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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4634/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Agata Di Grazia, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente della , con la Controparte_1
qualifica di funzionario tecnico ingegnere di categoria D3, posizione economica D7; di prestare servizio presso il 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” afferente al
II Dipartimento tecnico;
che, con la determinazione n. 30 del 12.03.2008, il dirigente del
Servizio ha proceduto ad organizzare il Servizio Edilizia e Manutenzione, con l'istituzione di articolazioni organizzative interne denominate Uffici;
che, con successiva
1 determinazione dirigenziale n. 48 del 01.04.2009, a capo dei vari uffici sono state poste le figure dei referenti, scelti tra i dipendenti funzionari o istruttori direttivi, appartenenti alla categoria D, con attribuzione di responsabilità e con poteri di organizzazione e di coordinamento degli uffici medesimi;
che, a partire dal 2009, gli è stato conferito l'incarico di referente dell' e poi dell'Ufficio Edilizia Controparte_2
Scolastica–Area Metropolitana di Catania;
che, in tale veste, egli si è occupato di eseguire sopralluoghi negli edifici scolastici (circa 40 di istruzione superiore nell'Area
Metropolitana di ) volti al riscontro di problematiche di varia natura, la loro CP_1
risoluzione, redazione corrispondenza a vario titolo, elaborazione di progetti, direzione dei lavori per diverse tipologie di interventi, rapporti e colloqui con dirigenti scolastici, imprese, professionisti esterni, etc., sopralluoghi mirati alla sicurezza degli edifici anche dopo eventi sismici, predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la partecipazione a bandi di finanziamento (regionali, nazionali, pon, fesr, miur, comunitari), progettista e
DEC (Direttore Esecuzione Contratto) per i servizi di vulnerabilità sismica e verifiche solai, progettazione, direzione lavori, R.U.P. per lavori di diversa natura (manutenzione straordinaria etc.), attività istruttoria nella predisposizione di determine, attività varia in supporto tecnico al dirigente (istruttoria progetti, tavoli tecnici etc), nonché partecipazione ai bandi di vario tipo, mediante la redazione degli atti propedeutici (relazioni tecniche,
Capitolati tecnici, schema del DUVRI, Disciplinari del Servizio, Modello della domanda,
Patto di integrità, ecc.) ai fini dell'acquisizione di finanziamenti in ambito regionale, statale e comunitario;
che l'attribuzione dell'incarico di referente di un ufficio comporta responsabilità ulteriori rispetto alle normali funzioni legate al singolo profilo professionale posseduto;
che per l'anno 2009 gli è stata corrisposta la somma lorda di euro 1.350,00 (pari a 900,00 euro netti) a titolo di indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.17, co.
2, lett. f) del C.C.N.L. del 01/04/1999; che negli anni successivi, nonostante abbia continuato a svolgere l'attività di referente del citato ufficio, non gli è stata più corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità, e ciò sebbene tale emolumento sia stato esplicitamente disciplinato, a livello di singola Amministrazione, dal C.C.D.I. del
30.12.2008.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999 per gli incarichi svolti dal 2009 all'attualità; condannare
2 l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
19.500 (calcolata detraendo l'acconto già versato), o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, della quale euro 1.800,00 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2017 ed euro 2.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente resistente si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la maturazione della prescrizione quinquennale ed evidenziando a tale scopo che gli atti allegati dal ricorrente erano inidonei ad interrompere il termine prescrizionale, trattandosi di atti meramente finalizzati “a richiedere alla parte datoriale e
a quella sindacale l'attivazione dell'istituto”.
Nel merito, la ha spiegato ampie difese volte ad ottenere il Controparte_1
rigetto del ricorso e, in particolare, sulla scorta delle disposizioni di contrattazione decentrata, ha rappresentato che: l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità non aveva e non ha carattere automatico, necessitando di una preventiva valutazione delle proposte dirigenziali circa i soggetti beneficiari e, comunque, di una preventiva determinazione circa la rilevanza e complessità dei procedimenti e delle attività attribuite o funzioni delegate e, quindi, di un'attività di preventiva ed ineludibile pesatura che costituisce, ai fini dell'attribuzione di qualsiasi forma di salario accessorio, conditio sine qua non per la sua corresponsione in una data misura;
che, nel caso di specie, tale preventiva pesatura non risulta essere stata effettuata, se non con la determinazione dirigenziale n. 712 del 27.02.2020, con la quale il dirigente del Servizio “Patrimonio –
Edilizia e Manutenzione”, in cui era ed è incardinato l'Ufficio cui appartiene il ricorrente, pur dando atto e considerato che “a tutt'oggi non è stato attuato l'istituto di che trattasi previsto dall'articolo 70 – quinquies, del CCNL 21.05.2018 e dall'art.9 del CDI 2018 –
2020”, disattendendo le direttive a suo tempo impartite dal Segretario Generale dell'Ente resistente e senza tenere conto del budget assegnatogli, ha effettuato una pesatura del proprio personale, attribuendo a ciascun “referente” il punteggio massimo;
ai fini dell'attribuzione dell'indennità in discussione, il criterio relativo all'attività di direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati è limitato al solo biennio 2008 – 2009, vista la sua esclusione a decorrere dall'anno 2010 e fino a tutto il 2017; l'importo fissato in sede di contrattazione decentrata (segnatamente, in un range fra un minimo di euro
3 1.400,00 ed un massimo di euro 1.800,00 a decorrere dall'anno 2010 e fino a tutto il 2017) non poteva, tuttavia, prescindere dalle risorse annualmente stanziate in sede di costituzione del fondo per il personale e del budget assegnato in sede di ripartizione delle relative risorse disponibili a ciascun dirigente;
il fondo destinato alla indennità per specifiche responsabilità è stato finanziato soltanto per gli anni 2009, 2020 e 2021; la ripartizione delle risorse di parte variabile, annualmente previste per la remunerazione dei vari istituti afferenti al salario accessorio, è demandata alla contrattazione collettiva decentrata
(costituita dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali), che, in relazione alle risorse disponibili e alle priorità cui far fronte, può anche decidere di non finanziare un dato istituto contrattuale e ciò a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato disciplinato in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
nessuna norma contrattuale (nazionale e decentrata) fa riferimento alla figura di “referente” da cui il ricorrente intenderebbe far discendere de plano l'espletamento di un'attività di direzione e coordinamento di altro personale, né tantomeno nelle determinazioni dallo stesso prodotte in atti si fa espresso riferimento a tali supposti compiti;
molti dei compiti indicati da controparte come rilevanti ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione
(comportanti – a dire della stessa – “particolari e specifiche responsabilità”, ulteriori rispetto ai compiti ed alle mansioni ordinariamente ascrivibili al profilo professionale di appartenenza di ciascun dipendente), sono, in realtà, o compiti perfettamente esigibili dalla p.a. resistente in relazione alla categoria D ricoperta dal ricorrente (segnatamente: redazione di “corrispondenza a vario titolo”, intrattenimento di “rapporti e colloqui con
Dirigenti scolastici, imprese, professionisti esterni etc.”; garantire la “sicurezza degli edifici dopo eventi sismici”; predisposizione di “tutti gli atti propedeutici per la partecipazione a bandi di finanziamento”; svolgimento di “attività istruttoria predisposizione determine” e di “attività varia di supporto al dirigente […] nonché partecipazione ai bandi di vario tipo, mediante la redazione degli atti propedeutici” ect.) ovvero incarichi riconducibili all'attività professionale propria di un funzionario ingegnere
(segnatamente: elaborazione di “progetti”, espletamento di attività di “direzione dei lavori per diverse tipologie di interventi”; espletamento dell'incarico di progettazione e direzione “per i servizi di vulnerabilità sismica e verifiche solai” e di “progettazione, direzione lavori R.U.P. per lavori di diversa natura”), che trovano, tuttavia, remunerazione con l'incentivazione di cui all'art.113 d.lgs. n. 50/2016, disciplinata all'interno dell'Ente
4 resistente con appositi regolamenti per “l'affidamento degli incarichi e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”, il che esclude il pagamento di altre forme incentivanti (e, fra queste, l'indennità di responsabilità), non potendosi pagare due volte l'espletamento della medesima attività.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 21.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della nota di trattazione scritta depositata dal ricorrente in data 01.07.2022
e dei documenti ad essa allegati, atteso che nella stessa (sintomaticamente titolata “note autorizzate di trattazione scritta”) la parte, anziché limitarsi ex art. 127-ter c.p.c. a formulare le proprie istanze e conclusioni, ha espresso diffuse argomentazioni difensive e contestato le difese ed eccezioni di controparte.
3. Sempre in via preliminare, va poi valutata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Il ricorrente sostiene di avere più volte interrotto il termine prescrizionale mediante comunicazione degli atti allegati al ricorso.
L'ente resistente nega che tali atti abbiano efficacia interruttiva della prescrizione.
Al riguardo, si deve rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (così ex multis Cass. Sez. lav.
02.05.2024, n. 11866).
Ebbene, nella specie, dai documenti versati in atti risulta che:
5 con atto assunto al protocollo in data 14.09.2015 ed indirizzato al Commissario straordinario dell'ente, al Segretario generale, ai dirigenti di riferimento e alle associazioni sindacali, più dipendenti, qualificatisi come “funzionari referenti”, dopo avere richiamato le norme collettive di riferimento, hanno lamentato di non avere percepito l'indennità per specifiche responsabilità per gli anni dal 2010 al 2014 ed hanno chiesto ai destinatari di
“volersi attivare congiuntamente e fattivamente” in modo tale che la citata indennità potesse
“essere riconosciuta” (v. doc. n. 5 fasc. ric.); con analogo atto assunto al protocollo in data 07.10.2025, gli stessi “funzionari referenti” hanno “reiterato” l'atto del 14.09.2025 (v. doc. n. 6 fasc. ric.); con atto assunto al protocollo in data 20.03.2018 ed indirizzato al segretario generale dell'ente, ai dirigenti interessati, alle RSU e alle associazioni sindacali, i medesimi
“funzionari referenti”, richiamate le norme collettive di riferimento e le determine dirigenziali che li interessavano, hanno lamentato che sulla questione non vi era stata alcuna
“concretizzazione” ed hanno chiesto di essere informati sulle “novità” sul tema al fine di
“poter correttamente avviare iniziative conseguenziali” (v. doc. n. 8 fasc. ric.); con atto assunto al protocollo in data 03.10.2018 ed indirizzato al sindaco metropolitano, al segretario generale dell'ente, ai dirigenti interessati, alle RSU e alle associazioni sindacali,
i medesimi funzionari referenti, richiamate le norme pattizie e le determine dirigenziali di riferimento e la corrispondenza intercorsa con gli organi apicali dell'ente (compresa la nota n. 85777 del 27.11.2012, con la quale il dirigente del Servizio “Patrimonio, Edilizia e
Manutenzione”, al quale afferiva il ricorrente, aveva chiesto il “riconoscimento” dell'indennità per specifiche responsabilità), hanno stigmatizzato che non era ancora intervenuto “alcun riscontro concreto” ed hanno “reiterato” le “richieste avanzate” allo scopo di avviare “le iniziative ritenute indispensabili” (v. doc. n. 9 fasc. ric.).
Orbene, in relazione agli atti sopra descritti, ferma la sicura ricorrenza dell'elemento soggettivo (atteso che gli stessi, oltre che ai rappresentanti sindacali, sono stati indirizzati agli organi di direzione politica e agli organi amministrativi apicali dell'amministrazione), deve ritenersi integrato anche l'elemento oggettivo, stante che gli autori dei medesimi atti, sia pure con toni prudenti e senza esporsi esplicitamente, hanno sostanzialmente chiesto il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità ed hanno prospettato la possibilità di adottare le opportune e “conseguenziali” iniziative al riguardo.
6 Pertanto, poiché il primo atto interruttivo è stato portato a conoscenza dell'amministrazione datrice in data 14.09.2015, andando a ritroso di un quinquennio, devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 14.09.2010; viceversa, dato che l'ultimo atto interruttivo risale al
03.10.2018 e che l'odierno ricorso è stato notificato a controparte in data 30.07.2021, ampiamente prima del decorso di un ulteriore quinquennio, tutte le pretese che si riferiscono al periodo successivo al 14.09.2010 devoro considerarsi esigibili ed azionabili.
4. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
4.1. A tale scopo, appare indispensabile una breve ricognizione della disciplina pattizia di riferimento.
L'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del
01.04.1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2001, prevede che le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del medesimo contratto collettivo siano “annualmente destinate” e “sono utilizzate”, tra gli altri obiettivi e programmi, a “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti” (lett. f).
L'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del
22.01.2004, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico
2002/2003, poi, stabilisce che “Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000”.
Ed ancora, l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. di comparto del 09.05.2006, relativo al biennio economico 2004/2005, ha innalzato a 2.500,00 euro annui lordi la misura massima del compenso che può essere corrisposto per “le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative”.
7 L'art. 70-quinques, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni locali” del
21.05.2018, relativo al triennio 2016/2018, stabilisce che “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie
B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi. 2.
Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di
Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.”.
A livello di contrattazione decentrata, l'art. 6 del C.C.D.I. del 2008 ha sancito che la corresponsione dei compensi “è attribuita […] al personale appartenente alla categoria D non titolare di posizione organizzativa, incaricato di specifiche responsabilità; il personale beneficiario dell'indennità è individuato con provvedimento formale del dirigente, sulla base dei seguenti criteri”, quanto al personale inquadrato nella categoria D: a) “direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati in applicazione del vigente regolamento di organizzazione”; b) “responsabilità per determinati procedimenti ex art.5 e seguenti della l. n.241/1990”; c) “delega di funzioni dirigenziali conferita formalmente nei casi previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale ed in particolare ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lvo 165/2001 e s.m.i.” […]; tale indennità non remunera compiti e mansioni abituali del lavoratore essendo diretta a compensare particolari difficoltà connesse a speciali funzioni o compiti attribuiti. Le indennità sono fissate, solo per l'anno 2009, nella misura annua lorda di €.1.800,00 per il personale inquadrato nella categoria D […]; le parti convengono che entro l'anno 2009 saranno fissati criteri e parametri differenziali finalizzati alla rivisitazione delle misure dell'indennità per l'anno
2010 ed alla graduazione della stessa. Le parti concordano che, in sede di prima applicazione della presente indennità, le proposte dei dirigenti di individuazione dei soggetti beneficiari, da adottare successivamente alla determinazione in sede di
8 ripartizione del fondo per l'anno 2009 della quota di fondo destinata al finanziamento delle indennità medesima saranno oggetto di apposita valutazione da parte di una commissione formata dal Direttore Generale e composta da tutti i Capi Dipartimento e dai dirigenti dei
Servizi in staff alla Presidenza, che potrà proporre ai dirigenti motivate modifiche alle proposte dagli stessi formulate al fine di assicurare uniformità di comportamento nell'applicazione dell'istituto contrattuale […] In applicazione dell'art. 7 del comma 1, del
CCNL 09.05.2006, i provvedimenti dirigenziali di individuazione dei soggetti beneficiari hanno validità per la durata di svolgimento dell'incarico e comunque non superiore ad un anno;
la conferma dell'attribuzione del compenso è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dirigenziale, da inviare alle RSU, che confermi il permanere delle condizioni cha hanno determinato l'attribuzione dei compensi in questione”.
L'art. 5 del C.C.D.I. di ripartizione del fondo 2010, rubricato “Indennità per specifiche responsabilità”, ha disposto che “di escludere dai criteri previsti per l'individuazione del personale avente diritto all'indennità il riferimento all'attività di direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati. Le parti, altresì, … concordano che le specifiche responsabilità siano compensate con una somma che […] per la categoria D va da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 1.800,00. All'attribuzione dell'indennità provvede il Dirigente, che ne determina anche la misura in relazione alla rilevanza e complessità dei procedimenti o delle attività attribuite, o delle deleghe di funzioni dirigenziali conferite, nell'ambito del budget assegnato”.
L'art. 9 del C.C.D.I. 2018/2020, rubricato “risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”, nel dare attuazione alla nuova disciplina, ha così ridisciplinato l'istituto in esame: “
1. L'indennità è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie
B, C e D […] 3. Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione formale di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto
a quelle tipiche della categoria di inquadramento, nonché alle posizioni di lavoro cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all'ente.
4. I provvedimenti di attribuzione di compiti di responsabilità sono adottati da ciascun Dirigente, effettuando una pesatura secondo quanto previsto dal comma successivo, proporzionandosi direttamente l'ammontare all'importo massimo come previsto nella tabella di cui al comma 5-ter del presente articolo.
9
5. La pesatura deve avvenire attraverso un sistema numerico che declini specificamente almeno i seguenti fattori di valutazione: a) grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti: peso 50%; b) complessità dell'attività: peso 25%; c) responsabilità gestionale: peso 25% […]”.
4.2. Per quanto riguarda i rapporti tra la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata, l'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto legislativo n.
165 del 2001, per la parte che rileva in questa sede, prevede che “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”
e che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile”.
4.3. Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto deve ritenersi che, alla luce della documentazione versata in atti, il ricorrente abbia svolto compiti comportanti specifiche responsabilità che danno titolo alla percezione della relativa indennità di fonte pattizia.
Ed invero: con determina dirigenziale n. 48 del 01.04.2009, il dirigente del Servizio
“Edilizia e Manutenzione” ha individuato il ricorrente quale referente dell'Ufficio
[...]
” al quale erano addette altre otto unità di personale (v. doc. n. 2 Controparte_2
fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 24 del 28.01.2011, il dirigente del Servizio di pertinenza ha individuato il ricorrente quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area
Metropolitana A al quale erano addette altre tre unità di personale (v. doc. n. 13 fasc. ric.); con determine dirigenziali n. 65 del 15.05.2012 e n. 133 del 05.10.2012, al ricorrente è stato conferito l'incarico di referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area Metropolitana al quale erano addette altre quattro unità di personale (v. doc. n. 14 fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 23 dell'11.03.2013, il ricorrente è stato individuato quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area Metropolitana al quale erano addette altre tre unità di personale (v. doc. n. 15 fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 354 del 04.12.2014, l'ing.
10 è stato individuato quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area Pt_1
Metropolitana al quale erano addette altre tre unità di personale (v. doc. n. 16 fasc. ric.); con determine dirigenziali n. 124 del 01.04.2015, n. 171 del 28.05.2015 e n. 232 del 03.08.2015,
l'attore è stato individuato quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area
Metropolitana anche per l'anno 2015 (v. doc. n. 17 fasc. ric.); con determina dirigenziale n.
4156 del 30.12.2020, al ricorrente è stato conferito l'incarico di referente dell'Ufficio
Edilizia Scolastica–Area Metropolitana al quale erano addette altre due unità di personale
(v. doc. n. 18 fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 712 del 07.02.2020, il dirigente del
Servizio Edilizia e Manutenzione ha confermato l'articolazione interna in Uffici (cui erano
“riconducibili posizioni di lavoro con compiti di coordinamento e di responsabilità, in considerazione della complessità e rilevanza delle competenze svolte”) ed i relativi referenti
(tra i quali l'ing. ), procedendo alla pesatura del relativo incarico nella misura del Pt_1
100%.
Deve quindi ritenersi che, in relazione agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2020, sulla scorta di formali provvedimenti datoriali, il ricorrente abbia espletato compiti comportanti specifiche e rilevanti responsabilità, anche con la connessa titolarità di un'apposita unità organizzativa, denominata “ufficio”, e con il coordinamento delle unità di personale allo stesso assegnate, che lo legittimano al godimento della indennità in contestazione.
Il fatto che, nei citati provvedimenti, il dirigente del Servizio presso il quale il dipendente era incardinato abbia utilizzato il termine atecnico di “referente”, anziché quelli più pregnanti di “responsabile” o “coordinatore”, non appare, per ciò solo, in grado di escludere il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio contrattuale in discussione.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità per specifiche responsabilità non può ritenersi subordinato allo stanziamento, ad opera della contrattazione decentrata integrativa, dei relativi fondi e alla periodica operazione di “pesatura” dell'incarico da pare del dirigente competente: l'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e
Autonomie locali” del 01.04.1999, in combinato disposto con l'art. 15 dello stesso contratto, prevede che le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del medesimo contratto collettivo siano “annualmente destinate” e “sono” (e non già possono essere) utilizzate” al finanziamento dell'emolumento in discussione: la formulazione della previsione pattizia è sintomatica della volontà delle
11 parti contraenti nazionali di vincolare le citate risorse finanziarie al funzionamento della indennità in contestazione, oltre che alle altre finalità descritte dal secondo comma dell'art. 17.
Del resto, il quarto comma dell'art. 15 del citato C.C.N.L. prevede che solo alcune delle voci rientranti tra le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” (e cioè quelle concernenti “le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio”, gli “eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998” e le eventuali risorse integrative individuate in sede di contrattazione decentrata “sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97”) possano essere rese “disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti”.
Peraltro, il rilievo della resistente in ordine alla retribuibilità di alcune delle attività svolte dal ricorrente, in qualità di referente dell'Ufficio Edilizia e Manutenzione scolastica, sotto forma di incentivi alla progettazione spettante ai tecnici interni è alquanto generica, la deducente non avendo affermato e, men che meno, dimostrato che ciò sia di fatto avvenuto.
Sulla scorta di quanto sopra detto, quindi, va riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire dell'indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e
2020.
La conclusione qui perorata, del resto, non appare contraddetta dalle più recenti pronunce della Suprema Corte intervenute in tema di indennità per specifiche responsabilità nel settore degli enti locali territoriali, i giudici di legittimità avendo soltanto ribadito che, analogamente a quanto avviene in materia di posizioni organizzative (PO) e di incarichi di alta responsabilità (c.d. ), “l'attribuzione dell'incarico non fa sorgere in capo al CP_3
dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo”, e ciò in quanto “il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall'altro la voce stipendiale, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse. Si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività
12 (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), mentre dall'altro valorizzano le scelte organizzative della Pubblica
Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo” (Cass. Sez. lav. 16.07.2024, n. 19572; Cass. Sez. lav. n. 30344/2022).
Pertanto, ferma l'impossibilità di configurare un diritto soggettivo del dipendente ad ottenere il rinnovo o il mantenimento dell'incarico comportante specifiche responsabilità, una volta che tale incarico sia stato concretamente attribuito e che l'Amministrazione e le parti sindacali abbiano disciplinato l'importo e le modalità di corresponsione del beneficio, vincolandosi consensualmente al rispetto delle relative previsioni di contrattazione decentrata e collettiva, deve ritenersi sorto in carico al singolo dipendente assegnatario dell'incarico un diritto soggettivo perfetto al godimento del connesso emolumento.
4.4. Per quanto concerne la determinazione del quantum spettante, si ritiene che, con riferimento all'anno 2020 (per il quale, come detto, il dirigente di pertinenza ha effettuato la pesatura dell'incarico nella misura massima), si debba liquidare l'indennità nel suo importo massimo di euro 1.800,00; in relazione agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, invece, in mancanza di una valutazione concreta delle funzioni di volta in volta svolte e di una loro pesatura ai fini del conferimento dell'emolumento, si ritiene equo quantificare la misura dell'indennità annualmente spettante nella somma di euro 1.400,00, prevista quale importo minimo in sede di contrattazione decentrata, per cui l'ente resistente va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 8.800,00, pari alla somma tra l'importo di euro 7.000,00 (corrispondente a 1.400,00 euro moltiplicati per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) ed euro 1.800,00 spettanti per l'anno
2020.
4.5. In relazione agli anni 2010 (per il periodo non coperto a prescrizione), 2016, 2017,
2018 e 2019, invece, il ricorso va rigettato per mancanza di supporto probatorio, atteso che l'attore non ha prodotto e neppure menzionato le determine dirigenziali che, per quegli anni, gli avrebbero conferito l'incarico di referente.
5. Nei limiti sopra precisati, pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno compensate nella misura di1/3, mentre al pagamento dei
13 restanti 2/3 va condannata la parte resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia, quantomeno considerato il maggio numero di anni per i quali la pronuncia risulta favorevole all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4634/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara prescritti i crediti relativi a pretese anteriori al 14.09.2010; accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità per specifiche Parte_1
responsabilità per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2020; condanna, per l'effetto, la al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della somma complessiva di euro 8.800,00 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali nella misura di 1/3; condanna l'ente resistente alla rifusione dei restanti 2/ 3 delle spese processuali che si liquidano in euro 1.406,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, ove dovute, come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Valentina Agata Di Grazia.
Catania, 23 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4634/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Agata Di Grazia, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente della , con la Controparte_1
qualifica di funzionario tecnico ingegnere di categoria D3, posizione economica D7; di prestare servizio presso il 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” afferente al
II Dipartimento tecnico;
che, con la determinazione n. 30 del 12.03.2008, il dirigente del
Servizio ha proceduto ad organizzare il Servizio Edilizia e Manutenzione, con l'istituzione di articolazioni organizzative interne denominate Uffici;
che, con successiva
1 determinazione dirigenziale n. 48 del 01.04.2009, a capo dei vari uffici sono state poste le figure dei referenti, scelti tra i dipendenti funzionari o istruttori direttivi, appartenenti alla categoria D, con attribuzione di responsabilità e con poteri di organizzazione e di coordinamento degli uffici medesimi;
che, a partire dal 2009, gli è stato conferito l'incarico di referente dell' e poi dell'Ufficio Edilizia Controparte_2
Scolastica–Area Metropolitana di Catania;
che, in tale veste, egli si è occupato di eseguire sopralluoghi negli edifici scolastici (circa 40 di istruzione superiore nell'Area
Metropolitana di ) volti al riscontro di problematiche di varia natura, la loro CP_1
risoluzione, redazione corrispondenza a vario titolo, elaborazione di progetti, direzione dei lavori per diverse tipologie di interventi, rapporti e colloqui con dirigenti scolastici, imprese, professionisti esterni, etc., sopralluoghi mirati alla sicurezza degli edifici anche dopo eventi sismici, predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la partecipazione a bandi di finanziamento (regionali, nazionali, pon, fesr, miur, comunitari), progettista e
DEC (Direttore Esecuzione Contratto) per i servizi di vulnerabilità sismica e verifiche solai, progettazione, direzione lavori, R.U.P. per lavori di diversa natura (manutenzione straordinaria etc.), attività istruttoria nella predisposizione di determine, attività varia in supporto tecnico al dirigente (istruttoria progetti, tavoli tecnici etc), nonché partecipazione ai bandi di vario tipo, mediante la redazione degli atti propedeutici (relazioni tecniche,
Capitolati tecnici, schema del DUVRI, Disciplinari del Servizio, Modello della domanda,
Patto di integrità, ecc.) ai fini dell'acquisizione di finanziamenti in ambito regionale, statale e comunitario;
che l'attribuzione dell'incarico di referente di un ufficio comporta responsabilità ulteriori rispetto alle normali funzioni legate al singolo profilo professionale posseduto;
che per l'anno 2009 gli è stata corrisposta la somma lorda di euro 1.350,00 (pari a 900,00 euro netti) a titolo di indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.17, co.
2, lett. f) del C.C.N.L. del 01/04/1999; che negli anni successivi, nonostante abbia continuato a svolgere l'attività di referente del citato ufficio, non gli è stata più corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità, e ciò sebbene tale emolumento sia stato esplicitamente disciplinato, a livello di singola Amministrazione, dal C.C.D.I. del
30.12.2008.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999 per gli incarichi svolti dal 2009 all'attualità; condannare
2 l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
19.500 (calcolata detraendo l'acconto già versato), o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, della quale euro 1.800,00 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2017 ed euro 2.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente resistente si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la maturazione della prescrizione quinquennale ed evidenziando a tale scopo che gli atti allegati dal ricorrente erano inidonei ad interrompere il termine prescrizionale, trattandosi di atti meramente finalizzati “a richiedere alla parte datoriale e
a quella sindacale l'attivazione dell'istituto”.
Nel merito, la ha spiegato ampie difese volte ad ottenere il Controparte_1
rigetto del ricorso e, in particolare, sulla scorta delle disposizioni di contrattazione decentrata, ha rappresentato che: l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità non aveva e non ha carattere automatico, necessitando di una preventiva valutazione delle proposte dirigenziali circa i soggetti beneficiari e, comunque, di una preventiva determinazione circa la rilevanza e complessità dei procedimenti e delle attività attribuite o funzioni delegate e, quindi, di un'attività di preventiva ed ineludibile pesatura che costituisce, ai fini dell'attribuzione di qualsiasi forma di salario accessorio, conditio sine qua non per la sua corresponsione in una data misura;
che, nel caso di specie, tale preventiva pesatura non risulta essere stata effettuata, se non con la determinazione dirigenziale n. 712 del 27.02.2020, con la quale il dirigente del Servizio “Patrimonio –
Edilizia e Manutenzione”, in cui era ed è incardinato l'Ufficio cui appartiene il ricorrente, pur dando atto e considerato che “a tutt'oggi non è stato attuato l'istituto di che trattasi previsto dall'articolo 70 – quinquies, del CCNL 21.05.2018 e dall'art.9 del CDI 2018 –
2020”, disattendendo le direttive a suo tempo impartite dal Segretario Generale dell'Ente resistente e senza tenere conto del budget assegnatogli, ha effettuato una pesatura del proprio personale, attribuendo a ciascun “referente” il punteggio massimo;
ai fini dell'attribuzione dell'indennità in discussione, il criterio relativo all'attività di direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati è limitato al solo biennio 2008 – 2009, vista la sua esclusione a decorrere dall'anno 2010 e fino a tutto il 2017; l'importo fissato in sede di contrattazione decentrata (segnatamente, in un range fra un minimo di euro
3 1.400,00 ed un massimo di euro 1.800,00 a decorrere dall'anno 2010 e fino a tutto il 2017) non poteva, tuttavia, prescindere dalle risorse annualmente stanziate in sede di costituzione del fondo per il personale e del budget assegnato in sede di ripartizione delle relative risorse disponibili a ciascun dirigente;
il fondo destinato alla indennità per specifiche responsabilità è stato finanziato soltanto per gli anni 2009, 2020 e 2021; la ripartizione delle risorse di parte variabile, annualmente previste per la remunerazione dei vari istituti afferenti al salario accessorio, è demandata alla contrattazione collettiva decentrata
(costituita dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali), che, in relazione alle risorse disponibili e alle priorità cui far fronte, può anche decidere di non finanziare un dato istituto contrattuale e ciò a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato disciplinato in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
nessuna norma contrattuale (nazionale e decentrata) fa riferimento alla figura di “referente” da cui il ricorrente intenderebbe far discendere de plano l'espletamento di un'attività di direzione e coordinamento di altro personale, né tantomeno nelle determinazioni dallo stesso prodotte in atti si fa espresso riferimento a tali supposti compiti;
molti dei compiti indicati da controparte come rilevanti ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione
(comportanti – a dire della stessa – “particolari e specifiche responsabilità”, ulteriori rispetto ai compiti ed alle mansioni ordinariamente ascrivibili al profilo professionale di appartenenza di ciascun dipendente), sono, in realtà, o compiti perfettamente esigibili dalla p.a. resistente in relazione alla categoria D ricoperta dal ricorrente (segnatamente: redazione di “corrispondenza a vario titolo”, intrattenimento di “rapporti e colloqui con
Dirigenti scolastici, imprese, professionisti esterni etc.”; garantire la “sicurezza degli edifici dopo eventi sismici”; predisposizione di “tutti gli atti propedeutici per la partecipazione a bandi di finanziamento”; svolgimento di “attività istruttoria predisposizione determine” e di “attività varia di supporto al dirigente […] nonché partecipazione ai bandi di vario tipo, mediante la redazione degli atti propedeutici” ect.) ovvero incarichi riconducibili all'attività professionale propria di un funzionario ingegnere
(segnatamente: elaborazione di “progetti”, espletamento di attività di “direzione dei lavori per diverse tipologie di interventi”; espletamento dell'incarico di progettazione e direzione “per i servizi di vulnerabilità sismica e verifiche solai” e di “progettazione, direzione lavori R.U.P. per lavori di diversa natura”), che trovano, tuttavia, remunerazione con l'incentivazione di cui all'art.113 d.lgs. n. 50/2016, disciplinata all'interno dell'Ente
4 resistente con appositi regolamenti per “l'affidamento degli incarichi e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”, il che esclude il pagamento di altre forme incentivanti (e, fra queste, l'indennità di responsabilità), non potendosi pagare due volte l'espletamento della medesima attività.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 21.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della nota di trattazione scritta depositata dal ricorrente in data 01.07.2022
e dei documenti ad essa allegati, atteso che nella stessa (sintomaticamente titolata “note autorizzate di trattazione scritta”) la parte, anziché limitarsi ex art. 127-ter c.p.c. a formulare le proprie istanze e conclusioni, ha espresso diffuse argomentazioni difensive e contestato le difese ed eccezioni di controparte.
3. Sempre in via preliminare, va poi valutata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Il ricorrente sostiene di avere più volte interrotto il termine prescrizionale mediante comunicazione degli atti allegati al ricorso.
L'ente resistente nega che tali atti abbiano efficacia interruttiva della prescrizione.
Al riguardo, si deve rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (così ex multis Cass. Sez. lav.
02.05.2024, n. 11866).
Ebbene, nella specie, dai documenti versati in atti risulta che:
5 con atto assunto al protocollo in data 14.09.2015 ed indirizzato al Commissario straordinario dell'ente, al Segretario generale, ai dirigenti di riferimento e alle associazioni sindacali, più dipendenti, qualificatisi come “funzionari referenti”, dopo avere richiamato le norme collettive di riferimento, hanno lamentato di non avere percepito l'indennità per specifiche responsabilità per gli anni dal 2010 al 2014 ed hanno chiesto ai destinatari di
“volersi attivare congiuntamente e fattivamente” in modo tale che la citata indennità potesse
“essere riconosciuta” (v. doc. n. 5 fasc. ric.); con analogo atto assunto al protocollo in data 07.10.2025, gli stessi “funzionari referenti” hanno “reiterato” l'atto del 14.09.2025 (v. doc. n. 6 fasc. ric.); con atto assunto al protocollo in data 20.03.2018 ed indirizzato al segretario generale dell'ente, ai dirigenti interessati, alle RSU e alle associazioni sindacali, i medesimi
“funzionari referenti”, richiamate le norme collettive di riferimento e le determine dirigenziali che li interessavano, hanno lamentato che sulla questione non vi era stata alcuna
“concretizzazione” ed hanno chiesto di essere informati sulle “novità” sul tema al fine di
“poter correttamente avviare iniziative conseguenziali” (v. doc. n. 8 fasc. ric.); con atto assunto al protocollo in data 03.10.2018 ed indirizzato al sindaco metropolitano, al segretario generale dell'ente, ai dirigenti interessati, alle RSU e alle associazioni sindacali,
i medesimi funzionari referenti, richiamate le norme pattizie e le determine dirigenziali di riferimento e la corrispondenza intercorsa con gli organi apicali dell'ente (compresa la nota n. 85777 del 27.11.2012, con la quale il dirigente del Servizio “Patrimonio, Edilizia e
Manutenzione”, al quale afferiva il ricorrente, aveva chiesto il “riconoscimento” dell'indennità per specifiche responsabilità), hanno stigmatizzato che non era ancora intervenuto “alcun riscontro concreto” ed hanno “reiterato” le “richieste avanzate” allo scopo di avviare “le iniziative ritenute indispensabili” (v. doc. n. 9 fasc. ric.).
Orbene, in relazione agli atti sopra descritti, ferma la sicura ricorrenza dell'elemento soggettivo (atteso che gli stessi, oltre che ai rappresentanti sindacali, sono stati indirizzati agli organi di direzione politica e agli organi amministrativi apicali dell'amministrazione), deve ritenersi integrato anche l'elemento oggettivo, stante che gli autori dei medesimi atti, sia pure con toni prudenti e senza esporsi esplicitamente, hanno sostanzialmente chiesto il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità ed hanno prospettato la possibilità di adottare le opportune e “conseguenziali” iniziative al riguardo.
6 Pertanto, poiché il primo atto interruttivo è stato portato a conoscenza dell'amministrazione datrice in data 14.09.2015, andando a ritroso di un quinquennio, devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 14.09.2010; viceversa, dato che l'ultimo atto interruttivo risale al
03.10.2018 e che l'odierno ricorso è stato notificato a controparte in data 30.07.2021, ampiamente prima del decorso di un ulteriore quinquennio, tutte le pretese che si riferiscono al periodo successivo al 14.09.2010 devoro considerarsi esigibili ed azionabili.
4. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
4.1. A tale scopo, appare indispensabile una breve ricognizione della disciplina pattizia di riferimento.
L'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del
01.04.1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2001, prevede che le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del medesimo contratto collettivo siano “annualmente destinate” e “sono utilizzate”, tra gli altri obiettivi e programmi, a “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti” (lett. f).
L'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del
22.01.2004, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico
2002/2003, poi, stabilisce che “Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000”.
Ed ancora, l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. di comparto del 09.05.2006, relativo al biennio economico 2004/2005, ha innalzato a 2.500,00 euro annui lordi la misura massima del compenso che può essere corrisposto per “le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative”.
7 L'art. 70-quinques, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni locali” del
21.05.2018, relativo al triennio 2016/2018, stabilisce che “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie
B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi. 2.
Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di
Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.”.
A livello di contrattazione decentrata, l'art. 6 del C.C.D.I. del 2008 ha sancito che la corresponsione dei compensi “è attribuita […] al personale appartenente alla categoria D non titolare di posizione organizzativa, incaricato di specifiche responsabilità; il personale beneficiario dell'indennità è individuato con provvedimento formale del dirigente, sulla base dei seguenti criteri”, quanto al personale inquadrato nella categoria D: a) “direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati in applicazione del vigente regolamento di organizzazione”; b) “responsabilità per determinati procedimenti ex art.5 e seguenti della l. n.241/1990”; c) “delega di funzioni dirigenziali conferita formalmente nei casi previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale ed in particolare ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lvo 165/2001 e s.m.i.” […]; tale indennità non remunera compiti e mansioni abituali del lavoratore essendo diretta a compensare particolari difficoltà connesse a speciali funzioni o compiti attribuiti. Le indennità sono fissate, solo per l'anno 2009, nella misura annua lorda di €.1.800,00 per il personale inquadrato nella categoria D […]; le parti convengono che entro l'anno 2009 saranno fissati criteri e parametri differenziali finalizzati alla rivisitazione delle misure dell'indennità per l'anno
2010 ed alla graduazione della stessa. Le parti concordano che, in sede di prima applicazione della presente indennità, le proposte dei dirigenti di individuazione dei soggetti beneficiari, da adottare successivamente alla determinazione in sede di
8 ripartizione del fondo per l'anno 2009 della quota di fondo destinata al finanziamento delle indennità medesima saranno oggetto di apposita valutazione da parte di una commissione formata dal Direttore Generale e composta da tutti i Capi Dipartimento e dai dirigenti dei
Servizi in staff alla Presidenza, che potrà proporre ai dirigenti motivate modifiche alle proposte dagli stessi formulate al fine di assicurare uniformità di comportamento nell'applicazione dell'istituto contrattuale […] In applicazione dell'art. 7 del comma 1, del
CCNL 09.05.2006, i provvedimenti dirigenziali di individuazione dei soggetti beneficiari hanno validità per la durata di svolgimento dell'incarico e comunque non superiore ad un anno;
la conferma dell'attribuzione del compenso è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dirigenziale, da inviare alle RSU, che confermi il permanere delle condizioni cha hanno determinato l'attribuzione dei compensi in questione”.
L'art. 5 del C.C.D.I. di ripartizione del fondo 2010, rubricato “Indennità per specifiche responsabilità”, ha disposto che “di escludere dai criteri previsti per l'individuazione del personale avente diritto all'indennità il riferimento all'attività di direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati. Le parti, altresì, … concordano che le specifiche responsabilità siano compensate con una somma che […] per la categoria D va da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 1.800,00. All'attribuzione dell'indennità provvede il Dirigente, che ne determina anche la misura in relazione alla rilevanza e complessità dei procedimenti o delle attività attribuite, o delle deleghe di funzioni dirigenziali conferite, nell'ambito del budget assegnato”.
L'art. 9 del C.C.D.I. 2018/2020, rubricato “risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”, nel dare attuazione alla nuova disciplina, ha così ridisciplinato l'istituto in esame: “
1. L'indennità è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie
B, C e D […] 3. Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione formale di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto
a quelle tipiche della categoria di inquadramento, nonché alle posizioni di lavoro cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all'ente.
4. I provvedimenti di attribuzione di compiti di responsabilità sono adottati da ciascun Dirigente, effettuando una pesatura secondo quanto previsto dal comma successivo, proporzionandosi direttamente l'ammontare all'importo massimo come previsto nella tabella di cui al comma 5-ter del presente articolo.
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5. La pesatura deve avvenire attraverso un sistema numerico che declini specificamente almeno i seguenti fattori di valutazione: a) grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti: peso 50%; b) complessità dell'attività: peso 25%; c) responsabilità gestionale: peso 25% […]”.
4.2. Per quanto riguarda i rapporti tra la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata, l'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto legislativo n.
165 del 2001, per la parte che rileva in questa sede, prevede che “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”
e che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile”.
4.3. Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto deve ritenersi che, alla luce della documentazione versata in atti, il ricorrente abbia svolto compiti comportanti specifiche responsabilità che danno titolo alla percezione della relativa indennità di fonte pattizia.
Ed invero: con determina dirigenziale n. 48 del 01.04.2009, il dirigente del Servizio
“Edilizia e Manutenzione” ha individuato il ricorrente quale referente dell'Ufficio
[...]
” al quale erano addette altre otto unità di personale (v. doc. n. 2 Controparte_2
fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 24 del 28.01.2011, il dirigente del Servizio di pertinenza ha individuato il ricorrente quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area
Metropolitana A al quale erano addette altre tre unità di personale (v. doc. n. 13 fasc. ric.); con determine dirigenziali n. 65 del 15.05.2012 e n. 133 del 05.10.2012, al ricorrente è stato conferito l'incarico di referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area Metropolitana al quale erano addette altre quattro unità di personale (v. doc. n. 14 fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 23 dell'11.03.2013, il ricorrente è stato individuato quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area Metropolitana al quale erano addette altre tre unità di personale (v. doc. n. 15 fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 354 del 04.12.2014, l'ing.
10 è stato individuato quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area Pt_1
Metropolitana al quale erano addette altre tre unità di personale (v. doc. n. 16 fasc. ric.); con determine dirigenziali n. 124 del 01.04.2015, n. 171 del 28.05.2015 e n. 232 del 03.08.2015,
l'attore è stato individuato quale referente dell'Ufficio Edilizia Scolastica–Area
Metropolitana anche per l'anno 2015 (v. doc. n. 17 fasc. ric.); con determina dirigenziale n.
4156 del 30.12.2020, al ricorrente è stato conferito l'incarico di referente dell'Ufficio
Edilizia Scolastica–Area Metropolitana al quale erano addette altre due unità di personale
(v. doc. n. 18 fasc. ric.); con determina dirigenziale n. 712 del 07.02.2020, il dirigente del
Servizio Edilizia e Manutenzione ha confermato l'articolazione interna in Uffici (cui erano
“riconducibili posizioni di lavoro con compiti di coordinamento e di responsabilità, in considerazione della complessità e rilevanza delle competenze svolte”) ed i relativi referenti
(tra i quali l'ing. ), procedendo alla pesatura del relativo incarico nella misura del Pt_1
100%.
Deve quindi ritenersi che, in relazione agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2020, sulla scorta di formali provvedimenti datoriali, il ricorrente abbia espletato compiti comportanti specifiche e rilevanti responsabilità, anche con la connessa titolarità di un'apposita unità organizzativa, denominata “ufficio”, e con il coordinamento delle unità di personale allo stesso assegnate, che lo legittimano al godimento della indennità in contestazione.
Il fatto che, nei citati provvedimenti, il dirigente del Servizio presso il quale il dipendente era incardinato abbia utilizzato il termine atecnico di “referente”, anziché quelli più pregnanti di “responsabile” o “coordinatore”, non appare, per ciò solo, in grado di escludere il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio contrattuale in discussione.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità per specifiche responsabilità non può ritenersi subordinato allo stanziamento, ad opera della contrattazione decentrata integrativa, dei relativi fondi e alla periodica operazione di “pesatura” dell'incarico da pare del dirigente competente: l'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e
Autonomie locali” del 01.04.1999, in combinato disposto con l'art. 15 dello stesso contratto, prevede che le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del medesimo contratto collettivo siano “annualmente destinate” e “sono” (e non già possono essere) utilizzate” al finanziamento dell'emolumento in discussione: la formulazione della previsione pattizia è sintomatica della volontà delle
11 parti contraenti nazionali di vincolare le citate risorse finanziarie al funzionamento della indennità in contestazione, oltre che alle altre finalità descritte dal secondo comma dell'art. 17.
Del resto, il quarto comma dell'art. 15 del citato C.C.N.L. prevede che solo alcune delle voci rientranti tra le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” (e cioè quelle concernenti “le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio”, gli “eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998” e le eventuali risorse integrative individuate in sede di contrattazione decentrata “sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97”) possano essere rese “disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti”.
Peraltro, il rilievo della resistente in ordine alla retribuibilità di alcune delle attività svolte dal ricorrente, in qualità di referente dell'Ufficio Edilizia e Manutenzione scolastica, sotto forma di incentivi alla progettazione spettante ai tecnici interni è alquanto generica, la deducente non avendo affermato e, men che meno, dimostrato che ciò sia di fatto avvenuto.
Sulla scorta di quanto sopra detto, quindi, va riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire dell'indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e
2020.
La conclusione qui perorata, del resto, non appare contraddetta dalle più recenti pronunce della Suprema Corte intervenute in tema di indennità per specifiche responsabilità nel settore degli enti locali territoriali, i giudici di legittimità avendo soltanto ribadito che, analogamente a quanto avviene in materia di posizioni organizzative (PO) e di incarichi di alta responsabilità (c.d. ), “l'attribuzione dell'incarico non fa sorgere in capo al CP_3
dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo”, e ciò in quanto “il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall'altro la voce stipendiale, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse. Si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività
12 (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), mentre dall'altro valorizzano le scelte organizzative della Pubblica
Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo” (Cass. Sez. lav. 16.07.2024, n. 19572; Cass. Sez. lav. n. 30344/2022).
Pertanto, ferma l'impossibilità di configurare un diritto soggettivo del dipendente ad ottenere il rinnovo o il mantenimento dell'incarico comportante specifiche responsabilità, una volta che tale incarico sia stato concretamente attribuito e che l'Amministrazione e le parti sindacali abbiano disciplinato l'importo e le modalità di corresponsione del beneficio, vincolandosi consensualmente al rispetto delle relative previsioni di contrattazione decentrata e collettiva, deve ritenersi sorto in carico al singolo dipendente assegnatario dell'incarico un diritto soggettivo perfetto al godimento del connesso emolumento.
4.4. Per quanto concerne la determinazione del quantum spettante, si ritiene che, con riferimento all'anno 2020 (per il quale, come detto, il dirigente di pertinenza ha effettuato la pesatura dell'incarico nella misura massima), si debba liquidare l'indennità nel suo importo massimo di euro 1.800,00; in relazione agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, invece, in mancanza di una valutazione concreta delle funzioni di volta in volta svolte e di una loro pesatura ai fini del conferimento dell'emolumento, si ritiene equo quantificare la misura dell'indennità annualmente spettante nella somma di euro 1.400,00, prevista quale importo minimo in sede di contrattazione decentrata, per cui l'ente resistente va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 8.800,00, pari alla somma tra l'importo di euro 7.000,00 (corrispondente a 1.400,00 euro moltiplicati per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) ed euro 1.800,00 spettanti per l'anno
2020.
4.5. In relazione agli anni 2010 (per il periodo non coperto a prescrizione), 2016, 2017,
2018 e 2019, invece, il ricorso va rigettato per mancanza di supporto probatorio, atteso che l'attore non ha prodotto e neppure menzionato le determine dirigenziali che, per quegli anni, gli avrebbero conferito l'incarico di referente.
5. Nei limiti sopra precisati, pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno compensate nella misura di1/3, mentre al pagamento dei
13 restanti 2/3 va condannata la parte resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia, quantomeno considerato il maggio numero di anni per i quali la pronuncia risulta favorevole all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4634/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara prescritti i crediti relativi a pretese anteriori al 14.09.2010; accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità per specifiche Parte_1
responsabilità per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2020; condanna, per l'effetto, la al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della somma complessiva di euro 8.800,00 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali nella misura di 1/3; condanna l'ente resistente alla rifusione dei restanti 2/ 3 delle spese processuali che si liquidano in euro 1.406,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, ove dovute, come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Valentina Agata Di Grazia.
Catania, 23 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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