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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 10.9.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1108 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)” e vertente TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PRISCO RAFFAELE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellante – E
, C.F. , parte nata a CC (CS) in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1 12.05.63, rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO PATRIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 4.6.24, la di COSENZA ha convenuto in giudizio per la riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro n. 568 del 2023, depositata in data 19.1.24.
2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con ricorso depositato in data 7.4.23, ha adito il giudice di pace di Controparte_1 Corigliano, proponendo ricorso avverso i verbali di contestazione indicati nell'atto introduttivo. L'istante eccepiva la nullità dei verbali impugnati per i seguenti motivi: l'omessa contestazione immediata;
l'insufficienza/inidonea e non visibile segnalazione della postazione di controllo elettronico della velocità media, nonché l'assenza di segnaletica attesa la presenza di intersezioni stradali;
l'infondatezza delle misurazioni per mancanza di verifiche di funzionalità dei dispositivi di rilevamento della velocità media da parte degli agenti e la carenza di omologazione;
l'illegittima installazione del tutor su strada priva dei requisiti strutturali previsti dalla legge e priva di banchine;
l'insussistenza del limite di velocità alle date di contestazioni per i suindicati verbali dal n. 1 al n.8; nonché ogni altro motivo indicato in ricorso. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in primo grado la , Parte_1 la quale chiedeva il rigetto del ricorso e produceva i documenti allegati telematicamente. Con la sentenza gravata il giudice di pace di Corigliano ha accolto l'opposizione proposta, ha annullato i verbali impugnati – con le relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie - R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 2 di 5
ed ha condannato la al pagamento delle spese e competenze del giudizio, Parte_1 liquidate in € 375,00, di cui €. 125,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.A., se dovuti, con distrazione ex art. 93 cpc.
3. Il giudizio di secondo grado. La ha proposto appello i motivi dettagliatamente esposti nell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio. Tanto premesso, la ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 a. In accoglimento dell'appello esperito, accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali impugnati ed in riforma della sentenza n.568/2023 condannare l'appellata al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate ed a quelle accessorie, più interessi legali, moratori, da mancato ed illegittimo incasso e ad ogni suo accessorio come per legge sino al soddisfo;
b. Accertare e dichiarare che, se nelle more del presente giudizio d'appello, l'odierna appellata, metta in esecuzione la sentenza impugnata o il suo difensore essendo distrattario delle spese, quindi il recupero forzoso delle spese legali in essa liquidate, che si condanni l'appellata e/o in solido con il suo difensore di primo grado, alla restituzione, in forma specifica, delle spese legali aumentata dagli accessori incassati liquidate in sentenza e poi incassate aumentate di tutte delle ulteriori procedure esecutive, che saranno documentate da questa difesa in corso di causa;
c. Per l'effetto, condannare l'appellata, alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.24, si è costituita la parte appellata, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. All'udienza del giorno 10.09.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato e discusso come in atti.
4. In rito. 4.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (v. Cass. civ. n. 7268 del 2012). Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. civ. n. 37137 del 2022). Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 3 di 5
sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c.. Prima di procedere oltre va dato atto che nel termine perentorio assegnato con il decreto di cui in atti vi è stato il deposito di note scritte. 4.2. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Cass. Civ. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 4.3. In via preliminare, poi, giova rammentare che, per il principio della ragione più liquida, l'appello può essere respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
5. Nel merito. Delineate in maniera generale le coordinate ermeneutiche di riferimento in rito, in applicazione dei principi esposti deve concludersi che l'appello proposto è infondato. Ne consegue la integrale conferma della sentenza gravata. 5.1. È assorbente, infatti, il rilievo per cui il ricorrente in primo grado (odierno appellato) abbia dedotto in maniera specifica con il ricorso introduttivo non solo la mancata taratura dell'apparecchio utilizzato, ma anche la mancata omologazione dello stesso. E tale motivo di opposizione, che rappresenta una eccezione in senso stretto rispetto alla legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla , è stato espressamente accolto dal giudice di prime cure. Parte_1 La decisione del giudice di prime cure – sotto tale profilo – è corretta e merita integrale conferma. Invero, non vi è dubbio che, alla luce della produzione documentale depositata, la Parte_1 non abbia prodotto i certificati relativi alla omologazione del dispositivo utilizzato: risultano in atti, infatti, solo i certificati di taratura nonché gli atti amministrativi relativi alla approvazione del dispositivo. Ma l'approvazione non è equipollente alla omologazione e l'art. 142 c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 4 di 5
L'art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495 del 1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni. Ne consegue la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili e, quindi, la non sovrapponibilità tra omologazione e approvazione. Riproducendo le precise argomentazioni della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10505 del 2024), infatti, “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Ne consegue che “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”. Il riferimento alle circolari ministeriali evocate dall'appellante è infondato, in quanto finirebbe – seppur temporaneamente – per equiparare omologazione ed approvazione, in contrasto con fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 c.d.s. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate. Come specificato in parte motiva dalla Suprema Corte (v. anche Cass. Civ. n. 20913 del 2024), infatti, l'art. art. 45, comma 6, c.d.s. nel far riferimento ai “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni” individua quelli destinati ad essere necessariamente omologati (quali, appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). 5.3. Né rileva quanto dedotto (peraltro solo con le note di discussione) dall'appellante: la bozza del nuovo decreto avrebbe efficacia solo nel momento in cui lo stesso viene emanato e, ovviamente, non potrà che avere efficacia solo per l'avvenire, per i consolidati principi relativi non solo alla successione delle leggi nel tempo, ma anche concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative. L'accoglimento della eccezione (originario motivo di ricorso) riproposto determina l'assorbimento di tutti gli altri nonché anche l'irrilevanza di qualsiasi altro scrutinio, non essendo provata la legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla P.A. 5.4. Quanto alle spese, va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 5 di 5
questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). In assenza di specifico motivo di gravame, la statuizione del giudice di prime cure in ordine alle spese deve essere integralmente confermata. Le spese, invece, del presente grado di giudizio devono essere compensate, tenuto conto della motivazione della decisione e della giurisprudenza recente della Suprema Corte in ordine alla omologazione dei dispositivi.
6. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, CONFERMA la SENTENZA appellata;
B. COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio;
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 24 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 10.9.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1108 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)” e vertente TRA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PRISCO RAFFAELE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellante – E
, C.F. , parte nata a CC (CS) in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1 12.05.63, rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO PATRIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 4.6.24, la di COSENZA ha convenuto in giudizio per la riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro n. 568 del 2023, depositata in data 19.1.24.
2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con ricorso depositato in data 7.4.23, ha adito il giudice di pace di Controparte_1 Corigliano, proponendo ricorso avverso i verbali di contestazione indicati nell'atto introduttivo. L'istante eccepiva la nullità dei verbali impugnati per i seguenti motivi: l'omessa contestazione immediata;
l'insufficienza/inidonea e non visibile segnalazione della postazione di controllo elettronico della velocità media, nonché l'assenza di segnaletica attesa la presenza di intersezioni stradali;
l'infondatezza delle misurazioni per mancanza di verifiche di funzionalità dei dispositivi di rilevamento della velocità media da parte degli agenti e la carenza di omologazione;
l'illegittima installazione del tutor su strada priva dei requisiti strutturali previsti dalla legge e priva di banchine;
l'insussistenza del limite di velocità alle date di contestazioni per i suindicati verbali dal n. 1 al n.8; nonché ogni altro motivo indicato in ricorso. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in primo grado la , Parte_1 la quale chiedeva il rigetto del ricorso e produceva i documenti allegati telematicamente. Con la sentenza gravata il giudice di pace di Corigliano ha accolto l'opposizione proposta, ha annullato i verbali impugnati – con le relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie - R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 2 di 5
ed ha condannato la al pagamento delle spese e competenze del giudizio, Parte_1 liquidate in € 375,00, di cui €. 125,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.A., se dovuti, con distrazione ex art. 93 cpc.
3. Il giudizio di secondo grado. La ha proposto appello i motivi dettagliatamente esposti nell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio. Tanto premesso, la ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 a. In accoglimento dell'appello esperito, accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali impugnati ed in riforma della sentenza n.568/2023 condannare l'appellata al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate ed a quelle accessorie, più interessi legali, moratori, da mancato ed illegittimo incasso e ad ogni suo accessorio come per legge sino al soddisfo;
b. Accertare e dichiarare che, se nelle more del presente giudizio d'appello, l'odierna appellata, metta in esecuzione la sentenza impugnata o il suo difensore essendo distrattario delle spese, quindi il recupero forzoso delle spese legali in essa liquidate, che si condanni l'appellata e/o in solido con il suo difensore di primo grado, alla restituzione, in forma specifica, delle spese legali aumentata dagli accessori incassati liquidate in sentenza e poi incassate aumentate di tutte delle ulteriori procedure esecutive, che saranno documentate da questa difesa in corso di causa;
c. Per l'effetto, condannare l'appellata, alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.24, si è costituita la parte appellata, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. All'udienza del giorno 10.09.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato e discusso come in atti.
4. In rito. 4.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (v. Cass. civ. n. 7268 del 2012). Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. civ. n. 37137 del 2022). Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 3 di 5
sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c.. Prima di procedere oltre va dato atto che nel termine perentorio assegnato con il decreto di cui in atti vi è stato il deposito di note scritte. 4.2. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Cass. Civ. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 4.3. In via preliminare, poi, giova rammentare che, per il principio della ragione più liquida, l'appello può essere respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
5. Nel merito. Delineate in maniera generale le coordinate ermeneutiche di riferimento in rito, in applicazione dei principi esposti deve concludersi che l'appello proposto è infondato. Ne consegue la integrale conferma della sentenza gravata. 5.1. È assorbente, infatti, il rilievo per cui il ricorrente in primo grado (odierno appellato) abbia dedotto in maniera specifica con il ricorso introduttivo non solo la mancata taratura dell'apparecchio utilizzato, ma anche la mancata omologazione dello stesso. E tale motivo di opposizione, che rappresenta una eccezione in senso stretto rispetto alla legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla , è stato espressamente accolto dal giudice di prime cure. Parte_1 La decisione del giudice di prime cure – sotto tale profilo – è corretta e merita integrale conferma. Invero, non vi è dubbio che, alla luce della produzione documentale depositata, la Parte_1 non abbia prodotto i certificati relativi alla omologazione del dispositivo utilizzato: risultano in atti, infatti, solo i certificati di taratura nonché gli atti amministrativi relativi alla approvazione del dispositivo. Ma l'approvazione non è equipollente alla omologazione e l'art. 142 c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 4 di 5
L'art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495 del 1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni. Ne consegue la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili e, quindi, la non sovrapponibilità tra omologazione e approvazione. Riproducendo le precise argomentazioni della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10505 del 2024), infatti, “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Ne consegue che “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”. Il riferimento alle circolari ministeriali evocate dall'appellante è infondato, in quanto finirebbe – seppur temporaneamente – per equiparare omologazione ed approvazione, in contrasto con fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 c.d.s. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate. Come specificato in parte motiva dalla Suprema Corte (v. anche Cass. Civ. n. 20913 del 2024), infatti, l'art. art. 45, comma 6, c.d.s. nel far riferimento ai “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni” individua quelli destinati ad essere necessariamente omologati (quali, appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). 5.3. Né rileva quanto dedotto (peraltro solo con le note di discussione) dall'appellante: la bozza del nuovo decreto avrebbe efficacia solo nel momento in cui lo stesso viene emanato e, ovviamente, non potrà che avere efficacia solo per l'avvenire, per i consolidati principi relativi non solo alla successione delle leggi nel tempo, ma anche concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative. L'accoglimento della eccezione (originario motivo di ricorso) riproposto determina l'assorbimento di tutti gli altri nonché anche l'irrilevanza di qualsiasi altro scrutinio, non essendo provata la legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla P.A. 5.4. Quanto alle spese, va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in R.G. n. 1108 del 2024 - Pag. 5 di 5
questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). In assenza di specifico motivo di gravame, la statuizione del giudice di prime cure in ordine alle spese deve essere integralmente confermata. Le spese, invece, del presente grado di giudizio devono essere compensate, tenuto conto della motivazione della decisione e della giurisprudenza recente della Suprema Corte in ordine alla omologazione dei dispositivi.
6. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto dalla parte appellante e, per l'effetto, CONFERMA la SENTENZA appellata;
B. COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio;
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 24 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia