Articolo 17 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 agosto 1982
Art. 17.
Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982
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