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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81926/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, collegio composto dai seguenti giudici: Dott. Federico Salvati
– Presidente;
Dott. Pietro Persico – Giudice relatore;
Dott. Adolfo Ceccarini-Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81926/2018 promossa da:
(P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Lungo Tevere Parte_2 di Pietra Papa n. 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Lanzone del Foro di Roma come per mandato e procura speciale in atti per la proposizione della querela di falso -
ATTRICE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei P.IVA_2
Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTA
NONCHE'
P.M. - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva nel presente giudizio l' Controparte_1
pagina 1 di 6 , in persona del dirigente p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la falsità materiale ed ideologica dell'allegato n. 4 del processo verbale di constatazione e da intendersi quello nell'elenco assuntivamente fornito con e-mail del 16/03/2016 da parte attrice. Con ogni altro consequenziale provvedimento di legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 e 277 del codice di rito. Con il favore delle spese di lite”. Differita con decreto del giudice ex art. 168 bis comma V c.p.c. la prima udienza alla data del 2-10-2019 e datone avviso al P.M. – sede ex art. 221 ultimo comma c.p.c., con comparsa di costituzione depositata in data
18-3-2019 l' convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea e la CP_1 CP_1
legittimità del proprio operato essendo il contestato allegato n. 4 un documento formato dallo stesso
Ufficio e sovrapponibile per contenuto a quello fornito dalla parte attrice con la citata mail del 16-3-
2016. La parte convenuta ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “A) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compenso di giudizio;
B) in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, compensare integralmente le spese processuali”. Alla prima udienza svoltasi il 2 ottobre 2019 parte attrice produceva il provvedimento di sospensione della lite dinanzi alla Commissione Tributaria reiterando la proposta querela di falso avverso il documento contestato. Il Giudice invitava le parti a interloquire sull'attitudine a formare prova legale fidefacente del documento impugnato di falso nella parte riferita all'allegato indicato concedendo a tal fine i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria la società attrice ha richiamato quanto già eccepito nell'atto introduttivo di lite reiterando le conclusioni e richiedendo
“prudenzialmente al Tribunale di dichiarare la falsità materiale ed ideologica anche dei successivi atti posti da quell'amministrazione finanziaria a sostegno del PVC in danno di parte attrice. Con il favore delle spese di lite”. In via istruttoria, con la seconda memoria, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione. La convenuta non ha proceduto al deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Il Giudice, esaminate le memorie depositate, disponeva che il contraddittorio sulle istanze istruttorie si svolgesse in forma scritta autorizzando il deposito di note difensive. Nelle note depositate, parte attrice ha richiesto di disporsi la prova come articolata nella memoria istruttoria mentre parte convenuta istava per la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, con provvedimento del 28 ottobre 2020, ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 settembre 2021. All'udienza del 19 ottobre 2022, cui il giudizio perveniva a seguito di rinvii e della sostituzione dell'originario Giudice assegnatario Alessandra
Imposimato con il Dott. Pietro Persico, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata quindi trattenuta in decisione collegiale con concessione dei termini di legge per lo scambio di pagina 2 di 6 comparse conclusionali e successive repliche. Con ordinanza collegiale del 9-2-2023 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire l'originale del processo verbale di constatazione in data
7-4-2016 quale documento in oggetto di querela di falso. Successivamente è stata disposta ed acquisita
CTU. Infine, la causa è pervenuta all'udienza del 30-4-2024 di precisazione delle conclusioni e in tale ultima udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda formulata da (di dichiarare “la falsità materiale ed Parte_1 ideologica dell'allegato n. 4 del processo verbale di constatazione”) coinvolge necessariamente il suddetto processo verbale in quanto l'allegato n. 4 in questione è richiamato nel processo verbale di contestazione del 7-4-2016 costituendone parte integrante, rappresentando un punto cardine della verifica eseguita d'ufficio, avendo i verbalizzanti (agenti verificatori dell' ) Controparte_1 formato l'atto contestato dalla difesa di parte attrice che ha sostenuto l'irregolarità della verifica fiscale dell' nell'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria adita (ivi Controparte_1 contestandosi il carico fiscale attribuito all'attrice pari ad € 363.600,59, complessivamente composto da imposta IRES, IRAP, IVA e relative sanzioni). Secondo la tesi difensiva attorea, posta a sostegno della querela di falso in decisione, non vi è corrispondenza tra i dati numerici forniti dal contribuente e quelli definiti “del tutto diversi e modificati” posti a base dell'irrogata sanzione tributaria. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa di parte attrice ha ulteriormente evidenziato e precisato quanto segue: “pur contenenti gli allegati valutazioni che poi vanno comunque a comporre il carico fiscale di cui trattasi sulla base di dati artefatti, è indubbio che gli stessi dovrebbero anch'essi essere coinvolti nell'introdotta querela di falso”… “si torna ad insistere che gli atti posti a fondamento di quel
PVC siano inficiati sia da falsità materiale, sia ideologica”, “Si reiterano le conclusioni introduttive di lite e si richiede, prudenzialmente al Tribunale, di dichiarare la falsità materiale ed ideologica anche dei successivi atti posti da quell'amministrazione finanziaria a sostegno del PVC in danno di parte attrice.
Con il favore delle spese di lite”. L'Avvocatura dello Stato per la parte convenuta ha replicato in comparsa di costituzione che l'allegato n. 4 del suddetto processo verbale di contestazione del 7-4-2016
è un documento formato dall' in base ai dati forniti dalla parte attrice con la e-mail del CP_1
16/03/2016. Quest'ultima affermazione ha, quindi, valenza confessoria o comunque valenza di fatto non contestato in ordine alla circostanza che l'allegato n. 4 del processo verbale di contestazione del 7-
4-2016 degli agenti verificatori è un documento formato dall'Ufficio. Si pone, pertanto, nel presente giudizio, il problema della verifica della corrispondenza o meno dei dati di cui all'elenco della e-mail del 16-3-2016 inviata da parte attrice rispetto alle risultanze dell'allegato n. 4 del processo verbale di pagina 3 di 6 constatazione del 7-4-2016, nel senso che occorre accertare se il suddetto verbale, avente le caratteristiche dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 c.c., riporti dati diversi e non corrispondenti a quelli forniti dalla parte attrice con la e-mail del 16-3-2016 come si desume dalle attestazioni contenute nel processo verbale e nell'intestazione di ciascuna pagina dell'allegato n. 4 al medesimo processo verbale di contestazione. La difesa attorea ha richiamato in comparsa conclusionale, in punto di diritto sulla natura di atto pubblico e sulla fidefacenza del ruolo e del verbale della verifica fiscale, la sentenza di Cassazione n. 16665 del 29 luglio 2001 e l'ordinanza n. 15191, emessa il 3 luglio 2014 dalla Corte di
Cassazione, dovendosi riconoscere e ritenere che il processo verbale di constatazione, redatto dalla
Guardia di Finanza o da un altro organo di controllo fiscale, allegato a un atto impositivo o il cui contenuto sia trascritto nella motivazione dello stesso, ha la valenza probatoria dell'atto pubblico.
Sussiste, pertanto, nel caso di specie sia l'interesse che la legittimazione attiva di parte attrice a rimuovere l'efficacia probatoria del documento tacciato di falso (quale accertamento che “fa fede” in relazione a quanto in esso attestato e che costituisce prova documentale posta a base della pretesa creditoria fiscale). Sussiste anche la legittimazione passiva di quale parte Controparte_1 interessata ad avvalersi del documento tacciato di falso. In seguito all'acquisizione agli atti del presente giudizio dell'originale del documento oggetto di querela di falso (allegato n. 4 al processo verbale di constatazione del 7-4-2016), è stato posto al nominato CTU dott. il seguente Persona_1 quesito: “tenuto conto dei documenti prodotti e degli assunti delle parti contrapposte in causa, verifichi il CTU se sussista corrispondenza o se non sussista corrispondenza dell'allegato n. 4 del Processo
Verbale di Constatazione (PVC del 7-4-2016) ai dati contenuti nella email inviata in data 16-3-2016 dalla società attrice, chiarendo se il verbale di accertamento contestato, acquisito in originale ed oggetto di querela di falso, in riferimento al contenuto degli elenchi e dei conteggi ivi riportati di cui all'allegato 4 del PVC, contenga o meno esattamente i dati inviati con e-mail del 16-3-2016 dalla società attrice/querelante”. all'esito dell'espletata CTU è emerso che: “Sulla base delle indicazioni contenute nel quesito posto, della documentazione esaminata e delle verifiche eseguite, il sottoscritto
Consulente è pervenuto ai seguenti risultati:
1. L'elenco inviato dalla querelante si compone di sei colonne (data iscrizione, cognome, nome, data di nascita, località e attività) e contiene 1.291 nominativi ordinati per cognome in modo alfabetico (salvo poche eccezioni), 2. L'elenco allegato al pvc si compone di sette colonne (data iscrizione, cognome, nome, data di nascita, località, attività e numero mesi frequenza) e contiene 1.297 nominativi non ordinati, 3. Le discordanze rilevate tra i dati degli elenchi consistono nelle seguenti: a. Nell'elenco allegato al pvc è stata aggiunta una colonna denominata “numero mesi frequenza”, b. Nell'elenco allegato al pvc sono stati aggiunti tre nominativi non presenti nell'elenco originale, c. Nell'elenco allegato al pvc sono stati duplicati tre nominativi pagina 4 di 6 presenti nell'elenco originale”. Poiché il CTU ha operato effettuando il confronto tra i dati inviati dalla parte attrice con l'e-mail del 16-3-2016 e quelli invece riportati nel processo verbale di constatazione del 7-4-2016 completo dell'allegato n. 4 sua parte integrante, enucleandosi la sussistenza di divergenze o discordanze tra i dati inviati via mail da parte attrice e quelli riportati dall'Ufficio, non risultando deduzioni o osservazioni delle parti contrarie sul punto, si deve necessariamente dedurre la falsità ideologica del suddetto allegato n. 4 parte integrante del processo verbale di constatazione del 7-4-
2016, nella parte in cui si attestano dati difformi e diversi da quelli inviati dalla società sportiva dilettantistica attrice con la e-mail del 16-3-2016. E'risultato, in altri termini, sconfessato dalla CTU espletata quanto affermato dalla difesa di parte convenuta circa l'allegato n. 4 del processo verbale di constatazione che, pertanto, non può ritenersi pienamente sovrapponibile per contenuto a quello fornito dalla parte attrice con la citata mail del 16-3-2016. Il processo verbale del 7-4-2016 e l'allegato n. 4 sono atti formati dall'ufficio accertatore/verificatore, non essendosi i verbalizzanti limitati ad allegare copia della medesima mail del 16-3-2016 o a riprodurne l'esatto contenuto, avendo, invece, formato il processo verbale e l'allegato n. 4 di ufficio indicando nell'allegato n. 4 del processo verbale di contestazione dati che non sono risultanti sovrapponibili né sono risultati corrispondenti esattamente al contenuto della mail del 16-3-2016. La querela di falso proposta da parte attrice va accolta, per quanto sopra argomentato sugli esiti della CTU, dovendosi accertare e dichiarare la falsità ideologica del documento oggetto di querela (allegato n. 4 richiamato nel e/o parte integrante del verbale di contestazione del 7-4-2016), quale atto formato da agenti accertatori/verificatori dell' CP_1
, e dovendosi ordinare ai fini esecutivi ex art. 537 comma 2 c.p.p. come richiamato dall'art. 226
[...]
c.p.c. la rinnovazione dell'allegato 4 in esatta corrispondenza al contenuto della e-mail del 16-3-2016 fornita da parte attrice all' . Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate Controparte_1
come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) nonché dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie per quanto sopra argomentato la querela di falso proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara la falsità ideologica dell'allegato n. 4 al Parte_1
processo verbale di constatazione (pvc) in data 7-4-2016, quale atto formato e redatto dagli agenti verbalizzanti dell' convenuta, contenente e/o attestante dati difformi rispetto Controparte_1 all'elenco degli iscritti inviato da parte attrice con la e-mail del 16-3-2016 richiamata nell'elenco degli allegati di cui alla pag. 31 del processo verbale di contestazione del 7-4-2016 e nell'intestazione di ciascuna pagina dell'allegato n. 4 al processo verbale di contestazione del 7-4-2016. Letti gli artt. 226,
pagina 5 di 6 227 c.p.c. e 537 comma 2 c.p.p. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la rinnovazione dell'allegato 4 in esatta corrispondenza al contenuto della e-mail del 16-3-
2016 fornita all' dalla CP_1 CP_1 Parte_1
. Condanna
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento integrale delle spese di CTU
[...] come liquidate nel corso del presente giudizio, e quindi al rimborso in favore dell'attrice di quanto sia stato da quest'ultima versato al CTU a titolo di acconto, nonché al pagamento in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 7616,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 15-1-2025
Il giudice relatore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, collegio composto dai seguenti giudici: Dott. Federico Salvati
– Presidente;
Dott. Pietro Persico – Giudice relatore;
Dott. Adolfo Ceccarini-Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81926/2018 promossa da:
(P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Lungo Tevere Parte_2 di Pietra Papa n. 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Lanzone del Foro di Roma come per mandato e procura speciale in atti per la proposizione della querela di falso -
ATTRICE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei P.IVA_2
Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTA
NONCHE'
P.M. - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva nel presente giudizio l' Controparte_1
pagina 1 di 6 , in persona del dirigente p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la falsità materiale ed ideologica dell'allegato n. 4 del processo verbale di constatazione e da intendersi quello nell'elenco assuntivamente fornito con e-mail del 16/03/2016 da parte attrice. Con ogni altro consequenziale provvedimento di legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 e 277 del codice di rito. Con il favore delle spese di lite”. Differita con decreto del giudice ex art. 168 bis comma V c.p.c. la prima udienza alla data del 2-10-2019 e datone avviso al P.M. – sede ex art. 221 ultimo comma c.p.c., con comparsa di costituzione depositata in data
18-3-2019 l' convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea e la CP_1 CP_1
legittimità del proprio operato essendo il contestato allegato n. 4 un documento formato dallo stesso
Ufficio e sovrapponibile per contenuto a quello fornito dalla parte attrice con la citata mail del 16-3-
2016. La parte convenuta ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “A) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compenso di giudizio;
B) in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, compensare integralmente le spese processuali”. Alla prima udienza svoltasi il 2 ottobre 2019 parte attrice produceva il provvedimento di sospensione della lite dinanzi alla Commissione Tributaria reiterando la proposta querela di falso avverso il documento contestato. Il Giudice invitava le parti a interloquire sull'attitudine a formare prova legale fidefacente del documento impugnato di falso nella parte riferita all'allegato indicato concedendo a tal fine i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria la società attrice ha richiamato quanto già eccepito nell'atto introduttivo di lite reiterando le conclusioni e richiedendo
“prudenzialmente al Tribunale di dichiarare la falsità materiale ed ideologica anche dei successivi atti posti da quell'amministrazione finanziaria a sostegno del PVC in danno di parte attrice. Con il favore delle spese di lite”. In via istruttoria, con la seconda memoria, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione. La convenuta non ha proceduto al deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Il Giudice, esaminate le memorie depositate, disponeva che il contraddittorio sulle istanze istruttorie si svolgesse in forma scritta autorizzando il deposito di note difensive. Nelle note depositate, parte attrice ha richiesto di disporsi la prova come articolata nella memoria istruttoria mentre parte convenuta istava per la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, con provvedimento del 28 ottobre 2020, ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 settembre 2021. All'udienza del 19 ottobre 2022, cui il giudizio perveniva a seguito di rinvii e della sostituzione dell'originario Giudice assegnatario Alessandra
Imposimato con il Dott. Pietro Persico, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata quindi trattenuta in decisione collegiale con concessione dei termini di legge per lo scambio di pagina 2 di 6 comparse conclusionali e successive repliche. Con ordinanza collegiale del 9-2-2023 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire l'originale del processo verbale di constatazione in data
7-4-2016 quale documento in oggetto di querela di falso. Successivamente è stata disposta ed acquisita
CTU. Infine, la causa è pervenuta all'udienza del 30-4-2024 di precisazione delle conclusioni e in tale ultima udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda formulata da (di dichiarare “la falsità materiale ed Parte_1 ideologica dell'allegato n. 4 del processo verbale di constatazione”) coinvolge necessariamente il suddetto processo verbale in quanto l'allegato n. 4 in questione è richiamato nel processo verbale di contestazione del 7-4-2016 costituendone parte integrante, rappresentando un punto cardine della verifica eseguita d'ufficio, avendo i verbalizzanti (agenti verificatori dell' ) Controparte_1 formato l'atto contestato dalla difesa di parte attrice che ha sostenuto l'irregolarità della verifica fiscale dell' nell'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria adita (ivi Controparte_1 contestandosi il carico fiscale attribuito all'attrice pari ad € 363.600,59, complessivamente composto da imposta IRES, IRAP, IVA e relative sanzioni). Secondo la tesi difensiva attorea, posta a sostegno della querela di falso in decisione, non vi è corrispondenza tra i dati numerici forniti dal contribuente e quelli definiti “del tutto diversi e modificati” posti a base dell'irrogata sanzione tributaria. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa di parte attrice ha ulteriormente evidenziato e precisato quanto segue: “pur contenenti gli allegati valutazioni che poi vanno comunque a comporre il carico fiscale di cui trattasi sulla base di dati artefatti, è indubbio che gli stessi dovrebbero anch'essi essere coinvolti nell'introdotta querela di falso”… “si torna ad insistere che gli atti posti a fondamento di quel
PVC siano inficiati sia da falsità materiale, sia ideologica”, “Si reiterano le conclusioni introduttive di lite e si richiede, prudenzialmente al Tribunale, di dichiarare la falsità materiale ed ideologica anche dei successivi atti posti da quell'amministrazione finanziaria a sostegno del PVC in danno di parte attrice.
Con il favore delle spese di lite”. L'Avvocatura dello Stato per la parte convenuta ha replicato in comparsa di costituzione che l'allegato n. 4 del suddetto processo verbale di contestazione del 7-4-2016
è un documento formato dall' in base ai dati forniti dalla parte attrice con la e-mail del CP_1
16/03/2016. Quest'ultima affermazione ha, quindi, valenza confessoria o comunque valenza di fatto non contestato in ordine alla circostanza che l'allegato n. 4 del processo verbale di contestazione del 7-
4-2016 degli agenti verificatori è un documento formato dall'Ufficio. Si pone, pertanto, nel presente giudizio, il problema della verifica della corrispondenza o meno dei dati di cui all'elenco della e-mail del 16-3-2016 inviata da parte attrice rispetto alle risultanze dell'allegato n. 4 del processo verbale di pagina 3 di 6 constatazione del 7-4-2016, nel senso che occorre accertare se il suddetto verbale, avente le caratteristiche dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 c.c., riporti dati diversi e non corrispondenti a quelli forniti dalla parte attrice con la e-mail del 16-3-2016 come si desume dalle attestazioni contenute nel processo verbale e nell'intestazione di ciascuna pagina dell'allegato n. 4 al medesimo processo verbale di contestazione. La difesa attorea ha richiamato in comparsa conclusionale, in punto di diritto sulla natura di atto pubblico e sulla fidefacenza del ruolo e del verbale della verifica fiscale, la sentenza di Cassazione n. 16665 del 29 luglio 2001 e l'ordinanza n. 15191, emessa il 3 luglio 2014 dalla Corte di
Cassazione, dovendosi riconoscere e ritenere che il processo verbale di constatazione, redatto dalla
Guardia di Finanza o da un altro organo di controllo fiscale, allegato a un atto impositivo o il cui contenuto sia trascritto nella motivazione dello stesso, ha la valenza probatoria dell'atto pubblico.
Sussiste, pertanto, nel caso di specie sia l'interesse che la legittimazione attiva di parte attrice a rimuovere l'efficacia probatoria del documento tacciato di falso (quale accertamento che “fa fede” in relazione a quanto in esso attestato e che costituisce prova documentale posta a base della pretesa creditoria fiscale). Sussiste anche la legittimazione passiva di quale parte Controparte_1 interessata ad avvalersi del documento tacciato di falso. In seguito all'acquisizione agli atti del presente giudizio dell'originale del documento oggetto di querela di falso (allegato n. 4 al processo verbale di constatazione del 7-4-2016), è stato posto al nominato CTU dott. il seguente Persona_1 quesito: “tenuto conto dei documenti prodotti e degli assunti delle parti contrapposte in causa, verifichi il CTU se sussista corrispondenza o se non sussista corrispondenza dell'allegato n. 4 del Processo
Verbale di Constatazione (PVC del 7-4-2016) ai dati contenuti nella email inviata in data 16-3-2016 dalla società attrice, chiarendo se il verbale di accertamento contestato, acquisito in originale ed oggetto di querela di falso, in riferimento al contenuto degli elenchi e dei conteggi ivi riportati di cui all'allegato 4 del PVC, contenga o meno esattamente i dati inviati con e-mail del 16-3-2016 dalla società attrice/querelante”. all'esito dell'espletata CTU è emerso che: “Sulla base delle indicazioni contenute nel quesito posto, della documentazione esaminata e delle verifiche eseguite, il sottoscritto
Consulente è pervenuto ai seguenti risultati:
1. L'elenco inviato dalla querelante si compone di sei colonne (data iscrizione, cognome, nome, data di nascita, località e attività) e contiene 1.291 nominativi ordinati per cognome in modo alfabetico (salvo poche eccezioni), 2. L'elenco allegato al pvc si compone di sette colonne (data iscrizione, cognome, nome, data di nascita, località, attività e numero mesi frequenza) e contiene 1.297 nominativi non ordinati, 3. Le discordanze rilevate tra i dati degli elenchi consistono nelle seguenti: a. Nell'elenco allegato al pvc è stata aggiunta una colonna denominata “numero mesi frequenza”, b. Nell'elenco allegato al pvc sono stati aggiunti tre nominativi non presenti nell'elenco originale, c. Nell'elenco allegato al pvc sono stati duplicati tre nominativi pagina 4 di 6 presenti nell'elenco originale”. Poiché il CTU ha operato effettuando il confronto tra i dati inviati dalla parte attrice con l'e-mail del 16-3-2016 e quelli invece riportati nel processo verbale di constatazione del 7-4-2016 completo dell'allegato n. 4 sua parte integrante, enucleandosi la sussistenza di divergenze o discordanze tra i dati inviati via mail da parte attrice e quelli riportati dall'Ufficio, non risultando deduzioni o osservazioni delle parti contrarie sul punto, si deve necessariamente dedurre la falsità ideologica del suddetto allegato n. 4 parte integrante del processo verbale di constatazione del 7-4-
2016, nella parte in cui si attestano dati difformi e diversi da quelli inviati dalla società sportiva dilettantistica attrice con la e-mail del 16-3-2016. E'risultato, in altri termini, sconfessato dalla CTU espletata quanto affermato dalla difesa di parte convenuta circa l'allegato n. 4 del processo verbale di constatazione che, pertanto, non può ritenersi pienamente sovrapponibile per contenuto a quello fornito dalla parte attrice con la citata mail del 16-3-2016. Il processo verbale del 7-4-2016 e l'allegato n. 4 sono atti formati dall'ufficio accertatore/verificatore, non essendosi i verbalizzanti limitati ad allegare copia della medesima mail del 16-3-2016 o a riprodurne l'esatto contenuto, avendo, invece, formato il processo verbale e l'allegato n. 4 di ufficio indicando nell'allegato n. 4 del processo verbale di contestazione dati che non sono risultanti sovrapponibili né sono risultati corrispondenti esattamente al contenuto della mail del 16-3-2016. La querela di falso proposta da parte attrice va accolta, per quanto sopra argomentato sugli esiti della CTU, dovendosi accertare e dichiarare la falsità ideologica del documento oggetto di querela (allegato n. 4 richiamato nel e/o parte integrante del verbale di contestazione del 7-4-2016), quale atto formato da agenti accertatori/verificatori dell' CP_1
, e dovendosi ordinare ai fini esecutivi ex art. 537 comma 2 c.p.p. come richiamato dall'art. 226
[...]
c.p.c. la rinnovazione dell'allegato 4 in esatta corrispondenza al contenuto della e-mail del 16-3-2016 fornita da parte attrice all' . Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate Controparte_1
come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) nonché dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie per quanto sopra argomentato la querela di falso proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara la falsità ideologica dell'allegato n. 4 al Parte_1
processo verbale di constatazione (pvc) in data 7-4-2016, quale atto formato e redatto dagli agenti verbalizzanti dell' convenuta, contenente e/o attestante dati difformi rispetto Controparte_1 all'elenco degli iscritti inviato da parte attrice con la e-mail del 16-3-2016 richiamata nell'elenco degli allegati di cui alla pag. 31 del processo verbale di contestazione del 7-4-2016 e nell'intestazione di ciascuna pagina dell'allegato n. 4 al processo verbale di contestazione del 7-4-2016. Letti gli artt. 226,
pagina 5 di 6 227 c.p.c. e 537 comma 2 c.p.p. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la rinnovazione dell'allegato 4 in esatta corrispondenza al contenuto della e-mail del 16-3-
2016 fornita all' dalla CP_1 CP_1 Parte_1
. Condanna
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento integrale delle spese di CTU
[...] come liquidate nel corso del presente giudizio, e quindi al rimborso in favore dell'attrice di quanto sia stato da quest'ultima versato al CTU a titolo di acconto, nonché al pagamento in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 7616,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 15-1-2025
Il giudice relatore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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