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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 744/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ), (C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 (C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._3 Parte_5
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_7 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_8
, (C.F. , C.F._7 Parte_9 C.F._8 Parte_10
(C.F. quali successori di C.F. )
[...] C.F._9 Parte_11 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall' Avv. CORAZZA SEBASTIANO con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA STRADA GARIBALDI 22 APPELLANTI contro
C.F. ) NTroparte_1 P.IVA_3
CONTUMACE
nonché contro
(C.F. ) NTroparte_2 C.F._10 rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZOLA GIAMPAOLO con domicilio digitale a indirizzo PEC
Email_1
APPELLATO
(C.F. ) NTroparte_3 C.F._11
rappresentato e difeso dall' Avv. SCHIVAZAPPA PAOLO con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA VIA GOITO 16 A APPELLATO C.F. NTroparte_4 P.IVA_4 rappresentato e difeso da Avv.ti DE AN GIOVANNI e DE AN AO con domicilio eletto presso il loro studio in PARMA VIA GOITO 7 PARTE APPELLATA
( C.F. ) (C.F. ) e CP_5 P.IVA_5 NTroparte_6 C.F._12
(C.F. ) CP_7 C.F._13 rappresentati e difesi dall' Avv. VIGNALI LINO e dall'Avv. VIGNALI FRANCESCA con domicilio eletto presso il loro studio in PARMA BORGO XX MARZO 1 APPELLATI (C.F. NTroparte_8 P.IVA_6 rappresentato e difeso da Avv. BERTORA GIUSEPPE con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA VIA FARINI 35 PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 129/2022
DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 7.1.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per gli appellanti: [“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto, nei motivi di gravame e nelle considerazioni in fatto e diritto che precedono (e/o per le ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti), dato atto della acquiescenza degli appellanti in ordine a tutti i capi di sentenza non fatti oggetto dell'odierno appello: (I. preliminarmente, dato atto della sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione in parte qua della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni di condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio a favore dei terzi chiamati ing. e ) NTroparte_3 NTroparte_4
II. nel merito, in principalità, in accoglimento del primo motivo di appello, statuire la illegittimità e/o erroneità in fatto e diritto del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che condanna le parti attrici al pagamento delle spese di causa a favore delle parti terze chiamate NTroparte_4 ed ing. , in quanto violativo del criterio di soccombenza, e/o, in subordine, anche NTroparte_3 violativo del criterio causale (o per le diverse ragioni che la Corte stessa riterrà sussistere); per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, statuire che le attrici nulla devono per spese di lite alle terze chiamate in primo grado ed ing. ; NTroparte_4 NTroparte_3 III. nel merito, in subordine rispetto al capo II. che precede, e per la denegata ipotesi di sua reiezione, in accoglimento del secondo motivo di appello: a) statuire la illegittimità e/o erroneità in fatto e diritto del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che condanna le parti attrici al pagamento delle spese di causa a favore delle parti terze chiamate in primo grado ed ing. , in quanto la liquidazione NTroparte_4 NTroparte_3 giudiziale delle spese è ingiustificata, errata e violativa dei parametri e criteri di legge in ordine all'individuazione del valore della causa, ossia dello scaglione di riferimento per i terzi chiamati;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, statuire che le spese di lite da liquidare alle terze chiamate ed ing. non ammontano ad € 18.000,00 imponibili NTroparte_4 NTroparte_3 (oltre accessori) ma ai minori importi derivanti dalla applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, negli scaglioni di valore corrispondenti all'effettivo valore delle domande azionate verso i terzi chiamati (€ 977,61 per € 6.707,50 per ing. , o quei NTroparte_4 NTroparte_3 diversi importi che la Corte riterrà di statuire); b) statuire la illegittimità e/o erroneità, in fatto e diritto, del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che condanna le parti attrici al pagamento delle spese di causa a favore delle parti terze chiamate in primo grado ed ing. , anche in quanto tale capo NTroparte_4 NTroparte_3 concentra la condanna sugli attori escludendo la condanna dei convenuti chiamanti (in relazione alla condanna alle spese verso , ovvero ne riduce immotivatamente la quota NTroparte_4 nel concorso con gli attori (in relazione alla condanna alle spese verso Ing. ), mentre NTroparte_3 la responsabilità dei convenuti in ordine alle chiamate è preponderante quando non unica;
per l'effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, statuire che le spese di lite liquidate a favore delle terze chiamate ed ing. , quale che ne sia l'ammontare NTroparte_4 NTroparte_3 determinato dalla Corte adita, devono gravare i due convenuti chiamanti NTroparte_1 e ing. per quota preponderante, che si indica nei due quinti per ciascun NTroparte_2 convenuto (e salva la diversa quota ritenuta di giustizia); IV. nel merito, in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, statuire la illegittimità e/o erroneità in fatto e diritto del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che nella liquidazione unitaria delle spese legali a favore del condomini non applica in via piena e NTroparte_9 corretta l'aumento al compenso base previsto dall'art.
4.2. del D.M. n. 55/2014, nella misura del 30%, per la presenza di due controparti dirette;
e ove applica l'aumento al compenso base previsto dall'art.
4.2. del D.M. n. 55/2014 per la presenza di cinque soggetti attorei oltre al primo, nella misura del solo 70% anziché nella percentuale del 150% effettivamente dovuta;
per l'effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, ferma la condanna delle controparti alle spese, l'applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle 9 e 2 del D.M. n. 55/2014 e l'individuazione dello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, nonché il parziale riconoscimento in aumento del 70% ex art.
4.2. già riconosciuti nella liquidazione operata dal Giudice di prime cure, statuire l'integrazione di detta liquidazione riconoscendo pienamente (o nella diversa misura che la Corte riterrà congrua) gli ulteriori aumenti previsti dall'art.
4.2. dei parametri forensi. V. In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre 15% rimb. forf. spese gen., IVA (se dovuta) e CPA di legge.”
Per l'appellato : [“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, NTroparte_2
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da Parte_12 ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.,
[...] nel merito:
- rigettare l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
, e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e quali
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 successori di in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi in Parte_11 trattazione esposti;
- rigettare l'appello incidentale tardivo proposto ex art. 334 c.p.c. Parte_12 in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi in trattazione
[...] esposti;
- in ogni caso e per quanto occorrer possa accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate;
Con vittoria di spese ed onorari per il presente giudizio a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale con condanna del secondo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.]”
Per l'appellato : “[Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Bologna, 3a sezione, NTroparte_3 contrariis reiectis, decidere secondo giustizia il primo motivo, il secondo motivo d'appello parte b) ed il terzo motivo d'appello nel merito, contenuti in atto d'impugnazione avverso la sentenza n. 129\22 rg. sent. pubblicata dal Tribunale di Parma in data 27\1\22, promosso dal Parte_1 in persona dell'amministratore e dai condomini , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 NTroparte_10
, in ogni caso confermando nel merito la sentenza di primo grado nella parte in cui il
[...] Giudice di primo grado ha ritenuto “…che non sia stata fornita la prova dell'incarico affidato all'ing. né di una sua condotta colposa o inadempiente le domande svolte nei suoi confronti
CP_3 sono rigettate e l'attrice- stante l'estensione delle domande ai terzi chiamati dichiarata in sede di prima udienza- e le parti convenute sono condannate (in solido) al pagamento delle spese di lite, comprese quelle della fase di ATP a favore dell'ing. ”.
CP_3 Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Bologna, 3a sezione, in caso di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, contrariis reiectis, respingere integralmente il subordinato secondo motivo d'appello parte a), perché infondato, inammissibile, non provato o come meglio per le ragioni esposte, confermando in ogni caso la liquidazione giudiziale delle spese legali effettuata a favore dell'ing. da parte del Giudice di primo grado.
CP_3 Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Bologna, 3a sezione, condannare parte appellante a rifondere in favore dell'ing. le spese legali del grado, con distrazione in favore del difensore che si
CP_3 dichiara antistatario.]”
Per l'appellato “[Voglia la Corte Ill.ma in rigetto di ogni contraria NTroparte_4 domanda, eccezione ed istanza avversaria: in via principale respingere l'appello con il favore delle spese e competenze di questo grado. In via subordinata, dato atto che gli attuali appellanti avevano formalmente “ESTESO” le domande per somma indeterminata contro essa concludente proposte dai primi convenuti e NTroparte_1 Ing. , facendole proprie e rimanendo soccombenti, riconoscere adeguata e NTroparte_2 corretta la proposta transattiva avanzata ante causam da essa per versamento della NTroparte_4 minor somma globale di € 10.498,36 pari al minimo di tariffa e conseguentemente respingere l'appello proposto con il favore delle spese e competenze di grado.]”
Per gli appellati e : “[Piaccia alla NTroparte_11 CP_7 Corte d'Appello di Bologna Ecc.ma, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare per tutte le ragioni esposte nelle difese che precedono inammissibile la proposta impugnazione con condanna degli appellanti alla sanzione prevista ex lege;
a) nel merito, rigettare ogni domanda formulata dagli appellanti al punto IV delle conclusioni rassegnate coinvolgente gli odierni appellati siccome infondata, non provata o come meglio con integrale conferma in punto della impugnata sentenza del Tribunale di Parma n. 129/2022 del 14.01.2022, pubblicata il 27.01.2022; b) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre CAP, IVA e spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, di cui i difensori chiedono la distrazione per averle anticipate].”
Per l'appellata “[Voglia l'illustrissima Corte di NTroparte_8 Appello in parziale riforma dell'impugnata sentenza numero 129/2022 del tribunale di Parma, Respingere la domanda promossa dalle parti appellanti, in relazione al primo motivo di appello, poiché infondata e, comunque, non provata. In via incidentale, in riforma dei punti 10 e 11 della sentenza, respingere la domanda di garanzia e del pagamento delle spese di lite svolte dall'ing. nei confronti di NTroparte_2 [...] e, conseguentemente, condannare l'ing. alla restituzione delle CP_8 NTroparte_2 somme che la stessa ha versato alla parte attrice ed alla in seguito alla condanna NTroparte_1 del giudice di primo grado a tenere indenne l'ing. di quanto è stato tenuto a NTroparte_2 pagare a parte attrice e a parte nonché condannare l'ing. a NTroparte_1 NTroparte_2 restituire a le spese di lite del giudizio di primo grado già versate dalla compagnia CP_8 all'assicurato. Vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a.]” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 129 del 27.1.2022, il Tribunale di Parma in accoglimento delle domande del e di singoli condomini condannava , Parte_1 NTroparte_2
e e nonché CP_1 Parte_13 CP_5 NTroparte_6 [...]
in solido fra loro al pagamento delle somme che per ciascuno degli attori specificava a CP_7 titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per vizi costruttivi alle parti comuni ed esclusive di immobile residenziale ristrutturato e venduto da el 2004. NTroparte_1
L'azione, promossa nei confronti della venditrice/committente nonché di NTroparte_1
progettista dei lavori e DL, era stata preceduta da ATP. NTroparte_2
costituendosi svolgeva domanda di manleva sia nei confronti del DL che nei confronti CP_1 di vari altri soggetti chiamati in causa: e nonché CP_5 NTroparte_6 [...]
(quali ex titolari della capogruppo dell'ATI appaltatrice) (quale CP_7 NTroparte_3 progettista degli impianti) (quale posatore delle inferriate) Parte_14 CP_12
(quale esecutore dell'impianto termo-idro-sanitario) poi estromesso con chiamata in causa di
[...]
. CP_13
Anche chiamava in causa e GIAMPAOLO, NTroparte_2 CP_5 NT
, oltre a . CP_3 CP_4 CP_12 CP_8
In seguito alla chiamata autorizzata dei terzi gli attori estendono espressamente le loro domande nei loro confronti.
2.
Il primo giudice sulla base delle risultanze dell'ATP accertava la ricorrenza di gravi vizi e difetti ex 1669 c.c. e condannava i soggetti intervenuti nell'esecuzione dei lavori ( , CP_1
e gli ex componenti dell'ATI) in solido fra loro al risarcimento dei danni in favore CP_2 NT degli attori;
dichiarava esente da responsabilità e accoglieva le CP_3 CP_4 domande di manleva di verso il e gli ex componenti dell'ATI CP_1 CP_15 appaltatrice affermando che nei rapporti interni la responsabilità ex art. 2055 c.c. era CP_16 distribuita al 50% ad esclusione dei danni all'impianto idrico di responsabilità esclusiva del DL;
accoglieva altresì la domanda di manleva di verso CP_2 NTroparte_17
Sul quantum di danno riconosceva gli importi come quantificati dal CTU, oltre al danno morale di € 1.000,00 in favore di ciascuno dei condomini.
3.
Così sommariamente esposto il giudizio di primo grado, per quanto di interesse nella presente sede di appello, va dato conto analiticamente delle statuizioni del primo giudice sulle spese di lite, con:
a) condanna di , ed ex componenti dell'ATI, in solido fra loro, a CP_1 CP_2 rifondere il e i singoli condomini delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1 28.000,00 per compensi oltre 15% spese generali ed accessori di legge, oltre ad € 502,34 per esborsi NT b) condanna del e singoli condomini a rifondere e Parte_1 CP_3 esenti da responsabilità, delle spese di lite liquidate in € 18.000,00 per ciascuno CP_4 oltre 15% spese generali ed accessori di legge c) condanna di a rifondere le spese di lite di liquidate in € CP_8 CP_2 18.000,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge 4.
In via preliminare parte appellata educeva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. CP_5 applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Appellano in via principale il e i singoli condomini svolgendo 3 motivi di appello Parte_1 unicamente sulle spese di lite.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello; si costituiva Parte_14 CP_5
[...]
svolge 1 motivo di appello incidentale. CP_18
6.
Quanto ai motivi di appello principale, gli appellanti si dolgono (1° motivo) dell'an e del quantum delle spese poste a loro carico in favore dei terzi chiamati andati esenti da responsabilità Pt_14
; si dolgono, in secondo luogo (2° motivo) del quantum di spese liquidate
[...] CP_3 in loro favore.
Con il primo motivo deducono in primis che non potevano essere in alcun modo condannati alle spese di lite dei terzi secondo il principio di soccombenza ed inoltre che, semmai, le spese processuali dei chiamati in causa dovevano essere poste a carico dalla parte chiamante secondo il principio di causalità.
Il rilievo è infondato.
Il primo giudice ha fondato la condanna alle spese degli attori sulla estensione delle loro domande anche ai terzi chiamati dai convenuti, espressamente formulata nella prima memoria ex art. 183/6° co. c.p.c., con il che gli attori stessi sono da considerarsi soccombenti verso i terzi.
In ordine al quantum di condanna alle spese in favore dei terzi esenti da responsabilità si dolgono della liquidazione sotto due diversi profili: a) perchè liquidate in eccesso in violazione dei parametri di legge sul valore della causa avuto riguardo alla domanda di manleva;
b) perché omessa la condanna anche della convenuta chiamante quanto alle spese liquidate in favore di CP_1 Pt_14
[...]
Il sub-motivo a) è infondato.
La condanna ad € 18.000,00 di spese in favore dei terzi è correttamente parametrata ai criteri di valore della causa ex D.M. 55/2014 (scaglione 52 mila/260 mila) avuto riguardo all'importo totale di condanna (“quantum totale liquidato”) e tenuto conto che ai sensi dell'art. 4/1° co. DM cit. "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita
.. piuttosto che a quella domandata" e in ogni caso al valore effettivo della controversia;
nè il valore andava parametrato al presunto valore della domanda di manleva svolta dai convenuti, atteso che gli attori avevano esteso la loro domanda ai terzi.
Il sub-motivo b) è invece fondato. OFF. stata chiamata in causa solo da : ne consegue che le spese del terzo CP_4 CP_1 dovevano essere poste a carico non solo degli attori, per effetto dell'estensione delle loro domande, ma anche di , così come e sono stati condannati in solido CP_1 CP_1 CP_2 con il alla rifusione delle spese in favore di (chiamato sia da Parte_1 CP_3
che da ). CP_1 CP_2
NT La sentenza pertanto va riformata limitatamente alla condanna alle spese in favore di CP_4 da porsi a carico, in solido, di e condomini nonché , come da dispositivo. Parte_1 CP_1
Quanto alle spese di lite liquidate in loro favore (3° motivo), lamentano gli appellanti che la liquidazione, in € 28.000,00 per compenso di avvocato, non avrebbe tenuto conto del numero degli attori e del numero delle controparti.
Il motivo è infondato.
La previsione di un aumento percentuale del compenso per il caso, previsto dalla norma di riferimento (art. 4/2 TU cit.), di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, prevede una facoltà (“può essere aumentato”) e non un obbligo;
ma, soprattutto, nella fattispecie il primo giudice ha già espressamente tenuto conto del 70% di aumento proprio per la pluralità degli attori tenuto conto delle "difese unitarie", valutazione che non merita censura considerato che la differenziazione derivante dalla diversa posizione sostanziale del rispetto ai singoli condomini e dei condomini Parte_1 fra loro è rilevata unicamente per la liquidazione del danno e non certo per le difese svolte.
Allo stesso modo non andava applicato alcun aumento percentuale per avere agito gli attori nei confronti di più parti, tenuto conto che le difese svolte si fondano per la gran parte sugli esiti dell'ATP e che la differenziazione della posizione della DL è argomentata in termini generali ed estremamente sintetici (non più di 2 facciate su 46).
7.
Con l'unico motivo di appello incidentale ripete che avrebbe CP_8 CP_2 rinunciato alla chiamata in garanzia non avendo precisato le conclusioni sul punto nella 1a memoria ex art. 183/6° co. c.p.c. del 2.5.2017 nè essendo comparso all'udienza di p.c. il 25.9.2019. il motivo è inammissibile: ripropone argomentazioni già svolte in primo grado senza svolgere censura sulla motivazione specificamente svolta dal primo giudice e cioè che la domanda nei confronti della compagnia è stata ribadita in sede di p.c. in data 9.11.2021 con note del 2.11.2021 dopo la rimessione della causa sul ruolo, sicchè deve escludersi qualsiasi rinuncia espressa o tacita.
8.
La decisione nel merito, con minima riforma parziale della sentenza di primo grado solo in ordine alle spese processuali non muta l'esito complessivo della lite che già vedeva vittoriosi il ed i condomini;
si reputa pertanto di porre le spese del solo presente grado di giudizio Parte_1 a carico degli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello (ex componenti dell'ATI così come NT
e nonché di , benchè contumace, nei confronti della CP_2 CP_4 CP_1 quale ha diretta rilevanza la riforma parziale;
l'appellante si è rimesso a giustizia e CP_3 pertanto nei suoi confronti non sono ripetibili le spese degli appellanti;
nondimeno la riforma solo quanto ad un minuto aspetto della statuizione sulle spese di lite giustifica la parziale compensazione delle spese del grado nella misura di 2/3 con onere di rimborso del restante terzo a carico solidale di NT
, ex componenti dell'ATI, e ome da liquidazione in CP_1 CP_2 CP_4 dispositivo secondo i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55, facendosi applicazione dei compensi minimi dello scaglione di valore della causa (fino ad € 26.000,00). Nel rapporto processuale tra e le spese del grado seguono CP_2 CP_8 interamente la soccombenza della compagnia. Il rigetto dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nonché in proprio e quale erede di Parte_6 Parte_7 [...]
e quale erede di , nonché Per_1 Parte_8 Persona_1 [...]
e quali successori di nei confronti di Pt_9 Parte_10 Parte_11
, , NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
, e , Parte_14 CP_5 NTroparte_6 CP_7 [...]
con atto di appello notificato in data 13.4.2022, nonché NTroparte_8 sull'appello incidentale proposto da nella contumacia di NTroparte_8 ogni diversa istanza rigettata, così provvede: NTroparte_1
ACCOGLIE parzialmente l'appello principale e per l'effetto in RIFORMA parziale della sentenza del Tribunale di Parma n. 129/2022 pubblicata il 27.1.2022
ND in solido con NTroparte_1 Parte_1 [...]
, , , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(ora e nella predetta Persona_1 Parte_7 Parte_8 qualità), (ora nella predetta Parte_11 NTroparte_19 qualità) al pagamento delle spese di lite già liquidate nel precedente grado di giudizio a favore di n € 18.000,00 per compensi, 15% di spese generali IVA e CPA come NTroparte_4 per legge;
ND , , NTroparte_1 NTroparte_2 CP_5
e , in solido fra loro, al rimborso in favore degli appellanti NTroparte_6 CP_7 dei 2/3 delle spese del presente grado di appello che liquida in € 759,00 per esborsi ed in € 1.907,33 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
COMPENSATE le restanti spese di lite;
RIGETTA l'appello incidentale;
ND al rimborso in favore di NTroparte_20 CP_2 delle spese del presente grado di appello che liquida in € 2.906,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza, nei confronti di delle condizioni Parte_15 per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 30.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 744/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ), (C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 (C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._3 Parte_5
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_7 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_8
, (C.F. , C.F._7 Parte_9 C.F._8 Parte_10
(C.F. quali successori di C.F. )
[...] C.F._9 Parte_11 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall' Avv. CORAZZA SEBASTIANO con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA STRADA GARIBALDI 22 APPELLANTI contro
C.F. ) NTroparte_1 P.IVA_3
CONTUMACE
nonché contro
(C.F. ) NTroparte_2 C.F._10 rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZOLA GIAMPAOLO con domicilio digitale a indirizzo PEC
Email_1
APPELLATO
(C.F. ) NTroparte_3 C.F._11
rappresentato e difeso dall' Avv. SCHIVAZAPPA PAOLO con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA VIA GOITO 16 A APPELLATO C.F. NTroparte_4 P.IVA_4 rappresentato e difeso da Avv.ti DE AN GIOVANNI e DE AN AO con domicilio eletto presso il loro studio in PARMA VIA GOITO 7 PARTE APPELLATA
( C.F. ) (C.F. ) e CP_5 P.IVA_5 NTroparte_6 C.F._12
(C.F. ) CP_7 C.F._13 rappresentati e difesi dall' Avv. VIGNALI LINO e dall'Avv. VIGNALI FRANCESCA con domicilio eletto presso il loro studio in PARMA BORGO XX MARZO 1 APPELLATI (C.F. NTroparte_8 P.IVA_6 rappresentato e difeso da Avv. BERTORA GIUSEPPE con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA VIA FARINI 35 PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 129/2022
DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 7.1.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per gli appellanti: [“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto, nei motivi di gravame e nelle considerazioni in fatto e diritto che precedono (e/o per le ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti), dato atto della acquiescenza degli appellanti in ordine a tutti i capi di sentenza non fatti oggetto dell'odierno appello: (I. preliminarmente, dato atto della sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione in parte qua della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni di condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio a favore dei terzi chiamati ing. e ) NTroparte_3 NTroparte_4
II. nel merito, in principalità, in accoglimento del primo motivo di appello, statuire la illegittimità e/o erroneità in fatto e diritto del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che condanna le parti attrici al pagamento delle spese di causa a favore delle parti terze chiamate NTroparte_4 ed ing. , in quanto violativo del criterio di soccombenza, e/o, in subordine, anche NTroparte_3 violativo del criterio causale (o per le diverse ragioni che la Corte stessa riterrà sussistere); per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, statuire che le attrici nulla devono per spese di lite alle terze chiamate in primo grado ed ing. ; NTroparte_4 NTroparte_3 III. nel merito, in subordine rispetto al capo II. che precede, e per la denegata ipotesi di sua reiezione, in accoglimento del secondo motivo di appello: a) statuire la illegittimità e/o erroneità in fatto e diritto del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che condanna le parti attrici al pagamento delle spese di causa a favore delle parti terze chiamate in primo grado ed ing. , in quanto la liquidazione NTroparte_4 NTroparte_3 giudiziale delle spese è ingiustificata, errata e violativa dei parametri e criteri di legge in ordine all'individuazione del valore della causa, ossia dello scaglione di riferimento per i terzi chiamati;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, statuire che le spese di lite da liquidare alle terze chiamate ed ing. non ammontano ad € 18.000,00 imponibili NTroparte_4 NTroparte_3 (oltre accessori) ma ai minori importi derivanti dalla applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, negli scaglioni di valore corrispondenti all'effettivo valore delle domande azionate verso i terzi chiamati (€ 977,61 per € 6.707,50 per ing. , o quei NTroparte_4 NTroparte_3 diversi importi che la Corte riterrà di statuire); b) statuire la illegittimità e/o erroneità, in fatto e diritto, del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che condanna le parti attrici al pagamento delle spese di causa a favore delle parti terze chiamate in primo grado ed ing. , anche in quanto tale capo NTroparte_4 NTroparte_3 concentra la condanna sugli attori escludendo la condanna dei convenuti chiamanti (in relazione alla condanna alle spese verso , ovvero ne riduce immotivatamente la quota NTroparte_4 nel concorso con gli attori (in relazione alla condanna alle spese verso Ing. ), mentre NTroparte_3 la responsabilità dei convenuti in ordine alle chiamate è preponderante quando non unica;
per l'effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, statuire che le spese di lite liquidate a favore delle terze chiamate ed ing. , quale che ne sia l'ammontare NTroparte_4 NTroparte_3 determinato dalla Corte adita, devono gravare i due convenuti chiamanti NTroparte_1 e ing. per quota preponderante, che si indica nei due quinti per ciascun NTroparte_2 convenuto (e salva la diversa quota ritenuta di giustizia); IV. nel merito, in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, statuire la illegittimità e/o erroneità in fatto e diritto del capo della sentenza n. 129/2022 impugnata che nella liquidazione unitaria delle spese legali a favore del condomini non applica in via piena e NTroparte_9 corretta l'aumento al compenso base previsto dall'art.
4.2. del D.M. n. 55/2014, nella misura del 30%, per la presenza di due controparti dirette;
e ove applica l'aumento al compenso base previsto dall'art.
4.2. del D.M. n. 55/2014 per la presenza di cinque soggetti attorei oltre al primo, nella misura del solo 70% anziché nella percentuale del 150% effettivamente dovuta;
per l'effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, ferma la condanna delle controparti alle spese, l'applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle 9 e 2 del D.M. n. 55/2014 e l'individuazione dello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, nonché il parziale riconoscimento in aumento del 70% ex art.
4.2. già riconosciuti nella liquidazione operata dal Giudice di prime cure, statuire l'integrazione di detta liquidazione riconoscendo pienamente (o nella diversa misura che la Corte riterrà congrua) gli ulteriori aumenti previsti dall'art.
4.2. dei parametri forensi. V. In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre 15% rimb. forf. spese gen., IVA (se dovuta) e CPA di legge.”
Per l'appellato : [“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, NTroparte_2
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da Parte_12 ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.,
[...] nel merito:
- rigettare l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
, e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e quali
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 successori di in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi in Parte_11 trattazione esposti;
- rigettare l'appello incidentale tardivo proposto ex art. 334 c.p.c. Parte_12 in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi in trattazione
[...] esposti;
- in ogni caso e per quanto occorrer possa accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate;
Con vittoria di spese ed onorari per il presente giudizio a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale con condanna del secondo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.]”
Per l'appellato : “[Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Bologna, 3a sezione, NTroparte_3 contrariis reiectis, decidere secondo giustizia il primo motivo, il secondo motivo d'appello parte b) ed il terzo motivo d'appello nel merito, contenuti in atto d'impugnazione avverso la sentenza n. 129\22 rg. sent. pubblicata dal Tribunale di Parma in data 27\1\22, promosso dal Parte_1 in persona dell'amministratore e dai condomini , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 NTroparte_10
, in ogni caso confermando nel merito la sentenza di primo grado nella parte in cui il
[...] Giudice di primo grado ha ritenuto “…che non sia stata fornita la prova dell'incarico affidato all'ing. né di una sua condotta colposa o inadempiente le domande svolte nei suoi confronti
CP_3 sono rigettate e l'attrice- stante l'estensione delle domande ai terzi chiamati dichiarata in sede di prima udienza- e le parti convenute sono condannate (in solido) al pagamento delle spese di lite, comprese quelle della fase di ATP a favore dell'ing. ”.
CP_3 Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Bologna, 3a sezione, in caso di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, contrariis reiectis, respingere integralmente il subordinato secondo motivo d'appello parte a), perché infondato, inammissibile, non provato o come meglio per le ragioni esposte, confermando in ogni caso la liquidazione giudiziale delle spese legali effettuata a favore dell'ing. da parte del Giudice di primo grado.
CP_3 Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Bologna, 3a sezione, condannare parte appellante a rifondere in favore dell'ing. le spese legali del grado, con distrazione in favore del difensore che si
CP_3 dichiara antistatario.]”
Per l'appellato “[Voglia la Corte Ill.ma in rigetto di ogni contraria NTroparte_4 domanda, eccezione ed istanza avversaria: in via principale respingere l'appello con il favore delle spese e competenze di questo grado. In via subordinata, dato atto che gli attuali appellanti avevano formalmente “ESTESO” le domande per somma indeterminata contro essa concludente proposte dai primi convenuti e NTroparte_1 Ing. , facendole proprie e rimanendo soccombenti, riconoscere adeguata e NTroparte_2 corretta la proposta transattiva avanzata ante causam da essa per versamento della NTroparte_4 minor somma globale di € 10.498,36 pari al minimo di tariffa e conseguentemente respingere l'appello proposto con il favore delle spese e competenze di grado.]”
Per gli appellati e : “[Piaccia alla NTroparte_11 CP_7 Corte d'Appello di Bologna Ecc.ma, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare per tutte le ragioni esposte nelle difese che precedono inammissibile la proposta impugnazione con condanna degli appellanti alla sanzione prevista ex lege;
a) nel merito, rigettare ogni domanda formulata dagli appellanti al punto IV delle conclusioni rassegnate coinvolgente gli odierni appellati siccome infondata, non provata o come meglio con integrale conferma in punto della impugnata sentenza del Tribunale di Parma n. 129/2022 del 14.01.2022, pubblicata il 27.01.2022; b) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre CAP, IVA e spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, di cui i difensori chiedono la distrazione per averle anticipate].”
Per l'appellata “[Voglia l'illustrissima Corte di NTroparte_8 Appello in parziale riforma dell'impugnata sentenza numero 129/2022 del tribunale di Parma, Respingere la domanda promossa dalle parti appellanti, in relazione al primo motivo di appello, poiché infondata e, comunque, non provata. In via incidentale, in riforma dei punti 10 e 11 della sentenza, respingere la domanda di garanzia e del pagamento delle spese di lite svolte dall'ing. nei confronti di NTroparte_2 [...] e, conseguentemente, condannare l'ing. alla restituzione delle CP_8 NTroparte_2 somme che la stessa ha versato alla parte attrice ed alla in seguito alla condanna NTroparte_1 del giudice di primo grado a tenere indenne l'ing. di quanto è stato tenuto a NTroparte_2 pagare a parte attrice e a parte nonché condannare l'ing. a NTroparte_1 NTroparte_2 restituire a le spese di lite del giudizio di primo grado già versate dalla compagnia CP_8 all'assicurato. Vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a.]” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 129 del 27.1.2022, il Tribunale di Parma in accoglimento delle domande del e di singoli condomini condannava , Parte_1 NTroparte_2
e e nonché CP_1 Parte_13 CP_5 NTroparte_6 [...]
in solido fra loro al pagamento delle somme che per ciascuno degli attori specificava a CP_7 titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per vizi costruttivi alle parti comuni ed esclusive di immobile residenziale ristrutturato e venduto da el 2004. NTroparte_1
L'azione, promossa nei confronti della venditrice/committente nonché di NTroparte_1
progettista dei lavori e DL, era stata preceduta da ATP. NTroparte_2
costituendosi svolgeva domanda di manleva sia nei confronti del DL che nei confronti CP_1 di vari altri soggetti chiamati in causa: e nonché CP_5 NTroparte_6 [...]
(quali ex titolari della capogruppo dell'ATI appaltatrice) (quale CP_7 NTroparte_3 progettista degli impianti) (quale posatore delle inferriate) Parte_14 CP_12
(quale esecutore dell'impianto termo-idro-sanitario) poi estromesso con chiamata in causa di
[...]
. CP_13
Anche chiamava in causa e GIAMPAOLO, NTroparte_2 CP_5 NT
, oltre a . CP_3 CP_4 CP_12 CP_8
In seguito alla chiamata autorizzata dei terzi gli attori estendono espressamente le loro domande nei loro confronti.
2.
Il primo giudice sulla base delle risultanze dell'ATP accertava la ricorrenza di gravi vizi e difetti ex 1669 c.c. e condannava i soggetti intervenuti nell'esecuzione dei lavori ( , CP_1
e gli ex componenti dell'ATI) in solido fra loro al risarcimento dei danni in favore CP_2 NT degli attori;
dichiarava esente da responsabilità e accoglieva le CP_3 CP_4 domande di manleva di verso il e gli ex componenti dell'ATI CP_1 CP_15 appaltatrice affermando che nei rapporti interni la responsabilità ex art. 2055 c.c. era CP_16 distribuita al 50% ad esclusione dei danni all'impianto idrico di responsabilità esclusiva del DL;
accoglieva altresì la domanda di manleva di verso CP_2 NTroparte_17
Sul quantum di danno riconosceva gli importi come quantificati dal CTU, oltre al danno morale di € 1.000,00 in favore di ciascuno dei condomini.
3.
Così sommariamente esposto il giudizio di primo grado, per quanto di interesse nella presente sede di appello, va dato conto analiticamente delle statuizioni del primo giudice sulle spese di lite, con:
a) condanna di , ed ex componenti dell'ATI, in solido fra loro, a CP_1 CP_2 rifondere il e i singoli condomini delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1 28.000,00 per compensi oltre 15% spese generali ed accessori di legge, oltre ad € 502,34 per esborsi NT b) condanna del e singoli condomini a rifondere e Parte_1 CP_3 esenti da responsabilità, delle spese di lite liquidate in € 18.000,00 per ciascuno CP_4 oltre 15% spese generali ed accessori di legge c) condanna di a rifondere le spese di lite di liquidate in € CP_8 CP_2 18.000,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge 4.
In via preliminare parte appellata educeva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. CP_5 applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Appellano in via principale il e i singoli condomini svolgendo 3 motivi di appello Parte_1 unicamente sulle spese di lite.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello; si costituiva Parte_14 CP_5
[...]
svolge 1 motivo di appello incidentale. CP_18
6.
Quanto ai motivi di appello principale, gli appellanti si dolgono (1° motivo) dell'an e del quantum delle spese poste a loro carico in favore dei terzi chiamati andati esenti da responsabilità Pt_14
; si dolgono, in secondo luogo (2° motivo) del quantum di spese liquidate
[...] CP_3 in loro favore.
Con il primo motivo deducono in primis che non potevano essere in alcun modo condannati alle spese di lite dei terzi secondo il principio di soccombenza ed inoltre che, semmai, le spese processuali dei chiamati in causa dovevano essere poste a carico dalla parte chiamante secondo il principio di causalità.
Il rilievo è infondato.
Il primo giudice ha fondato la condanna alle spese degli attori sulla estensione delle loro domande anche ai terzi chiamati dai convenuti, espressamente formulata nella prima memoria ex art. 183/6° co. c.p.c., con il che gli attori stessi sono da considerarsi soccombenti verso i terzi.
In ordine al quantum di condanna alle spese in favore dei terzi esenti da responsabilità si dolgono della liquidazione sotto due diversi profili: a) perchè liquidate in eccesso in violazione dei parametri di legge sul valore della causa avuto riguardo alla domanda di manleva;
b) perché omessa la condanna anche della convenuta chiamante quanto alle spese liquidate in favore di CP_1 Pt_14
[...]
Il sub-motivo a) è infondato.
La condanna ad € 18.000,00 di spese in favore dei terzi è correttamente parametrata ai criteri di valore della causa ex D.M. 55/2014 (scaglione 52 mila/260 mila) avuto riguardo all'importo totale di condanna (“quantum totale liquidato”) e tenuto conto che ai sensi dell'art. 4/1° co. DM cit. "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita
.. piuttosto che a quella domandata" e in ogni caso al valore effettivo della controversia;
nè il valore andava parametrato al presunto valore della domanda di manleva svolta dai convenuti, atteso che gli attori avevano esteso la loro domanda ai terzi.
Il sub-motivo b) è invece fondato. OFF. stata chiamata in causa solo da : ne consegue che le spese del terzo CP_4 CP_1 dovevano essere poste a carico non solo degli attori, per effetto dell'estensione delle loro domande, ma anche di , così come e sono stati condannati in solido CP_1 CP_1 CP_2 con il alla rifusione delle spese in favore di (chiamato sia da Parte_1 CP_3
che da ). CP_1 CP_2
NT La sentenza pertanto va riformata limitatamente alla condanna alle spese in favore di CP_4 da porsi a carico, in solido, di e condomini nonché , come da dispositivo. Parte_1 CP_1
Quanto alle spese di lite liquidate in loro favore (3° motivo), lamentano gli appellanti che la liquidazione, in € 28.000,00 per compenso di avvocato, non avrebbe tenuto conto del numero degli attori e del numero delle controparti.
Il motivo è infondato.
La previsione di un aumento percentuale del compenso per il caso, previsto dalla norma di riferimento (art. 4/2 TU cit.), di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, prevede una facoltà (“può essere aumentato”) e non un obbligo;
ma, soprattutto, nella fattispecie il primo giudice ha già espressamente tenuto conto del 70% di aumento proprio per la pluralità degli attori tenuto conto delle "difese unitarie", valutazione che non merita censura considerato che la differenziazione derivante dalla diversa posizione sostanziale del rispetto ai singoli condomini e dei condomini Parte_1 fra loro è rilevata unicamente per la liquidazione del danno e non certo per le difese svolte.
Allo stesso modo non andava applicato alcun aumento percentuale per avere agito gli attori nei confronti di più parti, tenuto conto che le difese svolte si fondano per la gran parte sugli esiti dell'ATP e che la differenziazione della posizione della DL è argomentata in termini generali ed estremamente sintetici (non più di 2 facciate su 46).
7.
Con l'unico motivo di appello incidentale ripete che avrebbe CP_8 CP_2 rinunciato alla chiamata in garanzia non avendo precisato le conclusioni sul punto nella 1a memoria ex art. 183/6° co. c.p.c. del 2.5.2017 nè essendo comparso all'udienza di p.c. il 25.9.2019. il motivo è inammissibile: ripropone argomentazioni già svolte in primo grado senza svolgere censura sulla motivazione specificamente svolta dal primo giudice e cioè che la domanda nei confronti della compagnia è stata ribadita in sede di p.c. in data 9.11.2021 con note del 2.11.2021 dopo la rimessione della causa sul ruolo, sicchè deve escludersi qualsiasi rinuncia espressa o tacita.
8.
La decisione nel merito, con minima riforma parziale della sentenza di primo grado solo in ordine alle spese processuali non muta l'esito complessivo della lite che già vedeva vittoriosi il ed i condomini;
si reputa pertanto di porre le spese del solo presente grado di giudizio Parte_1 a carico degli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello (ex componenti dell'ATI così come NT
e nonché di , benchè contumace, nei confronti della CP_2 CP_4 CP_1 quale ha diretta rilevanza la riforma parziale;
l'appellante si è rimesso a giustizia e CP_3 pertanto nei suoi confronti non sono ripetibili le spese degli appellanti;
nondimeno la riforma solo quanto ad un minuto aspetto della statuizione sulle spese di lite giustifica la parziale compensazione delle spese del grado nella misura di 2/3 con onere di rimborso del restante terzo a carico solidale di NT
, ex componenti dell'ATI, e ome da liquidazione in CP_1 CP_2 CP_4 dispositivo secondo i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55, facendosi applicazione dei compensi minimi dello scaglione di valore della causa (fino ad € 26.000,00). Nel rapporto processuale tra e le spese del grado seguono CP_2 CP_8 interamente la soccombenza della compagnia. Il rigetto dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nonché in proprio e quale erede di Parte_6 Parte_7 [...]
e quale erede di , nonché Per_1 Parte_8 Persona_1 [...]
e quali successori di nei confronti di Pt_9 Parte_10 Parte_11
, , NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
, e , Parte_14 CP_5 NTroparte_6 CP_7 [...]
con atto di appello notificato in data 13.4.2022, nonché NTroparte_8 sull'appello incidentale proposto da nella contumacia di NTroparte_8 ogni diversa istanza rigettata, così provvede: NTroparte_1
ACCOGLIE parzialmente l'appello principale e per l'effetto in RIFORMA parziale della sentenza del Tribunale di Parma n. 129/2022 pubblicata il 27.1.2022
ND in solido con NTroparte_1 Parte_1 [...]
, , , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(ora e nella predetta Persona_1 Parte_7 Parte_8 qualità), (ora nella predetta Parte_11 NTroparte_19 qualità) al pagamento delle spese di lite già liquidate nel precedente grado di giudizio a favore di n € 18.000,00 per compensi, 15% di spese generali IVA e CPA come NTroparte_4 per legge;
ND , , NTroparte_1 NTroparte_2 CP_5
e , in solido fra loro, al rimborso in favore degli appellanti NTroparte_6 CP_7 dei 2/3 delle spese del presente grado di appello che liquida in € 759,00 per esborsi ed in € 1.907,33 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
COMPENSATE le restanti spese di lite;
RIGETTA l'appello incidentale;
ND al rimborso in favore di NTroparte_20 CP_2 delle spese del presente grado di appello che liquida in € 2.906,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza, nei confronti di delle condizioni Parte_15 per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 30.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina