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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- EP BA Presidente
- UR OR OR ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2912/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da Avv. GALLUCCI MARIA giusta Parte_1 mandato in atti,
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv. GENCHI DOMENICA giusta Controparte_1 mandato in atti,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
1. ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della Parte_1 parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 20/03/2004. Ha precisato che dalla loro unione sono nati cinque figli: (03/05/1998), (04/07/2001), Per_1 Per_2 Per_3
(15/09/2003), (11/02/2006), (10/08/2012). Per_4 Per_5
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha chiesto dichiararsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il 05/03/2025).
I.
2. Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al
Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.
3. La parte convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 24/09/2025).
I.
3. Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/09/2025, le parti hanno chiesto un breve rinvio per consensualizzare la procedura e, nelle more, hanno depositato apposita convenzione in data 29/11/2025 ritualmente sottoscritta con richiesta di trattazione ex art 127 ter c.p.c. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.
4. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II. La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/03/2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Bari al n. 41, parte II, serie A, anno 2004).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 29/11/2025.
III. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2912/2025 introdotto con ricorso del 05/03/2025 da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Bari, in data 20/03/2004 - atto trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Bari al n. 41, parte II, serie A, anno 2004) alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 29/11/2025 da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UR OR EP BA
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- EP BA Presidente
- UR OR OR ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2912/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da Avv. GALLUCCI MARIA giusta Parte_1 mandato in atti,
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv. GENCHI DOMENICA giusta Controparte_1 mandato in atti,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
1. ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della Parte_1 parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 20/03/2004. Ha precisato che dalla loro unione sono nati cinque figli: (03/05/1998), (04/07/2001), Per_1 Per_2 Per_3
(15/09/2003), (11/02/2006), (10/08/2012). Per_4 Per_5
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha chiesto dichiararsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il 05/03/2025).
I.
2. Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al
Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.
3. La parte convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 24/09/2025).
I.
3. Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/09/2025, le parti hanno chiesto un breve rinvio per consensualizzare la procedura e, nelle more, hanno depositato apposita convenzione in data 29/11/2025 ritualmente sottoscritta con richiesta di trattazione ex art 127 ter c.p.c. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.
4. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II. La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/03/2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Bari al n. 41, parte II, serie A, anno 2004).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 29/11/2025.
III. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2912/2025 introdotto con ricorso del 05/03/2025 da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Bari, in data 20/03/2004 - atto trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Bari al n. 41, parte II, serie A, anno 2004) alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 29/11/2025 da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UR OR EP BA