Art. 1.
I velocipedi debbono essere muniti:
a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.
I velocipedi debbono essere muniti:
a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.