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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 2307/2024 promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies c.p.c. e
281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 170 DPR 115/2002 e art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.11.2024
l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data Parte_1
27.9.2024, depositato in Cancelleria in data 18.10.2024 e comunicato a mezzo pec in data 21.10.2024, con il quale gli era stato attribuito, per la sua opera di difensore di
, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, CP_2
nell'ambito del procedimento penale n. 338/2019 NR e n. 243/2021 RG Trib., il complessivo importo di €. 666,66 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettizzato, Cap ed Iva come per legge. Nel merito, il ricorrente ha allegato l'erroneità del provvedimento per aver il giudice provveduto “limitatamente a quanto documentato in atti, secondo il principio dell'onere della prova” pervenendo a liquidare l'attività professionale espletata dal legale solamente sulla base della documentazione offerta, nonché la violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per omessa liquidazione della fase istruttoria.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'adito Tribunale Civile riformare l'impugnato decreto e, conseguentemente, liquidare in favore dello scrivente difensore il compenso indicato nella istanza di liquidazione depositata in data 14.6.2024, dell'importo pari ad E. 1.250,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con l'ulteriore liquidazione anche delle spese del presente giudizio, liquidabili in via equitativa”;
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 15.11.2024), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 15.01.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto anche se in misura di giustizia.
Preliminarmente è doveroso osservare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante
– con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, per cui il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018). Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. ha difeso il sig. Pt_1 CP_2
imputato nell'ambito del procedimento penale n. 338/19 NR e n. 243/21 RG Tribunale
Penale Monocratico di Macerata.
Erroneo risulta, quindi, il decreto di liquidazione con cui è stata riconosciuta soltanto la fase di studio e la fase di decisione, essendo dovuta certamente anche la fase istruttoria, prevista dall'art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014 : “c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso
o collegato”.
In particolare, risulta dalle produzioni di parte ricorrente che l'avv. abbia Pt_1
partecipato alle udienze del 17.10.2022, 13.03.2023 e 26.04.2024 e che si procedeva all'esame dei testi (cfr. doc. 3 parte ricorrente).
Di conseguenza, seguendo la nota spese del difensore sul punto, dovevano riconoscersi gli importi ivi richiesti, cioè euro 600,00.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione) nonché i soli motivi di impugnazione proposti (non avendo nulla dedotto in ordine alla omessa liquidazione della fase introduttiva), per la fase di studio deve essere liquidata la somma di € 250,00, per quella istruttoria la somma di € 600,00 e per quella decisoria la somma di € 750,00
e quindi la complessiva somma di € 1.600,00 per compenso, cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02 e quindi complessivi euro 1.066,66 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 666,66 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 2307/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per l'opera prestata in favore di , ammesso al beneficio
[...] CP_2
del patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n. 338/2019 NR e n.
243/2021 RG Trib., la somma (già operata la riduzione di 1/3) di € 1.066,66 complessivi per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 125,00 per esborsi documentati ed in € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Si comunichi in forma integrale a cura della cancelleria alle parti costituite.
Così deciso a Macerata lì 04/02/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 2307/2024 promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies c.p.c. e
281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 170 DPR 115/2002 e art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.11.2024
l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data Parte_1
27.9.2024, depositato in Cancelleria in data 18.10.2024 e comunicato a mezzo pec in data 21.10.2024, con il quale gli era stato attribuito, per la sua opera di difensore di
, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, CP_2
nell'ambito del procedimento penale n. 338/2019 NR e n. 243/2021 RG Trib., il complessivo importo di €. 666,66 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettizzato, Cap ed Iva come per legge. Nel merito, il ricorrente ha allegato l'erroneità del provvedimento per aver il giudice provveduto “limitatamente a quanto documentato in atti, secondo il principio dell'onere della prova” pervenendo a liquidare l'attività professionale espletata dal legale solamente sulla base della documentazione offerta, nonché la violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per omessa liquidazione della fase istruttoria.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'adito Tribunale Civile riformare l'impugnato decreto e, conseguentemente, liquidare in favore dello scrivente difensore il compenso indicato nella istanza di liquidazione depositata in data 14.6.2024, dell'importo pari ad E. 1.250,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con l'ulteriore liquidazione anche delle spese del presente giudizio, liquidabili in via equitativa”;
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 15.11.2024), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 15.01.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto anche se in misura di giustizia.
Preliminarmente è doveroso osservare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante
– con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, per cui il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018). Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. ha difeso il sig. Pt_1 CP_2
imputato nell'ambito del procedimento penale n. 338/19 NR e n. 243/21 RG Tribunale
Penale Monocratico di Macerata.
Erroneo risulta, quindi, il decreto di liquidazione con cui è stata riconosciuta soltanto la fase di studio e la fase di decisione, essendo dovuta certamente anche la fase istruttoria, prevista dall'art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014 : “c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso
o collegato”.
In particolare, risulta dalle produzioni di parte ricorrente che l'avv. abbia Pt_1
partecipato alle udienze del 17.10.2022, 13.03.2023 e 26.04.2024 e che si procedeva all'esame dei testi (cfr. doc. 3 parte ricorrente).
Di conseguenza, seguendo la nota spese del difensore sul punto, dovevano riconoscersi gli importi ivi richiesti, cioè euro 600,00.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione) nonché i soli motivi di impugnazione proposti (non avendo nulla dedotto in ordine alla omessa liquidazione della fase introduttiva), per la fase di studio deve essere liquidata la somma di € 250,00, per quella istruttoria la somma di € 600,00 e per quella decisoria la somma di € 750,00
e quindi la complessiva somma di € 1.600,00 per compenso, cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02 e quindi complessivi euro 1.066,66 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 666,66 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 2307/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per l'opera prestata in favore di , ammesso al beneficio
[...] CP_2
del patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n. 338/2019 NR e n.
243/2021 RG Trib., la somma (già operata la riduzione di 1/3) di € 1.066,66 complessivi per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 125,00 per esborsi documentati ed in € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Si comunichi in forma integrale a cura della cancelleria alle parti costituite.
Così deciso a Macerata lì 04/02/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'