Art. 17.
Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".
Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".