Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonino
Casdia, all'esito dell'udienza del 20/05/2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 781/2019 R.G., vertente tra nato a [...] l'[...], res.te in Tortorici contrada Mercurio n.55/A C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Silvano Domina, ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello via Bottego n.2 (studio Avv. Corrao);
-attore-opponente-
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, via Palestro n.81, C.F. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Palermo nella via Nicolò Turrisi n.13 presso lo studio dell'Avv. Nicola Puccio, dal quale è rappresenta e difesa giusta procura in atti;
-convenuta-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento;
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno
Con atto di citazione, depositato in data 16/05/2019, , proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento, di €.2.115,44 di cui €. 1.022,67 campagna 2013 e €.1.092,77
campagna 2014, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2013 e 2014.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
1)Ritenere e dichiarare che il sig. nulla deve alla controparte a titolo di Parte_1
restituzione del premio in forza delle domande Uniche di pagamento presentate per le c.a del 2013 e
2014 per essere stato nel possesso dei requisiti prescritti dalla normativa all'epoca vigente di cui al
Reg. CEE n.73/2009;
2)Condannare al pagamento in favore dell'attore della somma di €.11.608,61, ovvero di quella CP_1
somma maggiore o minore, che sarà ritenuta conforme a Giustizia, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.06.2017, termine ultimo per il pagamento della domanda unica 2016
oggetto del recupero operato da CP_1
3)Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dell'Avv. Domina;
Si costituiva la , la quale contestava i motivi ex adverso dedotti, dalla parte attrice, CP_1
chiedendone il rigetto.
Evidenziava che:
-In data 29.11.2016 è stata notificata ad in quanto parte offesa la comunicazione di fissazione CP_1
di udienza preliminare di rinvio a giudizio dell'odierno attore in quanto quest'ultimo attestava nelle domande uniche 2013 e 2014 di essere affittuario di un terreno in Montalbano Elicona giusta contratto di locazione risultato poi falso relativamente a terreni censiti al foglio 61 part.lle 63 e foglio 15 particelle:30 e 204. (All.1);
-L' in considerazione di quanto emerso nelle contestazioni, disponeva ai sensi dell'art. 33 del CP_1
D. Lgs 228/2001, nei confronti di il provvedimento cautelare si sospensione con prot. Pt_1 n. 2016.33049 del 5/10/2016 alla concorrenza dell'importo di €.11.443,91, comunicato al CP_1
destinatario con nota prot. n. 2016.33260 del 10.10.2016. (All.2); CP_1
-Successivamente parte convenuta, provvedeva ad emettere nei confronti dell'attore, prot. CP_1
n.2018. 24455 del 15.03.19, provvedimento di accertamento definitivo del credito, per un importo complessivo di €.2.115,44 di cui €. 1.022,67 campagna 2013 e €.1.092,77 campagna 2014, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne
2013 e 2014. (All.3);
-Il provvedimento di cui sopra non è stato mai impugnato, cosi divenendo definitivo.
-Inoltre, la sentenza penale n. 366./2019, R.G.N.R. 463/2015 ha confermato l'indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato da parte del .(All.4); Parte_1
Produceva sentenza penale emessa dal Tribunale di Patti in data 17/04/2019;
La causa istruita documentalmente, e con l'escussione del teste , indicato dalla parte attrice, Tes_1
ed a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La proposta opposizione con l'atto introduttivo del giudizio, è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Parte attrice, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, di €.2.115,44 di cui €. 1.022,67 campagna 2013 e €.1.092,77 campagna 2014, richiesti dalla convenuta, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2013 e
2014, evidenziando che, per gli anni 2013 e 2014, era stato nel possesso dei requisiti prescritti dalla normativa all'epoca vigente di cui al Reg. CEE n.73/2009, e, chiedeva la condanna dell' al CP_1
pagamento in suo favore della somma di €.11.608,61, dal 30.06.2017, termine ultimo per il pagamento della domanda unica 2016 oggetto del recupero operato da CP_1
Parte attrice, nel corso del giudizio, ha dato prova che i terreni oggetto dei contributi poi CP_1
sospesi a seguito del procedimento penale a suo carico, erano in suo possesso.
Infatti, la teste , escussa all'udienza dell'01/10/2024, ha confermato le circostanze Testimone_2
articolate dall'attore ai punti 1), 2), e, 3) della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.,
ovvero che la stessa è proprietaria degli appezzamenti di terreno siti in Montalbano Elicona, censiti al catasto terreni del detto Comune al foglio n. 46 p.lle 32 e 95, e foglio 47 p.lle 76 e 213, che detti terreni sono stati da lei concessi in affitto al sig. nell'anno 2013, e che lo sono Parte_1
ancora.
Il procedimento penale a carico dello si è concluso con la sentenza di assoluzione, e falle Pt_1
motivazione è emerso, si che la firma sul contratto di affitto non era della , ma che gli stessi Tes_1
sono stati sempre in possesso dell'attore (vedesi deposizione teste in detto procedimento Tes_1
penale, prodotto dalla parte attrice).
Pertanto, avendo l'attore la disponibilità dei terreni dichiarati nelle domande uniche di pagamento per gli anni 2013 e 2014, nessuna somma è tenuto a restituire alla convenuta e CP_1
conseguentemente va annullato il provvedimento con il quale veniva richiesta la restituzione delle somme di €.2.115,44 di cui €. 1.022,67 campagna 2013 e €.1.092,77 campagna 2014, relativi a contributi comunitari.
Conseguentemente parte ricorrente, ha diritto a percepire la somma di Euro 11,443,91, a titolo di contributi comunitari, sospesa in conseguenza del procedimento penale a suo carico, conclusosi con la sentenza di assoluzione, con la conseguente condanna dell' CP_1
In merito alle spese del giudizio, sussistono validi ed eccezionali motivi per Compensarle, tenuto conto che il provvedimento emesso dalla convenuta è scaturito in conseguenza del CP_1
procedimento penale a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda attrice, e per l'effetto dichiara nulla ed inefficace l'intimazione di pagamento di €.2.115,44 di cui €. 1.022,67 campagna 2013 e €.1.092,77 campagna 2014, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne
2013 e 2014, richiesta dall' CP_1
2)Condanna la convenuta a corrispondere all'attore, la somma di Euro 11,443,91, a titolo di CP_1
contributi comunitari, sospesa in conseguenza del procedimento penale a suo carico, conclusosi con la sentenza di assoluzione;
3) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 20/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia