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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/07/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5257 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.07.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Casavatore (Na) al Parte_1 C.F._1
Corso Europa n. 96, presso lo studio dell'avv. Raffaele Maglione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Casavatore Controparte_1 C.F._2
(Na) alla Via G. Fortunato n. 18, presso lo studio degli avv. Luisa Flora Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 14.07.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024 il IG. premettendo che in data 06.12.2013 in Parte_1
Casavatore aveva contratto matrimonio con il IG. , e che dalla loro unione erano Controparte_1 nati tre figli, (in data 04.07.2014), (in data 30.01.2017) e (in data Per_1 Per_2 Per_3
16.09.2020), assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali che avevano comportato insanabili contrasti.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza del , il G.D, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione , stante l'assenza del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando la causa all'udienza del 14.05.2025.
Quivi con comparsa depositata il 12.05.2025, si costituiva il IG. , il quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione e riferiva che tra le parti erano intente a raggiungere un accordo.
La causa veniva quindi successivamente rinviata al 14.07.2025, stante distanza delle parti pendendo tra le stesse trattative di bonario componimento
Con note scritte depositate 12.07.2025 le parti depositavano raccordo raggiunto da le stesse.
All'udienza cartolare del 14.07.2025, le parti comparivano in via figurata riportandosi all'accordo raggiunto e chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo. Pertanto, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Rileva il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Non avendo le parti avanzato istanze di addeito la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. viene confermato il godimento della casa coniugale in favore della IG.ra : pertanto Parte_1
l'abitazione sita in Casavatore (NA), in via San Pietro, n. 59, comprensiva di tutti i mobili ed arredi esistenti resta assegnata alla IG.ra che ivi continuerà a risiedere con i figli minori Parte_1
, ed;
Per_1 Per_4 Per_3
3. i figli minori , ed restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori rimettendo alla madre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
4. i coniugi concordano quale residenza privilegiata dei minori quella della madre;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, nel rispetto delle eIGenze e degli impegni dei minori medesimi: due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00, da concordare tra i genitori, anche in base alle eIGenze lavorative del padre che spesso si trova fuori Napoli;
a fine settimana alterni dalle ore 11.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le feste natalizie ad anni alterni, il 24 oppure il 25 dicembre, il 31 dicembre oppure il 1 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì in Albis, durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, concordano il periodo con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
6. i genitori si impegnano reciprocamente ad instaurare un sano e costruttivo dialogo per la gestione dei figli ed in particolar modo nella gestione delle eIGenze e necessità del minore il quale Per_2 si ricorda è affetto da celiachia, epilessia e sospetti disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, pertanto, necessita di particolari cure ed attenzioni;
7. il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 figli minori , ed , la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per Per_1 Per_2 Per_3 ciascun figlio) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
somma da corrispondersi mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul seguente n. di IBAN:
[...] oppure in alternativa sulla Postepay avente il seguente codice:
5333173577346309 intestata alla IG.ra ; Parte_1
8. restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per i figli, come stabilito dal protocollo d'intesa stilato dal Tribunale di Napoli Nord cui si rinvia e di cui copia viene appositamente consegnata ad entrambe le parti;
9. il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 stessa la somma mensile di euro 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
somma da corrispondersi mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul seguente n. di
IBAN: [...] oppure in alternativa sulla Postepay avente il seguente codice:
5333173577346309 intestata alla IG.ra ; Parte_1
10.
considerato che
al momento i coniugi percepiscono ciascuno il 50% dell'assegno universale come per legge – il IG. presta il proprio consenso e si obbliga altresì a versare alla Controparte_1 IG.ra la somma di ulteriori euro 50,00 mensili detraendola da quanto a lui spettante. Parte_1
Pertanto considerato che l'assegno universale ammonta a circa euro 700,00 mensili, della stessa somma la IG.ra percepirà euro 400,00 ed il IG. tratterrà euro 300,00; Parte_1 Controparte_1 con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano, relativamente a tutti i rapporti di natura patrimoniale scaturenti dal vincolo coniugale, di aver regolato tutto quanto tra loro intercorrente e di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
24.07.1981, e nata a [...] il [...]; Parte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 30, parte I, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2013);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 25.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5257 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.07.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Casavatore (Na) al Parte_1 C.F._1
Corso Europa n. 96, presso lo studio dell'avv. Raffaele Maglione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Casavatore Controparte_1 C.F._2
(Na) alla Via G. Fortunato n. 18, presso lo studio degli avv. Luisa Flora Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 14.07.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024 il IG. premettendo che in data 06.12.2013 in Parte_1
Casavatore aveva contratto matrimonio con il IG. , e che dalla loro unione erano Controparte_1 nati tre figli, (in data 04.07.2014), (in data 30.01.2017) e (in data Per_1 Per_2 Per_3
16.09.2020), assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali che avevano comportato insanabili contrasti.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza del , il G.D, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione , stante l'assenza del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando la causa all'udienza del 14.05.2025.
Quivi con comparsa depositata il 12.05.2025, si costituiva il IG. , il quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione e riferiva che tra le parti erano intente a raggiungere un accordo.
La causa veniva quindi successivamente rinviata al 14.07.2025, stante distanza delle parti pendendo tra le stesse trattative di bonario componimento
Con note scritte depositate 12.07.2025 le parti depositavano raccordo raggiunto da le stesse.
All'udienza cartolare del 14.07.2025, le parti comparivano in via figurata riportandosi all'accordo raggiunto e chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo. Pertanto, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Rileva il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Non avendo le parti avanzato istanze di addeito la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. viene confermato il godimento della casa coniugale in favore della IG.ra : pertanto Parte_1
l'abitazione sita in Casavatore (NA), in via San Pietro, n. 59, comprensiva di tutti i mobili ed arredi esistenti resta assegnata alla IG.ra che ivi continuerà a risiedere con i figli minori Parte_1
, ed;
Per_1 Per_4 Per_3
3. i figli minori , ed restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori rimettendo alla madre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
4. i coniugi concordano quale residenza privilegiata dei minori quella della madre;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, nel rispetto delle eIGenze e degli impegni dei minori medesimi: due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00, da concordare tra i genitori, anche in base alle eIGenze lavorative del padre che spesso si trova fuori Napoli;
a fine settimana alterni dalle ore 11.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le feste natalizie ad anni alterni, il 24 oppure il 25 dicembre, il 31 dicembre oppure il 1 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì in Albis, durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, concordano il periodo con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
6. i genitori si impegnano reciprocamente ad instaurare un sano e costruttivo dialogo per la gestione dei figli ed in particolar modo nella gestione delle eIGenze e necessità del minore il quale Per_2 si ricorda è affetto da celiachia, epilessia e sospetti disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, pertanto, necessita di particolari cure ed attenzioni;
7. il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 figli minori , ed , la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per Per_1 Per_2 Per_3 ciascun figlio) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
somma da corrispondersi mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul seguente n. di IBAN:
[...] oppure in alternativa sulla Postepay avente il seguente codice:
5333173577346309 intestata alla IG.ra ; Parte_1
8. restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per i figli, come stabilito dal protocollo d'intesa stilato dal Tribunale di Napoli Nord cui si rinvia e di cui copia viene appositamente consegnata ad entrambe le parti;
9. il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 stessa la somma mensile di euro 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
somma da corrispondersi mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul seguente n. di
IBAN: [...] oppure in alternativa sulla Postepay avente il seguente codice:
5333173577346309 intestata alla IG.ra ; Parte_1
10.
considerato che
al momento i coniugi percepiscono ciascuno il 50% dell'assegno universale come per legge – il IG. presta il proprio consenso e si obbliga altresì a versare alla Controparte_1 IG.ra la somma di ulteriori euro 50,00 mensili detraendola da quanto a lui spettante. Parte_1
Pertanto considerato che l'assegno universale ammonta a circa euro 700,00 mensili, della stessa somma la IG.ra percepirà euro 400,00 ed il IG. tratterrà euro 300,00; Parte_1 Controparte_1 con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano, relativamente a tutti i rapporti di natura patrimoniale scaturenti dal vincolo coniugale, di aver regolato tutto quanto tra loro intercorrente e di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
24.07.1981, e nata a [...] il [...]; Parte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 30, parte I, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2013);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 25.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro