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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/12/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente rel.\est.
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 704\23 , riservata in decisione con termini all'udienza cartolare del 17.10.2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente TRA
n. a Vibo Valentia il 29.10.1977 ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi res.te in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore n. a VV il 29.11.2007 ( ), con Persona_1 CodiceFiscale_2
l'Avv. Gaetano Pacienza - giusta procura in atti;
ricorrente
e
Convenuto contumace CP_1
Nonché
PM sede intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso dep. il 24.5.2023 la ricorrente - premesso che dalla (interrotta) relazione con , in data 29.11.2007 nasceva una bambina CP_1 Persona_1
denunciata all'anagrafe come figlia della sola ricorrente;
che il padre in un primo
[...] tempo aveva manifestato la volontà di riconoscere la piccola a mezzo di Persona_1 una lettera inviata all'istante dall'Avv. Gianluca Calderara di Roma e dallo stesso sottoscritta, successivamente rimettendosi alla decisione giudiziale;
che negli anni pregressi il convenuto ha contribuito al mantenimento della figlia solo parzialmente versando mensilmente la somma di euro 250,00 soltanto nel periodo dal luglio 2016 fino
Pag. 1 a 5 all'agosto 2021, e solo saltuariamente si è occupato della crescita e/o dell'educazione della piccola tramite qualche incontro avuto con la stessa a Vibo Marina ed anche a Roma come meglio specificato nel “Piano genitoriale” allegato al ricorso – chiedeva: dichiararsi giudizialmente la paternità ex art 269 c.. ss con le statuizioni conseguenziali in ordine alle annotazioni anagrafiche previa attribuzione del cognome paterno ( aggiungendolo e posticipandolo a quello materno;
- obbligare il CP_1 convenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della minore euro 300,00 con decorrenza dalla data della nascita e fino alla data Persona_1 della domanda giudiziale previa detrazione delle somme già corrisposte negli anni 2016/2021; - obbligare il convenuto a contribuire al mantenimento futuro della figlia minore versando un assegno di euro 300,00 mensili dalla data della domanda in avanti con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat\Foi versando le somme presso il conto corrente dell'attrice fino al raggiungimento della maggiore età della figlia oltre al 50% alle spese straordinarie;
condannare il Persona_1 convenuto al pagamento degli onorari di causa, in caso di opposizione;
all'uopo articolava richieste di prove documentali e dichiarative .
Alla prima udienza, verificata la regolarità del contradditorio, veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
all'udienza del 2.7.2024 veniva acquisito il consenso della minore all'uopo convocata;
indi all'udienza cartolare del 17.10.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale
Motivi della decisione
1) Sullo status La domanda principale è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio come in subiecta materia viga il principio della libertà delle prove e come la mancanza della prova genetica non sia totalmente ostativa e preclusiva dell'accertamento giudiziale invocato, dovendosi ribadire il principio sancito dall'art. 269 c.c. della libertà e parità delle prove e del libero convincimento del giudice in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore e il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico, cronologico o assiologico nella ammissione, assunzione e valutazione delle prove per converso ampiamente esperibili e liberamente valutabili dal giudice, per cui, in conclusione, la dichiarazione della madre pur non costituendo di per sé prove di detta paternità,
“possono concorrere alla formazione del convincimento da parte del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto” (Cass. civ. sez. 1 2/12/1985 n. 6015; Cass civ. sez I, 09/06/2005 n.12166); “ai fini dell'accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 co 2 c.c.) anche di valore probatorio soltanto indiziario (Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24361); “la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo da intendersi quali elementi presuntivi purché siano gravi, univoci e concordanti - liberamente valutabili dal giudice al pari del rifiuto
Pag. 2 a 5 opposto ingiustificatamente alla sottoposizione alla prova genetica (ex multis sez I 9727\10; Cass., 29.5.1998 n. 5333; sez I 27392\05).
L'art. 269 cod. civ. nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento ( la Corte ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito che aveva fondato la propria pronuncia affermativa della paternità naturale sulle lettere scritte dall'uomo alla madre del bambino, alcune delle quali indicanti l'inequivocabile convincimento di essere il padre del fanciullo (Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 09/06/2005; … sull'interesse manifestato da quest'ultimo per la bambina, anche con la richiesta di essere informato mensilmente sulla salute della piccola e la promessa di inviare denaro alla madre per contribuire al mantenimento della figlia : Cass sez. 1, Sentenza n. 2640 del 21/02/2003 ; ex multis sez. I - 24/07/2012, n. 12971; sez. I - 21/02/2014, n. 4175).
Sulla scorta dei superiori principi, ritiene il Collegio che assuma significativo valore dirimente la missiva dell'11.4.2022 proveniente dallo studio legale del convenuto e da quest'ultimo sottoscritta personalmente con cui lo ad ogni effetto di legge CP_1
e sostanziale, afferma - che un volta ricevuta la notizia di essere il padre naturale della minore nonostante non gli sia stato concesso di riconoscere la figlia , si è sempre adoperato in proporzione alle proprie capacità economiche a corrispondere un importo mensile per far fonte al mantenimento della stessa …. , aggiungendo la disponibilità a procedere al relativo riconoscimento.
Tale consapevole e inequivocabile riconoscimento (anche nella direzione economica) unitamente alle dichiarazioni delle madre, ricompongono, a parere del Collegio, per i principi sopra enunciati, un quadro di elevata e diretta conducenza, fondando l'accoglimento della domanda principale, non apparendo superato dalla successiva corrispondenza (6.10.2022) , a firma del solo legale del convenuto, in cui pare affacciarsi il dubbio ( ancorché contraddetto dall'ulteriore esplicito riconoscimento del mantenimento economico della minore) che tuttavia il convenuto, con la sua scelta processuale, ha preferito non coltivare in questa sede.
Sulle domande accessorie
2) Sulla domanda di contributo di mantenimento
Dall'affermazione della paternità biologica discende l'acquisizione dello status di figlio con effetto ex tunc con correlato dovere\obbligo del padre di mantenere, istruire ed educare la figlia conformemente ai precetti ordinamentali ex artt . 30 Cost, artt 147, 337ter e ss. c.c.
Pag. 3 a 5 La sentenza dichiarativa della filiazione naturale infatti produce gli effetti del riconoscimento (tardivo) e quindi, a norma dell'art. 261 cc, comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione matrimoniale (Cass. Ord. n. 16356 del 2018; Cass. n. 5652 del 2012).
E' noto che l'art 30 della Costituzione, con disposizione di immediato valore precettivo, stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e l'art. 277 co 2 c.c., in tale ottica, statuisce che il giudice competente a conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali al riconoscimento del rapporto di filiazione.
Ciò posto, le crescenti esigenze della minore tipiche dell'età adolescenziale (17 anni) depongono per la fissazione della misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \ COA di VV dalla data di introduzione del presente giudizio e per il mantenimento dell'attuale stato di collocamento e libertà degli incontri, attesa l'età e capacità di autodeterminazione della minore (17 anni) e il consolidamento del suo habitat familiare e relazionale nel luogo in cui vive, ed ha sempre vissuto, insieme alla madre (Vibo Valentia) - cfr. piano genitoriale allegato al ricorso -
3) Contributo economico pregresso - domanda di regresso
La richiesta di condanna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della minore euro 300,00 con decorrenza dalla data della nascita e Persona_1 fino alla data della domanda giudiziale previa detrazione delle somme già corrisposte negli anni 2016/2021, si traduce in una domanda di regresso per la quota di mantenimento economico ricaduto esclusivamente sulla ricorrente, ad eccezione delle somme ricevute per come ammesse.
Al genitore che, avendo fatto il riconoscimento, ha provveduto da solo e per intero al mantenimento del figlio è riconosciuto il diritto al rimborso da parte del genitore inadempiente della quota delle spese a tale titolo sostenute nel periodo antecedente alla dichiarazione, esercitando azione di regresso - secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali - nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità (ex multis Cass. 26.06.1987, n. 5619; sez I n. 15063\2000 ).
Tuttavia tale diritto non è utilmente azionabile “ se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo "status" di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita), con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.” (Cass. Sez 1 n. 23596 del 03/11/2006; Ord. Sez. I, 31.7.2020
Pag. 4 a 5 n. 16561), conseguendone l'inammissibilità della domanda di regresso spiegata nel corso del primo grado di giudizio.
4) sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
La richiesta di aggiungere il cognome del padre appare rispondente all'interesse della minore (oramai diciassettenne) che in tal modo conserverà il cognome originario già divenuto segno distintivo della sua identità personale ed identificativo all'interno e all'esterno del nucleo familiare di appartenenza.
Invero, con l'attribuzione del cognome paterno, aggiungerà un Persona_1 tassello importante per la definizione della sua personalità tuttavia la consolidata identificazione con il cognome materno in molteplici contesti socio\ relazionali (scuola, amicizie, attività extrascolastiche...) con relativa spendita di detto cognome, depongono per l'aggiunta del cognome paterno posponendolo a quello materno secondo l'ordine Comito - Zampieri.
5) La natura della causa e in assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che n. a VV 29.11.2007 è figlia di n. l' Persona_1 CP_1
08.02.1974;
b) dispone che a sia aggiunto il cognome paterno ( a Persona_1 CP_1 quello materno nell'ordine – Pt_2 CP_1
c) Obbliga a corrispondere a a di CP_1 Parte_1 Pt_3 mantenimento ordinario della figlia , la somma di euro Persona_2
300,00, da corrispondersi, con modalità tracciabile, entro i primi 5 giorni di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT\Foi e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale . C.O. A di Vibo Vaelntia del
15.6.2023 d) Dichiara inammissibili le restanti domande e) compensa le spese;
f) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di VIBO VALENTIA di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (anno 2007; p.I, serie A ,n. 61) ; g) Manda alla cancelleria la comunicazione al fine delle annotazioni di legge;
Così deciso in Vibo Valentia nella CC dell' 11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente rel.\est.
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 704\23 , riservata in decisione con termini all'udienza cartolare del 17.10.2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente TRA
n. a Vibo Valentia il 29.10.1977 ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi res.te in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore n. a VV il 29.11.2007 ( ), con Persona_1 CodiceFiscale_2
l'Avv. Gaetano Pacienza - giusta procura in atti;
ricorrente
e
Convenuto contumace CP_1
Nonché
PM sede intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso dep. il 24.5.2023 la ricorrente - premesso che dalla (interrotta) relazione con , in data 29.11.2007 nasceva una bambina CP_1 Persona_1
denunciata all'anagrafe come figlia della sola ricorrente;
che il padre in un primo
[...] tempo aveva manifestato la volontà di riconoscere la piccola a mezzo di Persona_1 una lettera inviata all'istante dall'Avv. Gianluca Calderara di Roma e dallo stesso sottoscritta, successivamente rimettendosi alla decisione giudiziale;
che negli anni pregressi il convenuto ha contribuito al mantenimento della figlia solo parzialmente versando mensilmente la somma di euro 250,00 soltanto nel periodo dal luglio 2016 fino
Pag. 1 a 5 all'agosto 2021, e solo saltuariamente si è occupato della crescita e/o dell'educazione della piccola tramite qualche incontro avuto con la stessa a Vibo Marina ed anche a Roma come meglio specificato nel “Piano genitoriale” allegato al ricorso – chiedeva: dichiararsi giudizialmente la paternità ex art 269 c.. ss con le statuizioni conseguenziali in ordine alle annotazioni anagrafiche previa attribuzione del cognome paterno ( aggiungendolo e posticipandolo a quello materno;
- obbligare il CP_1 convenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della minore euro 300,00 con decorrenza dalla data della nascita e fino alla data Persona_1 della domanda giudiziale previa detrazione delle somme già corrisposte negli anni 2016/2021; - obbligare il convenuto a contribuire al mantenimento futuro della figlia minore versando un assegno di euro 300,00 mensili dalla data della domanda in avanti con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat\Foi versando le somme presso il conto corrente dell'attrice fino al raggiungimento della maggiore età della figlia oltre al 50% alle spese straordinarie;
condannare il Persona_1 convenuto al pagamento degli onorari di causa, in caso di opposizione;
all'uopo articolava richieste di prove documentali e dichiarative .
Alla prima udienza, verificata la regolarità del contradditorio, veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
all'udienza del 2.7.2024 veniva acquisito il consenso della minore all'uopo convocata;
indi all'udienza cartolare del 17.10.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale
Motivi della decisione
1) Sullo status La domanda principale è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio come in subiecta materia viga il principio della libertà delle prove e come la mancanza della prova genetica non sia totalmente ostativa e preclusiva dell'accertamento giudiziale invocato, dovendosi ribadire il principio sancito dall'art. 269 c.c. della libertà e parità delle prove e del libero convincimento del giudice in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore e il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico, cronologico o assiologico nella ammissione, assunzione e valutazione delle prove per converso ampiamente esperibili e liberamente valutabili dal giudice, per cui, in conclusione, la dichiarazione della madre pur non costituendo di per sé prove di detta paternità,
“possono concorrere alla formazione del convincimento da parte del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto” (Cass. civ. sez. 1 2/12/1985 n. 6015; Cass civ. sez I, 09/06/2005 n.12166); “ai fini dell'accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 co 2 c.c.) anche di valore probatorio soltanto indiziario (Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24361); “la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo da intendersi quali elementi presuntivi purché siano gravi, univoci e concordanti - liberamente valutabili dal giudice al pari del rifiuto
Pag. 2 a 5 opposto ingiustificatamente alla sottoposizione alla prova genetica (ex multis sez I 9727\10; Cass., 29.5.1998 n. 5333; sez I 27392\05).
L'art. 269 cod. civ. nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento ( la Corte ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito che aveva fondato la propria pronuncia affermativa della paternità naturale sulle lettere scritte dall'uomo alla madre del bambino, alcune delle quali indicanti l'inequivocabile convincimento di essere il padre del fanciullo (Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 09/06/2005; … sull'interesse manifestato da quest'ultimo per la bambina, anche con la richiesta di essere informato mensilmente sulla salute della piccola e la promessa di inviare denaro alla madre per contribuire al mantenimento della figlia : Cass sez. 1, Sentenza n. 2640 del 21/02/2003 ; ex multis sez. I - 24/07/2012, n. 12971; sez. I - 21/02/2014, n. 4175).
Sulla scorta dei superiori principi, ritiene il Collegio che assuma significativo valore dirimente la missiva dell'11.4.2022 proveniente dallo studio legale del convenuto e da quest'ultimo sottoscritta personalmente con cui lo ad ogni effetto di legge CP_1
e sostanziale, afferma - che un volta ricevuta la notizia di essere il padre naturale della minore nonostante non gli sia stato concesso di riconoscere la figlia , si è sempre adoperato in proporzione alle proprie capacità economiche a corrispondere un importo mensile per far fonte al mantenimento della stessa …. , aggiungendo la disponibilità a procedere al relativo riconoscimento.
Tale consapevole e inequivocabile riconoscimento (anche nella direzione economica) unitamente alle dichiarazioni delle madre, ricompongono, a parere del Collegio, per i principi sopra enunciati, un quadro di elevata e diretta conducenza, fondando l'accoglimento della domanda principale, non apparendo superato dalla successiva corrispondenza (6.10.2022) , a firma del solo legale del convenuto, in cui pare affacciarsi il dubbio ( ancorché contraddetto dall'ulteriore esplicito riconoscimento del mantenimento economico della minore) che tuttavia il convenuto, con la sua scelta processuale, ha preferito non coltivare in questa sede.
Sulle domande accessorie
2) Sulla domanda di contributo di mantenimento
Dall'affermazione della paternità biologica discende l'acquisizione dello status di figlio con effetto ex tunc con correlato dovere\obbligo del padre di mantenere, istruire ed educare la figlia conformemente ai precetti ordinamentali ex artt . 30 Cost, artt 147, 337ter e ss. c.c.
Pag. 3 a 5 La sentenza dichiarativa della filiazione naturale infatti produce gli effetti del riconoscimento (tardivo) e quindi, a norma dell'art. 261 cc, comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione matrimoniale (Cass. Ord. n. 16356 del 2018; Cass. n. 5652 del 2012).
E' noto che l'art 30 della Costituzione, con disposizione di immediato valore precettivo, stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e l'art. 277 co 2 c.c., in tale ottica, statuisce che il giudice competente a conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali al riconoscimento del rapporto di filiazione.
Ciò posto, le crescenti esigenze della minore tipiche dell'età adolescenziale (17 anni) depongono per la fissazione della misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \ COA di VV dalla data di introduzione del presente giudizio e per il mantenimento dell'attuale stato di collocamento e libertà degli incontri, attesa l'età e capacità di autodeterminazione della minore (17 anni) e il consolidamento del suo habitat familiare e relazionale nel luogo in cui vive, ed ha sempre vissuto, insieme alla madre (Vibo Valentia) - cfr. piano genitoriale allegato al ricorso -
3) Contributo economico pregresso - domanda di regresso
La richiesta di condanna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della minore euro 300,00 con decorrenza dalla data della nascita e Persona_1 fino alla data della domanda giudiziale previa detrazione delle somme già corrisposte negli anni 2016/2021, si traduce in una domanda di regresso per la quota di mantenimento economico ricaduto esclusivamente sulla ricorrente, ad eccezione delle somme ricevute per come ammesse.
Al genitore che, avendo fatto il riconoscimento, ha provveduto da solo e per intero al mantenimento del figlio è riconosciuto il diritto al rimborso da parte del genitore inadempiente della quota delle spese a tale titolo sostenute nel periodo antecedente alla dichiarazione, esercitando azione di regresso - secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali - nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità (ex multis Cass. 26.06.1987, n. 5619; sez I n. 15063\2000 ).
Tuttavia tale diritto non è utilmente azionabile “ se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo "status" di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita), con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.” (Cass. Sez 1 n. 23596 del 03/11/2006; Ord. Sez. I, 31.7.2020
Pag. 4 a 5 n. 16561), conseguendone l'inammissibilità della domanda di regresso spiegata nel corso del primo grado di giudizio.
4) sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
La richiesta di aggiungere il cognome del padre appare rispondente all'interesse della minore (oramai diciassettenne) che in tal modo conserverà il cognome originario già divenuto segno distintivo della sua identità personale ed identificativo all'interno e all'esterno del nucleo familiare di appartenenza.
Invero, con l'attribuzione del cognome paterno, aggiungerà un Persona_1 tassello importante per la definizione della sua personalità tuttavia la consolidata identificazione con il cognome materno in molteplici contesti socio\ relazionali (scuola, amicizie, attività extrascolastiche...) con relativa spendita di detto cognome, depongono per l'aggiunta del cognome paterno posponendolo a quello materno secondo l'ordine Comito - Zampieri.
5) La natura della causa e in assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che n. a VV 29.11.2007 è figlia di n. l' Persona_1 CP_1
08.02.1974;
b) dispone che a sia aggiunto il cognome paterno ( a Persona_1 CP_1 quello materno nell'ordine – Pt_2 CP_1
c) Obbliga a corrispondere a a di CP_1 Parte_1 Pt_3 mantenimento ordinario della figlia , la somma di euro Persona_2
300,00, da corrispondersi, con modalità tracciabile, entro i primi 5 giorni di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT\Foi e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale . C.O. A di Vibo Vaelntia del
15.6.2023 d) Dichiara inammissibili le restanti domande e) compensa le spese;
f) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di VIBO VALENTIA di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (anno 2007; p.I, serie A ,n. 61) ; g) Manda alla cancelleria la comunicazione al fine delle annotazioni di legge;
Così deciso in Vibo Valentia nella CC dell' 11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5