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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 1740/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. BACCI ALESSANDRA giusta delega in atti, presso Parte_1
il cui studio in VIA CARDUCCI 13 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 25/02/2025: “[…] conclude come in ricorso introduttivo, rinunciando alla condizione di separazione riguardante i passaporti (numero 3 delle condizioni di separazione).” come in ricorso introduttivo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI pagina 1 di 3
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
CP_ 2. pronunciare la separazione personale tra i sig.ri e ordinando al competente ufficiale di Pt_1 stato civile del Comune di Salorno l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3. autorizzare il rilascio di passaporto o di altra carta valida per l'espatrio anche in assenza del consenso dell'altro coniuge per la ricorrente, un tanto per gli evidenti motivi di irreperibilità del sig.
CP_1
Con vittoria di spese.”
e dal Pubblico Ministero in data 26/02/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/06/2024 la parte ricorrente a adito il Tribunale Parte_1
di Bolzano;
la parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace all'udienza del 25/02/2025.
Il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 12/02/2025 non è stato esperito non essendo comparsa la parte convenuta. All'ultima udienza la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 02/03/2022 a Salorno Sulla Strada Del Vino (BZ), trascritto presso lo stato civile del medesimo Comune di Salorno S.S.D.V. (BZ);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
segnatamente, dopo un primo periodo di convivenza della coppia presso l'abitazione della famiglia della ricorrente (a Salorno), improvvisamente e senza CP_ nessun motivo il sig. si è allontanato e ha rotto completamente qualsiasi rapporto con la moglie, non rispondendo nemmeno più al telefono.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata (tra cui anche testimonianza assunta in corso di causa).
Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
pagina 2 di 3 Va accolta, quale conseguenza della separazione, anche la richiesta autorizzazione a vivere separati
(peraltro già concessa con provvedimento temporaneo ed urgente in esito all'udienza del
25/02/2025).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a CP_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: Euro 810,00 per la fase di studio della controversia,
Euro 575,00 per la fase introduttiva, Euro 815,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente Euro 2.200,00 per compenso ed € 132,25 per spese anticipate, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 706 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss c.c. e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Salorno S.S.D.V. (BZ) il 02/03/2022 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Salorno S.S.D.V. (BZ) al numero 3-I/2022; ordina all'ufficiale dello stato civile del medesimo Comune a procedere alle annotazioni di legge;
dispone le seguenti condizioni di separazione:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. condanna a rifondere a le spese del presente processo che CP_1 Parte_1
liquida in € 2.200,00 per compenso ed € 132,25 per spese anticipate, oltre 15% sul compenso per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 16/04/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 1740/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. BACCI ALESSANDRA giusta delega in atti, presso Parte_1
il cui studio in VIA CARDUCCI 13 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 25/02/2025: “[…] conclude come in ricorso introduttivo, rinunciando alla condizione di separazione riguardante i passaporti (numero 3 delle condizioni di separazione).” come in ricorso introduttivo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI pagina 1 di 3
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
CP_ 2. pronunciare la separazione personale tra i sig.ri e ordinando al competente ufficiale di Pt_1 stato civile del Comune di Salorno l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3. autorizzare il rilascio di passaporto o di altra carta valida per l'espatrio anche in assenza del consenso dell'altro coniuge per la ricorrente, un tanto per gli evidenti motivi di irreperibilità del sig.
CP_1
Con vittoria di spese.”
e dal Pubblico Ministero in data 26/02/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/06/2024 la parte ricorrente a adito il Tribunale Parte_1
di Bolzano;
la parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace all'udienza del 25/02/2025.
Il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 12/02/2025 non è stato esperito non essendo comparsa la parte convenuta. All'ultima udienza la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 02/03/2022 a Salorno Sulla Strada Del Vino (BZ), trascritto presso lo stato civile del medesimo Comune di Salorno S.S.D.V. (BZ);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
segnatamente, dopo un primo periodo di convivenza della coppia presso l'abitazione della famiglia della ricorrente (a Salorno), improvvisamente e senza CP_ nessun motivo il sig. si è allontanato e ha rotto completamente qualsiasi rapporto con la moglie, non rispondendo nemmeno più al telefono.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata (tra cui anche testimonianza assunta in corso di causa).
Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
pagina 2 di 3 Va accolta, quale conseguenza della separazione, anche la richiesta autorizzazione a vivere separati
(peraltro già concessa con provvedimento temporaneo ed urgente in esito all'udienza del
25/02/2025).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a CP_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: Euro 810,00 per la fase di studio della controversia,
Euro 575,00 per la fase introduttiva, Euro 815,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente Euro 2.200,00 per compenso ed € 132,25 per spese anticipate, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 706 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss c.c. e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Salorno S.S.D.V. (BZ) il 02/03/2022 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Salorno S.S.D.V. (BZ) al numero 3-I/2022; ordina all'ufficiale dello stato civile del medesimo Comune a procedere alle annotazioni di legge;
dispone le seguenti condizioni di separazione:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. condanna a rifondere a le spese del presente processo che CP_1 Parte_1
liquida in € 2.200,00 per compenso ed € 132,25 per spese anticipate, oltre 15% sul compenso per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 16/04/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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