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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 134/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 18 marzo 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Luca Raffo;
Parte_1 P.IVA_1
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza della Parte_2
sentenza n. 111/2010 emessa in data 28 maggio 2010 dal Tribunale di Venezia;
rilevato che la ricorrente ha depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare cui è seguita l'ammissione all'udienza del 1° dicembre 2010, secondo il seguente ordine e per il seguente importo, in chirografo n. 56 6.730,20 Parte_1
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto depositato il 9 settembre 2024 e che il credito chirografario non vi ha trovato soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 13 anni, 9 mesi e 8 giorni calcolata dalla data di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 7 anni, 7 mesi e 6 giorni quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 3.200,00; visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione alla ricorrente la somma di € 3.200,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore del procuratore della parte ricorrente avv. Luca Raffo, dichiaratosi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 250,00 (il dichiarato collegamento ipertestuale al fascicolo del fallimento non è funzionante) oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89; avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 1° aprile 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Gabriella Zanon
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 18 marzo 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Luca Raffo;
Parte_1 P.IVA_1
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza della Parte_2
sentenza n. 111/2010 emessa in data 28 maggio 2010 dal Tribunale di Venezia;
rilevato che la ricorrente ha depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare cui è seguita l'ammissione all'udienza del 1° dicembre 2010, secondo il seguente ordine e per il seguente importo, in chirografo n. 56 6.730,20 Parte_1
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto depositato il 9 settembre 2024 e che il credito chirografario non vi ha trovato soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 13 anni, 9 mesi e 8 giorni calcolata dalla data di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 7 anni, 7 mesi e 6 giorni quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 3.200,00; visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione alla ricorrente la somma di € 3.200,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore del procuratore della parte ricorrente avv. Luca Raffo, dichiaratosi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 250,00 (il dichiarato collegamento ipertestuale al fascicolo del fallimento non è funzionante) oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89; avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 1° aprile 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Gabriella Zanon