Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfio D’Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Maria Bruno, Angela Verbaro e Manuela Maria Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione n. 969 del 2 maggio 2023, con cui l’Azienda ha sospeso in via cautelativa la deliberazione n. 950/2023 di proroga dell’assegno di ricerca in favore della ricorrente -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “-OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 1875 del 12 ottobre 2021, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “-OMISSIS-” approvava la graduatoria inerente alla procedura indetta per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca, per laureati in odontoiatria e protesi dentaria, da destinare a specifiche attività nell’ambito del Progetto Obiettivo PSN 2019 Linea Progettuale 4 – Azione 4.2, dal titolo “-OMISSIS-”.
Seguiva, in data 26 ottobre 2021, la stipula del contratto tra l’Azienda Ospedaliera e l’assegnista, dott.ssa -OMISSIS-.
Con deliberazione n. 950 del 28 aprile 2023, veniva disposta la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’assegno di ricerca conferito alla dott.ssa Falcone.
Venuta a conoscenza di un’indagine penale del Tribunale di IA riguardante anche la procedura concorsuale posta in essere per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna per il predetto progetto, con deliberazione n. 969 del 2 maggio 2023, l’Azienda sospendeva in via cautelativa la deliberazione n. 950/2023.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 26 giugno 2023 e depositato il 5 luglio 2023, la dott.ssa -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Annullabilità della delibera per violazione di legge e segnatamente dell’art. 21 quater, secondo comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 per omessa indicazione del termine della sospensione.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità della deliberazione impugnata per mancata indicazione del termine della disposta sospensione;
II. Violazione del combinato disposto di cui agli artt.3 e 21-quater, secondo comma L.n.241/1990 per carenza e/o difetto assoluto di motivazione e annullamento per eccesso di potere.
Col secondo motivo, la ricorrente lamenta l’insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, non essendo indicate le “ gravi ragioni ” giustificative della sospensione.
La ricorrente formula, altresì, domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione della delibera impugnata.
Resiste al ricorso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “-OMISSIS-”, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo l’infondatezza nel merito del gravame.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001:
- “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ” (comma 1);
- “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ” (comma 4).
Nel caso di specie, non è controversa né la legittimità di una procedura di selezione pubblica, né un atto di marco-organizzazione, né uno dei rapporti di lavoro in regime pubblico di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 165/2001, svolgendo la ricorrente attività di ricerca - di cui lamenta l’illegittima sospensione - presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “-OMISSIS-”.
La ricorrente si duole degli effetti di natura patrimoniale e non patrimoniale causati da un atto - la sospensione della proroga all’assegno di ricerca di cui al contratto stipulato in data 26 ottobre 2021 - che l’Azienda ha adottato nell’esercizio dei poteri propri del privato datore di lavoro e rispetto al quale risultano configurabili esclusivamente posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, la cui tutela risulta devoluta al giudice ordinario.
Né rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo “ siccome l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del “petitum” sostanziale, all’esito dell’indagine sull’effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio” e ciò anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto della controversia ” (Cassazione civile sez. lav., 8 febbraio 2024, n. 3605).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, potendo il giudizio essere riproposto dinnanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.