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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2912/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PAOLINI CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 09/09/2017.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/01/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che contestualmente al deposito del presente ricorso, la moglie ha facoltà di allontanarsi con la figlia dalla casa coniugale;
in ogni caso la moglie promette la Per_1 liberazione dalla casa coniugale anche dai propri effetti e beni personali entro il 31 dicembre 2025. Il marito autorizza sin d'ora il cambio di residenza della moglie e della figlia presso il nuovo indirizzo.
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
DA' ATTO che i genitori concordano sin d'ora al rilascio di passaporto alla minore in caso di viaggi da effettuare fuori Europa su cui vi sia l'accordo delle parti. Il passaporto di verrà custodito dalla Per_1 madre.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la madre, avuto conto dei propri impegni lavorativi e di quelli scolastici e extrascolastici di e Per_1 comunque, salvo miglior accordo con la madre, quantomeno:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui avrà nel weekend, il lunedì dall'uscita di scuola sino al mattino di Per_1 mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui sarà con la madre nel weekend, il mercoledì dall'uscita di scuola sino al Per_1 mattino di venerdì, quando la riaccompagnerà a scuola;
- in occasione delle festività natalizie, il giorno del 24 dicembre con il padre, il giorno del 25 dicembre con la madre;
il pernotto del 24 dicembre starà ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così Per_1 avverrà per il giorno dell'Epifania; nel periodo dal 26 dicembre al 6 gennaio, trascorrerà 6 giorni, Per_1 anche consecutivi, con ciascun genitore con date da concordarsi entro il 30 novembre dello stesso anno.
- trascorrerà la giornata del proprio compleanno con entrambi i genitori;
Per_1
- in occasione delle vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, nei mesi di luglio ed agosto, con date da concordarsi con la madre entro il 15 aprile di ciascun anno;
qualora le due settimane fossero consecutive, spetta all'altro genitore la medesima consecutività;
- Qualora il Sig. fosse impegnato lavorativamente nei giorni pattuiti per la frequentazione di Pt_2
la bimba rimarrà esclusivamente con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Per_1 pagina 2 di 3 DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia minore quando l'avrà con sé. Inoltre, per sostenere le spese straordinarie per nel rispetto del Protocollo Tribunale di Per_1 Torino-Avvocati in uso, ciascun genitore ha facoltà di attingere dal conto corrente bancario, cointestato alle parti e acceso presso ING Bank n. 1408435.
DISPONE che su tale conto bancario, la Sig.ra si impegni a versare l'importo mensile di € 50,00 Pt_1 (cinquanta); il Sig. si impegni ad alimentare il suddetto conto bancario con l'importo mensile di Pt_2
€ 80,00 (ottanta). Le parti si impegnano a mantenere acceso il conto corrente sopra indicato fino, quantomeno, al compimento della maggiore età della figlia, pattuendo sin d'ora che il saldo attivo presente al compimento della maggiore età della figlia, spetterà interamente a quest'ultima. I suddetti importi dovranno essere aggiornati annualmente secondo la variazione dell'indice Istat.
DA' ATTO che la Sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al Sig. che si impegna ed Pt_1 Pt_2 obbliga ad acquistare, la propria quota di comproprietà pari al 25% dell'alloggio coniugale sito in Torino, Via Val della Torre n. 117, censita NCEU Torino, Foglio 1122 (ex 64) - particella 456 (ex 1039) - sub 11 (già 11) - comprese pertinenze ed accessori, al prezzo complessivo di € 40.000.00 (quarantamila). Il Signor si obbliga a versare alla Signora l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila) a Pt_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario/assegno bancario a titolo di acconto prezzo entro il 28 Febbraio 2025. Il saldo del prezzo, pari ad € 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposto al rogito notarile di trasferimento.
DA' ATTO che l'atto definitivo di compravendita sarà rogato da notaio di fiducia del Sig. entro Pt_2 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi con spese notarili a carico del sig. La suddetta cessione di quota immobiliare costituisce elemento essenziale e Pt_2 indispensabile alla soluzione della crisi coniugale.
DA' ATTO che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver diritto per sé ad alcun assegno di mantenimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2912/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PAOLINI CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 09/09/2017.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/01/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che contestualmente al deposito del presente ricorso, la moglie ha facoltà di allontanarsi con la figlia dalla casa coniugale;
in ogni caso la moglie promette la Per_1 liberazione dalla casa coniugale anche dai propri effetti e beni personali entro il 31 dicembre 2025. Il marito autorizza sin d'ora il cambio di residenza della moglie e della figlia presso il nuovo indirizzo.
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
DA' ATTO che i genitori concordano sin d'ora al rilascio di passaporto alla minore in caso di viaggi da effettuare fuori Europa su cui vi sia l'accordo delle parti. Il passaporto di verrà custodito dalla Per_1 madre.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la madre, avuto conto dei propri impegni lavorativi e di quelli scolastici e extrascolastici di e Per_1 comunque, salvo miglior accordo con la madre, quantomeno:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui avrà nel weekend, il lunedì dall'uscita di scuola sino al mattino di Per_1 mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui sarà con la madre nel weekend, il mercoledì dall'uscita di scuola sino al Per_1 mattino di venerdì, quando la riaccompagnerà a scuola;
- in occasione delle festività natalizie, il giorno del 24 dicembre con il padre, il giorno del 25 dicembre con la madre;
il pernotto del 24 dicembre starà ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così Per_1 avverrà per il giorno dell'Epifania; nel periodo dal 26 dicembre al 6 gennaio, trascorrerà 6 giorni, Per_1 anche consecutivi, con ciascun genitore con date da concordarsi entro il 30 novembre dello stesso anno.
- trascorrerà la giornata del proprio compleanno con entrambi i genitori;
Per_1
- in occasione delle vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, nei mesi di luglio ed agosto, con date da concordarsi con la madre entro il 15 aprile di ciascun anno;
qualora le due settimane fossero consecutive, spetta all'altro genitore la medesima consecutività;
- Qualora il Sig. fosse impegnato lavorativamente nei giorni pattuiti per la frequentazione di Pt_2
la bimba rimarrà esclusivamente con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Per_1 pagina 2 di 3 DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia minore quando l'avrà con sé. Inoltre, per sostenere le spese straordinarie per nel rispetto del Protocollo Tribunale di Per_1 Torino-Avvocati in uso, ciascun genitore ha facoltà di attingere dal conto corrente bancario, cointestato alle parti e acceso presso ING Bank n. 1408435.
DISPONE che su tale conto bancario, la Sig.ra si impegni a versare l'importo mensile di € 50,00 Pt_1 (cinquanta); il Sig. si impegni ad alimentare il suddetto conto bancario con l'importo mensile di Pt_2
€ 80,00 (ottanta). Le parti si impegnano a mantenere acceso il conto corrente sopra indicato fino, quantomeno, al compimento della maggiore età della figlia, pattuendo sin d'ora che il saldo attivo presente al compimento della maggiore età della figlia, spetterà interamente a quest'ultima. I suddetti importi dovranno essere aggiornati annualmente secondo la variazione dell'indice Istat.
DA' ATTO che la Sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al Sig. che si impegna ed Pt_1 Pt_2 obbliga ad acquistare, la propria quota di comproprietà pari al 25% dell'alloggio coniugale sito in Torino, Via Val della Torre n. 117, censita NCEU Torino, Foglio 1122 (ex 64) - particella 456 (ex 1039) - sub 11 (già 11) - comprese pertinenze ed accessori, al prezzo complessivo di € 40.000.00 (quarantamila). Il Signor si obbliga a versare alla Signora l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila) a Pt_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario/assegno bancario a titolo di acconto prezzo entro il 28 Febbraio 2025. Il saldo del prezzo, pari ad € 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposto al rogito notarile di trasferimento.
DA' ATTO che l'atto definitivo di compravendita sarà rogato da notaio di fiducia del Sig. entro Pt_2 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi con spese notarili a carico del sig. La suddetta cessione di quota immobiliare costituisce elemento essenziale e Pt_2 indispensabile alla soluzione della crisi coniugale.
DA' ATTO che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver diritto per sé ad alcun assegno di mantenimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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