Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3834/2021 R.G., avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
GIUFFRIDA RICCARDO, NC LA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO,
[...] elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA SCIFITELLO 3 ENNA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito la presente sede formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere il ricorso e per lo effetto dire illegittimi, annullare e disapplicare: 1) la nota prot. n. 3214 dell'08.04.2021 con cui è stata a disposta a carico della ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto ai sensi dell'art. 492 del D.Lgs. n. 297
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del 1994; 2) occorrendo, la presupposta contestazione di addebiti n. 11592 RIS del
15.12.2020; 3) ogni atto, preasupposto, connesso e consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dei procuratori
antistatari.
Con riserva, all'esito del giudizio, di proporre eventuale azione di risarcimento dei danni causati alla propria carriera ed immagine professionale”.
Si è costituito l'Istituto scolastico intimato chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la disintegrità del contraddittorio, risultando legittimato passivo il . Controparte_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del , all'udienza CP_2
del 19.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
***
2. Il ricorso appare infondato e va rigettato.
L'oggetto della causa si incentra sulla contestazione disciplinare inoltrata a parte ricorrente con la quale si contestavano le seguenti infrazioni: “-alterco sul luogo di
lavoro; -condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori: - condotta
non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti e verso l'utenza (genitori e
alunni); - inosservanza delle disposizioni di servizio, per essersi rifiutata di prestare servizio di accoglienza degli alunni della sez. B della scuola dell'infanzia”.
Le superiori doglianze vennero espresse dall'amministrazione in relazione al fatto che la ricorrente, in data 17.11.2020, verso le ore 8,20, veniva informata per le vie brevi dalla docente delle indicazioni provenienti dalla segreteria di far coprire l'assenza della Per_1
collega di lavoro presso la classe della sezione B, rimasta totalmente scoperta di Tes_1
insegnante, a ciò opponendo il proprio rifiuto in assenza di un ordine di servizio scritto,
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provvedimento che, a seguito delle resistenze della lavoratrice, perveniva sulla sua mail verso le ore 8,33, ciò che determinava di fatto il raggiungimento della classe di destinazione
– secondo la stessa ricostruzione offerta in ricorso – verso le ore 8,40.
Tale comportamento viene oggi giustificato dalla ricorrente con il fatto di non poter lasciare la propria classe in assenza di un provvedimento scritto – nonostante quel giorno fosse in compresenza con lei l'insegnante di sostegno, donde l'individuazione della ricorrente come possibile sostituita della Lombardo - nonché di dover rispettare non meglio precisati protocolli per la sicurezza legati al periodo pandemico da Covid 19.
Dalla relazione di servizio delle insegnanti e (docc. 4, 5 Per_1 Parte_2
amministrazione), nonché dalle dichiarazioni della collaboratrice scolastica (v. doc. CP_3
6, parte ricorrente), si desume che il perpetuarsi dell'assenza di un insegnante presso la sezione B (dalle 8,15 e fino alle 8,30) costitutiva uno dei fattori che determinava i genitori degli alunni presenti a ritirarli e riportarli con se.
Orbene, si ritiene che il comportamento della ricorrente non si sia conformato agli obblighi di collaborazione, buona fede e correttezza, che connotano il rapporto di lavoro.
La ricorrente, infatti, avrebbe potuto lasciare la propria classe, in quanto era già presente sul posto l'insegnante di sostegno, che avrebbe potuto prendersi cura di vigilare gli alunni, fino al suo rientro.
Non vengono specificamente indicati, inoltre, quali protocolli di sicurezza avrebbero impedito alla ricorrente di recarsi presso la sezione B, per coprire l'assenza della collega, in attesa dell'arrivo della supplente, tanto più che tale decisione promanava direttamente dalla segreteria dell'istituto scolastico, sia pur inoltrata per le vie brevi.
L'urgenza di coprire la scopertura della classe, rimasta priva di insegnante, con alunni in attesa, avrebbe imposto alla ricorrente un diverso atteggiamento, volto a consentire un quanto più tempestivo intervento, volto a garantire il servizio, di fatto negato dall'istituzione scolastica.
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Il richiamo all'esigenza dell'ordine di servizio scritto, in questo caso, appare strumentale, posto che non è stato mai posto seriamente in dubbio che l'indicazione di sostituire la collega assente provenisse direttamente dalla segreteria.
La sanzione irrogata appare pertanto corretta, e ciò sulla base della stessa versione dei fatti offerta in ricorso, e dunque anche considerando l'eventuale refuso dichiarato dal difensore in relazione alle memorie difensive presentate.
Neppure appaiono meritevoli di accoglimento i motivi che fanno leva sulla presunta mancata corrispondenza tra le motivazioni della sanzione e quelle della contestazione disciplinare, posto che il provvedimento disciplinare richiama nella sua interezza, per relationem, la contestazione disciplinare, laddove si obietta alla dipendente, tra l'altro,
l'aver integrato comportamenti non conformi ai doveri di correttezza verso i superiori, altri dipendenti e l'utenza, comportamenti che come visto sussistono.
E' inoltre sussistente il ritardo integrato, anche considerando l'orario dichiarato delle 8,40,
posto che la ricorrente non avrebbe dovuto tardare a prestare soccorso alla classe scoperta,
dopo le indicazioni pervenutele dalla collega , già alle ore 8,20. Per_1
Non sussiste pertanto la lamentata lesione del contraddittorio, né alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La particolarità della vicenda, avvenuta in un periodo di particolare tensione a causa delle note restrizioni per la pandemia da Covid 19, giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 22/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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