Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1141
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza del credito per avvenuta adesione a rottamazione e rateizzazione

    La ricorrente non ha fornito prova documentale della sua adesione a una rottamazione o rateizzazione riferibile specificamente all'IMU 2014. Le ricevute di pagamento prodotte sono intestate ad altro ente riscossore e relative a tributi diversi.

  • Rigettato
    Omessa o invalida notifica delle cartelle

    La resistente ha prodotto prova documentale della regolare notifica dell'ingiunzione fiscale n. 357164 del 16.12.2023. La ricorrente non ha formalmente disconosciuto la relata di notifica né ha proposto querela di falso ritualmente introdotta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, comma 2

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare e non un atto di espropriazione forzata. Non richiede la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973, se non è decorso oltre un anno dalla notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, l'ingiunzione è stata notificata il 16.12.2023 e il preavviso ipotecario il 15.05.2024, non essendo trascorso il termine annuale.

  • Rigettato
    Violazione della L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria integra di per sé una forma di contraddittorio preventivo. Inoltre, la notifica dell'atto di accertamento e dell'ingiunzione fiscale ha già garantito alla società contribuente piena conoscenza del procedimento.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata sottoscrizione

    L'atto reca l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, con la dicitura che la firma autografa è omessa ai sensi della normativa vigente per atti formati con sistemi informativi automatizzati. Tale modalità è legittima e consente l'identificazione dell'organo emanante, non determinando la nullità in assenza di querela di falso ritualmente introdotta.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione/decadenza

    L'IMU è soggetta a prescrizione quinquennale. Ogni atto idoneamente notificato interrompe il termine prescrizionale. L'ingiunzione fiscale del 16.12.2023 è un atto interruttivo valido e il preavviso di ipoteca è stato notificato entro cinque mesi da essa. Non risulta maturata alcuna prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1141
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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