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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5900/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1. & C. S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 2024ç0000260442-909079 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Nominativo_1 & C. SNC, P.I. P.IVA_1, in persona del LRPT Nominativo_2, rappresentata e difesa dal prof. avv. Difensore_1, presso il cui studio in Spezzano Albanese alla Indirizzo_1, è elettivamente domiciliata, ricorreva
contro
-SO.G.E.T. SPA, in persona del LRPT, avverso la comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria, prot.llo 909079, atto nr.
2024/0000260442 del 15.05.2024, per l'importo complessivo di € 26.800,82, comprensivo di imposta, interessi, sanzioni, aggi e spese, relativa a IMU anno 2014.
La ricorrente deduceva:
-L'insussistenza del credito, sostenendo di aver già adempiuto alle obbligazioni tributarie mediante adesione a rottamazione e rateizzazione;
-L'omessa o invalida notifica delle cartelle;
-La violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, comma 2;
-La violazione della L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
-La nullità dell'atto per mancata sottoscrizione;
-L'intervenuta prescrizione/decadenza.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
La resistente SO.G.E.T. S.p.A. si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso, eccependo:
-l'assenza di prova circa l'annullamento di precedenti atti;
-l'estraneità delle ricevute di pagamento prodotte, riferite ad altri tributi riscossi da Agenzia delle Entrate
Riscossione;
-la regolare notifica dell'ingiunzione fiscale n. 357164 in data 16.12.2023;
-la tempestività dell'atto impugnato;
-la rituale sottoscrizione dell'atto;
-l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle memorie presentate dalla società ricorrente in data 17.02.26 si evidenziava di aver presentato querela di falso ed esibiva comunicazione della CGT di secondo grado di Catanzaro.
Chiedeva infine la sospensione per eventi atmosferici verificatisi nella piana di Sibari.
Perciò il collegio proponeva il rinvio per consentire l'integrazione documentale, ma il difensore della ricorrente insisteva per la decisione nel merito. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973, quale misura cautelare reale finalizzata alla tutela del credito tributario IMU anno 2014.
Non rilevano, pertanto, questioni estranee alla validità dell'atto impugnato o riferite a procedimenti diversi
(come emerso in udienza relativamente alla comunicazione della CGT di 2° grado di Catanzaro riferita alla TARES 2014).
La richiesta di sospensione in riferimento al presente procedimento è stata rigettata con ordinanza N.
1585/2024 del 17.10.2024.
La ricorrente sosteneva che il concessionario avrebbe emesso atto annullato, ma non ha prodotto alcuna sentenza né provvedimento di annullamento.
L'atto impugnato costituisce comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, comma
2-bis, DPR 602/1973.
È principio consolidato che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, bensì misura cautelare preordinata alla tutela del credito (Cass. SS.UU. n. 19667/2014; Cass. n. 15354/2015).
Ne consegue che non è soggetta alle medesime condizioni previste per l'esecuzione forzata e non richiede la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973 se non è decorso oltre un anno dalla notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie:
- L'ingiunzione fiscale n. 357164 è stata notificata il 16.12.2023;
- Il preavviso ipotecario è stato notificato il 15.05.2024.
Non essendo decorso il termine annuale, correttamente non è stata notificata alcuna ulteriore intimazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 50, comma 2, opera esclusivamente per l'espropriazione forzata e non per misure cautelari quali l'ipoteca.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'IMU è tributo locale soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 161, L.
296/2006.
La Corte di Cassazione ha affermato in modo costante che i tributi locali si prescrivono in cinque anni e che ogni atto idoneamente notificato interrompe il termine prescrizionale.
Nel caso concreto l'ingiunzione fiscale del 16.12.2023 costituisce atto interruttivo valido e il preavviso di ipoteca è stato notificato entro cinque mesi dall'ingiunzione.
È principio consolidato che la mera contestazione generica della notifica non è sufficiente a paralizzare la produzione documentale dell'ente.
Non risulta quindi maturata alcuna prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio della estinzione dell'obbligazione incombe su chi la eccepisce.
La dedotta adesione a “rottamazione” non è stata provata con documentazione riferibile all'IMU 2014.
La Suprema Corte ha chiarito che:
“Il contribuente che eccepisca il pagamento deve dimostrarne la riferibilità al credito oggetto di causa” .
Le ricevute prodotte risultano intestate ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non a a SO.G.E.T Spa e riferite a tributi diversi (INPS, IVA, ICI 2002-2003, TARSU 2006), del tutto estranei alla pretesa IMU 2014
e a soggetto riscossore diverso.
Il motivo è infondato per difetto assoluto di prova.
La resistente ha prodotto prova documentale della notifica dell'ingiunzione fiscale.
La ricorrente non ha formalmente disconosciuto la relata nei modi di legge, non ha documentato la querela di falso e si è limitata a contestazioni generiche.
La giurisprudenza costante afferma che la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso.
La dichiarazione resa nelle memorie ed in udienza circa una presunta querela di falso non è stata seguita dal deposito dell'atto.
Ne consegue la piena efficacia probatoria della documentazione prodotta.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione.
L'atto reca la dicitura: “Il funzionario responsabile … firma autografa omessa ai sensi dell'art. 1, comma
87, L. 549/95 e dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993”.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile e tale modalità è pienamente legittima per atti formati con sistemi informativi automatizzati.
La Suprema Corte ha precisato che l'omessa sottoscrizione autografa non determina la nullità quando l'atto consenta l'identificazione dell'organo emanante.
Nel caso di specie è indicato il funzionario responsabile, è richiamata la normativa autorizzativa e non è stata proposta querela di falso ritualmente introdotta.
La censura pertanto, è destituita di fondamento. Secondo costante orientamento il preavviso di iscrizione ipotecaria integra esso stesso forma di contraddittorio preventivo e non è necessario ulteriore avviso di avvio del procedimento.
Nel caso concreto risultano notificati l'atto di accertamento e l'ingiunzione fiscale, sicché la società contribuente ha avuto piena conoscenza del procedimento.
Non sussiste quindi alcuna violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990.
La dichiarata proposizione di querela di falso, non depositata, è processualmente irrilevante.
In assenza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., il giudizio prosegue regolarmente.
In ordine alla richiesta di sospensione per eventi atmosferici, la stessa attiene a profili fattuali estranei alla legittimità dell'atto e non integra causa di sospensione necessaria.
Il Collegio rileva, peraltro, che la ricorrente ha espressamente chiesto la decisione nel merito rinunciando al rinvio istruttorio proposto.
Dall'esame complessivo emerge:
- la regolare notifica dell'ingiunzione;
- la tempestività del preavviso;
- l'assenza di prescrizione;
- la validità formale dell'atto;
- l'insussistenza di prova del pagamento;
- la correttezza dell'operato del concessionario.
Il ricorso risulta pertanto integralmente infondato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez. II così dispone:
- rigetta il ricorso proposto dal Ricorrente_1;
- conferma la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prot. n. 909079 del
15.05.2024;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.040.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario. Così deciso in Cosenza, il 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5900/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1. & C. S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 2024ç0000260442-909079 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Nominativo_1 & C. SNC, P.I. P.IVA_1, in persona del LRPT Nominativo_2, rappresentata e difesa dal prof. avv. Difensore_1, presso il cui studio in Spezzano Albanese alla Indirizzo_1, è elettivamente domiciliata, ricorreva
contro
-SO.G.E.T. SPA, in persona del LRPT, avverso la comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria, prot.llo 909079, atto nr.
2024/0000260442 del 15.05.2024, per l'importo complessivo di € 26.800,82, comprensivo di imposta, interessi, sanzioni, aggi e spese, relativa a IMU anno 2014.
La ricorrente deduceva:
-L'insussistenza del credito, sostenendo di aver già adempiuto alle obbligazioni tributarie mediante adesione a rottamazione e rateizzazione;
-L'omessa o invalida notifica delle cartelle;
-La violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, comma 2;
-La violazione della L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
-La nullità dell'atto per mancata sottoscrizione;
-L'intervenuta prescrizione/decadenza.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
La resistente SO.G.E.T. S.p.A. si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso, eccependo:
-l'assenza di prova circa l'annullamento di precedenti atti;
-l'estraneità delle ricevute di pagamento prodotte, riferite ad altri tributi riscossi da Agenzia delle Entrate
Riscossione;
-la regolare notifica dell'ingiunzione fiscale n. 357164 in data 16.12.2023;
-la tempestività dell'atto impugnato;
-la rituale sottoscrizione dell'atto;
-l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle memorie presentate dalla società ricorrente in data 17.02.26 si evidenziava di aver presentato querela di falso ed esibiva comunicazione della CGT di secondo grado di Catanzaro.
Chiedeva infine la sospensione per eventi atmosferici verificatisi nella piana di Sibari.
Perciò il collegio proponeva il rinvio per consentire l'integrazione documentale, ma il difensore della ricorrente insisteva per la decisione nel merito. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973, quale misura cautelare reale finalizzata alla tutela del credito tributario IMU anno 2014.
Non rilevano, pertanto, questioni estranee alla validità dell'atto impugnato o riferite a procedimenti diversi
(come emerso in udienza relativamente alla comunicazione della CGT di 2° grado di Catanzaro riferita alla TARES 2014).
La richiesta di sospensione in riferimento al presente procedimento è stata rigettata con ordinanza N.
1585/2024 del 17.10.2024.
La ricorrente sosteneva che il concessionario avrebbe emesso atto annullato, ma non ha prodotto alcuna sentenza né provvedimento di annullamento.
L'atto impugnato costituisce comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, comma
2-bis, DPR 602/1973.
È principio consolidato che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, bensì misura cautelare preordinata alla tutela del credito (Cass. SS.UU. n. 19667/2014; Cass. n. 15354/2015).
Ne consegue che non è soggetta alle medesime condizioni previste per l'esecuzione forzata e non richiede la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973 se non è decorso oltre un anno dalla notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie:
- L'ingiunzione fiscale n. 357164 è stata notificata il 16.12.2023;
- Il preavviso ipotecario è stato notificato il 15.05.2024.
Non essendo decorso il termine annuale, correttamente non è stata notificata alcuna ulteriore intimazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 50, comma 2, opera esclusivamente per l'espropriazione forzata e non per misure cautelari quali l'ipoteca.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'IMU è tributo locale soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 161, L.
296/2006.
La Corte di Cassazione ha affermato in modo costante che i tributi locali si prescrivono in cinque anni e che ogni atto idoneamente notificato interrompe il termine prescrizionale.
Nel caso concreto l'ingiunzione fiscale del 16.12.2023 costituisce atto interruttivo valido e il preavviso di ipoteca è stato notificato entro cinque mesi dall'ingiunzione.
È principio consolidato che la mera contestazione generica della notifica non è sufficiente a paralizzare la produzione documentale dell'ente.
Non risulta quindi maturata alcuna prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio della estinzione dell'obbligazione incombe su chi la eccepisce.
La dedotta adesione a “rottamazione” non è stata provata con documentazione riferibile all'IMU 2014.
La Suprema Corte ha chiarito che:
“Il contribuente che eccepisca il pagamento deve dimostrarne la riferibilità al credito oggetto di causa” .
Le ricevute prodotte risultano intestate ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non a a SO.G.E.T Spa e riferite a tributi diversi (INPS, IVA, ICI 2002-2003, TARSU 2006), del tutto estranei alla pretesa IMU 2014
e a soggetto riscossore diverso.
Il motivo è infondato per difetto assoluto di prova.
La resistente ha prodotto prova documentale della notifica dell'ingiunzione fiscale.
La ricorrente non ha formalmente disconosciuto la relata nei modi di legge, non ha documentato la querela di falso e si è limitata a contestazioni generiche.
La giurisprudenza costante afferma che la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso.
La dichiarazione resa nelle memorie ed in udienza circa una presunta querela di falso non è stata seguita dal deposito dell'atto.
Ne consegue la piena efficacia probatoria della documentazione prodotta.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione.
L'atto reca la dicitura: “Il funzionario responsabile … firma autografa omessa ai sensi dell'art. 1, comma
87, L. 549/95 e dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993”.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile e tale modalità è pienamente legittima per atti formati con sistemi informativi automatizzati.
La Suprema Corte ha precisato che l'omessa sottoscrizione autografa non determina la nullità quando l'atto consenta l'identificazione dell'organo emanante.
Nel caso di specie è indicato il funzionario responsabile, è richiamata la normativa autorizzativa e non è stata proposta querela di falso ritualmente introdotta.
La censura pertanto, è destituita di fondamento. Secondo costante orientamento il preavviso di iscrizione ipotecaria integra esso stesso forma di contraddittorio preventivo e non è necessario ulteriore avviso di avvio del procedimento.
Nel caso concreto risultano notificati l'atto di accertamento e l'ingiunzione fiscale, sicché la società contribuente ha avuto piena conoscenza del procedimento.
Non sussiste quindi alcuna violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990.
La dichiarata proposizione di querela di falso, non depositata, è processualmente irrilevante.
In assenza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., il giudizio prosegue regolarmente.
In ordine alla richiesta di sospensione per eventi atmosferici, la stessa attiene a profili fattuali estranei alla legittimità dell'atto e non integra causa di sospensione necessaria.
Il Collegio rileva, peraltro, che la ricorrente ha espressamente chiesto la decisione nel merito rinunciando al rinvio istruttorio proposto.
Dall'esame complessivo emerge:
- la regolare notifica dell'ingiunzione;
- la tempestività del preavviso;
- l'assenza di prescrizione;
- la validità formale dell'atto;
- l'insussistenza di prova del pagamento;
- la correttezza dell'operato del concessionario.
Il ricorso risulta pertanto integralmente infondato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez. II così dispone:
- rigetta il ricorso proposto dal Ricorrente_1;
- conferma la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prot. n. 909079 del
15.05.2024;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.040.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario. Così deciso in Cosenza, il 18.02.2026