale dell'attrice e per testi già esclusi, segnatamente i capp. 1 – 2 – 3 e 7 della memoria ex art. 183, comma VI°, n. 2 c.p.c. dd.
20/04/2017 con i testi ivi indicati.
Nel merito, (quanto al procedimento ordinario 9629/2015 RG) richiama le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali dd. 02/03/2016 nonché in atto di citazione per integrazione del contradittorio ex art. 102 c.p.c. dd. 18/04/2016 da intendersi qui richiamate ed anzi per comodità ri-trascritte. pagina 2 di 29 Voglia il Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, nel merito, anche in via riconvenzionale, occorrendo, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, accertarsi e così dichiararsi la nullità per illiceità della causa degli accordi assunti dai coniugi signori e in sede di separazione ed aventi ad oggetto – ex Controparte_3 Parte_1 coeteriis – l'immobile di proprietà comune così identificato catastalmente:
Comune di OS Fg. 3 mapp., n. 274, sub 2, cat. A/2 CL. 3, vani 7, rendita euro 831,50;
Fg. 3 mapp., n. 274, sub 3, cat. C/6, CL. 3, mq. 21, rendita euro 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1
e per l'effetto respingersi la domanda attorea ex art. 2932 cod. civ. siccome formulata nei confronti della parte convenuta, anche per la insuscettibilità alla commerciabilità sotto pena di nullità in ragione della accertata mancanza di regolarità edilizia del bene oggetto della domanda attorea.
In subordine, sempre nel merito, anche in via riconvenzionale, occorrendo, accertarsi l'inadempimento della parte attrice all'obbligo di dividere al 50% i risparmi, in “liquidi” come pure in titoli, anche se formalmente intestati alla sola SI , di cui al verbale di separazione consensuale e Parte_1 per l'effetto respingersi la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta.
In ulteriore subordine, previa in via riconvenzionale azione di rendiconto a carico della parte attrice avuto riguardo ai risparmi, sia in “liquidi” che in titoli, ancorché formalmente intestati alla SI
alla data dell'01/12/2004, attribuirsi in via riconvenzionale alla convenuta e pro quota Parte_1 le somme nell'ammontare che verrà precisato all'esito dell'esperenda istruttoria come dovute dalla SI al defunto marito signor in forza dell'obbligo assunto in Parte_1 Controparte_3 sede di separazione consensuale, somme che si quantificano nell'importo non inferiore ad Euro
52.516,03 (come infra meglio specificato) oltre interessi di legge anche ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo.
In ulteriore subordine e sempre in via riconvenzionale occorrendo, ove in denegata ipotesi accolta la domanda attorea, condannarsi l'attrice SI (cod. fisc. a Parte_1 C.F._1 trasferire alla convenuta SI (cod. fisc. e nella quota di Controparte_1 C.F._2 diritto che le compete la proprietà degli immobili catastalmente così individuati:
Comune di OS
Fg. 4 Censuario di Crosara – mapp- n. 173 sub 4 cat. C/2, CL 2 mq 104 rendita 236,33 euro;
Edificio rurale con area scoperta di corte, mappale 173:
Fg. 4 mapp. n. 180 cat. A/3 CL4, vani 5,5 rendita euro 497,09;
Fg. 4 mapp. –n. 175, F:R:C:D:C: n. 174-471-472, consistenza 0.00.34; Controparte_4
pagina 3 di 29 Fg. 4 Censuario di Vallonara mapp. 471 F.R. ex stalla al piano terra:
Fg. 4 mapp. 167 bosco ceduo, CL 2;
Fg. 4 mapp. 181 semin arborato CL 3;
Fg. 4 mapp. 182 prato arborato CL 2;
Fg. 4 mapp. 509 sem. arb CL 3
Fg. 4 mapp. 513 prato arb. CL 3
Fg. 4 mapp. 461 prato
Catasto Terreni, partita 3367, meccanografico, Fg. 2 mapp. 156 bosco, are 00.12.40, con condanna altresì dell'attrice al pagamento alla convenuta della metà dell'importo (euro 25.000,00 : 2 = euro
12.500,00) dovuto al de cuius a titolo di conguaglio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ove già non corrisposto.
Sempre in via riconvenzionale, dato atto dell'esistenza dei beni mobili e/o immobili già di proprietà del de cuius, oggetto o meno di inventario, obbligarsi l'attrice SI a rendere il conto Parte_1 alla convenuta della gestione del patrimonio relitto in morte del defunto marito signor CP_3
, e per l'effetto, e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la SI
[...]
possiede e/o comunque detiene beni ereditarî sine titulo e per l'effetto condannare la Parte_1 stessa alla restituzione pro quota ed a favore della convenuta dei beni individuandi all'esito dell'esperenda istruttoria.
Ed infine – sempre in via riconvenzionale – condannarsi l'attrice a rifondere alla convenuta i danni, patrimoniali e non, nella misura che parrà di giustizia.
Spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifuse.
(Quanto al sub procedimento originatosi a seguito della contestazione del rendiconto depositato dall'attrice sig.ra ed impugnato ex art. 264 c.p.c. dalla convenuta). Parte_1
Previa ogni declaratoria di legge, preso atto delle risultanze della CTU a firma rag. Persona_1 dd. 26/01/2022 qui appresso per reciproca comodità trascritte
[...]
“CONCLUSIONI
La differenza tra entrate ed uscite di competenza della massa ereditaria del sig. , Controparte_3 rilevate da operazioni e documentazione di cui al rendiconto agli atti di causa, ammonta ad Euro
105.032,07 a fronte di un saldo Entrate – Uscite da rendiconto di Euro 67.774,25 e di dichiarate disponibilità per Euro 60.828,25”, condannarsi l'attrice sig.ra al pagamento a favore Parte_1 della convenuta sig.ra dell'importo non inferiore ad Euro 52.516,03 (105.032,07 : 2 Controparte_1
= 52.516,03) oltre interessi di legge, anche ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo, con ogni conseguente statuizione. pagina 4 di 29 Spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifuse sia nei confronti dell'attrice che del terzo chiamato”.
Parte Terza Chiamata: “Il terzo chiamato sig. ribadite le eccezioni, contestazioni, Controparte_2 osservazioni, proposte formulate in atti, dichiarata la propria disponibilità a che si compia l'atto notarile di trasferimento dell'immobile sito in via MAi n. 19 in OS catastalmente così come individuato, nel merito conclude per accogliersi la domanda si come formulata dalla SI
nell'atto di citazione notificato ed in particolare Parte_1
1) Accertato che il sig. si era obbligato a trasferire alla SI la Controparte_3 Parte_1 proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
2) condannare la SI (quale erede del sig. ) a trasferire alla Controparte_1 Controparte_3 SI la proprietà degli immobili catastalmente così individuati: Comune di Parte_1
OS, Fg.3 mapp. n.274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg.3 mapp. n.274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1.
3) Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta sig.ra Controparte_1 respingersi tutte le altre domande formulate da , nella propria citazione si come Controparte_1 notificata, sia in via diretta che anche in via riconvenzionali, perché inammissibile in fatto ed in diritto.
4) Con vittoria di spese e di compensi come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la causa è stata assegnata a questo giudice solo dopo l'avvicendamento del Giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12/11/2021 prot. n. 8478/2021.
Ad ogni buon conto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 18/11/2025, (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1 anche solo ”) conveniva in giudizio la figlia (d'ora innanzi, per brevità Pt_1 Controparte_1 anche solo “ ”) chiedendo al Tribunale che, previo accertamento dell'obbligo di CP_3 trasferimento degli immobili catastalmente censiti al C.F. del Comune di OS (VI) al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3 assunto in proprio favore da , marito da cui ella si Controparte_3 era legalmente separata, ma nel frattempo deceduto, la convenuta venisse condannata al trasferimento del predetto compendio immobiliare a sé ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Con vittoria di spese e onorari di causa.
In fatto, l'attrice esponeva: (i) di aver contratto matrimonio con in data 25/5/1986 Controparte_3
e che, dall'unione, erano nati i figli e;
(ii) di essersi poi separata dal marito CP_2 Controparte_1
pagina 5 di 29 consensualmente avanti al Tribunale di Bassano del Grappa in data 1/12/2004, come da verbale d'udienza in pari data, definendo contestualmente anche i rapporti patrimoniali tra i coniugi;
(iii) che, in particolare, i coniugi avevano così previsto: “Disporsi l'intestazione esclusiva a Parte_1 dell'edificio residenziale attualmente di proprietà comune così identificato catastalmente: Comune di
OS Fg. 3 mapp. n. 274 sub 2 cat.A/2 CL3, vani 7 rendita euro 831,50; Fg. 3 mapp. n. 274 sub 3 cat C/6 CL3, mq21 rendita euro 50,97; edificio residenziale con area di corte mapp. 274/1. Con obbligo di conguaglio a favore del marito per euro 25.000,00. Disporsi l'intestazione esclusiva a
dei seguenti immobili: Comune di OS Fg.4 Censuario di Crosara -mapp. Controparte_3
n. 173 sub 4 cat. C/2 CL2, mq 104 rendita 236,33 euro;
Edificio rurale con area scoperta di corte, mappale 173; Fg.4 mapp. n.180 cat. A/3 CL4, vani 5,5 rendita euro 497,09; Fg.4 mapp. CP_4
Crosara -n. 175, F:R:C:D:C; n.174-471-472, consistenza 0.00.34; Fg.4 Censuario di Vallonara mapp.
n. 471 F.R. ex stalla al piano terra;
Fg.4 mapp. 167 bosco ceduo, CL 2; Fg.4 mapp.181 semin. arborato CL 3; Fg.4 mapp. 182 prato arborato CL 2; Fg.4 mapp. 509 sem. arb CL 3; Fg.4 mapp. 513 prato arb. CL 3; Fg.4 mapp. 461 prato. Catasto Terreni, partita 3367, meccanografico, Fg. 2 mapp.156 bosco, are 00.12.40”; (iv) che, pertanto, aveva assunto nei confronti Controparte_3 dell'attrice l'obbligo di trasferire l'immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di OS
(VI) al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, verso pagamento di un corrispettivo in denaro pari ad euro 25.000,00; (v) che, tuttavia, in data 4/5/2006, prima di procedere al trasferimento, CP_3 veniva a mancare in Bassano del Grappa (VI) istituendo eredi per testamento olografo i
[...] figli e , sicché le obbligazioni da lui assunte si erano trasferite in capo agli CP_2 Controparte_1 stessi;
(vi) di essere stata autorizzata, in data 31/9/2006, dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bassano del Grappa ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità di in nome e per Controparte_3 conto dei due figli, all'epoca ancora minorenni;
(vii) che, al fine di evitare qualsivoglia contenzioso con gli eredi legittimi di , nel dicembre 2007 sottoscriveva un atto di transazione con Controparte_3 la sorella di costui, , per mezzo del quale veniva scritto “riconosciuto l'accordo Controparte_5
a suo tempo raggiunto tra i coniugi e , in virtù del quale a fronte di Controparte_3 Parte_1 un versamento di € 25.000,00, peraltro effettuato, la SI acquisisca la proprietà esclusiva Pt_1 dell'immobile sito in OS, via MAi 19”; (viii) che, divenuto maggiorenne,
[...] aveva altresì assunto nei suoi confronti, con scrittura privata del 15/5/2008, l'obbligo di CP_2 cedere e trasferire l'immobile sopra descritto;
(ix) che, tuttavia, sebbene il conguaglio concordato di euro 25.000,00 fosse già stato versato, il trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile come da accordi assunti in sede di separazione non era avvenuto, a causa del rifiuto opposto dalla figlia, odierna convenuta. pagina 6 di 29 In diritto, l'attrice deduceva che, in forza della successione testamentaria di , Controparte_3
l'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Comune di OS (VI) e catastalmente censito al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, originariamente assunto dal de cuius, si era trasferito in capo ai figli e . rappresentava quindi che il perdurante rifiuto opposto CP_2 Controparte_1 Pt_1 dall'odierna convenuta al trasferimento dell'immobile giustificava il ricorso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che ben poter reputarsi sorto, per la giurisprudenza di legittimità, anche da un accordo transattivo od un atto unilaterale, oltreché da un contratto preliminare di vendita.
Con comparsa di risposta depositata in data 7/3/2016 si costituiva in giudizio chiedendo nel CP_3 merito ed in via riconvenzionale di dichiarare la nullità per illiceità della causa degli accordi raggiunti dai genitori in sede di separazione consensuale davanti al Tribunale di Bassano del Grappa (avuto specifico riguardo al trasferimento immobiliare preteso dall'attrice degli immobili censiti al mappale n.
274 sub 2 e sub 3, foglio 3, C.F. del Comune di OS, con area di corte mappale n. 274/1) e così di mandare respinta la domanda proposta ex art. 2932 c.c.; in via di subordine, ma sempre nel merito ed in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'inadempimento dell'attrice ivi assunto di dividere al
50% i risparmi, liquidità e titoli, anche se formalmente intestati all'attrice, di cui al verbale di separazione consensuale dei genitori, e per l'effetto rigettare la domanda attorea di cui all'art. 2932 c.c.; proponeva inoltre in via riconvenzionale domanda di rendiconto e così chiedeva che venissero attribuiti a sé pro quota i risparmi, liquidi e titoli, di cui al verbale di separazione, pur formalmente intestati a
, nell'ammontare che sarebbe risultato in corso di casa;
in via di ulteriore subordine e sempre in Pt_1 via riconvenzionale, condannare l'attrice a trasferirle quota parte la proprietà degli immobili siti in
Comune di OS (VI), catastalmente censiti al foglio 4 del Censuario di Crosara, mappali nn. 173,
180, 175, 174, 471 e 472, nonché la proprietà degli immobili catastalmente censiti al foglio 4 del
Censuario di Vallonara, mappali nn. 471, 167, 181, 182, 509, 513 e 461 e al foglio 2, mappale n. 156, oltre a metà dell'importo dovuto al de cuius a titolo di conguaglio, pari ad euro 12.500,00, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, se non già corrisposto;
sempre in via riconvenzionale, chiedeva inoltre dare atto dell'esistenza dei beni mobili ed immobili già di proprietà del padre deceduto oggetto di inventario e dunque obbligare l'attrice a rendere il conto della gestione del patrimonio relitto di , dichiarando che detiene sine titulo i beni ereditari e per effetto Controparte_3 Pt_1 condannarla alla restituzione pro quota e a suo favore dei beni individuati all'esito dell'istruttoria; infine, sempre in via riconvenzionale, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Pt_1 non patrimoniali patiti nella misura ritenuta di giustizia. Spese e competenze di causa integralmente rifuse. pagina 7 di 29 In fatto, la convenuta esponeva: (1) che in data 4/4/1996 il padre de cuius e la di lui sorella, CP_5
con atto rep. n. 46500 racc. n. 13301 del notaio avevano operato la divisione di
[...] Per_2 alcuni beni e tra questi, nell'edificio assegnato a , all'epoca ancora in costruzione, Controparte_3 la di lui famiglia poi aveva stabilito la propria residenza una volta ultimato l'immobile; (2) che nel
2004 la famiglia si disgregava regolando i propri rapporti patrimoniali come da Persona_3 verbale dell'udienza presidenziale dell'1/12/2004, stabilendo non solo di attribuirsi la esclusiva proprietà reciproca degli immobili citati, bensì impegnandosi anche a dividere “al 50% i risparmi, in
“liquidi” e in titoli, sino ad oggi maturati, anche se formalmente intestati ad uno solo dei coniugi”; (3) che la separazione consensuale veniva omologata dal Tribunale di Bassano del Grappa con decreto del
5/4/2005, ma i coniugi non riuscivano a dare seguito all'accordo a causa del prematuro decesso di
(in data 4/5/2006); (4) che con testamento olografo pubblicato dal notaio in Controparte_3 Per_2 data 24/5/2006, rep. n. 167960 racc. n. 48341, il de cuius istituiva eredi i propri due figli e CP_2
; (5) che conseguentemente aveva chiesto ed ottenuto in data 31/8/2006 dal Controparte_1 Pt_1
Giudice Tutelare l'autorizzazione ad accettare la sua eredità con beneficio in nome e per conto dei figli, sicché in data 2/10/2006 erano iniziate le operazioni d'inventario, tuttavia subito interrotte per opposizione della sorella del de cuius , che impediva fisicamente l'accesso Controparte_5 all'immobile; (6) che le operazioni d'inventario proseguivano in data 21/11/2006, con affiancamento al cancelliere del rag. , in qualità di estimatore dei beni relitti;
(7) che oltre agli Persona_4 immobili indicati anche nella perizia del geom. di OS, il de cuius era titolare di Persona_5 una quota di partecipazione societaria nella società Arte Vetro di MA AU & C., stimata dal rag. ; (8) che all'esito della stima il valore della predetta quota del de cuius vaniva Per_4 determinato pari ad euro 32.750,00; (9) che l'importo era incerto fosse stato corrisposto all'attrice
(recte, ai figli eredi); (10) che per le proprie competenze professionali il geom. era Persona_5 stato costretto a promuovere un procedimento monitorio;
(11) che con particolare riferimento alla stima del patrimonio mobiliare di vi erano numerose lacune nella relazione di stima del Controparte_3 rag. del 29/1/2007 poiché veniva scritto che “risultano documenti bancari che dimostrano Per_4
l'esistenza di patrimonio mobiliare e disponibilità di liquidi in conto corrente bancario. Il sottoscritto evidenzia come la valutazione della consistenza bancaria esuli dall'oggetto peritale anche in considerazione della necessità di indagine nel merito delle movimentazioni bancarie”: nell'inventario beni dette attività bancarie venivano individuate con approssimazione;
(12) che nell'inventario beni venivano elencati i seguenti libretti bancari – conti correnti: 1) c/c n. 51092690 presso CP_6 con saldo attivo al 4/5/2006 di euro 1.708,88; 2) c/c n. 442674 presso Banca BPL Net con saldo attivo al 4/5/2006 di euro 333,76; 3) c/c n. 0711000938 presso Banca Popolare di OS con saldo attivo pagina 8 di 29 al 4/5/2006 di euro 20.821,84; 4) dossier titoli n. 52020091 presso Banca Popolare di OS il cui importo dall'istituto di credito non è stato precisato;
(13) che veniva aggiunto che il c/c n. 2) risultava cointestato con e che in data 8/5/2006 era stato disposto un giroconto a favore di Parte_1
di euro 250,00 mentre in data 6/6/2006 è stato estinto a mezzo giroconto a Controparte_5 favore di altro c/c n. 4819091 acceso presso lo stesso istituto;
(14) che il de cuius risultava cointestatario con l'attrice del fondo patrimoniale n. 545706 presso BPL Net, disinvestito in data
6/4/2006 per l'importo di euro 16.973,00 a mezzo bonifico su c/c intestato al de cuius presso la Banca
. Dall'estratto conto risultava in data 2/5/2006 l'accredito del menzionato importo Controparte_7
e in data 11/5/2006 l'addebito dell'assegno bancario n. 05572-60500-00/19 83917 emesso dal de cuius per euro 16.978,10; (15) l'inventario dei beni ereditari veniva interrotto più volte al fine di tentare un accordo transattivo (tra e ) per la definizione di alcune poste contabili e Pt_1 Controparte_5 obblighi di facere, ma alla fine si concludeva in data 20/11/2007; (16) che nell'inventario beni non si era fatta menzione all'assegno circolare in questione tratto su Unicredit Banca ed intestato agli eredi del de cuius per euro 35.000,00 di cui si dà atto nella scrittura privata del 15/5/2008 tra attrice e il figlio
; (17) nell'atto di transazione tra e del 21/12/2007 Controparte_2 Controparte_5 Pt_1 si dava atto dell'esistenza dei libretti al portatore n. 550-4002407 e n. 550-4002405-73 emessi da
Banca Popolare di OS per euro 24.158,00, non inventariati;
(18) che nell'atto citato si dava atto dell'obbligo di di versare alla massa ereditaria l'importo di euro 35.000,00 Controparte_5 entro il 31/1/2008, tuttavia nulla era più dato sapere;
(19) che a fronte dell'accordo raggiunto in sede di separazione a spettava un conguaglio di euro 25.000,00 di cui dava quietanza Controparte_3
in data 21/12/2007, assumendo l'obbligo di versare metà somma ciascuno ai Controparte_5 nipoti ed vincolati fino ai venticinque anni di età e che risultava che CP_2 Controparte_1
l'obbligo fosse stato adempiuto dalla madre e dalla zia, non avendo potuto accedervi la convenuta per non aver ancora maturato l'età; (20) che nonostante la convenuta avesse appena tredici anni alla morte del padre, aveva rinvenuto in modo fortuito alcuni documenti relativi ad altri investimenti del padre: in data 29/4/2011 Credit RAS Vita S.p.A. comunicava al defunto l'imminente scadenza della polizza n.
2.546.442; in data 29/8/2011 la convenuta riceveva un bonifico di euro 10.029,08 da Credit RAS Vita
S.p.A., ma senza capire di più, tantomeno se fosse effettivamente la parte a lei spettante;
(21) che in data 4/12/2008 veniva emessa contabile della Banca Popolare di OS nella quale si dava atto dell'emissione di assegni di euro 3.325,17 (operazione in addebito su c/c n. 713301000738 intestato al de cuius); (22) che dall'estratto conto del 31/12/2005 risulterebbe un bonifico di euro 3.000,00 pervenuto da Bipitalia Gestioni S.G.R. S.p.A., società presso la quale dunque pure risultava qualche posizione aperta;
(23) che dall'estratto conto al 31/3/2006 AU MA risultava titolare del pagina 9 di 29 dossier titoli n. 52020091 poiché in data 31/12/2005 risultava addebitata la spesa di gestione conto di euro 30,99; (24) che il padre della convenuta risultava titolare di azioni, avendo ricevuto in data
24/6/2005 accredito di cedole maturate per euro 115,56 per i titoli detenuti in Finmeccanica S.p.A.
(azioni 10.250,00), come comprovato dalla documentazione Capital Gain della Banca Popolare di
OS del 15/3/2005, e successive;
(25) che aveva chiesto alla figlia convenuta di Pt_1 sottoscrivere la convenzione del 7/9/2015 in cui veniva dichiarata l'esistenza di somme depositate presso Banca Generali c/c 8500270660 e polizza n. 0001478472 accesa presso una non meglio specificata società; (26) che con atto del 19/4/2006 rep. n. 166730 racc. n. 44884 del notaio , il de Per_2 cuius vendeva alla sorella la nuda proprietà dell'immobile sito in OS, Controparte_5 foglio 3, mappale n. 280, sub 2, sito alla via MAi n. 21 e mappale n. 280 sub 4, per il prezzo quietanzato in atto di euro 100.000,00; (27) che con atto del 5/8/2010 rep. n. 192489 del notaio la Per_2 nuda proprietà dell'immobile veniva ceduto dalla zia ai nipoti in parti uguali quanto alla nuda proprietà, con riserva alla zia dell'usufrutto generale vitalizio;
(28) che prima di sottoscrivere l'accordo con la madre, la convenuta chiedeva dettagli sul patrimonio ereditario, ma in tutta risposta veniva attivato il presente giudizio.
In diritto, la convenuta deduceva anzitutto la nullità per illiceità della causa dell'obbligo assunto dal padre in sede di separazione di cedere alla madre la proprietà degli immobili citati, dovendosi ritenere che le parti avessero nella sostanza disposto in sede di separazione di diritti indisponibili poiché avevano disposto in via preventiva di diritti patrimoniali che sarebbero conseguiti solo in seguito allo scioglimento del matrimonio: rinunciava all'assegno di mantenimento per sé in cambio Pt_1 dell'attribuzione dell'immobile, sicché l'immobile ceduto rappresentava una datio in solutum dell'obbligo al mantenimento del coniuge, a fronte dell'evidente sperequazione tra il valore dell'immobile ed il conguaglio previsto di euro 25.000,00. La domanda ex art. 2932 c.c. andava allora respinta. In subordine, se valido l'accordo raggiunto in sede di separazione, allora doveva reputarsi valido in ogni parte, anche in quella in cui assumevano l'obbligo di dividere al 50% i risparmi, liquidi e titoli, anche se formalmente intestati ad uno solo;
tuttavia, mai si rendeva disponibile a Pt_1 dividere i titoli a lei intestati. La convenuta evidenziava di essersi rifiutata di trasferire la metà dell'immobile di OS alla madre perché lei si rifiutava di dividere al 50% i risparmi a lei intestati, in ossequio al principio di cui all'art. 1460 c.c.. Ad ogni modo, a fronte dell'eventuale trasferimento quota parte dell'immobile di OS, la madre avrebbe dovuto trasferire quota parte gli immobili di
Crosara. Per tutte queste ragioni, proponeva domanda di rendiconto nei confronti CP_3 dell'attrice, in ragione delle operazioni inventariali svolte per conto dei minori e relativamente ai beni relitti del padre. L'azione di rendiconto veniva promossa poiché dall'inventario beni risultavano pagina 10 di 29 numerose lacune circa i rapporti effettivamente intestati o di cui il padre era titolare, nonché veniva promossa quale presupposto logico della domanda di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c. altresì esperita verso l'attrice, al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari di propria spettanza.
Chiedeva all'uopo ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare a parte attrice l'esibizione di ogni documentazione rilevante. Infine, l'attrice era tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in considerazione del contegno serbato nel tempo con riferimento alla gestione dei beni ereditari.
All'udienza del 1° aprile 2016 il Giudice, rilevato che le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta attenevano alla divisione dell'eredità di , disponeva ai sensi dell'art. Controparte_3
102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altro erede Controparte_2 testamentario del padre, differendo contestualmente la prima udienza di trattazione al 7/10/2016.
Con comparsa di risposta depositata in data 7/10/2016, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di successione ereditaria. Il terzo chiamato chiedeva che, previo accertamento dell'obbligo di trasferimento della proprietà degli immobili siti in Comune di OS (VI), catastalmente censiti al foglio 3, mappale n.
274 sub 2 e sub 3 assunto da nei confronti dell'attrice in sede di separazione, la Controparte_3 convenuta venisse condannata ad eseguire il trasferimento dei predetti immobili a favore della madre.
Chiedeva inoltre il rigetto di tutte le domande proposte da anche in via Controparte_1 riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto e in diritto, il terzo chiamato contestava quanto dedotto da , rappresentando in Controparte_1 particolare la correttezza delle operazioni di inventario, comunque sempre autorizzate dal Giudice competente. si dichiarava inoltre disponibile a stipulare l'atto notarile di Controparte_2 trasferimento dell'immobile sito in OS (VI) e catastalmente censito al C.F. del medesimo
Comune al foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, essendosi già obbligato a effettuare il trasferimento in favore della madre attrice con scrittura privata del 15/5/2008. Richiamava altresì la scrittura privata risalente al dicembre 2007 conclusa tra la zia e la madre. Controparte_5
Alla udienza del 24 febbraio 2017 le parti dimettevano verbale di mediazione negativo e chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. che il Giudice concedeva rinviando per ammissione prove.
Successivamente, con ordinanza del 20/6/2017 venivano ammesse solo parzialmente le prove orali chieste e il Giudice Relatore ordinava a di depositare entro il 12/10/2017 il rendiconto della Pt_1 gestione beni compresi nell'eredità di , disponendo per l'acquisizione del Controparte_3 fascicolo relativo alla formazione dell'inventario beni n. 568/2006 VG Tribunale di Bassano del pagina 11 di 29 Grappa.
Con deposito di documentazione contabile e bancaria in data 12/10/2017 l'attrice ottemperava all'ordine del Giudice e rendeva il conto della gestione.
Con memoria depositata in data 10/1/2018 la convenuta contestava ed impugnava il conto della gestione reso ai sensi dell'art. 264 c.p.c..
Alla udienza dell'11 gennaio 2018 veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e veniva sentita la testimone sulla circostanza relativa all'assegno di euro 35.000,00 intestato Controparte_5 agli eredi e di cui si faceva cenno nella scrittura privata tra attrice e terzo chiamato del CP_3
15/5/2008; sul perché nell'atto di transazione del 21/12/2006 tra e l'attrice si Controparte_5 dava atto dei libretti al portatore nn. 550-42017-775 e 550-42405-773 emessi da Banca Popolare
OSna per euro 24.158,00, ma non presenti nell'inventario e sulla sorte del prezzo di euro
100.000,00 versato da al de cuius di cui alla compravendita del 19/4/2006 con Controparte_5 atto del notaio rep. n. 166.730 racc. n. 44884. Il Giudice invitava le parti alla discussione sul Per_2 conto reso dall'attrice e rinviava per replica scritta in favore di , ammetteva l'interrogatorio Pt_1 formale del terzo chiamato riservandosi sulla prova testimoniale richiesta in relazione all'avv.
che per prospettazione del teste l'aveva assistita nella Tes_1 Controparte_5 compravendita. Ordinava ex art. 210 c.p.c. alla teste di esibire le matrici dei due Controparte_5 assegni consegnati illo tempore al de cuius. Disponeva altresì che provvedesse alla Pt_1 sottoscrizione del conto reso.
Con memoria depositata in data 16/2/2018 l'attrice replicava per iscritto alle osservazioni di parte convenuta di cui a verbale d'udienza.
Con replica scritta del 22/3/2018 la convenuta insisteva per la chiesta consulenza tecnica contabile sulla documentazione prodotta ex adverso, come già avanzata in sede di seconda memoria istruttoria.
Nel frattempo, la causa veniva assegnata a differente Giudice istruttore non togato, che tuttavia rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per ragioni di competenza tabellare.
La causa veniva ulteriormente riassegnata ad altro Giudice istruttore della seconda sezione civile del
Tribunale.
Alla udienza del 26 marzo 2019 veniva espletato l'interrogatorio formale di , terzo Controparte_2 chiamato in causa;
parte convenuta insisteva sulla richiesta consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con successiva ordinanza del 4/5/2019 il Giudice invitava a chiarimenti le parti in ordine all'immobile adibito a residenza familiare e di cui al verbale di separazione, se sito in via MAi al numero civico n. 19 ovvero al numero civico n. 21, ordinava alle parti di notificare l'ordinanza a CP_5 in relazione all'ordine ex art. 210 c.p.c. disposto alla precedente udienza in relazione alle
[...]
pagina 12 di 29 due matrici di assegni da depositare.
Alla udienza del 19 novembre 2019 il Giudice dava atto della produzione delle due matrici di assegno circolare datate 14/4/2006 e del 16/4/2006, prendeva atto dei chiarimenti offerti dalle parti in ordine all'esistenza di due abitazioni separate ai numeri civici indicati e riaggiornava la udienza in accoglimento del termine chiesto da parte convenuta al fine di replicare per iscritto.
Alla udienza del 28 gennaio 2020 il Giudice ammetteva la consulenza tecnica contabile chiesta dalla convenuta nominando all'uopo il rag. e l'escussione testimoniale dell'avv. Persona_1 chiesta dall'attrice. Tes_1
Alla udienza del 27 gennaio 2020 il Giudice accoglieva la istanza per iscritto depositata da entrambi i procuratori contenente richiesta di rinvio legata all'emergenza data dalla crisi epidemiologica da CO
19, rinviava per medesimi incombenti.
Con istanza del 6/3/2020 il procuratore di parte convenuta dichiarava di aderire alla astensione dalle udienze proclamata a causa della crisi epidemiologica in atto.
Il Giudice relatore con decreto dell'11/3/2020 rinviava la udienza per medesimi incombenti, tenuto conto della disciplina emergenziale introdotta con d.lgs. n. 11 dell'8/3/2020.
Successivamente, si verificava un nuovo (duplice) avvicendamento del Giudice istruttore.
Alla udienza del 23 novembre 2020 il Giudice rinviava l'udienza accogliendo la richiesta congiunta delle parti formulata fuori udienza in tal senso.
Con decreto del 10/3/2021 il Giudice accoglieva istanza congiunta dei difensori con i quali veniva chiesto un rinvio per tentare il componimento bonario della controversia.
Alla udienza del 15 luglio 2021 la consulente tecnica d'ufficio rag. prestava Persona_1 giuramento ed il Giudice sentiva il testimone avv. Tes_1
Con decreto del 25/11/2021 la causa veniva infine assegnata a questo Giudice istruttore.
La consulenza tecnica d'ufficio del rag. veniva depositata in data 26/1/2022. Persona_1
Alla successiva udienza del 22 febbraio 2022 parte attrice contestava le risultanze della relazione peritale e chiedeva la chiamata a chiarimenti dell'ausiliario mentre parte convenuta chiedeva che venisse disposto ordine di pagamento per l'importo di euro 105.032,07 ivi risultante ex art. 264 ult. co.
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 109 disp. att. c.p.c.. Parte attrice contestava il pagamento di detta somma, rendendosi invece disponibile al solo pagamento della minor somma di euro 61.000,00 da dividersi tra la convenuta ed il terzo chiamato. Il Giudice respingeva la istanza di chiarimenti e si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 10/6/2022 il Giudice respingeva la istanza di pagamento di parte convenuta, tenuto conto della contestazione sollevata da parte attrice in relazione a parte considerevole dell'importo in pagina 13 di 29 questione, oltreché del tenore della disposizione citata;
rilevava che oggetto del giudizio era altresì domanda di esecuzione in forma specifica relativamente ai beni immobili indicati nel verbale di separazione consensuale dell'1/12/2004, con necessità di approfondimenti istruttori anche in relazione al chiesto trasferimento ex art. 2932 c.c. in punto di possibilità giuridica del provvedimento chiesto da ambe le parti al Tribunale. Ciò posto, disponeva prima interrogatorio libero delle parti riservando all'esito l'adozione di ogni provvedimento del caso.
Con istanza del 15/6/2022 i procuratori delle parti chiedevano un ulteriore rinvio d'udienza che il
Giudice accoglieva con provvedimento emesso in pari data.
Alla udienza dell'11 ottobre 2022 venivano interrogate liberamente le parti.
così dichiarava: “Mi richiamo ai miei atti nessun escluso. Confermo di aver stipulato un Pt_1 accordo in sede di separazione con il mio marito in base al quale io avrei Controparte_3 ottenuto la proprietà dei beni immobili di causa. Purtroppo, mio marito è deceduto prima di dar seguito all'accordo. Preciso che in effetti per testamento egli ha nominato eredi solo i nostri figli
e . Confermo che per via della successione ereditaria ho gestito il patrimonio di mio CP_1 CP_2 marito, anche per sostenere alcune spese di utenza relative all'immobile in discorso al tempo in cui veniva abitato da tutta la famiglia (io, e ) prima che i miei figli raggiungessero la CP_1 CP_2 maggiore. Riconosco dunque che vanta nei miei confronti un credito relativamente alle somme a CP_1 lei spettanti dall'eredità del papà così come depositate sul conto corrente aperto proprio per la successione ereditaria. Sono disponibile a trovare un accordo con mia figlia in questa sede e pertanto mi rendo disponibile ad offrire una somma pari ad euro 42.000,00, tenuto però conto che euro
10.029,00 sono stati già incassati da mia figlia come indennizzo derivante da polizza sulla vita che mio marito in favore dei mie due figli. Di conseguenza, offro effettivamente la somma di euro 32.000,00. Mi rendo disponibile ad offrire ad il pagamento immediato della somma (quota parte, perché c'è CP_1 anche mio figlio ) di quanto è presente sul conto corrente, la restante parte mi rendo CP_2 disponibile a pagarla con rate mensili di euro 500,00”. così dichiarava: “Mi richiamo ai miei atti e nessun escluso. Prendo atto della proposta CP_3 odierna formulata da mia madre. Preciso e confermo che in effetti ho già percepito la somma di euro
10.029,00 come polizza sulla vita stipulata da mio padre in mio favore. Sono disponibile a tentare un componimento bonario della controversia, dietro precisa indicazione delle condizioni e termini della stessa. Vorrei a tal riguardo sapere se mia madre percepisce una pensione di reversibilità”.
In replica, dichiarava: “preciso che percepisco una pensione di reversibilità per l'ammontare Pt_1 complessivo di euro 750,00 circa, preciso altresì che il mio introito al mese è di circa altri
1.000/1.100,00 euro al mese da cui vanno però detratti canone di affitto di euro 375,00 più spese. Dico pagina 14 di 29 questo al fine di spiegare perché posso offrire un pagamento rateale di sole 500,00 euro al mese sulla restante parte”.
Seguiva discussione tra le parti. All'esito, si dichiarava disponibile a pagare alla convenuta ed Pt_1 al terzo chiamato ciascuno euro 32.000,00 ed il restante con rate mensili di euro 500,00. Si rendeva disponibile a mostrare il saldo del conto corrente relativo alla vicenda ereditaria. La convenuta si riservava di decidere se accettare o meno l'offerta all'esito della conoscenza del saldo di conto corrente. Entrambe le parti chiedevano un rinvio per proseguire il tentativo conciliativo in corso davanti al Giudice, il quale disponeva in conformità.
Alla successiva udienza del 6 dicembre 2022 parte attrice si dichiarava disponibile, visto il saldo del conto corrente dimesso, a pagare subito alla convenuta la somma di euro 20.000,00 ed a rate di euro
500,00 al mese la restante somma di euro 12.000,00. La convenuta dichiarava di non accettare la proposta e il Giudice si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 18/12/2022 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo conciliativo, richiamava la precedente ordinanza del 10/6/2022 e disponeva consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla verifica del requisito della possibilità giuridica del trasferimento immobiliare chiesto ex art. 2932 c.c. nominando all'uopo il consulente tecnico d'ufficio geom. Persona_6
Alla udienza del 21 febbraio 2023 veniva conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio nominato.
Il consulente tecnico d'ufficio depositava la relazione peritale in data 2/8/2023.
Alla successiva udienza del 19 settembre 2023 le parti chiedevano di chiamare a chiarimenti il geom. in relazione alle rilevate problematiche di sanatoria degli immobili e di quelle relative alla Per_6 continuità delle trascrizioni. Il Giudice accoglieva la richiesta.
Alla udienza del 24 ottobre 2023 il terzo chiamato dava atto di rinunciare alla propria quota affinché
l'attrice potesse liquidare la convenuta e così comporre in via bonaria la vertenza;
la convenuta dichiarava di non accettare la proposta. Il geom. altresì presente evidenziava, a Per_6 chiarimento, che gli immobili oggetto del verbale di separazione consensuale non risultavano oggetto dell'intervenuta accettazione beneficiata dell'eredità in favore della convenuta e del terzo chiamato, quali eredi del de cuius. Parte attrice si dichiarava disponibile a provvedere a sanare il difetto di continuità delle trascrizioni ed altresì a sanare le difformità rilevate sotto il profilo urbanistico e catastale. Il Giudice rinviava per verificare l'espletamento degli incombenti.
Con ordinanza del 24/1/2024 il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio per medesimi incombenti formulata da parte attrice al fine di ultimare la regolarizzazione dei profili individuati alla udienza, con particolare riguardo alla continuità delle trascrizioni.
Con ordinanza del 9/4/2024 il Giudice accoglieva l'istanza di rinvio di parte attrice con cui veniva pagina 15 di 29 chiesto un differimento d'udienza per provvedere alla sanatoria dell'immobile, della quale la parte aveva incaricato il proprio c.t.p. geom. , che aveva peraltro già provveduto a prendere CP_8 contatti con i tecnici comunali, come da documentazione allegata alla istanza;
evidenziava che il problema della continuità delle trascrizioni era invece stato risolto.
Alla udienza del 18 luglio 2024 parte attrice ribadiva la propria disponibilità a transigere la controversia previo pagamento alla convenuta di euro 32.000,00, chiedeva un rinvio d'udienza al fine di terminare la sanatoria degli immobili richiamandosi alla istanza depositata in data 17/7/2024 nella quale veniva allegata email del geom. in cui rilevava la possibilità che l'intervento potesse CP_8 rientrare nell'ambito del d.lgs. n. 69/2024 cd. “decreto VA CA” con ogni più agevole conseguenza di sorta circa l'attività da compiere. Il procuratore di parte convenuta si rimetteva sulla richiesta, riservandosi di riferire alla parte la proposta ribadita dall'attrice, anche per comporre la vertenza. Il
Giudice accoglieva la richiesta di rinvio.
Con ordinanza del 24/10/2024 il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio di parte attrice, rilevata la persistenza delle problematiche relative alla legge del decreto VA CA appena entrato in vigore.
Con decreto del 22/11/2024 il Giudice differiva l'udienza per ragioni di riorganizzazione del ruolo, a seguito del provvedimento di assegnazione cause in materia di diritto di famiglia del Presidente del
Tribunale prot. n. 7752/2024 provv. n. 141/2021 dell'11/11/2024.
Con nota depositata in data 24/1/2025, il procuratore di parte convenuta depositava lettera scritta di pugno da al proprio difensore datata 7/1/2025 con cui ella si doleva della lunghezza Controparte_1 del procedimento ed intimava al difensore di prendere provvedimenti per chiudere il giudizio il prima possibile (“…Spero che lei sia capace alla udienza del 28/01/2025 di spiegarsi, perché altrimenti dovrò pensare che non sia in grado di farlo”); il procuratore di parte convenuta si doleva dei rinvii disposti dal Giudice sia per ragioni d'ufficio sia per provvedere al compimento dell'attività in sanatoria, dolendosi anche del fatto che fossero stati disposti senza interpellare prima parte convenuta, siccome chiesti da parte attrice.
Alla udienza del 28 gennaio 2025 parte attrice insisteva per il chiesto rinvio in sanatoria dando atto che il geom. aveva provveduto a depositare la SCIA per l'immobile e che dunque si era in CP_8 attesa del perfezionamento della procedura. Parte convenuta si opponeva chiedendo che la causa fosse fissata per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 17/3/2025 il procuratore di parte attrice dava atto che il Comune di
OS stava predisponendo le pratiche per quantificare la sanzione da irrogare in merito alle difformità rilevate, dunque, chiedeva un rinvio per medesimi incombenti.
Con ordinanza del 18/3/2025 il Giudice accoglieva la richiesta e rinviava alla udienza del 20 maggio pagina 16 di 29 2025.
Successivamente veniva depositata istanza di parte convenuta in data 20/3/2025 con cui veniva chiesta la revoca del differimento d'udienza lamentando la mancata dimostrazione dell'avvenuto deposito della pratica in sanatoria da parte dell'attrice.
Con ordinanza del 20/3/2025, in pari data, il Giudice disponeva che alla fissata udienza le parti prendessero posizione sul tentativo di sanatoria in corso giustificato dall'attrice con i documenti versati a firma dell'incaricato c.t.u. (recte, c.t.p.) geom. . CP_8
Con istanza depositata in data 19/5/2025 il procuratore di parte convenuta evidenziava che da un accesso agli atti in Comune di OS nessuna richiesta di sanatoria risultava proposta;
chiedeva che la causa fosse fissata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 20 maggio 2025 il procuratore di parte attrice confermava la pendenza della procedura in sanatoria, con quantificazione dei costi per euro 5.000,00 che si dichiarava disponibile a sostenere;
parte convenuta si opponeva al rinvio e contestava la circostanza dell'avvenuto anche solo inizio del procedimento in sanatoria. Il Giudice dato atto della discussione, delle reciproche contestazioni e della documentazione allegata alle istanze di rinvio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 26 maggio 2025, considerata l'anzianità di iscrizione della causa, che però sostituiva con deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29/5/2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali il Giudice pronunciava sentenza.
* * *
Va anzitutto rilevato che il decreto di omologa del Tribunale di Bassano del Grappa del 5/4/2005 avente ad oggetto le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 CP_3 di cui al verbale dell'udienza presidenziale dell'1/12/2004 ha espressamente escluso le
[...] condizioni concordate di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 che riguardano l'oggetto dell'odierno procedimento, ovverossia l'accordo raggiunto dalle parti in relazione ai trasferimenti immobiliari ed alla divisione dei beni mobili (liquidità e titoli) caduti in comunione “in quanto, per costante giurisprudenza, è inammissibile fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione proporre domanda di divisione dei beni acquistati alla comunione legale” (cfr. docc. 1 e 2 attrice).
Ciononostante, ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto l'adempimento delle parti rispetto agli obblighi ivi assunti, la mancata omologa delle condizioni in questione è irrilevante, poiché l'intesa raggiunta in sede di separazione consensuale tra i coniugi costituisce negozio giuridico valido ed efficace, espressione dell'autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 c.c.) con evidente riferimento alla volontà di dividere i beni ricadenti nella comunione legale tra coniugi, nell'ottica dell'imminente pagina 17 di 29 scioglimento della comunione derivante dalla decisione di omologa della separazione assunta dal
Tribunale (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2021, n. 21761; per quanto d'interesse: Tribunale
Catanzaro sez. II, 16/07/2025, n.1620: “Il regolamento negoziale delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi in fase di separazione o divorzio, avendo natura negoziale, vincola le parti senza necessità di omologazione giudiziale, fatta eccezione per le clausole lesive di diritti tutelati o contrarie norme imperative. Diversamente, soggiacciono a controllo giudiziale le pattuizioni riguardanti i figli a meno che, queste ultime, non apportino un miglioramento rispetto alle condizioni precedentemente omologate”).
Ma vi è di più.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere tali accordi suscettibili di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. qualora una parte si riveli inadempiente;
altresì la giurisprudenza pacificamente riconosce che tenuto all'adempimento, nel caso in cui l'obbligato deceda prima di dar corso all'adempimento, è l'erede di quest'ultimo (ex multis, cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 21/02/2006,
n. 3747; Tribunale Benevento, Sez. I, Sent., 16/07/2025, n. 916, in parte motiva si legge: “Per ormai unanime giurisprudenza (ribadita anche da Cass. a SS.UU. n. 21761/2021, che ha definitivamente ritenuto valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento), in caso di rifiuto di una delle parti ad operare il trasferimento di un obbligo assunto in sede di separazione o di divorzio, è concessa l'azione ex art. 2932 c.c., pacificamente estendibile a tali accordi, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti ed aventi effetti obbligatori (Cass. 3747/2006; Cass., 21736/2013)”).
Ciò premesso, va evidenziato quanto segue rispetto al caso concreto.
La convenuta contesta in atti la nullità dell'accordo per illiceità della causa, in tesi riguardante diritti indisponibili delle parti afferenti al divorzio, anziché alla separazione.
La prospettazione della parte non convince.
In effetti, in applicazione degli ordinari criteri di interpretazione ermeneutica previsti all'art. 1362 e ss.
c.c., va ritenuto che le parti abbiano inteso assumere obblighi in relazione alla divisione dei beni in comunione, ma non che abbiano inteso sostituire con l'assegnazione reciproca di beni immobili ivi prevista il diritto ad ottenere eventualmente in sede divorzile un assegno periodico, ciò per le seguenti ragioni.
Anzitutto, perché l'obbligo di trasferimento immobiliare è stato assunto in uno con le condizioni della separazione avuto riguardo all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno di mantenimento in pagina 18 di 29 favore della prole ed alla non debenza dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole ( ), sicché interpretando l'intesa raggiunta nel suo complesso (art. 1363 c.c.) va Pt_1 ritenuto che i coniugi intendessero dirimere la controversia evidentemente sorta, in seno alla separazione, in relazione allo scioglimento della comunione legale (art. 1362 c.c.), che per legge segue ex art. 191 co. 2 c.c. l'omologa del Tribunale con effetto ex nunc (cfr. per quanto d'interesse,
Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n.2546: “In presenza di una separazione consensuale l'accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 del Cc, e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo
l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 del Cc, senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli l'accordi di separazione consensuale”).
Non solo.
Il trasferimento immobiliare (da a ) è stato concordato dietro espressa Controparte_3 Pt_1 previsione della corresponsione di un conguaglio (di euro 25.000,00), termine specifico che costituisce ulteriore chiaro indicatore che le parti abbiano voluto null'altro che procedere ad obbligarsi rispetto alla divisione dei beni facenti parte della comunione legale, così regolamentando ciò che sarebbe seguito per effetto dello scioglimento della stessa.
Altresì le parti hanno ivi previsto che “I suddetti trasferimenti immobiliarI, dovranno essere formalizzati con atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla data del decreto di omologazione della intervenuta separazione consensuale” (cfr. doc. 2 attrice); il riferimento temporale dei due mesi dalla intervenuta omologa costituisce altro chiaro ineludibile indicatore del fatto che le parti hanno inteso provvedere ad assumere obblighi in relazione allo scioglimento della comunione legale tra coniugi e non al futuro scioglimento del matrimonio, che certamente non avrebbe potuto ottenersi a distanza di così poco tempo dalla separazione consensuale.
L'accordo raggiunto a verbale dell'udienza dell'1/12/2004 non è allora nullo per illiceità della causa.
Ciò posto, va dunque presa in esame per prima la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a trasferire in favore dell'attrice gli immobili siti al Comune di OS, foglio 3, mappale n. 274 sub 2 e sub 3, ovverossia di edificio residenziale con area di corte, mappale n. 274/1.
Vanno allora verificate le condizioni di cui all'art. 2932 c.c. al fine del chiesto trasferimento immobiliare in favore di , atteso il pacifico inadempimento della figlia odierna convenuta a Pt_1
pagina 19 di 29 procedere in tal senso (nulla oppone, invece, l'altro figlio dell'attrice, odierno terzo chiamato: cfr. doc.
9 attrice).
Solo nel caso dovesse accogliersi detta richiesta, andrà esaminata pari richiesta avanzata in giudizio dalla convenuta in via subordinata e riconvenzionale, avendo ella chiesto di procedere – CP_3 per effetto ed in adempimento dell'accordo preliminare di divisione contenuto nel verbale dell'1/12/2004 – al trasferimento quota parte in suo favore, in qualità di erede di , Controparte_3 dei terreni censiti al Comune di OS, foglio 4, mappale n. 173 sub 4, con area scoperta di corte mappale n. 173 e mappale n. 180, al censuario di Crosara, foglio 4, mappale n. 175 e al censuario di
Vallonara, foglio 4, mappali nn. 471, 167, 181, 182, 509, 513, 461, nonché catasto terreni, foglio 2, mappale n. 156 (cfr. doc. 2 attrice).
Il terzo chiamato non si è opposto alla domanda di trasferimento immobiliare proposta ex art. 2932 c.c. dalla madre attrice e nessuna pretesa ha avanzato in giudizio nei suoi confronti.
Va allora anzitutto chiarito che agisce in giudizio nei confronti di in qualità di Pt_1 CP_3 erede testamentaria, alla pari del fratello terzo chiamato in causa, di , deceduto in Controparte_3 data 4/5/2006 senza aver prima adempiuto agli obblighi del preliminare di divisione sottoscritto in sede di separazione (cfr. doc. 3 attrice). Egli, in effetti, moriva lasciando testamento olografo del 23/3/2006, pubblicato dal notaio in data 24/5/2006, racc. n. 167960 rep. n. 48341, con cui istituiva eredi i Per_2 figli e (cfr. doc. 4 attrice); tuttavia, nonostante la pretermissione della moglie CP_1 Controparte_2 odierna attrice dal testamento, quest'ultimo non veniva impugnato da alcuno, sicché nessuna contestazione è stata mossa in giudizio in relazione alla esclusiva qualità di eredi testamentari del de cuius dei figli ed , al tempo dell'apertura della successione tuttavia minorenni CP_1 Controparte_2
e per i quali dunque la madre, in qualità di loro tutrice, procedeva a chiedere ed ottenere dal Giudice
Tutelare l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario (cfr. doc. 5 attrice).
A siffatta domanda giudiziale la convenuta però strenuamente si oppone, sollevando anzitutto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovverossia imputando il proprio (pacifico) inadempimento all'inadempimento di parte attrice di provvedere all'obbligo assunto di dividere al 50% tutti i rapporti bancari (titoli e liquidità) intestati al padre e alla madre anche in via esclusiva, in ossequio al preliminare di divisione sottoscritto in sede di separazione dei coniugi, oltreché opponeva l'inadempimento dell'attrice di dar corso parimenti al trasferimento immobiliare quota parte dei beni immobili in OS, Crosara e Vallonara sempre ivi identificati.
L'eccezione di inadempimento va tuttavia respinta.
In effetti, la giurisprudenza ha chiarito che laddove, come nel caso di specie, si è in presenza di più inadempimenti (rispetto quantomeno agli obblighi di trasferimento immobiliare di cui al verbale di pagina 20 di 29 separazione), la valutazione del Giudice deve essere comparativa e riguardare la gravità ed incisività di entrambi gli inadempimenti rispetto all'equilibrio contrattuale delle parti (cfr. Corte d'Appello Napoli,
Sez. VIII, Sentenza, 04/06/2025, n. 2835: “L'eccezione di inadempimento, sollevata ai sensi dell'art.
1460 c.c., si configura come legittima forma di autotutela privata nei contratti a prestazioni corrispettive. Essa è fondata laddove l'inadempimento della controparte sia grave e comprometta in modo significativo il sinallagma contrattuale. Il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, con particolare attenzione alla loro gravità e incidenza sull'equilibrio contrattuale”). Sicché, tenuto conto che l'inadempimento lamentato dalla convenuta nei confronti dell'attrice riguarda, a ben vedere, il trasferimento immobiliare di terreni (peraltro, dalla dichiarazione di successione di parrebbe che si tratti della sola quota della metà Controparte_3 dei beni di cui l'attrice era comproprietaria, essendo l'altra metà di proprietà dei due eredi testamentari per ¼ ciascuno: cfr. doc. 18 attrice) e tenuto invece conto che l'attrice ha chiesto l'adempimento dell'obbligo di trasferire l'intera proprietà dell'ex casa coniugale (cfr. doc. 18 attrice) e che detto obbligo ha ad oggetto l'immobile presso cui , insieme ai figli, ha sempre abitato (e che perciò Pt_1 le è stato assegnato in sede di separazione con formale provvedimento dal Tribunale), va in concreto ritenuto che l'inadempimento reciproco delle parti abbia ben differente grado di incisività e gravità rispetto all'assetto di rapporti economici che i coniugi avevano stabilito all'udienza presidenziale dell'1/12/2004. Si intende dire, che da una valutazione comparata dei due inadempimenti contrattuali, il rifiuto al trasferimento immobiliare avente ad oggetto la (ex) casa coniugale manifestato dalla convenuta non è giustificabile alla stregua dell'art. 1460 c.c. poiché riguarda CP_3 precipuamente l'immobile adibito al soddisfacimento delle esigenze abitative della madre attrice (e di lei ed il fratello) sin dalla separazione, che peraltro – proprio per questa ragione – è stato coperto dal vincolo di formale assegnazione.
Ma vi è di più.
Alla stessa conclusione si giunge anche valutato ed apprezzato l'altro inadempimento che la convenuta contesta all'attrice, ovverossia quello avente ad oggetto l'obbligo di dividere al 50% con i figli eredi del padre anche tutti i titoli e le liquidità di cui ella era esclusivamente intestataria. Pur oggetto di apposita domanda riconvenzionale della parte, va però evidenziato che nessun riferimento specifico viene fatto rispetto a quali titoli e liquidità o rapporti bancari la madre attrice avrebbe dovuto dividere a metà essendone ella intestataria in via esclusiva. Invece, viene contestato in questo giudizio dalla convenuta la non corretta gestione del patrimonio ereditario paterno (e dunque relativo ai titoli ed alle liquidità parzialmente o esclusivamente intestati al de cuius) da parte di in qualità di suo tutore Pt_1 legale (cui sottostà la domanda di petizione d'eredità proposta), ciò però che non riguarda l'assetto di pagina 21 di 29 reciproci interessi considerato dai coniugi e al momento della Parte_1 Controparte_3 conclusione dell'accordo davanti al Tribunale a verbale dell'1/12/2004.
Tornando ai presupposti dell'azione ex art. 2932 c.c. promossa da verso la figlia Pt_1 CP_3 va invece precisato quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. la verifica giudiziale della conformità catastale oggettiva dell'immobile, ovverossia la verifica della corretta identificazione catastale del bene, del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione di conformità dai dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto ai sensi dell'art. 29 co
1 bis legge n. 52 del 1985 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/09/2025, n. 24437: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione e la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 30/10/2024, n. 28009: “La pronuncia chiarisce che la nullità prevista dall'art. 29, comma
1-bis, della legge n. 52 del 1985, come modificato dalla legge n. 122 del 2010, si applica esclusivamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, con esclusione dei diritti reali di garanzia. Tuttavia, ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita immobiliare, la conformità catastale oggettiva deve essere accertata dal giudice e costituire una condizione dell'azione stessa”; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/03/2022, n. 7521: “Le indicazioni circa la
c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985 a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 78 del 2010. Dal che consegue che la prescrizione in discorso non può riguardare un contratto avente effetti meramente obbligatori, come fatto palese dalla lettera della legge, che contempla esclusivamente gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il pagina 22 di 29 trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali”). Lo stesso principio è applicato ai casi di scioglimento di comunioni di diritti reali su fabbricati esistenti (cfr. Tribunale
Spoleto, Sentenza, 15/06/2023, n. 448: “In tema di scioglimento di comunioni di diritti reali su fabbricati esistenti, sussiste la nullità - rilevabile d'ufficio - degli atti in caso di difformità tra le planimetrie catastali e stato dei luoghi. Invero l'accertamento della conformità delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile è presupposto indispensabile perché possa essere pronunciata sentenza di scioglimento della comunione, non potendo la sentenza eludere le norme di legge in materia”).
La disposizione citata in effetti così recita: “
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tanto premesso, va allora rilevato quanto in appresso.
La consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. in relazione al fabbricato oggetto di Per_6 domanda (censito al Comune di OS, foglio 3, mappali nn. 274 sub 2 e sub 3, con corte esterna sub 1) ha rilevato la sussistenza di uno stato di fatto non conforme alle risultanze catastali dell'immobile così come depositate presso gli uffici di riferimento, in violazione della disposizione in questione (cfr. relazione geom. p. 25 e ss.). Per_6
In effetti, avendo parte attrice mancato di allegare la dichiarazione circa la conformità dello stato di fatto con quello di diritto, ma essendo detta verifica condizione dell'azione, il Tribunale ha incaricato dell'indagine il geom. che tuttavia ha concluso negativamente. A detta conclusione il Per_6
Tribunale pienamente aderisce essendo la relazione tecnica depositata frutto di una indagine completa e accurata, priva di vizi logici.
Le difformità rilevate sotto il profilo della verifica catastale oggettiva hanno ad oggetto sia la distribuzione interna dei locali dell'immobile, sia la mancata presa in considerazione della superficie dell'esistente piano di sottotetto minima di 1,50 metri, ciò che l'ausiliario ha giudicato incidere sullo stato, sulla consistenza, sulla attribuzione di categoria e di classe, nonché sulla rendita catastale delle pagina 23 di 29 unità immobiliare (cfr. relazione geom. p. 27: “Sulla base di quanto sopra il sottoscritto Per_6
CTU ritiene che le difformità riscontrate, relativamente al Catasto Fabbricati, incidano così come indicato nelle Circolari 2 e 3 del 2010, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Provinciale – Territorio -, sullo stato, sulla consistenza, sulla attribuzione di categoria e di classe, e quindi sulla rendita catastale delle U.I.”).
Tuttavia, condivide il Tribunale la prospettazione dell'attrice per cui le prime difformità rilevate
(relative alla presenza di pareti interne aggiuntive in alcuni locali) siano talmente lievi da non incidere sullo stato, consistenza, attribuzione di categoria e classe e quindi rendita catastale, tenuto conto dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 9/7/2010, pur non trattandosi di fonti di diritto primario (“Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità”: cfr. doc. 1 allegato alla memoria di replica dell'attrice).
Non condivide il Tribunale invece la conclusione della parte deducente (attrice) con riferimento al profilo della mancata considerazione della effettiva estensione del sottotetto, poiché l'ausiliario ha ben dimostrato graficamente che in realtà essa è ben maggiore rispetto a quella presente nelle planimetrie catastali depositate, ragione per la quale è necessaria un'apposita procedura di variazione catastale (cfr. relazione geom. confronto delle planimetrie di p. 23 dove in rosso è segnata l'effettiva Per_6 estensione del sottotetto e di p. 27 dove in verde è segnata l'estensione secondo lo stato di diritto rappresentato).
Un'ultima considerazione.
Parte attrice si duole del fatto che il geom. avrebbe tuttavia statuito in relazione alla Per_6 irrilevanza sotto il profilo edilizio/urbanistico della rilevata estensione del sottotetto, pur non conforme al regolamento edilizio del Comune di OS.
Ritiene il Tribunale che il rilievo della parte sia privo di pregio per quanto d'interesse, considerato che il profilo urbanistico/edilizio – come noto – attiene al mero rispetto della normativa urbanistica regolamentare locale mentre il profilo catastale attiene al rispetto delle disposizioni legislative previste in materia di identificazione dell'immobile e sua composizione.
Sicché non cade in contraddizione il consulente tecnico d'ufficio laddove evidenzia da un lato che la difformità è irrilevante sotto il profilo edilizio/urbanistico ma dall'altro lato che è ben rilevante sotto quello catastale.
Ciò posto, va allora valutato se parte attrice abbia effettivamente dato corso alla variazione catastale pagina 24 di 29 reputata necessaria per l'accoglimento della domanda giudiziale.
In merito, parrebbe ammettere in sede di memoria di replica che nonostante i rinvii all'uopo Pt_1 chiesti ed ottenuti dal Tribunale non ha potuto procedere ed ultimare tutte le regolarizzazioni rilevate in perizia (sia presso gli uffici comunali sia presso quelli del catasto) a causa del mancato consenso della convenuta comproprietaria, ciò che dunque conferma la prospettazione di quest'ultima per cui nessuna pratica di sanatoria (e variazione catastale) è medio tempore mai stata iniziata, oltreché terminata, come dichiarato dagli stessi uffici comunali di OS (cfr. allegato alla nota di deposito del 19/5/2025).
Va in effetti ritenuto che, se da un lato l'attrice non ha documentato, nonostante abbia diversamente prospettato al Tribunale, di aver effettivamente intrapreso la pratica di variazione catastale;
dall'altro lato appare certamente plausibile che la ragione dell'incompiuta attività risieda nella mancata collaborazione della convenuta comproprietaria, che in giudizio ha sempre chiesto il rigetto della domanda giudiziale, pur essendosi espressamente opposta ai rinvii concessi dal Tribunale per la regolarizzazione dell'immobile solo a partire dal 24/1/2025 (cfr. nota di deposito del 24/1/2025).
Per tutte queste ragioni, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. da va allora respinta: Pt_1 in definitiva, sono state rilevate in corso di causa difformità rilevanti sotto il profilo catastale ostative all'accoglimento della domanda e di cui non s'è data evidenza documentale di regolarizzazione presso gli uffici del catasto territorialmente competenti. La documentazione allegata in giudizio da parte attrice in uno con le istanze di rinvio proposte non sono sufficienti al fine di provare l'intervenuta regolarizzazione, trattandosi di comunicazioni preliminari a firma del proprio consulente tecnico di parte (geom. ). CP_8
Il rigetto della domanda proposta dall'attrice rende assorbite le domande proposte in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta (di divisione per mezzo dell'adempimento al preliminare di divisione dell'1/12/2004 rispetto al trasferimento immobiliare pro quota dei terreni e dei titoli e delle liquidità intestate alla madre).
Resta dunque da decidere la sorte dell'azione di rendiconto proposta in via riconvenzionale da volta ad ottenere l'accertamento che l'attrice, in qualità di tutrice dei figli minori, CP_3 dall'apertura della successione di detiene illegittimamente beni ereditari Controparte_3
(liquidità, rapporti bancari) di cui è chiesta la condanna alla restituzione ai sensi dell'art. 533 c.c. (in particolare, è chiesta la condanna al pagamento della somma individuata dalla consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata come dovuta agli eredi in quanto beni ereditari). Con interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale, oltreché la condanna dell'attrice al risarcimento danni e per lite temeraria.
Va fatto richiamo espresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile del rag. Persona_1
pagina 25 di 29 che ha depositato una relazione peritale in giudizio completa ed accurata, di cui il Tribunale non può che tenere conto, con le seguenti doverose precisazioni.
L'ausiliario ha accertato, all'esito delle indagini svolte, come dovuta dall'attrice ai figli ed CP_1
(anche se quest'ultimo non ne ha fatto richiesta), la somma complessivamente pari Controparte_2 ad euro 105.032,07, ovverossia euro 52.516,035 per ciascuno, in quanto patrimonio ereditario di
(cfr. relazione rag. p. 42 e ss.). Controparte_3 Per_1 Per_1
Non va però sottaciuto che l'ausiliario ha altresì chiarito che da detto importo (di euro 52.516,035) va prima sottratto l'importo di euro 10.029,08 che ha dichiarato in giudizio a più riprese, CP_3 anche innanzi a questo Giudice in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale d'udienza dell'11/10/2022), di aver già incassato direttamente da Credit Ras Vita, circostanza che comunque risulta pure provata documentalmente (cfr. doc. 22 convenuta).
Per ciò solo, l'importo di euro 52.516,035 si riduce fino ad euro 42.486,95.
La decurtazione è contestata dalla convenuta, ma la contestazione è priva di pregio, per le ragioni che seguono.
Da quanto ricostruito a livello documentale dal consulente tecnico d'ufficio a seguito del deposito del rendiconto da parte di , è emerso che è effettivamente intervenuta la liquidazione quota parte Pt_1 dell'erede della polizza vita Credit Ras Vita S.p.A. n. 2546.442 “Unistar Special 2005” CP_3 sottoscritta dal de cuius a beneficio di terzi.
Dopo la morte di quest'ultimo, la madre tutrice ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale in data 11/4/2007
l'autorizzazione a disinvestire il capitale e il Tribunale ha disposto che esso venisse reinvestito in titoli di stato o simili vincolato al raggiungimento della maggiore età dell'erede (cfr. doc. 15 attrice).
L'ausiliario allora chiarisce che la somma accreditata in data 7/9/2011 da Credit Ras Vita sul conto corrente di di euro 10.029,08 (cfr. doc. 22 convenuta) corrisponde al rendimento al 50% CP_3 della somma così successivamente reinvestita, atteso che non sono emersi altri rapporti o titoli del de cuius con Credit Ras Vita S.p.A.; si condividono e richiamano dunque in questa sede le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione rag. p. 35 e ss.). Persona_1
Parte convenuta deduce però che l'importo andrebbe sottratto dalla disciplina prevista in materia di successioni ereditarie (dunque la sottrazione dal maggiore importo di euro 52.516,035 non andrebbe operata).
La tesi però non convince, per il seguente assorbente motivo.
Anche a voler accogliere la ricostruzione di in relazione al fatto che la somma così investita CP_3 dal de cuius non andrebbe di fatto a costituire massa ereditaria in ragione della specifica causale polizza vita, va considerato che la somma delle polizza vita in questione, pari ad euro 18.077,00, siccome pagina 26 di 29 rendicontata dall'attrice è stata comunque considerata attivo da distribuire agli eredi, sicché delle due l'una: o si esclude in toto dall'attivo ereditario la somma investita in polizza vita dal de cuius per euro
18.077,00 cosicché a maggior ragione non va nemmeno scomputata la somma già incassata dalla convenuta di euro 10.029,00, o si considerano ai fini del calcolo del dovuto da a a Pt_1 CP_3 titolo di petizione ereditaria tutte e due le somme, con segno più (in aggiunta) e segno meno (in sottrazione).
Le censure alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio articolate negli scritti difensivi conclusivi provengono però anche da parte attrice, che di contro si duole del fatto che il rag. Persona_1 avrebbe per errore sommato le poste attive a quelle passive invece di sottrarre le ultime dalle prime, così giungendo per mero errore di calcolo matematico alla somma di euro 105.032,07 che dichiara dover essere restituita agli eredi pro quota ciascuno ai sensi dell'art. 533 c.c..
Il rilievo non è condivisibile.
L'ausiliario ha correttamente stimato e sommato il valore di ciò che costituisce attivo ereditario
(secondo la documentazione prodotta in sede di rendicontazione e secondo l'inventario dei beni ereditari: cfr. nota deposito del 12/10/2017 dell'attrice e doc. 5 attrice), ovverossia somme su conti correnti intestati al de cuius, rapporti bancari, titoli, azioni, quote societarie sempre a lui intestate al momento dell'apertura della successione (4/5/2006), in totale euro 80.588,43, debitamente sottraendone le spese di gestione del patrimonio reputate giustificate in sede di rendiconto (spese giustificate complessivamente pari ad euro 12.883,03, come da ultima rettifica in seguito alle osservazioni di parte: cfr. relazione rag. p. 42-43). Poi al risultato matematico ha però aggiunto il valore Persona_1 di euro 37.326,67 (18.093,52 + 18.746,15 + 487,00) corrispondente alle spese sostenute con somme del patrimonio ereditario prive di giustificazione. La somma complessiva è di euro 105.032,07.
contesta poi la mancata inclusione tra le spese giustificate della somma pari ad euro 18.700,43 Pt_1
(cfr. comparsa conclusionale attrice, p. 10 e ss., somme evidenziate in giallo nella tabella ivi riportata;
cfr. relazione rag. p. 24 e ss.), atteso che si tratterebbe - in tesi – di costi sostenuti Persona_1 nel tempo dalla tutrice dei minori per far fronte ad esigenze familiari (tra cui soprattutto utenze domestiche).
Sul punto, vanno tuttavia confermate le conclusioni dell'ausiliario che in replica all'osservazione della parte ha già evidenziato che sono emerse significative lacune rispetto alle spese indicate da in Pt_1 sede di rendiconto, lacune che nemmeno la ricostruzione operata dall'ausiliario è riuscita completamente a dissipare (cfr. relazione rag. p. 38). La somma non va allora Persona_1 defalcata dal quantum dovuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30506: “Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di pagina 27 di 29 ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio)”).
In conclusione, in accoglimento della domanda di rendiconto unitamente a quella di pagamento somme, per restituzione del patrimonio ereditario proposta da va condannata al CP_3 Pt_1 pagamento in suo favore della somma pari ad euro 42.486,95 (cfr. supra: euro 52.516,035 – euro
10.029,08).
La richiesta di applicazione del tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali (art. 1284 co.
4 c.c.) è stata avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché va disattesa.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta, tenuto conto della sua genericità e del difetto di prova circa la sussistenza di qualsivoglia concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di ristoro (danno conseguenza).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della prevalente soccombenza, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa indeterminato a complessità media. Importi medi per ogni fase citata non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Le spese chieste dalla convenuta per i compensi professionali relativi alla fase stragiudiziale di mediazione non sono dovute, in quanto non ne è stata dimostrata la sua concreta utilità al fine di scongiurare la vertenza giudiziale.
Quanto alle spese della fase decisoria ritiene il Tribunale di procedere alla compensazione tra le parti, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni, ciò per le seguenti motivazioni.
Conclusa la fase istruttoria, dopo il deposito della relazione peritale del geom. in data Per_6
2/8/2023, parte attrice ha tentato di avviare la pratica di sanatoria e di variazione catastale, interloquendo con il proprio c.t.p. geom. , tuttavia arrestandosi ad una fase assai preliminare CP_8 di pura verifica dei presupposti a causa del mancato consenso della convenuta a procedere in tal senso, comportamento che di fatto ha così ostacolato l'accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, fino a comportarne il definitivo rigetto, atteso che quest'ultima mai avrebbe potuto superare il diniego prestato da al fine di adempiere all'incombente previsto. CP_3
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di parte attrice
(geom. e rag. , in uno con quelle del c.t.p. documentate dalla Per_6 Persona_1 Per_7
pagina 28 di 29 convenuta di euro 634,40.
Le spese tra il terzo chiamato e la convenuta vanno integralmente compensate non essendo state svolte domande reciproche ed essendo stata la chiamata in causa iussu iudicis del primo giustificata ai meri sensi dell'art. 102 c.p.c. in relazione alla domanda di divisione della seconda, rimasta però assorbita.
Non sussistono, per le ragioni poc'anzi evidenziate, nemmeno i presupposti per procedere al riconoscimento di un risarcimento del danno per lite temeraria come invece richiesto, atteso che le doglianze relative al comportamento dilatorio in tesi dimostrato dall'attrice vanno compendiate con le doglianze relative al comportamento ostacolante in tesi dimostrato dalla convenuta, sicché non è allora ravvisabile nella sola difesa di un comportamento processuale effettivamente in grado, per ciò Pt_1 solo, di mettere in tensione il principio di ragionevole durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 9629/2015, ogni altra istanza e domanda disattesa, assorbita o respinta, così dispone:
1. RIGETTA la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2. CONDANNA al pagamento della somma di euro 42.486,95 in favore di Parte_1 [...]
CP_1
3. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 quantifica pari ad euro 7.281,00 per compensi (fase di studio, introduttiva, trattazione), oltre al 15% per spese generali, euro 583,73 per anticipazioni, Iva e Cassa come per legge.
5. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra e in relazione Parte_1 Controparte_1 ai compensi relativi per la fase decisoria del giudizio.
6. DICHIARA la compensazione delle spese di lite integrale tra e Controparte_1 [...]
CP_2
7. PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio del Parte_1 geom. Per_6
8. PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio del rag. Parte_1
oltre al rimborso di euro 634,40 per il c.t.p. di parte convenuta . Persona_1 Per_7
9. SI BB.
Vicenza, 23 ottobre 2025 Il Giudice
ES SI pagina 29 di 29