Articolo 12 ter della Legge 1 dicembre 1970, n. 898
Articolo 12 bisArticolo 12 quater
Versione
12 marzo 1987
Art. 12-ter. (( 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ))
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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