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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 108/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 11/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
- PA
- APPELLATO CONTUMACE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 108/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 108/2022 r.g.a.c. il 12/01/2022 e introdotta con ricorso depositato in data 12/01/2022
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Pt_1
DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
1
,
-APPELLANTE-
E
, c.f. , PA C.F._1
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0069922, emessa dal Prefetto della Provincia di nei Pt_1
confronti dell'appellato , a titolo di sanzione PA amministrativa per le infrazioni di cui all'art. 218, comma 6, del d.lgs. 30.04.1992,
n. 285, con cui gli veniva revocata la patente di guida n. di cat. "B" NumeroD_1 rilasciata in data 13 settembre 2019.
L'ordinanza ingiunzione si fonda sul verbale di contestazione n. 134834330 redatto, in data 16/09/2020 ex art 218 comma 6 C.d.S., dalla Stazione CC. di
Palazzo San Gervasio, in quanto guidava la Volkswagen PA
Golf Plus targata EJ 807 LG, di proprietà di , nonostante avesse Controparte_2 la patente sospesa per 15 giorni (Decreto n. 24472 dell'UTG di Barletta-Andria-
Trani, emesso il 12/08/2020).
La sospensione era stata inflitta per aver violato due volte in due anni l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza (art. 172, comma 10 del Codice della Strada).
Il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza n. 113/2021 del 12 giugno 2021, ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione, ritenendo applicabile la scriminante dello stato di necessità prevista dall'art. 4 della legge 689/1981.
Contro questa sentenza, la ha presentato appello censurando Parte_2
la ritenuta sussistenza dell'esimente da parte del giudice di prime cure.
Secondo l'appellante nel caso concreto mancherebbero i requisiti previsti dall'art. 54 del Codice penale. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la legittimità dell'ordinanza ingiunzione e del verbale di accertamento presupposto.
2
L'appellato, , non si è costituito in giudizio nonostante la PA
rituale notifica del ricorso col pedissequo decreto, eseguita a mezzo PEC presso il suo difensore costituito nel primo grado.
* * * * *
L'appello, proposto nei termini di legge, è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Il giudice di prime cure ha errato ad annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata sulla base della ritenuta sussistenza dello stato di necessità - quale scriminante codificata dall'art. 4 della legge 689/1981 - desunta unicamente dalla circostanza dedotta dall'opponente: “necessità di salvare la madre dal pericolo attuale di un grave danno alla salute, …essendo l'unica persona a conoscenza dei farmaci da somministrare in caso di necessità” - senza valutarla, in concreto, alla luce delle prove versate in giudizio.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, la Giurisprudenza è costante nel ritenere che l'esimente dello stato di necessità, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., deve presupporre la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 16155 del 17/06/2019 e Cass. sez. II - 12/07/2022, n. 22020).
Dunque, il contravventore che invochi la sussistenza di cause di giustificazione dell'illecito addebitatogli è tenuto alternativamente - a provare l'esistenza delle stesse, ovvero di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della esimente in forza di circostanze oggettive, non essendo sufficiente il mero convincimento dell'esistenza dei suoi presupposti, in particolare, nei giudizi sulle sanzioni amministrative, in mancanza di disposizioni specifiche, occorre far riferimento alle categorie proprie del diritto penale. Con particolare riferimento allo stato di necessità, occorre quindi dimostrare che la condotta (antigiuridica) era necessitata dall'imminente pericolo (reale ovvero erroneamente supposto) per la vita o l'integrità fisica della persona oggetto del salvataggio: ove tale prova non venga raggiunta, come nella circostanza presente, non potrà essere riconosciuta l'esimente invocata.
3
Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente la carenza di prova circa il requisito della cosiddetta “inevitabilità” del danno grave alla persona. Non risulta affatto dimostrato come il comportamento del sig. – guidare PA
l'auto altrui nonostante la patente sospesa, per soccorrere la madre colpita da malore (già assistita tempestivamente dal marito) e somministrarle farmaci salvavita in attesa del medico - fosse l'unica condotta atta a scongiurare un danno grave alla persona. Come correttamente argomentato dall'appellante anche volendo ammettere, la veridicità delle prospettazioni del sig. , CP_1
quest'ultimo non ha dimostrato l'impossibilità - e non la semplice difficoltà o scomodità - di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all'opera di soccorso, come farsi accompagnare dal sig. (proprietario dell'auto) o CP_2 sollecitare l'intervento del servizio di emergenza territoriale 118, opzione senza dubbio più appropriata.
Inoltre, considerando la presunta “necessità dell'intervento”, risulta inspiegabile il comportamento dell'opponente che, fermato dagli agenti, non ha affatto rappresentato di essersi messo alla guida per scongiurare un pericolo imminente per la salute della madre, dovendo somministrarle un farmaco salvavita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi generali in tema di stato di necessità e di distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ritenendo erroneamente che il comportamento tenuto dal conducente potesse essere giustificato dallo stato di necessità, affatto provata.
Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione proposta.
Occorre, inoltre, rilevare che l'appellato, non costituendosi, non ha riproposto nel giudizio di appello gli ulteriori motivi di opposizione avanzati in primo grado e non esaminati in quanto assorbiti;
di conseguenza, il relativo esame risulta in questa sede precluso.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri
4
minimi essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione risoltasi nella redazione dell'atto di appello); mentre si conferma la compensazione delle spese per il giudizio di primo grado, considerata l'esistenza di una giurisprudenza dei giudici di pace del distretto generalmente incline al riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , avverso la
[...] PA sentenza del Giudice di Pace di Melfi n. 113/2021, pubblicata in data 12.06.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Melfi, rigetta l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla sulle spese di lite del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della PA
, delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_2 in euro 350,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 14.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
5
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 11/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
- PA
- APPELLATO CONTUMACE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 108/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 108/2022 r.g.a.c. il 12/01/2022 e introdotta con ricorso depositato in data 12/01/2022
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Pt_1
DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
1
,
-APPELLANTE-
E
, c.f. , PA C.F._1
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0069922, emessa dal Prefetto della Provincia di nei Pt_1
confronti dell'appellato , a titolo di sanzione PA amministrativa per le infrazioni di cui all'art. 218, comma 6, del d.lgs. 30.04.1992,
n. 285, con cui gli veniva revocata la patente di guida n. di cat. "B" NumeroD_1 rilasciata in data 13 settembre 2019.
L'ordinanza ingiunzione si fonda sul verbale di contestazione n. 134834330 redatto, in data 16/09/2020 ex art 218 comma 6 C.d.S., dalla Stazione CC. di
Palazzo San Gervasio, in quanto guidava la Volkswagen PA
Golf Plus targata EJ 807 LG, di proprietà di , nonostante avesse Controparte_2 la patente sospesa per 15 giorni (Decreto n. 24472 dell'UTG di Barletta-Andria-
Trani, emesso il 12/08/2020).
La sospensione era stata inflitta per aver violato due volte in due anni l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza (art. 172, comma 10 del Codice della Strada).
Il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza n. 113/2021 del 12 giugno 2021, ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione, ritenendo applicabile la scriminante dello stato di necessità prevista dall'art. 4 della legge 689/1981.
Contro questa sentenza, la ha presentato appello censurando Parte_2
la ritenuta sussistenza dell'esimente da parte del giudice di prime cure.
Secondo l'appellante nel caso concreto mancherebbero i requisiti previsti dall'art. 54 del Codice penale. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la legittimità dell'ordinanza ingiunzione e del verbale di accertamento presupposto.
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L'appellato, , non si è costituito in giudizio nonostante la PA
rituale notifica del ricorso col pedissequo decreto, eseguita a mezzo PEC presso il suo difensore costituito nel primo grado.
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L'appello, proposto nei termini di legge, è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Il giudice di prime cure ha errato ad annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata sulla base della ritenuta sussistenza dello stato di necessità - quale scriminante codificata dall'art. 4 della legge 689/1981 - desunta unicamente dalla circostanza dedotta dall'opponente: “necessità di salvare la madre dal pericolo attuale di un grave danno alla salute, …essendo l'unica persona a conoscenza dei farmaci da somministrare in caso di necessità” - senza valutarla, in concreto, alla luce delle prove versate in giudizio.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, la Giurisprudenza è costante nel ritenere che l'esimente dello stato di necessità, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., deve presupporre la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 16155 del 17/06/2019 e Cass. sez. II - 12/07/2022, n. 22020).
Dunque, il contravventore che invochi la sussistenza di cause di giustificazione dell'illecito addebitatogli è tenuto alternativamente - a provare l'esistenza delle stesse, ovvero di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della esimente in forza di circostanze oggettive, non essendo sufficiente il mero convincimento dell'esistenza dei suoi presupposti, in particolare, nei giudizi sulle sanzioni amministrative, in mancanza di disposizioni specifiche, occorre far riferimento alle categorie proprie del diritto penale. Con particolare riferimento allo stato di necessità, occorre quindi dimostrare che la condotta (antigiuridica) era necessitata dall'imminente pericolo (reale ovvero erroneamente supposto) per la vita o l'integrità fisica della persona oggetto del salvataggio: ove tale prova non venga raggiunta, come nella circostanza presente, non potrà essere riconosciuta l'esimente invocata.
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Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente la carenza di prova circa il requisito della cosiddetta “inevitabilità” del danno grave alla persona. Non risulta affatto dimostrato come il comportamento del sig. – guidare PA
l'auto altrui nonostante la patente sospesa, per soccorrere la madre colpita da malore (già assistita tempestivamente dal marito) e somministrarle farmaci salvavita in attesa del medico - fosse l'unica condotta atta a scongiurare un danno grave alla persona. Come correttamente argomentato dall'appellante anche volendo ammettere, la veridicità delle prospettazioni del sig. , CP_1
quest'ultimo non ha dimostrato l'impossibilità - e non la semplice difficoltà o scomodità - di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all'opera di soccorso, come farsi accompagnare dal sig. (proprietario dell'auto) o CP_2 sollecitare l'intervento del servizio di emergenza territoriale 118, opzione senza dubbio più appropriata.
Inoltre, considerando la presunta “necessità dell'intervento”, risulta inspiegabile il comportamento dell'opponente che, fermato dagli agenti, non ha affatto rappresentato di essersi messo alla guida per scongiurare un pericolo imminente per la salute della madre, dovendo somministrarle un farmaco salvavita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi generali in tema di stato di necessità e di distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ritenendo erroneamente che il comportamento tenuto dal conducente potesse essere giustificato dallo stato di necessità, affatto provata.
Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione proposta.
Occorre, inoltre, rilevare che l'appellato, non costituendosi, non ha riproposto nel giudizio di appello gli ulteriori motivi di opposizione avanzati in primo grado e non esaminati in quanto assorbiti;
di conseguenza, il relativo esame risulta in questa sede precluso.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri
4
minimi essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione risoltasi nella redazione dell'atto di appello); mentre si conferma la compensazione delle spese per il giudizio di primo grado, considerata l'esistenza di una giurisprudenza dei giudici di pace del distretto generalmente incline al riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , avverso la
[...] PA sentenza del Giudice di Pace di Melfi n. 113/2021, pubblicata in data 12.06.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Melfi, rigetta l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla sulle spese di lite del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della PA
, delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_2 in euro 350,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 14.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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