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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2903/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra con sede in RA (PV) via Luigi Gioia, n. 102 (C.F./P.Iva ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. Maria Petra Marotta
Contro
con sede in NA ZA (MB), via Matteotti n. 13 (C.F./P.I. ) CP_1 P.IVA_2
Con gli avvocati Rosaria Giletto e Andrea Fosco
Avente ad oggetto:appello a sentenza del giudice di pace conclusioni delle parti:
per : Pt_1 in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza e pubblicata in data 11 marzo 2024 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-In via preliminare di merito: dichiarare la nullità della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza e pubblicata in data 11 marzo 2024, ex art. 161 c.p.c., per violazione del'art. 132 comma 2 n. 4 e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice, giusta la previsione di cui all'art. 354 c.p.c.;
–In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda di rilevazione della nullità della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza e pubblicata in data 11 marzo 2024, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza, Dottoressa Maltempi, nell'ambito del giudizio N.R.G.491/22 depositata in cancelleria in data 11 marzo 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società Parte_2 opposta per le causali in cui in atto dichiarando la risoluzione del contratto di noleggio de quo;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e conseguentemente condannare la società a pagare a per le CP_1 Parte_1 ragioni di cui sopra l'importo di Euro 4.127,00=; disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto per i motivi di cui in atti
In via principale
Rigettare integralmente le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di impugnazione del 17.4.2024 ha chiesto la riforma della sentenza n. Pt_1
342/2024 emessa dal Giudice di pace di Monza laddove aveva ritenuto non provati vizi e difetti di una piattaforma, noleggiata da e fornita da motivando che : Pt_1 CP_1
-le parti si accordavano per il noleggio di una piattaforma aerea;
- parte opposta effettuava un sopralluogo e riteneva idonea la piattaforma che poteva raggiungere un'altezza di lavoro pari a 25,30 metri;
- i lavori preventivati di quattro giorni venivano eseguiti da parte opposta;
- la differenza tra la piattaforma fornita da e quella viceversa presa a noleggio da CP_1 era pari SOLAMENTE a 1, 70 m. Parte_2
- parte opponente non aveva provato né per testimoni ne' per tabulas che la piattaforma aerea fornita da non fosse idonea a raggiungere il sesto piano;
CP_1
Pag. 2 di 5 - la email inviata in data 3 maggio 2021 da a con cui veniva chiesta Parte_2 CP_1 la consegna di una piattaforma più alta non era elemento dirimente da cui desumerne la relativa l'inidoneità.
A fronte di tali motivazioni in particolare sosteneva, contrariamente a quanto statuito CP_2 dal giudice di pace, di aver preso contatti con la società per il noleggio di una CP_1 piattaforma aerea funzionale alla sostituzione e posa di pellicole dal primo al sesto piano di un palazzo in Piazza Missori e di aver ricevuto da quest'ultima l' offerta n. 483/OP del 23.3.21, con cui veniva ritenuta “idonea per i lavori visionati” una piattaforma di altezza pari a 25 metri “
Multitel Mx 25”
Precisava di aver ricevuto inizialmente dalla società committente l'incarico di Parte_3 posare le pellicole ai piani primo, parte bassa del secondo, terzo, quarto e sesto dell'edificio e successivamente ai piani secondo parte alta e quinto ( doc.3 e 5 opponente) ma di aver ricevuto da una piattaforma diversa da quella indicata nella scheda tecnica prodotta CP_1 da controparte, come risulta dalla documentazione fotografica in atti (doc. 1 allegato al'atto di opposizione) e come poi confermato in sede di interpello dalla legale rappresentante di
[...]
nello specifico la piattaforma consegnata era una 23, 50 metri con altezza di Parte_2 calpestio pari a 21, 50 metri;
L'opponente dichiarava altresì di aver comunicato alla società il giorno di inizio CP_1 dei lavori (3 maggio 2021), che l'altezza della piattaforma, sia pure nella sua massima estensione, non permetteva l'esecuzione della pellicolatura sulla parte più alta delle finestre e che in seguito avrebbe dovuto ricorrere al noleggio di una seconda piattaforma da altra ditta.
Parte appellante ha dunque concluso per una non corretta lettura da parte del giudice di primo grado delle dichiarazioni dei testi e e delle produzioni di parte opponente con Tes_1 Tes_2 conseguente ingiustizia della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro il provvedimento monitorio ottenuto da Pt_1 CP_1
Ha pertanto chiesto in via preliminare di dichiararsi la nullità della sentenza ex art 132 c.II n.4 cpc con remissione al primo giudice, e comunque la riforma nel merito.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed altresì dell'istanza di sospensiva CP_1 della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo
Nel corso del giudizio è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ed all'udienza del la causa è stata rimesse in decisone.
L'appello è infondato.
Si premette che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di contratto di fornitura /somministrazione , nel caso concreto non periodica , cui si applicano gli art. 1559 e segg e , per quanto compatibili le disposizioni dei singoli contratti ricorrenti (cfr: art 1570 c.c). nel caso di specie la vendita.
Il contratto a sua volta si risolve quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza ( art
1464c.c.) anche secondo le regole generali ex art 1455 c.c.
Pag. 3 di 5 In particolare sotto tale ultimo profilo si è affermato che assumono rilievo oltre alla qualità e quantita delle cose , la puntualità delle consegne ed il pagamento esatto del prezzo quanto al somministrato ed ogni altra inadempienza essenziale alle singole figure contrattuali adattabili.
Ma in ogni caso per tutte vale la regola che per dar diritto alla risoluzione dette inadempienze, da sole o nel complesso, debbono presentare una notevole gravità.
Ciò premesso e venendo alla fattispecie concreta , si osserva che non è stata allegata in primo grado l'ipotesi di un aliud pro alio né di consegna di cosa del tutto priva delle qualità promesse
Le considerazioni da ultimo svolte dall'appellante circa la non rispondenza della piattaforma alla scheda tecnica sono pertanto del tutto tardive.
Quanto all'inidoneità al raggiungimento delle altezze si ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente letto ed interpretato le risultanze probatorie .
I testi di parte opponente hanno dichiarato:
“è vero che sul cantiere ci avvedevamo che la piattaforma aerea autocarrata che era stata noleggiata consentiva di raggiungere in sicurezza il culmine delle finestre del quarto piano. E' vero che con la Piattaforma noleggiata dalla società che Controparte_3 aveva un'altezza di metri 27 riuscivamo a posizionare le pellicole al quinto e al sesto piano”.
Sul punto non prive di fondamento ad avviso di chi scrive appaiono le osservazioni di parte convenuta ( ..il sig. , che in sede di udienza, alla domanda se fosse indifferente alle parti Tes_2 in causa, si dichiarò “dipendente di e il compagno della sig.ra ” legale Pt_2 Per_1 rappresentate di . ,altri non è che il socio unico di Bio Film…”) (doc. 2 fasc. monitorio, Pt_2 qui allegato sub doc. 1a),circa la parziale inattendibilità del primo e la incompleta conoscenza dei fatti del secondo
In ogni caso, dalle affermazioni di cui sopra non è certo possibile ritrarsi ( solo perché negativa) la circostanza che la piattaforma non raggiungeva i piani superiori al quarto
Viceversa dalla mail del 3 maggio 2021 emerge quanto segue
“stamattina sono stato in cantiere ho visto che mi hai mandato un cestello un filino piccolo per lavorare con maggior comodità e velocità. Se fosse possibile già da domani avere un mezzo con un po' più di altezza (anche un 28 metri) per arrivare meno strozzati alla finestra in alto e lavorare un po' più in sicurezza e con una cesta un po' più ampia da permettere a due posatori di lavorare contemporaneamente” e prosegue “infine, visto che mi hanno chiesto di fare ancora due piani le chiedo se possibile e compatibilmente con i vostri impegni, di prolungare il noleggio anche la prossima settimana”.
Sul punto risulta corretta l'argomentazione del giudice di prime cure nell'escluderle valore probante di un inadempimento grave .
Pag. 4 di 5 Ed in effetti il testo è chiaro e dallo stesso è dato ritrarre solamente che si avanzava richiesta di un mezzo leggermente più alto “ per arrivare più comodamente là dove, e, il posatore arrivava già ad operare.”
Infine coretto appare sempre l'argomentare del giudice laddove esclude valore probatorio, quanto meno indiziario, dell'inadempimento, alla circostanza dell'aver noleggiato un secondo mezzo. Ed infatti tale circostanza si spiega chiaramente, ed emerge per tabulas dalla mail appena richiamata, laddove il secondo noleggio era dovuto al lavoro aggiuntivo di cui nelle more era stata incaricata. Pt_1
Pertanto non si ravvisano nella fattispecie gli elementi per una risoluzione contrattuale o ragioni di danno verso , avendo dal canto proprio adempiuto alla propria CP_2 CP_1 obbligazione . Le domande proposte dell'opponente debbono ritenersi pertanto infondate nel merito e quelle in via riconvenzionale per conseguenza assorbite
L'appello va quindi integralmente rigettato ( non ravvisandosi poi estremi per un rinvio al primo giudice) e per la regola della soccombenza l'appellante deve essere condannata alle spese del gidizio che si liquidano – sulla base del decisum- in euro 1300,00 euro per compensi oltre accessori per legge oltre al doppio del contributo unificato
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA integralmente l'appello confermando l'impugnata sentenza
- CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1300,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre al doppio del contributo unificato
Così deciso in Monza il 27.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2903/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra con sede in RA (PV) via Luigi Gioia, n. 102 (C.F./P.Iva ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. Maria Petra Marotta
Contro
con sede in NA ZA (MB), via Matteotti n. 13 (C.F./P.I. ) CP_1 P.IVA_2
Con gli avvocati Rosaria Giletto e Andrea Fosco
Avente ad oggetto:appello a sentenza del giudice di pace conclusioni delle parti:
per : Pt_1 in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza e pubblicata in data 11 marzo 2024 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-In via preliminare di merito: dichiarare la nullità della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza e pubblicata in data 11 marzo 2024, ex art. 161 c.p.c., per violazione del'art. 132 comma 2 n. 4 e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice, giusta la previsione di cui all'art. 354 c.p.c.;
–In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda di rilevazione della nullità della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza e pubblicata in data 11 marzo 2024, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 342/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza, Dottoressa Maltempi, nell'ambito del giudizio N.R.G.491/22 depositata in cancelleria in data 11 marzo 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società Parte_2 opposta per le causali in cui in atto dichiarando la risoluzione del contratto di noleggio de quo;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e conseguentemente condannare la società a pagare a per le CP_1 Parte_1 ragioni di cui sopra l'importo di Euro 4.127,00=; disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto per i motivi di cui in atti
In via principale
Rigettare integralmente le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di impugnazione del 17.4.2024 ha chiesto la riforma della sentenza n. Pt_1
342/2024 emessa dal Giudice di pace di Monza laddove aveva ritenuto non provati vizi e difetti di una piattaforma, noleggiata da e fornita da motivando che : Pt_1 CP_1
-le parti si accordavano per il noleggio di una piattaforma aerea;
- parte opposta effettuava un sopralluogo e riteneva idonea la piattaforma che poteva raggiungere un'altezza di lavoro pari a 25,30 metri;
- i lavori preventivati di quattro giorni venivano eseguiti da parte opposta;
- la differenza tra la piattaforma fornita da e quella viceversa presa a noleggio da CP_1 era pari SOLAMENTE a 1, 70 m. Parte_2
- parte opponente non aveva provato né per testimoni ne' per tabulas che la piattaforma aerea fornita da non fosse idonea a raggiungere il sesto piano;
CP_1
Pag. 2 di 5 - la email inviata in data 3 maggio 2021 da a con cui veniva chiesta Parte_2 CP_1 la consegna di una piattaforma più alta non era elemento dirimente da cui desumerne la relativa l'inidoneità.
A fronte di tali motivazioni in particolare sosteneva, contrariamente a quanto statuito CP_2 dal giudice di pace, di aver preso contatti con la società per il noleggio di una CP_1 piattaforma aerea funzionale alla sostituzione e posa di pellicole dal primo al sesto piano di un palazzo in Piazza Missori e di aver ricevuto da quest'ultima l' offerta n. 483/OP del 23.3.21, con cui veniva ritenuta “idonea per i lavori visionati” una piattaforma di altezza pari a 25 metri “
Multitel Mx 25”
Precisava di aver ricevuto inizialmente dalla società committente l'incarico di Parte_3 posare le pellicole ai piani primo, parte bassa del secondo, terzo, quarto e sesto dell'edificio e successivamente ai piani secondo parte alta e quinto ( doc.3 e 5 opponente) ma di aver ricevuto da una piattaforma diversa da quella indicata nella scheda tecnica prodotta CP_1 da controparte, come risulta dalla documentazione fotografica in atti (doc. 1 allegato al'atto di opposizione) e come poi confermato in sede di interpello dalla legale rappresentante di
[...]
nello specifico la piattaforma consegnata era una 23, 50 metri con altezza di Parte_2 calpestio pari a 21, 50 metri;
L'opponente dichiarava altresì di aver comunicato alla società il giorno di inizio CP_1 dei lavori (3 maggio 2021), che l'altezza della piattaforma, sia pure nella sua massima estensione, non permetteva l'esecuzione della pellicolatura sulla parte più alta delle finestre e che in seguito avrebbe dovuto ricorrere al noleggio di una seconda piattaforma da altra ditta.
Parte appellante ha dunque concluso per una non corretta lettura da parte del giudice di primo grado delle dichiarazioni dei testi e e delle produzioni di parte opponente con Tes_1 Tes_2 conseguente ingiustizia della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro il provvedimento monitorio ottenuto da Pt_1 CP_1
Ha pertanto chiesto in via preliminare di dichiararsi la nullità della sentenza ex art 132 c.II n.4 cpc con remissione al primo giudice, e comunque la riforma nel merito.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed altresì dell'istanza di sospensiva CP_1 della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo
Nel corso del giudizio è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ed all'udienza del la causa è stata rimesse in decisone.
L'appello è infondato.
Si premette che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di contratto di fornitura /somministrazione , nel caso concreto non periodica , cui si applicano gli art. 1559 e segg e , per quanto compatibili le disposizioni dei singoli contratti ricorrenti (cfr: art 1570 c.c). nel caso di specie la vendita.
Il contratto a sua volta si risolve quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza ( art
1464c.c.) anche secondo le regole generali ex art 1455 c.c.
Pag. 3 di 5 In particolare sotto tale ultimo profilo si è affermato che assumono rilievo oltre alla qualità e quantita delle cose , la puntualità delle consegne ed il pagamento esatto del prezzo quanto al somministrato ed ogni altra inadempienza essenziale alle singole figure contrattuali adattabili.
Ma in ogni caso per tutte vale la regola che per dar diritto alla risoluzione dette inadempienze, da sole o nel complesso, debbono presentare una notevole gravità.
Ciò premesso e venendo alla fattispecie concreta , si osserva che non è stata allegata in primo grado l'ipotesi di un aliud pro alio né di consegna di cosa del tutto priva delle qualità promesse
Le considerazioni da ultimo svolte dall'appellante circa la non rispondenza della piattaforma alla scheda tecnica sono pertanto del tutto tardive.
Quanto all'inidoneità al raggiungimento delle altezze si ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente letto ed interpretato le risultanze probatorie .
I testi di parte opponente hanno dichiarato:
“è vero che sul cantiere ci avvedevamo che la piattaforma aerea autocarrata che era stata noleggiata consentiva di raggiungere in sicurezza il culmine delle finestre del quarto piano. E' vero che con la Piattaforma noleggiata dalla società che Controparte_3 aveva un'altezza di metri 27 riuscivamo a posizionare le pellicole al quinto e al sesto piano”.
Sul punto non prive di fondamento ad avviso di chi scrive appaiono le osservazioni di parte convenuta ( ..il sig. , che in sede di udienza, alla domanda se fosse indifferente alle parti Tes_2 in causa, si dichiarò “dipendente di e il compagno della sig.ra ” legale Pt_2 Per_1 rappresentate di . ,altri non è che il socio unico di Bio Film…”) (doc. 2 fasc. monitorio, Pt_2 qui allegato sub doc. 1a),circa la parziale inattendibilità del primo e la incompleta conoscenza dei fatti del secondo
In ogni caso, dalle affermazioni di cui sopra non è certo possibile ritrarsi ( solo perché negativa) la circostanza che la piattaforma non raggiungeva i piani superiori al quarto
Viceversa dalla mail del 3 maggio 2021 emerge quanto segue
“stamattina sono stato in cantiere ho visto che mi hai mandato un cestello un filino piccolo per lavorare con maggior comodità e velocità. Se fosse possibile già da domani avere un mezzo con un po' più di altezza (anche un 28 metri) per arrivare meno strozzati alla finestra in alto e lavorare un po' più in sicurezza e con una cesta un po' più ampia da permettere a due posatori di lavorare contemporaneamente” e prosegue “infine, visto che mi hanno chiesto di fare ancora due piani le chiedo se possibile e compatibilmente con i vostri impegni, di prolungare il noleggio anche la prossima settimana”.
Sul punto risulta corretta l'argomentazione del giudice di prime cure nell'escluderle valore probante di un inadempimento grave .
Pag. 4 di 5 Ed in effetti il testo è chiaro e dallo stesso è dato ritrarre solamente che si avanzava richiesta di un mezzo leggermente più alto “ per arrivare più comodamente là dove, e, il posatore arrivava già ad operare.”
Infine coretto appare sempre l'argomentare del giudice laddove esclude valore probatorio, quanto meno indiziario, dell'inadempimento, alla circostanza dell'aver noleggiato un secondo mezzo. Ed infatti tale circostanza si spiega chiaramente, ed emerge per tabulas dalla mail appena richiamata, laddove il secondo noleggio era dovuto al lavoro aggiuntivo di cui nelle more era stata incaricata. Pt_1
Pertanto non si ravvisano nella fattispecie gli elementi per una risoluzione contrattuale o ragioni di danno verso , avendo dal canto proprio adempiuto alla propria CP_2 CP_1 obbligazione . Le domande proposte dell'opponente debbono ritenersi pertanto infondate nel merito e quelle in via riconvenzionale per conseguenza assorbite
L'appello va quindi integralmente rigettato ( non ravvisandosi poi estremi per un rinvio al primo giudice) e per la regola della soccombenza l'appellante deve essere condannata alle spese del gidizio che si liquidano – sulla base del decisum- in euro 1300,00 euro per compensi oltre accessori per legge oltre al doppio del contributo unificato
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA integralmente l'appello confermando l'impugnata sentenza
- CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1300,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre al doppio del contributo unificato
Così deciso in Monza il 27.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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