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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11657 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30667/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE –
in composizione m onocratica e nella persona del dott.
a ha pronunziato la seguent e CP_1
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 30667 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]l, Parte_1
c.f.: ; C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f.: , C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli alla via dell'Epomeo nr. 151, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaro che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- ATTORI –
E
, nata a [...] il [...], Controparte_2
c.f.: ; , nato C.F._3 Parte_3
a Udine il 26/6/1971, c.f.: ; C.F._4
, nata ad [...] il [...], c.f.: CP_3
; , nata a C.F._3 Controparte_4
Udine il 21/2/48, c.f.: C.F._5 [...]
, nato ad [...] il [...], c.f.: Pt_4
nata a C.F._6 CP_5
Udine il 2/10/71, c.f.: ; C.F._7
, nata Chioggia il 28/1/53, Parte_5
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 1
c.f.: , tutti elettivamente C.F._3 domiciliati in Napoli alla via Alessandro Poerio nr. 50, presso lo studio dell'avv. che li Controparte_6 rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il Controparte_7
9/12/1966, c.f.: ; C.F._8 [...]
, nat a a Napoli l'11/1/1988, c.f.: CP_8
; c.f.: C.F._8 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati in C.F._9
Napoli alla via Sedile di Porto nr. 9 , presso lo studio degli avv.ti Aurelio ER ed Ignazi o RD, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- CONVENUTI IN RICONVENZIONALE -
NONCHÉ
, c.f.: nata a CP_9 C.F._10
Udine il 22/1/75 ed ivi res. alla via Veneto n. 271;
, c.f.: , Parte_7 C.F._11 nata a [...] il [...]e res. in Lignano Sabbiadoro alla via dello Stadio n 19 ; c.f.: Parte_8
, nata a [...] il [...]ed ivi res. C.F._12 alla via F. Baracca n. 68; , c.f.: Parte_9
, nata a [...] il [...] ed ivi res. C.F._13 alla via Saluzzo n 14
- CONVENUTE CONTUMACI -
Oggetto: art. 2932 c.c. .
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 15.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 2
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in dat a
27.12.2022/7.1.2023 alle controparti gli odierni attori così concludevano:
«1) disattesa ogni avversa eccezione, istanza e conclusione, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale dei sigg. Parte_10
…, … e o di chi
[...] Parte_6 CP_8 di ragione;
e per lo effetto:2) ai sensi dell'art. 2932 cc, statuirsi con sentenza il trasferimento dell'appartamento, per cui
è causa, agli istanti, in pari quota tra loro, con tassazione agevolata come prima casa;
3) fissarsi congruo termine, almeno di quattro mesi, per il pagamento del saldo prezzo di vendit a convenuto nel contratto preliminare del 4/5/2022, tenuto presente della necessità degl i istanti di dover ricorre ad istituto mutuante come contrattualmente pattuito;
4) statuirsi l'importo esatto dovuto ad ogni singolo promittente venditore, e tanto anche i n considerazione degli importi da sottrarre al saldo prezzo per
l'esistenza della consistente morosità condominiale gravante singolarmente sui venditori come contrattualmente pattuito;
5) statuirsi con sentenza, come contrattualmente convenuto, l'avvenuta accettazione delle eredità con espressa rinuncia ad azioni di riduzione di tutte le successioni dei sigg.: a) na deceduta Persona_1 il 22.07.2002; b) ceduto il Persona_2
10.02.2004; c) decedut o il 27/8/10; d) Persona_3 deceduta il 19.09.2015: e) Persona_4 [...]
deceduto il 22.11.017; f) Per_5 Persona_6 deceduto il 25/8/22; g) sig. deceduto il Persona_7
13.10.2022; da parte dei rispettivi eredi;
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 3
6) Condannarsi chi di ragione, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni cagionati ivi compreso le spese di istruttoria mutuo, notaio, ripristino luoghi, quelli da mancato godimento conseguenti alla necessità di rimanere in conduzione abitativa, oltre il danno morale e biologico, oltre int. e sval. dal fatto al soddisfo, il tutto da quantificarsi in corso di causa sulla scorta della documentazione versata in atto od in subordine, tenuto conto del valore del presente giudizio, al prudente apprezzamento del Giudicante;
7) Procedersi con sentenza, a conguagliare: a) tra quanto economicamente sarà riconosci uto come importo di danni subiti dalla vicenda di causa per
l'inadempimento dei singoli venditori in favore degli istanti;
b) con l'i mporto spettante singolarmente ai venditori a saldo vendita dagli istanti;
8) Vittoria di compensi e spese di lite aggravate, oltre
r.f., iva e cpa, in danno ed in solido di chi di ragione, procedendo anche per tali importi a conguaglio con quanto spettante a saldo vendita singolarmente ai venditori;
Si deposita: preliminare di vendita;
note intercorse».
1.1 Segnatamente, gli attori richiedevano all'autorità giudiziaria adita l'attivazione del rim edio specifico di cui all'art. 2932 c.c., stante l 'inadempimento dei convenuti dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo per la compravendita dell'immobile sito in
Napoli, alla via Ernesto Ricci nr. 38/A, piano II, interno
6, oltre a pertinenziale local e cantina ubicato al piano interrato, riportato nel catasto urbano di Napoli a lla sez.
SOC, foglio 6, part. 338. sub. 7, zona cens. 5 classe 2, categoria catastale A/3, consistenza 6,5 vani catastali, superficie cat astale 110 mq., rendita catastale € 704,96
(cfr. pag. 2 atto di citazione, nonché ricevuta ape 34
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 4
prod. parti attrici depositata il 22.5.2023 ) ed oggetto di comproprietà tra tutti i convenuti), conguagliando altresì il prezzo pat tuito per tale vendi ta con l'importo da pagare al condominio per le spese arretrate dagli attuali possessori, nonché con le eventuali condanne risarcitorie a carico dei medesimi convenuti per i danni causati da tale inadempimento.
Precisamente, gli attori lamentavano non solo l'inadempimento del contratto preliminare stipulato il
9.4.2021, ma altresì il mancato adempimento del verbal e di conciliazione del 4.5.2022, il quale prevedeva, in transazione sul precedente rapporto, la stipula un nuovo contratto preliminare di compravendit a del medesimo immobile a fronte del versamento di 145.000€, di cui
20.000€ da versare al momento della stipula ed a titolo di caparra confirmat oria, gli altri da versare al momento della successiva stipula del contratto definitivo «entro e non oltre» il 23.10.2022. Gli attori si dolevano altresì del mancato adempimento di controparte contrattual e degli obblighi di buona fede e correttezza da part e di alcuni dei soggett i contraenti per l'opposta parte contrattuale complessa, specificament e gli assistiti in sede stragiudizial e dall'avv. (ossia Pt_11 Pt_10
e .
[...] CP_8 Parte_6
Quest'ultimi, in particolare, da un lato non avrebbero fornito le informazioni ed i documenti necessari per i promissari acquirenti onde poter ottenere il mutuo necessario a finalizzare l'acquisto entro il termine previsto dal contratto, dall'altro lato sarebbero ulteriormente venuti meno ai doveri di correttezza e buona fede oggettiva non tollerando il non imputabile ritardo degli attori entro il limite dell'apprezzabile sacrificio.
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2. I convenuti rappresentati e difesi dall'avv. CP_6
( Controparte_2 Parte_3 CP_3
e Controparte_10 Parte_4 CP_5
a loro volta, sostanzialmente Controparte_11 conferm avano la ricostruzione dei fat ti degli odierni attori, ma proponendo una domanda ri convenzionale cd .
“trasversale”, concludendo «affinché codesto Ecc.mo
Tribunale Voglia:
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dei sigg. Parte_10 Pt_6
e
[...] CP_8
e per lo effetto:
2. ai sensi dell'art. 2932 cc, statuirsi con sentenza il trasferimento dell'appartamento, per cui
è causa, a favore dei sigg. e Parte_1 secondo gli accordi economici Parte_12 stabiliti nel preliminare sottoscritto in data 04.05.2022;
3. Condannare i sigg. UF Parte_10 Pt_6
e al pagamento della loro quota
[...] CP_8 di oneri condominiali allo stato inevasi eventualmente portandola in detrazione alle quote di vendita agli stessi spettanti;
Part 4. Condannare i sigg. redo Parte_10 Pt_6
e al pagamento di ogni
[...] CP_8 eventuale e negativa ricaduta economica;
Part 5. Condannare , e Parte_10 Parte_6 al pagamento in favore della presente CP_8 difesa delle spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori di legge».
2.1. In altre parole, gli anzidetti convenuti richiedevano all'autorità giudiziaria di accertare come l'inadempimento del contratto di compravendita fosse ascrivibile alle condotte tenute dagli anzidetti assistititi dagli avv.ti ER ed RD ( Per_8 Parte_10
e e di condannare gli CP_8 Parte_6
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 6
stessi al pagamento degli oneri condominiali rimasti inevasi sino alla data della (a questo punto futura) compravendita.
3. I convenuti e Controparte_7 CP_8 rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_6
ER ed RD, a loro volta, si costituivano tempestivamente, domandando di:
«1) Rigettare la domanda giudiziale avanzata dalla controparte;
2) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, e per l'effetto condannare la controparte al risarcimento dei danni, tutti, subiti;
3) Condannare altresì la controparte al pagamento delle spese di giustizia, IVA e CPA oltre l a 15% di spese generali ex D.M n. 55 del 10 marzo 2014 e D.M. n. 142 del 2022».
3.1. I predetti convenuti , infatti, con la propria comparsa di costituzione e risposta , spiegavano domanda ri convenzionale, onde sentire gli attori condannati al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento del contratto preliminare stipulato il 9.4.2021, nonché del successivo accordo del 4/5/2022, ritenendo altresì i l contratto risolto di diritto per superamento del termine essenzi ale (con riferimento all'anzidetto termine del 23.10.2022).
Precisamente, essi domandavano il ristoro del danno
«consistito nel mancato utilizzo dell'immobile dalla data del 04 maggio 2022», poiché rappresentavano come sin dal 4.5.2022 gli attori fossero stati immessi nel possesso dell'immobile per cui è causa a seguito della consegna delle relat ive chiavi d'ingresso.
4. Non si costituivano Parte_13 [...]
Cont
, e e, pertanto, CP_12 Parte_8 Persona_9
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 7
ne è stata dichiarat a la contumacia (cfr. ordinanza del
29.5.2023).
5. Con la memoria di cui al previgente art. 183 co. 6 , I termine c.p.c. , depositata il 22.12.2023, gli odierni attori rinunciavano «alle domande poste nei confronti delle parti contumaci sigg. Patrizia, Pt_6 [...]
a, e vocate in CP_12 Parte_8 Persona_10 giudizio quali eredi di deceduto in data Persona_7
13 ottobre 2022», stante la «rinuncia alla eredità depositata in atti».
6. Con provvedimento del 14.3.2024 questo giudice rigettava la richiest a di CTU avanzata da CP_7
e e, ritenuta la
[...] CP_8 Parte_6 causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.9.2025.
7. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio veniva riservato in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui al previgente art. 190 c.p.c.
(operante ratione temporis).
8. Merita di essere accolta l a domanda di accert amento dell'inadempimento contrattuale imputabile a Pt_10
e quali
[...] CP_8 Parte_6 parti co-promittenti venditrici dell'immobile sito in
Napoli, alla via Ernesto Ricci nr. 38/A, piano II, interno
6, oltre a pertinenziale local e cantina ubicato al piano interrato (riportati nel N.C.E.U. territoriale al la sez.
SOC, foglio 6, part. 338. sub. 7, zona cens. 5 classe 2, categoria catastale A/3, consistenza 6,5 vani catastali, superficie catast ale 110 mq., rendita cat astale € 704,96), con riferimento all'accordo siglato il 4.5.2022.
In particol are, e e Pt_10 CP_8 CP_14 sono resi inadempimenti relativamente alle obbligazioni accessorie e strumentali all'adempimento delle n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 8
controparti -promissarie acquirenti del contratto preliminare di com pravendita immobiliare. Infatti, alla stregua della condot ta tenuta dai convenuti rappresentati dagli avv.ti ER ed RD, caratterizzata dalla mancata comunicazione d'informazi oni essenziali, nonché dal mancato assolvimento dell'onere di trasmissione della documentazione all'uopo necessaria, gli stessi hanno violato il generale dovere di buona fede che, poggiando su basi solidaristiche di rango costituzionale (ex artt. 1, 2, 3 Cost.), permea l'intero rapporto obbligatorio, dalla fase dell e trattative (art. 1337 c.c.), alla fase dell'esecuzione (artt. 1175, 1176 e
1375 c.c.), persino in caso di patologia del rapporto
(art. 1227 co. 2 c.c.).
Effettivamente, sin dal primo contratto preliminare di compravendita, siglato il 9.4.2021 , le parti hanno espressament e previ sto che, onde finali zzare l'acquisto,
i promissari acquirenti -odierni attori avrebbero avuto necessità di stipulare un mutuo (cfr. art . 4 del contratto del 9.4.2021 all. nr. 2 prod. parti convenute rappresentate dall'avv. ); circostanza poi ribadita CP_6 nel verbal e di conciliazione contenente la transazione sul precedente rapporto contrattuale e la contestuale stipula di un nuovo contratto preliminare (cfr. artt. 6 e
13 del verbale del 4.5.2022 all. nr. 7 prod. parti convenute rappresentate dall'avv. Forte).
Invero, in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promittente venditore è tenuto, in base all'art. 1477 co. 3° c.c. ed al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, a fornire tempestivamente alla controparte la documentazione necessaria a comprovare la regolarità giuridica, amministrativa ed urbanistica dell'immobile, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale;
tale obbligo sussiste a maggior ragione quando – come nel caso di specie – il preliminare preveda che il saldo del prezzo n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 9
avvenga mediante mutuo bancario e sia fissato un termine per il rogito, dovendo il promittente venditore mettere la controparte nelle condizioni di ottenere il finanziamento necessario entro la scadenza pattuita (cfr. Cass. civile Sez. II ordinanza nr. 23393 dell'1 agosto
2023).
Orbene, l'anzidetto inadempimento agli obblighi accessori, derivanti dalla buona fede oggettiva ed integratrice del rapporto obbligatorio, peraltro espressament e desumibili dagli anzidetti artt. 4 del contratto del 9.4.2021 e, soprattutto, 6 e 13 del contratto del 4.5.2022, è stato dedotto dagli attori sin dall'atto di citazi one a giudizio e confermato dai convenuti rappresentati e difesi dall'avv. ( CP_6 CP_2
[...] Parte_3 CP_3 CP_10
e
[...] Parte_4 CP_5 [...]
mentre i convenuti rappresentati e difesi CP_11 dagli avv.ti ER ed RD ( Controparte_15
e , oltre a non CP_8 Parte_6 contestare tale circostanza (art. 115 co. 1 c.p.c.), non hanno assolto all'onere della prova di tale adempimento, onere su di essi ricadente alla stregua di giurisprudenza consolidata in materia (cfr. Cass.
Sez. U. Sentenza nr. 13533 del 30/10/2001). D'altronde, la circostanza ch'essi fossero ben consapevoli della necessità di tali indicazioni emerge per tabulas, oltreché dalle predette clausole contrattuali, dalla documentazione depositata da parte attrice relativamente alle comunicazioni intercorse con il notaio prescelto per il rogito della compravendita immobiliare ed i legali rappresentati delle parti promissarie acquirenti e venditrici (cfr. documentazione depositata da parte attrice il 5.10.2023).
Conseguentemente anche il dedotto ritardo nell'ottenimento del mutuo non può che essere imputabile ai convenuti, stante l'originaria irregol arità
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catastale per il qual e nessun istituto di credito avrebbe concesso un mutuo.
8.1. Orbene, ai fini dell'art. 2932 c.c., va dato atto che nel contratto preliminare vi è innanzitutto la dichiarazione di costruzione dell'immobile prima del 1° settembre 1967, ai sensi dell'art. dall'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli art. 17 e 40 l. n. 47 del 1985 (cfr.
Cass. S.U. n. 8230/2019).
Vi è inoltre anche la cd. “conformità oggettiva dell'immobile” (cfr. documentazione allegata dall'attore in data 22.5.2023).
Lo si precisa in quanto l'art. 29 co.
1-bis della Legge 27 febbraio 1985 nr. 52, come modificato dall'art. 19 co. 14 del Decreto Legge 31
Maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 Luglio 2010 nr. 122, prevede che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti […] devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Come precisato in giurisprudenza (Cass. nr. 12654/2020), «il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della l.
52 del 1985 costituisce un "error in judicando" censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza;
gli effetti di tale errore, pertanto, si esauriscono all'interno del processo e non
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producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari».
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nr. 21761/2021, seppur in tema di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta ma con un principio estendibile a tutte le ipotesi di conciliazione giudiziale, ha chiarito che: «Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; non produce nullità del trasferimento il mancato controllo, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari».
In definitiva, senza la cd. “conformità oggettiva dell'immobile”
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) non è possibile procedere al trasferimento dell'immobile né per il Notaio né per il giudice ex art. 2932 c.c., «non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale» (Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, nr.
18195).
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8.2. Merita dunque di essere accolta la domanda di
«esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto» ex art. 2932 c.c., avanzata dagli odierni attori e condivisa in riconvenzionale dai convenuti rappresentati dall'avv. (cioè CP_6 Controparte_2
Parte_3 CP_3 Controparte_10
e Parte_4 CP_5 Controparte_11 relativamente al trasferimento della propri età dell'immobile sito in Napoli, alla via Ernesto Ricci nr.
38/A, piano II, interno 6, oltre a pertinenziale locale cantina ubicato al piano interrato dagli odierni convenuti (salvo le contumaci Parte_13 [...]
, e nei confronti CP_12 Parte_8 Persona_10 dei quali gli attori hanno rinunciato alle azioni già promosse, avendo le prime rinunciato all'eredità di cui avrebbe fatto parte l'immobile per cui è causa) agli odierni attori secondo le condizioni economiche di cui al verbale di conciliazione del 4.5.2022 .
Non rientra viceversa nei poteri di questo Giudice decidere il tipo di tassazione applicabile.
8.3. Per quanto concerne il termine di pagamento del residuo importo di € 125.000,00 (€ 20,000,00 già versati), e non €115.000,00, come indicato da parte attrice (cfr. art. 4 del cont ratto preliminare in atti ) ripartiti secondo quanto indicato n el contratto preliminare di vendita allegato al verbale di conciliazione del 4.5.2022 (di cui all'all. nr. 7 prod. dalle parti convenute rappresentate dall'avv. ), CP_6 trattandosi di azione costitutiva (quell a di cui all'art. 2932 c.c.), lo stesso non può che avvenire dal momento del passaggio in giudicato della present e sentenza.
Peraltro, conformemente a quanto previsto dal contratto preliminare di vendita stipulato in sede di mediazione il
4.5.2022, le spese condominiali ascriv ibili al periodo n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 13
antecedente alla presente sentenza restano interamente a carico di e Controparte_15 CP_8
solidalmente e paritariamente fra loro Parte_6
(cfr. art. 11.4 all. nr. 7 prod. dalle parti convenute rappresentate dall'avv. Fort e) e, pertanto, l'importo dovuto a tale titol o dagli acquirenti -odierni attori al condominio cui appartiene l'immobile per cui vi è causa, verrà detrat to dalla somma complessivamente spettante alle medesime parti convenute.
9. Orbene, con riferimento alla domanda di dichiarazione di avvenuta accettazione implicita dell'eredità ex art. 476 c.c., con annessa rinuncia ex art. 557 c.c. all'esperim ento di eventuali azioni di riduzione da parte degli eredi di ecedut a il Persona_11
22.7.2002), (deceduto il 10.2.2004), Persona_12
(deceduto il 27.8.10), Persona_3 Persona_4
(decedut a il 19.9.2015), (deceduto il Persona_5
22.11.2017), (deceduto il 25.8.22) e Persona_6
(deceduto il 13.10.2022) occorre Persona_7 preliminarmente ril evare come, per quanto concerne gli eredi-convenuti contumaci (id est Parte_13
e Controparte_12 Parte_8 Persona_10 difetti l'interesse ad agire in capo agli odierni attori, i quali, d'altronde, hanno espressamente rinunciato alle domande nei loro confronti con la memoria di cui all'art. 183 co. 6, I termine c.p.c., depositata il
22.12.2023, poiché i medesimi convenuti contumaci avevano già rinunci ato alle rispettive quote di eredità.
Per quanto riguarda i rimanenti convenuti, invece, la domanda di accertamento di intervenuta accettazione implicita delle rispettive quote di eredità ex art. 476
c.c., con annessa rinuncia ex art. 557 c.c. all'esperimento di eventuali azioni di riduzione merita di essere accolta.
n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 14
Invero, i contraent i del verbal e di conciliazione del
4.5.2022 (vale a dire Persona_6 Persona_7
CP_3 Controparte_2 Parte_3
Controparte_7 Parte_6 [...]
e cui sono Parte_14 Pt_12 Parte_12 allegati la transazione sul precedente contratto preliminare di compravendita ed il nuovo contratto preliminare di compravendita dell'immobile per cui vi è causa, hanno espressamente previsto all'art. 4 di quest'ultimo contratto preliminare che « il prezzo di vendita è così determinato dalle parti con la sottoscrizione della presente scrittura a completa tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi azione di … riduzione …, per qualsivoglia motivo e/o ragione, anche mai fatta valere prima …» (all. nr. 7 prod. dalle parti convenute rappresentate dall'avv. ); a ciò si CP_6 aggiunga che, per pacifica giurisprudenza (cfr. , per ultima, Cass. Sez. II ordinanza nr. 15301 del 9/6/2025), gli atti di disposizione di un bene di provenienza ereditari a ben possono costituire negozi giuridici espressivi della tacita volontà di accet tare l'eredità di cui il bene in questione faccia parte. Difatti, da una parte l'art. 474 c.c. ammette l 'accettazione t acita dell'eredità e, d'altra part e, l'art. 476 cit. afferma che l'accettazione tacita si realizza « quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariament e la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede», com'è certamente per la vendita da part e di del chiamato alla successione della quota di comunione ereditaria spettante su di un singolo bene immobile (quantunque appartenente ad uno o più assi eredi tari più ampli); inoltre, l'art. 557 c.c. consente la rinuncia all'azione di riduzione, purché tale rinuncia sia successiva (alla n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 15
morte del donant e o, come nel caso di speci e) all'apertura della successione.
Entrambe le fattispecie da ultimo esposte e previste, rispettivamente, dagli artt. 476 c.c. e 557 c.c., dunque, ben si riscontrano nel caso di specie, dove i coeredi hanno (ci ascuno per la propria quot a di comunione ereditari a) disposto la cessione del bene immobile di cui avevano la comproprietà proprio in ragione dell'apertura di diverse successioni e della necessaria assunzione della qualità di erede a seguito di accettazione dell'eredità, quantunque tacita;
nonché, successivament e all'apertura della successione, essi hanno espressam ente rinunciato al dispiegamento di qualsivoglia eventuale azione di riduzione (all. nr. 7 prod. dalle parti convenute rappresentate dall'avv. Forte).
10. Va rigettata viceversa la domanda ri sarcitoria.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, relativo al dover cercare un altro immobile nelle more del trasferimento immobiliare, le parti hanno stipulato un cd. “preliminare ad effetti anticipati”.
Risulta, in effetti, che gli attori hanno ricevuto in godimento l'immobile dal momento della stipula del contratto preliminare;
conseguentemente, la scelta di trasferirsi altrove, senz'altro l egittima, non è imputabile ai convenuti.
Del resto, i convenuti ai quali è imputabile l'inadempimento, dalla comparsa di costituzione e risposta e fino al la terza memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. hanno dedot to che gli attori hanno ancora il godimento dell'immobile; tale circostanza, ex art. 115
c.p.c., non è mai stata contestata.
10.1. Tale conclusi one impone anche il rigetto della domanda riconvenzionale formulata, atteso che gli odierni attori sono nel godimento dell'immobile in virtù
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di un contratto preliminare ad effetti anticipati. Nulla dunque è dovuto a t ale titolo dagli stessi , così come va dunque rigettata la domanda riconvenzionale trasversale volta a “condannare i sigg. UF Parte_10
e al pagamento di ogni Parte_6 CP_8 eventuale e negativa ricaduta economica ”.
Ugualmente non merita di essere accolta la medesima domanda risarcitoria con riferimento al danno non patrimoniale asserit amente subito dagli odierni attori in ragione dell'inadem pimento contrattual e di controparte anzidetto. Infatti, per costante giurisprudenza il risarcimento del danno non patrimoniale postula la serietà del pregiudizio subito e ciò alla stregua del canone di solidarietà che ex artt. 2 e 3 Cost. deve sempre guidare i rapporti tra consociati (cfr. Cass.
Sez. III sentenza nr. 14662 del 14/07/2015). Ad abundantiam, va segnalato come, in ogni caso, gli odierni attori non hanno assolto l'onere della prova su di essi incombente relativamente all'asserito danno non patrimoniale subito, limitandosi a lamentarne genericamente la sofferenza;
l'assolvimento di tale onere della prova, invece, opera quale premessa logico - giuridica alla veri fica della sussistenza della serietà del pregiudizio sofferto, quali condizioni entrambe necessarie al riconoscimento del danno -evento e, quindi, dell'an debeatur.
11. Per quanto sopra esposto, va autorizzata la competente
Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei registri immobiliari) di Napoli – una volta avveratasi la condizione – alla trascrizione della presente sentenza di trasferimento.
12. Per quanto concerne le spese di lite, nei rapporti tra gli attori e i convenuti “aderenti”, stante la loro non n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 17
imputabilità del mancato trasferiment o dell'immobile, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione i ntegrale, ex art. 92 comma 2 c.p.c.
(cfr. Corte Cost. nr. 77/18).
12.2. Per quanto concerne gli altri convenuti,
l'accoglimento dell a domanda ex art. 2932 c.c. ed il rigetto di quelle risarcitorie, pat rimoniali e non, unitamente al rigetto della domanda riconvenzional e, integrando un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca
(sempre art. 92 comma 2 c.p.c.), giustificano la compensazione delle spese nella misura del 50% .
Il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M.
147/2022, ai valori medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due, consistite di fatto in una reiterazione di quanto esposto nei precedenti atti (scaglione da € 52.001 ad € 260.000).
12.3. Medesima considerazione va compiuta nel rapporto tra i convenuti “aderenti” e gli altri convenuti in virtù della domanda riconvenzionale trasversale proposta, stante l'accoglimento della domanda principale ed il rigetto di quella volta a “condannare i sigg. UF
e al Parte_10 Parte_6 CP_8 pagamento di ogni eventuale e negativa ricaduta economica”, ma l a liquidazione avviene ai valori minimi, stante la sostanziale adesione alle richiest e attoree.
12.4. Nulla sulle spese nei confronti di zia, Parte_13
e Controparte_12 Parte_8 Persona_10 contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 18
promossa come in epigrafe, disattesa od assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda di accertamento dell'inadempimento da parte di
Controparte_7 Parte_6 CP_8 del contratto preliminare di cui al verbale di conciliazione del
4.5.2022;
b) letto l'art. 2932 c.c., trasferisce a e Parte_1 ndividuati come in epigrafe ), in Parte_12 pari quota, l a proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla via Ernesto Ricci nr. 38/A, piano II, interno 6, oltre a pertinenziale locale cantina ubicato al piano interrato, riportati nel N.C.E.U. di Napoli alla sez. SOC, foglio 6, part. 338. sub. 7, zona cens. 5 classe 2, categoria catastale A/3, consi stenza 6,5 vani cat astali, superficie catastale 110 mq., rendita catastale € 704,96 , cui fa riferimento il contratto preliminare stipulato tra le parti in causa il
4.5.2022 in sede di mediazione - subordinando il trasferimento dell'immobile al pagamento di €125.000,00 da parte degli attori ai convenuti (secondo la ripartizione indicata nel predetto preliminare), da saldare al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
c) dispone che dall'importo di cui sub b), limitatamente alle somme spettanti a e CP_7 Parte_10 CP_8 Parte_6 venga detratto quanto da questi ultimi ancora dovuto per oneri condominiali non adempiuti con riferimento all'immobile per cui è causa;
d) autorizza la competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Napoli alla trascrizione della presente sentenza – una volta avveratasi la condizione;
e) condanna e CP_15 CP_8 Pt_6
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
e , delle spese di lite che, già
[...] Parte_12 compensate per il 50%, liquida per il residuo 50% in € 4.570,00 per n. 30667/2022 r.g.a.c. Pag. 19
compensi ed € 330,00 per esborsi oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
f) condanna , e CP_7 CP_8 Parte_6 in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2
Parte_3 CP_3 Controparte_10
e a Parte_4 CP_5 CP_11 delle spese di lite che già compensate per il 50%, liquida per il residuo
50% in 3.530,00 € per compensi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato , dichiaratosi antistatario;
Controparte_6
g) compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1
, , Parte_2 Controparte_2 Parte_3 CP_3
e Controparte_4 Parte_4 CP_5 [...]
; Parte_5
h) nulla sulle spese nei confronti di CP_9 Parte_7
e . Parte_8 Parte_9
Così deciso in Napoli, in data 11/12/2025.
Il Giudice dott. a CP_1
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024
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