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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 295/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 aprile 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 295/2022 R.G., promossa
da
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]; C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Notar del C.F._1 Persona_1
17 maggio 2021, Rep. 32136, dagli avv.ti Velia Quintessenza ( ) e Flavio C.F._2
Federico Fiorenza elettivamente domiciliata in Capizzi, Via Roma 155, presso lo studio dell'Avv.V.
Quintessenza
ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
resistente
Avente ad oggetto: indennizzo ex lege 210/92.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi (note sostitutive di udienza) depositate telematicamente. MOTIVI
Con ricorso depositato il 24.2.2012 parte ricorrente di cui in epigrafe adiva questo giudice per ottenere il riconoscimento – rifiutato in via amministrativa – del proprio diritto all'indennizzo previsto della legge n.210 del 1992, in relazione al danno irreversibile subito a seguito di emotrasfusioni praticatele nell'anno 1988 in occasione di ricovero per parto.
Precisava che aveva presentato la domanda di riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.210
del 25.2.1992. La Commissione Medica Ospedaliera competente, disconosceva la sussistenza del nesso causale tra la terapia trasfusionale subita e la patologia accertata.
Ciò posto, agiva chiedendo la condanna all'erogazione dell'indennizzo ex art 2 comma 1 della legge
210/92 oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi.
Instauratosi il contraddittorio, il si costituiva eccependo la decadenza ai sensi Controparte_1
dell'art 3 della legge 210/1992. indi la causa veniva decisa, all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Punctum pruriens della questione sub iudice è innanzitutto quello dell'accertamento o meno della tempestività della domanda proposta dalla ricorrente all'amministrazione resistente al fine di ottenere i benefici ex lege n.210/92.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte in alcuni arresti (Cass. n.6500 del 23/04/2003,
Cass. n.6130 del 27/04/2001).
L'art.3 comma 1 legge 210/92, nel testo vigente prima che fosse sostituito dall'art. 1 della legge 25
luglio 1997 n.238 - applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - disponeva che i soggetti interessati dovevano presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezione da HIV, termini decorrenti dal momento in cui l'avente diritto risultava aver avuto conoscenza del danno. Alcun termine di decadenza era invece previsto per il caso di epatiti post - trasfusionali, peraltro espressamente menzionate solo nel testo sostituito con l'art. 1 della legge n. 238 del 1997. Ciò posto la domanda è da ritenersi intempestiva.
Infatti, l'art. 3, L. 210/92, prevede che i termini di presentazione della domanda “…decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione…l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno…”.
La citata norma (art. 3, L. 210/92), non fa riferimento alla “conoscenza della patologia” che corrisponderebbe sic sempliciter al momento conoscitivo (oggettivo) della malattia ma fa riferimento alla “conoscenza del danno” che, è cosa diversa e, corrisponde al momento conoscitivo (soggettivo)
giuridico: l'imputabilità, seppur astratta, della patologia alla condotta trasfusionale. E' noto infatti che in giurisprudenza si è consolidato il principio secondo il quale: è danno conosciuto quello che abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato con effetti esteriorizzati e conoscibili dal medesimo,
nel senso che la persona abbia avuto reale e concreta consapevolezza dell'esistenza e della gravità
del danno. Pertanto, “…il momento in cui inizia a decorrere il termine perentorio entro il quale presentare la domanda amministrativa per la concessione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, non decorre dal momento in cui si accerta l'insorgenza della malattia, ma dal momento in cui viene emessa dai competenti organi clinici una certificazione attestante l'esistenza di un danno,
cioè l'esistenza di un nesso di causalità tra la malattia epatica e la emotrasfusione subita…” (App.
Campobasso, 25/05/2005).. Ciò significa che la mera consapevolezza di essere affetto da un'infermità
non comporta per il ricorrente l'onere di proporre la domanda di indennizzo nel termine di 3 anni
(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30.04.93, n. 639 in ipotesi similari: termine di 6 mesi su causa di servizio).
La stessa ricorrente in ricorso, disquisisce sul distinguo tra scoperta della patologia e scoperta del danno. Si legge in ricorso “Ma cosa significa “conoscenza del DANNO” e perché il legislatore non ha invece scritto “conoscenza della PATOLOGIA”? Quello da epatite (in particolare, epatite C) è
danno c.d. “lungolatente”, la cui conoscenza giuridica, richiesta dalla L. 210/92, va posticipata al momento in cui il danneggiato viene reso edotto non solo della patologia (conoscenza oggettiva) ma anche del nesso causale -o quanto meno della probabilità del nesso causale- fra evento (trasfusione)
e patologia contratta (conoscenza soggettiva). Il “dies a quo” da cui decorre il termine per la domanda amministrativa non coincide con la data di
mera conoscenza della patologia, bensì con quella di conoscenza del danno (art. 3 L. 210/1992),
concetto che non può essere avulso dalla conoscenza, sia pure in termini di ipotesi, del nesso
eziologico (v. Cass. 7304/11)”.
Orbene, tutto ciò premesso dagli atti di causa, emerge che dopo un precedente ricovero nel 2013,
dal 24/02/2017 al 06/03/2017, la ricorrente veniva ricoverata presso la Chirurgia Generale del P.O.
di Enna, con diagnosi definitiva di “Rottura traumatica di milza. Milza da stasi per cirrosi epatica C
correlata” e intervento di “Splenectomia totale. Biopsia epatica in urgenza…emotrasfusione”.
Durante l'intervento, in particolare, veniva sottoposta a biopsia epatica a cielo aperto, con rilievo istologico di: “Cirrosi epatica micro-macronoduare con moderata attività necrotico - infiammatoria.
Steatosi epatocitaria prevalentemente macrovescicolare …” per evidenza macroscopica intraoperatoria di “.. macronodulia a carico del fegato come da cirrosi epatica”. Veniva sottoposta,
inoltre, a dosaggio degli anticorpi Anti HCV: positivi.
Per come poi ammesso nell'atto introduttivo “la piena e qualificata conoscenza del danno
irreversibile, la ricorrente l'ha avuta solamente a partire dall'anno 2017 a seguito del ricovero
presso la Chirurgia generale del P.O. di Enna, ove veniva sottoposta ad intervento di “Splenectomia
totale. Biopsia epatica in urgenza…emotrasfusionale”, a seguito del quale veniva resa edotta della
medesima condizione nosografica”.
Tale affermazione ha un indubbio valore confessorio giacchè la stessa ricorrente alla quale è ben nota la differenza tra conoscenza della patologia e conoscenza del danno, nei termini sopra chiariti, parla espressamente e testualmente di conoscenza del danno irreversibile .
Del resto, per quanto riguarda la prova del nesso eziologico con l'evento trasfusione la Suprema Corte
ha avuto modo di chiarire che “in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatiti
post trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della
domanda previsto dall'articolo 3 comma 1 della legge numero 210 del 1992, come modificato dalla
legge numero 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di
indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio,
eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza”
(Cass. Sez. Lav. Ord. N. 29453/2020).
E' dunque verosimile che la ricorrente fosse stata informata e dunque resa edotta della presumibile derivazione causale della patologia e delle relative implicazioni dalla emotrasfusione subita in occasione del ricovero per parto, di cui certamente la stessa non poteva non essere a conoscenza.
Per contro non riscontrabile è l'affermazione che solo successivamente, la Sig.ra apprendeva Pt_1
della correlabilità della patologia epatitica da cui risulta affetta alla trasfusione ricevuta nel 1988,
ovvero in occasione del rilascio della relativa cartella clinica (ricovero del 1988) avvenuto in data
15/04/2019.
Innanzitutto, non vi è prova che tale cartella sia stata rilasciata alla data indicata ( non si produce istanza protocollata né altro elemento documentale da cui desumere la certezza della data ) ed in secondo luogo non appare credibile che la stessa non fosse consapevole di avere illo tempore subito una trasfusione e che tale contezza abbia avuto solo in occasione dell'ipotetico rilascio della cartella.
Né d'altra parte, a fronte degli elementi presuntivi di segno opposto di cui si è detto, la ricorrente prova o cerca di provare ( anche attraverso la eventuale formulazione di prova orale) lo spostamento in avanti rispetto al ricovero del 2017 e segnatamente alla data del 15.04.2019, della avvenuta conoscenza del nesso di derivazione causale ( provando ad esempio per testi che fu resa edotta nell'occasione dai sanitari o anche soltanto che in quella data ricevette le cartelle da cui risultava l'avvenuta trasfusione che per la prima volta sarebbe stata messa in correlazione con i danni scaturiti dalla patologia sofferta).
Se ne inferisce dunque tenuto conto da una parte del livello di conoscenze medico scientifiche esistenti già al momento del ricovero nell'anno 2017, quando la ricorrente risultava positiva all'HCV
e dall'altra, di quanto riferito con chiaro valore confessorio dalla stessa circala piena e Pt_1
qualificata conoscenza del danno irreversibile che devono ritenersi soddisfatti i criteri indicati dal legislatore sì come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità per far ritenere integrato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza triennale già alla data del ricovero presso la Chirurgia
Generale del P.O. di Enna.
Se ne inferisce anche la tardività della domanda tenuto conto che la ricorrente agiva per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo solo in data 25.05.2021 e dunque ben oltre il termine triennale prescritto.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della particolarità e delicatezza della questione trattata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
dichiara parte ricorrente decaduta dal diritto di proporre la domanda di indennizzo e rigetta pertanto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Enna, 09 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro